Ecc.ma Corte d’Appello di Roma

 

 

Il sottoscritto,

Antonino Stefano Arconte, nato a Oristano il 10-2-1954, residente a Cabras in Via Tharros 171/A, con il presente atto dichiara di proporre Appello contro la sentenza del Tribunale di Roma 6° sezione penale in data 17 Novembre 1997, depositata il 2 Dicembre, di cui motivazione riservata di 30 giorni per il deposito, ed a me pervenuta ad opera della Cancelleria della sesta sezione penale il 27 Dicembre 1997, con la quale Antonino Stefano Arconte è stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di calunnia di cui all’Art. 368 C.p. contestatogli nel procedimento n. 1427/94.

Motivi :

 

A) Dei Diritti garantiti dagli Art. 13 e 25 della Convenzione Europea e degli articoli 649 ; 650 e 669 comma 8 C.p.p.

E’ un dato di fatto, risultante dagli atti del presente procedimento, che le missive in oggetto erano copie del medesimo Esposto inviate, con gli allegati probatori, alle Autorità Europee della Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo e di New York (come lo stesso P.M. rileva in udienza), ai sensi degli articoli 25 della Convenzione Europea e, come si fa obbligo all’articolo 26 della stessa Convenzione, per conoscenza da inviare obbligatoriamente, a pena di irricevibilità dei Ricorsi, alle Autorità Nazionali, così come è inteso secondo i principi di Diritto Internazionale generalmente riconosciuti e precisati all’Art.13 della stessa Convenzione Europea.

Recitano, infatti, i succitati articoli, rispettivamente all’art.13 : "Ogni persona i cui Diritti e le cui Libertà siano stati violati, ha Diritto ad un ricorso effettivo davanti ad una Istanza Nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali" ;

- All’Art.25 : "... Le alte parti contraenti che hanno sottoscritto una tale dichiarazione s’impegnano a non ostacolare in alcun modo l’effettivo esercizio di tale Diritto ;

- All’Art.26 : "La Commissione può essere adita solo dopo l’esaurimento delle vie di Ricorso interne, qual’è inteso secondo i principi di Diritto Internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva".

Che, nei fatti Esposti il 23 Luglio 1993 ed allegati successivi, sussistono le lamentate violazioni ai Diritti e Libertà fondamentali di Antonino S. Arconte, è dimostrato dalle quattro decisioni già assunte in via definitiva ed inappellabile dalla Commissione Europea sulle quattro distinte procedure in cui è stato suddiviso l’unico Esposto alla C.E.D.U di Strasburgo e di cui il Governo Italiano è stato sempre puntualmente informato.

Inoltre, è provato, agli atti del presente Procedimento, che la Commissione Europea, informata di ciò che ancora mi accadeva, (come si fa obbligo di fare dalla Procedura Europea), è intervenuta presso la Rappresentanza Italiana, nel Consiglio d’Europa, per richiedere il rispetto degli accordi sottoscritti dall’Italia e, in virtù di ciò, la conseguente Archiviazione del procedimento per calunnia contro il sottoscritto. La Documentazione pertinente è stata allegata con l’Istanza per l’Udienza del 4 febbraio 1997, inviata a mezzo racc. a.r. in data 27 Gennaio ’97. Dalla stessa si evince che, senza ombra di dubbio, la stessa Procura di Roma, in persona del Dr. Giancarlo Armati, si rese conto che trattavasi di copie dello stesso Esposto, per gli stessi fatti, inviato ad indirizzi differenti e, pertanto, dichiaravano le Autorità Italiane alla CEDU, era stata già richiesta l’archiviazione dalla Procura di Roma, ai sensi dell’art.649 e del divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto.

In seguito ad ulteriore intervento delle Autorità Europee, le quali insistevano con il Governo Italiano perché si rispettassero gli accordi sottoscritti di cui ai succitati art.13 e 25 della Convenzione, il G.I.P di Roma, Dr. Carmelita Russo, con Decreto penale in data 12 Novembre 1996, sul procedimento penale per calunnia contro Antonino S. Arconte, decretava l’archiviazione dello stesso, citando gli Art.408 ;409 ;411 C.p.p. e, riconoscendo i Diritti garantiti dalla Convenzione Europea, decretava che, sui fatti esposti, il ricorrente gode dell’immunità giuridica, informando di ciò, come richiesto, il Ministro di Grazia e Giustizia.

Dal testo degli Esposti in oggetto e da tutti gli allegati probatori, inviati dal ricorrente alle Autorità in indirizzo, è evidente che si tratta di Esposti in prima Istanza inviati alla Procura della Repubblica di Oristano competente, con i quali, Antonino S. Arconte, esponeva una vera e propria congiura, documentando anche la falsità delle accuse che gli venivano rivolte, ottenute anche attraverso un numero incredibile di fotomontaggi e di false testimonianze. L’esistenza della congiura a mio danno veniva, altresì, ipotizzata dal Pretore di Oristano, in data 2 Dicembre 1994, di cui assoluzione in Appello a Cagliari perché il fatto non sussiste, del 10 febbraio 1997, allegata all’Istanza di ammissione di prove a discarico, inviata il 19 Maggio ’97 (per l’Udienza del 18 Giugno).

Inoltre, sempre a sostegno delle ragioni di cui all’art.649 comma 2 ; 650 e 669 comma 8 C.p.p. , il ricorrente fa notare quanto segue :

Con l’Istanza per l’Udienza del 4 febbraio 1997, inviata il 27 Gennaio ’97, il ricorrente rilevava che, in merito alle accuse di calunnia in danno di Vincenzo Carta e del M.llo Curcu Antonio, circa il procedimento penale seguito al ritrovamento di olio di hashish all’indirizzo di Vincenzo C., fermo posta a Riola Sardo ed al dichiarato ricevimento di una lettera anonima da parte del M.llo CC Curcu Antonio ; nonché le minacce che, quest’ultimo, mi avrebbe sentito proferire all’indirizzo di Vincenzo C. durante il processo del 20 marzo ’91 (dove venivo condannato per le vicende legate al rinvenimento su Vincenzo C. dell’olio di hashish che, a suo dire, gli avrei venduto in pineta, ...sottolineo : cinque mesi prima che gli venisse trovata la stessa droga, appena giunta al suo fermo posta !) io fui già condannato in primo grado ad Oristano, in data 8 Marzo 1993, per spaccio e Calunnia .

