I
1. La comunione legale tra coniugi come regime. Le varie
tesi sulla natura della comunione. 1.1. Ai sensi dell’art. 159 c.c. la comunione legale tra coniugi, quale
regime patrimoniale legale della famiglia italiana, sorge automaticamente con il perfezionarsi del vincolo coniugale,
salvo diversa convenzione matrimoniale. Essa, nonostante sia definita dalla
lettera dell’art. 159 c.c., nonché dalla rubrica e dal testo dell’art. 210 c.c.
(cfr. inoltre art. 211 c.c.), quale «comunione dei beni» o «comunione legale
dei beni», segue il modello della comunione
degli acquisti, rimanendo esclusi i beni acquistati dal singolo coniuge
anteriormente al matrimonio, nonché altri rientranti nelle categorie previste
dall’art. 179 c.c., così come quelli oggetto di comunione non immediata ma solo
de residuo, sottoposti alla regola
della caduta in comunione solo se ed in quanto sussistano al momento dello
scioglimento del regime legale (v. per tutti Schlesinger
1977, 361 ss.; Corsi 1979,
53 ss.; Grasso 1982, 378 ss.; Nuzzo 1984, passim; Bianca 1985,
59 ss.; Schlesinger 1992, 69 ss.; Auletta 1999, 3 ss.; Spitali 2002, 87 ss., ai quali si
rimanda anche per una più ampia bibliografia). 1.2. Alla nozione di comunione legale possono essere attribuiti
diversi significati. Essa, infatti, può essere intesa come «regime
patrimoniale», cioè come disciplina
tipica dei rapporti patrimoniali fra coniugi, così come complesso dei beni
appartenenti ai coniugi il cui acquisto sia avvenuto, per l’appunto, in base
alla regola dettata dall’art. 177 c.c. Per ciò che attiene in particolare al
profilo del regime si è
autorevolmente messo in luce (Schlesinger
1992, 79) che la comunione legale non attiene (soltanto) al profilo statico, relativo alla
disciplina di quanto forma già parte della comunione, ma opera (anche e
soprattutto) sul profilo dinamico,
in quanto riguarda tutti i futuri acquisti che i coniugi compiranno, insieme o
separatamente, fin quando non intervenga una causa di scioglimento della
comunione (art. 191 c.c.). 1.3. Uno
degli argomenti che hanno suscitato più discussioni in materia di comunione
legale tra coniugi è senz’altro quello dell’individuazione della sua natura. Si riuniscono sotto questo
concetto tutte le tesi che tendono a risolvere il problema della collocazione
sistematica dell’istituto in esame, con particolare riferimento ai rapporti
dello stesso con la categoria della comunione disciplinata nel libro III del
codice civile. 1.4. Le varie tesi
elaborate al riguardo possono essere così schematizzate: (a) la comunione
legale è una fattispecie a formazione
progressiva, che si perfeziona solo al momento del suo scioglimento,
producendo solo in tale sede i suoi effetti tipici (la tesi è conosciuta anche
come tesi della comunione quale «mero vincolo»); (b) la comunione legale è una
forma di comproprietà solidale (o «a
mani riunite»); (c) la comunione legale è un soggetto di diritto, distinto dai due coniugi, con un proprio
patrimonio, una propria autonomia negoziale ed una propria capacità processuale;
(d) la comunione legale è un patrimonio
destinato ad uno scopo; (e) la comunione legale è una forma di contitolarità di diritti (per più ampi
richiami sul punto v. A.-M. Finocchiaro
1984, 849 ss.; Auletta 1999, 19
ss.).
2. La comunione legale come fattispecie a formazione
progressiva (o come vincolo). 1.1.
La tesi che configura la
comunione legale alla stregua di una fattispecie a formazione progressiva, consistente nella presenza di un mero vincolo sui beni acquistati
dall’uno o dall’altro dei coniugi in costanza di regime, salvo il completamento
della fattispecie medesima all’atto del verificarsi di una causa di
scioglimento del regime stesso, sembra trovare una sua remota giustificazione
nell’originaria concezione dell’istituto in esame. 1.2. Già i dottori del droit
coutumier francese, preso atto dei penetranti poteri che competevano allora
al marito sui beni della comunione coniugale (quali, per esempio, quello di
disporre a suo piacimento dei beni, anche a titolo gratuito, laddove alla
moglie non era concesso compiere alcun atto di tipo dispositivo), negavano alla
moglie lo status di comproprietaria.
«Non est proprie socia, sed speratur fore», affermava Molineo commentando
l’art. 225 della Coutume di Parigi,
mentre Pothier, nel suo Traité de la communauté,
sosteneva che durante il rapporto coniugale il marito era «le seul seigneur et
maître absolu des biens dont elle [i.e.:
la communauté] est composée», laddove il diritto della moglie era semplicemente
«un droit informe, qui se reduit au droit de partager un jour les biens qui se
trouveront la composer [i.e.:
composer la communauté] lors de sa dissolution» (su questi temi v. per tutti Baudry-Lacantinerie, Le Courtois e Surville, Del contratto di matrimonio, Trat. Baudry-Lacantinerie, Milano, s.d.
ma 1909, 257). 1.3. Le poche righe
che precedono dimostrano come la costruzione di comunione legale alla stregua
di una situazione di mero vincolo, destinato a sfociare in un vero e proprio
diritto solo al momento dello scioglimento del regime, si giustifichi solo in
un sistema fondato su di una profonda
disparità tra marito e moglie nell’esercizio dei poteri di amministrazione,
disparità che oggi non si giustifica più in alcun modo. Peraltro, anche dopo la
riforma del 1975, non è mancato chi ha proposto in Italia una ricostruzione del
regime di comunione tale da ridurlo ad una mera situazione di vincolo (manente communione). 1.4. Ci si intende qui riferire alla
proposta di intendere la comunione alla stregua, per l’appunto, di una fattispecie a formazione progressiva, i
cui elementi sarebbero, in successione, i seguenti: matrimonio, acquisto dei
beni, scioglimento del regime di comunione. Conseguenza sarebbe che solo il
compimento di tutti i suddetti elementi potrebbe indurre a ritenere realizzata
la fattispecie «comunione legale», essendo nel frattempo i coniugi titolari di
una semplice aspettativa. 1.5. Ciò varrebbe in maniera
particolare per gli acquisti compiuti dagli stessi coniugi separatamente, che
non cadrebbero immediatamente sotto la contitolarità del coniuge non agente. In
pendenza di regime non esisterebbe se non un vincolo di inalienabilità a carico dell’unico acquirente, mentre e
solo con il completamento della fattispecie in sede di scioglimento il coniuge
non agente acquisterebbe un diritto avente ad oggetto l’equivalente del 50% del
patrimonio «comune» ex art. 177 c.c.
Un argomento a favore di questa opinione sarebbe costituito dalla
considerazione secondo cui lo scioglimento del regime legale, ex art. 191 c.c., determina
esclusivamente la cessazione del regime e del fenomeno del «coacquisto
automatico», senza comportare automaticamente la divisione dei cespiti comuni
(cfr. Mazzola-Re, Proposta di un diverso modo di intendere la
comunione di beni tra coniugi, RN, 1978, 757 ss.; Barbiera 1996, 470 ss.; per ulteriori richiami si fa rinvio
ad Auletta 1999, 19 ss.). 1.6. La
tesi ha avuto un limitatissimo seguito nella giurisprudenza di merito. In particolare il tribunale di Ivrea (T
Ivrea 27 giu. 1978, RD IP, 1979, 66; la
motivazione si legge anche in Caravaglios
1995, 30 ss.), ha affermato che «Contro la tesi, per cui la comunione
legale fra i coniugi è una comunione ordinaria qualificata e determinante ope legis fra i coniugi la contitolarità
per quote eguali di ogni bene che vi ricada, è sostenibile la tesi per cui la
comunione fra i coniugi rende possibile la formazione di un patrimonio distinto
dai patrimoni personali, costituito ope
legis dagli acquisti compiuti da un solo coniuge o da entrambi, vincolato
all’interesse della famiglia, sul quale i coniugi vantano poteri uguali e
complementari. Prima dello scioglimento della comunione ciascun coniuge,
quand’anche sia l’acquirente esclusivo di un bene entrato a formare il
patrimonio distinto, non è titolare di un diritto reale, bensì di un’aspettativa a conseguire un valore
pari al cinquanta per cento del patrimonio in comunione; per effetto dello
scioglimento della comunione, questa aspettativa diviene diritto ad una
ripartizione contabile che non implica necessariamente lo spostamento della precedente
titolarità dei beni». 1.7. Numerose
sono le obiezioni che possono
muoversi a questa teoria. Già il fatto che la legge parli di «scioglimento» del regime legale e di
«comunione» induce a ritenere che qui si versi in una situazione di
contitolarità di diritti e non già di proprietà individuale. In secondo luogo,
non v’è chi non veda come la negazione di una situazione di contitolarità non
contribuirebbe certo alla realizzazione della ratio ispiratrice della riforma, volta ad assicurare ad un coniuge l’effettiva compartecipazione agli incrementi di ricchezza operati dall’altro.
Una partecipazione, si badi, tutelabile anche manente communione mediante un’apposita azione di rivendica, la cui domanda ben potrebbe
essere trascritta sui registri immobiliari al fine di rendere noto a chiunque
il rischio di perdere il diritto conseguito in base ad eventuali atti di
alienazione posti in essere dal coniuge apparente unico titolare. 1.8. A ciò s’aggiunga che
l’accoglimento di questo punto di vista rischierebbe di far venir meno ogni distinzione tra comunione immediata (art. 177,
lett. a) e d) c.c.) e comunione de residuo (artt. 177, lett. b) e
c), 177 cpv., 178 c.c.), situazione, quest’ultima, in cui effettivamente il
coniuge non titolare di alcun diritto sino al momento dello scioglimento vede a
questo punto realizzata (peraltro solo su ciò che resta, e sempre a condizione
che resti) la sua «aspettativa». 1.9.
Infine, proprio parlando di aspettative,
il richiamo a tale figura in subiecta
materia appare comunque fuori luogo. E’ noto infatti che l’art. 1356 c.c.
concede al titolare di siffatta posizione giuridica soggettiva solo il potere
di compiere atti conservativi, laddove tali non possono certo considerarsi
quegli atti in cui si estrinsecano i poteri di amministrazione che
paritariamente competono ad entrambi i coniugi sulla massa dei beni in
comunione ex artt. 180 ss. c.c., per
non dire poi del mezzo di tutela ex
art. 184 c.c., del tutto impensabile quale usbergo di una mera situazione
d’aspettativa (per ulteriori critiche al riguardo v. Schlesinger
1992, 81 s. e Auletta
1999, 19 ss.).
3. La comunione legale quale ipotesi di comproprietà
solidale: a) La tesi della Corte costituzionale e della Cassazione. 1.1. La
tesi che configura la comunione legale alla stregua di una situazione di
comproprietà solidale di tipo germanico «a mani riunite» (zur gesammten Hand: letteralmente «a mano comune») annovera qualche
sporadico – ancorché autorevole – precedente dottrinale. Invero, già sotto il
vigore del c.c. 1865, allorquando l’istituto in esame formava oggetto di un
regime meramente convenzionale, Fr. Ferrara Sen. (Teoria delle persone giuridiche, Napoli-Torino, 1915, 486)
affermava testualmente che la comunione coniugale era una «forma di comunione di diritto germanico», in
considerazione del fatto che essa «nasce per influenza d’un vincolo personale
che avvolge i soggetti, e muore con lo sciogliersi di questo vincolo». «Durante
questa comunione – continuava l’eminente civilista – non esistono delle quote parti di diritto spettanti a ciascuno degli
sposi, ma la delimitazione si effettua solo allo scioglimento.
Conseguentemente niuno degli sposi, finché dura la comunione, può alienare la
sua parte al patrimonio a favore di terzi, né i creditori particolari di quelli
possono provocarne lo scioglimento per farla realizzare. E’ esclusa l’azione di
divisione. Il patrimonio è goduto in comune senza alcuna ripartizione, e la
gestione è condotta dal marito a comune profitto e perdita. Il patrimonio forma
una massa unica con propria responsabilità». 1.2. Già sulla base di queste battute preliminari appare evidente
la difficoltà di utilizzare simili osservazioni per una ricostruzione in
termini di comproprietà a mani riunite della comunione legale, così come la
conosciamo oggi. Per esempio, non è certo più vero che questo tipo di comunione
sia caratterizzata da una gestione
rimessa ad un solo soggetto (il marito), né che il patrimonio formi una massa unica con una propria
responsabilità distinta da quella dei coniugi (cfr. quanto disposto dagli artt.
186-190 c.c.), né che i creditori personali non possano provocare lo
scioglimento del regime, dal momento che tale risultato è ottenibile mercé la
pronunzia di fallimento di uno dei coniugi. 1.3. La concezione in esame ha peraltro ricevuto un autorevole
avallo dalla giurisprudenza della Corte
costituzionale, prima e della Corte
di cassazione, poi. In una nota decisione risalente al 1988 (Ccost. 17 mar.
1988/311, GC 1988, I, 1388; D FAM 1988, 715; RN 1988, II, 1306; FI 1990, I,
2146), invero, la Consulta afferma
che «Diversamente da quanto avviene nella comunione ordinaria, la mancanza del
consenso di uno dei coniugi all’alienazione di un bene immobile (o mobile
registrato) in comunione legale non dà luogo ad un acquisto a non domino ma ad un acquisto a domino in base
a titolo viziato. Ne consegue che la prevista annullabilità dell’atto non
costituisce deroga al generale principio di inefficacia degli atti di
disposizione posti in essere da alienante non legittimato e, dunque, non
contrasta con l’art. 3 Cost.». 1.4.
Nella specie, bisogna considerare che la questione di legittimità presentata
alla Corte investiva l’art. 184, co. 1°, c.c., nella parte in cui prevede l’annullabilità anziché l’inefficacia
dell’atto. Trattandosi – nell’ottica del giudice a quo – di atto dispositivo compiuto da soggetto (almeno pro parte) non legittimato in quanto non
proprietario, la sanzione dell’annullabilità sanabile nel breve termine
prescrizionale previsto sarebbe venuta a porre una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie
«canonica» dell’alienazione a non domino,
costituita dalla radicale ed insanabile (se non a seguito di fattispecie
acquisitive autonome, quali l’usucapione o l’applicazione del principio
«possesso vale titolo») inefficacia
dell’atto. 1.5. La Consulta rigetta
però tale visione, ritenendo giustificato il diverso trattamento prefigurato
dall’art. 184 cit. all’atto dispositivo
compiuto non già a non domino, ma da
soggetto pienamente titolare del diritto oggetto dell’atto». Il perno di
tale costruzione giuridica poggia proprio sulla concezione della comunione
legale come una comunione «a mani riunite». 1.6. Al riguardo rimarca invero la Corte costituzionale che «Dalla
disciplina della comunione legale risulta una struttura normativa difficilmente
riconducibile alla comunione ordinaria. Questa è una comunione per quote,
quella è una comunione senza quote;
nell’una le quote sono oggetto di un diritto individuale dei singoli
partecipanti (arg. ex art. 2825 cod.
civ.) e delimitano il potere di disposizione di ciascuno sulla cosa comune
(art. 1103); nell’altra i coniugi non sono individualmente titolari di un
diritto di quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto
avente per oggetto i beni della comunione (arg. ex art. 189, secondo comma)». 1.7.
Una volta poste queste premesse, appare agevole alla Corte concludere nel senso
che, «assodato che l’art. 184, primo comma, non è tecnicamente un caso di
acquisto da un alienante non legittimato, bensì un caso di acquisto a domino in base a un titolo viziato, il
principio di inefficacia delle alienazioni a
non domino non può fornire il tertium
comparationis rispetto al quale possa prospettarsi una violazione dell’art.
3 Cost. in danno del coniuge pretermesso». 1.8.
La decisione di cui sopra è stata seguita, a nove anni di distanza, da una
pronunzia della Corte di cassazione
(Cass.,14 gen. 1997/284, D FAM 1998, 26), che fa derivare dal principio della
comproprietà solidale la conseguenza della necessaria
estensione al coniuge comproprietario pretermesso degli effetti del preliminare
di vendita concluso dall’altro senza il suo consenso, con conseguente
presenza di una situazione di litisconsorzio
necessario nei confronti del coniuge del promittente venditore, «la cui
posizione era inevitabilmente coinvolta in una controversia che doveva avere ad
oggetto l’immobile nel suo intero, stante l’inconcepibilità dell’ingresso di
estranei nella comunione e la conseguente impossibilità di trasferimento della
sola quota del coniuge promittente». La massima ufficiale della pronunzia
citata recita testualmente quanto segue: «Come affermato dalla Corte cost. con
la sentenza n. 311 del 1988, la comunione legale dei beni tra i coniugi, a
differenza da quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i
coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di
essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei. Ne
consegue che, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge, mentre non ha diritto
di disporre della propria quota, può
tuttavia disporre dell’intero bene comune, ponendosi il consenso dell’altro
coniuge (richiesto dal secondo comma dell’art. 180 cod. civ. per gli atti di
straordinaria amministrazione) come un negozio unilaterale autorizzativo che
rimuove un limite all’esercizio del potere dispositivo sul bene e che
rappresenta un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell’atto
di disposizione, la cui mancanza (ove si tratti di bene immobile o di bene
mobile registrato) si traduce in un vizio da far valere nei termini fissati
dall’art. 184 cod. civ.». 1.9. Sarà
il caso di rimarcare che il richiamo alla teoria della comproprietà solidale,
ove la Corte Suprema avesse voluto essere coerente con le premesse
metodologiche, avrebbe dovuto condurre i Supremi Giudici alla decisione radicalmente opposta rispetto
a quella assunta: invero, è proprio del concetto di comproprietà solidale il
principio secondo cui l’atto dispositivo posto in essere da uno dei contitolari
è senz’altro valido ed efficace per tutti, con conseguente non necessaria
partecipazione al giudizio di tutti i soggetti legati da rapporto di
solidarietà. 1.10. Negli anni successivi la Corte Suprema ha
intensificato le proprie esternazioni in favore della concezione qui esposta (e
criticata). Si vedano, a mero titolo d’esempio, le decisioni seguenti: Cass.,SU
1 lug. 1997/5895; Cass.,27 feb. 2003/2954; Cass.,19 mar. 2003/4033; Cass.,6
lug. 2004/12313; sentenze, queste, si badi, relative tutte a questioni che si
sarebbero potute risolvere anche a prescindere da qualsiasi richiamo alla
teoria della comproprietà solidale.
4. Segue. b) Critiche alla tesi della comunione legale
quale ipotesi di comproprietà solidale. 1.1.
Ma può veramente dirsi che la
comunione legale tra coniugi sia caratterizzata dalla assenza di quote? Come
esattamente rilevato in dottrina (Natucci,
Alienazioni immobiliari e annullabilità
nella disciplina della comunione legale, nota a Ccost. 10 mar. 1988/311, GC
1988, I, 2484), in costanza di regime la quota ha innanzi tutto valore nei
confronti dei terzi creditori, indicando la misura della responsabilità «comune» per debiti personali (cfr.
art. 189 cpv. c.c.). E già queste non sono funzioni così marginali da negare
alla quota un valore caratterizzante. 1.2.
Al cessare della comunione, inoltre, la quota serve a stabilire la misura in
cui i beni verranno ripartiti tra i
coniugi, non diversamente da quanto accade nella comunione ordinaria (cfr.
artt. 194 c.c.). 1.3. A ciò
s’aggiunga che anche l’art. 210, co. 3°,
c.c. espressamente menziona il concetto di quota, stabilendo che
«Non sono derogabili le norme della comunione legale relative
all’amministrazione dei beni della comunione e all’uguaglianza delle quote
limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale». 1.4. Si badi poi che l’affermazione
della Consulta secondo cui dall’art. 189 cpv. c.c. sarebbe ricavabile il
principio per il quale «i coniugi non
sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente
titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni della
comunione» appare quanto mai apodittica.
L’art. cit., invero, fissa per i creditori personali il limite nell’esecuzione
contro i beni comuni, limite che viene fatto corrispondere proprio alla «quota del coniuge obbligato», il che
rende quanto mai evidente che la comunione si compone di quote rientranti nella
titolarità di ciascuno dei due coniugi; non altrimenti si potrebbe infatti
spiegare l’impiego del complemento di specificazione «del coniuge obbligato». 1.5. D’altro canto, proprio restando in
tema di responsabilità, va tenuto conto del fatto che se la proprietà dei
coniugi fosse veramente solidale, dovrebbe valere la regola per cui i debiti per qualunque ragione contratti
singolarmente da ciascuno dei coniugi dovrebbero impegnare senza limiti il
patrimonio comune. Ma il già ricordato principio consacrato nel capoverso
dell’art. 189 c.c. smentisce nella maniera più clamorosa tale asserzione (sui
vari profili del tema cfr. per tutti Schlesinger
1992, 84 s.; Morelli, Autonomia negoziale e limiti legali nel
regime patrimoniale della famiglia, FD, 1994, 109 s.; Caravaglios 1995, 41 s.; Di Martino 1997, 52 ss.; Auletta 1999, 23 ss.). 1.6. Infine, appare implicito nel
concetto stesso di solidarietà che ogni atto d’esercizio del diritto stesso –
ivi compreso ogni atto di disposizione – da
parte di uno solo dei più soggetti attivi è per definizione atto lecito (arg. ex art. 1292 c.c.), laddove l’art. 180 c.c. manifesta nella maniera
più evidente l’esistenza di un’obbligazione ex
lege al compimento congiunto (o comunque con il necessario consenso di
entrambi) degli atti di amministrazione e dunque anche di disposizione dei
diritti in comunione; consegue che tali atti, ove compiuti da un coniuge senza
il necessario consenso dell’altro, dovranno ritenersi illeciti (come del resto confermato dalle sanzioni predisposte
dall’art. 184 c.c.) e pertanto non potranno in alcun modo essere considerati
altrettante manifestazioni di un (in realtà inesistente) diritto d’esercizio
solitario di un potere che spetterebbe solidalmente a ciascuno dei coniugi.
5. La comunione legale quale soggetto di diritto. 1.1. Un’ulteriore
opinione ha cercato di configurare la comunione legale come un «soggetto di
diritto distinto dai due coniugi», in quanto dotato di «un proprio patrimonio, una propria autonomia negoziale ed una propria
capacità processuale» (cfr. De Paola
1995, 236 ss.; così già De Paola-Macrì,
Il nuovo regime patrimoniale della
famiglia, Milano, 1978, 93 ss.; Cian-Villani
1981, 190; attribuiscono capacità processuale alla comunione, Attardi, Profili processuali della comunione legale dei beni, RDC 1978, 25
ss.; Gionfrida Daino, La posizione dei creditori nella comunione
legale tra coniugi, Padova, 1986, 27). Si è così affermato che la
comunione, essendo formata ed esistendo in funzione del suo scopo
istituzionale, sarebbe assoggettata ad un regime giuridico particolare, che pur non assurgendo ai caratteri
dell’autonomia patrimoniale perfetta, è pur sempre caratterizzato dalla parziale insensibilità tra il patrimonio
comune ed i patrimoni dei coniugi, per cui i beni della comunione
costituiscono la garanzia primaria e diretta per le obbligazioni assunte in
nome e per conto della stessa, e solo sussidiaria per le obbligazioni assunte
in nome proprio dai coniugi. 1.2.
