REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

Sede di Bari – Sezione Seconda

Nr. 542/2000 Reg. Ord.

 

Nr. 584/2000 Reg. Ric.

nelle persone dei Signori:

 

Dott. SAVERIO CORASANITI Presidente

 

Dott. PIETRO MOREA Componente Rel.

 

Dott. LEONARDO SPAGNOLETTI Componente

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio del 6 aprile 2000;

 

Visto il ricorso n. 548/2000 proposto dalla WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A., rappresentata e difesa da Agostinacchio Avv. Annalisa e Sartorio Avv. Giuseppe;

 

CONTRO

 

il Comune di Bitonto, rappresentato e difeso da Napoli Avv. Giuseppe (dello "Studio Legale Associato A.Lanno - G.Napoli");

 

per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento del Dirigente del Settore Urbanistico comunale prot. n. 70032 del 21.09.99, mai notificato, di rigetto istanza del 31.05.1999, per l’installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare;

 

nonché di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguenziale e presupposto;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

 

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bitonto;

 

Uditi gli avv. Agostinacchio, Sartorio e Napoli.

 

Considerato che il procedimento concessorio riguardante la installazione di stazione delle reti di telecomunicazioni (telefonia mobile) deve rispettare le regole dettate dalla legislazione di tutela in materia ambientale ex art. 2 c. 1 lett b) D.P.R. 19/9/97 n. 318, 2 bis L. 189/97, 4 c. 3 L. 249/97 (nella specie non risulta acquisito il parere ambientale di competenza regionale);

 

che la incompletezza del procedimento preclude alla società istante di ottenere tutela cautelare;

 

che in tal senso la sezione ritiene di modificare il precedente orientamento in materia;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari – Seconda Sezione, respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Bari, 6 aprile 2000

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

 

NOTA DI COMMENTO

 

 

IL GIUDIZIO SULLA COMPATIBILITA' AMBIENTALE DELL'IMPIANTO DI TELEFONIA CELLULARE SPETTA ALL'AUTORITA' PUBBLICA REGIONALE.

 

L'ordinanza in commento del Tribunale Amministrativo per la Puglia di Bari, ponendosi nel solco dell'orientamento, di Dottrina e Giurisprudenza (oramai consolidato), che (giustamente) ritiene prevalente la salute dei cittadini rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto, si segnala innanzitutto per aver, per la prima volta, sottolineato che la competenza in materia di valutazione dell'impatto ambientale prodotto dalle stazioni radio base di telefonia cellulare -necessaria ai fini dell'accoglimento delle relative domande di concessione amministrativa all'installazione- spetta alla Regione.

 

Non constano precedenti sul punto. Per cui il principio sancito dall'Autorità Giudiziaria barese costituisce -almeno fino a quando non si sarà pronunciato il Consiglio di StStato- una vera e propria novità nell'attuale panorama giurisprudenziale.

 

Il caso: nel mese di maggio 1999 la società Alcatel Italia aveva richiesto, per conto della Wind Telecomunicazioni, al Comune di Bitonto il rilascio di una concessione per l'installazione di una stazione radio base, finalizzata all'erogazione di servizi di telefonia mobile in tecniche digitali, su di una determinata zona del suolo cittadino. Ed a tal fine essa aveva allegato alla domanda, oltre al progetto, un parere del Presidio Multizonale di Prevenzione Settore Fisico Ambientale della locale AUSL, attestante il rispetto dei valori di intensità dei campi elettromagnetici emessi dall'impianto ai limiti imposti dal D.M. 10.9.1998 n. 381, nonché una "valutazione di impatto ambientale del sito" predisposta da un proprio tecnico.

 

Ciononostante il Dirigente del Settore Urbanistico del Comune, nel successivo mese di settembre 1999, negò la concessione, ritenendo la domanda per un verso incompatibile l'impianto con la destinazione urbanistica della zona individuata dalla società richiedente, per altro verso carente del previo esperimento della procedura di v.i.a. ai sensi dell'art. 2 bis L. 189/97.

 

Su impugnazione della Wind, quindi, il T.A.R., accogliendo le tesi difensive del Comune di Bitonto, ha giudicato corretto l'operato del Dirigente del Settore Urbanistico, in quanto "il procedimento concessorio riguardante la installazione di stazioni delle reti di telecomunicazioni (telefonia mobile) deve rispettare le regole dettate dalla legislazione di tutela in materia ambientale ex artt. 2 c.1 lett f) D.P.R. 19.9.97 n. 318, 2 bis L. 189/97, 4 c.3 L. 249/97", acquisendo, appunto, "il parere ambientale di competenza regionale".