Dai verbali di quella udienza, allegati all’Istanza del 4 Febbraio ‘97, nonché da un allegato all’Esposto 23 Luglio ’93 in oggetto, (titolato: "Promemoria Arconte Antonino" che descriveva al Tribunale di Oristano i numerosi fatti ingiusti che subivo fino a quel momento e che era datato 8 Marzo 1993 ,"trovasi nel fascicolo depositato dal P.M. in questo Procedimento"), si evince che, il sottoscritto ricorrente, aveva già avanzato le sue accuse, tra gli altri, contro Vincenzo Carta ed il M.llo Curcu Antonio, proprio in sede di quel giudizio di primo grado dell’8 Marzo ’93. Giudizio nel quale Vincenzo Carta, confortato dalle dichiarazioni del M.llo Curcu Antonio, che furono dichiarate mendaci !,  sia dal mio Avvocato che da me, si era persino costituito parte civile, al chiaro scopo di ottenerne un profitto in denaro. In quel processo, ancora una volta, fui condannato a due anni e mesi quattro per spaccio e per calunnia, nonché a risarcire i danni a Vincenzo Carta!

- Successivamente, il 14 Novembre 1995, fui assolto da quelle accuse, in Corte d’Appello, con Sentenza divenuta irrevocabile il 31.12.1995 : per non aver commesso il fatto, dalle accuse di spaccio e perché il fatto non sussiste, da quelle di calunnia.

Anche in questo caso, a modesto avviso del ricorrente, sono stato processato due volte per lo stesso reato : calunnia, nel caso specifico a Vincenzo Carta e al M.llo CC Curcu Antonio, come appena citato ; (Sentenza inviata agli atti della presente procedura con l’Istanza del 5 febbraio 1996, in tempo utile per l’Udienza del 5 marzo 1996). Con la stessa Sentenza, la Corte d’Appello, da atto che, il Tribunale di Oristano, mi condannò in primo grado, l’8 Marzo 1993, vista la testimonianza resa nella stessa udienza, dal M.llo Curcu Antonio, il quale testimoniò di avermi sentito minacciare il Vincenzo C. , durante l’udienza del processo di primo grado precedente, tenutosi il 20 marzo 1991, sempre ad Oristano.

In entrambi questi processi  riguardanti le accuse di Vincenzo C. di avergli spacciato l’olio di hashish, per ben due volte, (e la seconda dopo essere già stato accusato in giudizio da lui !), venivo condannato, nonostante le mie proteste di innocenza, la prima volta il 20 marzo 1991 : viste le dichiarazioni in Atti degli agenti verbalizzanti la dichiarazione del 2 Marzo 1991 ...poi smentite nelle udienze del presente procedimento ; la seconda volta l’8 Marzo 1993, nell’altro procedimento successivo e distinto, vista la testimonianza del M.llo CC Curcu Antonio.

Per tutti questi fatti Esposti, in prima Istanza alle Autorità Giudiziarie competenti di Oristano, alcun provvedimento è stato assunto in tutela dei miei Diritti, che lamentavo violati presso quelle sedi competenti, ad esclusione del fatto che gli stessi, sono stati usati, come detto, procedendo per calunnia contro di me e di cui la successiva assoluzione perché il fatto non sussiste della C.A. di Cagliari del 14 Novembre 1995.

E’ solo a questo punto, esattamente il 23 Luglio 1993, visto quello che di ingiusto subivo da anni e che mi ha rovinato moralmente ed economicamente oltre che nella salute nervosa (come documentai agli Atti inviati alle Autorità Nazionali ed Europee con la relativa certificazione medica), che mi sono rivolto a chi presumevo avesse il potere di intervenire in tutela dei miei Diritti, tali quali li intende il Nostro ordinamento giudiziario, la Costituzione e la Convenzione Europea.

In data 12 Novembre 1996 il G.I.P. di Roma Dr. Carmelita Russo, in seguito all’intervento della Commissione Europea presso il Governo Italiano, ed avendo esaminata la richiesta di Archiviazione, presentata dallo stesso P.M. ai sensi del citato Art.649 C.p.p. in data 16 Aprile 1996, emetteva Decreto Penale di Archiviazione, divenuto irrevocabile. Riconoscendo anche, con lo stesso Decreto che :"considerato che il Procedimento in oggetto trae origine da un Esposto indirizzato da Antonino Arconte alla Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo presso il Consiglio d’Europa per cui a norma dell’Art.2 dell’Accordo Europeo di Londra del 6 maggio 1969, ratificato con Legge 28 Aprile 1976 n.382, il sottoscritto Ricorrente gode dell’Immunità giuridica".

Questi documenti, compresa la traduzione dal Francese, sono allegati agli Atti di questo procedimento e le stesse citazioni nella Sentenza impugnata, dimostrano che si tratta dello stesso medesimo fatto : l’Esposto 23 Luglio 1993 indirizzato alla Commissione Europea e per conoscenza, come si fa obbligo ai citati Articoli, anche alle Istanze Nazionali del Capo dello Stato e del Ministero di G. Giustizia. Ne consegue che, nel procedimento in oggetto, si può configurare l’ipotesi di cui all’Art. 649 C.p.p. del divieto di secondo giudizio . Recita infatti l’Art. 649 che l’Imputato prosciolto o condannato con Sentenza o Decreto penale divenuti irrevocabili, non può essere di nuovo sottoposto a Procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze.

La veridicità di questa circostanza è provata anche dalle motivazioni della richiesta di Archiviazione presentata al G.I.P. di Roma ed alle Autorità Europee, allegata a questi Atti, a firma del Direttore Generale Dr. Vittorio Mele, con la quale, in maniera certa ed inequivocabile si da atto che trattasi dei medesimi fatti.

Attualmente il sottoscritto Imputato si trova nella situazione di aver subito ben tre Procedure penali per il reato di calunnia a Vincenzo Carta e più, originate dal medesimo Esposto indirizzato a diverse Istanze Nazionali ed Europee. Riassumendo :

La prima volta, condannato in primo grado ad Oristano l’8 Marzo 1993, poi Assolto in Appello, il 14 Novembre 1995, con Sentenza irrevocabile il 31 Dicembre 1995, perché il fatto non sussiste ;

La seconda volta, sempre sui medesimi fatti, ha visto la richiesta della Procura di Roma di Archiviazione, ai sensi dell’Art.649, in data 16 Aprile 1996 e confermata con Decreto Penale irrevocabile del G.I.P. di Roma, in data 12 Novembre 1996, con il quale si riconoscevano anche i Diritti ai sensi dei citati Articoli della Convenzione Europea ;

La terza volta, infine, si condannava con la Sentenza impugnata, in data 17 Novembre 1997, l’Imputato ricorrente alla pena di anni 1 e mesi sei di reclusione, sia pure riconoscendo le attenuanti generiche e la mancanza di dolo.

