REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari – Sezione Seconda
Nr. 542/2000 Reg. Ord.
Nr. 584/2000 Reg. Ric.
nelle persone dei Signori:
Dott. SAVERIO CORASANITI Presidente
Dott. PIETRO MOREA Componente Rel.
Dott. LEONARDO SPAGNOLETTI Componente
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio
del 6 aprile 2000;
Visto il ricorso n. 548/2000
proposto dalla WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A., rappresentata e difesa da
Agostinacchio Avv. Annalisa e Sartorio Avv. Giuseppe;
CONTRO
il Comune di Bitonto,
rappresentato e difeso da Napoli Avv. Giuseppe (dello "Studio Legale
Associato A.Lanno - G.Napoli");
per l’annullamento, previa
sospensione degli effetti, del provvedimento del Dirigente del Settore
Urbanistico comunale prot. n. 70032 del 21.09.99, mai notificato, di rigetto
istanza del 31.05.1999, per l’installazione di una stazione radio base per
telefonia cellulare;
nonché di ogni altro atto e
provvedimento connesso, conseguenziale e presupposto;
Visti gli atti e i documenti
depositati con il ricorso;
Vista la domanda di
sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione
in giudizio del Comune di Bitonto;
Uditi gli avv. Agostinacchio,
Sartorio e Napoli.
Considerato che il
procedimento concessorio riguardante la installazione di stazione delle reti di
telecomunicazioni (telefonia mobile) deve rispettare le regole dettate dalla
legislazione di tutela in materia ambientale ex art. 2 c. 1 lett b) D.P.R.
19/9/97 n. 318, 2 bis L. 189/97, 4 c. 3 L. 249/97 (nella specie non risulta
acquisito il parere ambientale di competenza regionale);
che la incompletezza del
procedimento preclude alla società istante di ottenere tutela cautelare;
che in tal senso la sezione
ritiene di modificare il precedente orientamento in materia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia, sede di Bari – Seconda Sezione, respinge la suindicata
domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà
eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo
Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Bari, 6 aprile 2000
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IL GIUDIZIO SULLA COMPATIBILITA' AMBIENTALE DELL'IMPIANTO DI TELEFONIA
CELLULARE SPETTA ALL'AUTORITA' PUBBLICA REGIONALE.
L'ordinanza in commento del
Tribunale Amministrativo per la Puglia di Bari, ponendosi nel solco
dell'orientamento, di Dottrina e Giurisprudenza (oramai consolidato), che
(giustamente) ritiene prevalente la salute dei cittadini rispetto ad ogni altro
interesse giuridicamente protetto, si segnala innanzitutto per aver, per la
prima volta, sottolineato che la competenza in materia di valutazione
dell'impatto ambientale prodotto dalle stazioni radio base di telefonia
cellulare -necessaria ai fini dell'accoglimento delle relative domande di
concessione amministrativa all'installazione- spetta alla Regione.
Non constano precedenti sul
punto. Per cui il principio sancito dall'Autorità Giudiziaria barese
costituisce -almeno fino a quando non si sarà pronunciato il Consiglio di
StStato- una vera e propria novità
nell'attuale panorama giurisprudenziale.
Il caso: nel mese di maggio
1999 la società Alcatel Italia aveva richiesto, per conto della Wind
Telecomunicazioni, al Comune di Bitonto il rilascio di una concessione per
l'installazione di una stazione radio base, finalizzata all'erogazione di
servizi di telefonia mobile in tecniche digitali, su di una determinata zona del
suolo cittadino. Ed a tal fine essa aveva allegato alla domanda, oltre al
progetto, un parere del Presidio Multizonale di Prevenzione Settore Fisico
Ambientale della locale AUSL, attestante il rispetto dei valori di intensità
dei campi elettromagnetici emessi dall'impianto ai limiti imposti dal D.M.
10.9.1998 n. 381, nonché una "valutazione di impatto ambientale del
sito" predisposta da un proprio tecnico.
Ciononostante il Dirigente
del Settore Urbanistico del Comune, nel successivo mese di settembre 1999, negò
la concessione, ritenendo la domanda per un verso incompatibile l'impianto con
la destinazione urbanistica della zona individuata dalla società richiedente,
per altro verso carente del previo esperimento della procedura di v.i.a. ai
sensi dell'art. 2 bis L. 189/97.
Su impugnazione della Wind,
quindi, il T.A.R., accogliendo le tesi difensive del Comune di Bitonto, ha
giudicato corretto l'operato del Dirigente del Settore Urbanistico, in quanto
"il procedimento concessorio
riguardante la installazione di stazioni delle reti di telecomunicazioni
(telefonia mobile) deve rispettare le regole dettate dalla legislazione di
tutela in materia ambientale ex artt. 2 c.1 lett f) D.P.R. 19.9.97 n. 318, 2
bis L. 189/97, 4 c.3 L. 249/97", acquisendo, appunto, "il parere ambientale di competenza regionale".
In effetti, la stessa
consecuzione temporale della legislazione richiamata dal Giudice
Amministrativo, di attuazione della direttiva CEE n. 96/2, suggerisce la
conclusione sintetizzata con l'ordinanza in esame, poiché se in un primo
momento la L. 1.7.1997 n. 189 (di conversione, con modificazioni, del D.L.
