Università
degli Studi di Udine
2005-2006
Scuola di
Specializzazione Insegnamento Secondario
Legislazione
e organizzazione scolastica
Prof. Angelo Gaudio
Costituzione della
Repubblica
Art. 3, 33, 34
art. 3 comma 2
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.
Art. 30
E' dovere e diritto dei
genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i
loro compiti.
Art. 33
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è
l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali
sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole
ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato.
La legge , nel fissare i diritti e gli obblighi
delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse la
piena libertà e ai loro aluuni un trattamento scolastico equipollente a quello
degli alunni delle scuole statali.
E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione
all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università e
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti
dalle leggi dello Stato.
Art. 34
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per lameno otto
anni è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con
borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere
attribuite per concorso.
Art. 38
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione
e all'avviamento professionale.
Art. 117 (*)
La potestà legislativa
è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
[…]
n) norme generali
sull’istruzione;
[…]
Sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a:
[…]
istruzione, salva l’autonomia
delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale;
[…]
Contratto
Capi 4 e 6
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
relativo al personale del
comparto scuola per il quadriennio normativo 2002\2005 e il primo biennio
economico 2002\2003
CAPO IV -
DOCENTI
1. Le parti stabiliscono di costituire, entro 30 giorni
dalla firma definitiva del presente CCNL, una commissione di studio tra ARAN,
MIUR e OO.SS. firmatarie del presente CCNL, che, entro il 31-12-2003 elabori le
soluzioni possibili, definendone i costi tendenziali, per istituire già nel
prossimo biennio contrattuale, qualora
sussistano le relative risorse, meccanismi di carriera professionale per i
docenti.
2. Le parti convengono che la
commissione di cui al comma precedente finalizzi la propria attività alla
realizzazione di meccanismi di carriera che contribuiscano alla costruzione di
una scuola di alto e qualificato profilo, che assicuri agli alunni i migliori
livelli di apprendimento, valorizzi i talenti e prevenga situazioni di
difficoltà e disagio. Tra gli strumenti a tal fine necessari si conviene essere
utile l’istituzione di un sistema
nazionale di valutazione del sistema scolastico.
ART. 23 - AREA
DOCENTI E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
(art. 18 e art.38, commi 1 e 2, del CCNL 4-8-1995)
1.
Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e
grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali,
è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2.Rientrano
in tale area i docenti della scuola dell’infanzia; i docenti della scuola
elementare; i docenti della scuola media; i docenti della scuola secondaria
superiore diplomati e laureati; il personale educativo dei convitti e degli
educandati femminili; gli assistenti delle scuole speciali statali.
3. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato
o determinato del personale docente ed educativo degli istituti e scuole statali
di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali,
nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del
contratto collettivo nazionale vigente.
4. Nel contratto di lavoro individuale, per il
quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
a)
tipologia del
rapporto di lavoro;
b)
data di inizio del
rapporto di lavoro;
c)
data di cessazione
del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d)
qualifica di
inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e)
compiti e mansioni
corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f)
durata del periodo di
prova, per il personale a tempo indeterminato;
g)
sede di prima
destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa.
5. Il contratto individuale specifica
le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che
il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E'
comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
6.
L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo
parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4
indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro.
(art.38, comma 3, del CCNL 4-8-1995 ed art.23 del
CCNL 26-5-1999)
1.
La funzione docente, realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a
promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla
base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici
definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.
2. La funzione docente si fonda sull’autonomia
culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali
e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione
in servizio.
3. In attuazione dell’autonomia
scolastica i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e
verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano dell’offerta
formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni
e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento.
(art.23 del CCNL 26-5-1999)
1. Il
profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari,
psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di
ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare
dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della
pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale
docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal
sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel
piano dell’offerta formativa della scuola.
ART. 26 – ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO
(art.41 del CCNL 4-8-1995, interpretazione
autentica in data 17-9-1997 dell’art.41 anzidetto ed art.24 del CCNL 26-5-1999)
1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità
organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con
gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio,
curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento
dell’offerta formativa.
2. Nel
rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni
scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più
adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono
adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia
didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche[i]
di cui all’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 – e, in particolare,
dell’articolo 4 dello stesso Regolamento (cfr. nota n.21)-, tenendo conto della
disciplina contrattuale.
3. Gli obblighi di lavoro del personale docente
sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2.
4. Gli obblighi di lavoro del personale docente
sono articolati in attività di
insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.
Prima
dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle
eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i
conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività
aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della
programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato,
nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze
5.
L'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola
dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali
nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in
non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di
insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da
dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla
programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti
interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito
delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività
frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad
attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato
o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche
con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi
extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato
tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente
l’attività frontale di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per
supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque
giorni nell’ambito del plesso di servizio.
6. Negli istituti e scuole di istruzione
secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il
cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al
completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura
di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la
costituzione di cattedre orario, in
interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la
scuola dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione
in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per
attività parascolastiche ed interscolastiche.
7. Al di fuori dei casi previsti dal comma
successivo, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne
comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate
dall’istituzione scolastica. La relativa delibera viene assunta dal collegio
dei docenti.
8. Per quanto attiene la
riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi
estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali
n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in
materia che le hanno confermate. La relativa delibera viene assunta dal
consiglio di circolo o d’istituto.
9. L'orario di insegnamento, anche con riferimento
al completamento dell'orario d'obbligo,
può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle
attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile
e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.
10.
Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli
alunni durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività
rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.
ART. 27 –
ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
(art.42 del CCNL 4-8-1995 ed art.24, comma 5 del
CCNL 26-5-1999)
1.