- Ritiene il sottoscritto Imputato che in quanto sopra si configuri la fattispecie di cui agli Art. 649 comma 2 ; 650 e 669 comma 8 C.p.p. , pertanto, chiede che l’Ill.ma Corte d’Appello voglia pronunciare Sentenza di Proscioglimento o di non luogo a procedere.

- In subordine, visto l’Art.13 ;25 e 26 e gli altri citati della Convenzione Europea, facenti parte integrante dell’Ordinamento giudiziario Italiano, nonchè l’Art.2 della Costituzione Italiana, voglia l’Ill.ma Corte d’Appello dichiarare il non luogo a procedere perché l’azione penale non doveva essere iniziata, anche in ossequio ai diritti Garantiti dalla Convenzione Europea e dalla Costituzione Italiana.

 

B) Dell’Art.368 C.p.p. e dell’insussistenza del fatto

In tutta la Documentazione allegata agli Esposti 23 Luglio ’93 e successivi alle massime Autorità Nazionali ed Internazionali, appare palese che l’Imputato sottoscritto, all’epoca dei fatti, veniva arrestato, il 2 Marzo 1991, veniva sottoposto a perquisizione personale, domiciliare ed anche nella sua auto, in cerca di stupefacenti (olio di hashish) dal Commissario Mannoni Antonio, Ispettore La Gioia Cosimo e gli altri firmatari della dichiarazione in Atti del 2 Marzo 1991.

Appare provato da quell’Atto del 2 Marzo 1991 e dalle loro dichiarazioni in udienza del 5 marzo 1996, 25 Settembre 1996, e 4 Febbraio 1997 che la ricerca di stupefacenti sulla mia persona e sui luoghi a me pertinenti, diede esito NEGATIVO. La stessa cosa risultò dai sopralluoghi nella pineta di Torregrande (che, pure, non mi era pertinente) eseguita anche con l’ausilio dei gruppi cinofili, come conferma in Udienza del 4 Febbraio ’97 lo stesso Commissario Mannoni Antonio.

Tuttavia, l’Imputato fu arrestato, il 2 marzo 1991, e condannato per direttissima, in data 20 marzo 1991, dal Tribunale di Oristano il quale, nonostante le proteste di innocenza di Antonino Stefano Arconte, sia in sede di Tribunale di riesame dell’arresto, il 18 Marzo 1991, che in Udienza del 20 marzo 1991, si vide condannare per spaccio di olio di hashish a Vincenzo C. come lo stesso sedicente coimputato asseriva.

Sia l’ordinanza di quell’arresto che la Sentenza di condanna del 20 Marzo 1991, fondavano l’attendibilità delle accuse di Vincenzo C., peraltro pluripregiudicato, sulle dichiarazioni in Atti del Commissario Mannoni e degli altri firmatari di quell’Atto del 2 Marzo ’91.

Ciò è ben precisato nelle Sentenze allegate agli Atti di questo Procedimento, rispettivamente:

Sentenza 20 maggio 1991, spedita a mezzo racc.a.r. il 19 maggio 1997 per l’Udienza del 18 .6.’97 ;

Sentenza di rigetto dell’Istanza di scarcerazione 18.3.91, spedita il 2.7.97 per l’Udienza del 17.11.97.

Nonostante le mie contestazioni ripetute in Udienza, dove affermavo con forza la falsità di quelle dichiarazioni, il Tribunale di Oristano credeva alla Polizia che, con quell’Atto, dichiarava quanto riletto in Udienza del 25 Settembre 1996 alla presenza degli stessi Poliziotti firmatari di quell’Atto, usato per fondare l’attendibilità delle accuse di Vincenzo Carta, peraltro del tutto inverosimili.

Cioè, con quella dichiarazione, essi medesimi, davano atto al G.I.P., Dr. Mastrolilli Luigi, il quale convalidò il mio arresto, nonché al Tribunale del riesame, che rigettò l’Istanza di scarcerazione, ed al Tribunale che mi condannò il 20 Marzo ’91, di avermi visto alle ore 9, del 2 Marzo ’91, recarmi con la mia auto e con Vincenzo C. a bordo, nella stradina subito dopo il ristorante da Giovanni (Via Magellano) in pineta dove, a detta del Carta, gli avrei ceduto lo stupefacente ritrovato su di lui, ad un posto di blocco, quella mattina.

L’Imputato sottoscritto sapeva che quella strada era impercorribile in auto quei giorni ; sapeva che questo era stato accertato dai sopralluoghi del Commissario Mannoni, (avvenuti alla mia presenza, come da Lui stesso confermato in Udienza il 4 Febbraio 1997 a pagina 2, 3,4,5,6,7,8,9,1011,12 e dalla Testimone presente ai fatti Pinna Graziella) e dalle certificazioni dell’Ufficio Tecnico del Comune di Oristano, allegate agli Atti di questo procedimento e vide, come detto, fondarsi la Sentenza di condanna, del 20 marzo 91, su quella dichiarazione degli Agenti.

Appare palese ed è umanamente comprensibile che, l’Imputato oggetto di simili azioni non può pensare a niente di diverso da quanto Esposto il 23 Luglio 1993 e successivi allegati.

Risulta agli Atti, anche di questo Procedimento, che 5 mesi dopo questi fatti, nell’Agosto 1991, lo stesso Vincenzo C. fu implicato nel rinvenimento di olio di hashish nell’Ufficio Postale di Riola Sardo al suo indirizzo fermo posta. Ancora una volta fu perquisita la mia abitazione e la pineta con esito negativo, ma, questa volta, dai Carabinieri di Oristano. Il Processo, su questi altri fatti, ma per le medesime accuse riguardanti Vincenzo C. e di cui in dettaglio al precedente punto A, si tenne l’8 Marzo ’93 ad Oristano. Ancora una volta fui condannato ingiustamente ! Vidi e sentii, in quell’Udienza, il M.llo CC Curcu Antonio testimoniare di avermi sentito, nel processo del 20 marzo 1991, minacciare Vincenzo C. che "...gli avrei fatto pagare le accuse di spaccio di olio di hashish in pineta". Circostanza questa che, peraltro, risultò solo a lui, non avendo, nemmeno Vincenzo C., confermato la circostanza, se non per dire che le minacce avvennero, dopo il rinvenimento della droga al suo fermo posta e cioè durante quel secondo giudizio nell’ufficio del G.I.P di Oristano nel Novembre 1992. Palesemente si avverte la contradditorietà delle date dichiarate dal Curcu e dal Vincenzo C. nell’estrinsecarsi della circostanza : il M.llo Curcu la addebitava al Processo del 2 marzo ’91, fornendo così un valido movente d’accusa ; il Vincenzo C. al Novembre del 1992, invalidando di fatto la testimonianza del Curcu e la validità quindi di quel movente d’accusa. In quanto, le minacce, sulle quali si fondavano le accuse, sarebbero state pronunciate a fatti già avvenuti, più di un anno dopo. Allo scopo di chiarire la data esatta, in cui il Curcu avrebbe sentito proferire tali minacce, fu più volte richiesta la sua convocazione, peraltro accolta dal Tribunale di Roma. Di fatto, però, il M.llo Curcu non fu mai sentito ! !

