STUDI PROFESSIONALI (CONSILP)

Sintesi del trattamento economico-normativo risultante dal c.c.n.l. 26 giugno 1997 per i dipendenti dagli studi professionali aderenti alle seguenti Organizzazioni stipulanti: Confederazione sindacale italiana liberi professionisti (CONSILP), Unione consulenti del lavoro nazionale, Federazione nazionale sindacati consulenti del lavoro, Associazione nazionale consulenti del lavoro, Sindacato nazionale ragionieri commercialisti, Istituto nazionale revisori contabili, Associazione dottori commercialisti - Sindacato nazionale unitario, Sindacato nazionale autonomo medici italiani, Federavvocati, Sindacato nazionale unitario biologi analisti liberi professionisti.

(Decorrenza: 1° ottobre 1995 - Scadenza: 30 settembre 1999)

STRUTTURA DELLA SINTESI

Disciplina generale del rapporto

Inquadramento dei lavoratori - Riposo settimanale e festività

Mutamento di mansioni - Ferie

Assunzione - Periodo di prova Trasferta e trasferimento

Anzianità di servizio Cause di sospensione del rapporto

Retribuzione - Malattia

- Minimi tabellari - Infortunio sul lavoro

- Importo forfettario - una tantum - Gravidanza e puerperio

- Aumenti periodici di anzianità - Congedo matrimoniale

- Mensilità aggiuntive - Servizio militare

- Corresponsione - Permessi e aspettativa

Durata della prestazione Risoluzione del rapporto

- Orario di lavoro - Preavviso

- Lavoro straordinario, notturno e festivo - Trattamento di fine rapporto

Disciplina speciale per talune figure

Lavoratori a tempo parziale Lavoratori in formazione e lavoro

Apprendisti

Disciplina generale del rapporto

Inquadramento dei lavoratori

I lavoratori sono classificati in 6 livelli, secondo un sistema di inquadramento unico per operai ed impiegati.

Si riportano di seguito le declaratorie generali di livello, integrate nel testo contrattuale da esemplificazioni di profili professionali.

1° Livello

Impiegati: lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio, esplicano funzioni direttive sovraintendendo all'intera attività dello studio con ampi poteri decisionali ed autonomia di iniziativa.

2° Livello

Impiegati: lavoratori che svolgono mansioni di concetto con specifiche ed elevate capacità tecnico-professionali e/o creative, con autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive generali del titolare dello studio, nonchè con eventuali responsabilità di uno o più settori dello studio che implichi coordinamento e controllo dell'attività di altri dipendenti.

3° Livello

Impiegati: lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti.

4° Livello S

Impiegati: lavoratori che svolgono mansioni di ordine che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.

4° Livello

Impiegati: lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni di ordine con adeguate conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite.

5° Livello

Operai: lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche e comunque di carattere ausiliario.

Mutamento di mansioni

Salvo il caso di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione diviene definitiva dopo un periodo di svolgimento delle mansioni superiori di 3 mesi.

Assunzione - Periodo di prova

Sono previsti i seguenti periodi di prova, in relazione al livello di inquadramento contrattuale:

Livelli Durata (*)

1 180 giorni

2 e 3 90 giorni

4 e 4 S 60 giorni

5 30 giorni

(*) Giorni di calendario per i livv. 1, 2 e 3; giorni di effettivo lavoro per gli altri livelli.

Anzianità di servizio

Ai fini del preavviso, della relativa indennità sostitutiva e del t.f.r., sono riconosciute ai lavoratori che non ne abbiano già goduto presso altri datori di lavoro le seguenti anzianità convenzionali, con un massimo di 36 mesi:

- mutilati ed invalidi di guerra: 1 anno;

- decorati al valore, promossi per merito di guerra, feriti di guerra: 6 mesi per ogni titolo di benemerenza;

- ex combattenti che abbiano prestato servizio in zona di operazioni: 6 mesi per ogni anno di campagna (3 mesi per frazioni di anno superiori al semestre).