L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente
alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa
comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione,
progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e
formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la
partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai
predetti organi.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano
le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle
esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti
tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti,
ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e
l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali,
quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole
materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei
consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a
queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti;
nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli
insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di
massima un impegno non superiore alle quaranta ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami,
compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
4. Per assicurare un rapporto efficace con le
famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del
servizio, il consiglio d' istituto sulla base delle proposte del collegio dei
docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con
le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio,
pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo
idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza
degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima
dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.
ART. 28 -
ATTIVITA’ AGGIUNTIVE E ORE ECCEDENTI
(Art.25 del CCNL 26-5-1999,
art. 70 CCNL 4.8.1995, art.30, 31 e 32
CCNI 31.8.1999,)
1. Le attività aggiuntive e le ore eccedenti
d’insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali,
nazionali e integrative, attualmente vigenti all’atto delle stipula del
presente CCNL.
2. Presso l’ARAN verrà avviata, entro 30 giorni
dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL, un’apposita sequenza
contrattuale tra ARAN e OO.SS. firmatarie del presente CCNL per procedere al
riesame e all’omogeneizzazione della materia.
ART. 29 -
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI
(art.26 del CCNL 26-5-1999)
1. I docenti,
in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa delle
singole istituzioni scolastiche, possono svolgere attività didattiche rivolte
al pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti
dal territorio, con esclusione degli alunni delle proprie classi, per quanto
riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico. Le
relative deliberazioni dei competenti organi collegiali dovranno puntualmente
regolamentare lo svolgimento di tali attività, precisando anche il regime delle
responsabilità.
ART. 30 -
FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
(art.28 del CCNL 26-5-1999)
1. Per
la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia,
la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti,
da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta
formativa dell’istituto e per la
realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni
esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a
livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente
spettanti, nell'anno scolastico 2002-03,
sulla base dell'applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono
annualmente assegnate dal MIUR.
2. Tali
funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in
coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce
criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare
esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla
contrattazione d’istituto.
3. Le
scuole invieranno tempestivamente al Direttore generale regionale
competente schede informative
aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti,
e ciò allo scopo di effettuarne il monitoraggio.
4. Le istituzioni scolastiche possono, nel caso in
cui non attivino le funzioni strumentali nell’anno di assegnazione delle
relative risorse, utilizzare le stesse
nell’anno scolastico successivo, con la stessa finalità.
ART. 31 -
ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO
1. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs.
n.165/2001 (cfr. nota n. 2), in attesa che
i connessi aspetti retributivi vengano opportunamente regolamentati attraverso
gli idonei strumenti normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello
svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti
da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali
collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili,
in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo
per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente
scolastico di cui all’art. 86, comma 2, lettera e).
ART. 32 -
COLLABORAZIONI PLURIME
(art.27 del CCNL 26-5-1999)
1. I
docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che,
per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi,
abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non
presenti nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione
non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di
titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola
di appartenenza.
ART. 33
– CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 26, il
personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di
lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per
altra classe di concorso, purchè di durata non inferiore ad un anno, mantenendo
senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità del proprio posto.
2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione
della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a
tempo determinato.
ART. 34 -
RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE
(art.44 del CCNL 4-8-1995)
1. Al
fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato
assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore
a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i
periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il
30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello
svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti
connessi con il funzionamento della scuola medesima. Il predetto periodo di
centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi
terminali.
ART. 35 -
PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE
PUBBLICHE ELETTIVE
(art.45 del CCNL 4-8-1995)
1. Nei confronti del personale docente chiamato a
ricoprire cariche elettive, si applicano le norme di cui al d.lgs
18.08.2000, n.267 e di cui all’art. 68 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 (cfr.
nota n.2), Il personale che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi
di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire
dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita
dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere
nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la
conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.
2. Nel caso in cui il docente presti servizio in
più scuole, la predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole
interessate.
3. Qualora le assenze dal servizio derivanti
dall'assolvimento degli impegni dichiarati non consentano al docente di assicurare
la necessaria continuità didattica nella classe o nelle classi cui sia
assegnato può farsi luogo alla nomina di un supplente per il periodo
strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese, durata
prorogabile soltanto ove se ne ponga l'esigenza in relazione a quanto
dichiarato nella comunicazione mensile di cui al comma 1, sempreché non sia
possibile provvedere con altro personale docente in soprannumero o a
disposizione.
4. Per tutta la durata della nomina del supplente
il docente, nei periodi in cui non sia impegnato nell'assolvimento dei compiti
connessi alla carica ricoperta, è utilizzato nell'ambito della scuola e per le
esigenze di essa, nei limiti dell'orario obbligatorio di servizio.
5. La programmazione delle assenze di cui ai
precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore sostitutivo della documentazione
espressamente richiesta dal D.lgs. n.267/2000 (cfr .nota n.25), che dovrà essere prodotta tempestivamente
dall'interessato.
ART. 36 -
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
(art.46 del CCNL 4-8-1995)
1.
L'Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale
sia all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo
pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della
dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di
concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di
spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo
parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo
pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro
a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di
ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso
a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun
insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi
previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di
insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del MIUR, previa intesa con i
Ministri dell’Economia e della Funzione
Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei
rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni
lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in
particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle
dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e
classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in
relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4,
nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente
comunicate dal MIUR alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 1,
punto 1/b e verificate in un apposito incontro.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve
risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata
della prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio
ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni
giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo
parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante
dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale
misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere
continuativo; né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario
di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell'applicazione degli altri istituti normativi
previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della
prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a
tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa
motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre
prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e
non siano incompatibili con le attività d'istituto.
10. Il trattamento economico del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione
lavorativa.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno
diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo
pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di
giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto
è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000
(cfr. nota n. 25).