1.5.1997 n.115, recante disposizioni urgenti sulle comunicazioni mobili e
personali) introdusse, al richiamato secondo comma dell'art. 2 bis, la
necessità che l'installazione delle infrastrutture di radiofonia mobile sia
"sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto
ambientale", la successiva L. 31.7.1997 n.249 (istitutiva della famosa
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) sancì, al terzo comma dell'art.
4, che le regioni e le province autonome sono chiamate a
disciplinare "l'installazione e la modifica degli impianti di
emissione", nel rispetto dei limiti di esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici (sui quali, peraltro, la stessa Autorità garante è
tenuta a vigilare, anche in rapporto a più emissioni, costituendo il rispetto
di tali limiti "condizione
obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con
emissioni": art. 1, comma 6, lett. a, n.15, stessa legge). Cosicchè il
principio generale -secondo cui l'installazione, l'esercizio e la fornitura di
reti di telecomunicazioni, come anche la prestazione dei servizi ad essi
connessi, si fonda sul rispetto della vigente normativa di tutela della salute
pubblica, dell'ambiente e degli obiettivi di pianificazione urbanistica e
territoriale, di concerto con le
competenti autorità - dettato dall'art. 2, co.1, lett. f, del D.P.R.
19.9.1997n. 318 (che ha introdotto il regolamento attuativo delle direttive comunitarie
intervenute nel settore delle telecomunicazioni) non soltanto rappresenta la
naturale traduzione delle precedenti disposizioni normative, ma, per di più, si
collega strettamente alla recente Legge Regione Puglia 20.1.1998 n.3, che
all'art.2, comma 1, in attuazione del D.P.R. 12.4.1996, ha precisato:
"a) la regione è l'autorità competente in materia di valutazione di
impatto ambientale;
b) l'organo tecnico competente allo svolgimento dell'istruttoria è
costituito dall'Assessorato all'ambiente, che si avvale anche dei settori e
uffici competenti nelle materie oggetto dello studio di impatto ambientale;
c) la domanda contenete il progetto dell'opera e lo studio di impatto
ambientale è depositato a cura del proponente presso gli uffici della Regione,
della Provincia e dei Comuni interessati e, nel caso di aree naturali protette,
presso gli enti gestione;
d) contemporaneamente, il proponente provvede a far pubblicare sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché su un quotidiano nazionale
locale diffuso nel territorio interessato, annuncio dell'avvenuto deposito, nel
quale sono specificati il proponente, l'oggetto, la localizzazione e una
sommaria descrizione dell'opera o dell'intervento, nonché l'indicazione dei
termini e dei luoghi di deposito".
Di qui l’assoluta
correttezza della pronuncia, essendo giocoforza concludere, dalla combinata
lettura delle disposizioni normative innanzi sintetizzate, che:
1)
la
valutazione di impatto ambientale delle onde elettromagnetiche diffuse dalla
stazione radio base di telefonia cellulare costituisce condizione
imprescindibile della concessione amministrativa;
2) la competenza esclusiva
ad esprimere il giudizio di compatibilità dell’impianto spetta alla Regione, al
termine di un complesso procedimento istruttorio affidato all’Assessorato
all’ambiente;
2)
la
legittimazione –ed ancor più l’interesse- a promuovere il procedimento di stima
e, quindi, ad ottenere un provvedimento idoneo a soddisfare la previsione
legislativa sulla installabilità degli apparati con emissioni, è assegnata
all’impresa che richiede la concessione ("proponente"), obbligata,
appunto, a depositare la relativa domanda presso la Regione, la Provincia ed il
Comune interessato.
Viceversa lo studio
"privato" di impatto ambientale –nella specie allegato dalla Alcatel
all’istanza di concessione- integra solamente un requisito documentale di
promuovibilità del procedimento regionale di valutazione, non potendo in alcun
modo surrogare il corrispondente accertamento assegnato, per espressa previsione
normativa, ad un ente pubblico, qual è, in effetti, la Regione.
La decisione del T.A.R.
Puglia, perciò, può essere tranquillamente sottoscritta, pur rappresentando
-come già detto- una novità assoluta nel panorama giurisprudenziale,
soprattutto sotto l'aspetto dell'individuazione dell'autorità competente a
rilasciare il "nulla osta" ambientale.
Già in precedenza, infatti,
alcune decisioni dei T.A.R. Lazio (Sez. I, 18 12.1996 n. 3806), Emilia-Romagna
(Sez. I, 16.10.1992 n. 704), Umbria (16.4.1998 n.289) e Liguria (Sez. I,
8.7.1999 n.550), nonché del Consiglio di Stato (Sez. IV, 25.3.1997), avevano
posto l'accento sulla stretta correlazione esistente tra assentibilità
dell'impianto di radiofonia mobile ed accertamento della sua compatibilità con
l'ambiente circostante (in relazione al quale la salute dei cittadini diventa
fattore imprescindibile). Ma per la prima volta è stata sottolineata
l'individuazione legislativa dell'ente delegato alla valutazione, laddove fino
ad oggi la giurisprudenza si è regolata con criteri astratti, slegati
dall'odierno dettato normativo.
Avv. Angelo Lanno