Tribunale di Roma
sesta sezione penale
Procedimento Penale
RG.1797-1995
N.1427/94 anno 1994
Cabras 19 Maggio 1997
Oggetto : Istanza di ammissione di prove a discarico, dal reato di calunnia, imputato ad Antonino Stefano Maria Lino Livio Arconte , nato il 10/02/1954, ad Oristano.
Ill.mo sig. Presidente della sesta sezione penale.
Il sottoscritto, Antonino Stefano Arconte, Le comunica che, il giorno 5 Febbraio 97, la Corte dAppello di Cagliari, ha Rigettato lIstanza di Revisione che io avevo presentato, viste le nuove prove di innocenza dal reato di aver spacciato droga a Carta Vincenzo, nella pineta di Torregrande, il 2 Marzo 1991. Qui, al n. 4. ed al n.5, allego la sentenza e le motivazioni per il Ricorso in Cassazione.
Tale Sentenza di Condanna, era fondata sullattendibilità della chiamata di correo del Carta e sulle dichiarazioni in atti del 2 Marzo 1991, firmate da cinque poliziotti tra cui il capo della squadra mobile di Oristano il Dr. Mannoni Antonio, il M.llo La Gioa Cosimo, lagente Carlo Sanna, Locci Renato, Pinuccio Chelo ed il Brig. Marras Giovanni.
Altra prova di non aver commesso quel reato la fornì lUfficio tecnico del Comune di Oristano che, con Atto Pubblico, attestava che la stradina subito dopo il Ristorante da Giovanni ... dove sarei passato in auto e, con Carta a bordo,... non era percorribile a causa degli scavi delle opere di urbanizzazione. La cosa fu verificata dai sopralluoghi effettuati alla mia presenza dagli stessi agenti e dal Commissario Mannoni (come Lui medesimo ha confermato a Roma, e gli altri Testimoni sentiti).
La Sentenza in data 20 Marzo 1991, che allego al n.1, alla pagina 4 del rigo 26-27, dà atto che i sopralluoghi effettuati con il Carta davano esito negativo. Alla pagina 7 del rigo 10-15 ed alla pagina 8 del rigo16 , si dà Atto che la Sentenza si è fondata sulle dichiarazioni in atti degli agenti che firmarono la dichiarazione 2 marzo 91.
Ancora più esplicitamente, la Sentenza dAppello del 12/10/97, che allego al n.2, ribadisce che la Sentenza di condanna si fondava sulle dichiarazioni degli agenti che mi "videro, sulla mia auto, con Carta a bordo, andare nella stradina (che, di fatto, era impercorribile) in pineta.
Questo si legge alla pagina 3 del rigo 19-25 ; alla pagina 4 del rigo 17-18 e del rigo 23; alla pagina 5 del rigo 17-22.
Gli Agenti ed il Commissario Mannoni, in udienza a Roma, hanno tutti negato di avermi, in realtà, visto nelle circostanze che portarono alla mia condanna. Infatti dichiararono in udienza, sotto giuramento, di aver firmato quella dichiarazione del 2 Marzo 91 (sulla quale si è fondata lattendibilità delle accuse di Carta V.) senza leggerla !.
Questo come ha rilevato anche La SV. È un motivo sufficiente per una Revisione dellunica Sentenza di condanna, tra le tante di questi anni, divenuta definitiva, prima che io potessi dimostrare la mia Innocenza. Ma, la Corte dAppello di Cagliari, come suddetto, pur riconoscendo con la sua Sentenza del 5 Febbraio 97, che le Testimonianze degli agenti, parrebbero dimostrare che la Sentenza di condanna trovò fondamento in una falsità in atti, dichiara che tali prove non possono essere esaminate in quanto provengono da un processo non ancora definito da una Sentenza andata in giudicato. Dovrò ripresentarle in seguito, alla chiusura della procedura in oggetto, anche se, non convinto di questa motivazione, ho presentato Ricorso alla Ecc.ma Corte di Cassazione sperando nel suo accoglimento. In allegato al n.5.
Le rendo altresì noto che, le ultime accuse di appropriazioni indebite che, al pari di tutte le altre, non ho commesso, in danno della cooperativa Turrimanna, di cui ero fondatore e Presidente dal 1986, mi hanno visto assolto perché il fatto non sussiste in data 10 Febbraio 1997.
Anche per queste false accuse, il Pretore di Oristano, mi condannò a sei mesi di reclusione il 2 Dicembre 94. Tutta la vicenda fa parte dellEsposto del 23 Luglio 1993 alle massime autorità Italiane ed Europee, così come mi è riconosciuto Diritto fondamentale e garantito ai sensi dei già citati art.13 e 25 della Convenzione Europea dei Diritti Umani.
Spero che Le SV. Ill.me possano e vogliano rendersi conto di come abbiamo vissuto questi anni io ed i miei familiari ... sottoposti ad una persecuzione dei pubblici poteri come mai ne ho visto di simili, nemmeno al cinema !
Mi piacerebbe poter dire : tutto è bene quel che finisce bene !
Ma, in realtà, nonostante le Sentenze di Assoluzione, tutte citate ed inviate in allegato agli Esposti successivi a quello 23 Luglio 93, quello che abbiamo visto e passato in questi anni non si potrà dimenticare mai.
Scusandomi per lo sfogo, le chiedo di voler allegare agli Atti del Processo anche questi ultimi documenti probatori del fatto che, il sottoscritto, non ha mentito mai, nemmeno per difendersi.
E non mentiva nemmeno quando si dichiarava vittima di una banda di "veri calunniatori" la quale, in tutti questi anni, ha simulato reati e fabbricato prove false, rendendo anche false testimonianze alle autorità giudiziarie, per ragioni che con la giustizia non hanno niente a che vedere. Il sottoscritto, con gli Esposti citati, chiedeva un indagine che appurasse la verità dei fatti e gli rendesse giustizia.
Fermo restando che negli Esposti ha dichiarato la verità che conosceva ... così come la stava vivendo.
Tutto ciò premesso e dichiarato, il sottoscritto Antonino Stefano Maria Lino Livio Arconte, nato il 10/2/54,
chiede :
A) Che la SV.Ill.ma, esaminati i fatti, le prove e le testimonianze prodotte e sentite in udienza, nonché quanto inviato a suo tempo in allegato allEsposto 23 luglio 93, voglia mandare, il sottoscritto, assolto dallaccusa di calunnia perchè il fatto non sussiste, in quanto, per le ragioni dedotte, il sottoscritto, non poteva fare altro per la sua difesa se non Esporre e documentare alle Autorità la verità di ciò che subiva, così come la conosceva. Esercitando, in questo modo, un suo diritto fondamentale di difesa, il solo rimastogli, visto latteggiamento di prevenzione che riscontrava nelle Autorità Giudiziarie di Oristano alle quali, per prime, si rivolse, Esponendo inutilmente (per quanto gli è dato di sapere) tutte le condanne ed i fatti ingiusti che subiva. Gli stessi fatti degli Esposti in oggetto di questo procedimento.
In subordine, voglia la SV.Ill.ma, valutati i fatti come suddetto, mandare Assolto Antonino Arconte con la motivazione che riterrà più giusta.
Allegati : 1) Sentenza 20 Marzo 91 ; Allegato 2) Sentenza 12/10/94 ; Allegato 3) Sentenza 10/2/97 ; allegato 4) Rigetto Revisione del 5/02/97 ; allegato 5) Motivi di Cassazione.
Con osservanza In fede
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