n.179 Ruolo Gen . Anno 1996 sezione 12^ civile
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE - CIVILE
Comunicazione di Ordinanza
Causa Promossa da Bartolo Giuseppe e altri
Contro Enel
In esecuzione del disposto degli artt.136 C.P.C. si comunica che il G.I. Dr. Purcaro il giorno 5.X.99 del 7.X.99 fuori udienza, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
...omissis...
Bartolo Giuseppe ed altri 35 abitanti del complesso edilizio Morganda in Comune di Arese con ricorso ex art. 700 c.p.c. premesso che in prossimità delle loro abitazioni erano stati collocati dall'ENEL due elettrodotti di alta tensione che producevano campi elettromagnetici nocivi per la salute, ne chiedevano o la rimozione o la riduzione del carico elettrico.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti interveniva il Comune di Arese ad adiuvandum del ricorrente.
Successivamente interveniva la società Tre Effe costruttrice delle case dei ricorrenti ed il Codacons, tutti in adesione alla domanda proposta dai ricorrenti.
Venivano disposti accertamenti tecnici d'ufficio sui fatti e sulla pericolosità degli elettrodotti per la salute dei ricorrenti e delle loro famiglie e sulla possibilità e i modi di eliminarla.
Il consulente concludeva la sua indagine rispondendo negativamente sulla ipotetica pericolosità delle induzioni elettromagnetiche degli elettrodotti, tuttavia affermava di non poter escludere che nel caso dei ricorrenti Borghi e Vinciguerra la loro patologia potesse essere stata aggravata dal timore dei fenomeni elettromagnetici prodotti dagli elettrodotti in questione.
Aggiungeva che non si può escludere con assoluta certezza effetti cancerogeni a lungo termine soprattutto per i bambini risidenti in vicinanza delle linee di alta tensione.
Venivano prodotte in giudizio pareri e relazioni di altri tecnici esperti della materia, dai quali emerge la certezza della dannosità per i sistemi biologici della esposizione a lungo termine ai campi elettrici e magnetici, in particolare per i bambini, e l'opportunità di ridurre l'esposizione della popolazione a campi elettrici e magnetici, anche mediante l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche.
A conclusione delle indagini tecniche, il Comune di Arese proponeva all'Enel di spostare gli elettrodotti su terreni distanti dalle abitazioni, offrendoli gratuitamente. L'Enel non accettava, pretendendo che il costo delle opere necessarie per spostare gli elettrodotti.
A questo punto, il giudice si riservava di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che gli studi scientifici delle conseguenze sulle persone dei fenomeni elettrici e magnetici prodotti dagli elettrodotti ad alta tensione, non hanno finora condotto a risultati facilmente verificabili.
Non si esclude però la dannosità dei campi elettromagnetici sulle strutture biologiche per esposizioni di lungo periodo, e si riconosce la quasi certezza della loro dannosità per i bambini, ai quali provocano leucemia.
Nel caso specifico il C.T.U. ha parlato addirittura di un aggravamento di malattie in atto in due dei ricorrenti adulti, attribuendoli al timore dell'influsso dei campo elettromagnetico sul loro male.
Va peraltro osservato che gli studi e le indagini condotte in stati più evoluti tecnologicamente del nostro, hanno evidenziato l'aumento dei tumori in soggetti esposti lungamente a campi elettrici generati da impianti ad alta tensione, ed altre sintomatologie in persone che abitano in prossimità di intallazioni elettriche.
Dalle precedenti osservazioni deve trarsi la conclusione che gli elettrodotti dell'Enel in questione sono dannosi per la salute degli abitanti del complesso Morganda in Arese.
E sufficiente, infatti, rilevare la quasi certezza degli studiosi che i campi
elettromagnetici prodotti da elettrodotti ad alta tensione cagionano la leucemia infantile, per far concludere per la fondatezza del ricorso e del pericolo in atto per gli abitanti della Morganda.
A questa conclusione non può certo essere opposto che non vi è assoluta certezza sulle conseguenze biologiche dei campi elettromagnetici, perchè non può l'Enel pretendere che i ricorrenti e i loro figli attendano di ammalarsi di cancro o di leucemia infantile per eliminare la fonte del pericolo di tali mali.
Se i ricorrenti ed i loro familiari sono esposti al rischio di cancro o leucemia (ma anche di altre malattie neurologiche associate alla presenza degli elettrodotti, delle quali è sintomo l'aggravamento della malattia di due dei ricorrenti rilevata dal C.T.U.) hanno diritto di ottenere la tutela da parte dell'ordinamento senza dover attendere che il pericolo di danno si concretizzi in danno effettivo.
Gli enti preposti alla tutela della salute non solo nel nostro Stato, ma anche nella totalità degli Stati evoluti, raccomandano l'adozione di misure cautelari adeguate, contro i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, specie nel casi in cui siano limitate le difficoltà pratiche ed economiche per la realizzazione delle cautele.
Pertanto, considerato che l'eliminazione della situazione di pericolo prospettata dai ricorrenti è facilmente realizzabile in quanto il Comune di Arese ha offerto gratuitamente all'ENEL le aree sulle quali spostare gli elettrodotti,
P.Q.M.
Ordina all'ENEL s.p.a, di spostare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre due anni, gli elettrodotti installati in prossimità delle abitazioni dei ricorrenti, sui terreni messi a sua disposizione dal Comune di Arese
30 gg. per il giudizio di merito.
Milano 5 ottobre 1999
Il Giudice
(Dr. Purcaro)