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti
previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell' O.M. n.446/97,
emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi
n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n.55/98..
ART. 37-
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
(art.47 del CCNL 4-8-1995)
1. Al personale di cui al presente articolo, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4 dell’art. 23.
2. Nei casi di assunzione in sostituzione di
personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il
nominativo del dipendente sostituito.
3. In tali casi, qualora il docente titolare si
assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette
giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e
fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa
delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per
l'intera durata dell'assenza.
Le domeniche, le festività infrasettimanali e il
giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata
del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di
servizio.
4. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo
determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
5. Gli
insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui
all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale
che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti
prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
6.Il rapporto di lavoro del personale di cui al
precedente comma viene costituito, secondo quanto previsto nei punti 2.3., 2.4,
2.5. del D.P.R. 16 dicembre 1985, n.751, possibilmente in modo da pervenire
gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano disponibili,
posti costituiti da un numero di ore corrispondente all'orario d'obbligo
previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato.
7. Il personale di cui al presente articolo, con
orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza
della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque,
all’elevazione del medesimo orario settimanale.
ART. 38 - PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
ED IN ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' DIDATTICA
(art.39 del CCNL 26-5-1999)
1. Sono destinatari del presente articolo i docenti che
operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali della scuola
secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e gli istituti
penitenziari.
Considerata
la specificità professionale che contraddistingue il settore dell’educazione
degli adulti, si stabilisce che:
a) deve essere assicurata la precedenza nelle
operazioni di mobilità a domanda o d’ufficio per analoga tipologia per chi
abbia maturato esperienza nel settore o abbia frequentato specifici percorsi di
formazione in ingresso;
b) in sede di piano nazionale di aggiornamento
saranno annualmente definiti risorse e
interventi formativi mirati agli obiettivi dell’educazione degli adulti;
c) secondo cadenze determinate in sede locale,
può essere prevista la convocazione di conferenze di servizio che devono vedere
il coinvolgimento dei docenti del settore quale sede di proposta per la
definizione del piano di formazione in servizio, nonchè di specifiche
iniziative per i docenti assegnati per la prima volta a questo settore;
d) l’articolazione
dell’orario di rapporto con l’utenza dei docenti in servizio presso i centri
territoriali permanenti è definita in base alla programmazione annuale
dell’attività e all’articolazione flessibile su base annuale. Nelle funzioni di
competenza dei docenti all’interno dell’orario di rapporto con l’utenza si
debbono considerare le attività di accoglienza e ascolto, nonché quelle di
analisi dei bisogni dei singoli utenti. Per le attività funzionali alla
prestazione dell’insegnamento si fa riferimento a quanto stabilito dal
precedente art. 27;
e) la
contrattazione integrativa regionale sull’utilizzazione del personale
disciplina le possibili utilizzazioni sia in corsi ospedalieri sia in classi
ordinarie, anche al fine di individuare scuole polo che assicurino l’attività
educativa in un certo numero di ospedali. Al personale è garantita la tutela
sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo sulla base di
intese con l’autorità sanitaria promosse dall’autorità scolastica;
f) nelle scuole carcerarie è garantita la tutela
sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo, ivi compresa
la possibilità per docenti di accedere ai presidi medici, sulla base di intese
con le autorità competenti promosse dall’autorità scolastica;
g) la contrattazione
integrativa regionale riguarderà anche il personale di cui al presente
articolo, con particolare riguardo alla specificità delle tematiche relative al
settore, anche in riferimento ai processi di innovazione in corso e in
considerazione dell’espansione quantitativa e qualitativa del settore. In sede
di contrattazione integrativa regionale sarà prevista una specifica ed autonoma
destinazione di risorse per il personale impegnato nel settore;
ART. 39 - DOCENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DEI CORSI DI LAUREA IN SCIENZE
DELLA FORMAZIONE PRIMARIA E DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO
NELLE SCUOLE SECONDARIE (art.26 sequenza 24-2-2000)
1. In sede di redazione dell’orario di servizio
scolastico si terrà conto dell’esigenza di consentire la presenza nella sede
universitaria dei docenti con compiti di supervisione del tirocinio e di
coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche nell'ambito dei corsi
di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione
per l'insegnamento nelle scuole secondarie.
ART. 40 – SERVIZIO PRESTATO DAI DOCENTI PER PROGETTI CONCORDATI CON LE
UNIVERSITÀ
(art.27
sequenza 24-2-2000)
>
1.Ove si stipulino convenzioni tra Università, Direzioni generali regionali
e scuole per progetti relativi all’orientamento universitario ed al recupero
dei fuori corso universitari, ai docenti coinvolti in detti progetti dovrà
essere rilasciata idonea certificazione dell’attività svolta.
2.
Su tali convenzioni il Direttore generale regionale fornisce alle OO.SS.
informazione preventiva.
3. Le
Università potranno avvalersi di personale docente per il raggiungimento di
specifiche finalità.
4. Nelle ipotesi del presente articolo i docenti
interessati potranno porsi o in aspettativa non retribuita o in part- time
annuale, o svolgere queste attività in aggiunta agli obblighi ordinari di
servizio, previa autorizzazione del dirigente scolastico.
ART. 41 -
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DIDATTICO PRESSO LE SEDI
SCOLASTICHE E DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA
(art.28 sequenza 24-2-2000)
1.
Lo studente universitario in tirocinio si configura come una risorsa per la
scuola che lo accoglie.
2. Esso non deve essere utilizzato per coprire spezzoni
di cattedre o attività aggiuntive.
4.
Al docente tutor, sono riconosciute le ore di lavoro aggiuntivo anche con
modalità forfetaria ivi comprese le attività di raccordo con i docenti
universitari o con i supervisori per i progetti di tirocinio; dei predetti
impegni si terrà conto in sede di redazione dell’orario di servizio.
