Commission Europeenne

des

Droits de l’Homme

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Strasbourg

 

 

Oggetto : Ricorso n. 34235/96

Arconte Antonino c/Italia

...... 2 Aprile 1997

 

Egregio Segretario Dr. Erik Fribergh.

Dandole Atto della ricezione della sua lettera 14 marzo 1996 con allegata la Decisione della Commissione in data 27 Febbraio 1997, da me ricevuta in data odierna, devo rispondere e precisare quanto segue :

- La violazione dell’Art. 6/1 è ampiamente documentata dalle produzioni documentali e testimoniali prodotte in causa ed alla Commissione. Le stesse dimostravano, fin da subito, l’inconsistenza delle accuse e pretese di cui la controversia Civile. Il soddisfacimento di quanto disposto dall’Art.26 è stato ampiamente documentato anche riguardo gli esiti avuti : "Archiviazione !".

 

II° - Il danno ricevuto dalla inattività dell’autorità Giudiziaria è stato ampiamente documentato. I "motivi" dei rinvii ingiustificati, di anno in anno, sono stati documentati. La risposta del Ministero ai sensi del Sub.Art. 26 è, pure, stata documentata.

 

III° - La causa è stata chiusa il 28 Novembre 1995 (e non il 25 Gennaio ’95, come erroneamente appare nella Decisione 27/02/’97) con la Cancellazione dal ruolo, da parte del Collegio Giudicante, con la seguente motivazione : perché nessuno si è presentato ! ? e ciò dopo un ulteriore rinvio del quale non fui avvisato, né lo fu il mio Avvocato. Cosa questa ampiamente Esposta, all’epoca, alla Commissione.

Comunque, sono certo che, viste le precedenti udienze, avrebbe disposto un ulteriore rinvio !

 

IV° - In data 25 Gennaio 1995, ci fu un contratto di transazione con la controparte, che mi danneggiava enormemente, al quale fui costretto dalla inattività delle autorità giudiziarie coinvolte e per non costringere i miei familiari a vivere di stenti, nelle more del Processo, "in attesa di Giustizia !". Così come fu ampiamente descritto e documentato alla Commissione.

 

Devo però dire che, così come viene descritta, la Decisione di irricevibilità appare ben motivata, ma trascura di esaminare, per arrivare ad una corretta ed esatta interpretazione dei fatti, quanto brevemente riassumo in questa mia.

 

Ho la certezza che le documentazioni pertinenti, soprattutto quelle riguardanti il disposto dell’Art.26, sono state ricevute dal Segretariato che me ne diede sempre puntuale riscontro, ma non sono certo che, viste le numerose procedure di Ricorso registrate ed originate dal medesimo Esposto del 23 Luglio ’93 e seguenti, le stesse non siano state versate agli atti di altra procedura. Infatti, la mia protesta per la cancellazione della suddetta causa dal ruolo, in data 28 Novembre 1995, è parte della documentazione inviata a Roma e di cui ampia documentazione probatoria al Ricorso n.22873/93 Premier chambre, ivi compreso il Decreto di Archiviazione (anzi i Decreti) di Archiviazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura in data (... l’ultimo) 10 Luglio 1996, spedito alla Commissione il 25 Luglio 1996 e correttamente ricevuto il 10 agosto 1996. Per brevità ve lo allego.

 

Se invece, con la dichiarazione nella Decisione in oggetto, si intende dire che, il ricorrente, non ha impugnato il decreto di cancellazione della causa dal ruolo perché lesivo e abusivo dei suoi diritti anche processuali, tale affermazione non è corretta per due ragioni :

Come si può pretendere che, dopo il trattamento ricevuto dalle Autorità Giudiziarie Italiane di Oristano, il Cittadino vittima di tali e tanti abusi, possa aver ancora voglia di essere preso in giro così da simili Autorità ! ?. E cosa pensa che avrebbero fatto, l’Ill.ma Commissione "tali Autorità", una volta ricevuta la mia Istanza, se non fissare nuova udienza di lì a qualche anno, per poi concedere magari (e quasi certamente) che venisse ammesso a prestare Giuramento decisorio la buonanima di mio Padre Augusto. Dopo, naturalmente, avrebbero concesso un nuovo rinvio per permettermi di dimostrare che Augusto Arconte, mio Padre, era veramente morto il 20 Agosto ’93 "in attesa di Giustizia anche Lui"... Tutti questi comportamenti sono abbondantemente documentati dagli Atti Pubblici emessi dalle stesse Autorità e, quindi, incontestabili.