Come detto al punto A, fui condannato per spaccio e calunnia a due anni e mesi quattro dal Presidente Dr. Mastrolilli, lo stesso Giudice che convalidò il mio arresto del 2 marzo ’91 e, poi, assolto perché il fatto non sussiste dalla Corte d’Appello di Cagliari il 14 Novembre 1995 .

A tal proposito si rileva che il Tribunale di primo grado, a Roma, nella Sentenza impugnata, fa confusione tra le procedure distinte, (sia pure, a mio avviso e come più volte detto, sempre per i medesimi fatti !) : tra la Sentenza di Assoluzione perché il fatto non sussiste dalle accuse di spaccio e Calunnia del 14 Nov. ‘95 successiva a quella di condanna del Tribunale di Oristano dell’8 Marzo ’93 e che riguarda il rinvenimento di olio di hashish al fermo posta di Vincenzo C. a Riola Sardo, e quella del 20 Marzo ’91, confermata in Appello il 12 Ottobre 1994, che ridusse la pena a sei mesi di reclusione, interamente scontati, e divenuta definitiva prima che il sottoscritto potesse dimostrare la sua innocenza anche da quelle accuse, come frutto di una congiura che, ad un attento esame di tutti i fatti Esposti, appare evidente e provata.

Tale confusione tra distinte Sentenze e Procedure, già corretta dall’Imputato e dalla Difesa in Udienza del 25 Settembre 1996, a pagina 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ...con un Collegio diverso che rinnovò gli atti, proverebbe, ancora una volta, che il sottoscritto Esponeva il vero, lamentandosi vittima di ripetuti errori giudiziari che lo hanno portato, (vista la prevenzione riscontrata nei suoi confronti dalle Autorità di Oristano che non presero in considerazione gli Esposti con i quali l’Imputato denunciava la congiura di cui si vedeva oggetto), perciò, a rivolgersi alle altre sedi Istituzionali, Nazionali ed Europee, con gli Esposti in oggetto.

Appare che, così facendo, il ricorrente, abbia esercitato i suoi Diritti di difesa, sapendosi sicuramente Innocente e appurando che le accuse a lui rivolte si fondavano, sempre, su dichiarazioni non veritiere, come quelle rese dagli agenti il 2 Marzo 1991 e, da essi medesimi, smentite nel corso di questo Procedimento. Ma, su quelle stesse dichiarazioni, è indubbio che si fondò l’unica Sentenza di condanna divenuta irrevocabile e della quale si è respinto anche il Ricorso per Revisione, in quanto le Testimonianze degli agenti che dimostrerebbero l’errore giudiziario, provengono da un processo che non si è chiuso con sentenza irrevocabile. Tale motivazione di rigetto è stata allegata agli atti di questo procedimento in data 19 maggio ’97 per l’Udienza del 18 Giugno ’97.

Considerate le procedure conclusesi con : Assoluzione per non aver commesso il fatto e perché il fatto non sussiste, (del 14 Novembre ’95, con la quale la Corte d’Appello di Cagliari da atto che la Sentenza di primo grado mi condannò, l’8 Marzo ’93, vista la testimonianza del M.llo Curcu Antonio) ; Condanna del sottoscritto, (con la quale si fondò l’attendibilità delle accuse di Vincenzo C. del 20 Marzo 1991, sulle Dichiarazioni degli Agenti di Polizia) ; considerato provato che il sottoscritto non minacciò mai Vincenzo C., come asserito dal M.llo Curcu Antonio ; Considerato che nessuno degli Agenti verbalizzanti lo abbia mai visto, in realtà, recarsi in pineta con la sua auto e Vincenzo C. a bordo ; Sapendo per certo, altresì, il ricorrente, di non essersi mai recato in pineta, o in qualsiasi altro luogo, con Vincenzo C., né di averlo mai minacciato, si chiede, infine, il ricorrente su cosa si fonda la certezza della sussistenza del fatto, cioè su cosa si può affermare con certezza, come prescrive la Legge, che l’Imputato sapeva innocenti coloro che ha citato negli Esposti in oggetto.

La stessa certezza del fatto non può, peraltro, essere fondata sull’altra procedura, quella del 10 Maggio 94, sempre riguardante accuse di spaccio a Vincenzo V. , all’epoca dei fatti per me assolutamente sconosciuto e che, (appare accertato dalla Testimonianza di Stefano Rodolfo Arconte nell’Udienza del 13 Novembre 1995), era un suo dipendente, non certo mio ! Procedura conclusasi con Sentenza andata in giudicato con la mia assoluzione per non aver commesso il fatto, dal Tribunale di Cagliari, appunto in data 10 maggio 1994 e allegata agli Atti di questa procedura come prove a difesa. Né può essere fondata sulla Sentenza riguardante l’Assoluzione del 10 Febbraio 1997, anch’essa facente parte dei fatti Esposti il 23 Luglio ’93 e sulla quale anche il Pretore di Oristano ipotizzò una congiura, senza però entrare nel merito per appurarla e identificarne gli autori. Eppure, le prove di questa congiura, sono allegate agli atti di quella Procedura e spinsero la Corte d’Appello a pronunciare Sentenza di Assoluzione perché il fatto non sussiste. Nemmeno si potrebbe fondare su tutte le Procedure iniziate contro di me dalla Procura di Oristano sulla base di false accuse e che non superarono la fase istruttoria finendo Archiviate.

Queste, però, hanno concorso a far si che l’Imputato di una simile sequela di azioni giudiziarie ingiuste, si sentisse perseguitato e ad aver incrinato ulteriormente la mia fiducia nelle Istituzioni Giudiziarie di Oristano (tali azioni sono precisate meglio nel "Promemoria Arconte Antonino" depositato in Udienza dell’8 Marzo ’93 e allegato all’Esposto 23 Luglio ’93, dopo essere stato depositato agli Atti della Procedura conclusasi con la predetta Assoluzione dal reato di Calunnia della Corte d’Appello di Cagliari del 14 Nov.’95).

Dopo tutti questi fatti, drammatici per la nostra famiglia, il sottoscritto Imputato, identificava nella Commissione Europea per i Diritti Umani, nel Capo dello Stato e nel Ministero di Grazia e Giustizia, le Istituzioni nelle quali riporre la speranza di ottenere Giustizia.

