IL PORTO D'ARMI

L'autorità competente al rilascio del porto d'armi lunghe è il Questore, mentre quella per il rilascio delle armi corte è il Prefetto.

L'art. 42 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza recita che:

Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.

Requisiti psico fisici

Ministero della Sanità

Decreto 14/9/94 (requisiti minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso caccia e al porto d'armi per difesa personale)-dalla G.U. della R.I. del 22/11/94 S.G. n. 273-.

Art. 1.

I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia, previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed al porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro al volo, previsto dalla legge 18 giugno 1969, n. 323, sono i seguenti:

visus complessivo non inferiore a 10/10;

acutezza visiva non inferiore a 8/10 per l'occhio che vede meglio, raggiungibile con lenti sferiche o cilindriche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, l'adozione di lenti a contatto o lenti a contatto associate ad occhiali. Per i monocoli (organici e funzionali) l' acutezza visiva deve essere di almeno 8/10, raggiungibile anche con correzione di lenti normali, lenti corneali o con l'uso di entrambe:

senso cromatico normale alle tavole di Ishihara;

soglia uditiva non superiore a 30 dB nell'orecchio migliore. (Come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1.000, 2.000 Hz), o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 6 metri di distanza complessivamente. Tale requislto può essere raggiunto anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate.

In caso di anacusia, l'idoneità è limitata all' esercizio della caccia in appostamento;. adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente maneggio sicuro dell' arma;

assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza e che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio (statico o dinamico);

assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare non deve essere presente dipendenza da sostanze psicotrope, alcool, stupefacenti.

Art. 2

I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per difesa personale di cui all'art. 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773sono i seguenti:

a) Requisiti visivi:

1) Soggetti con visione binoculare:

visus naturale: 5/ 10 per ciascun occhio;

visus corretto: 10/10 complessivi con non meno di 5/10 per l'occhio che vede meno;

correzione: è ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 8 diottrie;

l' eventuale differenza fra i due occhi non deve essere superiore a 3 diottrie per l'ipermetropia e a 3 diottrie per la miopia. Per correzione si intende la correzione totale. Per quanto concerne la correzione dell'astigmatismo, non sono ammessi vizi di refrazione superiori alle 3 diottrie per l'astigmatismo miopico, alle 2 diottrie per l' astigmatismo ipermetropico e alle 4 diottrie per l' astigmatismo misto;

senso cromatico normale alle tavole di Ishihara.

2) Soggetti monocoli:

visus naturule minimo: 6/ 10; visus corretto: 10/10; senso cromatico normale alle tavole di Ishihara.

b) Requisiti uditivi:

soglia uditiva non superiore a 20 dB migliore. (Come soglia si intende il valore medio della audiometrica espressa in dB HL per via aerea frequenze di 500, 1.000, 2.000 Hz). Comunque la soglia per ciascuna frequenza deve essere inferiore a 50 dB, o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 8 metri di distanza, con non meno di 2 metri con l' orecchio che sente meno, raggiungibile anche con l' utilizzo di protesi adeguate. In caso di anacusia la soglia auditiva naturale non deve essere comunque interiore a 60 dB:

adeguata capacità degli arti superiori e della vertebrale raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma;

assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza e che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio (statico o dinamico). . L'idoneità non può essere rilasciata ai soggetti che negli ultimi due anni hanno sofferto di crisi comiziali;

assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare non deve essere presente dipendenza da sostanze psicotrope, alcool, stupefacenti.

Art. 3.

L'accertamento dei requisiti psico-fisici è effettuato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato o da singoli medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio.

Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico, da compilarsi secondo il modello di cui all'allegato 1, rilasciato dal medico di fiducia, di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di data non anteriore a tre mesi. Il medico certificatore prescriverà tutti gli ulteriori specifici accertamenti che riterrà necessari, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche. Il definitivo giudizio, da compilarsi secondo il modello di cui all'allegato 2, viene comunicato all'interessato, e trasmesso entro cinque giorni, all'autorità di pubblica sicurezza presso la quale è stata inoltrata la domanda di autorizzazione. Il giudizio di non idoneità deve essere adeguatamente motivato.

Art. 4

Avverso il giudizio negativo, l'interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso ad un collegio medico costituito presso l'unità sanitaria locale competente, composto da almeno tre medici, di cui uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni ed integrato di volta in volta da uno specialista nella patologia inerente al caso specifico. I medici devono essere pubblici dipendenti. L'esito del ricorso sarà comunicato entro cinque giorni all'interessato ed alla competente struttura di pubblica sicurezza.

Art. 5

(...)

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Requisiti morali

Secondo l'art. 11 del T.U.L.P.S., "salve le condizioni particolari stabilite dalla Legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2) a chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. (omissis).

L'art. 43 del T.U.L.P.S. aggiunge inoltre che la licenza per il porto di armi non può essere concessa "a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;

c) chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi. La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati ed a chi non dà affidamento a non abusare delle armi".

Licenza per porto d'armi ad uso caccia

La licenza per porto di fucile per uso di caccia, è rilasciata in conformità alle leggi di P.S. già citate, per cui sono necessari i suddetti requisiti. Inoltre, il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito d'esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia. Nei 12 mesi successivi al primo rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza che non abbia commesso violazioni alle norme della predetta legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza (art. 22 L. 11/2/92 n. 157).