ART. 42 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
AVENTE DIRITTO DI MENSA GRATUITA
(Art.
46 del CCNL del 1999)
1. Il
diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il personale
docente in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione.
2.
Laddove, per effetto dell’orario di funzionamento adottato dalle singole
scuole, nella sezione risultino presenti contemporaneamente due insegnanti, ha
diritto al servizio di mensa gratuita l’insegnante in servizio nel turno
pomeridiano.
3.Nella
scuola elementare ne hanno diritto gli insegnanti assegnati a classi
funzionanti a tempo pieno e a classi che svolgano un orario settimanale delle
attività didattiche che prevede rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad
effettuare l’assistenza educativa alla mensa nell’ambito dell’orario di
insegnamento.
4.Nella
scuola media ne hanno diritto i docenti in servizio nelle classi a tempo
prolungato che prevedono l’organizzazione della mensa, assegnati sulla base
dell’orario scolastico alle attività di interscuola e i docenti incaricati dei
compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per ciascuna classe che attui la
sperimentazione ai sensi dell’art. 278 del decreto legislativo n. 297/94 (cfr.
nota n.8).
5. Ulteriori, eventuali modalità attuative possono essere
definite in sede di contrattazione integrativa regionale, ferme restando le
competenze del MIUR per quanto concerne le modalità di erogazione dei
contributi ai Comuni.
ART. 43 – NORMA DI RINVIO
1. La disciplina di cui al presente e ai precedenti Capi è suscettibile delle modifiche
che in via pattizia si renderanno necessarie in relazione all’entrata in vigore
della legge n.53/2003 e delle connesse disposizioni attuative.
[…….]
CAPO VI - LA FORMAZIONE
ART.61 - FORMAZIONE
IN SERVIZIO
(Art.12
del CCNL 26.051999)
1. Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione nella scuola e nelle istituzioni
educative, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo
sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi
di cambiamento, per una efficace politica di sviluppo delle risorse umane
attraverso qualificate iniziative di prima formazione e di formazione in
servizio, di mobilità, riqualificazione e riconversione professionale, nonché
di interventi formativi finalizzati a specifiche esigenze. La formazione si
realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi
universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante
percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline
coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari
secondo le norme vigenti. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il MIUR emana
apposita direttiva, nel quadro delle modalità di cui all’art. 3, comma 1, in
cui sono definiti gli obiettivi
formativi assunti come prioritari con particolare riguardo:
-
ai processi di innovazione in atto;
- al potenziamento e al miglioramento della qualità
professionale;
- al potenziamento dell'offerta formativa nel territorio con particolare
riguardo alla prevenzione
dell'insuccesso scolastico e al recupero degli abbandoni, nonchè all'esigenza
di formazione continua degli adulti;
-
ai supporti dei processi di riqualificazione dei docenti e di valorizzazione
delle professionalità ATA;
- all’introduzione e alla valorizzazione
dell’autoaggiornamento.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente
articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le
risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme
comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario
di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la
stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni
scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in
servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti,
necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano
dell'offerta formativa.
(Art.13
del CCNL 26.05.1999)
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce
un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e
allo sviluppo delle proprie professionalità.
2.
Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati
dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni
scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si
svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il
trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.
4. Il
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa
autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento
del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione
o svolte dall'Università, IRRE o da enti accreditati. La partecipazione alle
iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla
realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in
relazione all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il
numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze.
5.
Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso
dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con
l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle
supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità,
e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività
musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento
musicale e di materie artistiche.
6.
Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la
qualità del servizio, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per
consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a
quanto stabilito dal precedente comma 5.
7.
Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell’orario
di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità
di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette
opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative
di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il
completamento della laurea e l’iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti
in servizio nelle scuole dell’infanzia ed elementari hanno un carattere di
priorità.
8. La formazione dei docenti si realizza
anche mediante l’accesso a percorsi universitari brevi finalizzati
all’integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle
modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari.
9. Il Ministero ricercherà tutte le utili convergenze con
la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane per favorire l’accesso al
personale interessato, ivi compreso il riconoscimento dei crediti formativi.
10.
I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono
definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici
scolastici regionali.
11. All’interno delle singole scuole, per il personale in servizio, iscritto ai
corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con
particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità professionale, alla
riconversione e al reimpiego, il dirigente scolastico, nei limiti di
compatibilità con la qualità del servizio, garantisce che siano previste
modalità specifiche di articolazione dell’orario di lavoro.
12.
Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare
i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla
formazione a distanza, all’apprendimento in rete e all’autoaggiornamento, con
la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle
competenze.
13.
A livello di singola scuola il dirigente scolastico fornisce un’informazione
preventiva sull’attuazione dei criteri di fruizione dei permessi per
l’aggiornamento.
ART.63 - LIVELLI DI ATTIVITÀ
(Art.8 del CCNI 31.08.1999)
1.
Alle istituzioni scolastiche singole, in rete o consorziate, compete la
programmazione delle iniziative di formazione, riferite anche ai contenuti
disciplinari dell’insegnamento, funzionali al POF, individuate sia direttamente
sia all’interno dell’offerta disponibile sul territorio, ferma restando la
possibilità dell’autoaggiornamento.
2.
L’amministrazione scolastica periferica garantisce servizi professionali di
supporto alla progettualità delle scuole, azioni perequative e interventi
legati a specificità territoriali e tipologie professionali.
3.
All’amministrazione centrale competono gli interventi di interesse generale,
soprattutto quelli che si rendono necessari per le innovazioni, sia di
ordinamento sia curriculari, per l’anno di formazione, per i processi di
mobilità e di riqualificazione e riconversione professionale, per la formazione
finalizzata all’attuazione di specifici istituti contrattuali, nonché il
coordinamento complessivo degli interventi.