Gli argomenti a favore di questa
tesi possono essere sintetizzati come segue. (a) La legge distingue il
patrimonio personale da quello della comunione, attribuendo a ciascuno delle
regole sue speciali; (b) l’art. 180 c.c. parla di «rappresentanza in giudizio
per gli atti ad essa (cioè alla comunione) relativi»; (c) l’art. 186 c.c. parla
di «responsabilità» dei «beni della comunione». 1.3. A queste considerazioni può però replicarsi, innanzi tutto, che, ogni qualvolta esiste un soggetto
di diritto, i suoi organi, per impegnarne la responsabilità e per far ricadere
su di esso gli effetti dei negozi stipulati, debbono dichiarare di agire in nome e per conto del soggetto, ponendo in
essere la c.d. contemplatio domini, vale a dire quel riconoscibile riferimento
alla sfera patrimoniale altrui che, se non richiede necessariamente la menzione
espressa del nome del dominus,
presuppone però comunque la manifestazione dell’intento del dichiarante di concludere il negozio non per sé, ma in
nome e per conto di un altro soggetto. 1.4.
Ebbene, non può certo dirsi che ciò si verifichi nel caso qui in esame, in cui,
ex art. 177, lett. a), c.c., i
diritti acquistati anche separatamente, senza
alcuna menzione del regime legale (e persino nel caso in cui un coniuge
abbia falsamente dichiarato di non essere coniugato), «fruttano» alla
comunione. 1.5. Per ciò che attiene
infine al regime di responsabilità
sarà opportuno riportare il parere d’un autorevole commentatore, il quale ha
messo in luce come l’insieme delle norme in tema di responsabilità della
comunione (rectius: dei coniugi in
comunione) evidenzi l’assenza di una responsabilità separata che
possa in qualche modo giustificare l’idea di un soggetto autonomo o anche di un
patrimonio separato o di destinazione (Bianca
, Il regime della comunione legale,
in Bianca (a cura di) 1989, 11).
6. La comunione legale come patrimonio di destinazione. 1.1. Parte della dottrina, attenuando i toni della tesi
precedente, ha preferito parlare in relazione alla comunione legale, più che
di una vera e propria autonomia della comunione rispetto ai patrimoni personali
dei coniugi, soltanto di una sua autonomia
tendenziale, affermando che questa darebbe origine non ad un soggetto di
diritto, ma ad un complesso di beni
trattenuti insieme dal vincolo finalistico (Attardi, Profili
processuali della comunione legale dei beni, RDC, 1978, 39 ss.; cfr. inoltre Soccorsi
Aliforni, Il regime legale della
comunione tra coniugi, in Aa. Vv.,
Il nuovo diritto di famiglia. Contributi
notarili, Milano, 1975, 43; Busnelli
1976, 40 s.; in senso critico cfr. Corsi
1979, 58 ss.; Prosperi, Sulla natura della comunione legale,
Napoli, 1983, 22 ss.; Bianca, Il regime della comunione legale, cit.,
10 s.; Caravaglios 1995, 28 ss.).
1.2. In questa prospettiva, molte
delle qualificazioni della dottrina divergono più da un punto di vista
terminologico che sostanziale, riferendosi ora ad un «patrimonio separato» (Jannuzzi,
Manuale della volontaria giurisdizione,
Milano, 1990, 534), ora ad un «patrimonio separato piuttosto articolato» (Andrioli, Nota alla legge 19 mag. 1975, n. 151: riforma del diritto di famiglia,
FI, 1975, V, 168), ora ad un patrimonio dotato di una, sia pur limitata, autonomia (cfr. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato, Milano, 1986, 815). 1.3. Alcuni, poi, sembrano voler
avvicinare l’istituto in esame alla situazione della coeredità (Schlesinger 1992,
83), mentre altri preferiscono riferirsi alle società personali, ponendo l’accento sulla destinazione ad uno
scopo del patrimonio comune, dotato di tendenziale autonomia e corredato dal
principio di tassatività delle cause di scioglimento (Busnelli 1976, 31 ss.). 1.4.
La critica rispetto a siffatta impostazione
può rinvenirsi già in alcune trattazioni anteriori alla riforma del 1975. Così,
ad esempio, il Tedeschi rimarcava esattamente che «Lo scioglimento [della comunione, allora convenzionale] non può
aversi, a differenza che nella società (cfr. art. 2272 C. Civ.) che per le cause tassativamente ammesse
dalla legge (…) e deve necessariamente avvenire con la morte di uno dei
coniugi, non essendo concepibile che, come avviene in tema di società (cfr.
art. 2284 C. Civ.), possa continuare la comunione con l’erede del defunto e
cioè con persona diversa dal coniuge. Come convenzione matrimoniale, la
stipulazione della comunione è poi soggetta alle varie norme ad esse relative
(…). Lo scopo di lucro, essenziale
nel contratto di società (cfr. art. 2247 C. Civ.) è, se non proprio necessariamente
estraneo, certo non essenziale nella comunione coniugale (…). Come la comunione
in generale, la comunione dei coniugi non è una persona giuridica» (Tedeschi, voce Comunione dei beni tra coniugi (diritto civile), NNDI, III, Torino,
1967, 891). 1.5. Del resto
criticabile appare l’avvicinamento della comunione al concetto di patrimonio destinato ad uno scopo. Ora,
come rilevato in dottrina, «Una tale configurazione era abbastanza giustificata
nei confronti della vecchia comunione dei beni tra coniugi, nella quale i loro
creditori particolari non potevano soddisfarsi sui beni comuni, ed è
giustificata oggi nei confronti del fondo patrimoniale, rispetto al quale la
‘destinazione’ dei beni è esplicitamente codificata negli artt. 167, 168 e 171
e così pure l’insensibilità del fondo a debiti diversi da quelli contratti per
i bisogni della famiglia (art. 170). Non altrettanto sembra in realtà che si
possa prospettare con riguardo alla comunione legale, nella quale i sintomi di una autonomia patrimoniale
sfumano nella ‘preferenza’ accordata ai creditori della comunione dall’art.
189, comma 2°, rispetto a quelli personali chirografari, i quali però possono
anch’essi agire sui beni comuni, sia pure nei limiti della ‘misura della metà del
credito’, ai sensi dell’art. 190» (Corsi
1979, 59). 1.6. A ciò s’aggiunga che
i beni comuni rispondono non solo dei pesi ed oneri gravanti su di essi al
momento dell’acquisto, dei carichi dell’amministrazione e, in genere, di tutte
le obbligazioni contratte per la famiglia, ma anche «di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi» (quale
essa sia, anche se non rispondente all’interesse della famiglia): cfr. art.
186, lett. d), c.c. Proprio da quest’ultima considerazione deriva l’impossibilità di individuare la natura
dello scopo o della destinazione che caratterizzerebbe il patrimonio dei
coniugi in comunione. Conclusione ulteriormente rafforzata dal fatto che i beni
comuni rispondono sempre e comunque «in seconda battuta» e fino al valore corrispondente
alla quota del coniuge obbligato, anche per i debiti personali (cfr. art. 189
cpv. c.c.).
7. La comunione legale come fenomeno di contitolarità
di diritti. 1.1. L’ultima tesi da prendere in considerazione sulla
natura della comunione legale tra coniugi fa capo a chi ritiene che il fenomeno
di cui agli artt. 177 ss. c.c. vada inquadrato nell’ambito della contitolarità dei diritti (solo reali
per alcuni, anche di credito per altri), somigliante ma non assimilabile alla
comunione ordinaria di cui agli artt. 1100 ss. c.c., e che, proprio in virtù
della peculiarità e complessità della specifica normativa, viene definita
«speciale» o «irregolare». A favore di tale posizione si è espressa una
notevole parte della dottrina (cfr. ad es. Tamburrino,
Lineamenti del nuovo diritto di famiglia,
Torino, 1978, 234 ss.; Corsi 1979,
60 s.; A.-M. Finocchiaro 1984,
861 ss.; Bianca 1985, 69 s.; Prosperi, op. cit., passim, spec. 145 ss.; Auletta 1999, 29 ss.), oltre a svariate
decisioni di legittimità, senza che, a dire il vero, la Corte Suprema si sia
mai resa conto del contrasto implicito con quel suo altro filone che si è
invece lasciato sedurre dalla tesi fantasiosa della «comunione senza quote». 1.2. Invero la Cassazione in diversi casi ha preso le mosse proprio dalla
ricostruzione della comunione alla stregua di una situazione di contitolarità di diritti, o comunque ha
chiaramente mostrato di dare per scontata tale premessa, per risolvere le
questioni che, di volta in volta, le erano state poste. 1.3. Per esempio, in un procedimento sfociato in una decisione del
1982 (Cass.,2 feb. 1982/605, GC, 1982, I, 1258) la Corte Suprema si è trovata
ad affrontare la seguente questione. E’ possibile che il coniuge in regime di comunione del debitore esecutato effettui
offerte all’incanto in ordine ai beni di quest’ultimo, pur determinando
l’eventuale acquisto da parte sua una ricaduta in comunione del bene, con
possibile contrasto, se non con la lettera, quanto meno con la ratio dell’art. 579 c.c. che esclude per
l’appunto la possibilità che il debitore presenti tali tipi di offerte? La
risposta al quesito è stata positiva, sulla base del rilievo che il coacquisto
in capo al coniuge esecutato è effetto legale. 1.4. Ora, la lettura della motivazione della pronunzia in oggetto
evidenzia in maniera assai chiara che il pensiero della Cassazione era proprio
quello di ritenere la comunione legale alla stregua di una situazione di
contitolarità di diritti, posto che «trasferito al coniuge del debitore
esecutato il diritto reale sul bene immobile assoggettato all’espropriazione
forzata, automaticamente il debitore
esecutato diviene comproprietario del bene per la quota indivisa di metà». 1.5. Un’altra decisione che si può
citare a tal proposito concerne le agevolazioni
fiscali per l’acquisto della prima casa: «L’acquisto della prima casa, al quale è finalizzata l’anticipazione
sul trattamento di fine rapporto ai sensi dell’art. 2120, co. 8°, lett. b),
cod. civ. (nel testo sostituito dall’art. 1 della legge n. 297 del 1982), è
documentato anche dall’atto notarile che menzioni come acquirente solo la
moglie del lavoratore richiedente l’anticipazione, ove trattisi di coniugi in
regime di comunione dei beni, dato che in tal caso l’acquisto compiuto da uno
dei coniugi implica ex lege l’acquisto dell’altro, in comunione per la metà; né
rileva in contrario la circostanza che dallo stesso atto il prezzo risulti
(ovviamente) a carico della sola acquirente indicata, presumendosi, in
relazione al predetto regime di comunione, la destinazione dell’anticipazione
richiesta dal lavoratore al pagamento del prezzo per la quota di prima casa da
lui acquistata» (Cass.,21 apr. 1993/4666, GC, 1993, I, 2679). La Cassazione
prende qui lo spunto per riconoscere al coniuge lavoratore dipendente il
diritto ad ottenere l’anticipazione del trattamento di fine rapporto per
l’acquisto di prima casa ex art. 2120
c.c., anche quando l’acquisto stesso sia stato effettuato dall’altro coniuge in
regime di comunione legale. 1.6.
Un’ulteriore costellazione di ipotesi in relazione alle quali la Cassazione ha
affermato (o comunque dato per scontato) la natura della comunione come
contitolarità di diritti è costituita da fattispecie nelle quali si poneva il
problema di sapere se il coniuge fosse o meno litisconsorte necessario. Risposta positiva al quesito è stata data
con riferimento, per esempio, al retratto
esercitato dal conduttore di immobile non abitativo, nei confronti di colui
che dall’atto di vendita risulti acquirente dell’immobile, soggetto, in realtà,
al momento della stipula del negozio, coniugato in regime di comunione (Cass.,5
mag. 1990/3741, FI, 1990, I, 3165). In un altro caso si trattava invece di
stabilire se il coniuge (pretermesso) fosse litisconsorte necessario in un giudizio divisorio concernente un bene
acquistato dall’altro coniuge in comproprietà con altro soggetto. Al riguardo
la Corte Suprema ha stabilito che «La divisione
di un bene comune va annoverata tra gli atti eccedenti l’ordinaria
amministrazione. Pertanto, ai sensi dell’art. 180, secondo comma, cod. civ.,
come sostituito dalla legge n. 151 del 1975 sulla riforma del diritto di
famiglia, qualora del bene da dividere siano comproprietari, assieme ad altri,
due coniugi in regime di comunione legale, la rappresentanza spetta
congiuntamente ad entrambi, con la conseguenza che entrambi sono litisconsorti necessari, ex art. 784 cod. proc. civ., nel giudizio divisionale da chiunque
promosso» (Cass.,21 gen. 2000/648, D FAM, 2000, 1022). Dalla lettura della motivazione
è dato comprendere come la ragione dell’affermata situazione di litisconsorzio
necessario derivi dal riconoscimento dell’ingresso del bene acquistato
separatamente da uno dei coniugi nel patrimonio dell’altro. 1.7. Un terzo gruppo di ipotesi è costituito,
poi, da quei casi in cui il richiamo al concetto di comunione ex art. 1100 ss. c.c. viene effettuato
al fine di escludere la ricaduta in comunione dei diritti di credito, essendo la comunione di cui al libro III del
codice prevista solo in relazione a figure di carattere reale. Sul tema si
tornerà peraltro in seguito (v. infra
sub §§ 17 ss.): qui sarà il caso di
rilevare come il richiamo a tale disposizione appaia logicamente incompatibile
con l’asserita natura di comunione senza quote, che sarebbe propria del regime
legale della famiglia.
8. Differenze tra comunione legale e comunione
ordinaria. 1.1. Pur apparendo preferibile la tesi che qualifica la
comunione legale quale una contitolarità di diritti, alla stregua della
comunione ordinaria disciplinata dal libro III del c.c., occorre notare che una
cospicua serie di differenze
caratterizzano la prima rispetto alla seconda. Esse attengono in particolare,
(a) ai soggetti, (b) all’oggetto, (c) al modo di costituzione, (d)
all’amministrazione e (e) al modo di estinzione dei due istituti. 1.2. Cominciando dai soggetti andrà rimarcato che, a
differenza della comunione ordinaria, la comunione legale può sussistere solo tra persone coniugate
(sull’inestensibilità in via analogica del regime legale ai conviventi more uxorio e sulla possibilità per
questi ultimi di dare vita ad un regime convenzionale di tipo comunitario cfr.
per tutti Oberto, I regimi patrimoniali della famiglia di
fatto, Milano, 1991, rispettivamente 59 ss. e 260 ss.). 1.3. Per ciò che attiene all’oggetto, invece, mentre l’art. 1100
c.c. menziona, in generale e senza limitazioni, la proprietà o altro diritto
reale, la comunione legale tra coniugi abbraccia esclusivamente gli «acquisti» ex
art. 177, lett. a), lett. d) e cpv. c.c., con esclusione dei beni personali ex art. 179 c.c. e con inclusione (ma
con le evidenti particolarità proprie della comunione de residuo, che saranno oltre illustrate) di quelli di cui alle
lettere b) e c), del medesimo art. 177 c.c., cui vanno aggiunte le ipotesi
prese in esame dall’art. 178 c.c. Tale oggetto può poi essere convenzionalmente esteso ex art. 210 c.c., sempre peraltro con il
rispetto dei limiti previsti dalla stessa disposizione, con l’impossibilità
pertanto di abbracciare i beni di cui all’art. 179, lett. c), d) ed e) c.c. 1.4. Ulteriore distinzione attinente al
profilo oggettivo investe la dicotomia: diritti
reali/diritti di credito, laddove si voglia ammettere (con una parte della
dottrina) che non solo i primi, ma anche i secondi ricadano in comunione legale
(sul tema v. infra sub §§ 17 ss.). 1.5. Altre differenze tra gli istituti in esame concernono poi il modo stesso in cui essi vengono in essere:
ex lege la comunione (per l’appunto)
legale (sebbene non debba dimenticarsi l’ipotesi in cui il regime ex art. 177 ss. c.c. si instauri in
seguito ad apposita convenzione tra coniugi precedentemente legati da un regime
di separazione), per contratto, per testamento o ex lege (si pensi alla comunione tra coeredi, o a quella del muro
divisorio) la comunione ordinaria. 1.6.
Proprio a questo profilo si riallaccia il già evidenziato carattere «dinamico» della comunione legale, la cui norma
principale (l’art. 177 c.c.) si preoccupa di descrivere in primo luogo la
regola che predetermina, per un numero indefinito di casi, l’instaurazione
della situazione di comunione su di un certo patrimonio, laddove nella
comunione ordinaria gli artt. 1100 ss. c.c. si preoccupano non già di stabilire
in quali casi siffatta situazione di contitolarità venga in essere, bensì solo
di dettare le norme applicabili laddove un tale stato di cose (cioè la
titolarità in capo a più soggetti della proprietà o di altro diritto reale)
esista già. 1.7. Per ciò che attiene
poi alla struttura dei due istituti,
va detto che in ogni caso per la comunione legale vige il principio
inderogabile (estraneo, ovviamente, alla comunione ordinaria) dell’assoluta
parità delle quote dei partecipanti (cfr. art. 210 u.c. c.c.). 1.8. Le quote in comunione legale, poi,
sono – per pacifica dottrina e giurisprudenza – singolarmente inalienabili, di contro alla regola
stabilita dall’art. 1103 c.c. per la comunione ordinaria. L’alienazione della
singola quota in comunione legale determinerebbe il subingresso in comunione
legale di un terzo estraneo, con conseguente parziale scioglimento del regime
relativamente al bene in questione, in violazione del principio di tassatività
delle cause di scioglimento previsto dall’art. 191 c.c. 1.9. Per ciò che attiene poi all’alienazione dell’intero bene vale per la comunione legale la
speciale regola ex art. 184 c.c.,
laddove per la comunione ordinaria l’alienazione potrà eventualmente essere
efficace per la quota di competenza dell’alienante. 1.10. Venendo al profilo dell’amministrazione
va chiarito che le regole dettate dagli artt. 1105 ss. c.c. per la comunione
ordinaria appaiono inapplicabili alla comunione legale, cui si riferiscono
invece gli artt. 180 ss. c.c. 1.11.
L’art. 1111 c.c. conferisce poi ad ogni comunista un diritto potestativo di scioglimento che non compete di certo al
coniuge in comunione legale. Quest’ultimo, se lo desidera, può «provocare» lo
scioglimento del regime legale solo nei casi tassativamente previsti dall’art.
191 c.c. Tra questi, in particolare, l’unico che in qualche modo può prestarsi
a consentire alla parte di far venire meno la comunione per effetto di un atto
unilaterale è (al di fuori delle ipotesi di crisi coniugale) quello della
proposizione della domanda di separazione
giudiziale dei beni, ex art. 193
c.c., atto cui, come noto, retroagiranno gli effetti dell’eventuale pronunzia
di accoglimento. Peraltro la domanda va appoggiata a situazioni di fatto ben
precise, la cui sussistenza (che non può certo ritenersi «normale») va
rigorosamente dimostrata dall’attore, cui non rimarrà, in alternativa, altra
soluzione (in caso di disaccordo con il coniuge) che intraprendere il lungo
calvario di una separazione personale contenziosa. 1.12. Al di là di tali profili va evidenziato come il concetto stesso di scioglimento assuma
significati ben diversi nelle due ipotesi. Esso coincide infatti con il
concetto di divisione nella comunione ordinaria, mentre designa unicamente la cessazione del regime (cioè, in primo
luogo, del fenomeno del coacquisto automatico) nella comunione legale. E’
chiaro comunque che non potrà aversi divisione del patrimonio in comunione
legale (nel suo complesso, ma anche atomisticamente considerato in relazione ai
singoli beni che lo compongono) se non sarà intervenuta dapprima una causa di
scioglimento ex art. 191 c.c. 1.13. In conclusione, le differenze
testé evidenziate, sebbene in cospicuo numero e di notevole rilievo (talora
anche pratico) non paiono però tali da
alterare la natura della comunione legale quale, essenzialmente, situazione di
contitolarità di diritti. Ciò appare tanto più vero quando si pensi che la
stessa disciplina della comunione ordinaria dimostra che, quando il legislatore
lo reputa necessario, si possono introdurre limiti ai principi generali
dell’istituto. Così, ad esempio, il principio generale e fondamentale della
libera disponibilità della quota di ogni comunista subisce il limite del
possibile retratto tra coeredi, cioè tra soggetti legati (come lo sono, in
fondo, i coniugi) da un rapporto particolare; d’altronde, lo stesso principio
che assegna ad ogni partecipante il diritto potestativo di ottenere lo
scioglimento della comunione può subire le restrizioni contemplate dall’art.
1111 c.c.
9. La ratio
del regime di comunione legale. 1.1. Diverse tesi sono state avanzate circa la ratio cui si ispirerebbe il regime di comunione legale tra coniugi.
La prima è quella che punta sulla remunerazione
del lavoro femminile (in questo senso cfr. ad es. Russo, Considerazioni
sull’oggetto della comunione, in Studi
sulla riforma del diritto di famiglia, Milano, 1973, ripubblicato in Le convenzioni matrimoniali e altri saggi
sul nuovo diritto di famiglia, Milano, 1983, 76 ss.; Costi, Lavoro e impresa nel nuovo diritto di famiglia, Milano, 1976, 11
ss.; Id., Nuovo regime patrimoniale tra coniugi e società di persone, in Diritto di famiglia. Società -
contrattazione immobiliare, Milano, 1978, 18). 1.2. La critica a tale
impostazione si basa sulla mancanza di
elementi testuali nonché sulla considerazione per cui, se tale affermazione
fosse vera, occorrerebbe, al momento dello scioglimento, tenere conto del
lavoro prestato o meno in concreto, laddove, tutto al contrario, il regime
legale opera e produce tutti i suoi effetti senza restrizione alcuna a prescindere dal concreto contributo prestato
al ménage familiare (cfr. Schlesinger 1992, 70 ss.; v. inoltre Carraro, Il regime patrimoniale della famiglia, Milano, 1979, 54 s.; Cataudella, Ratio dell’istituto e ratio
della norma nella comunione legale tra coniugi, in Aa. Vv., Scritti in
onore di Nicolò. Diritto di famiglia,
Milano, 1982, 302; A.-M. Finocchiaro
1984, 710 s.; Santosuosso, Il regime patrimoniale della famiglia,
Torino, 1983, 24 ss.; Corsi 1979,
54). 1.3. Secondo un altro avviso il
regime della comunione mirerebbe all’attuazione del principio di parità tra coniugi stabilito dall’art. 29 cpv. Cost. Di
contro si può però osservare che, se tale asserzione fosse vera, si dovrebbe
ritenere inconstituzionale il sistema di separazione dei beni (sul punto v. Oberto 2005, 20 ss.; cfr. inoltre Schlesinger 1992, 72; Russo 1999, 12 s.). Come rilevato in
dottrina, la comunione legale muove sullo stesso sfondo del regime
(convenzionale) di separazione dei beni, ossia nell’ambito della distribuzione, ed anzi, giacché colpisce tanto
determinati beni dei coniugi, presuppone il regime di separazione, si
sovrappone e si aggiunge a questo senza mai eliderlo. Se in rapporto al momento contributivo (art. 143 c.c.) il
principio di parità può trovare (ed ha in effetti trovato nella nuova
normativa) una puntuale e generalmente valida formulazione, altrettanto non è
obiettivamente possibile, tenuto conto della nostra attuale realtà economico‑sociale,
con riferimento al momento distributivo.
Ché, anzi, una volta assicurata la parità nel momento contributivo, attraverso
la ripartizione tra i coniugi dell’onere rappresentato dai bisogni della
famiglia, l’unico criterio che, in astratto, potrebbe apparire universalmente
valido, sarebbe proprio quello del regime di separazione. Esso infatti,
combinato con il principio di contribuzione, si traduce nell’ineccepibile (in
linea teorica) statuizione che ciascuno dei coniugi può far proprio tutto ciò
che riesce a produrre in più rispetto a quanto deve destinare al consorzio
familiare. In tal modo, il momento della spontaneità, la libertà di
determinazione non sono sacrificati, pur nel rispetto delle esigenze
contributive (Corsi 1979, 55 s.).