Ciò nonostante essere stato ripetutamente Assolto dalla Corte d’Appello di Cagliari, ma per il ripristino del Diritto e la subitanea cessazione delle gravi sofferenze persecutorie di cui l’Imputato pativa, anche economicamente, assieme a tutta la sua famiglia.

Ritiene l’Imputato ricorrente sia del tutto verosimile che, chiunque sia stato fatto oggetto di una simile sequela di azioni giudiziarie ingiuste, ed essendo egli consapevole che le stesse si fondavano su false accuse, avrebbe potuto inevitabilmente pensare alla malafede dei citati protagonisti delle Pubbliche Istituzioni di Oristano e pensare che, le stesse, si siano rese complici della congiura denunciata. Ciò risulta anche dalla circostanza, confermata in udienza del 25 Settembre 1996, alle pagine 8 e 9 dall’Agente della DIGOS di Oristano Locci Renato che, pochi mesi prima di quell’arresto del 2 marzo ’91, fece indagini sul nuovo gruppo politico dei Verdi fondato dal sottoscritto e di cui Antonino Arconte era notoriamente il Leader, così come sottolinearono, ripetutamente, gli organi di informazione locali, dando la notizia dell’arresto del Leader dei Verdi Oristanesi che, a loro dire, sarebbe avvenuto in pineta e colto in flagrante possesso di droga ! La cosa diede seguito a mie denunce e proteste, anche queste allegate agli atti, ma nessun provvedimento fu assunto in tutela dei miei Diritti, ed anche questo concorse a convincermi di essere vittima di una persecuzione anche a causa delle mie attività politiche, peraltro legali e corrette sul piano morale ed ideale.

Avverso la Sentenza impugnata, il sottoscritto Imputato sostiene di non poter essere condannato per il reato ascrittogli di cui all’Art.368 C.p.p. in quanto egli, all’epoca dei fatti, era assolutamente ed in buona fede convinto della colpevolezza di chi lo ha accusato e condannato per tutti i reati che in alcun modo ha commesso.

In ossequio al suddetto articolo si sottolinea che lo stesso recita : "...chi incolpa di un reato taluno che egli sa innocente...". Ribadendo che appare palese che non è questo il caso, il sottoscritto Imputato chiede di essere assolto perché il fatto non sussiste.

C) Dell’Art.594 - Ingiuria ; e Art.598 C.p. Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità Giudiziarie e della non punibilità per le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti nei Procedimenti dinanzi all’Autorità Giudiziaria, quando le offese concernono l’oggetto della causa ; e Art.62 C.p.p. del divieto di testimonianza sulle dichiarazionidell’Imputato.

In chiusura di discussione, il PM, dava Atto della situazione, incresciosa ed angosciante, che viveva l’Imputato, situazione che, negli Esposti, era definita persecutoria ed ingiusta, tanto da considerarla attenuante per il reato che contestava, ma dichiarando che, accusando le Istituzioni di averne preso parte (con le frasi estrapolate dagli Esposti e dalle Istanze inviate al Tribunale per la procedura in oggetto), l’Imputato era andato oltre i suoi Diritti di difesa, Ingiuriando le Istituzioni.

Rileva il sottoscritto Imputato che il reato di Ingiurie, ben diverso nel Codice penale da quello di calunnia, non gli è stato contestato ed egli non ha potuto presentare alcuna difesa contro la contestazione di aver Ingiuriato le Istituzioni.

Inoltre, le frasi estrapolate, senza entrare nel merito degli Esposti e della corretta valutazione delle prove a difesa, sulle quali si sono fondate anche le aggravanti nella Sentenza impugnata, sembrano configurare la fattispecie di cui all’Art.598 C.p. e la non punibilità ivi prevista , in quanto non vi può essere dubbio che esse sono contenute in scritti presentati dinanzi all’Autorità Giudiziaria.

A modesto avviso del sottoscritto, in quanto sopra, si potrebbe configurare anche la violazione dei Diritti e garanzie dell’Imputato di cui all’Art.62 C.p.p.

D) Dell’Art.39 e della competenza per territorio ; e dell’Art.523 comma 5 C.p.p. :

L’Esposto è stato scritto nel Comune di Oristano e tale dovrebbe essere la competenza per territorio. La competenza del Tribunale di Roma è stata determinata per il coinvolgimento dei Magistrati di Oristano nei fatti Esposti. Un’attenta lettura, al di là delle frasi estrapolate, delle conclusioni dell’Imputato, nonché il fatto che, sentite le deposizioni degli Agenti, la Difesa rinunciava alla convocazione dei Magistrati, dando anche Atto, con le Istanze presentate, di essersi resa conto che, i Magistrati di Oristano, apparivano ingannati in buona fede, renderebbe la competenza della causa alla giurisdizione di Oristano.

L’Imputato chiese di essere interrogato e, dopo il tentativo di intervenire in Udienza del 5 Marzo 1996, durante l’interrogatorio del Teste Commissario Mannoni, gli fu garantito, dal Presidente, di poterlo fare in chiusura. Avrebbe potuto, intervenendo personalmente, discolparsi dando ai fatti un interpretazione diversa. Ma, dopo la dichiarazione del P.M. e dell’Avv. Liberati, la Corte si è ritirata senza che sia stato sentito l’Imputato che, pure, più volte, nel corso del Procedimento, lo aveva richiesto. Infatti, se fosse stato sentito per Ultimo, dopo le dichiarazioni del P.M. e la contestazione di aver Ingiuriato le Istituzioni, accusandole di aver preso parte alla congiura lamentata, l’Imputato avrebbe potuto chiarire meglio il punto che, rispetto alle intenzioni dello scrivente, è stato totalmente travisato.

 

Spett.le Corte d’Appello, ho fatto questa lunga premessa, per sottolineare il grave difetto di motivazione nel quale è incorso il Tribunale di primo grado e cioè il vizio che viene comunemente enunciato con l’espressione "Travisamento del fatto".

Infatti, il Tribunale, pur potendo attingere importanti elementi di discolpa in favore dell’Imputato sottoscritto, dai documenti prodotti ritualmente nel processo, li ha ignorati nel merito dei fatti che documentavano, limitandosi, attraverso l’estrapolazione di frasi, a cercare elementi di colpevolezza che, le suddette frasi estrapolate dal contesto Esponenziale dei fatti, sembrano dare !, senza sottoporre, nemmeno le testimonianze rese in Udienza, a quel minimo di controllo derivante dalle produzioni delle Sentenze e dalle stesse contraddizioni che, nelle varie deposizioni via via sono emerse, tanto da costringere, il Tribunale, sia pur con diverso Collegio, a riconvocare il Commissario Mannoni e la Teste Pinna Graziella per confrontare le diverse testimonianze. Confronto che vide, il Commissario Mannoni, ammettere in Udienza, il 4.2.’97, quello che nell’Udienza del 5 Marzo 1996, aveva decisamente negato.

