LEGGE REGIONALE 4 GIUGNO 1991 n°20
AGGIORNATA CON LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONI APPORTATE DALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1997 n° 77
NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO DA ONDE ELETTROMAGENTICHE
ARTICOLO 1
FINALITA’
La Regione Abruzzo, al fine di salvaguardare l’ambiente e tutelare la salute della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici , con la presente legge disciplina gli insediamenti di emittenza radio e radiotelevisiva nel proprio territorio, nel rispetto della vigente normativa nazionale.
ARTICOLO 2
REGIME AUTORIZZATORIO
L’installazione di impianti fissi oppure mobili, nuovi e degli impianti esistenti che comportano una esposizione in campo vicino o con una potenza massima immessa in antenna superiore a 5 W , per gli impianti fissi, oppure superiore a 7 W per gli impianti mobili è subordinata ad autorizzazione regionale.
Allo stesso regime sono assoggettati gli impianti esistenti su cui si intende intervenire con modifiche tali da determinare il superamento dei limiti di cui sopra della potenza massima immessa in antenna .
La domanda di autorizzazione va trasmessa alla Regione Abruzzo, Assessorato alla Ecologia e Tutela Ambientale, e deve essere corredata: dal progetto dettagliato dell’installazione, con evidenti parametri essenziali di cui al successivo art. 4; da una descrizione della zona scelta per effettuare l’installazione, con particolare riferimento all’insediamento di altri trasmettitori preesistenti.
ARTICOLO 3
NOTIFICA DEGLI IMPIANTI DI EMITTENZA RADIOTELEVISIVA
L’installazione degli impianti di cui al precedente art. 2, va notificata alla Provincia competente per territorio.
Nella notifica devono essere indicati:
ARTICOLO 4
PARAMETRI ESSENZIALI PER IL PROGETTO DI INSTALLAZIONI
I progetti di cui al precedente art. 2 debbono evidenziare i seguenti parametri tecnici:
ARTICOLO 5
AUTORIZZAZIONE REGIONALE
La Giunta Regionale, acquisito per gli aspetti urbanisitici ed edilizi il parere dei Comuni interessati e l’autorizzazione tecnico sanitaria della USL territorialmente competenti, rilascia previa istruttoria del Settore Ecologia e Tutela dell’Ambiente l’autorizzazione all’installazione di cui al precedente art.2, dopo il parere del Comitato Tecnico Scientifico di cui all’articolo 8.
Le autorizzazioni regionali per impianti di potenza superiore a 350 W vengono rilasciate solo si aree, individuate dai Comuni, fuori dai centri abitati, e comunque, fuori dalle zone già destinate all’edificabilità dallo strumento urbanistico comunale.
Tali aree devono avere una fascia di rispetto costituita da una zona inabitata avente un raggio determinato in funzione delle potenze e delle frequenze da installare e, comunque, non inferiore a 1.000 metri, misurato a partire dalla perimetrazione dell’area individuata.
Nella suddetta zona di rispetto non possono essere rilasciate concessioni edilizie o autorizzazioni relative ad opere di civile abitazione, rurali o accessorie ad essi. L’approvazione, da parte dei Comuni, della localizzazione delle suddette aree a servizio degli impianti di emittenza, costituiscono variante automatica allo strumento urbanistico comunale per l’uso di destinazione in oggetto.
La autorizzazioni regionali per gli altri impianti che comportano esposizione in " campo lontano " vengono rilasciate solo su apposite aree individuate dai Comuni. Tali aree devono avere una fascia di rispetto di 50 metri dai più vicini insediamenti abitativi esistenti o per i quali è già stata rilasciata concessione edilizia.
Nelle aree, come sopra individuate e nelle relative zone di rispetto non possono essere superato i valori limite del campo elettromagnetico di cui all’ art.7.
ARTICOLO 6
VIGILANZA E CONTROLLO
L’esame preventivo del progetto delle installazioni di cui al precedente art. 2, nonché la vigilanza tecnica ed il controllo sono esercitati dal Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, ai sensi della L.R. 01.07.1987 n° 37.
Il suddetto presidio multizonale, per ogni insediamento di trasmettitori, provvede alla verifica del rispetto dei limiti di esposizione globale, come stabilito al successivo art. 7, precisando i limiti da non superare per ogni installazione ed effettuando, per ogni impianto, le misurazioni di controllo ad installazione avvenuta e funzionante, nel contesto di tutti gli impianti esistenti e funzionanti nella zona di ubicazione degli stessi..
Di tali valori il Presidio Multizonale ne dà comunicazione al Settore Ecologia e Tutela dell’Ambiente della Regione, al comune dove si trova ubicata l’area di installazione, al Ministero delle Poste e telecomunicazioni e al Ministero della Sanità – ISPESL.