1.4. Di fronte a tali convincenti
considerazioni la tesi maggioritaria si è concentrata sulla constatazione per
cui la ratio della scelta legislativa
va individuata nella volontà di
parificare la partecipazione dei coniugi alle «ricchezze» conseguite post nuptias, agli incrementi
patrimoniali realizzati durante la vita matrimoniale, la cui attribuzione «al
solo coniuge che ne abbia procurato l’acquisto significherebbe (...) ignorare
il contributo, diretto o indiretto, materiale o morale, che l’altro coniuge di
solito (...) ha prestato alle fortune familiari, con propri sacrifici o
rinunce, incentivando il risparmio comune, sostenendo, anche psicologicamente,
l’attività del partner» (Schlesinger 1992, 73). 1.5. Essendo chiaro che valutare tutto
ciò in termini economici, caso per caso, sarebbe impensabile, il Legislatore
avrebbe stabilito in linea di principio la regola di una eguaglianza degli
apporti di ciascuno, per lo meno fin quando i coniugi accettino di vivere in
regime di comunione (in senso analogo v. Carraro,
Il nuovo diritto di famiglia, RDC,
1975, 101; Cian, Introduzione sui presupposti storici e sui
caratteri generali del diritto di famiglia riformato, COM. RDF, I, 1,
Padova, 1977, 52; Prosperi, op. cit., 16; Gionfrida Daino, op. cit., 5, nota 3; Caravaglios 1995, 20 s.). 1.6. Siffatta impostazione sembra
essere talora condivisa pure dalla Suprema
Corte: così, ad esempio, in una delle decisioni che segnano la definitiva
sepoltura della «presunzione muciana» in relazione alle coppie in regime legale
(Cass.,23 gen. 1990/351, FI, 1990, I, 2904; GI, 1990, I, 1, 1269) si legge che
il regime legale è «finalizzato al
raggiungimento di un’eguaglianza economica dei coniugi con riferimento agli
acquisti durante il matrimonio (sul presupposto legale di un eguale contributo,
anche economico, di entrambi i coniugi alla realizzazione di essi)» e proprio
per questa ragione «non si concilia con la disposizione dell’art. 70 della
legge fallimentare, se si riflette che la presunzione dell’appartenenza del
denaro al coniuge imprenditore (in relazione agli acquisti) è combattuta e
vinta dal principio giuridico dell’attribuzione degli acquisti stessi ad entrambi
i coniugi, a prescindere dall’accertamento della provenienza del denaro, anzi
sulla opposta presunzione che il prezzo sia la risultante di un eguale apporto
dei coniugi».
10.
Il sostanziale fallimento dell’istituto. 1.1. Nella dottrina più recente si è rimarcato da più parti (v. per tutti Oberto 2005, 6 ss.) che la cattiva prova di sé che, nei fatti, il
regime ex artt. 177 ss. c.c. ha
fornito nei suoi primi trent’anni d’applicazione, sta risospingendo un numero
vieppiù crescente di coniugi verso il
«vecchio» sistema di separazione, trasformando la relativa opzione in sede
di celebrazione delle nozze – per lo meno in vaste zone del nostro Paese –
quasi in una vera e propria «clausola di stile». 1.2. Il regime legale, invero, ha ampiamente dimostrato di potersi
tramutare, nel momento cruciale del suo scioglimento (specie se visto nella
dinamica della crisi coniugale), in un groviglio
inestricabile di lacci serrati attorno alla libertà d’azione di coniugi che
si vorrebbero ormai reciprocamente svincolati, così offrendo più di
un’occasione all’uno di esercitare verso l’altro pressioni indebite e, talora,
veri e propri ricatti (Oberto 2005,
7). Di conseguenza, il vertiginoso aumento del numero delle crisi coniugali ha
finito con il favorire il massiccio ricorso, da parte delle nuove coppie, al
regime di separazione dei beni (Di una «fuga verso la separazione» parlano
anche Sesta e Valignani, Il regime di separazione dei beni, Tr. ZAT., III, Milano, 2002,
460). 1.3. Il fenomeno – che è stato descritto in altra occasione come un vero e
proprio uso dello strumento della
convenzione matrimoniale in contemplation of divorce (Oberto, I contratti della crisi
coniugale, I, Milano, 1999, 558 ss.; per analoghe considerazioni v. anche Sesta, Titolarità e prova della proprietà
nel regime di separazione dei beni, FA, 2001, 871 ss.) – appare
strettamente legato anche ad alcune pervicaci rigidità giurisprudenziali (e non
solo) sul versante, da un lato, degli accordi in vista della crisi coniugale e,
dall’altro, sul tema della libertà negoziale dei coniugi in comunione: libertà
che taluno vorrebbe ingabbiare in un sistema di vincoli tanto ingiustificati
quanto inspiegabili quando si sia in presenza del consenso di entrambi (sul
tema si fa rinvio per tutti a Oberto,
L’autonomia negoziale nei rapporti patrimoniali tra coniugi (non in crisi),
FA, 2003, 617 ss., 655 ss.). 1.4. Si
comprende dunque perché, dopo un iniziale
accoglimento favorevole della comunione legale da parte delle coppie
italiane, che, tanto per fare un esempio, avevano optato nel 1976 per il regime
di separazione in misura inferiore all’1%, anno dopo anno, è continuamente
aumentata la quota di coloro che, al momento della celebrazione delle nozze,
hanno scelto il regime separatista. 1.5.
Risalgono già ai primissimi anni di applicazione della riforma i numerosi abbandoni del regime legale effettuati,
per così dire, «in corso d’opera» dai coniugi che – consapevolmente o meno –
avevano scelto la comunione all’atto della celebrazione delle nozze, o si erano
comunque trovati sottoposti a tale regime per effetto delle disposizioni
transitorie. Pur non esistendo statistiche al riguardo, non potrà non
menzionarsi l’impressionante numero di
decisioni relative alla questione della necessità o meno di autorizzazione
giudiziale per siffatto mutamento di regime: problema, questo, poi risolto
– come noto – dalla l. 10 aprile 1981, n. 142 (sul punto v. per tutti Oberto 2005, 9 ss.; per analoghe
considerazioni v. anche Russo, Le convenzioni matrimoniali. Artt. 159-166-bis, COM. SCH., Milano,
2004, 504 s., che parla al riguardo di «fuga» dal regime di comunione legale). 1.6. Ma è sul versante delle nuove coppie che si deve registrare una
vera e propria rivoluzione. Una rivoluzione che ha avuto luogo in tutto il
Paese, sebbene con velocità assai diverse nelle sue parti. Essa è stata molto
più rapida nelle regioni settentrionali che in quelle meridionali, tanto da
suscitare negli esperti di sociologia stupore e di incredulità: basti pensare
che, dal 1976 al 1991, la quota degli sposi che scelgono la separazione dei
beni è passata dall’1% al 40, al 50 o addirittura al 69%. Già nel 1995
risultava che nelle regioni dell’Italia
settentrionale, la maggioranza delle nuove coppie (ma in alcune di esse più del
60%) preferivano la separazione dei beni, mentre in quelle meridionali gli
sposi che si comportavano in tal modo non raggiungevano neppure il 30%. E la
tendenza non fa che accentuarsi (v. per tutti Oberto,
9 ss.).
11.
L’oggetto della comunione legale (immediata) tra coniugi. Generalità. 1.1. Quando
si parla di oggetto della comunione legale tra coniugi si suole comunemente
partire dalla constatazione per cui i coniugi in regime di comunione legale
sono titolari di tre distinte masse:
(a) quella costituita dai beni in comunione immediata; (b) quella rappresentata
dai beni in comunione c.d. de residuo
e (c) quella formata dai beni personali. Più esattamente, i termini normativi
di riferimento sono: (a) per la comunione immediata gli artt. 177, lett. a), d)
e cpv. c.c.; (b) per la comunione de
residuo gli artt. 177, lett. b) e c), nonché l’art. 178 c.c.; (c) per i
beni personali l’art. 179 c.c. Distinte questioni, variamente intersecantesi
con tali disposizioni, si pongono poi per situazioni quali quelle dell’azienda
coniugale e delle imprese gestite dai coniugi (su cui v. infra sub § 48), delle
partecipazioni sociali (su cui v. infra
sub § 20) e dell’impresa familiare
(per cui v. il commento all’art. 230-bis
c.c.). 1.2. Un primo punto sul quale
si è soffermata la dottrina concerne la considerazione per cui più che dagli «acquisti» (che rappresentano vicende),
l’oggetto della comunione è rappresentato dai «diritti acquistati» (cfr. Schlesinger
1977, 373; Id. 1992, 94). Proprio partendo da tale constatazione ci si
deve chiedere, da un lato, quali effetti dispieghino sull’art. 177 c.c. i differenti modi con i quali si possono
acquistare i diritti nel nostro ordinamento (si pensi all’antinomia classica
tra modi di acquisto a titolo originario e a titolo derivativo), nonché,
dall’altro, quali siano, tra i vari tipi
di diritti, quelli suscettibili di cadere in comunione (si pensi alla
contrapposizione tra diritti reali e di credito e, nell’ambito della prima
categoria, alla distinzione tra diritto di proprietà e iura in re aliena). Sarà dunque opportuno procedere partitamente
all’analisi di tali situazioni.
12.
Gli acquisti a titolo originario in generale.
1.1. La dottrina e la giurisprudenza
italiane si sono variamente espresse sul problema della compatibilità con il
disposto dell’art. 177, lett. a), c.c. della categoria degli acquisti a titolo originario in sé
considerata. Al riguardo, a dispetto della circostanza che il termine
«acquisti», non ulteriormente aggettivato, possa indiscutibilmente essere
riferito tanto a quelli a titolo originario che a quelli a titolo derivativo (cfr. in questo senso Pugliatti, voce Acquisto
del diritto, ED, I, Milano, 1958, 510; A. Corsi,
Accessione e comunione legale, RN,
1992, I, 1392), tre importanti obiezioni sono state sollevate. 1.2. La prima, fondata sulle vicende
più recenti della storia della comunione coniugale in Italia, fa leva sul
raffronto tra il tenore letterale della predetta norma e quello dell’art. 217 c.c. 1942 (nel testo
anteriore alla riforma del 1975), secondo cui formavano oggetto della comunione (allora convenzionale) degli
utili e degli acquisti «gli acquisti fatti durante la comunione dall’uno o
dall’altro coniuge a qualunque titolo»,
per concluderne che l’abrogazione di
tale ultimo inciso dovrebbe manifestare la volontà del legislatore di limitare
l’operatività del regime legale ai soli diritti pervenuti a titolo derivativo.
Peraltro, l’argomentazione appare di per sé troppo debole, se si pone mente al
fatto che nessun altro elemento
sembra evidenziare una siffatta intenzione da parte del legislatore, mentre
l’eliminazione dell’inciso «a qualunque titolo» non ha certo comportato una
restrizione del campo semantico di riferimento di un termine tanto generale
quale quello «acquisti», non ulteriormente aggettivato. 1.3. Un secondo ostacolo viene frapposto da coloro che hanno
ritenuto di far leva sull’art. 179, lett. b), c.c. per ricavarne un principio
d’ordine generale che sancirebbe il
carattere personale dei beni non acquistati a titolo oneroso. Ma
l’antitesi: titolo oneroso - titolo gratuito si pone esclusivamente nell’ambito negoziale, laddove la contrapposizione
tra il titolo originario e quello derivativo investe il momento stesso della
costituzione (o della modificazione) del
rapporto giuridico: tra di essi non sembra dunque potersi instaurare un
rapporto di genere a specie. Si aggiunga che, se si volesse insistere
nell’ipotesi ricostruttiva qui criticata, in molti casi di acquisto a titolo
originario l’effetto acquisitivo si produrrebbe comunque in presenza (e per il
concorrente effetto) di un titolo oneroso, ancorché inefficace (cfr. artt.
1153, 1159 c.c.). 1.4. L’ultima
obiezione (che ha ricevuto anche l’avallo della Corte di Cassazione) circa la
caduta in comunione dei diritti acquistati a titolo originario induce
l’interprete a focalizzare la propria
attenzione sul verbo «compiere»
impiegato dall’art. 177, lett. a), c.c. per descrivere l’azione che dà luogo
all’acquisto per essa rilevante. L’acquisto a titolo originario «non può
ritenersi ‘compiuto’ dal coniuge proprietario del suolo, come richiesto
dall’art. 177: la locuzione verbale impiegata nella norma implica, infatti, il
pregresso espletamento di un’attività
negoziale da parte del coniuge, ossia un acquisto a titolo derivativo, e non anche, quindi, il mero giovarsi di
effetti acquisitivi collegati dalla legge al verificarsi di alcuni fatti,
ancorché questi siano stati favoriti o promossi dal coniuge che se n’è
avvantaggiato» (cfr. Cass.,14 mar.
1992/3141, GC, 1992, I, 1732; RN 1992, II, 848; più di recente v. anche, in
questi stessi termini, Cass.,14 apr. 2004, n. 7060; per la giurisprudenza di
merito v. T Firenze 9 feb. 1985, GC, 1985, I, 2628; RN 1986, II, 727; in
dottrina per una posizione sostanzialmente analoga v. anche Spitali 2002, 97 s.). 1.5. Ma, come già rilevato (cfr. Oberto 1994, 10 ss.), l’interpretazione sistematica
s’incarica di fornire la migliore delle smentite a una siffatta impostazione:
gli artt. 1159 ss. c.c. ci vengono «in coro» a dire che l’usucapione si compie a
determinate condizioni, così lasciando chiaramente intendere che quando il
legislatore impiega tale verbo non lo fa necessariamente per porre l’accento
sullo svolgimento di un’attività (caratterizzata o meno dalla negozialità),
quanto per indicare la realizzazione in concreto, e per qualunque causa, di
tutti gli elementi costitutivi di una determinata fattispecie acquisitiva,
anche a titolo originario. 1.6. Per
concludere, l’interpretazione qui proposta, circa l’inesistenza di ostacoli di carattere
pregiudiziale in merito alla caduta in comunione dei diritti acquistati a
titolo originario, oltre ad essere maggioritaria
in dottrina, appare, indiscutibilmente, più aderente a quella visione solidaristica e partecipativa
degli interessi economici della famiglia che si pone alla base del regime
legale. Se è vero infatti che la ratio
della comunione coniugale è principalmente quella di impedire (al di fuori dei
casi tassativamente indicati dalla legge o comunque di un accordo tra i
coniugi) un unilaterale accrescimento del patrimonio personale in caso di
acquisti operati in costanza di regime, occorre allora concluderne che
l’esclusione degli acquisti a titolo originario si porrebbe in insanabile
contrasto con tale linea direttrice (cfr. T
Rieti, 27 mar. 1986, GM, 1988 89: «Se infatti il regime di comunione legale è
diretto a garantire e promuovere una
situazione di parità patrimoniale fra i coniugi non si vede perché tale linea
di tendenza non dovrebbe operare rispetto agli acquisti a titolo originario»;
su tali argomenti cfr., anche per ulteriori dettagli nonché i necessari
riferimenti dottrinali, Oberto
1994, 10 ss.; Auletta 1999, 65
ss.). 1.7. Si procederà ora
all’esame di talune peculiari situazioni di acquisto a titolo originario,
costituite dall’usucapione e dall’accessione. Per la disamina di ulteriori
fattispecie (piantagioni, miglioramenti,
addizioni, incrementi fluviali, occupazione, invenzione, ritrovamento del
tesoro, acquisti per eventi di fortuna e creazioni intellettuali) si fa
rinvio ad Auletta 1999, 53 ss.; Russo 1999,
301 ss.; Spitali 2002, 105 ss.
13. Gli
acquisti per usucapione. 1.1. Una
volta accertato che non esistono ragioni d’ordine pregiudiziale tali da imporre
un trattamento differenziato degli acquisti a titolo originario rispetto a
quelli a titolo derivativo in relazione all’art. 177 c.c., occorrerà
soffermarsi brevemente sulle peculiarità dell’acquisto per usucapione. 1.2. Al
riguardo carattere impediente potrebbe assumere la considerazione secondo cui
l’effetto acquisitivo, conformemente alla logica dell’usucapione, dovrebbe per
forza «adeguarsi alla realtà propria
della situazione possessoria, quale situazione meramente fattuale», a
prescindere, quindi, «dai particolari regimi in cui di volta in volta
s’inquadri (...) la posizione dello stesso possessore in quanto coniuge» (così Tondo, Sugli
acquisti originari nel regime di comunione legale, FI, 1981, V, c. 166).
1.3. All’obiezione non sembra
peraltro possa attribuirsi un peso eccessivo, se si pone mente al fatto che la regola
fissata dall’art. 177, lett. a), c.c. non
influisce in alcun modo sulle vicende acquisitive dei diritti, in sé
considerate, ma si limita ad aggiungervi un effetto ulteriore e distinto, che
entra in gioco in un «istante» immediatamente successivo. Anche in materia
contrattuale il legislatore impone quale regola una rigida coincidenza tra i
protagonisti della vicenda acquisitiva (i contraenti, appunto) e i soggetti nei
cui confronti questa dispiega i suoi effetti (cfr. art. 1372 c.c.): eppure
nessuno si sognerebbe di derivarne un argomento in grado di annullare la
portata dell’avverbio «separatamente» (art. 177, lett. a), c.c.) che consacra
il principio dell’acquisto automatico tra coniugi (su tali argomenti cfr., anche per ulteriori approfondimenti, nonché per
i necessari riferimenti dottrinali, Oberto
1994, 13 ss.). 1.4. La tesi della
caduta in comunione degli acquisti per usucapione ha ricevuto l’avallo della stessa Corte di cassazione.
Così, Cass.,20 mar. 1991/2983 ha stabilito che «Con riguardo a giudizio di
rivendicazione di immobile, nel quale il convenuto in regime di comunione
legale con il coniuge, deduca la proprietà del bene in forza di contratto di
acquisto da lui solo stipulato, ovvero in forza di usucapione per possesso da
lui solo esercitato, non insorge necessità di integrazione del contraddittorio
nei confronti di detto coniuge, considerato che l’eventuale inclusione del bene
medesimo nella comunione, ai sensi dell’art. 177 primo comma lett. a) cod.
civ., integra effetto ope legis di quell’acquisto o di quell’usucapione se ed in quanto
perfezionatisi». 1.5. La successiva
Cass.,3 nov. 2000/14347 ha poi deciso che «In regime di comunione legale, se
uno dei coniugi, deducendo una situazione di compossesso con l’altro, propone
in via autonoma domanda di usucapione
di un bene immobile, il giudicato favorevole produce, in virtù del disposto
dell’art. 177 cod. civ., direttamente effetti nella sfera giuridico
patrimoniale dell’altro coniuge rimasto estraneo al giudizio, facendo sì che
egli acquisti la comproprietà di detto
immobile. Per converso, in caso di esito negativo di quella azione, il
giudicato sfavorevole sarebbe opponibile al coniuge che non sia stato parte del
relativo giudizio, se successivamente pretendesse di sentirsi dichiarare proprietario
dello stesso bene, in base ad una situazione fattuale identica a quella fatta
valere nel precedente giudizio dall’altro coniuge». 1.6. Per quanto attiene alla giurisprudenza
di merito si può richiamare T Roma 7 apr. 2003, D FAM, 2004, 120 ss., secondo
cui: «Se il tempo necessario per l’acquisto per usucapione di un bene
immobile si è perfezionato in costanza del regime di comunione legale fra
coniugi, la sentenza dichiarativa di
tale acquisto opera in favore di entrambi, anche se la domanda è stata proposta
da uno soltanto dei coniugi ed indipendentemente dal fatto che sia stata
dedotta nel giudizio una situazione di compossesso». 1.7. Una volta accertato che nessun ostacolo pare opporsi, in linea
di principio, alla caduta in comunione immediata dei diritti acquistati per
usucapione (e il discorso vale, ovviamente, anche per la regola ex art. 1153 c.c.) occorre constatare
che il momento rilevante diviene
quello in cui si sono verificati tutti gli elementi costitutivi della
fattispecie acquisitiva descritta dal legislatore, a nulla rilevando
l’eventuale anteriorità del possesso
rispetto alla data d’inizio del regime legale. Poste queste premesse sarà
possibile derivarne alcuni corollari. 1.8.
Così, sarà personale il bene in relazione al quale il ventennio si sia concluso
prima del matrimonio,
indipendentemente dal fatto che solo in seguito si sia promosso giudizio per
l’accertamento del diritto. 1.9.
Specularmente, se l’usucapione si dovesse compiere soltanto dopo lo
scioglimento del regime, il bene non potrebbe essere ritenuto comune, tranne
che nel caso di compossesso, protrattosi anche successivamente allo
scioglimento del regime (ma in quest’ultima ipotesi si costituirebbe, in base
alle regole generali, una comunione ordinaria). 1.10. Inoltre, essendo – esattamente come per gli acquisti a titolo
derivativo – assolutamente indifferente
la partecipazione o meno di entrambi i coniugi alla vicenda acquisitiva,
non rileverà in alcun modo la circostanza che uno dei due non abbia mai
esercitato alcun potere di fatto sulla cosa, o comunque lo abbia fatto per un
periodo inferiore rispetto a quello richiesto ad usucapionem. 1.11. In
base alla stessa regola sarà indifferente lo stato di buona o mala fede del coniuge non (o per un periodo non
sufficiente) possessore, così come la sua partecipazione o meno al titolo
(astrattamente) idoneo al trasferimento della proprietà, per i casi di
usucapione abbreviata o di acquisti in base all’art. 1153 c.c. 1.12. Per quanto attiene agli effetti,
non bisogna dimenticare che l’operatività dell’art. 177, lett. a), c.c. può
essere, per così dire, inibita, in considerazione di particolari tipi di
destinazione del bene: così, il bene (mobile o immobile) posseduto da parte del
coniuge imprenditore e inserito nell’ambito di un’azienda da quest’ultimo gestita sarà comune solo de residuo (art. 178 c.c.); se si
tratterà di un bene (mobile) di uso strettamente personale o destinato
all’attività professionale del coniuge l’acquisto sarà invece personale, ex art. 179 lett. c) e d) (su tali argomenti cfr., anche per ulteriori
approfondimenti, nonché per i necessari riferimenti dottrinali, Oberto 1994, 13 ss.).
14.
Gli acquisti per accessione. La tesi della Cassazione e le relative critiche. 1.1. La
fattispecie acquisitiva a titolo originario in relazione alla quale si
registrano le maggiori dispute è senz’altro quella disciplinata dagli artt. 934
ss. c.c., anche per effetto del vivace dibattito suscitato da una
giurisprudenza che se, nelle sue prime manifestazioni (a livello di merito),
appariva oscillante, risulta oggi, sulla scorta di numerosissime pronunzie di
legittimità, definitivamente orientata verso la tesi negativa circa la caduta in comunione dell’acquisto (cfr. Cass.,11 giu. 1991/6622, GI, 1992, I, 1, 108;
Cass.,14 mar. 1992/3141, cit.; Cass.,16 feb. 1993/1921, GI, 1993, I, 1, 1902; Cass.,SU
27 gen. 1996/651; Cass.,8 mag. 1996/4273; Cass.,22 apr. 1998/4076; Cass.,11
ago. 1999/8585; Cass.,12 mag. 1999/4716; Cass.,19 gen. 2004/716; Cass.,14 apr.
2004/7060; Cass.,4 feb. 2005/2354). 1.2.