In chiusura di discussione, lo stesso P.M., palesando un barlume di dubbio, ha accennato ad una congiura che, stando all’origine dell’Esposto 23 Luglio 1993, veniva considerata come attenuante e non come motivazione, se si fosse approfondito l’esame di tutte le prove a difesa prodotte, dell’insussistenza del reato di calunnia e dell’esistenza di fondati motivi di non procedibilità.

Perché tale affermazione non appaia gratuita, mi sia consentito di esaminare analiticamente, nello stesso ordine, i capi d’imputazione della Sentenza impugnata , rilevando anche gli errori di fatto e di Diritto che hanno portato, a mio modesto avviso, al travisamento dei fatti :

- Recita la Sentenza impugnata che gli esiti delle vicende pregresse non possono essere ripercorse se non al limitato fine di valutare il perfezionamento del reato di calunnia ascrittomi. Rinunciando così allo scopo primario di un Processo che è quello di cercare la verità e, attraverso un equa e attenta valutazione delle prove, (anche quelle a difesa) verificare la fondatezza di ogni accusa penale che venga rivolta all’Imputato.

- La superficialità di tale valutazione è evidenziata dall’errore, già citato al punto A, che qui semplicemente si indica alla pag.3 dalla riga 7 alla riga 14 della Sentenza impugnata; sempre a pag.3 della stessa, si ignora che il Commissario Mannoni, nella Udienza del 5 marzo 1996, ha decisamente negato di essere stato a Torregrande (a pag.7 rigo 16 della Sentenza impugnata) e che dichiarò: "...in base alle dichiarazioni di Vincenzo C., ma anche in base a quello che avevamo visto, fermammo e poi arrestammo l’Arconte" (vedasi a pag.2 rigo 16,17,18,19 del Verbale 5.3.96) ; al rigo 19 dichiara di non essere a conoscenza di quale fosse la fonte confidenziale della cui esistenza nessuno nega, ma a pagina 6 rigo 5, lascia intendere di apprendere solo adesso che la fonte confidenziale sarebbe Stefano Arconte, fratello dell’Imputato ; a pagina 8 ammette anche lui che : "...a seguito della fonte confidenziale, abbiamo organizzato il servizio" ; a pag.10 rigo 11, 12 continua a negare di sapere le condizioni in cui si trovava Via Magellano quella mattina, asserendo : "...certamente non è cosa che mi risulti se c’è quella stradina", e che : "...gli operatori, e non lui, hanno descritto compiutamente i fatti", confermando che : "...negli Atti del processo del 20.3.1991 c’è tutto!"- (N.B : Invece in quegli atti non c’è altro che quella Dichiarazione del 2.3.’91)

- Nello stesso Verbale 5.3.96, anche l’Agente Sanna Carlo, ammette di non aver visto il sottoscritto, in auto con Vincenzo C., recarsi nella pineta passando da via Magellano.

- A pagina 9 del Verbale 5.3.96, tentai di ottenere un confronto diretto con il Commissario Mannoni, per poter contestare il fatto che, invece, lui c’era in Via Magellano ed aveva effettuato i sopralluoghi, verificando in Loco la falsità delle accuse di Vincenzo C., ma presentando, invece, ai Giudici di Oristano, la Dichiarazione in Atti del 2 Marzo 1991 con la quale si confermavano le dichiarazioni mendaci di Vincenzo C. (relative al percorrere quella stradina, in auto, diretti in pineta) e niente di quello che, attraverso i sopralluoghi, era stato verificato e provava il mio essere vittima di errore giudiziario. All’epoca non pensavo ancora ad una congiura ! Come detto, il Presidente impedì quel confronto e mi intimò il silenzio, assicurandomi che avrei potuto avere la parola in finale di discussione.

- A pagina 20 dello stesso Verbale 5.3.96, Il Presidente da atto che agli Atti c’è la Sentenza di Assoluzione, perché il fatto non sussiste, dal reato di calunnia del 14 Novembre 1995 (in cui appare il M.llo CC Curcu Antonio connesso a Vincenzo C.) e insiste perché sia riconvocato il M.llo CC Curcu con Vincenzo C. Ciò rende ancora più palese l’errore in cui è incorsa la Sentenza impugnata nello scambiare le diverse Sentenze, (a pag.3 rigo 9 Sentenza impugnata, come descritto al punto A).

- Alle pagine 3 e 4 della Sentenza impugnata, si insiste sulla circostanza della firma del Commissario Mannoni che non appare sui Verbali di sequestro consegnati al Tribunale di Oristano ed appare, invece, in quelli pretesi dall’Imputato all’atto di subire la perquisizione domiciliare a Torregrande. Ma non si fa alcuna menzione circa la dichiarazione del 2 Marzo 1991, firmata da tutti gli Agenti sentiti in Udienza e sulla quale si fondavano il mio arresto del 2 Marzo ’91 e la mia condanna del 20 Marzo 1991. Nessuna importanza viene data al fatto che, nel corso di questo Processo, gli stessi Agenti, hanno Testimoniato smentendo la loro prima dichiarazione resa, come detto, al Tribunale di Oristano il 2 Marzo 1991 e sulla quale, recitano quelle Sentenze, si fondava, a detta dei Giudici, l’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie di Vincenzo C.

- In merito alla Testimonianza resa dall’Agente della DIGOS Locci Renato, (di cui alla pag. 4 della Sentenza Impugnata), si rileva che lo stesso ha confermato, a pagina 8 rigo 11,12,13,14,15 del Verbale di Udienza del 25 settembre 96, di essersi occupato di questioni Politiche riguardanti le attività di Presidente dei Verdi di Antonino Arconte per incarico della DIGOS. Cosa questa che ebbe una grande rilevanza sulla stampa locale e che è stata documentata agli Atti allegati agli Esposti con copia di tutti quegli Articoli che rovinarono per sempre la mia reputazione !

- Essendosi, questo, verificato poco tempo prima dell’arresto e di tutto quello che, a modesto avviso dell’Imputato, di persecutorio ne è seguito, ha portato, comprensibilmente, l’Imputato, che si sapeva innocente, ad ipotizzare una qualche prevenzione di tipo politico. Cosa che ha esternato, nei modi di Legge, alle sedi preposte Nazionali ed Internazionali. (come detto al punto B).

