Giovedì 29 aprile 1999 - Norme e tributi

Autocertificazione

Dal 23 febbraio il nuovo regolamento. Sì ai documenti via computer agli uffici pubblici

La burocrazia si fa più semplice per i cittadini. Dal 23 febbraio è operativo l'ultimo regolamento che prevede l'obbligo di autocertificazione. In sostanza comuni, scuole, università e motorizzazioni civili non potranno più pretendere vari tipi di certificati. Gli utenti possono cioè evitare il vincolo della certificazione ufficiale, con tanto di bolli e code agli sportelli. A cittadini e imprese è data la possibilità di attestare, su fogli in carta semplice firmati sotto la propria ed esclusiva responsabilità o con dichiarazioni sostitutive, alcune posizioni, da quella anagrafica fino allo stato civile o al codice fiscale. Chi attesta il falso è soggetto all'applicazione di sanzioni penali. Nella circolare inviata dal ministro Bassanini alle amministrazioni pubbliche si fa inoltre esplicito riferimento ai mezzi informatici e in particolare si garantisce che documenti, atti e certificati trasmessi via computer alle amministrazioni pubbliche direttamente dai cittadini avranno valore legale.

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Autocertificazioni in vigore
dal 23 febbraio 1999

 

Autocertificazioni
già in vigore

 

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Data e luogo di nascita

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Tutti i dati anagrafici

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Cittadinanza

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Tutti i dati sullo stato civile

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Godimento dei diritti politici

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Estratti degli atti di stato civile limitati a matrimoni, adozioni, figli a carico

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Esistenza in vita

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Titoli di studio acquisiti

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Residenza

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Esami universitari e di Stato

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Stato civile

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Situazione reddito a fini fiscali

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Nascita

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Codice fiscale

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Decesso del coniuge, dell'ascendente
o del discendente

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Partita Iva

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Posizione agli effetti
degli obblighi militari

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Stato di disoccupazione

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Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni

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Qualità di casalinga

 

 

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Qualità di pensionato

 

 

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Qualità legale rappresentante

 

 

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Adempimento o meno
degli obblighi militari

 

 

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Dichiarazione di vivere
a carico

 

 

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Assenza di condanne penali

 

 

 

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La circolare del 5/2/99 pubblicata sulla G.U. n. 33 del 10/02/99 firmata dal ministro Bassanini

 

Circolare Miacel del 2/2/99 n. 2 D.P.R. 20/10/98 n. 403, norme di attuazione degli art. 1, 2 e 3 della legge 15/5/1997 n. 127 del ministero dell'Interno