(Art.10 del CCNI 31.08.1999)
1.
Le risorse per la formazione del personale delle scuole disponibili nel
bilancio del MIUR sono assegnate:
·
per il 60% alle
scuole in base al numero complessivo degli addetti, con successiva
proporzionale ripartizione, a livello di singola istituzione scolastica, tra
numero dei docenti e numero di personale ATA;
·
per il 20%
all’amministrazione periferica, in base al numero degli addetti nelle proprie
istituzioni scolastiche, e comunque osservando il criterio proporzionale di cui
al punto precedente;
·
per il 20%
all’amministrazione centrale.
(Art13 del CCNI 31.08.1999)
1.
In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di
aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio
coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze
ed opzioni individuali.
Il Piano tiene conto dei contenuti della
direttiva annuale del Ministro e si può avvalere delle offerte di formazione
promosse dall’amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e
privati qualificati o accreditati.
Il Piano si articola in iniziative:
·
promosse
prioritariamente dall’amministrazione;
·
progettate dalla
scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con gli
IRRE, con l’Università (anche in regime di convenzione), con le associazioni
professionali qualificate, con gli
Istituti di Ricerca e con gli Enti accreditati.
(Art.14 del CCNI 31.08.1999)
1.
Le parti confermano il principio dell’accreditamento degli enti e delle agenzie
per la formazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e
del riconoscimento da parte dell’amministrazione delle iniziative di
formazione.
2.
Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della
scuola le università, i consorzi universitari, interuniversitari, gli IRRE e
gli istituti pubblici di ricerca. Il MIUR può riconoscere come soggetti
qualificati associazioni professionali sulla base della vigente normativa.
3. Il Ministero, sulla base dei criteri
sottoindicati e sentite le OO.SS., definisce le procedure da seguire per
l’accreditamento di soggetti – i soggetti qualificati di cui al precedente
comma sono di per sé accreditati – per la realizzazione di progetti di
interesse generale. I criteri di riferimento sono:
·
la missione dell’ente
o dell’agenzia tenendo conto delle finalità contenute nello statuto;
·
l’attività svolta per
lo sviluppo professionale del personale della scuola;
·
l’esperienza
accumulata nel campo della formazione;
·
le capacità
logistiche e la stabilità economica e finanziaria;
·
l’attività di ricerca
condotta e le iniziative di innovazione metodologica condotte nel settore
specifico;
·
il livello di
professionalizzazione raggiunto, anche con riferimento a specifiche certificazioni
e accreditamenti già avuti e alla differenza funzionale di compiti e di
competenze;
·
la padronanza di
approcci innovativi, anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di
impatto delle azioni di formazione;
·
il ricorso alle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
·
la documentata
conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di sviluppo
professionale del personale della scuola;
·
la specifica
competenza di campo in relazione alle aree progettuali di lavoro;
·
la disponibilità a
consentire il monitoraggio, l’ispezione e la valutazione delle singole azioni
di formazione.
4.
I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i soggetti accreditati di cui al
comma 3 possono accedere alle risorse destinate a progetti di interesse
generale promossi dall’amministrazione.
5. Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole o in rete e/o in
consorzio, sulla base di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture.
6.
La contrattazione decentrata regionale individua i criteri con cui i soggetti
che offrono formazione partecipano ai progetti definiti a livello territoriale.
7. I soggetti qualificati, accreditati o proponenti corsi riconosciuti sono
tenuti a fornire al sistema informativo, l’informazione, secondo moduli
standard che saranno definiti, relativa alle iniziative proposte al personale
della scuola.
(Art.15 del CCNI 31.08.1999)
1.
Per i docenti a tempo indeterminato di nuova assunzione l’anno di formazione
trova realizzazione attraverso specifici progetti contestualizzati, anche con
la collaborazione di reti e/o consorzi di scuole.
2.
L’impostazione delle attività tiene conto dell’esigenza di personalizzare i
percorsi, di armonizzare la formazione sul lavoro - con il sostegno di tutor
appositamente formati - e l’approfondimento teorico.
3.
Nel corso dell’anno di formazione vengono create particolari opportunità
opzionali per il miglioramento delle competenze tecnologiche e della conoscenza
di lingue straniere, anche nella prospettiva dell’acquisizione di
certificazioni internazionalmente riconosciute.
ART.68 - FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SCUOLE IN AREE A RISCHIO O
A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO, O FREQUENTATE DA NOMADI
(Art.18 e 19 del CCNI 31.08.1999)
1.
Per le scuole collocate nelle aree a rischio l’amministrazione promuove e
sostiene iniziative di formazione in relazione agli obiettivi di prevenire la
dispersione scolastica, di sviluppare la cultura della legalità, nonché di
aumentare significativamente i livelli di successo scolastico, utilizzando
metodi e tecniche di elevata efficacia, di formazione e di sostegno
professionale facendo ricorso anche alle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.
2. Partecipano alle attività di formazione,
in relazione ai progetti delle scuole coinvolte, gli insegnanti e il personale
ATA. I corsi sono organizzati dalle scuole, singole o in rete, e si avvalgono
della collaborazione di soggetti qualificati o accreditati, nonché della
cooperazione di istituzioni ed enti presenti sul territorio.
3.
Per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo
immigratorio, tenendo conto delle esperienze già realizzate l’amministrazione
promuove l’organizzazione di seguenti attività formative:
·
pronto intervento
linguistico,
·
corsi specifici
sull’insegnamento della lingua italiana ad alunni ed adulti, di lingua nativa
diversa dall’italiano,
·
approfondimento delle
tematiche dell’educazione interculturale,
·
produzione e
diffusione di materiali didattici.
4.