Il lavoratore di nuova assunzione dovrà, a pena di decadenza, comunicare al datore di lavoro i propri titoli, impegnandosi a fornire la documentazione entro sei mesi dalla fine del periodo di prova.

Retribuzione

Minimi tabellari

I valori indicati nelle tabelle che seguono sono riferiti a mese.

I divisori per ottenere la quota giornaliera e la quota oraria sono, rispettivamente, 26 e 170.

Dal 1° gennaio 1997

Livelli Paga base tabellare conglobata

1 2.220.394

2 1.925.408

3 1.774.328

4S 1.729.390

4 1.672.030

5 1.562.007

Dal 1° gennaio 1998

Livelli Paga base tabellare

conglobata

1 2.305.394

2 2.000.408

3 1.844.328

4S 1.794.390

4 1.732.030

5 1.617.007

Dal 1° luglio 1998

Livelli Paga base tabellare

conglobata

1 2.390.394

2 2.075.408

3 1.914.328

4S 1.859.390

4 1.792.030

5 1.672.007

Dal 1° gennaio 1999

Livelli Paga base tabellare

conglobata

1 2.475.394

2 2.150.408

3 1.984.328

4S 1.924.390

4 1.852.030

5 1.727.007

Note alle tabelle

1) Paga base tabellare conglobata: è comprensiva dell'indennità di contingenza maturata fino al 1° novembre 1991, della somma erogata allo stesso titolo (c.d. acconto) nel maggio 1992 e dell'E.d.r. confederale di cui al Protocollo 31 luglio 1992.

2) Aumenti salariali: assorbono, fino a concorrenza, tutti gli emolumenti corrisposti in eccedenza rispetto ai minimi contrattuali al lavoratore nel periodo di carenza contrattuale, esclusi gli aumenti di merito e quelli dichiarati espressamente non assorbibili.

Parimenti in occasione degli aumenti retributivi tabellari, gli aumenti di merito e quelli derivanti da scatti di anzianità non sono assorbibili; gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati indipendentemente da norme contrattuali collettive, possono essere assorbiti (in tutto o in parte) solo se l'assorbimento sia stato previsto da accordi sindacali o all'atto della concessione. Non sono assorbibili gli aumenti erogati collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nei 6 mesi immediatamente precedenti la scadenza del nuovo c.c.n.l.

Indennità di vacanza contrattuale

In applicazione del Protocollo 23 luglio 1993, decorso un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., ovvero dal momento della presentazione della piattaforma da parte delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori ove avvenga successivamente, e fino alla stipula dell'accordo di rinnovo, a tutti i lavoratori spetta un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi di vacanza contrattuale) del tasso di inflazione programmato, da applicare sui minimi retributivi (inclusa l'indennità di contingenza).

Importo forfettario - Una tantum

Viene erogato ai lavoratori in forza al 20 dicembre 1996 nelle seguenti cifre fisse:

Livelli Importi

1 700.000

2 650.000

3 600.000

4S 570.000

4 530.000

5 500.000

L'importo in questione è suddivisibile per mesi (o frazioni di mese superiori a 15 giorni) in relazione alla presenza in servizio nel periodo 1° ottobre 1995 - 31 dicembre 1996 (mesi 15) e va erogato in 2 rate eguali, rispettivamente nei mesi di marzo e ottobre 1997.

Dall'importo forfettario va detratto, fino a concorrenza, quanto eventualmente già corrisposto allo stesso titolo nel periodo di carenza contrattuale.

L'importo in questione non è utile ai fini di alcun istituto legale o contrattuale; ai lavoratori a tempo parziale è erogato proporzionalmente al minor orario effettuato; agli apprendisti è corrisposto in percentuale.

Aumenti periodici di anzianità

Per ciascun triennio di servizio prestato dopo il termine dal periodo di apprendistato, ogni lavoratore ha diritto ad un aumento nelle seguenti misure mensili:

Livelli Importi mensili

1 41.000

2 32.000

3 27.000

4S 25.500

4 24.000

5 20.000

L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio.

