IL TIRRENO
lunedì 15 novembre 1999

ACCOLTO IL RICORSO DEI CONDOMINI
Palazzo di piazza Attias

Quell'antenna va rimossa

Il pretore ha ritenuto fondata questa azione possessoria:
l'impianto arreca danno al decoro estetico dell'edifico

LIVORNO. I condomini del palazzo di piazza Attias 3 si sono aggiudicati il primo round. Il pretore di Livorno, Paolo De Gregorio, ha infatti accolto il ricorso che avevano avanzato nei confronti della Telecom Italia Mobile per la rimozione dell'impianto di ricetrasmissione per telefonia cellulare che era stato installato sul lastrico solare dell'edificio. I condomini avevano intrapreso l'azione giudiziaria sostenendo che «la presenza di quelle ingombranti apparecchiature arrecavano turbative del decoro estetico del palazzo». Il giudice, dopo essersi accertato dell'esistenza del danno estetico lamentato dai condomini, ha ordinato la rimozione della struttura in questione. Rinviando al 15 febbraio 2000 l'udienza per il giudizio di merito.
La vicenda giudiziaria, iniziata nel gennaio 1995 con il deposito del ricorso, non può perciò dirsi ancora conclusa, ma intanto i condomini hanno incassato un importante punto a loro favore. Una decisione, quella del giudice De Gregorio, che assume grande significato aldilà dell'epsiodio specifico: almeno nella nostra città è la prima volta che viene adottato un provvedimento del genere che, tra la'altro, riguarda proprio una delle prime stazioni radiobase per telefonia mobile installate nella nostra città (risale al 1994, ed è sicuramente la prima che è «spuntata» su un palazzo del centro).
La particolarità del ricorso avanzato dai condomini del palazzo di piazza Attias 3 (tredici piani, cinquanta appartamenti tra abitazioni e uffici), rappresentati in giudizio dagli avvocati Sergio Gristina e Valerio Valleroni, è che non si è puntato sulla presunta pericolosità dell'impianto ma sul suo impatto ambientale con conseguente danno estetico. Una «strada», quella imboccata dai condomini, che per ora si è rivelata giusta.
I ricorrenti hanno infatti sottolineato la violazione di un articolo del regolamento condomiale che riguarda «la destinazione delle parti del fabbricato che, benché non comuni, incidono sull'aspetto esteriore dell'edificio. Queste debbono rispettare l'attuale aspetto dal punto di vista estetico e, ove sussista un disaccordo con l'amministratore, le decisioni sono prese irrevocabilmente dall'assemblea». Perciò, considerato che l'installazione determina un impatto sull'aspetto dell'edificio, l'eventuale installazione avrebbe dovuto essere deliberata dall'assemblea condominiale. Questa la motivazione su cui si è basata l'«azione di manutenzione» dei condomini, i cui presupposti sono stati accolti dal pretore.
L'installazione, secondo quanto è stato accertato dal giudice, avvenne contro la volontà dei condomini (la Tim si accordò direttamente con il proprietario dell'appartamento con lastrico solare), e visto che si tratta di strutture enormi, incombenti sull'edificio e ben visibili dall'esterno, l'azione dei ricorrenti è giustificata. Più volte, infatti, la corte di Cassazione si è espressa in tal senso, ritenendo «l'esercizio del diritto del singolo sulle parti di sua esclusiva proprietà non può ledere il godimento dei diritti degli altri sulle cose comuni».
In pratica, ciascun condomino non può nel piano o porzione di piano di sua proprietà eseguire opere che arrechino danno alle parti comuni dell'edificio, essendo egli tenuto al rispetto anche della qualità dello stesso. Intendendo per danno non solo quello materiale, ma anche tutto ciò che riduca in modo apprezzabile l'utilità o la qualità del bene comune, e quindi anche i danni di ordine estetico.
Questo principio trova applicazione soprattutto per quanto riguarda le facciate (i regolamenti condominiali, spesso, obbligano i residenti a non modificare gli infissi, il colore delle persiane o del balcone, o ancora limitano la realizzazione di verande, etc.), ma secondo il pretore De Gregorio «la salvaguardia dell'estetica deve estendersi anche al tetto ed eventualmente alle parti laterali dell'edificio». Quindi l'azione possessoria dei condomini ha trovato accoglimento: la Tim deve rimuovere la stazione radiobase dal palazzo di piazza Attias. E ciò a prescindere dalla presumibile pericolosità delle antenne installate. Ora resta da vedere cosa deciderà il giudice nel giudizio di merito. Se ne riparlerà fra tre mesi.





Al sito
ELETTROSMOG.COM