A seguito di specifiche intese i corsi per l’insegnamento della lingua italiana
ad allievi ed adulti, di lingua nativa diversa dall’italiano, possono anche
essere offerti dalle Università come corsi di perfezionamento. Per la
predisposizione di materiali per il pronto intervento linguistico e per la
messa a disposizione di risorse didattiche si fa ricorso alle tecnologie della
comunicazione e dell’informazione.
5.
Per l’impostazione e l’organizzazione delle attività le scuole e
l’amministrazione si avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati e/o
accreditati, cooperano con le iniziative già realizzate o in corso da parte
degli enti locali, delle associazioni espressione delle comunità di immigrati,
delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato
riconosciute.
ART.69 - FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI CHE OPERANO IN SETTORI
PARTICOLARI
(Art.20 del CCNI 31.08.1999)
1.Gli
obiettivi delle iniziative di formazione finalizzata sono l’acquisizione e lo
sviluppo di specifiche competenze per insegnanti che operano nei centri
territoriali permanenti, nei corsi serali delle scuola secondaria superiore,
nelle sezioni presso gli ospedali e gli istituti penitenziari e l’attivazione
delle condizioni per il pieno sviluppo delle politiche di formazione
permanente. L’Amministrazione garantisce che specifiche iniziative siano
rivolte ai docenti che operano o che intendano operare in tali settori.
2. I corsi mirano a diffondere la conoscenza
dei diversi contesti e processi di apprendimento, ad accrescere la familiarità
con le metodologie attive di insegnamento, a sviluppare la padronanza delle
strategie formative (modularità, riconoscimento dei crediti formativi e
professionali, percorsi individuali di apprendimento, certificazione delle
competenze).
3. In questa prospettiva il campo di azione
potrà ampliarsi in relazione anche all’evoluzione dei processi di rinnovamento
nel settore della formazione integrata e dei modelli di cooperazione tra
l’istruzione e la formazione professionale.
4. Per il settore delle scuole negli ospedali e nelle scuole carcerarie degli
istituti penitenziari il MIUR realizza le necessarie intese, con i Ministeri
della Sanità e di Grazia e Giustizia, per la programmazione, l’organizzazione e
la finalizzazione delle attività.
Legge parità scolastica
Legge
10 Marzo 2000, n. 62. " Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione". |
Legge 10 Marzo 2000, n. 62
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del 21 marzo 2000
Art. 1.
1.
Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole
statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica
individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la
conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo
tutto l'arco della vita.
2.
Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti,
in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio
aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle
degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono
agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda
formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed
efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
3.
Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne
l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del
progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai princípi di libertà
stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio
pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di
iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto
educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso.
Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che
presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione
religiosa.
4.
La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che,
in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare
attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i princípi della Costituzione;
un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni
vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei
bilanci;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri
del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati
alla partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne
facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione
alla classe che essi intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di
studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere
riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di
nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante
che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.
5.
Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei
processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo
gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in
misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono
avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di
relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti
di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.
6.
Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la
permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.
7.
Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della
parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo
VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una
relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento
delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole
non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non
paritarie.
8.
Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto
il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del
1997, e successive modificazioni.
9.
Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti
gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico
e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano
straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle
famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari
importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del
Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di
tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per
l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle
famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione
del loro utilizzo.
10.
I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio
mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita
all'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente
comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono
avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle
somme occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo
delle somme stanziate ai sensi del comma 12.
11.
Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in
condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna
regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto
allo studio.
12.
Per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 250
miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno
2001.
13.
A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unità
previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di
lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari
parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla
realizzazione del sistema prescolastico integrato.
14.
È autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per
assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono
alunni con handicap.
15.
All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14 si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e
2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo
al Ministero dei trasporti e della navigazione.
16.
All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250
miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100
miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e
della navigazione, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il
2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A
decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
17.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Statuto studentesse e
degli studenti
DPR 24 giugno 1998, n.
249
Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in
GU 29 luglio 1998, n.
175)
DPR 24 giugno 1998, n.
249
Regolamento recante lo Statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
(in GU 29 luglio 1998, n. 175)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma 5, della
Costituzione;
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti
del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione
nella Adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del
29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione
ADOTTA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
"Statuto delle studentesse
e degli studenti della scuola secondaria"
Art. 1 (Vita della comunità
scolastica)
1. La scuola è luogo di formazione e di
educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo
della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza
sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in
tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei
ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione
del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il
recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti
dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia
fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento
italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e
sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla
qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della
personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e
alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e
della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi
culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e
all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di
espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco
di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione,
nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 2 (Diritti)
1. Lo studente ha diritto ad una formazione
culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche
attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità
delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le
inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata
informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi
liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e
tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle
norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla
vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste
dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo
sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli
obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione,
di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a
una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di
autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza
e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante
sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria
superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro
opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le
stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i
loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano
autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e
tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività
didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate
secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle
esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale
e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e
favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e
cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni
per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita
integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di
iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio
nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a
tutti gli studenti, anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel
proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli
studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano
l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria
superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative
all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e
delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono
inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro
associazioni.
Art. 3 (Doveri)
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare
regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto,
dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso
rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli
studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i
principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e
di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i
macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo
da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente
l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della
vita della scuola.
Art. 4 (Disciplina)
1. I regolamenti delle singole istituzioni
scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari
con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei
rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di
ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e
il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti
all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere
sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre
le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento
può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né
indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e
non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione
disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione
del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo
studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore
della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla
comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica
può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari,
per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto
possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare
il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per
l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è
commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di
pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la
situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente
sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente
è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni
d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai
candidati esterni.