Ogni lavoratore può maturare un massimo di 5 scatti.

In caso di passaggio di livello si applica il valore dello scatto relativo al nuovo livello di appartenenza per il numero degli scatti maturati sino a quel momento.

Gli scatti non possono essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè viceversa.

Mensilità aggiuntive

Tredicesima mensilità

Va corrisposta in occasione della ricorrenza natalizia, nella misura di una mensilità di retribuzione, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno.

Premio ferie

Viene corrisposto entro il 30 giugno di ogni anno nella misura di una mensilità della retribuzione globale in atto frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno.

Il premio non assorbe gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.

Non hanno diritto al premio ferie i lavoratori che percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima, di importo almeno pari a quello previsto per detto premio; qualora la parte di retribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga l'intero importo del "premio ferie", i lavoratori hanno diritto alla differenza.

Durata della prestazione

Orario di lavoro

La durata normale dell'orario di lavoro può essere alternativamente di 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni o di 38,5 ore settimanali (*) distribuite su 6 giorni; in quest'ultimo caso la cessazione dell'attività lavorativa deve avvenire entro le ore 13 del sabato.

L'orario giornaliero deve avere un'interruzione di almeno 1 ora.

Riduzione annua

La riduzione annua dell'orario di lavoro è così determinata:

- 40 ore per i lavoratori che effettuano l'orario settimanale di 40 ore;

- 26 ore per i lavoratori che effettuano l'orario settimanale di 38,5 ore.

In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell'anno, i permessi di cui sopra vengono attribuiti in ragione di 1/12 per ogni mese intero di servizio prestato (sono esclusi a tal fine i periodi di assenza dal lavoro per i quali non è dovuta retribuzione a carico dell'azienda: servizio militare di leva e richiamo alle armi, assenza facoltativa "post partum", permessi e aspettative non retribuiti anche se indennizzati da Istituti assistenziali o previdenziali, malattia e infortunio limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva).

I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione danno luogo al pagamento di una corrispondente indennità sostitutiva, determinata sulla base della retribuzione del mese di dicembre, oppure possono essere utilizzati entro il 31 luglio dell'anno successivo.

----------

(*) Tale orario viene realizzato mediante assorbimento delle 32 ore concesse in sostituzione delle festività abolite per effetto del combinato disposto della L. n. 54/1977 e del D.P.R. n. 792/1985.

Lavoro straordinario, notturno e festivo

E' considerato straordinario il lavoro prestato oltre i limiti dell'orario contrattuale.

E' previsto un limite al lavoro straordinario di 200 ore annue "pro capite".

Per le prestazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo sono stabilite le seguenti maggiorazioni percentuali, calcolate sulla quota oraria della paga base tabellare conglobata:

Tipologia %

straordinario 15

straordinario festivo 30

straordinario notturno (*) 30

straordinario notturno festivo 50

(*) Per lavoro notturno si intende quello prestato tra le 22 e le 6; il diritto alla maggiorazione è subordinato alla circostanza che non si tratti di turni regolari di servizio.

La liquidazione del lavoro straordinario deve essere effettuata non oltre il mese successivo a quello della sua prestazione.

Festività

In aggiunta alle festività previste dalla legge, è considerato festivo il giorno della ricorrenza del S. Patrono del luogo ove ha sede lo studio.

In caso di coincidenza di una festività con la domenica, ai lavoratori viene corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un importo pari alla retribuzione giornaliera.

Ex festività

Per le prestazioni lavorative effettuate nelle festività abolite per effetto del combinato disposto della L. n. 54/1977 e del D.P.R. n. 792/1985 viene corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un importo pari alla retribuzione giornaliera o, in alternativa, viene attribuita una ulteriore giornata di ferie.

Nel caso di coincidenza dell'ex festività con la domenica al lavoratore verrà riconosciuto l'ulteriore importo della retribuzione giornaliera di cui sopra. Tale trattamento spetta anche al lavoratore che, in occasione di una delle predette ex festività, sia in assenza retribuita per uno dei casi previsti dal contratto (ferie, congedo matrimoniale, malattia, etc.).