La tesi consolidata della Cassazione determina peraltro conseguenze inaccettabili, lasciando senza risposta alcuni
interrogativi molto seri ed anzi sollevandone altri circa la sua rispondenza al
principio d’uguaglianza. In particolare va stigmatizzata l’irrazionale disparità di trattamento, probabilmente rilevante ex art. 3 Cost., tra l’investimento
consistente nell’acquisto di un edificio già realizzato (abbia l’atto ad oggetto
la sola proprietà superficiaria, ovvero l’immobile nella sua interezza) e
quello che si attua mediante l’erezione di una costruzione su terreno
personale. 1.3. E a questa ipotesi
si può aggiungere quella, forse ancora più sconcertante, del caso in cui il dominus soli, anziché stipulare un
«normale» contratto d’appalto, preveda con l’appaltatore lo scambio tra la
proprietà attuale del terreno e quella di uno o più degli erigendi
appartamenti. Qui lo schema solitamente riconosciuto dalla giurisprudenza,
corrispondente alla permuta di cosa
presente con cosa futura, fa sì che le nuove unità immobiliari, acquistate
dal coniuge in base al combinato disposto degli artt. 1555 e 1472 c.c., non
possano sottrarsi all’effetto automatico ex
art. 177, lett. a), c.c. (sul tema v. variamente e anche per gli ulteriori
richiami, Giorgianni, Costruzione e miglioramenti effettuati su
beni personale in regime di comunione legale, RTDPC, 1989, 886 ss.; Di Martino 1997, 86; Oberto, 1994, 17 ss.; Auletta 1999, 65 ss.; Russo 1999 351 ss.; Rimini 2001, 207 ss.; Spitali 2002, 92 ss.). 1.4. La giurisprudenza sopra citata
fonda la propria soluzione talora su di un’apodittica (e già criticata: v. supra sub § 12) supposta estraneità
degli acquisti a titolo originario – tra i quali ricadono, per l’appunto,
quelli per accessione – al fenomeno descritto dall’art. 177 lett. a) c.c. (cfr.
ad es. Cass.,11 ago. 1999/8585). 1.5.
Nella maggior parte dei casi, invece, il fondamento della soluzione descritta
viene reperito in un’asserita inconciliabilità
del principio secondo cui superficies
solo caedit (art. 934 c.c.) con la regola del coacquisto automatico. 1.6. Volendo tentare la via di una
diversa (e ben diversamente equa) soluzione, va detto che la questione al
riguardo è quella di accertare se la comunione si possa costituire su di un
diritto in re aliena (di superficie)
idoneo ad «inglobare» in sé la costruzione realizzata sul fondo personale. Ora,
è lo stesso art. 934 c.c. a prevedere che l’effetto espansivo del diritto di
proprietà sul fondo sia paralizzato dall’esistenza di un titolo o di una disposizione di legge con esso incompatibile. 1.7. Nel caso di specie esiste una ben
precisa regola ostativa all’espansione del diritto «personale» e si identifica
proprio nell’art. 177, lett. a), c.c. o, più esattamente, nel diritto di superficie che, sulla base
di questa norma, una consistente parte della dottrina ha ritenuto di poter
ricavare. La comunione non può sussistere se non in relazione a diritti, i quali a loro volta –
vertendosi in materia di acquisti originari di rapporti reali – non sono
concepibili se non in relazione a beni: per questo sarà necessaria (quale vero
e proprio presupposto fattuale per la configurabilità del diritto di
superficie) la venuta ad esistenza di un
nuovo bene, autonomo e distinto rispetto a quello personale, in grado di
fornire idoneo substrato materiale a quella nuova situazione giuridica che,
proprio sulla base di tale presupposto, si costituirà ex lege (così Oberto 1994,
17 ss., cui si fa rinvio anche per ulteriori approfondimenti e per i necessari
richiami dottrinali). 1.8. La
costituzione del diritto di superficie avviene, come si è detto, per legge,
anche se non in forza di un supposto rapporto di genere a specie tra gli artt. 934 e 177, lett. a), c.c., posto che
qui la specialità è, per così dire, reciproca: la categoria dei coniugi
costituisce invero un sottoinsieme di quella degli altri acquirenti, e, per
converso, quella degli acquisti per accessione è un sottoinsieme della
categoria degli acquisti in genere. La disposizione che dà vita al diritto di
superficie va invece rinvenuta proprio nella combinazione degli effetti prodotti da entrambe le norme citate: di
conseguenza la costruzione diverrà di proprietà del coniuge titolare del suolo
in virtù delle norme in tema d’accessione, ma tale acquisto costituirà proprio
il presupposto per il (ri)trasferimento automatico in comunione (così Oberto 1994, 17 ss.). 1.9. Sulla base delle sopra articolate
premesse è facile argomentare l’inconsistenza dell’obiezione – fatta propria
dalla Cassazione sulla scorta di una parte della dottrina – secondo cui «nella
disciplina degli artt. 952 ss. c.c. la costituzione del diritto di fare o
mantenere una costruzione al di sopra del suolo trova origine sempre e soltanto
in un atto dispositivo», cioè in un atto
negoziale, redatto con il rispetto della forma scritta (cfr. Cass.,11 giu. 1991/6622, cit.; l’argomento
viene ripreso anche dalle successive Cass.,14 mar. 1992/3141, cit., Cass.,16
feb. 1993/1921, cit.). 1.10.
D’altro canto, il fenomeno della costituzione
ex lege di diritti reali su cosa
altrui è ben conosciuto dal nostro ordinamento: si potranno citare al
riguardo gli artt. 540 cpv. e 324 c.c. A ulteriore smentita dell’impostazione
qui criticata giunge il rilievo secondo cui anche i diritti reali su cosa
altrui possono costituirsi per usucapione, e dunque in assenza tanto di un
negozio che di una specifica disposizione di legge e la constatazione vale
anche in relazione alla superficie (così Oberto
1994, 17 ss., cui si fa rinvio anche per ulteriori approfondimenti e per
i necessari richiami dottrinali; al medesimo lavoro si fa richiamo anche per la
trattazione delle questioni connesse in tema di possibilità di conservazione
del carattere personale dell’acquisto per accessione, sulla base di un
eventuale accordo delle parti e dei rapporti con i terzi).
15.
Acquisti per accessione e risvolti di carattere obbligatorio. 1.1. Tra
gli argomenti utilizzati dai sostenitori della natura personale della
costruzione fa spicco la considerazione secondo cui, in un modo o nell’altro,
al coniuge non proprietario del fondo competerebbe un indennizzo in denaro pari
«alla metà del valore dei materiali e
della manodopera impiegati nella costruzione» (cfr. ad es. Cass.,SU 27 gen.
1996/651, cit.; Cass.,22 apr. 1998/4076, cit.). Tale indennizzo è stato
definito un «premio di consolazione»
(così Oberto 1994, 28), che
sembra trovare la sua fonte non tanto in precise disposizioni dell’ordinamento,
quanto nella «cattiva coscienza» di chi, negato il carattere comune della
costruzione edificata manente communione
su fondo personale, si sente in dovere, di fronte ad una soluzione così
palesemente iniqua, di escogitare un rimedio che non lasci il «perdente» del
tutto insoddisfatto. 1.2. Si è dimostrato
in altra sede (così Oberto 1994,
28 ss.) come, con ogni probabilità, all’origine di tale conclusione si ponga
anche un equivoco, consistente nell’aver trasformato, per effetto di una serie
di massime tralatizie, in un vero e proprio dogma («al coniuge sconfitto sul
piano reale compete soddisfazione su quello obbligatorio») quella che
all’origine era la banalissima constatazione d’un risultato ricollegato però a
ben precisi presupposti; vale a dire: se
per la costruzione sono stati impiegati beni o utilità comuni il
proprietario del terreno è tenuto a rifondere al coniuge la metà del relativo
valore. 1.3. Peraltro, al di fuori
di questa rara ipotesi, una siffatta ratio
decidendi non sembra in alcun modo in grado di attribuire al coniuge
perdente sul piano reale un credito in tutti quei casi (di gran lunga più
frequenti) in cui il titolare del fondo consegua direttamente la proprietà del
manufatto in forza di un contratto
d’appalto, ovvero impieghi per la costruzione mezzi personali. 1.4.
L’insostenibilità della tesi secondo cui, in caso di acquisto «personale» per
accessione a seguito di edificazione su fondo personale in costanza di regime
legale, spetterebbe sempre e comunque al coniuge «perdente» una somma di denaro
pari «alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella
costruzione» è stata talora avvertita dalla stessa Cassazione. In una decisione
si legge, ad esempio, che «il rifiuto della tesi dell’acquisizione della
costruzione al patrimonio comune dei coniugi comporta non già il totale
disconoscimento di una tutela dell’altro coniuge in ordine al recupero delle
somme sborsate per la costruzione, ma implica solo l’individuazione di una
tutela diversa, ossia, a seconda dei casi, quella di cui all’art. 192, comma 1,
oppure all’art. 2033 c.c. Ed invero, quando la costruzione sia stata eseguita
sul suolo di proprietà esclusiva di un coniuge con impiego di danaro comune,
non potrà che applicarsi il suddetto comma 1 dell’art. 192, nel senso che il
coniuge che si è giovato dell’accessione sarà tenuto a restituire alla
comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per eseguire l’edificazione
(...); mentre, qualora nella costruzione sia stato impiegato danaro
appartenente in via esclusiva all’altro coniuge, a quest’ultimo spetterà il
diritto di ripetere la relativa somma, ai sensi dell’art. 2033 c.c.» (cfr.
Cass.,14 mar. 1992/3141). 1.5. Peraltro, entrambi i rimedi
invocati da questa pronunzia della Cassazione tendono alla reintegrazione di un coniuge nei diritti di cui quest’ultimo era
titolare (rispettivamente pro quota
o per l’intero) al momento dell’appropriazione compiuta dall’altro. Essi non
hanno dunque nulla a che vedere con la
regola «solidaristica» che impone la caduta in comunione dei diritti
acquistati, ma si limitano ad impedire che un soggetto s’arricchisca
ingiustificatamente in danno dell’altro. Sotto questo profilo può quindi dirsi
che il coniuge viene trattato
esattamente come un qualsiasi terzo. La conclusione non può dunque essere
gabellata quale surrogato, sul piano obbligatorio, di quella che afferma la
caduta in comunione della costruzione, né tanto meno essere fatta passare
come ugualmente rispettosa della ratio della normativa in tema di regime
legale della famiglia: basti pensare che, proprio in conformità ad essa, nessun «premio di consolazione» potrà mai
essere attribuito al coniuge perdente sul piano reale, qualora i mezzi per la
realizzazione della costruzione siano di esclusiva provenienza del proprietario
del fondo (sul punto v., anche per ulteriori approfondimenti e richiami, Oberto, 1994, 28 ss., le cui
considerazioni sono riprese da Spitali 2002,
101 ss.).
16.
Gli acquisti di iura in re aliena.
1.1. Nei paragrafi precedenti si sono esaminati i rapporti
tra la regola espressa dall’art. 177 c.c. e i modi di acquisto della proprietà.
Peraltro il generico richiamo al concetto di «acquisto» di cui alla norma
citata non consente certo di concentrare l’attenzione sul solo diritto
dominicale per eccellenza. La prima questione viene dunque ad investire i diritti reali c.d. «minori». Al
riguardo, potrà darsi in linea di massima per scontato che anche ad essi si può riferire il disposto della norma in commento,
tenuto conto, in primo luogo, del fatto che, la legge parla di «comunione» e
non già di «comproprietà», nonché della circostanza che l’art. 179, lett. a),
c.c., contiene un espresso richiamo ai «diritti di godimento». Ciò posto,
occorrerà però sempre tenere conto delle peculiarità di ogni singola
situazione. 1.2. Così non potrà
riconoscersi carattere comune ad una servitù
prediale acquistata in costanza di regime legale a vantaggio di un fondo personale di uno solo dei coniugi
(nello stesso senso cfr. A.-M.
Finocchiaro 1984, 892; Spitali 2002,
90) e lo stesso è a dirsi per un’ipoteca
od un pegno acquistati a garanzia di
crediti personali (cfr. Spitali 2002, 91). Qui sarà il carattere accessorio (rispettivamente:
al diritto dominicale sul fondo dominante e al diritto sul credito garantito)
di tali iura in re aliena ad impedire che i medesimi cadano in comunione. 1.3. Per ciò che attiene poi ai diritti d’uso e di abitazione potrà
argomentarsi a contrariis dall’art.
179 lett. a) che le medesime situazioni, se acquistate dopo la celebrazione
delle nozze, possano formare oggetto di comunione legale (così A.-M. Finocchiaro 1984, 893), a nulla
rilevando il disposto dell’art. 1024 c.c. (che per Comporti, Gli acquisti
dei coniugi in regime di comunione legale, RN, 1979, 73 ss., determinerebbe
invece la caduta in comunione di tali diritti solo nei rapporti interni); il divieto
di cessione di tali situazioni, stabilito da tale norma, impedisce infatti solo
un accordo in deroga delle parti e non certo un effetto disposto da una precisa
norma di legge (oltre tutto, successiva). 1.4.
Venendo all’usufrutto vi è concordia
d’opinione nel ritenere che, pur verificandosi una situazione di contitolarità
di tale diritto nel caso venga acquistato manente
communione, non si avrà comunque un normale cousufrutto. Il diritto che qui
si comunica è solo quello acquisito e
delimitato dal titolo. Ne consegue che tale situazione si estingue ai sensi
dell’art. 979 c.c. con la morte del primo acquirente (v. per tutti A.-M. Finocchiaro 1984, 893; Spitali 2002, 91). Viceversa, nel caso
di premorienza del coniuge
beneficiario dell’acquisto automatico, l’usufrutto non si consolida con la
proprietà, determinandosi invece l’accrescimento
della quota del coniuge superstite, anche se tale diritto d’accrescimento non
fosse stato pattuito, perché la posizione del coniuge premorto derivava da
quella dell’originario usufruttuario (sul tema cfr. Capaldi, Acquisto di
usufrutto in comunione legale, RADC, 1991, 1 ss., 13). 1.5. In ogni caso, resta peraltro escluso dalla caduta in comunione
l’usufrutto legale sui beni del figlio di un solo coniuge (Auletta 1999, 42).
17.
Gli acquisti di diritti di credito. Impostazione del problema. 1.1. Fonte
di notevoli discussioni dottrinali ed incertezze (nonché contraddizioni)
giurisprudenziali è la vexata quaestio
della caduta o meno in comunione legale dei diritti di credito. Per ciò che
attiene alla dottrina possono individuarsi tre
indirizzi distinti. (a) Secondo il primo cadrebbero in comunione
indistintamente tutti i diritti di
credito (Busnelli 1976, 41
ss.; Gabrielli, Comunione coniugale ed investimento in
titoli, Milano, 1979, 11 ss.; Cian-Villani
1981, 182; Prosperi, op. cit., 76
ss.; Nuzzo 1984, 54 ss.; Vittucci, I diritti di credito, in Bianca
(a cura di), La comunione legale,
I, Milano, 1989, 33 ss., in part. 38; Quadri,
L’oggetto della comunione legale tra
coniugi: i beni in comunione immediata, FD, 1996, 188 ss.; Di Martino 1997, 60 ss.; Auletta 1999, 84 ss.; cfr. inoltre Schlesinger, 1992, 106 s., sebbene con
svariate limitazioni, così rivedendo la posizione precedentemente espressa in Schlesinger 1977, 374 s.). (b) Secondo
un altro avviso l’art. 177 c.c. sarebbe applicabile ai soli crediti aventi
carattere «finale» e non «strumentale»:
in altre parole si dovrebbe trattare di quei soli crediti che realizzino veri
investimenti (Pavone La Rosa, Comunione coniugale e partecipazione sociale,
R SOC, 1979, 1 ss., in partic. 6) e non costituiscano meri mezzi per l’acquisto
di diritti reali (si pensi ad es. all’impegno in cui si sostanzia il contratto
preliminare). (c) Secondo altri, infine, i rapporti obbligatori non cadrebbero mai in comunione (Schlesinger 1977, 55; Tamburrino, op. cit., 236; De Paola-Macrì, op. cit., 140; Furgiuele, Libertà e famiglia, Milano, 204; Comporti,
op. cit., 87 s.; Corsi 1979, 84; Santosuosso, op. cit., 163 ss.; A.-M. Finocchiaro 1984, 870 ss.; Pino, Il diritto di famiglia, Padova, 1984, 117; M. Finocchiaro, La comunione legale dei beni tra coniugi. Cenni introduttivi, Relazione
presentata all’incontro di studio sul tema: «Settimana di formazione
professionale dedicata al diritto civile - Diritto di famiglia»,
organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, e tenutasi a Frascati,
15-19 nov. 1993, pag. 22 e ss. del testo dattiloscritto; Russo 1999, 251 ss.; Rimini 2001, 159 ss.; Spitali 2002, 111 ss., 115 ss.). 1.2. Il primo argomento contro la
caduta dei diritti di credito in comunione è che gli stessi avrebbero carattere
«relativo e personale» (cfr. Schlesinger 1977; Corsi, p. 87; A.-M. Finocchiaro 1984, 870 ss.). Ora, è chiaro che la
«relatività» e la «personalità» dei diritti di credito, così come contrapposta
alla «realità» dei diritti reali, indica solo l’assenza di quella
caratteristica dell’inerenza alla res che caratterizza, per l’appunto,
i diritti reali distinguendoli da quelli di credito, con conseguente esclusione
di ogni diritto di seguito o di sequela. Tali elementi, dunque, nulla hanno a
che vedere con la possibilità o meno che un diritto personale e relativo, quale
quello di credito si comunichi ope legis
ad altri, come reso del resto evidente dal fatto che, di regola, ogni credito è
liberamente cedibile (cfr. artt.
1260 ss. c.c.). 1.3. Secondo la tesi
seguita a più riprese dalla Corte di cassazione, l’art. 177 lett. a) non
potrebbe riferirsi ai diritti di credito perché il vigente ordinamento
conoscerebbe solo la comunione dei
diritti reali, non dei diritti relativi. Ora, se è vero che l’art. 1100
c.c. si riferisce testualmente ai soli diritti reali è altrettanto vero che
tale disposizione si limita ad enunciare le regole applicabili a situazioni di
contitolarità di diritti reali, non
escludendo in alcun modo che anche diritti diversi da quelli reali possano
ricadere sotto la titolarità di più soggetti, come confermato dal fatto che
lo stesso codice dà per scontato che possano esistere obbligazioni con
pluralità di soggetti, sia ex latere
debitoris che ex latere creditoris
(cfr. artt. 1292 ss. c.c.; nel senso che parte della dottrina da tempo ammette
la comunione di diritti di credito e per i necessari richiami v. Nuzzo 1984, 57 ss.). 1.4. Come osservato da attenta
dottrina, infatti, «la caduta in contitolarità
di crediti è un fenomeno che di fatto si verifica, incontestabilmente:
basta pensare al caso di pluralità di chiamati ad una successione in cui sia
compreso un credito indivisibile. L’affermazione appena riferita [quella, cioè,
della giurisprudenza prevalente, secondo cui l’art. 1100 c.c. non sembrerebbe
riconoscere cittadinanza alla contitolarità di diritti di credito] ha senso,
quindi, solo se con essa s’intende dire che la contitolarità dei crediti non è
regolata dal complesso di norme degli artt. 1100 e segg. c.c., dettato in
contemplazione esclusiva della contitolarità di diritti reali. Ma, così
precisata, l’affermazione stessa non offre alcun argomento contro la caduta
dei crediti in comunione legale dei coniugi; giacché quest’ultima è espressione
che designa un complesso normativo non coincidente con quello degli artt. 1100
e segg. c.c. La comunione legale è comunione di patrimonio: che nella comunione di patrimoni possano
rientrare anche crediti sembra risultare, testualmente, dalla norma dell’art.
727 c.c., in materia ereditaria;
e sembra confermato, almeno con riguardo ai diritti personali di godimento, da
altro e più specifico dato testuale, ove si consideri che la norma dell’art.
180 c.c. contempla, fra gli atti di ‘amministrazione dei beni della comunione’,
i contratti con cui questi diritti vengono acquistati dai coniugi» (Gabrielli-Cubeddu 1997, 59 s.; per due
sentenze di legittimità che esplicitamente affermano che i crediti del de cuius entrano a far parte della
comunione ereditaria v. Cass.,13 ott. 1992/11128, nonché Cass.,21 gen.
2000/640; per una sentenza che ammette espressamente la comunione de residuo di taluni crediti v. poi
Cass.,5 mar. 2004/4532).
18.
Segue: b) Ricadute pratiche delle varie tesi in tema di acquisti di crediti. 1.1. Venendo alle conseguenze pratiche di tali
disquisizioni dottrinali non vi è dubbio che la teoria prevalente in giurisprudenza, che esclude radicalmente
l’applicabilità della norma in commento ai diritti di credito, evita all’interprete
il rischio di vanificare, in pratica, la comunione de residuo per tutti quei casi in cui i «beni» – ad es., ex art. 177 lett. b) e c) – sono
costituiti da somme di denaro depositate in banca. In tale
fattispecie, invero, si potrebbe affermare che il credito di restituzione del tantundem, maturato verso l’istituto di
credito, darebbe luogo ad una situazione di comunione immediata. 1.2. L’inconveniente può però essere
agevolmente evitato ricorrendo ad una interpretazione della norma che, andando
alla sostanza, continui a riconoscere natura
di «proventi» o di «frutti» ai depositi in questione. In questa direzione
sembra essersi del resto mossa la giurisprudenza, la quale continua a
riconoscere la natura di beni in comunione de
residuo ex art. 177 lett. c) c.c. ai redditi da attività personale, anche
se depositati su conto corrente bancario: cfr. ad es. Cass.,17 nov. 2000/14897.
1.3. D’altra parte, i timori delle banche di trovarsi
inopinatamente esposti alla pretese di una sorta di «contitolare occulto» del
rapporto concluso con uno solo dei coniugi in comunione, ben potrebbero essere
fugati mercé il ricorso alla teoria del creditore
apparente. Come osservato in dottrina, poi, per poter esigere la
prestazione, il coniuge concreditore dovrebbe sempre dimostrare la propria
legittimazione, e quindi anche l’appartenenza del credito alla comunione. Né è
tutelato, in via generale, l’interesse del debitore a che il credito non venga
ceduto (e la stessa considerazione vale per la parziale cessione ex lege, cui è da assimilare il fatto
che il credito acquistato dal coniuge venga a cadere in comunione: cfr. Vittucci, op. cit., 38 s.). 1.4. Per converso, l’accoglimento della
teoria che ammette la caduta in
comunione dei diritti di credito consente di pervenire a risultati di equità, superando
l’obiezione in forza della quale appare difficile comprendere per quale motivo
l’investimento di una certa somma di denaro dovrebbe ricadere o meno in
comunione, a seconda che sia indirizzato all’acquisto di uno o più determinati
beni, ovvero di crediti, magari risultanti da partecipazioni sociali, o crediti
obbligazionari o comunque racchiusi in titoli (nel senso invece che gli
investimenti quali l’acquisto di titoli del debito pubblico, di quote di fondi
di investimento, di obbligazioni e simili non potrebbero ritenersi idonei a
cadere in comunione, neppure ponendo in evidenza il profilo della proprietà del
titolo cartaceo v. Spitali 2002,
126 s.). 1.5. Estremamente
significativo, poi, appare l’autorevole revirement operato in dottrina da
chi ha osservato che «Sebbene gli argomenti invocati non possano considerarsi
decisivi, tuttavia deve ammettersi – re
melius perpensa – che una esclusione radicale dei crediti dal novero dei
diritti cui può applicarsi l’acquisto automatico in favore della comunione
legale non troverebbe una sufficiente giustificazione nella pur doverosa
opportunità di proteggere la controparte del coniuge che abbia negoziato
‘separatamente’; e che, soprattutto, non si vede come e perché potrebbe conciliarsi
con i principi ispiratori della riforma qualificare ‘personale’ (escludendone
l’altro coniuge) l’acquisto a titolo oneroso di un credito idoneo ad assicurare
un ‘incremento’ patrimoniale» (Schlesinger
1992, 107 s.).