Art. 5 (Impugnazioni)
1.Per l'irrogazione delle sanzioni di cui
all'articolo 4, comma7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994,
n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è
ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da
parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione
della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola,
istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche,
del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola
secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli
studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse,
anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito
all'applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via
definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria
superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente
regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è
assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la
scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta
provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico
provinciale, e presideuto da una persona di elevate qualità morali e civili
nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la
scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
Art. 6 (Disposizioni finali)
1. I regolamenti delle scuole e la carta dei
servizi previsti dalle diposizioni vigenti in materia sono adottati o
modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria
superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola
istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
Documentazione e ricerca
educativa
Indire, Invalsi e Irre
INDIRE
Indire, l’Istituto
Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa,
nasce con il Dlgs n. 258/1999 che stabilisce la trasformazione
della BDP (Biblioteca di Documentazione Pedagogica) in ente nazionale di
ricerca e di documentazione in ambito educativo. Il decreto,
assieme al DPR n. 415/2000, disegna il profilo di
una nuova istituzione che amplia le funzioni della precedente in una
dimensione internazionale, nel segno di una maggiore autonomia e di una
pronta rispondenza ai bisogni e alle priorità della scuola italiana. Indire ha
sede nel centro di Firenze, nel quartiere di Santa Croce,
all’interno del rinascimentale Palazzo Gerini, ristrutturato all’inizio del
‘900 dall’ architetto
Michelucci che ne ha progettato anche il mobilio interno. Indire si occupa
di: · formazione: attraverso PuntoEdu, l’ambiente integrato di
apprendimento online utilizzato per l’aggiornamento di centinaia di migliaia
di insegnanti italiani, interamente sviluppato e gestito da Indire. Fondato
su un modello di blended e-learning, con incontri in presenza e attività
online, PuntoEdu offre percorsi formativi strutturati e personalizzabili,
utilizzando i più avanzati strumenti tecnologici; · ricerca e documentazione: Indire fa ricerca applicata e teorica su
formazione, comunicazione, educazione e linguaggi di documentazione per
un’archiviazione intelligente e condivisibile della memoria; cura e gestisce
un sistema
nazionale di documentazione delle ricerche educative e delle
esperienze d’innovazione didattica, sviluppa una rete
informativa comparata sui sistemi educativi in Europa e sui corsi di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), progetta e
realizza archivi online di risorse e strumenti utili per la didattica; · comunicazione: Indire fa ricerca sulla teoria e i linguaggi
della comunicazione, sostenendo gli insegnanti nella loro professione per una
formazione di qualità. · relazioni internazionali: dal 1995 Indire è Agenzia
nazionale Socrates, ente che gestisce per l’Italia tutte le azioni
e le misure dell’omonimo programma europeo. Dal 2001 si occupa anche della gestione
dei contratti del progetto Erasmus. Indire custodisce
un prezioso patrimonio storico contenente gli archivi
privati di illustri esponenti della pedagogia italiana e una vasta raccolta
di materiali scolastici prodotti dalle scuole tra la fine degli anni Venti e
la prima metà degli anni Sessanta del Novecento. Indire ha
ereditato dalla BDP una biblioteca specializzata in
documentazione pedagogica, contenente 75.000 volumi e 1.600 testate
periodiche. |
INVALSI
Decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286
Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo
di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto,
a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
(GU n. 282 del 1-12-2004)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione; EMANA
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Art. 8
Articolo 9
Articolo 10 La dotazione organica
del personale dell'Istituto è definita nella tabella A allegata al presente decreto,
da articolare in aree, profili e livelli professionali con il regolamento di
cui all'articolo 9, comma 1, lettera a). Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15
Articolo 16
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. CIAMPI |
L’Invalsi interviene sugli esami di Stato a due
livelli:
Monitoraggio e assistenza
Il regolamento dei nuovi esami di maturità DPR 323 del 23.07.1999 ha istituito l’Osservatorio sugli esami di Stato
Art. 14
E’ istituito, presso il Centro europeo dell'educazione, un Osservatorio
nazionale con il compito di monitorare, verificare e valutare l'applicazione
della nuova disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e di costituire un supporto permanente per le
commissioni di esame per quanto riguarda la predisposizione della terza prova
scritta anche realizzando, in collaborazione con i competenti uffici
dell’amministrazione della pubblica istruzione, un apposito archivio nazionale
permanente utilizzabile, a tal fine, dalle commissioni.
Al fine del monitoraggio dell'andamento degli esami di Stato, i presidenti
delle commissioni di esame predispongono, prima della chiusura dei lavori,
un'apposita relazione sulla base di criteri predefiniti dall'Osservatorio
nazionale di cui al comma 1, che provvede all'esame e alla valutazione degli
elementi conoscitivi contenuti nelle relazioni.
Le ordinanze ministeriali annuali hanno sistematicamente confermato l’attività
prevista all’interno dell’Invalsi.
Predisposizione delle prove a carattere nazionale
La legge di riforma 28 marzo 2003 n. 53 e il successivo decreto legislativo di
riordino dell’Invalsi del 19 novembre 2004, n. 286 attribuiscono all’Invalsi un
ruolo diretto nella conduzione degli esami di Stato conclusivi dei due cicli di
studio, primario e secondario attraverso la predisposizione e la gestione di
alcune prove nazionali. Il decreto, nell’enumerare i compiti dell’Invalsi, al
secondo posto così recita:
(l’INVALSI)
…predispone, nell'ambito delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo
dei cicli di istruzione, per la loro scelta da parte del Ministro, le prove a
carattere nazionale, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del
corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno di
ciascun ciclo, e provvede alla gestione delle prove stesse, secondo le
disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c della
legge 28 marzo 2003, n. 53;
L’attivazione di tale funzione è prevista nella direttiva triennale n. 48 del 6 maggio
2005 e presumibilmente potrà riguardare le classi che accederanno all’esame di
Stato avendo seguito i nuovi curricoli previsti dalla riforma.
