Bologna, 19 gennaio 1998				        
Alla Presidente del Consiglio regionale


RISOLUZIONE
presentata dalla consigliera Patrizia Cantoni e dal consigliere Rocco Gerardo Giacomino 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA

premesso

- che nei giorni scorsi la III sezione penale della Corte di Cassazione ha emesso una 
sentenza in materia di diritto penale del lavoro in merito all’applicazione dell’art. 5 dello 
Statuto dei Lavoratori;
- che tale sentenza, cassando in parte la decisione presa in materia dal Pretore torinese che 
si era occupato della vicenda, ha dato ragione al titolare di un centro medico privato che, 
in concorso con diversi imprenditori della zona, aveva eseguito analisi diagnostiche, non 
finalizzate alla mansione da svolgere, su persone in procinto di essere assunte;
- che, più in specifico, è stata confermata la rilevanza penale dei test per la sieropositività 
eseguiti senza il consenso della persona, come disposto dalla legge in materia, mentre, a 
giudizio della Corte, non riveste carattere di reato sottoporre gli aspiranti lavoratori a test 
antidroga e nemmeno eseguire analisi sulle future lavoratrici per accertarne l’eventuale 
stato di gravidanza;

considerata

- l’estrema gravità dei principi affermati dalla Cassazione penale nella sentenza in oggetto, 
che, da un lato, opera una distinzione formale ai fini della tutela fra coloro che sono già 
dipendenti e coloro che ancora non lo sono - ritenendo ammissibile l’applicazione dello 
Statuto dei Lavoratori solo ai primi - e, dall’altro, attribuisce legittimità a comportamenti 
oggettivamente discriminatori e gravemente lesivi dei più elementari diritti di riservatezza 
e di tutela dei dati personali, riconosciuti e garantiti da leggi dello Stato;

rilevato

- che la mancata applicazione di sanzioni penali nei confronti dei datori di lavoro che 
eseguono arbitrariamente analisi cliniche al fine di decidere, in base ad esse, l’assunzione 
o meno della persona, introduce elementi preoccupanti di discriminazione, in particolare 
nei confronti delle donne, che rischiano di essere pesantemente penalizzate al momento 
dell’assunzione in ragione del loro stato di gravidanza, ossia a causa di una libera scelta 
garantita e tutelata dalla Costituzione e dalle leggi sulla tutela della maternità e sulle pari 
opportunità fra uomini e donne;    

manifesta 

- il proprio dissenso all’impostazione data alla questione dalla Corte di Cassazione - la 
quale afferma che sia compito del legislatore, e non del giudice, dare tutela alle situazioni 
in oggetto - in quanto esistono già, nel nostro ordinamento, leggi che vietano e 
sanzionano i  comportamenti sui quali la Corte è stata chiamata a pronunciarsi;        
 
pertanto, invita 

i Ministeri del Lavoro, di Grazia e Giustizia e quello delle Pari Opportunità ad emettere 
circolari interpretative che:

- confermino la illiceità di atti e comportamenti aventi carattere di indagine 
personale nei confronti di persone che stiano per essere assunte; 
- riaffermino la tutela, anche penale, dei diritti alla riservatezza;
- impediscano una discriminazione di fatto per le donne che entrano nel mercato 
del lavoro, alle quali deve essere garantita una reale parità di trattamento, così 
come previsto dalla legislazione vigente.  

 
	Patrizia Cantoni				Rocco Gerardo Giacomino		

    Source: geocities.com/CapitolHill/6633

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