19.
Il preliminare d’acquisto. 1.1. Uno dei casi in cui la giurisprudenza di legittimità
appare più adamantina nel negare la caduta in comunione dei diritti di credito
è costituito dal preliminare d’acquisto
stipulato da uno dei coniugi in costanza di regime legale. In siffatta ipotesi
la Corte nega sistematicamente al coniuge del promissario acquirente il diritto
di agire ex art. 2932 c.c. per
l’adempimento in forma specifica del preliminare: «La comunione legale fra
coniugi, di cui all’art. 177 cod. civ., riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti l’effettivo trasferimento
della proprietà della res o la
costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di
credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali per la loro
stessa natura relativa e personale, pur se strumentali rispetto
all’acquisizione di una res, non sono
suscettibili di cadere in comunione. Ne consegue che, nel caso di un contratto
preliminare di vendita [rectius: di
acquisto, n.d.a.], stipulato da uno
solo dei coniugi, l’altro coniuge non è legittimato, sostituendosi al primo, a
proporre la domanda di esecuzione specifica ex
art. 2932 cod. civ.» (cfr. Cass.,11 set. 1991/9513). 1.2. Un’applicazione di questo principio vuole che siffatta
conclusione dispieghi effetti anche in relazione al tema dell’individuazione
dei soggetti del processo eventualmente
instaurato ex art. 2932 c.c., nel
senso che «il coniuge il quale concluda un contratto preliminare di acquisto di
un immobile in nome della comunione legale, ma senza il consenso dell’altro
coniuge (risultante da forma scritta), deve considerarsi falsus procurator con riguardo al coniuge non stipulante, il quale,
ove non intervenga ratifica, rimane estraneo al rapporto e non riveste,
pertanto, la qualità di litisconsorte necessario nei giudizi aventi ad oggetto
quel contratto» (Cass.,9 lug. 1994/6493). 1.3.
Un’estensione di tale regola è rinvenibile in materia di assegnazione in godimento di immobili di edilizia residenziale pubblica
(su questo tema e sui rapporti con l’assegnazione in proprietà v. anche infra sub § 24). Al riguardo è
stato deciso che «L’assegnazione in locazione di un alloggio dell’edilizia
residenziale pubblica, ancorchè con patto di riscatto, e pure quando venga
disposta in relazione alla consistenza del nucleo familiare dell’assegnatario
(nella specie, a norma degli artt. 29 della legge 14 feb. 1963 n. 60 e 70 del
d.p.r. 11 ott. 1963 n. 1471), attribuisce un diritto personale, non reale, del
quale è esclusivo titolare l’assegnatario medesimo. Pertanto, nel caso di
sopravvenienza della separazione dei coniugi, prima del trasferimento in
proprietà dell’immobile, deve escludersi che il coniuge non assegnatario possa
pretendere una quota del bene, invocando il pregresso regime di comunione
legale di cui all’art. 177 cod. civ., poichè questo riguarda solo gli acquisti
della proprietà od altro diritto reale» (Cass.,23 lug. 1987/6424; negli stessi
termini cfr. Cass.,27 gen. 1995/987; Cass.,18 feb. 1999/1363; Cass.,22 set.
2000/12554). 1.4. Sempre con
riferimento al tema del preliminare
d’acquisto potrà citarsi un altro caso, nel quale però il coniuge
pretermesso, a differenza dei precedenti, non intendeva giovarsi del
preliminare concluso dall’altro, ma impugnarlo
ex art. 184 c.c. Al riguardo la
Corte di cassazione, partendo la presupposto secondo cui «la disciplina
dell’amministrazione dei beni oggetto della comunione legale, di cui agli artt.
180 e ss. cod. civ., presuppone, per la sua operatività, che il bene sia già
oggetto della comunione, e pertanto non è applicabile alla fase dinamica
pregressa dell’acquisto del bene alla comunione legale» ne ha derivato la
conseguenza che «la regola dell’operare
congiunto dei coniugi, la cui osservanza è necessaria ai fini della
validità degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (artt. 180, secondo
comma, e 184 cod. civ.), non vale per la
stipulazione di un contratto preliminare di acquisto di un bene immobile
(ancorchè questo sia poi destinato a cadere in comunione, una volta
completatosi l’effetto reale con la conclusione del definitivo o con la
sentenza ex art. 2932 cod. civ.),
stipulazione alla quale può bene quindi partecipare, in veste di promissario
acquirente, un solo coniuge, senza il (ed a prescindere dal) consenso
dell’altro coniuge» (Cass.,14 nov. 2003/17216). 1.5. In senso contrario alla giurisprudenza di legittimità sopra
riportata, e dunque per la caduta in
comunione del diritto di credito alla stipula del definitivo si è invece
espressa, almeno in parte, la giurisprudenza di merito. Così per T Catania 28
apr. 1986, D FAM, 1987, 188 «Rientrano nella comunione legale tra coniugi i
diritti acquistati in virtù di un contratto preliminare di compravendita con il
quale uno dei coniugi abbia promesso d’acquistare per sé, o per persona da
nominare, porzioni di un bene immobile (nella specie, fabbricato in corso di
costruzione), impiegando capitali all’evidente scopo speculativo di rivendere a
terzi i beni acquistati sottraendosi agli oneri fiscali del doppio
trasferimento; in tal caso, la domanda dell’altro coniuge non può estendersi
all’esecuzione in forma specifica del preliminare, per il cui accoglimento
occorre anche il consenso del coniuge che ha proceduto alla stipula del
contratto» (nello stesso senso v. anche T Trani 28 feb. 1983, RADC, 1984, 807;
T Foggia 5 gen. 1988, GM, 1989, 918).
20.
Gli acquisti di diritti di partecipazioni sociali. 1.1. In
piena contraddizione rispetto alla regola, enunciata nelle ipotesi sopra
illustrate, secondo cui suscettibili di cadere in comunione legale sarebbero
solo i diritti reali, la stessa Corte di cassazione ha invece affermato a più
riprese l’applicabilità dell’art. 177
lett. a) c.c. agli acquisti di partecipazioni sociali. Così, per quanto
attiene alle azioni di società, secondo
Cass.,18 ago. 1997/7437 «Le azioni di società costituiscono incrementi
patrimoniali rientranti tra gli acquisti di cui all’art. 177, lett. a, cod.
civ., e quindi nell’oggetto della comunione legale tra coniugi, in quanto,
anche se esse non sono meri titoli di credito, ma titoli di partecipazione, l’aspetto patrimoniale è assolutamente
prevalente rispetto ai diritti e agli obblighi connessi con lo status di socio in essi incorporato. Il
passaggio delle azioni (quanto meno per la componente patrimoniale data dal
loro valore) in comproprietà dell’altro coniuge non è escluso dalla previsione
dell’intrasferibilità delle azioni, eventualmente contenuta nello statuto
sociale, atteso che (a prescindere dall’art. 22 della legge 4 giu. 1985 n. 221,
nella specie entrato in vigore successivamente all’acquisto delle azioni) la
comproprietà è un effetto voluto dalla legge per attuare il principio d’ordine
costituzionale della parità tra i coniugi, come tale preminente alla volontà
dei privati» (nello stesso senso v. anche Cass.,27 mag. 1999/5172). 1.2. Facendo applicazione della
medesima regola Cass.,23 set. 1997/9355 ha stabilito che «Nel regime di
comunione legale fra i coniugi, i beni acquistati con i proventi dell’attività
separata di uno dei coniugi entrano immediatamente e di pieno diritto a far
parte della comunione, senza che vi sia possibilità di esclusione mediante la
dichiarazione prevista dall’art. 179, lett. f) cod. civ., applicabile soltanto
all’acquisto effettuato con il prezzo del trasferimento dei beni personali,
tassativamente elencati nel predetto art. 179. A tal riguardo, anche le azioni di società, sottoscritte da un
coniuge in sede di aumento di capitale ed in virtù di diritto di opzione,
costituiscono incrementi patrimoniali rientranti fra gli acquisti di cui
all’art. 177, lett. a), cod. civ., e quindi nell’oggetto della comunione legale
tra coniugi». 1.3. Infine, in
materia di quote di accomandante in una
s.a.s., la Cassazione ha stabilito che i redditi di partecipazione
societaria (in veste, per l’appunto, di accomandante) di un coniuge, rientrando
tra i frutti civili di beni oggetto di comunione legale, vanno imputati, in
applicazione dell’art. 4 del d.P.R. 29 set. 1973, n. 597, a ciascuno dei
coniugi per metà del loro netto ammontare, così dando per scontata
l’appartenenza alla comunione legale di siffatte partecipazioni sociali (Cass.,24 feb. 2001/2736). 1.4. Per quanto attiene invece alla dottrina, sarà il caso di sottolinearne
ancora una volta la variegata frammentarietà. 1.5. Da un lato, le posizioni più
rigide escludono in modo
assoluto una caduta in comunione delle partecipazioni sociali, anche se
espresse in azioni (v. per tutti Russo 1999,
294 ss.), in quanto oggetto di attività separata: affermazione, questa, che
potrà valere semmai per le partecipazioni sociali che implicano l’assunzione
della veste di imprenditore a responsabilità illimitata in capo al coniuge, ma
che riferire alle azioni appare eccessivo. Con riguardo a quest’ultimo profilo
si sono correttamente individuati i limiti della caduta in comunione nel
disposto dell’art. 178 c.c., che per l’appunto sembra consegnare alla comunione
de residuo ogni forma di
partecipazione che implichi l’espletamento di attività imprenditoriale da parte
del socio (v. per tutti Tanzi, Comunione legale e partecipazioni a società
lucrative, Bianca (a cura
di), La comunione legale, Milano,
1989, 317 ss.). 1.6. D’altro canto è
noto che, dopo l’entrata in vigore della riforma, parte della dottrina aveva
proposto il criterio degli investimenti
per stabilire se una partecipazione sociale, o, in generale, un valore
mobiliare dovesse o meno cadere in comunione (v. in particolare Busnelli 1976, 42 ss.; Schlesinger 1977, 374 ss.; Buonocore, Comunione legale tra i coniugi e partecipazione a società per azioni e
a società cooperative, RN, 1977, I, 1141 s.). Peraltro è chiaro che
affermare che un credito cade in comunione se rappresenta un investimento,
mentre resta personale negli altri casi appare arbitrario di fronte al silenzio della legge, oltre che di ambigua
applicazione (Gabrielli, Comunione coniugale ed investimento in
titoli, cit., 5 ss.). 1.7.
Un’ulteriore posizione è poi rappresentata da chi, pur ammettendo la caduta in
comunione delle partecipazioni sociali, opera una scissione tra l’aspetto della
titolarità delle partecipazioni,
attribuita ad entrambi i coniugi, e la qualità
di socio, o la legittimazione alle relative azioni, spettante al solo
coniuge acquirente (cfr. Gabrielli,
Comunione coniugale ed investimento in
titoli, cit., 50 s.; Nuzzo,
1984, 79 ss.; Coltro Campi, Comunione legale e operazioni sui titoli:
considerazioni, BBTC, 1977, 368; Tanzi,
op. cit., 340; Di Martino 1997,
82 s.). 1.8. Conclusivamente, le
obiezioni alla caduta in comunione delle partecipazioni sociali non appaiono convincenti. In
particolare non sembra essere di grande aiuto rilevare (come fa invece Spitali 2002, 131) l’innegabile
incongruità della posizione di chi (come la giurisprudenza di legittimità)
risponde positivamente a tale quesito, negando però al contempo la caduta in
comunione di depositi bancari, quote di fondi comuni o contratti sui derivati,
senza accorgersi della ben più evidente irrazionalità
della soluzione che nega in generale la caduta in comunione di tutte queste
forme di investimento (estrinsecantisi, appunto, nell’acquisto di posizioni, in
buona sostanza, creditorie), laddove i medesimi capitali, impiegati invece per
acquistare diritti reali (proprietà di immobili, di oggetti d’antiquariato, di
auto, ecc.), sarebbero soggetti al disposto dell’art. 177 lett. a) c.c.
21.
Conti correnti e rapporti bancari; le sorti del denaro. 1.1. Strettamente
legata al tema della caduta in comunione dei rapporti di credito è la questione
della titolarità dei conti correnti e più in generale dei rapporti bancari (su
cui in generale v., anche per i richiami, Alagna,
Regime patrimoniale della famiglia ed
operazioni bancarie, Padova, 1988; Spitali
2002, 126 ss.). La Cassazione ha avuto modo, in tempi piuttosto recenti,
di pronunziarsi sul tema della caduta o meno in comunione di diritti di credito
derivanti da conti correnti bancari,
facendo applicazione, questa volta, della regola enunciata ad altri fini circa
la ritenuta riferibilità dell’art. 177 c.c. alle sole situazioni caratterizzate
da realità. Così la Corte ha deciso che «In tema di imposta sulle successioni,
il saldo attivo di un conto corrente bancario intestato al de cuius, va tassato per intero, anche se il defunto era in regime
di comunione legale con il coniuge, atteso che la comunione legale fra i
coniugi, di cui all’art. 177 cod. civ., riguarda gli acquisti, cioè gli atti
implicanti l’effettivo trasferimento della proprietà della res o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti
dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro stessa natura
relativa e personale, pur se strumentali all’acquisizione di una res, non sono suscettibili di cadere in
comunione» (Cass.,1 apr. 2003/4959). 1.2.
Analogamente la successiva Cass.,27 apr. 2004/8002 ha stabilito che «Il regime
di comunione coniugale di cui all’art. 177 cod. civ. coinvolge i soli acquisti di beni e non inerisce invece alla
instaurazione di rapporti meramente creditizi, quali quelli connessi, ad esempio,
all’apertura di un conto corrente
bancario nel corso della convivenza coniugale». Da tale premessa la Corte
ha derivato l’interessante conseguenza secondo cui, in relazione a tali
rapporti, le parti non potranno sollevare in alcun modo preclusioni di sorta
legate alla necessità del «preventivo
scioglimento della comunione legale coniugale e quindi al preventivo
passaggio in giudicato della sentenza di separazione». 1.3. E’ evidente dunque che, nel caso di specie, la premessa, pur
non condivisibile (per lo meno ad avviso di chi scrive), circa l’esclusione
dalla caduta in comunione dei crediti risultanti dai rapporti di conto corrente
bancario, ha quanto meno portato alla conseguenza positiva dell’attenuazione di
una delle più devastanti conseguenze della mancata previsione normativa
dell’inizio della procedura di separazione personale quale causa di
scioglimento del regime legale; conseguenza consistente, per l’appunto, nella
necessità dell’attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione
contenziosa per poter ritenere integrata una delle fattispecie rilevanti ex art. 191 c.c. e dunque ammissibile
una domanda diretta alla divisione del patrimonio già comune. Ne deriva che
(secondo la citata decisione) le domande
divisorie dirette all’attribuzione di quote di saldi attivi di conti correnti
intrattenuti dai coniugi presso istituti bancari saranno immediatamente proponibili, senza preclusioni di sorta. 1.4. A questo punto sarà necessario
però precisare che diversi anni prima, la stessa Corte aveva affermato che
«l’accertamento che il danaro rinvenuto sul conto corrente intestato al marito
costituiva provento dell’attività
separata di ciascuno (o anche di uno solo) dei coniugi» era idoneo a
rendere il danaro stesso oggetto della
comunione «in via assoluta, ai sensi dell’art. 177 lett. c) dello stesso
codice, senza che possa ammettersi una prova contraria a norma dell’ultima
parte dell’art. 195 cod. civ., e di conseguenza deve essere ripartito in parti
uguali al momento della divisione dei beni (art. 194, primo comma, cod. civ.)
sia che provenga dall’attività di uno solo dei coniugi, sia che provenga dalle
singole attività dei due coniugi, ancorchè in misura diversa per ciascuno di
essi» (Cass.,22 feb. 1992/2182, GC, 1992, I, 892). 1.5. Sullo stesso tema potrà segnalarsi un’ulteriore decisione,
secondo la quale «La mera titolarità
formale di un conto corrente bancario non può, da sola, costituire
circostanza decisiva in ordine alla proprietà e spettanza dei relativi fondi,
occorrendo valutare in concreto, caso per caso, se sussista disgiunzione fra
intestazione nominale del conto e reale appartenenza delle somme depositate
(principio affermato dalla S.C. nel confermare la decisione di merito che, a
seguito di separazione personale, facendo corretta applicazione dell’art. 2729
cod. civ. aveva ritenuto che le somme accreditate sul conto corrente di cui era
titolare un coniuge spettassero all’altro, i proventi della cui attività
avevano costituito l’unica fonte di guadagno della famiglia)». Peraltro, neppure
dalla lettura della motivazione emerge che la parte interessata (nella specie,
quella unica intestataria del conto) si sia mai curata di avanzare pretese ex art. 177 lett. c) c.c. (Cass.,23 gen.
2004/1149). 1.6. A prescindere poi
dalla questione circa la caduta o meno in comunione dei diritti di credito, la
dottrina sembra orientata ad affermare che oggetto di comunione legale possa
essere anche il denaro, in quanto
bene mobile, suscettibile d’acquisto da parte dei coniugi (così v. per tutti Spitali 2002, 124 ss.; contra Russo
1999, 227). Posto che peraltro, come ammette la stessa dottrina
contraria alla caduta in comunione dei rapporti di credito, il denaro
«raramente viene conservato sotto forma di numerario» (così Spitali 2002, 125), la conclusione
testé enunciata rischia di perdere concreto significato laddove si affermi che
il credito verso la banca in un rapporto di conto corrente o di deposito non
sarebbe idoneo a sottostare alla regola ex
art. 177 lett. a) c.c.
22.
L’acquisto con patto di riservato dominio. 1.1.
Fattispecie particolari di
possibili acquisti ex art. 177 lett.
a) c.c. possono essere determinate da contratti ad effetti reali differiti (si
pensi alla vendita con patto di riservato dominio o con patto di riscatto) o in
cui gli effetti reali possono porsi comunque quale conseguenza (ancorchè non
immediata) del negozio (si pensi al leasing,
ai contratti stipulati relativamente agli immobili di edilizia residenziale
pubblica o a determinati casi di prelazione agraria). La prima di siffatte ipotesi
è costituita dall’acquisto con patto di
riservato dominio da parte di soggetto, per l’appunto, coniugato in regime
di comunione legale dei beni. 1.2.
La soluzione appare legata a quella dei rapporti con l’art. 179, lett. a),
c.c., relativamente agli acquisti concernenti vicende a formazione progressiva (su cui v. infra, sub art. 179, §
2). La dottrina che aderisce alla tesi della rilevanza del momento
perfezionativo della fattispecie negoziale (a prescindere da quello in cui si
verificano gli effetti traslativi) conclude nel senso che il momento
determinante sia quello della stipula
del contratto (in questo senso Ubaldi
1989, 444 s.; De Paola 1995, 409;
Auletta 1999, 180 s). 1.3. Se invece si pone l’accento (come
appre più conforme alla lettera della norma) sul momento del trapasso della
proprietà, atteso che questo si realizza, ex
art. 1523 c.c., con il pagamento
dell’ultima rata del prezzo, si deve ritenere che l’effetto del coacquisto automatico
in capo al coniuge si produca se in quel momento l’acquirente si trovi
sottoposto al regime legale. E ciò indipendentemente
dal fatto che l’altro coniuge abbia o meno preso parte al negozio
acquisitivo, magari stipulato prima ancora della celebrazione delle nozze (sul
punto v. per tutti Oberto, La
vendita con riserva di proprietà, Bin
(a cura di), La vendita, III, 2, Padova, 1995, 953 ss.). 1.4. Proprio in una fattispecie del
genere la Corte d’appello di Genova ha riconosciuto la caduta in comunione di
un immobile acquistato dal marito in
epoca anteriore alla riforma del diritto di famiglia, ma con patto di
riservato dominio sino all’integrale pagamento del prezzo avvenuto il 26 nov.
1979, senza che nessuno dei coniugi si fosse a suo tempo avvalso della facoltà
di esclusione del regime legale ai sensi dell’art. 228, l. 19 mag. 1975/151 (A
Genova 4 gen. 1984, GM, 1985, 585). 1.5.
L’impostazione qui proposta pare suffragata dalla giurisprudenza di legittimità in materia di acquisti di immobili costruiti
in regime di edilizia residenziale pubblica. Al riguardo può constatarsi
come, operata una distinzione tra la fase attributiva del diritto personale di
godimento e quella in cui avviene il trasferimento del diritto dominicale, la
Suprema Corte abbia focalizzato l’attenzione su tale secondo momento, quale
quello rilevante ex art. 177 c.c.
(cfr. infra, sub § 24). 1.6. La
giurisprudenza di merito ha anche avuto occasione di occuparsi del distinto
problema concernente l’individuazione della posizione del compratore prima dell’integrale pagamento del prezzo.
Con riferimento alla vendita a rate di un fondo rustico il Tribunale di Ferrara
(T Ferrara 21 mag. 1985, NGCC, 1986, I, 504) ha infatti riconosciuto in capo
all’acquirente un mero diritto di
credito sui generis, strettamente
legato alla sussistenza di particolari requisiti soggettivi in capo a
quest’ultimo; nella specie si trattava di quelli imposti dalla normativa in
tema di formazione della piccola proprietà contadina (d. lgs. 24 feb.
1948/114), negando la caduta in comunione legale di tale situazione soggettiva.
Nella specie, il marito aveva ceduto la
propria posizione al padre e al fratello e di tale atto la moglie aveva chiesto
l’annullamento ex art. 184 c.c.; il
tribunale ha però respinto la relativa domanda, non essendo a suo avviso quel
rapporto giuridico entrato a far parte del patrimonio in comunione. Secondo il
giudice, infatti, «La vendita a rate con patto di riservato dominio attribuisce
al compratore, prima del pagamento dell’ultima rata di prezzo, un mero diritto di credito. Non rientra
nell’ambito di operatività dell’art. 177, lett. a) l’acquisto da parte di uno
dei coniugi di un diritto di credito, quando la situazione creditoria sia
strettamente connessa con la sussistenza di particolari requisiti soggettivi
propri dell’acquirente» (T Ferrara 21.5.1985, cit.). 1.7. Ora, a prescindere dal caso particolare, in cui la
circolazione del fondo acquistato era per legge vincolata al possesso di
determinati requisiti soggettivi, non vi è dubbio che, se si ammette (come
appare preferibile) il presupposto della operatività del meccanismo
dell’acquisto automatico in regime di comunione legale anche in relazione ai
diritti di credito i quali (non va dimenticato) sono di regola liberamente
cedibili (cfr. artt. 1260, 1298, 2559
c.c.), sembra difficile negare la caduta in comunione anche di tale posizione. 1.8. In realtà è contestabile
addirittura la premessa, e cioè che la posizione del compratore sia costituita
da un diritto di credito. Dal momento che, infatti, la vendita in oggetto determina un effetto reale differito e non
un’obbligazione di trasferire, ciò che il compratore acquista non è un credito, ma una situazione complessa, composta da
un’aspettativa sul futuro acquisto e dalla detenzione del bene. Andrà quindi
rilevato come l’aspettativa reale competente al compratore, in quanto
liberamente cedibile a terzi, ben possa costituire «acquisto» ai sensi
dell’art. 177 lett. a) c.c. Ove dunque l’acquirente con patto di riservato
dominio si trovi ad essere, all’atto dell’acquisto, coniugato in regime di
comunione, dovrà comunque munirsi del necessario consenso del coniuge ex art. 180 c.c. se vorrà disporre della
conseguente aspettativa prima dell’integrale pagamento del prezzo (sul tema,
anche per i necessari rinvii v. Oberto,
La vendita con riserva di proprietà, cit.).
