Pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 19 dicembre 2000 serie generale n. 295
LEGGE 14 dicembre n. 379.
Disposizioni
per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già
residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro
discendenti.
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
PROMULGA
Art.
1.
1.
La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2,
originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico
prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al
presente comma comprendono:
a)
i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;
b) i territori già italiani ceduti alla Jugoslavia
in forza:
1) del trattato
di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il
10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;
2)
del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista
federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e
reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.
2.
Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma I ed
emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca,
prima del 16 luglio 1920, nonché ai loro discendenti, è riconosciuta la
cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con
le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,
entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
È abrogato l'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Art.
2.
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addì 14 dicembre 2000.
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: FASSINO
LAVORI
PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4541):
Presentato Dall'on. Schmid L'1l Febbraio 1998.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente,
il 9 marzo 1998
con parere della commissione III.
Esaminato dalla III commissione il 21 e 22 marzo
2000, il 10 maggio 2000.
Relazione scritta presentata l'8 giugno 2000 (atto n.
4541 7 A relatore sen. Boato).
Nuovamente assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede
legislativa, il
25 ottobre 2000.
Esaminato dalla I commissione e approvato il 25
ottobre 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4863):
Assegnato alla 1' commissione (Affari costituzionali), in sede
deliberante, il 3
novembre 2000 con pareri
delle commissioni 2- e 3'.
Esaminato dalla 1' commissione l'8 e 16 novembre 2000 ed approvato il 21
novembre
2000.
NOTE
AVVERTENZA:
Il
testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Il decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, reca:
«Esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed
associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.».
La legge 14 marzo 1977, n. 73, reca: «Ratifica ed
esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica
socialista federativa di Jugoslavia, con allegati,
nonché dell'accordo tra le stesse Parti, con
allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmato ad Osimo (Ancona)
il lo novembre 1975.».
Il testo dell'att. 23 della legge 5 febbraio 1992, n.
91 (Nuove norme sulla cittadinanza), è il seguente:
“art. 23.-1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la
conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la
prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale
dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende
stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero,
davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.
2. Le
dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o i provvedi menti
attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della
cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di
essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita”.
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Publicado no Diário Oficial da República Italiana,
de 19 de dezembro de 2000. série geral n. 295
LEI 14 de dezembro n. 379.
Disposição
para reconhecimento da cidadania italiana, as pessoas nascidas ou residentes
nos territórios pertencentes ao Império Austro Hungaro e a todos seus
descendentes.
A
Camara dos deputados e o Senado da República aprovaram;
O PRESIDENTE DA REPÚBBLICA
a seguinte lei
PROMULGA
Art.
1.
1. A presente lei é aplicada a pessoas que de acordo
com paragráfo 2, originárias dos territórios que pertenceram ao Império
Austro-Hungaro, antes de 16 de julho de 1920, e a seus descendentes, Os territórios
que cujo pararágrafo compreendem.
a) Os
territórios atualmente pertencente ao Estado Italiano
b) Os territórios já italianos que foram cedidos
para a Iugoslávia
1) Do tratado de paz entre a Italia e as Potencias
Aliadas, assinado em Paris no dia 10 de fevereiro de 1947 e o decreto
legislativo provisório do Estado de 28 de novembro de 1947, n 1430.
2) Do tratado entre a República Italiana e a República
Socialista Federativa da Iugoslávia, assinado
em Osimo-Ancona no dia 10 de novembro de 1975, ratificado e feito
executar na Itália ao senso da lei de 14 de março de 1977, n. 73.
2. As pessoas que nasceram e já residem nos territórios
que cujo pararagrafo e aos
imigrantes no exterior, a exclusão da atual República Austríaca,
antes de julho de 1920, como a todos seus descendentes, é reconhecida a
cidadania italiana se apresentar uma declaração de acordo com as formalidade
cujo artigo 23 da lei de 5 de fevereiro de 1992, n 91, dentro de cinco
anos da presente lei.
3. É revogado o artigo 18 da lei de 5 de fevereiro
de 1992, n 91.
Art. 2.
1. A presente lei entra em vigor no dia seguinte da publicaçõa
no Diário Oficial.
A
presente lei, munida de sigilo do Estado, será inserida nos livros oficiais
dos atos normativos da República Italiana. E se faz cumprir como lei do Estado.
Data a Roma, addì 14 dicembre 2000.
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: FASSINO
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