- E non c'è dubbio che ''dalla documentatissima memoria difensiva datata 8 Marzo ’93" e depositata in Tribunale ad Oristano nel citato Processo dell’8 Marzo 1993 (ben precisato al punto A) ; cosi' come dalla storia Processuale illustrata in tutti gli allegati all’Esposto dei fatti in oggetto, nonché nelle Istanze presentate in corso di questa Procedura, emerge, anche a lume di buon senso comune, l'esistenza di ragionevoli motivi perché chiunque sia stato fatto oggetto e ripetutamente di tali e tante azioni ingiuste, sia legittimato a pensare ad un "fumus persecutionis" e, per trovare legittima Difesa da questo intento persecutorio, dunque, rivolgersi alle diverse Istituzioni adite, ma ciò ai sensi dei Diritti garantiti dalle norme citate, esprimendo anche appassionatamente le proprie ragioni.

- Il fatto che l’Imputato, anche dalla Testimonianza di Stefano Arconte, non fosse a Torregrande quella mattina alle ore 9 in contraddizione con quanto dichiarato da Vincenzo C. e dagli Agenti Verbalizzanti il 2 Marzo 1991, non viene, in alcun modo, considerato positivamente, ai fini della buona fede e dell’innocenza dell’Imputato dalle accuse di calunnia.

- La Testimonianza di Pinna Graziella, considerata attendibile dagli stessi Giudici, resa il 25 Settembre 1996, smentiva quella resa dal Commissario Mannoni nell’Udienza precedente del 5 Marzo 96, tanto è vero che, lo stesso Commissario, è stato riconvocato dal Presidente Dr. Lupacchini, di quell’Udienza del 25 Settembre ’96, per essere risentito e chiarire i punti controversi della sua Testimonianza del 5.3.96, con la quale, come detto, negava le circostanze dimostrate vere, vista anche la documentazione prodotta dalla difesa, a riprova della veridicità della Testimonianza di Pinna Graziella e precisamente :

1) Verbale di perquisizione attestante la presenza del Commissario Mannoni a Torregrande nel coordinare tutte le operazioni : sia nell’abitazione, che sull’auto, che in via Magellano e in pineta con i gruppi cinofili, alla ricerca di riscontri alle dichiarazioni di Vincenzo C. che, (come ammette nella seconda audizione il Commissario Mannoni, ...dopo averlo negato il 5 marzo 1996 !) diedero tutte esito NEGATIVO ! ! ! ;

2) Dichiarazione in Atti del 2 marzo 1991, firmata da tutti gli Agenti verbalizzanti, anche dal Commissario Mannoni ; letta in Udienza del 25 Settembre ’96 (alla pag.19, da rigo 22 fino alla pagina 21), alla presenza dell’Ispettore La Gioia Cosimo, il quale, come gli altri, nega di essere stato Testimone di quanto affermato dagli Agenti in quella dichiarazione. Nella quale, peraltro, si fa notare che, il Leader dei Verdi, viene definito : "...noto pregiudicato Oristanese" , affermazione questa del tutto gratuita e priva di qualsiasi fondamento! ;

- Sia Pinna Graziella che il Commissario Mannoni, furono riconvocati per l’Udienza del 4 feb.1997.

- La Sentenza impugnata, alla pagina 7 rigo 15, fa risalire ad una Istanza in data 12.7.96 le accuse di falsa Testimonianza al Commissario Mannoni Antonio, quindi, prima che il Commissario Mannoni, risentito dal Tribunale con la seconda convocazione, (resasi necessaria per i motivi suddetti), confermasse il vero e rettificasse il falso reso con la sua Testimonianza del 5.3.96.

Nell’Udienza di seconda convocazione del 4 febbraio 1997, il Commissario Mannoni Antonio, ha ammesso la verità, in un primo tempo negata e cioè :

1) E’ stato a Torregrande ;

2) ha partecipato a tutte le operazioni svolte in ordine all’arresto dell’Imputato sottoscritto ;

3) è stato in Via Magellano ed ha visto la condizione dei luoghi ;

4) ha ispezionato la pineta verificando che non vi erano riscontri alle dichiarazioni accusatorie di Vincenzo C. nemmeno in terra smossa di recente ;

5) ha ispezionato la pineta anche con l’ausilio dei gruppi cinofili e ha dato atto che tutte le operazioni svolte diedero ESITO NEGATIVO !

6) ha ammesso che mia moglie, Pinna Graziella, ha detto il vero, così come ha riconosciuto la sua firma nel documento che dava atto della sua presenza a Torregrande, che prima il 5.3.96 ha negato;

7) ha negato, anche lui come gli altri, di essere stato Testimone del fatto, attestato con quella dichiarazione in Atti del 2 Marzo 1991 che, l’Imputato sottoscritto, andò in auto con Vincenzo C. a bordo, transitando nella Via Magellano, diretto in pineta .

Atto, quest’ultimo, che, attestando palesemente il falso ! , è l’unico documento, di tutte le operazioni svolte dal Commissario Mannoni Antonio a Torregrande, in Via Magellano ed in Pineta, ad essere stato allegato agli Atti del Processo del 20 Marzo 1991 e sul quale, come più volte detto e dimostrato con la produzione di quella Sentenza del 20 marzo 1991, si è fondata l’attendibilità delle accuse di Vincenzo Carta.

Di fronte a questo, ogni difesa è risultata vana ! ...Da ciò la dichiarazione che, il Processo del 20 Marzo 1991, lo si è fatto in Questura.

Chiedo a codesta Spett. le Corte d’Appello :

Quale Giudice e quale Tribunale, di fronte alle dichiarazioni firmate da un Commissario ed un Ispettore di Polizia e dagli altri agenti dichiaranti ...poteva credere alle proteste di innocenza di un Imputato?.

Nel Processo in oggetto, però, è risultato che tutti i verbalizzanti di quel 2 Marzo 1991, in realtà, non videro nulla di quanto dichiarato con quell’atto, sul quale si fondò l’arresto e la condanna di un Imputato che si protestava INNOCENTE !

Come dichiaravo con le mie ultime Istanze, al di là di ogni possibile estrapolazione di frasi : "...in buona o mala fede non sta a me giudicare!"

