IL TIRRENO
lunedì 15 novembre 1999
ACCOLTO IL RICORSO DEI CONDOMINI
Palazzo di piazza Attias
Quell'antenna va rimossa
Il pretore ha ritenuto fondata questa azione possessoria:
l'impianto arreca danno al decoro estetico dell'edifico
LIVORNO. I condomini del palazzo di piazza Attias 3 si sono aggiudicati il
primo round. Il pretore di Livorno, Paolo De Gregorio, ha infatti accolto il
ricorso che avevano avanzato nei confronti della Telecom Italia Mobile per la
rimozione dell'impianto di ricetrasmissione per telefonia cellulare che era
stato installato sul lastrico solare dell'edificio. I condomini avevano
intrapreso l'azione giudiziaria sostenendo che «la presenza di quelle
ingombranti apparecchiature arrecavano turbative del decoro estetico del
palazzo». Il giudice, dopo essersi accertato dell'esistenza del danno estetico
lamentato dai condomini, ha ordinato la rimozione della struttura in questione.
Rinviando al 15 febbraio 2000 l'udienza per il giudizio di merito.
La vicenda giudiziaria, iniziata nel gennaio 1995 con il deposito del ricorso,
non può perciò dirsi ancora conclusa, ma intanto i condomini hanno incassato un
importante punto a loro favore. Una decisione, quella del giudice De Gregorio,
che assume grande significato aldilà dell'epsiodio specifico: almeno nella
nostra città è la prima volta che viene adottato un provvedimento del genere
che, tra la'altro, riguarda proprio una delle prime stazioni radiobase per
telefonia mobile installate nella nostra città (risale al 1994, ed è
sicuramente la prima che è «spuntata» su un palazzo del centro).
La particolarità del ricorso avanzato dai condomini del palazzo di piazza
Attias 3 (tredici piani, cinquanta appartamenti tra abitazioni e uffici),
rappresentati in giudizio dagli avvocati Sergio Gristina e Valerio Valleroni, è
che non si è puntato sulla presunta pericolosità dell'impianto ma sul suo
impatto ambientale con conseguente danno estetico. Una «strada», quella
imboccata dai condomini, che per ora si è rivelata giusta.
I ricorrenti hanno infatti sottolineato la violazione di un articolo del
regolamento condomiale che riguarda «la destinazione delle parti del fabbricato
che, benché non comuni, incidono sull'aspetto esteriore dell'edificio. Queste
debbono rispettare l'attuale aspetto dal punto di vista estetico e, ove
sussista un disaccordo con l'amministratore, le decisioni sono prese
irrevocabilmente dall'assemblea». Perciò, considerato che l'installazione
determina un impatto sull'aspetto dell'edificio, l'eventuale installazione
avrebbe dovuto essere deliberata dall'assemblea condominiale. Questa la
motivazione su cui si è basata l'«azione di manutenzione» dei condomini, i cui
presupposti sono stati accolti dal pretore.
L'installazione, secondo quanto è stato accertato dal giudice, avvenne contro
la volontà dei condomini (la Tim si accordò direttamente con il proprietario
dell'appartamento con lastrico solare), e visto che si tratta di strutture
enormi, incombenti sull'edificio e ben visibili dall'esterno, l'azione dei
ricorrenti è giustificata. Più volte, infatti, la corte di Cassazione si è
espressa in tal senso, ritenendo «l'esercizio del diritto del singolo sulle
parti di sua esclusiva proprietà non può ledere il godimento dei diritti degli
altri sulle cose comuni».
In pratica, ciascun condomino non può nel piano o porzione di piano di sua
proprietà eseguire opere che arrechino danno alle parti comuni dell'edificio,
essendo egli tenuto al rispetto anche della qualità dello stesso. Intendendo
per danno non solo quello materiale, ma anche tutto ciò che riduca in modo
apprezzabile l'utilità o la qualità del bene comune, e quindi anche i danni di
ordine estetico.
Questo principio trova applicazione soprattutto per quanto riguarda le facciate
(i regolamenti condominiali, spesso, obbligano i residenti a non modificare gli
infissi, il colore delle persiane o del balcone, o ancora limitano la
realizzazione di verande, etc.), ma secondo il pretore De Gregorio «la
salvaguardia dell'estetica deve estendersi anche al tetto ed eventualmente alle
parti laterali dell'edificio». Quindi l'azione possessoria dei condomini ha
trovato accoglimento: la Tim deve rimuovere la stazione radiobase dal palazzo
di piazza Attias. E ciò a prescindere dalla presumibile pericolosità delle
antenne installate. Ora resta da vedere cosa deciderà il giudice nel giudizio
di merito. Se ne riparlerà fra tre mesi.