Commission Europeenne
des
Droits de lHomme
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Strasbourg
Oggetto : Ricorso n. 34235/96
Arconte Antonino c/Italia
....... 17 maggio 1997
Egregio Segretario Dr. Erik Fribergh.
In ulteriore Istanza a quanto già inviatovi con la mia lettera del 2 Aprile 1997, e visto che in data odierna ho ricevuto una lettera della Dr. Maud Buquicchio, con la quale mi dà notizia di aver ricevuto solo oggi una lettera da me inviata a mezzo Raccomandata A.R. il 25 Luglio 1996 ( e correttamente ricevuta il 31 Luglio 96, vista la Ricevuta di ritorno in mio possesso) e che, nella stessa, non vi ha rinvenuto il documento dichiarato in allegato allepoca, (certamente per un disguido postale, almeno credo), mi sono formato la convinzione che la dichiarata mancanza di soddisfacimento degli obblighi di cui allArt.26 della Convenzione, nonostante tutte le proteste "nelle forme di legge" alle massime istanze Nazionali, documentate alla CEDU nel corso di questi anni, e costatemi persino due rinvii a Giudizio per Calunnia di cui si sta occupando la Commissione Europea per lipotesi di violazione di cui agli Art.13 e 25 CEDU, sia dovuta allo smarrimento dei documenti inviati e che davano Atto del soddisfacimento dei requisiti sub Art.26.
Non escludendo, inoltre, che viste le numerose procedure di Ricorso in cui sono state suddivise le mie doglianze, sullunica ed ingiusta persecuzione giudiziaria lamentata, gli stessi documenti non siano stati allegati ad altra procedura parallela ;
Allo scopo di rendere evidente quanto dichiarato, per brevità, con la presente, ripeto tale documentazione con gli allegati n.1: Risposta del Ministero di Grazia e Giustizia allIstanza del 1 Marzo 94 sui fatti in oggetto (ampiamente documentata allepoca al Segretariato) ed allegato 1/A Istanza inviata agli indirizzi indicati ai sensi degli obblighi di cui allArt.26 e, specificatamente alla Commissione Europea con Raccomandata A.R. n.3242 del 1 Marzo 94, ricevuta correttamente il 7 Marzo 94 dal Segretario dr. Antonio Bultrini in allegato 1/B. La lettera è stata versata agli atti dellunico Ricorso allepoca registrato al n.22873/93 e da me citata, nel formulario in oggetto, come previsto dal VS. regolamento ;
Il documento che prova che la causa in oggetto è stata chiusa per decisione unilaterale dellautorità giudiziaria il 28 Novembre 1995,come dichiaratovi, è già stato inviato. Lo rispedisco, alla SV. perché evidentemente non esaminato dalla Commissione il 27 Febbraio 97, nel caso fosse stato smarrito, in allegato 1/c.
Rimandandovi ad una più attenta lettura degli Atti processuali, "delle motivazioni di rinvio, di anno in anno !", dellassoluta mancanza di prove daccuse (ma ciò non ha impedito alle autorità italiane di privarmi di fatto del Diritto di disporre dei miei beni) e delle prove a difesa introdotte in corso di causa Civile ed inviate alla CEDU ; nonché alla parte delle doglianze riguardo il mio diritto a veder valutate "equamente ed entro un termine ragionevole, da un Tribunale indipendente ed imparziale ... ... sia delle controversie sui suoi Diritti e Doveri " come disposto dallArt. 6, il sottoscritto, ha documentato alla Commissione che, gli stessi Magistrati che più volte lo avevano condannato ingiustamente in primo grado, per reati da Lui non commessi, (per i quali sono stato, più volte, assolto in Appello perché i fatti non sussistono!), erano gli stessi che, per i fatti in oggetto di questo Ricorso, agivano nei modi esposti. Non rispettando, peraltro, in alcun modo, i beni e le proprietà del Ricorrente.
Come equità di un processo ... non cè male ! ! !
Tutto ciò premesso e considerato e viste le motivazioni della Decisione di Inammissibilità del 27 Febbraio 1997 ed il chiaro tenore dellArt.27/b, nonché il dettato dellArt. 60 del Titolo V, il Ricorrente
chiede :
che la Ill.ma Commissione voglia valutare la possibilità di dichiarare ammissibile il Ricorso per i motivi dedotti, in oggetto alla presente, ed a quanto dichiarato con la precedente comunicazione del 2 Aprile 1997.
Il sottoscritto, vista lincredibile, ma vera, opera di persecuzione, ingiusta ed ingiustificabile, a cui è stato sottoposto in questi anni dalle autorità Italiane e di cui ai suoi Ricorsi alla CEDU, ha deciso di rendere Pubblico, su Internet, tutto quanto ha subito ed ancora subisce di ingiustizie ed abusi. A tal proposito, visto lobbligo di riservatezza sulla procedura davanti alla CEDU, vi chiedo di farmi sapere se tale obbligo (al quale io ho rinunciato, fin da subito, con il formulario) può essere considerato decaduto con la decisione in oggetto per quanto riguarda gli Atti e la corrispondenza del Ricorso 34235/96, senza che questo possa inficiare gli altri Ricorsi ammessi dalla Commissione o in corso di procedura per valutarne lammissibilità.
Resto in attesa di un VS. sollecito riscontro.
Con osservanza, vogliate gradire distinti saluti.
In fede Antonino Arconte
Allegati:
1) Risposta del Ministero di G. Giustizia che prova di aver assolto agli obblighi di cui Art.26.
"" "" 1/A) Istanza alle Massime Autorità Italiane per i fatti oggetto del Ricorso.
"" "" 1/B) Lettera del Segretariato Dr. Bultrini del 5 Aprile 94, che prova linvio di tali documenti versati agli Atti del Ricorso 22873/93 allepoca unico, sul retro le Ricevute di ritorno.
"" "" 1/C Verbale del Tribunale Civile di Oristano che dimostra che la causa si è chiusa in maniera unilaterale il 28 novembre 1995.
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