Per le giornate del 2 giugno e del 4 novembre viene erogato il trattamento economico previsto per le festività coincidenti con la domenica.

Ferie

Il periodo feriale è di 26 giorni lavorativi. Ai fini del computo delle ferie, la giornata di sabato è considerata lavorativa anche in caso di distribuzione dell'orario su 5 giorni.

Il decorso delle ferie è interrotto dal sopravvenire di una malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle competenti strutture sanitarie pubbliche.

Trasferta

Al lavoratore in trasferta compete (oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed alloggio, ed in generale di quelle sostenute nell'interesse dello studio) una diaria di L. 20.000 giornaliere per missioni di durata tra le 8 e le 24 ore e di L. 40.000 giornaliere per missioni di durata superiore a 24 ore.

La diaria è ridotta del 10% per le missioni di durata superiore al mese o qualora le mansioni del lavoratore comportino viaggi abituali, mentre non spetta nel caso di trasferte di durata inferiore alle 8 ore.

Trasferimento

Oltre al rimborso delle spese di viaggio per il nucleo familiare, di trasporto delle masserizie, nonchè dell'eventuale pigione pagata senza godimento dell'alloggio qualora non sia stato possibile procedere al subaffitto od allo scioglimento del contratto (entro comunque il limite massimo di 6 mesi), spetta - per il tempo strettamente necessario al trasloco - la diaria prevista in caso di trasferta per il lavoratore e per i familiari a carico (la diaria è ridotta a 3/5 per i figli).

Qualora il trasferimento abbia comportato il trasferimento di mobilio, il lavoratore avrà diritto a riscuotere le diarie o i rimborsi fino ad otto giorni dopo l'arrivo del mobilio.

Cause di sospensione del rapporto

Malattia

Periodo di conservazione del posto

In caso di malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni nell'anno solare. Ai fini del raggiungimento di tale limite massimo le assenze per malattie frazionate si cumulano.

Superato il periodo di conservazione del posto il lavoratore ha diritto, su richiesta da avanzare a mezzo raccomandata a.r. entro il 180° giorno, ad un periodo di aspettativa (senza retribuzione nè decorrenza dell'anzianità di servizio) della durata di 90 giorni. L'aspettativa non è dovuta per le malattie croniche o psichiche.

Conservazione del posto in caso di malattia tubercolare

I lavoratori ricoverati hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data della sospensione del lavoro. Nel caso di dimissione dalla casa di cura per guarigione entro 14 mesi dalla predetta data, il diritto alla conservazione del posto permane per i 4 mesi successivi.

Il diritto alla conservazione del posto cessa ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia.

Ai fini dell'anzianità di servizio è riconosciuto un periodo massimo di 180 giorni.

Trattamento economico

I lavoratori hanno diritto, oltre all'indennità giornaliera anticipata dal datore di lavoro per conto dell'INPS, ad un trattamento integrativo a carico dell'azienda fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione:

Durata dell'assenza %

dal 1° al 3° giorno 100

dal 4° al 20° giorno 75

oltre il 20° giorno 100

Il trattamento integrativo non è dovuto se l'INPS non corrisponde l'indennità giornaliera e in caso di malattia tubercolare. Se l'INPS eroga l'indennità giornaliera in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la quota non corrisposta dall'Istituto.

Infortunio sul lavoro

Periodo di conservazione del posto

La durata del periodo di conservazione del posto è di 180 giorni nell'anno solare.

Superato il periodo di conservazione del posto il lavoratore ha diritto, su richiesta da avanzare a mezzo raccomandata r.r. entro il 180° giorno, ad un periodo di aspettativa (senza retribuzione nè decorrenza dell'anzianità di servizio) della durata di 90 giorni. L'aspettativa non è dovuta per le malattie croniche.

Il predetto periodo di conservazione del posto non si applica ai lavoratori in prova.