- Riguardo alle frasi estrapolate dalle Istanze, a titolo d’esempio dell’errore in cui si è incorsi non entrando nel merito dei fatti esposti, e di cui Travisamento del fatto, trascrivo i periodi da cui le frasi sono state estrapolate, (sia pure estrapolandole a mia volta , sottolineando in grassetto quelle estrapolate dall’accusa !). Rispettivamente quella citata a pag.7 rigo 8 :

-"...Da tutto quanto fin’ora dichiarato e sentito nelle numerose Udienze, mi pare chiaro che, ad Antonino Stefano Arconte, sottoscritto, il Processo lo si sia fatto in Questura, in Associazione a delinquere tra Pubblici Ufficiali corrotti e delinquenti abituali. Alla luce di quanto sopra, i Magistrati, certo, non potevano credere a me, imputato e solo ...a dire la verità ! ! !" ;

- A pag.8 rigo 13 : "...o dovrei credere che anche qualche Magistrato di Oristano si è montato in casa del parquets, o altro, proveniente dai furti che ho subito nel "durante ?". Non ci ho mai pensato e credo che, se le ruberie sono state il movente per le calunnie e le simulazioni dei più, nei Magistrati di Oristano si sia formata l’antipatia nei miei confronti a causa delle mie idee politiche ... ben note a tutti gli Oristanesi ! che, unitamente alle false testimonianze, alle simulazioni, alle calunnie, alle diffamazioni ... anche della Stampa locale, hanno costruito un mostro che non poteva essere altro che colpevole e che "osava anche negare persino l’evidenza dei fatti testimoniati dagli agenti della Polizia" che lo "videro andare in auto con Carta nella via Magellano !".

Ill.ma Corte d’Appello, al sottoscritto Imputato, sembra evidente che le frasi ed il senso che queste hanno, nel contesto in cui sono inserite, altro che diffamare o ingiuriare le Istituzioni !, viceversa danno atto che, nel corso di questo Procedimento, l’Imputato si è reso perfettamente conto che la Magistratura di Oristano ha agito in buona fede, ingannata da tutte le falsità, anche degli Agenti Verbalizzanti e della Testimonianza del Maresciallo dei Carabinieri Curcu Antonio.

Ma, con le stesse Istanze, si dava atto che gli Agenti, alla fine, ricredendosi, sotto giuramento, (anche se il Commissario Mannoni ha dovuto essere convocato due volte) hanno, finalmente, ammesso il vero e, forse, se fosse stato sentito, anche il Maresciallo dei Carabinieri Curcu Antonio, avrebbe potuto spiegare il perché di quella Testimonianza che, l’8 marzo 1993, mi provocò quell’altra ingiusta condanna convincendo i Giudici di Oristano, ancora una volta, della mia colpevolezza ...per fortuna riformata con l’Assoluzione, in Corte d’Appello, il 14 Novembre 1995, (come precisato al punto A).

Inoltre si affermava che : "...In buona o mala fede non sta a me giudicare !" ;

ed infatti, in tutti gli scritti esaminati, dolorosamente, come anche il PM ha potuto rilevare, si dava un rendiconto esatto di quanto accadeva ad un Cittadino inerme e che si protestava innocente da tutte le accuse che venivano avanzate contro di lui, anche descrivendo cosa appariva all’Esponente di quanto accadeva. Ma rivolgendosi alle Autorità, egli, chiedeva un inchiesta giudiziaria che appurasse la verità dei fatti e dalla quale, quindi, apparisse la sua innocenza e la congiura di cui si sentiva oggetto e che provocò la persecuzione che, senza dubbi, lamentava.

- Rimarrebbe da dire su quanto dichiara la Sentenza impugnata a pag.7 rigo 23 circa il fatto di sentire le Istituzioni di Oristano via via nemiche, "...poiché in questi ultimi l’Imputato non nutre più alcuna fiducia"  ed essersi, quindi, rivolto altrove (Capo dello Stato, Ministero di Grazia e Giustizia e Commissione Europea).

Che questo era il movente per cui l’imputato si era rivolto alle massime Istanze Nazionali ed Europee, ai sensi dei Diritti garantiti dagli Art.13 ;25 ;26 della Convenzione Europea e parte integrante del Nostro Ordinamento Giudiziario, si è già detto al punto B, e che tale sentimento negativo era stato ispirato e giustificato da tutte le azioni giudiziarie iniziate contro di lui è evidente da tutti i fatti Esposti e da tutte le Sentenze di Assoluzione perché il fatto non sussiste e/o l’imputato non lo ha commesso, puntualmente allegate agli atti.

Da tutto quanto precisato nella narrativa che precede, appare evidente che la Sentenza si limita ad affermazioni apodittiche, per lo più su estrapolazioni di frasi che, se inserite nel contesto esponenziale da cui sono state prelevate, assumono tutt'altro significato da quello voluto ai fini dell’accusa, ma, viceversa, partecipano a dimostrare la buona fede e l’innocenza, dal reato ascrittogli, dell’Imputato ricorrente e che, così come sono state utilizzate, mascherano, ma nel contempo rivelano, una motivazione in realtà di una fragilità evidente.

Pertanto, tutto ciò considerato, il sottoscritto Imputato,

chiede

che la Ecc.ma Corte d’Appello voglia, in totale riforma della Sentenza appellata :

 

a) In via principale :

accogliere siccome legittime le richieste di cui al punto A e dei Diritti garantiti dagli Art. 13 e 25 della Convenzione Europea e degli articoli 649 ; 650 e 669 comma 8 C.p.p. pertanto, che l’Ill.ma Corte d’Appello voglia pronunciare Sentenza di Proscioglimento o di non luogo a procedere ;

- Inoltre, visto l’Art.13 ;25 e 26 e gli altri citati della Convenzione Europea, facenti parte integrante dell’Ordinamento giudiziario Italiano, nonchè l’Art.2 della Costituzione Italiana, voglia l’Ill.ma Corte d’Appello dichiarare il non luogo a procedere perché l’azione penale non doveva essere iniziata, anche in ossequio ai diritti Garantiti dalla Convenzione Europea e dalla Costituzione Italiana.

b) In subordine :

accogliere siccome legittime le richieste di cui al punto B e considerato che l’Imputato ha esercitato i suoi Diritti di Difesa e di Ricorso ad una Istanza Nazionale, esponendo i fatti così come li aveva vissuti e conosciuti, mandarlo assolto perché il fatto non sussiste.

c) In maggior subordine :

riconoscere le ragioni di cui ai punti C e D e ove la Corte non ritenga di poter decidere allo stato degli atti, per la mancanza delle Testimonianze richieste dalla Difesa e convocate dal Tribunale, ma non presentatesi in Udienza, del M.llo CC Curcu Antonio e del Vincenzo Carta e udite le giustificazioni ed i chiarimenti che l’Imputato, non sentito, come detto, in corso di discussione, è in grado di fornire, si chiede che voglia ordinare la rinnovazione del dibattimento, e sentire i Testi Vincenzo Carta e M.llo Curcu Antonio. Ciò è importantissimo per arrivare alla verità dei fatti, attraverso la quale riconoscere l’Innocenza del sottoscritto Imputato e mandarlo Assolto con la formula ritenuta più giusta.

Con riserva di motivi aggiunti.

Con osservanza. In fede: Antonino Arconte

OR 16 gennaio 1998

 

P.S.:

della serie "...meditate gente! ...meditate!!!

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