Documentazione
Un
problema aperto : la deontologia professionale degli insegnanti
Dal
DOCUMENTO FINALE DI SINTESI DELLA COMMISSIONE COSTITUITA CON DM 2-11-2001
DOCENZA:
UNA
FUNZIONE COMPLESSA CHE RICHIEDE DI
AGIRE SU PIÙ PIANI
La definizione della docenza come funzione complessa comporta l’adozione
di un approccio sistemico comprensivo di piani diversi di
riferimento, distinti, ma correlati tra loro. Tra questi si indicano i seguenti
ambiti:
1. quello
della legge alla quale spetta la definizione di un nuovo stato giuridico;
2. quello
autonomo della professione, cui compete la definizione e il rispetto degli
standard professionali e del codice deontologico attraverso propri organismi di
autogoverno;
3. quello
contrattuale, che dovrebbe essere coerente con l’impostazione professionale
definita dai due precedenti ambiti.
1.
perché l’insegnamento sia riconosciuto come professione devono essere
esplicitati alti standard professionali e un codice etico;
2.
standard e codice devono essere definiti e gestiti dagli insegnanti
attraverso propri organismi, nella consapevole assunzione che l’insegnamento,
come tutte le professioni riconosciute, si fonda sull’autonomia del corpo
professionale;
3.
l’autonomia del corpo professionale si fonda su due principi
indissolubilmente legati: la libertà progettuale ed educativa e la
responsabilità dinanzi ai percorsi offerti e ai risultati ottenuti, e si
sviluppa attraverso comunità di pratiche che vedono il coinvolgimento pieno di
ogni scuola nella discussione della sua funzione educativa rispetto al
territorio di cui è parte.
a) Funzione docente e
libertà d’insegnamento
Costituisce l’aspetto più delicato dell’identità
professionale del docente oggi. Riguarda il punto in cui il diritto al libero esercizio
della cultura e del suo insegnamento da parte del docente. si coniuga con
l’uguale diritto da parte dello studente di fruire di essa nella prospettiva
del miglior apprendimento possibile, in linea con l’evoluzione della ricerca
didattica, delle scienze cognitive e dello sviluppo tecnologico.
Per queste ragioni il principio della libertà d’insegnamento oggi va
interpretato in termini di responsabilità educativa, didattica, organizzativa
nella offerta e gestione di un servizio che la scuola deve garantire agli
studenti, alle famiglie e alla comunità locale e nazionale.
In un sistema educativo che, in base al nuovo
Titolo V, è definito di “istruzione” e di “istruzione e formazione
professionale”, l’insegnante deve essere pienamente consapevole della valenza
educativa della sua attività in ogni ambito, ed agire in piena coerenza,
esaltando l’unità dell’azione educativa in una visione sistemica ed
integrata.
Il docente deve saper adattare il suo insegnamento
alle diverse attitudini ed intelligenze così da rendere accessibile e
proficua la conoscenza a tutti gli
allievi, dando risposta a inderogabili esigenze di equità sociale e alle attese
della società della conoscenza, in una prospettiva di long life learning.
L’apprendimento va fondato sull’etica della responsabilità, una responsabilità
che faccia riferimento alla triplice condizione umana, all’uomo come persona,
all’uomo come membro di una comunità sociale, all’uomo come parte della specie
umana, e che coerentemente promuova l’autonomia individuale, la partecipazione
alla propria comunità e la coscienza di appartenere tutti al genere umano,
legati ormai da un comune destino planetario. Tutto ciò, ovviamente, senza
dimenticare la nostra cultura e civiltà nazionali.
b) I diritti e i
doveri fondamentali degli insegnanti
I
diritti e i doveri, definiti giuridicamente, indicano le caratteristiche
fondamentali, ma non esauriscono gli aspetti fondanti la dimensione etica
della funzione docente. Quest’ultima
trova il suo radicamento oltre che nei principi di un’etica pubblica
costituzionale, anche su di una morale personale che emerge con la
consapevolezza della specificità della relazione educativa: intenzionale,
convergente, dialogica, ma anche asimmetrica e per questo connotata dalla
responsabilità dell’insegnante. Questa duplice fonte di moralità fornisce
significati e vincoli entro i quali la categoria docente è tenuta ad impegnarsi
nella definizione di un proprio codice deontologico e di propri standard
professionali, tra questi si impongono: la dignità e il rispetto della persona
che esclude ogni discriminazione per razza, sesso, credo politico e religioso,
provenienza familiare, condizioni sociali, diversa abilità; la responsabilità,
l’imparzialità; il rispetto del pluralismo delle idee che comporta l’impegno a
far conoscere agli allievi i diversi punti di vista sulle questioni trattate;
l’equità; la trasparenza; la fiducia; la speranza; l’autenticità; la coerenza;
la testimonianza; il senso critico; la solidarietà; la collaborazione.
Le ragioni per cui le
professioni si danno codici etico-deontologici possono essere così
sintetizzate:
1.
per contemperare l’”autonomia professionale” (che è una delle
caratteristiche “costitutive” delle professioni, insieme al sapere specialistico)
con gli interessi dei fruitori delle prestazioni professionali, e con i più
generali interessi e bisogni della
società;
2.
per promuovere alti standard di pratica professionale;
3.
per stabilire un quadro di comportamenti e responsabilità che aiutino a
costruire l’identità professionale;
4.
per aumentare il senso di appartenenza alla comunità professionale;
5.
per fornire ai membri della professione punti di riferimento ai fini
dell’autovalutazione;
6.
come segno di maturità professionale.
http://www.annaliistruzione.it/riviste/annali/pdf/020302.pdf
Università
degli Studi di Udine
2005-2006
Scuola di
Specializzazione Insegnamento Secondario
Legislazione
e organizzazione scolastica
Prof.
Angelo Gaudio