Trattamento economico

Il datore di lavoro è tenuto ad integrare il trattamento economico a carico dell'INAIL fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione:

Durata dell'assenza %

dal 1° al 3° giorno 60

oltre il 3° giorno 75

(*) La retribuzione per la giornata in cui è avvenuto l'infortunio è interamente a carico del datore di lavoro. I periodi di assenza considerati nella tabella decorrono pertanto dal giorno successivo.

Gravidanza e puerperio

Durante il periodo di gravidanza e puerperio alla lavoratrice spetta il trattamento economico stabilito dalla L. 30 dicembre 1971, n. 1204 che il datore di lavoro deve anticipare per conto dell'INPS.

Rimane a carico del datore di lavoro l'integrazione fino a concorrenza del 100% della tredicesima mensilità, limitatamente al rateo relativo al periodo di assenza obbligatoria.

Il periodo di assenza facoltativa di sei mesi è computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari ed al trattamento di fine rapporto.

Congedo matrimoniale

I lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti nella misura di 15 giorni di calendario per contrarre matrimonio, con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione.

Servizio militare

Il periodo di assenza per servizio militare di leva è utile ai fini dei diversi istituti, ad eccezione degli scatti di anzianità.

Analogamente, in caso di richiamo alle armi il periodo trascorso in servizio militare è computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.

Aspettativa

Negli studi che occupano almeno 5 dipendenti può essere concessa al lavoratore che ne faccia richiesta per gravi e comprovati motivi, un periodo di aspettativa non retribuita, non frazionabile e non ripetibile, di durata non inferiore ad 1 mese e non superiore a 6 mesi.

Malattie sociali - Tossicodipendenza

E' prevista la concessione di un periodo di aspettativa (non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità) ai lavoratori tossicodipendenti assunti a tempo indeterminato che debbano effettuare terapie riabilitative presso strutture pubbliche o comunità terapeutiche, fino ad un massimo di 3 anni.

Ai lavoratori familiari di un tossicodipendente è concesso un periodo di aspettativa fino a 3 mesi (non retribuito, non ripetibile, frazionabile solo nel caso in cui l'autorità sanitaria competente ne certifichi la necessità e senza decorrenza dell'anzianità) per concorrere al programma di recupero dello stesso, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.

Permessi

I lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti nella misura di 3 giorni di calendario per natalità e lutti familiari.

Risoluzione del rapporto

Preavviso

Il recesso dal contratto a tempo indeterminato deve essere comunicato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (*).

----------

(*) Analogamente in caso di recesso dal contratto a tempo determinato prima della scadenza del termine (per giusta causa).

Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese ed ha la seguente durata, espressa in giorni:

Livelli Anni di servizio

fino al 5° oltre il 5°

1 90 120

2 60 90

3 30 40

4 S e 4 20 30

5 15 20

Trattamento di fine rapporto

La quota da accantonare annualmente si determina dividendo per 13,5 i seguenti elementi della retribuzione considerata utile a norma della L. 29 maggio 1982, n. 297: paga base tabellare conglobata, scatti di anzianità, assegni "ad personam", aumenti di merito e/o superminimi, tredicesima mensilità e premio ferie.

Disciplina speciale per talune figure

Lavoratori a tempo parziale

L'instaurazione del rapporto deve risultare da atto scritto, con indicazione dell'orario di lavoro ridotto.

Sono ammesse prestazioni di lavoro supplementare rispetto all'orario concordato, nella misura di 72 ore annue con riferimento alle seguenti specifiche esigenze:

- intensificazione dell'attività lavorativa dello studio;

- particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti.

Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con quote orarie di retribuzione maggiorate del 35%; tale maggiorazione è comprensiva dell'incidenza della retribuzione per lavoro supplementare su ogni istituto differito.

In caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno, l'importo della tredicesima e della quattordicesima mensilità è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base del rapporto tra orario osservato dal lavoratore ed il corrispondente orario a tempo pieno; ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione spettante nel periodo della corresponsione.