 

In effetti, la stessa consecuzione temporale della legislazione richiamata dal Giudice Amministrativo, di attuazione della direttiva CEE n. 96/2, suggerisce la conclusione sintetizzata con l'ordinanza in esame, poiché se in un primo momento la L. 1.7.1997 n. 189 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 1.5.1997 n.115, recante disposizioni urgenti sulle comunicazioni mobili e personali) introdusse, al richiamato secondo comma dell'art. 2 bis, la necessità che l'installazione delle infrastrutture di radiofonia mobile sia "sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale", la successiva L. 31.7.1997 n.249 (istitutiva della famosa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) sancì, al terzo comma dell'art. 4, che le regioni e le province autonome sono chiamate a disciplinare "l'installazione e la modifica degli impianti di emissione", nel rispetto dei limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (sui quali, peraltro, la stessa Autorità garante è tenuta a vigilare, anche in rapporto a più emissioni, costituendo il rispetto di tali limiti "condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni": art. 1, comma 6, lett. a, n.15, stessa legge). Cosicchè il principio generale -secondo cui l'installazione, l'esercizio e la fornitura di reti di telecomunicazioni, come anche la prestazione dei servizi ad essi connessi, si fonda sul rispetto della vigente normativa di tutela della salute pubblica, dell'ambiente e degli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale, di concerto con le competenti autorità - dettato dall'art. 2, co.1, lett. f, del D.P.R. 19.9.1997n. 318 (che ha introdotto il regolamento attuativo delle direttive comunitarie intervenute nel settore delle telecomunicazioni) non soltanto rappresenta la naturale traduzione delle precedenti disposizioni normative, ma, per di più, si collega strettamente alla recente Legge Regione Puglia 20.1.1998 n.3, che all'art.2, comma 1, in attuazione del D.P.R. 12.4.1996, ha precisato:

 

"a) la regione è l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale;

 

b) l'organo tecnico competente allo svolgimento dell'istruttoria è costituito dall'Assessorato all'ambiente, che si avvale anche dei settori e uffici competenti nelle materie oggetto dello studio di impatto ambientale;

 

c) la domanda contenete il progetto dell'opera e lo studio di impatto ambientale è depositato a cura del proponente presso gli uffici della Regione, della Provincia e dei Comuni interessati e, nel caso di aree naturali protette, presso gli enti gestione;

 

d) contemporaneamente, il proponente provvede a far pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché su un quotidiano nazionale locale diffuso nel territorio interessato, annuncio dell'avvenuto deposito, nel quale sono specificati il proponente, l'oggetto, la localizzazione e una sommaria descrizione dell'opera o dell'intervento, nonché l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito".

 

Di qui l’assoluta correttezza della pronuncia, essendo giocoforza concludere, dalla combinata lettura delle disposizioni normative innanzi sintetizzate, che:

 

1)      la valutazione di impatto ambientale delle onde elettromagnetiche diffuse dalla stazione radio base di telefonia cellulare costituisce condizione imprescindibile della concessione amministrativa;

 

2) la competenza esclusiva ad esprimere il giudizio di compatibilità dell’impianto spetta alla Regione, al termine di un complesso procedimento istruttorio affidato all’Assessorato all’ambiente;

 

2)      la legittimazione –ed ancor più l’interesse- a promuovere il procedimento di stima e, quindi, ad ottenere un provvedimento idoneo a soddisfare la previsione legislativa sulla installabilità degli apparati con emissioni, è assegnata all’impresa che richiede la concessione ("proponente"), obbligata, appunto, a depositare la relativa domanda presso la Regione, la Provincia ed il Comune interessato.

 

Viceversa lo studio "privato" di impatto ambientale –nella specie allegato dalla Alcatel all’istanza di concessione- integra solamente un requisito documentale di promuovibilità del procedimento regionale di valutazione, non potendo in alcun modo surrogare il corrispondente accertamento assegnato, per espressa previsione normativa, ad un ente pubblico, qual è, in effetti, la Regione.

 

La decisione del T.A.R. Puglia, perciò, può essere tranquillamente sottoscritta, pur rappresentando -come già detto- una novità assoluta nel panorama giurisprudenziale, soprattutto sotto l'aspetto dell'individuazione dell'autorità competente a rilasciare il "nulla osta" ambientale.

 

Già in precedenza, infatti, alcune decisioni dei T.A.R. Lazio (Sez. I, 18 12.1996 n. 3806), Emilia-Romagna (Sez. I, 16.10.1992 n. 704), Umbria (16.4.1998 n.289) e Liguria (Sez. I, 8.7.1999 n.550), nonché del Consiglio di Stato (Sez. IV, 25.3.1997), avevano posto l'accento sulla stretta correlazione esistente tra assentibilità dell'impianto di radiofonia mobile ed accertamento della sua compatibilità con l'ambiente circostante (in relazione al quale la salute dei cittadini diventa fattore imprescindibile). Ma per la prima volta è stata sottolineata l'individuazione legislativa dell'ente delegato alla valutazione, laddove fino ad oggi la giurisprudenza si è regolata con criteri astratti, slegati dall'odierno dettato normativo.

 

Avv. Angelo Lanno

 




Al sito
ELETTROSMOG CODACONS
a cura della sede CODACONS di BOLOGNA