23.
L’acquisto con patto di riscatto. 1.1.
La giurisprudenza non si è ancora
espressa sul tema dei rapporti tra comunione legale tra coniugi e vendita con
patto di riscatto. Al riguardo, il problema di maggiore interesse sembra
costituito dal caso della alienazione con patto di riscatto operata da un
soggetto prima di entrare con il proprio coniuge nel regime ex artt. 177 ss. c.c. e del successivo
riscatto, esercitato invece manente
communione. 1.2. Una parte della
dottrina che si è occupata della questione (Santarcangelo,
La volontaria giurisdizione nell’attività
negoziale, I, Milano, 1985, p. 408; Ubaldi
1989, 445; De Paola 1995, 410 s.;
Auletta 1999, 181), prendendo le
mosse dalla tesi che configura il riscatto convenzionale alla stregua di un recesso negoziale con effetto retroattivo,
ha affermato che l’esercizio di tale potere, rimuovendo gli effetti del
contratto di compravendita, farebbe «rientrare» il bene nel patrimonio personale
del soggetto. La soluzione sarebbe invece diversa nell’ipotesi di patto di rivendita, nella quale
occorrerebbe, per il ritrasferimento, una
nuova manifestazione di volontà delle parti (cui l’acquirente è
obbligatoriamente tenuto in virtù della clausola contrattuale di rivendita). 1.3. Secondo altro orientamento,
peraltro minoritario, elemento determinante risulterebbe invece la provenienza del denaro usato per
esercitare il riscatto (così Russo
1999, 167). 1.4. Ora, trattando in
altra sede del problema della «retroattività» del riscatto (v. per tutti Oberto, La vendita con patto di
riscatto, Bin (a cura di), La
vendita, III, 2, Padova, 1995, 1034 ss.) si è avuto modo di illustrare come
gli effetti dell’esercizio del riscatto
non siano coincidenti con quelli che determinano la retroattività della
condizione ex art. 1360 c.c. e come,
anzi, la legge si preoccupi soltanto di salvaguardare
la posizione del venditore-riscattante nei riguardi dei diritti costituiti medio tempore dal compratore. Come si
ricava dagli artt. 1504 s. c.c., tutto ciò che il legislatore vuole evitare è che l’esercizio del riscatto sia
di fatto impedito dalla presenza di diritti concessi a terzi dal compratore.
Ma ciò non significa, naturalmente, che la fattispecie sia insensibile alle
vicende che abbiano coinvolto nel frattempo la persona del venditore. A
conferma di quanto sopra si ponga mente, per esempio, all’ipotesi in cui
l’alienante abbia, prima del riscatto, venduto a terzi il bene: sembra evidente
che in questo caso l’esercizio del riscatto determinerebbe senz’altro ed
automaticamente l’effetto previsto dall’art. 1478 cpv. c.c. 1.5. Se è dunque vero che il riacquisto
da parte del venditore non ha efficacia
retroattiva (per lo meno nel senso di cui all’art. 1360 c.c.), bensì
soltanto ex nunc, occorre allora
concluderne che esso non si sottrae alla regola sancita dall’art. 177 c.c. e
che pertanto (anche se il riscatto viene posto in essere disgiuntamente dal
solo alienante) il diritto così
riacquistato è sottoposto al regime comunitario (Oberto, La vendita con patto di riscatto, cit., 1090
ss., cui si rinvia anche per ulteriori approfondimenti, in merito, tra l’altro,
alla possibilità che il coniuge si avvalga della facoltà concessa dall’art. 179
lett. f) c.c., quando intenda conservare il carattere personale del bene
venduto prima del matrimonio e riscattato successivamente, nonché alla
situazione che si determina in caso di vendita con patto di riscatto di un bene
comune effettuata durante la vigenza del regime legale; sul tema v. inoltre Tordo, Brevi note sul riscatto convenzionale e sulle implicazioni correlate al
regime patrimoniale della famiglia, VN, 1993, 594 s.). 1.6. La soluzione del problema di cui sopra, concernente la caduta
in comunione del diritto di riscatto acquistato dal coniuge all’atto
dell’effettuazione della vendita manente
communione, condiziona anche la risposta all’interrogativo circa le
conseguenze dell’alienazione con patto di riscatto di un bene personale.
Non sembra qui accoglibile la tesi (Tordo,
op. cit., 597 s.) secondo cui si tratterebbe qui di una «deductio della facoltà dispositiva del bene», con conseguente
riacquisto alla massa personale del bene alienato, nel caso di esercizio del
diritto di riscatto. Per le stesse ragioni sopra illustrate, infatti,
l’innegabile verificarsi di una vicenda traslativa dal terzo acquirente al
coniuge alienante non può non determinare quell’acquisto che è presupposto
dall’art. 177 lett. a) c.c., salva, naturalmente, la facoltà in capo al coniuge
interessato di porre in essere gli accorgimenti previsti dall’art. 179 c.c. al
fine di conservare il carattere personale di siffatto (ri)acquisto. 1.7. Infine, l’eventuale intervento dello scioglimento del
regime legale nel periodo intercorrente tra la vendita e l’esercizio del
diritto di riscatto farà «degradare» al rango di contitolarità ordinaria la
comunione del diritto di riscatto stesso, con la conseguenza dell’applicabilità
del disposto dell’art. 1507 c.c. e la relativa facoltà per ciascuno dei coniugi
(o ex tali, o dei loro eredi) di esercitare disgiuntamente il riscatto.
24.
L’acquisto di immobile di edilizia residenziale pubblica. 1.1. La Cassazione ha avuto modo di pronunziarsi più volte
sul tema della caduta o meno in comunione legale di diritti relativi ad
immobili di edilizia residenziale
pubblica. Al riguardo può constatarsi come, operata una distinzione tra la fase attributiva del diritto personale di
godimento e quella in cui avviene il trasferimento
del diritto dominicale, la giurisprudenza abbia focalizzato l’attenzione su
tale secondo momento, quale quello rilevante ex art. 177 c.c. 1.2.
Così, si è affermato che «L’assegnazione
in locazione di un alloggio dell’edilizia residenziale pubblica, ancorchè
con patto di riscatto, e pure quando venga disposta in relazione alla
consistenza del nucleo familiare dell’assegnatario (nella specie, a norma degli
artt. 29 della l. 14 feb. 1963/60 e 70 del d.p.r. 11 ott. 1963/1471),
attribuisce un diritto personale,
non reale, del quale è esclusivo titolare l’assegnatario medesimo. Pertanto,
nel caso di sopravvenienza della separazione dei coniugi, prima del
trasferimento in proprietà dell’immobile, deve escludersi che il coniuge non
assegnatario possa pretendere una quota del bene, invocando il pregresso regime
di comunione legale di cui all’art. 177 cod. civ., poichè questo riguarda solo
gli acquisti della proprietà od altro diritto reale» (Cass.,23 lug. 1987/6424,
NGCC, 1988, I, 456). E’ da notare che in questo caso si discuteva solo del diritto di godimento del bene, ottenuto
mediante assegnazione in godimento con patto di futura vendita, e non già della
proprietà. 1.3. La situazione appare
così analoga a quella decisa da Cass.,1 feb. 1996/875: «Non costituisce oggetto
della comunione legale l’alloggio di cooperativa edilizia assegnato in
godimento, ma non ancora trasferito,
ad uno dei coniugi che sia socio della cooperativa, o il credito vantato verso
la cooperativa da parte del socio coniugato che validamente abbia rinunciato
all’assegnazione, in mancanza del trasferimento del diritto dominicale in base
al contratto privatistico che richiede l’integrale pagamento del prezzo. Ne
consegue che, non facendo parte della
comunione legale l’assegnazione provvisoria prima del trasferimento, non
sussiste altresì alcun diritto del coniuge non socio ad ottenere la metà del
credito spettante all’altro coniuge nei confronti della cooperativa a seguito
dell’effettuata rinuncia». 1.4.
Cass.,29 gen. 1990/560 si è pronunciata invece su una situazione in cui era già
intervenuta l’assegnazione in proprietà,
a seguito del pagamento di tutte le rate previste al momento dell’assegnazione
in godimento: «Qualora un coniuge si renda assegnatario e cessionario, con
pagamento rateizzato del prezzo e conseguente riserva di proprietà in favore
dell’ente cedente, di alloggio dell’edilizia residenziale pubblica, la data dell’acquisto di tale immobile,
anche al fine di stabilire se esso ricada nella comunione legale dei beni con
l’altro coniuge (art. 177 primo comma lett. a cod. civ.), va individuata in base al contratto privatistico di trasferimento del
diritto dominicale, stipulato dopo l’integrale versamento di quel prezzo». 1.5. Sulla stessa linea si colloca
Cass.,16 dic. 1993/12439, secondo cui «La comunione legale fra coniugi, ai sensi
dell’art. 177 primo comma lett. a) cod. civ., riguarda gli ‘acquisti’ compiuti
durante il matrimonio, indipendentemente dalla provenienza delle risorse che li
abbiano consentiti (con le sole eccezioni elencate dall’art. 179 cod. civ.), e,
pertanto, si estende ad alloggio dell’edilizia residenziale pubblica, che sia
stato oggetto di assegnazione con promessa di futura vendita prima della data
di celebrazione del matrimonio, quando
il contratto di cessione, traslativo del diritto dominicale, sia stato stipulato
dopo tale data» (nello stesso senso v. anche Cass.,17 dic. 1993/12523). 1.6. Ancora, secondo Cass.,13 lug.
1998/6813 «Con il pagamento dell’ultima
rata di prezzo si verifica la condizione sospensiva a cui è sottoposta la
vendita con riserva di proprietà di un alloggio di edilizia popolare e
pertanto, per il trasferimento di esso a favore degli eredi dell’ assegnatario,
con il quale è stato stipulato il contratto di cessione in proprietà, non
occorre nessuna ulteriore manifestazione di volontà da parte di costoro». 1.7. A seconda del tipo di accordi
presi all’atto dell’assegnazione in godimento può poi capitare che il
trasferimento del diritto dominicale sia legato alla stipula di contratto di mutuo individuale. Ciò che
rileva, comunque, è ancora una volta il momento al quale la volontà delle parti
ha ancorato il trasferimento del diritto di proprietà: «Nel caso di alloggio di
cooperativa edilizia a contributo statale, il momento rilevante, al fine di
stabilire l’acquisto della titolarità dell’immobile e, quindi, di verificare se
esso ricada nella comunione legale, va individuato in quello della stipulazione, da parte del socio, del
contratto di mutuo individuale, poichè soltanto con la stipulazione di
detto contratto il socio acquista irrevocabilmente la proprietà dell’alloggio,
assumendo la veste di mutuatario dell’ente erogatore del mutuo» (Cass.,23 ago.
1996/7807). «In tema di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie a
contributo statale, il momento determinativo dell’acquisto della titolarità
dell’immobile da parte del singolo socio, onde stabilire se il bene ricada, o
meno, nella comunione legale tra coniugi, è quello della stipula del contratto
di trasferimento del diritto dominicale
(contestuale alla convenzione di mutuo individuale), poichè solo con la
conclusione di tale negozio il socio acquista, irrevocabilmente, la proprietà
dell’alloggio (assumendo, nel contempo, la veste di mutuatario dell’ente
erogatore), mentre la semplice qualità di socio, e la correlata ‘prenotazione’,
in tale veste, dell’alloggio, si pongono come vicende riconducibili soltanto a
diritti di credito nei confronti della cooperativa (inidonei, come tali, a
formare oggetto della communio incidens
familiare). Anche nell’ipotesi in cui l’acquisto del diritto alla quota in seno
alla cooperativa da parte del socio risulti effetto di trasmissione iure haereditario da parte di altro
socio defunto (nella specie, il padre), tale vicenda assume rilievo
esclusivamente sotto il profilo della legittimazione soggettiva nei confronti
dell’ente, senza spiegare alcuna influenza ai fini della esatta individuazione,
quoad tempus, dell’effetto traslativo
relativo all’immobile» (Cass.,12 mag. 1998/4757; v. inoltre in senso conforme
Cass.,23 ago. 1996/7807, cit.).
25.
Rapporto locatizio e leasing. 1.1.
La giurisprudenza è assolutamente
costante nel ritenere che «Legittimato
passivo nella controversia diretta ad ottenere la cessazione della proroga
legale del contratto di locazione, stipulato sia anteriormente che
posteriormente all’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia
(legge 19 mag. 1975/151) è unicamente il
conduttore che ha stipulato il contratto e non anche il suo coniuge, in
quanto nella prima ipotesi il rapporto contrattuale, validamente stipulato
secondo la legge del tempo, verrebbe alterato con l’aggiunta di un nuovo
soggetto giuridico ad esso estraneo in contrasto con il principio della
irretroattività della legge, disconoscendosi gli effetti di un atto nato,
secondo la legge del tempo, perfettamente valido ed efficace, mentre nella
seconda ipotesi l’art 184 cod. civ. (nella nuova formulazione) prevede solo
l’annullabilità per la mancanza del consenso o della convalida del coniuge»
(cfr. tra le tante Cass.,23 giu. 1980/3946; Cass.,15 dic. 1981/6634). 1.2. Una leggera variante stilistica di
tale ratio decidendi viene espressa
da altre decisioni nei termini seguenti: «L’art. 180, secondo comma, cod. civ.
attribuisce ad entrambi i coniugi esclusivamente il diritto a stipulare i contratti
di locazione e, al pretermesso, le azioni di cui al successivo art. 184. Ne
consegue che legittimato passivo nella
controversia diretta ad ottenere la cessazione della proroga legale del
contratto di locazione e, comunque, il rilascio dell’immobile condotto in
locazione è unicamente il coniuge che ha
stipulato il contratto, sia anteriormente che posteriormente all’entrata in
vigore della riforma del diritto di famiglia (legge n. 151 del 1975)» (cfr. ex multis Cass.,24 feb. 1986/1136, VN,
1986, 283; Cass.,18 ott. 1994/8469).
Comunque sia, la soluzione, sovente motivata, come si è visto, con il richiamo
alle norme in tema di amministrazione, appare in linea con l’affermazione di
principio della Corte circa la caduta in comunione dei soli diritti reali. 1.3.
Non constano invece precedenti giurisprudenziali in materia di contratto di leasing.
Ancora una volta, la soluzione appare legata a quella da fornirsi relativamente
alla caduta in comunione dei diritti di credito. E’ pertanto ragionevole
ritenere che, qualora la questione dovesse presentarsi all’esame della S.C.,
essa escluderebbe (non foss’altro che per ragioni di coerenza – peraltro non
sempre, come si è visto, rispettata – verso le proprie numerose esternazioni
contrarie alla caduta in comunione dei diritti di credito) l’applicabilità
dell’art. 177 lett. a) c.c. ai diritti pertinenti all’utilizzatore. Nel caso di
esercizio del riscatto manente communione
non dovrebbero invece sussistere difficoltà a riconoscere il carattere
immediatamente comune dell’acquisto (ovviamente a condizione che la fattispecie
non sia per varie ragioni riconducibile a situazioni di comunione de residuo o al disposto dell’art. 179
c.c.).
26.
Diritti derivanti dalla prelazione agraria dell’affittuario coltivatore diretto
1.1. Venendo al tema della
prelazione agraria, sarà opportuno affrontare partitamente le questioni
attinenti alla prelazione agraria che la legge attribuisce a favore
dell’affittuario coltivatore diretto del fondo, rispetto a quelle che nascono
dall’istituto della prelazione agraria concessa al coltivatore diretto
proprietario di fondo finitimo. Iniziando dalle prime, la Cassazione si è
trovata ad affrontare, ormai diversi anni fa, il problema della legittimazione del coniuge, in regime
di comunione, del coltivatore diretto ad
esercitare il riscatto del fondo condotto solo da quest’ultimo. La
soluzione positiva è stata nel caso di specie legata alla considerazione per
cui il risultato dell’esercizio vittorioso di tale azione sarebbe stato
l’acquisto in comunione del diritto dominicale: «In materia di riscatto
agrario, contitolare del relativo diritto, insieme al soggetto di uno dei
rapporti contemplati dall’art 8 della legge n. 590 del 1965, è il coniuge del
medesimo, ove ricorra la ipotesi della comunione tacita familiare ex art 2140 cod. civ. o della comunione
dei beni di cui all’art 228, secondo comma, della legge 19 mag. 1975 n. 151,
sulla riforma del diritto di famiglia, dato che, una volta operato il retratto,
il bene oggetto dello stesso resterebbe comunque acquisito alla comunione»
(Cass.,7 mar. 1981/1289). 1.2. E’
evidente peraltro l’inversione logica
nel ragionamento su cui si fonda la ratio
decidendi: secondo la Cassazione, in buona sostanza, il coniuge non
conduttore è legittimato ad esperire l’azione di riscatto perché così facendo
l’immobile cadrebbe in comunione. Peraltro, la comunione ha proprio quale
presupposto l’intervenuta verificazione d’un acquisto che, nel caso in esame, non si è ancora verificato (e ben
potrebbe non verificarsi, se l’azione di riscatto dovesse essere per una
qualche ragione respinta o addirittura dichiarata inammissibile). 1.3. Per rispondere positivamente al
quesito posto alla Cassazione occorre presupporre che il contratto di affitto
di fondo rustico sia stato stipulato già vigente il regime di comunione;
inoltre occorre ammettere (contrariamente alla giurisprudenza costante del
S.C.: v. supra sub §§ 17 ss.) che anche i diritti
di credito (dovendosi considerare il diritto al riscatto alla stregua di un
diritto di credito) cadano in comunione, altrimenti il coniuge non conduttore
non potrà ritenersi legittimato. 1.4.
Soluzione negativa all’interrogativo in questione (legittimazione del coniuge
dell’affittuario coltivatore diretto) è stata invece fornita da una successiva
decisione di legittimità, secondo cui «Nell’ipotesi di comunione legale o
convenzionale dei beni tra i coniugi, il fatto che costoro gestiscano insieme
un’azienda agricola, in virtù di un contratto agrario stipulato da uno solo di
essi, non significa che il diritto di
prelazione agraria e quello sussidiario di riscatto competano ad entrambi,
dovendosi, invece, ritenere che spettino solo a quello dei due che ha stipulato
il contratto, salva all’altro la possibilità, a norma dell’art. 181 cod. civ.,
come modificato dall’art. 60 della legge 19 mag. 1975 n. 151, di ricorrere al
giudice per ottenere l’autorizzazione al compimento dell’atto (accettazione
della proposta contrattuale o esercizio del riscatto) non voluto compiere dal
primo e ritenuto necessario nell’interesse della famiglia o dell’azienda
comune» (Cass.,13 giu. 1987/5201). 1.5.
La decisione appare fondata su di un’intima ed insanabile contraddizione, non potendosi comprendere per quale ragione se si
nega – da un lato – al coniuge non conduttore il diritto di esercitare la
prelazione, in quanto estraneo al contratto, lo si ammette poi – dall’altro –
ad avvalersi del rimedio ex art. 181
c.c. Tale azione concerne infatti l’amministrazione di beni in comunione
legale, laddove la decisione parte dal presupposto che si debba escludere che
siffatta situazione possa ravvisarsi nel caso di specie sul diritto di
prelazione e di riscatto. 1.6. Sul
presupposto della non titolarità del
diritto di prelazione in capo al coniuge dell’affittuario coltivatore
diretto si fonda anche la successiva Cass.,25 giu. 1988/4299, secondo cui «Il
diritto di prelazione agraria previsto dall’art. 8 della legge 26 mag. 1965 n.
590 spetta soltanto al titolare di uno
dei rapporti agrari indicati da tale norma, e non anche a persone diverse
che coltivino il fondo in quanto a lui legati da altri rapporti ed ai quali lo
stesso titolare non è legittimato a trasferire il diritto di prelazione.
Correlativamente, soltanto tale soggetto è abilitato a chiedere la concessione
del mutuo e, quindi, ad ottenere secondo la previsione del settimo comma dello
art. 8 citato il beneficio della sospensione del termine di tre mesi per il
versamento del prezzo di acquisto e non il coniuge dello affittuario
coltivatore diretto, ancorchè in regime di comunione dei beni, trattandosi di
situazione rilevante ai soli fini della individuazione degli effetti del
diritto di prelazione, senza incidenza sulla titolarità di esso o sulle sue
modalità di esercizio». La decisione peraltro, come si è visto, non esclude che
l’esercizio della prelazione possa determinare un acquisto rilevante ex art. 177 lett. a) c.c. 1.7. Nello stesso ordine di idee si
colloca Cass.,21 mar. 1995/3241, per cui «Nella disciplina anteriore alla legge
3 mag. 1982 n. 203, il cui art. 48 dispone che i rapporti agrari intercorrono
tra il concedente e la famiglia coltivatrice, il coniuge dell’affittuario in
regime di comunione dei beni, ove non abbia anch’egli stipulato il contratto di
affitto, non è autonomo titolare del
diritto di prelazione e perciò non è destinatario delle norme che, in
funzione dell’esercizio di tale diritto, impongono la comunicazione della
proposta di alienazione, ma gode solo di una legittimazione sostitutiva di
quella dell’affittuario quanto all’esercizio del diritto e deve perciò
osservare per tale esercizio i termini che avrebbero dovuto essere rispettati
dall’affittuario».
27.
Diritti derivanti dalla prelazione agraria dei coltivatori diretti proprietari
dei fondi finitimi. 1.1. Venendo
alla prelazione concessa ex lege ai
coltivatori diretti proprietari dei fondi finitimi, va osservato che la
Cassazione ha riconosciuto in capo ad
entrambi i comproprietari (coniugi in regime di comunione legale)
coltivatori diretti del fondo confinante rispetto a quello posto in vendita un
diritto autonomo di prelazione, secondo la previsione degli artt. 8 della l. 26
mag. 1965/590 e 7 della l. 14 ago. 1971/817. In conseguenza, la Corte ha
ritenuto che, «qualora il proprietario provveda a notificare la proposta di
alienazione ad uno soltanto dei predetti titolari del diritto di prelazione,
deve riconoscersi all’altro la facoltà di agire per conseguire il riscatto del
bene, senza che si renda necessario integrare il contraddittorio nei confronti
del primo» (Cass.,13 lug. 1983/4787). 1.2.