Il preavviso, che decorre dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, ha la stessa durata di quello previsto per i lavoratori a tempo pieno, e si calcola in giorni di calendario indipendentemente dall'articolazione dell'orario concordato.

I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.

Apprendisti

Qualificazione professionale

L'apprendistato è ammesso per le qualifiche comprese nei livelli 3°, 4° e 4° super, con le seguenti eccezioni:

- 3° livello: analisti chimici; corrispondenti in lingue estere; programmatori meccanografici in possesso di specifico diploma; terapisti di riabilitazione; presentatori di cambiali ex lege n. 349/1973; infermieri professionali; tecnici di laboratorio in possesso di specifico diploma; traduttori e interpreti; odontotecnici; tecnici radiologici; addetti alla elaborazione di computi metrico/estimativi; contabili di concetto e primanotisti codificatori in possesso di specifico diploma;

- 4° super: stenodattilografi provvisti di specifico diploma;

- 4° livello: dattilografi provvisti di specifico diploma; autisti; infermieri generici; archivisti.

Durata

La durata del periodo di apprendistato è di 30 mesi per le qualifiche comprese nel 3° livello (*) e di 24 mesi per le qualifiche comprese nei livelli 4° e 4° super.

----------

(*) 42 mesi per il conseguimento della qualifica di "assistente di studio odontoiatrico" (a decorrere dal 20 aprile 1993).

Periodo di prova

Non può superare i 30 giorni di effettivo lavoro.

Retribuzione

La retribuzione degli apprendisti è commisurata alle seguenti percentuali della paga base tabellare del lavoratore qualificato di corrispondente livello:

- apprendisti di 3° livello: 75% per i primi 10 mesi, 83% per i successivi 10 mesi, 90% per gli ultimi 10 mesi;

- apprendisti dei livelli 4° e 4° super: 75% per i primi 8 mesi, 83% per i successivi 8 mesi, 90% per gli ultimi 8 mesi.

Detto trattamento economico è pertanto il seguente:

Livelli di riferimento/periodi Importi mensili

dal 1.1.1997 dal 1.1.1998 dal 1.7.1998 dal 1.1.1999

3

- primi 10 mesi 1.330.746 1.383.246 1.435.746 1.488.246

- 11°- 20° mese 1.472.692 1.530.792 1.588.892 1.646.992

- ultimi 10 mesi (*) 1.596.895 1.659.895 1.722.895 1.785.895

4 S

- primi 8 mesi 1.297.042 1.345.792 1.394.542 1.443.292

-9° - 16° mese 1.435.393 1.489.343 1.543.293 1.597.243

- ultimi 8 mesi 1.556.451 1.614.951 1.673.451 1.731.951

4

- primi 8 mesi 1.254.002 1.299.002 1.344.002 1.389.002

- 9° - 16° mese 1.387.784 1.437.584 1.487.384 1.537.184

- ultimi 8 mesi 1.504.827 1.558.827 1.612.827 1.666.827

(*) Per il conseguimento della qualifica di "assistente di studio odontoiatrico" la durata del periodo di apprendistato è di 42 mesi.

Trattamento economico in caso di malattia o infortunio sul lavoro

In caso di malattia, agli apprendisti è dovuta una indennità a carico del datore di lavoro fino a raggiungere le seguenti percentuali della retribuzione giornaliera:

- 100% per i primi 3 giorni di assenza;

- 25% per i giorni dal 4° al 20°;

- 33% per i giorni dal 21° al 180°.

In caso di infortunio sul lavoro, il datore di lavoro deve integrare l'indennità erogata dall'INAIL fino al raggiungimento delle seguenti percentuali della retribuzione giornaliera:

- 100% per il primo giorno;

- 60% dal 2° al 4° giorno;

- 75% per il periodo successivo.

Trattamento normativo

L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato allo stesso trattamento normativo previsto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.

Lavoratori in formazione e lavoro

Il contratto di formazione e lavoro non può avere una durata superiore a 24 mesi.

Ai lavoratori assunti con contratto di formazione si applicano tutti gli istituti contrattuali.