 

Per tutti questi comportamenti il Ricorrente ha fatto di più, denunciandone gli autori alle massime Autorità Nazionali ai sensi degli Artt. 13 e 25 CEDU. Nonché, per soddisfare il dettato del citato Art.26, ipotizzando, visti tutti gli Atti da tali Autorità prodotti, complicità con chi mi ha Calunniato e derubato usando le Leggi, non escludendo nemmeno che possa ravvisarsi una associazione a delinquere di stampo mafioso.

Ciò è ampiamente documentato agli Atti del Ricorso 22873/93 della qual cosa resi noto al Segretariato. Soprattutto facendo notare la difficoltà di documentare le stesse violazioni, originate come detto dal medesimo Esposto del Luglio ’93, ai diversi uffici ed anche richiedendo che gli stessi fossero trattati insieme, proprio per evitare che la stessa documentazione fosse versata agli Atti di altra procedura.

Di quanto sopra le dovevo rendere noto in tutela dei miei Diritti fondamentali ed interessi di Cittadino dell’Unione Europea. Diritti che insisto nel considerare offesi come precisato nei Ricorsi e, specificatamente, in quello in oggetto.

Con osservanza voglia gradire distinti saluti.

In fede Antonino Arconte

 

Allegato :

Lettera 25 Luglio 1996 che dava Atto di aver soddisfatto il disposto dell’Art.26,(anche riguardo la cancellazione in oggetto depositata in copia agli Atti presso il Tribunale di Roma) rivolgendo Esposti e denunce alle massime autorità Nazionali come garantito dagli Art.13 e 25 CEDU e facenti parte integrante dell’ordinamento giudiziario Italiano.

2) Decreto di Cancellazione dal ruolo in data 28 Novembre 1995.

"A firma degli stessi Giudici che denunciai a Roma  ... ! ?".

 

 

Commission Europeenne

Des

Droits de l'Homme

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Conseil de l'Europe

Strasbourg

 

Oggetto: Ricorso 34235-96

Arconte c/Italia Premier Chambre. (Cabras 25 Luglio 1996)

 

Ill.ma Commissione

Egregio Segretariato..

Vi scrivo per inviarvi copia di quanto ho ricevuto dal Consiglio Superiore della magistratura Italiano.

Si tratta della risposta a tutti gli Esposti inviati, oltre che alla Ill.ma Commissione, anche al Capo dello Stato ed al Ministero di Grazia e Giustizia e dai loro rispettivi Segretariati inviati "per competenza", a loro dire, al C.S.M. Lo stesso C.S.M mi risponde che ha provveduto, in data 10 Luglio 1996, all'Archiviazione per incompetenza.

Non ho nulla da obiettare su tale incompetenza, ma non sono stato io ad inviargli tutti gli Atti per competenza!.

 

Tuttavia ritengo che tale comunicazione, in data 17 Luglio 1996, costituisca ulteriore prova che il sottoscritto ricorrente, abbia esaurito tutte le vie di Ricorso interne prima di rivolgersi alla Ill.ma Commissione Europea, ai sensi dell'Art.26 CEDU.

Esposti e Ricorsi tutti presentati alle sedi Nazionali ed Europee ai sensi degli Art. 13 e 25 della Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Uomo.

 

Invio quanto sopra al fine di ottemperare a quanto mi si fa obbligo di documentare: ogni nuovo sviluppo della Procedura Giudiziaria Italiana che mi riguarda.

Con osservanza distinti saluti.

In fede Antonino Arconte

....... 25/7/96. Antonino Arconte

 

Allegato : 1)Decreto di Archiviazione per incompetenza del C.S.M. in data 10 Luglio 1997. (Confermata la corretta ricezione in data 10 Agosto dalla Premier chambre)

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