Sarebbe interessante chiedersi, a questo punto, cosa sarebbe successo se il
fondo del coltivatore diretto fosse stato di proprietà di uno solo dei coniugi,
quale bene personale (ex art. 179 c.c., o anche solo «proprio»
ex art. 178 c.c., in costanza di
regime). Sembra peraltro abbastanza difficile immaginare in tal caso un diritto
di prelazione acquisito in forza del principio del coacquisto automatico da
parte del coniuge del proprietario (esclusivo) del fondo. Tale diritto di
prelazione legale costituisce, in fondo, una sorta di «accessorio» di un bene
personale (analogamente a quanto si è visto nel caso di servitù acquisita manente communione per un fondo
personale: v. supra sub § 16), e come tale intimamente
legato al fondo ed alla proprietà personale di questo. 1.3. Passando all’esame della posizione
del terzo acquirente di un fondo rustico in spregio al diritto di
prelazione previsto per legge in favore del coltivatore diretto proprietario di
fondo finitimo, potrà citarsi una decisione delle Sezioni Unite, secondo cui
«L’acquisto, da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale, di un
bene (nella specie, un fondo rustico) successivamente oggetto di una azione di
riscatto da parte di un terzo (nella specie, il proprietario del fondo
finitimo, coltivatore diretto), deve ritenersi ipso iure esteso, con efficacia ex
tunc, anche all’altro coniuge, con conseguente determinazione di una
situazione di titolarità, rispetto alla res,
dal carattere unitario ed inscindibile, sulla quale andrà, per l’effetto, ad
incidere l’esercizio del riscatto». Poste tali premesse, la Corte ne ha
derivato che in tal caso la domanda
giudiziale di riscatto andrà necessariamente proposta nei confronti di entrambi
i coniugi (e quindi non del solo acquirente comparso in atti), secondo i
principi propri del litisconsorzio necessario. A tale conseguenza non osterebbe
poi neppure «la natura (meramente dichiarativa) dell’azione di riscatto,
astrattamente non incompatibile con l’istituto di cui all’art. 102 cod. proc.
civ., implicando il rapporto dedotto in giudizio una situazione sostanziale di
tipo plurisoggettivo tanto sul piano genetico quanto su quello funzionale, il
cui accertamento (la cui modificazione, la cui estinzione) non può operare che
nei confronti di tutti i soggetti che ne partecipano» (Cass.,SU 1 lug.
1997/5895).
28.
Il carattere legale del coacquisto automatico. 1.1. L’art. 177 lett. a) c.c. stabilisce, come noto, che
costituiscono oggetto della comunione legale gli acquisti compiuti dai due
coniugi insieme «o separatamente» durante il matrimonio. Ciò significa che il
fenomeno che va sotto il nome di «coacquisto
automatico» (su cui v. per tutti Schlesinger
1977, 371 ss.; Corsi 1979, 83
ss.) si verifica ex lege e non già per effetto di atto negoziale. 1.2. I coniugi, come noto, divengono
titolari del bene acquistato, paritariamente.
Ciò anche nell’ipotesi in cui l’acquisto sia stato effettuato congiuntamente
dai coniugi con un unico contratto nel quale siano state eventualmente previste
quote disuguali, stante l’inderogabilità del principio di parità sancito
dall’art. 210 c.c. (Schlesinger
1992, 91) e in relazione al fatto che la «ricaduta» del bene in comunione è un
effetto legale e non negoziale (cfr. inoltre Oppo,
Acquisto alla comunione coniugale e
pregiudizio dei creditori, RDC, 1981, I, 143, secondo il quale «non è un
effetto negoziale l’attrazione dell’acquisto alla comunione»; in giurisprudenza
v. Cass.,29 ott. 1992/1173; Cass.,10 ott. 1992/11428; Cass.,20 mar. 1991/2983;
Cass.,18 lug. 1983/4969, GI, 1984, I, 1, 286; Cass.,2 feb. 1982/605, FI, 1982,
I, 1979 ss.).
29.
Esclusione della qualifica di «avente causa» in capo al coniuge coacquirente ex lege, che non potrà ritenersi «terzo». 1.1. L’evidenziato carattere legale del coacquisto
determina, quale conseguenza, che il coniuge coacquirente non possa essere considerato «avente causa» dall’altro (cfr. per
tutti Cian-Villani 1981, 164 s.; Spitali 2002, 84 s.). In questo senso
si pronuncia espressamente Cass.,5 mag. 1990/3741, in motivazione, per
escludere l’applicabilità alla fattispecie della regola resoluto jure dantis, revolvitur et jus accipientis ed affermare il
carattere necessario del litisconsorzio tra moglie e marito nel giudizio di retratto
promosso dal conduttore di immobile non abitativo, nei confronti di colui che
dall’atto di vendita risulti acquirente dell’immobile, soggetto, in realtà, al
momento della stipula del negozio, coniugato in regime di comunione. 1.2. Ne consegue, ad esempio, che il
coniuge coacquirente non potrà ritenersi
«terzo» ai sensi e per gli effetti di disposizioni quali gli artt. 1415,
1445, 1458 cpv. e 2901 ult. cpv. c.c., vale a dire di quelle norme che
prevedono posizioni avvantaggiate e distinte (solitamente: salvezze di diritti
in capo ai terzi di buona fede) rispetto a determinati negozi traslativi di
diritti. 1.3. D’altro canto non
potrà certo dirsi che, nel caso di acquisto
viziato da parte del coniuge stipulante, il coniuge coacquirente veda salvo
il proprio coacquisto ex lege, dal
momento che il fondamento di questo secondo fenomeno traslativo risiede proprio
nella correttezza del primo. 1.4. Al
riguardo si è notato in dottrina che «Bisogna fare attenzione, nel descrivere
questo effetto ex lege a favore della
comunione, a parlare di un ‘ritrasferimento’:
una simile qualificazione, infatti, potrebbe far pensare ad una fattispecie
diversa ed ulteriore rispetto al contratto che ha prodotto l’acquisto, cosicché
il coniuge eventualmente estraneo all’atto – ovvero gli stessi coniugi in
regime di comunione, ove si tratti di acquisto compiuto ‘insieme’ – potrebbe
venir considerato un ‘avente causa’, un ‘subacquirente’, dal coniuge autore
dell’atto. Viceversa è pacifico che non possono trovare applicazione nel nostro
caso le norme dettate a tutela dei terzi,
come, ad es., in tema di simulazione (artt. 1415 e 1417 c.c.) o di rescissione
e risoluzione del contratto (artt. 1452 e 1458). Il particolare effetto ex lege
di cui all’art. 177, pertanto, va considerato un’automatica e necessaria conversione
degli effetti negoziali dell’atto: non un ‘ri-trasferimento’, ma piuttosto un co-acquisto a favore dei coniugi in
regime di comunione» (Schlesinger 1992,
90 ss.; cfr. inoltre Gabrielli-Cubeddu
1997, 18 ss.; ipotizza una situazione analoga all’acquisto del diritto nel
contratto favore di terzo Auletta
1999, 44).
30.
Effetti del carattere ex lege dell’acquisto
del coniuge, che non potrà ritenersi parte del contratto acquisitivo; risvolti
pubblicitari e in tema di domande di adempimento. 1.1. Proprio perché ex
lege, il coacquisto a vantaggio del coniuge in regime di comunione legale
determina una non coincidenza tra parti del negozio che si pone quale
fonte originaria dell’acquisto e destinatari
degli effetti. In altri termini, il coniuge destinatario del coacquisto
automatico non è per ciò solo anche parte del negozio predetto. Né la
conclusione varia considerando le norme in tema di amministrazione dei beni in
comunione. Come affermato dalla Corte Suprema in una sua ormai remota
decisione, l’art. 180 c.c. «non comporta
l’ingresso ipso iure, nel contratto
stipulato dall’altro coniuge, del coniuge pretermesso» (Cass.,18 lug.
1983/4969, GI, 1984, I, 1, 286 ss.). 1.2.
Una delle più rimarcabili conseguenze di questo principio possiamo verificarla
sul piano della pubblicità, nel senso che il fenomeno del coacquisto automatico non richiede l’effettuazione di apposita
trascrizione (in questo senso v. T Torino 6 dic. 1978, RD IP, 1979, 64). Il
tema è già stato affrontato nel commento alla parte generale delle convenzioni matrimoniali, cui si fa pertanto
rinvio (v. sub art. 162). 1.3. In questa sede basterà dire che
l’effetto del coacquisto ex lege, non
essendo sottoposto alle regole della pubblicità dichiarativa, non rientra nella logica del meccanismo
dell’anteriorità o posteriorità delle trascrizioni. Così, ad esempio, se
Tizio, coniugato in regime legale con Sempronia e unico intestatario di
immobile in comunione promette in vendita tale bene a Caio, e Caio trascrive la
propria domanda ex art. 2932 c.c. (in
forza di quanto previsto dall’art. 2652, n. 2, c.c.) contro Tizio, il
promissario acquirente Caio non prevale su Sempronia, anche se questa non ha
trascritto la sua domanda di accertamento della comunione. Costei potrà dunque
impugnare l’atto ex art. 184 c.c. (e
dovrà, anzi, farlo nel rispetto dei limiti previsti dalla norma) a prescindere
dalla trascrizione di eventuali atti o domande giudiziali da cui risulti il suo
diritto, poiché la comunione legale è
opponibile ex lege (per
un’affermazione di tale genere e per la soluzione di una controversia nel senso
indicato nell’esempio si v. Cass.,18 mag. 1988/3483, in motivazione, ove si
afferma anche che il coniuge coacquirente «ha acquistato la propria quota del
bene a titolo originario, in virtù di legge»). 1.4. Sul versante, poi, dell’adempimento del contratto acquisitivo,
va detto che, poichè il coniuge coacquirente è destinatario del solo
«acquisto», cioè dell’effetto reale di acquisto di un diritto (reale o di
credito, a seconda della tesi che si intenda seguire) e non è parte del
negozio, deve escludersi che nascano a
suo carico le obbligazioni ex contractu
(es.: pagamento del prezzo) gravanti sul coniuge unico soggetto stipulante.
Ciò costituisce del resto effetto del principio fondamentale sancito dall’art.
1372 c.c., che non trova deroga nel caso di specie. E’ pertanto escluso che una
parte possa mai proporre nei confronti del coniuge della controparte eventuali
domande di adempimento o di risarcimento del danno conseguente ad asseriti
inadempimenti. 1.5. Potrà
aggiungersi a tal proposito che la giurisprudenza di legittimità si è dovuta
occupare di un caso di responsabilità
precontrattuale, stabilendo che «La circostanza che il coniuge
comproprietario sia parte necessaria del contratto per l’alienazione (o per la
promessa di alienazione) di un immobile acquistato in regime di comunione
legale non gli attribuisce, per ciò solo, la qualità di parte ai fini dell’art.
1337 cod. civ. ove alle trattative non sia intervenuto in tale qualità. Infatti
la responsabilità a norma degli artt. 1337 e 1338 cod. civ. prescinde dalla
titolarità o contitolarità del rapporto sostanziale che si vuole
contrattualmente modificare e sorge solo ove un soggetto assuma, nelle
trattative, la qualità di parte e cioè di persona nei cui confronti il
contratto da concludere deve produrre effetto, mentre è irrilevante che lo
stesso sia titolare della situazione sostanziale sottostante ove non si
presenti alle trattative in detta qualità, dal momento che chi non assume la
qualità di parte, non essendo soggetto allo obbligo di comportamento prescritto
dalla legge secondo buona fede, non può violarlo» (Cass.,28 ott. 1983/6386).
31.
Effetti processuali del carattere ex lege dell’acquisto del coniuge: a) Legittimazione passiva e litisconsorzio
necessario nelle cause di impugnazione dei contratti acquisitivi. 1.1. Da quanto illustrato alla fine del paragrafo
precedente e dunque dalla considerazione per cui deve negarsi che la parte di
un contratto possa proporre domande di adempimento o di risarcimento del danno
conseguente ad asseriti inadempimenti nei riguardi del coniuge dell’altro
contraente che sia mero destinatario ex
lege dei relativi effetti, deriva che il coniuge (automaticamente)
coacquirente non dovrebbe ritenersi legittimato passivo né litisconsorte
necessario nei giudizi che concernano il mero
negozio (cioè l’impugnazione o la responsabilità da contratto). 1.2. In realtà, e a ben vedere, il
problema della legittimazione processuale e dell’eventuale esistenza di
litisconsorzio necessario si pone in relazione a quei processi che, pur
investendo il solo negozio di acquisto, sono suscettibili di incidere sull’effetto traslativo che il
medesimo aveva eventualmente prodotto (o che lo stesso sarebbe stato
astrattamente idoneo a produrre, in caso di sua validità). 1.3. Così, per ciò che attiene, ad esempio, alle domande dirette
all’accertamento della simulazione,
la Cassazione ha affermato che il coniuge rimasto estraneo «alla
stipulazione dell’atto di compravendita, non
è litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal venditore per
l’accertamento della simulazione del contratto, perché l’inclusione del bene
nella comunione legale ai sensi dell’art. 177 cod. civ. costituisce un effetto ope legis dell’efficacia e validità del
titolo di acquisto» (Cass.,17 ott. 1992/11428). 1.4. Per converso, un giudice di merito (T Potenza 7 dic. 1989, D FAM, 1990, 1289) aveva stabilito
che «La domanda giudiziale di simulazione
assoluta di un acquisto immobiliare stipulato da un coniuge in regime di
comunione legale va proposta sia nei confronti di questi, che dell’altro
coniuge, dato che l’acquisto non può, contemporaneamente, non sussistere per il
coniuge acquirente e sussistere per l’altro; pertanto, qualora la domanda sia
stata avanzata solo nei confronti del primo, il giudice, trattandosi di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, deve
ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 cod. proc.
civ.». 1.5. Passando invece alle
domande di annullamento, la Cassazione (Cass.,29 ott. 1992/11773,
DGAA, 1993, II, 355) ha negato che
il coniuge coacquirente ex lege di un
immobile sia litisconsorte necessario
«nel giudizio di annullamento del
contratto di acquisto al quale è rimasto estraneo perché non è parte di
tale contratto, dei cui effetti è solo beneficiario ope legis, né intestatario del bene acquistato (nella specie,
trattavasi dell’azione di annullamento dell’atto di alienazione di un fondo già
assegnato in base alle norme sulla riforma fondiaria, che si assumeva stipulato
dall’assegnatario in violazione delle disposizioni degli articoli 4 e 8 della
legge 29 mag. 1967 n. 379)». 1.6.
Per contro, un giudice di merito (T
Matera 26 nov. 1981, CBLP, 1983, 43) aveva in precedenza affermato la sussistenza della legittimazione passiva
del coniuge coacquirente ex lege
nell’azione di annullamento del
contratto d’acquisto, poichè «i beni acquistati in costanza di matrimonio sono
assoggettati alla comunione legale, ove non risulti diversa convenzione». 1.7. Potrà dunque rilevarsi che sul
punto l’indirizzo della Corte di legittimità sembra nel senso che, come
rilevato da una decisione del 1999, «Nelle controversie
che abbiano ad oggetto la validità o efficacia del titolo dell’acquisto di un
bene, compiuto ‘separatamente’ dal coniuge in regime di comunione legale, l’altro coniuge, rimasto estraneo alla
formazione dell’atto e non intestatario del bene, non è litisconsorte
necessario, giacché l’inclusione del bene nella comunione costituisce un
effetto ope legis dell’acquisto
compiuto» (Cass.,13 dic. 1999/13941).
Le cause di annullamento
del contratto d’acquisto
32.
Segue: b) Legittimazione passiva e litisconsorzio necessario nelle cause di
rivendica e di retratto. 1.1. La casistica
giurisprudenziale si è anche dovuta confrontare con azioni di rivendica proposte da terzi su beni in comunione. Qui la
Cassazione, analogamente a quanto deciso in relazione alle cause sulla validità
del titolo (v. supra sub § 31), ha negato la necessità di integrazione del contraddittorio nei
confronti del coniuge destinatario del mero effetto ex lege, atteso che «l’eventuale inclusione del bene medesimo nella
comunione, ai sensi dell’art. 177 primo comma lett. a) cod. civ., integra
effetto ope legis di quell’acquisto o
di quell’usucapione se ed in quanto perfezionatisi» (Cass.,20 mar. 1991/2983). 1.2. Rimane peraltro l’obiezione basata sulla considerazione
per cui nelle cause sull’accertamento della proprietà occorre necessariamente
che tale accertamento sia compiuto nei confronti di tutti i possibili
coinvolti, pena l’inopponibilità del
giudicato nei riguardi degli estranei al processo (e sul punto si tenga
presente che al coniuge, non qualificabile alla stregua di un avente causa, il
giudicato non potrebbe essere opposto neppure ex art. 2909 c.c.). 1.3.
La testé evidenziata regola enunciata dalla Cassazione nella pronunzia appena
citata si pone in contrasto rispetto alla ratio
decidendi di una sentenza di poco precedente. In tale caso la Corte aveva
stabilito che «Nel giudizio di riscatto,
promosso dal conduttore di immobile destinato ad uso diverso da quello di
abitazione, ai sensi dell’art. 39 della legge 27 lug. 1978 n. 392, nei
confronti di colui che dall’atto di vendita risulti acquirente dell’immobile
stesso, è litisconsorte necessario
il coniuge del predetto acquirente, qualora tra i due coniugi sussista il
regime di comunione legale, poichè gli acquisti compiuti da uno dei coniugi,
anche separatamente, operano a vantaggio dell’altro, il quale diventa
automaticamente proprietario del bene acquistato in ragione della metà; con la
conseguenza che tutte le azioni di
natura reale avente per oggetto il bene stesso e quindi anche quelle di
riscatto con le quali si tende ad ottenere una sentenza che riconosca il
diritto di proprietà dello immobile in capo al conduttore, con effetti reali,
validi erga omnes, ed in particolare
nei confronti di tutti gli acquirenti dello stesso immobile debbono essere
proposte nei confronti di entrambi i
coniugi, giacché, in mancanza, la sentenza, non potendo spiegare effetti
nei confronti del coniuge che non abbia partecipato al giudizio, risulterebbe
inutilmente pronunciata» (Cass.,5 mag. 1990/3741; per l’affermazione
dell’esistenza di una situazione di litisconsorzio necessario tra coniugi in
comunione quando la pronuncia è «destinata
ad incidere su situazioni
necessariamente comuni» v. anche Cass., 15 feb. 1999/1270). 1.4. La Cassazione è quindi pervenuta
alle medesime conseguenze in una successiva decisione, sempre relativa ad un
giudizio di riscatto promosso dal
conduttore di un immobile destinato ad uso non abitativo ai sensi dell’art.
39 legge 27 lug. 1978 n. 392, nei soli confronti di colui che dall’atto di
vendita risulti acquirente dell’immobile. In proposito la Corte ha affermato
che il coniuge del predetto acquirente in regime di comunione è litisconsorte necessario, «poichè gli
acquisti compiuti da uno di essi anche separatamente operano a vantaggio
dell’altro, il quale diventa automaticamente proprietario del bene acquistato
in ragione della metà, con la conseguenza che tutte le azioni di natura reale
aventi per oggetto il bene stesso e quindi anche quelle di riscatto con le
quali si tende ad ottenere una sentenza che riconosca il diritto di proprietà
dell’immobile locato al conduttore con effetti reali erga omnes (ed in particolare nei confronti di tutti gli acquirenti
dello stesso immobile) debbono essere proposte nei confronti di entrambi i
coniugi, giacché in mancanza la sentenza, non potendo spiegare effetti nei
confronti del coniuge che non abbia partecipato al giudizio, risulterebbe inutiliter data» (Cass.,5 giu.
1995/6299). 1.5. L’indirizzo di cui
sopra è stato quindi ulteriormente confermato da una successiva decisione,
secondo cui «Il conduttore deve esercitare, nel termine di decadenza, il riscatto di un immobile ad uso diverso
dall’abitazione anche nei confronti del coniuge dell’acquirente, in regime
di comunione legale dei beni, litisconsorte
necessario in quanto ne diviene automaticamente comproprietario, pur se
nell’atto di trasferimento non è menzionato; a tal fine egli ha l’onere di
verificare tempestivamente non solo i registri immobiliari, ma anche quelli
dello stato civile per accertare se l’acquirente è coniugato e con quale regime
patrimoniale, perché la decadenza del riscatto non è interrotta dall’esercizio
dell’azione nei confronti di un solo coniuge, essendo la normativa della
prescrizione applicabile soltanto dopo l’impedimento della decadenza, né dalla
tempestiva esecuzione dell’ordinanza di integrazione del contraddittorio nei
confronti dell’altro coniuge, necessaria per l’ammissibilità dell’azione di
riscatto, ma ininfluente sul termine di decadenza spirato» (Cass.,29 mag.
1998/5340). 1.6. Analoga ratio decidendi si pone alla base di una
decisione in materia di azione di riscatto
di un fondo rustico da parte del proprietario di un fondo finitimo,
coltivatore diretto, titolare di diritto di prelazione ex lege. Sul punto le Sezioni Unite della Corte hanno stabilito che
l’acquisto, da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale, di un
bene (nella specie, un fondo rustico) successivamente oggetto di una azione di
riscatto da parte di un terzo (nella specie, il proprietario del fondo finitimo,
coltivatore diretto), deve ritenersi ipso
iure esteso, con efficacia ex tunc,
anche all’altro coniuge, con conseguente determinazione di una situazione di
titolarità, rispetto alla res, dal
carattere unitario ed inscindibile, sulla quale andrà, per l’effetto, ad
incidere l’esercizio del riscatto, così che la relativa domanda giudiziale non potrà dirsi legittimamente proposta
se non nei confronti di entrambi i coniugi, secondo i principi propri del litisconsorzio necessario, senza che a
tanto osti la natura (meramente dichiarativa) dell’azione di riscatto,
astrattamente non incompatibile con l’istituto di cui all’art. 102 cod. proc.
civ., implicando il rapporto dedotto in giudizio una situazione sostanziale di
tipo plurisoggettivo tanto sul piano genetico quanto su quello funzionale, il
cui accertamento (la cui modificazione, la cui estinzione) non può operare che
nei confronti di tutti i soggetti che ne partecipano (Cass.,SU 1 lug.
1997/5895: v. supra sub §§ 3, 27). 1.8. Identica soluzione è stata poi fornita in relazione ad una
domanda di retratto successorio:
«L’acquisto da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale di una
quota ereditaria in violazione del diritto di prelazione spettante ai coeredi
si estende ipso iure all’altro
coniuge e, conseguentemente, l’azione di riscatto esercitata dai coeredi ex
art. 732, cod. proc. civ., comportando il trasferimento ex nunc della quota dal ritrattato al retraente, deve essere proposta nei confronti di
entrambi i coniugi, sussistendo tra questi litisconsorzio necessario ex art. 102, cod. proc. civ.» (Cass.,14
mag. 2003/7404).
33.
Segue: c) Legittimazione passiva e litisconsorzio necessario in altre azioni di
carattere reale. 1.1. Sempre
relativamente ad azioni di carattere reale è stato affermato dalla Cassazione
che «Se un condomino agisce per la demolizione
di un manufatto realizzato su un terreno in comproprietà con il coniuge del
convenuto, ancorchè soltanto questi, secondo l’assunto dell’attore, sia
l’autore delle opere, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di entrambi i comproprietari, essendo la
pronuncia destinata ad incidere su situazioni necessariamente comuni, con la
conseguenza che ove la nullità del giudizio per la mancata partecipazione di
uno dei litisconsorti necessari venga fatta valere, la pronuncia deve essere
annullata e le parti rimesse davanti al primo giudice» (Cass.,15 feb.
1999/1270). 1.2. Analogamente è
stato deciso che «La domanda di demolizione
di corpi di fabbrica abusivamente costruiti su un immobile acquistato da
coniugi in regime di comunione legale, deve esser proposta nei confronti di
entrambi, litisconsorti necessari,
ancorchè non risultino dalla nota trascritta nei registri immobiliari né detto
regime, né l’esistenza del coniuge, non trattandosi di questione concernente la
circolazione dei beni e l’anteriorità dei titoli, bensì di azione reale, che
prescinde perciò dall’individuazione dell’autore materiale dei lamentati abusi
edilizi. La eventuale violazione del contraddittorio è deducibile anche per la
prima volta in sede di legittimità, se risultante dagli atti e non preclusa dal
giudicato sulla questione» (Cass.,20 mar. 1999/2610). 1.3. Anche relativamente alla domanda
di divisione proposta da un comproprietario relativamente a cespiti in
comproprietà con un soggetto coniugato in regime di comunione legale è stato
deciso che «La divisione di un bene comune va annoverata tra gli atti eccedenti
l’ordinaria amministrazione. Pertanto, ai sensi dell’art. 180, secondo comma,
cod. civ., come sostituito dalla legge n. 151 del 1975 sulla riforma del
diritto di famiglia, qualora del bene da dividere siano comproprietari, assieme
ad altri, due coniugi in regime di comunione legale, la rappresentanza spetta
congiuntamente ad entrambi, con la conseguenza che entrambi sono litisconsorti necessari, ex art. 784 cod. proc. civ., nel giudizio divisionale da chiunque
promosso» (Cass.,21 gen. 2000/648).