Il controllo del territorio viene effettuato a vista e sperimentalmente, rilevando i limiti globali previo blocco delle apparecchiature di produzione di segnale nelle condizioni di massima potenza immessa nell’antenna.
Nei casi di superamento dei limiti di cui al successivo art. 7, il Sindaco sospende il funzionamento delle emittenti che concorrono a determinare il superamento mediante ordinanza sindacale: se entro i successivi 60 gg l’emittente inadempiente non risultasse in regola con le disposizioni di legge, la Regione revoca l’autorizzazione ai sensi dell’art. 2 della presente legge.
Il superamento anche temporaneo dei limiti di cui al successivo art. 7 della presente legge da parte dei soggetti titolari degli impianti esistenti è punito con una sanzione amministrativa da £ 20.000.000 a £ 50.000.000 per ogni singola fonte di emissione responsabile, oltre le sanzioni amministrative già previste dalla normativa vigente.
ARTICOLO 7
LIMITI DI ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI PER LA POPOLAZIONE
I lavori di seguito indicati sono osservati in tutto il territorio regionale ed in tutti i luoghi accessibili dalla popolazione.
I limiti di esposizione sono espressi in termini di grandezze fisiche " densità di potenza media " , " valore efficace del campo elettrico " e " valore efficace del campo magnetico " .
Per il campo di frequenze comprese fra 300 KHz e 3,0 MHz compreso non debbono essere superati i seguenti valori:
Per il campo di frequenze comprese fra 3,0 MHz e 1,50 GHz compreso non debbono essere superati i seguenti valori:
Per il campo di frequenze comprese fra 1,50 GHz e 300 GHz non debbono essere superati i seguenti valori:
- valore efficace del campo elettrico 40 V/m
- valore efficace campo magnetico 0,1 A/m
I limiti di cui sopra sono riferiti ad ogni insediamento e non a ciascuna singola emissione di frequenza.
Per esposizione contemporanee a campi elettromagnetici derivanti da più antenne con frequenza caratterizzate da limiti diversi la somma dei campi prodotti da ciascuna antenna non deve superare i limiti predetti per ciascun parametro preso in considerazione.
ARTICOLO 8
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Viene istituito un apposito Comitato Tecnico Scientifico composto:
Le funzioni di Segretario del Comitato sono espletate da un funzionario regionale appartenente ad un livello non inferiore al VI designato dalla Giunta Regionale.
Il Comitati esprime parere sui progetti di cui all’art. 2, fissa i criteri per le rilevazioni sperimentali ed i criteri tecnici per gli interventi di bonifica e propone ogni altro intervento utile alla prevenzione dall’inquinamento dell’ambiente da onde elettromagnetiche.
Ai componenti del Comitato spetta, se dovuto, il compenso ed il trattamento economico di missione nella misura stabilita dalla L.R. n° 15 del 2 febbraio 1988 o da eventuali leggi modificative od integrative.
ARTICOLO 9
IMPIANTI ESISTENTI – NORMA TRANSITORIA
Gli impianti fissi esistenti sono tenuti all’adeguamento alla norme di cui alla presente legge entro un termine massimo di 180 gg. Dalla comunicazione alla emittenti dell’individuazione delle aree di cui al presente articolo.
Entro tale termine gli stessi impianti sono sottoposti a regine autorizzatorio di cui al presente articolo 2, nel rispetto della presente legge.
Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione è respinta, la Regione comunica il diniego all’emittente con invito a procedere alla disattivazione degli impianti entro 30 gg.. In caso di mancata osservanza da parte delle emittenti, la regione commina la sanzione di cui all’articolo 6 e contestualmente ne dà comunicazione al Sindaco competente per territorio affinchè provveda alla disattivazione degli impianti in oggetto mediante ordinanza sindacale entro i 60 gg. Successivi.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, sono equiparati, al diniego dell’autorizzazione, l’omessa richiesta di autorizzazione di cui al precedente comma 2, nonché il silenzio dell’amministrazione regionale decorsi 90 gg. Dalla data di presentazione dell’istanza.
I Comuni interessati individuano, entro 3 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le aree fuori dai centri abitati in cui debbono essere trasferiti gli impianti fissi già esistenti . Tali aree devono avere le caratteristiche stabilite dal precedente art. 5 e comunicate alla trasmittenti esistenti sul territorio comunale.
In caso di mancata individuazione da parte dei Comuni delle aree fuori dai centri abitati per il trasferimento degli impianti fissi esistenti nel termine suindicato o della mancanza di aree idonee ai sensi della presente legge, previa comunicazione alla Regione da parte dei Comuni interessati, provvederà in via sostitutiva nei successivi tre mesi , il Presidente della Giunta Regionale.