34.
Segue: d) Conclusioni in tema di legittimazione passiva e litisconsorzio
necessario. 1.1. Sulla
base della disamina sopra condotta della giurisprudenza di legittimità e delle
considerazioni svolte, non sembra azzardato trarre qualche conclusione di
carattere generale circa gli interrogativi posti in tema di legittimazione
passiva e litisconsorzio necessario. La prima distinzione da tenere presente è
certamente quella tra carattere reale o
personale dell’azione. Ciò nel senso che, sicuramente, il carattere reale dell’azione proposta da
un terzo, investendo il profilo del diritto dominicale sul bene, dovrebbe
sempre determinare una situazione di litisconsorzio
necessario tra i coniugi. 1.2.
Per quanto attiene invece alle azioni
personali, ed in particolare a quelle relative al contratto che si pone
quale fonte dell’acquisto in relazione al quale si sia determinato il coacquisto
automatico in capo al coniuge in comunione, il discorso si presenta sicuramente
più articolato. 1.3. Mentre non
paiono sussistere dubbi sull’assenza
di litisconsorzio necessario nel
caso l’azione del terzo investa profili che non travolgono gli effetti traslativi del negozio (si pensi a petita quali la condanna del compratore
al pagamento del prezzo o al risarcimento dei danni per inadempimento o per
responsabilità precontrattuale), i casi più controversi concernono quelle
azioni che, pur investendo il solo negozio, appaiono idonee a travolgerne gli effetti (si pensi a petita quali quelli volti
all’accertamento della nullità, alla pronunzia dell’annullamento, della
risoluzione, della rescissione o comunque dell’inefficacia del negozio). 1.4. Qui occorre tenere presente che,
mentre, da un lato, il venire meno del negozio pone nel nulla l’effetto
traslativo, così eliminando uno dei presupposti indefettibili per l’acquisto
automatico del coniuge, dall’altro, la relativa pronunzia rischia di apparire
come inutiliter data nei riguardi di
quest’ultimo, ove non sia stato parte del processo, con l’ulteriore e già
evidenziata caratteristica data dall’impossibilità di opporre al coniuge il
giudicato ex art. 2909 c.c., non
potendosi tale soggetto ritenere alla stregua di un avente causa dal coniuge
acquirente. Proprio queste ragioni sembrano consigliare quanto meno un’estensione del contraddittorio ex art. 106 c.p.c., al fine di
evitare che la decisione resa alla fine della procedura risulti non opponibile
al coniuge in regime di comunione dei beni. 1.5. La conclusione testé enunciata potrebbe poi trovare una deroga
nel caso di scindibilità degli effetti
della pronuncia. Si può pensare al riguardo all’ipotesi del preliminare di vendita di bene comune
stipulato da un solo coniuge e della successiva azione ex art. 2932 c.c. proposta dal terzo nei riguardi del solo
promittente venditore. In tale ipotesi la Cassazione ha stabilito che «Nel caso
in cui uno solo dei coniugi abbia promesso in vendita l’immobile di cui anche
l’altro coniuge sia comproprietario, quest’ultimo non è contraddittore
necessario nella causa promossa dal promissario acquirente nei confronti del
coniuge promittente venditore per ottenere l’esecuzione specifica dell’ obbligo
di concludere il contratto (art. 2932 cod. civ.), atteso che l’azione relativa
non ha natura reale ma personale, in quanto diretta a far valere un diritto di
obbligazione nascente da un contratto, e, pertanto, è esperibile nei soli
confronti di chi ha assunto l’obbligazione, al fine di conseguire una pronuncia
che disponga il trasferimento del bene
limitatamente alla quota di sua pertinenza. Tale principio non trova deroga
per il caso in cui si tratti di immobile oggetto di comunione legale, nella
disciplina del diritto di famiglia introdotta dalla legge 19 mag. 1975 n. 151,
posto che la quota del coniuge non obbligato resta indenne dall’azione del
creditore dell’altro coniuge (art. 189, nuovo testo, cod. civ.)» (Cass.,28 dic.
1988/7081). 1.6. Sul medesimo
argomento si noti peraltro che la stessa Corte ha invece in altra occasione negato che possa essere proposta la domanda
di esecuzione specifica, ai sensi dell’art. 2932 c.c., limitatamente alla quota
di proprietà del promittente venditore, «dovendo la sentenza costitutiva, prevista
dal citato art. 2932, riprodurre il medesimo assetto di interessi assunto dalle
parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di
introdurvi modifiche» (così Cass.,19 mag. 1988/3483, NGCC, 1989, I, 231 ss.;
alle medesime conclusioni è giunta pure – anche se argomentando dalla natura
asseritamente di «comunione senza quote» dell’istituto in esame – Cass.,14 gen.
1997/284, la quale ha rilevato «che era stata omessa l’integrazione del
contraddittorio nei confronti del coniuge del promittente venditore, la cui
posizione era inevitabilmente coinvolta in una controversia che doveva avere ad
oggetto l’immobile nel suo intero, stante l’inconcepibilità dell’ingresso di
estranei nella comunione e la conseguente impossibilità di trasferimento della
sola quota del coniuge promittente»).
35.
Effetti del carattere ex lege dell’acquisto
del coniuge, in relazione ad eventuali divieti di comprare. 1.1. Il fenomeno del coacquisto automatico può determinare
problemi di coordinamento con una
serie di disposizioni che vietano a
determinati soggetti di rendersi acquirenti di certi diritti, in
considerazione della particolare posizione dei soggetti medesimi. Si pensi, ad
esempio, a quanto disposto dagli artt. 1471 c.c. in tema di vendita, 323 c.c.
in materia di potestà dei genitori e 378 c.c. con riguardo agli atti vietati al
tutore ed al protutore. Si tratta, in altri termini, di stabilire se la caduta
in comunione possa ritenersi operante nel caso in cui ad acquistare non sia il
soggetto colpito dal divieto, ma il di lui coniuge, in regime di comunione
legale. 1.2. Alcuni degli
interrogativi posti possono ricevere risposta già sulla base della
considerazione delle norme che pongono tali divieti. Così, l’art. 1471 c.c.
pone il divieto di rendersi «compratore»,
laddove è chiaro che tale non è il destinatario dell’effetto ex art. 177 lett. a) c.c. Gli artt. 323
e 378 c.c., dal canto loro, usano un’espressione più ampia: «rendersi
acquirenti direttamente o per interposta persona». Ora, se è vero che il coacquisto
automatico potrebbe far pensare, a tutta prima, ad una sorta di impropria
«interposizione di persona», è altrettanto vero che i fenomeni cui le norme
citate – contenenti divieti di carattere eccezionale e dunque inestensibili
analogicamente – sembrano fare richiamo sono quelli, ben diversi,
dell’interposizione reale o di quella fittizia. 1.3. Sul tema potrà segnalarsi che la giurisprudenza di legittimità
si è espressa in relazione alla previsione dell’art. 579 c.p.c. che, se da un
lato nega al debitore esecutato la
legittimazione ad effettuare offerte all’incanto relativamente ai beni
esecutati, dall’altra, come rilevato dalla stessa Cassazione, non integra un
divieto d’acquisto da parte del debitore: «In tema di espropriazione forzata
immobiliare, la previsione dello art. 579 cod. proc. civ. denegativa per il
debitore esecutato dalla legittimazione di fare offerte all’incanto che non
integra un divieto dell’acquisto da parte del debitore costituendo norma
eccezionale rispetto alla ‘regola’ stabilita dallo stesso art. 579 per la quale
la legittimazione all’offerta compete ad ‘ognuno’, non può trovare applicazione
analogica per altre ipotesi od a altri soggetti non considerati in detta norma,
neppure con riguardo al coniuge del
debitore ancorchè sussista tra i coniugi il regime di comunione legale dei
beni previsto dagli artt. 177 e segg. cod. civ., sicché questi rientrando
nell’ampia e onnicomprensiva categoria delineata dal richiamato art. 579 cod.
proc. civ., è ammesso a fare offerte per
l’incanto ed offerta di aumento del sesto dopo la aggiudicazione, senza che
rilevi il fatto che, per volontà della legge, l’effetto traslativo del bene
operato direttamente soltanto in capo a lui quale offerente aggiudicatario si
ripercuota per la metà nel patrimonio del debitore esecutato» (Cass.,2 feb.
1982/605). 1.4. Una decisione di
merito si è invece occupata dell’incidenza del regime legale sul fenomeno del retratto successorio, stabilendo che
«La prevalente e cogente normativa di cui all’art. 177 cod. civ. esula dalle
previsioni dell’art. 732 cod. civ.: non può pertanto esercitarsi il retratto
successorio nell’ipotesi in cui un erede abbia venduto la propria quota
ereditaria ad un coerede e la metà di tale quota sia pertanto passata ex lege al coniuge del compratore per
effetto del regime di comunione legale dei beni vigente tra i coniugi» (T
Verona 26 set. 1983, D FAM, 1983, 1073). Di fronte ad una fattispecie analoga,
vent’anni dopo la Corte Suprema, senza affrontare il merito della questione, ha
stabilito che «L’acquisto da parte di uno dei coniugi in regime di comunione
legale di una quota ereditaria in violazione del diritto di prelazione
spettante ai coeredi si estende ipso iure
all’altro coniuge e, conseguentemente, l’azione di riscatto esercitata dai
coeredi ex art. 732, cod. proc. civ., comportando il trasferimento ex nunc della quota dal ritrattato al
retraente, deve essere proposta nei
confronti di entrambi i coniugi, sussistendo tra questi litisconsorzio
necessario ex art. 102, cod. proc.
civ.» (Cass.,14 mag. 2003/7404).
36.
Effetti del carattere ex lege dell’acquisto
del coniuge, in relazione ad eventuali requisiti personali richiesti dalla
normativa fiscale. 1.1. Il
coacquisto automatico può dispiegare effetti anche in relazione alla normativa
fiscale, laddove, ad esempio, questa preveda particolari agevolazioni a favore di determinati soggetti. Può
infatti accadere che il soggetto in possesso di siffatti requisiti proceda
all’effettuazione di un acquisto che in tal modo, ex art. 177 lett. a) c.c. venga a cadere in comunione con il
coniuge, eventualmente non in possesso di questi requisiti. 1.2. In proposito va dato atto, innanzi
tutto, di un primo periodo caratterizzato da incertezze nella giurisprudenza delle commissioni tributarie. Così
la commissione tributaria di secondo grado di Matera (29 apr. 1986, BT, 1987,
424) ebbe a decidere che «Nell’acquisto in regime di comunione legale, il
coniuge non costituito in atto assume la qualità di acquirente unitamente al
coniuge stipulante, verificandosi, ope
legis, la comproprietà del bene acquistato. L’indiscutibile effetto
civilistico che deriva dalla stipulazione separata da parte di un solo coniuge
in regime di comunione legale non può estendersi alla normativa dell’art. 2
della legge 168/1982 la quale richiede dall’acquirente e non dallo stipulante,
la dichiarazione di poter godere dei benefici previsti. Non può infatti la
dichiarazione del coniuge stipulante automaticamente valere per l’altro coniuge
che potrebbe anche trovarsi in situazioni che ostacolano la concessione del
beneficio. La mancanza della dichiarazione da parte del coniuge non stipulante
rende pertanto legittima l’applicazione dell’ordinaria imposizione sulla quota di metà che al medesimo perviene ope legis». 1.3. In senso opposto la commissione tributaria di primo grado di
Salerno (27 ott. 1989, C.E.D.-Corte di cassazione, Arch. MERITO, PD. 900156)
stabilì che «Nelle ipotesi di acquisto di immobile effettuato da un coniuge in
regime di comunione legale, deve ritenersi condizione necessaria e sufficiente
per l’applicazione dei benefici di cui alla legge n. 118 del 1985, che i
requisiti previsti dalle disposizioni agevolative sussistano per il coniuge che in contratto rivesta la qualità di
acquirente. Pertanto non può essere dichiarata la decadenza dalle suddette
agevolazioni, comprese quelle a favore dell’alienante agli effetti dell’INVIM,
nel caso che detti requisiti non siano posseduti anche dal coniuge
dell’acquirente». 1.4. Tale
indirizzo è stato successivamente confermato dalla Corte di legittimità, la
quale ha stabilito che «Nel caso di acquisto di appartamento ad uso abitativo
da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale, l’altro ne diviene
comproprietario ex art. 177 cod. civ.
con diritto a fruire delle agevolazioni
fiscali contemplate in relazione all’acquisto della ‘prima casa’, anche se sprovvisto dei requisiti di legge,
sussistenti solo in capo al coniuge acquirente» (Cass.,28 ott. 2000/14237;
nello stesso senso cfr. anche Cass.,26 giu. 2001/8463).
37.
Effetti del carattere ex lege dell’acquisto
del coniuge, in relazione ad eventuali situazioni di incapacità. 1.1. Un altro problema posto dal fenomeno dell’acquisto
automatico concerne la possibilità che il coniuge coacquirente ex lege si trovi in situazione di
incapacità o di semi-incapacità. Si noti, sul punto, che il sopravvenire di una
di tali situazioni non determina ipso facto lo scioglimento del regime
legale: cfr. artt. 183 e 193 c.c. D’altro canto è assolutamente pacifico
che la celebrazione di matrimonio da parte di minore autorizzato ex art. 84 c.c. senza la stipula di una
convenzione in deroga determina ex
art. 159 c.c. l’instaurazione del regime legale anche in tale ipotesi e dunque
con un soggetto (il minore emancipato, appunto) in situazione di
semi-incapacità. 1.2. Ora, partendo
dal presupposto che tutte le disposizioni relative alla necessaria
rappresentanza o assistenza da parte di soggetto (genitore, tutore, curatore,
curatore provvisorio) munito di autorizzazione giudiziale si riferiscono ad attività negoziali da porsi in essere per
l’incapace o il semi-incapace, e che l’effetto descritto dall’art. 177 lett. a)
c.c. è frutto della semplice applicazione di una norma di legge (e non già di
una manifestazione di volontà negoziale), sembra potersi trarre la conseguenza
che l’effetto del coacquisto automatico non
sia inibito dalla presenza, in capo al coniuge non agente, di una situazione di
incapacità o di semi-incapacità. 1.3.
A conferma di tale conclusione giunge la considerazione per cui la disciplina a
tutela degli incapaci è generalmente riconosciuta come inapplicabile ai casi di
acquisto a titolo originario (così Jannuzzi, op. cit., 357) cui, pur con i
dovuti distinguo, è pur sempre
avvicinabile il fenomeno del coacquisto automatico.
Inapplicabilità al coacquisto
ex lege della normativa in tema
di incapaci e semi-incapaci
38.
Il carattere «gratuito» del coacquisto. 1.1. Il coacquisto automatico a beneficio del coniuge non agente in
regime di comunione dei beni si verifica sicuramente a prescindere non solo dal
contributo fornito al ménage
familiare (v. supra sub § 9), ma anche da quello relativo
all’acquisto in sé considerato. In altri termini, è del tutto indifferente che il coniuge
coacquirente ex lege abbia o meno versato parte del prezzo
corrisposto per l’acquisto. Il dato può dirsi pacifico tanto in dottrina (sul
tema v. per tutti Schlesinger 1992,
93 s.) che in giurisprudenza (cfr. ad es. Cass.,16 dic. 1993/12439, secondo cui
«La comunione legale fra coniugi, ai sensi dell’art. 177 primo comma lett. a) cod.
civ., riguarda gli ‘acquisti’ compiuti durante il matrimonio, indipendentemente
dalla provenienza delle risorse che li abbiano consentiti»; v. inoltre Cass.,18
giu. 1992/7524, D FAM, 1993, 75, in motivazione; Cass.,27 feb. 2003/2954, in
motivazione; T Catania 21 apr. 1987, D FAM, 320). 1.2. Siffatta irrilevanza del contributo prestato (o non prestato)
dal coniuge coacquirente ex lege non è però tale da consentire di ritenere
tecnicamente l’acquisto come effettuato a titolo gratuito. Non va infatti dimenticato che trattasi di
effetto legale e che, pertanto, l’aggettivo «gratuito» può qui avere una
valenza esclusivamente impropria. 1.3.
La dottrina nega che l’acquisto di
un bene con denaro comune, con l’assunzione di un debito personale o con beni
in comunione de residuo possa
considerarsi alla stregua di una donazione
(e come tale sia soggetto a collazione):
«Il meccanismo predisposto dall’art. 177, lett. a, esclude, difatti, che si
possa parlare in termini di arricchimento o depauperamento di ciascuno dei
coniugi, per effetto degli acquisti che, sebbene ‘compiuti’ da uno solo di
essi, giovano ad entrambi. Giustamente si è detto, in proposito, che ciascun
acquisto a favore della comunione non può essere valutato isolatamente, ma si
inserisce nel sistema di attribuzioni potenzialmente reciproche proprio della
comunione legale e trova comunque giustificazione nel valore anche patrimoniale
della reciproca collaborazione
coniugale» (Schlesinger 1992,
95). 1.4. In effetti, il beneficio
ricavato dal coniuge estraneo all’atto di acquisto è conseguenza non già di una qualche «liberalità» da
parte del coniuge agente, bensì di una volontà legislativa indirizzata a
valutare i redditi individuali conseguiti post
nuptias – sebbene lasciati nella esclusiva disponibilità del coniuge
percettore – come potenzialmente destinati
a favore della coppia, cosicché ogni acquisto realizzato utilizzandoli
attualizza quella forma di «destinazione» e non consente una qualifica in
termini di «arricchimento» dell’uno o dell’altro coniuge (Schlesinger 1992, 95). 1.5. Diverso sarebbe invece il discorso
nel caso di acquisto di bene con denaro
o utilità personali senza l’impiego degli accorgimenti previsti dall’art. 179
lett. f) c.c. Qui si è rilevato che l’acquisto a favore della comunione,
lungi dal porsi come un risultato necessitato, determinato ex lege, dipende esclusivamente dal comportamento
dell’interessato. Anche in tal caso, peraltro, al fine di valutare se si
possa parlare di una «liberalità», sotto forma di donazione indiretta, realizzata dal coniuge autore dell’atto, in
favore del partner, occorre
considerare che l’omissione della dichiarazione necessaria per escludere
l’acquisto dalla comunione potrebbe benissimo non dipendere da un intento
liberale, e neppure da una consapevole scelta, ma essere soltanto frutto di
semplice ignoranza, errore o negligenza. Di conseguenza la disciplina in tema
di liberalità andrebbe applicata nel caso di concreto accertamento dell’esistenza di un animus donandi (Schlesinger
1992, 95; sul tema v. anche Bianca,
Comunione legale e collazione, VN,
1981, 805 ss.; Santosuosso, op.
cit., 172; Oppo, Acquisti alla comunione coniugale e
pregiudizio dei creditori personali, in Aa.
Vv., Scritti in onore di R. Nicolò,
Milano, 1982, 38 s.). 1.6. Problema
in qualche modo connesso a questo sarebbe quello relativo alla eventuale natura
di liberalità di un atto di rifiuto
preventivo di coacquisto nel caso in cui i coniugi, di comune intesa,
volessero utilizzare denaro comune per un acquisto a vantaggio di uno solo di
essi (sull’ammissibilità di tale operazione v. sub art. 179 c.c.).
39.
Ipotesi di conflitto tra più acquisti automatici ex lege.
1.1. Un’ultima questione attinente al
fenomeno dell’acquisto automatico può porsi relativamente ad ipotizzabili
conflitti con altri fenomeni di acquisto automatico descritti dal vigente
ordinamento. Si pensi alla fattispecie descritta dall’art. 1478 cpv. c.c., in
forza della quale, in caso di vendita di
cosa altrui, «Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il
venditore acquista la proprietà dal titolare di essa». 1.2. Se dunque Tizio, coniugato in regime di comunione dei beni,
aliena a Caio un bene di proprietà di Sempronio ed acquista quindi il bene da
quest’ultimo nel momento in cui lo stesso Tizio è coniugato in regime di
comunione legale con Mevia, in relazione allo stesso diritto dominicale vengono
a determinarsi due distinti
trasferimenti automatici ex lege:
uno in favore di Caio (ex art. 1478
cpv. c.c.) e l’altro (pro quota) in
favore di Mevia (ex art. 177 lett. a)
c.c.). I due effetti appaiono ictu oculi
tra di loro incompatibili. 1.3. Neppure può ipotizzarsi che, poiché il
diritto dominicale transita, anche se per un solo istante, nel patrimonio di
Tizio, esso cada in comunione, così determinando l’applicazione dell’art. 1478
c.c. per la sola quota, per l’appunto, di Tizio. Invero, una situazione del
genere darebbe luogo ad una comunione legale tra due soggetti (Mevia e Caio)
non legati da coniugio, in palese contrasto con il presupposto fondamentale
dell’istituto ex artt. 177 ss. c.c. 1.4. La soluzione può forse rinvenirsi
nella considerazione per cui il transito del diritto di proprietà sul bene
altrui nel patrimonio del venditore, descritto dall’art. 1478 c.c., è puramente «servile» e finalizzato
all’acquisto della proprietà in capo al compratore, per cui il coniuge del
venditore di cosa altrui non coacquista ex
art. 177 lett. a) c.c. 1.5. Un
problema in un certo senso analogo può infine porsi in relazione al disposto
dell’art. 1706 c.c., in tema di mandato
senza rappresentanza (ad acquistare) qualora il mandatario senza
rappresentanza abbia acquistato trovandosi in regime di comunione legale. Qui,
in caso di acquisto di beni mobili,
il doppio trasferimento automatico in favore del mandante, presupposto dal
primo comma di tale disposizione, sembra potersi risolvere con la stessa
considerazione che ci ha portati ad escludere l’operatività dell’art. 177 lett.
a) c.c. (acquisto diretto in capo al mandante ed inapplicabilità dell’art. 177
lett. a) c.c. in favore del coniuge del mandatario). 1.6. Per quanto attiene invece ai beni immobili ed ai mobili iscritti in pubblici registri, non vi è dubbio
che un trasferimento automatico verso il mandante non abbia luogo e che
pertanto il coniuge del mandatario coacquisti ex lege ex art. 177 lett. a) c.c. (esclude invece dalla comunione
gli acquisti effettuati nell’interesse di terzi, come i negozi fiduciari e
simulati o le interposizioni fittizie o reali Barbiera
1996, 452 s.). Il mandatario sarà perciò obbligato (sotto pena, evidentemente,
del risarcimento dei danni) a far sì che il proprio coniuge presti il consenso
al trasferimento, mentre il rimedio ex
art. 2932 c.c. non sembra in tale ipotesi esperibile. 1.7. Questa tesi sembra essere stata fatta propria dalla Cassazione
(Cass.,18 giu. 1992/7524, D FAM, 1993, 75), che ha affermato l’inopponibilità dell’interposizione reale
al coniuge dell’interposto, cui è stato riconosciuto il diritto di esperire
proficuamente l’azione di annullamento ex
art. 184 c.c. di un preliminare volto al trasferimento del bene dall’interposto
all’interponente. 1.8. Si noti che,
che nei casi in esame, si verterà sovente in tema di esercizio di attività separata, per cui l’acquisto
sarà da escludersi dalla comunione attuale ex
art. 177 lett. c) c.c.