CONACEM e LEGAMBIENTE Montefalcone - Tutela dai campi elettromagnetici

Conacem e Legambiente vogliono fornire, con il presente atto, uno strumento di lavoro utile alle Amministrazioni sensibili al problema della salute dei cittadini.
A questo fine si è provveduto alla stesura di una delibera tipo in cui fossero presenti numerosi riferimenti normativi, in forma estesa, proprio per dare un quadro sufficientemente esaustivo ed aggiornato. Quadro che potrà essere adattato tenendo conto delle singole realtà locali.

DELIBERA TIPO

Considerato che l'art.32 della Costituzione tutela la salute sia come diritto fondamentale dell'individuo, che come interesse della collettività;

Che il diritto alla salute è inviolabile e prioritario rispetto alla soddisfazione di qualsiasi altro interesse, sia esso pubblico o privato, e che pertanto un potenziale pericolo sconosciuto a causa di mancanza di premura responsabile e precauzionale, non può essere lasciato passare come un rischio generale di vita;

Premesso che negli ultimi tempi si assiste ad un aumento abnorme di impianti radiotrasmettitori in ambito urbano per l'intenso sviluppo della telefonia cellulare;

Che gli impianti di distribuzione dell'energia a bassa frequenza (elettrodotti) risultano spesso posizionati in prossimità di aree abitate;

Che si registra un progressivo aumento dei livelli d'inquinamento elettromagnetico connesso al proliferare degli impianti fissi generatori di campi elettromagnetici;

Che a più riprese autorevoli medici e scienziati di tutto il mondo, hanno riferito di possibili rischi per la salute derivanti dall'esposizione cronica a campi elettromagnetici generati sia da elettrodotti e impianti civili (basse frequenze), che da ripetitori della telefonia cellulare e da emittenti e ripetitori radiotelevisivi (alte frequenze);

Che non esiste, di fatto, una mappatura di tali sorgenti inquinanti e che tale fenomeno si sta svolgendo in assenza di una pianificazione di controllo e di indirizzo, che individui chiaramente: corridoi-siti tecnologici e aree a rischio;

Preso atto che è questione fortemente dibattuta l'esistenza di effetti a lungo termine collegabili alla cancerogenesi (effetti non termici), attribuibili all'esposizione a campi elettromagnetici, sia nella regione delle basse frequenze, sia in quella delle radiofrequenze e microonde;

Che comunque gli effetti a lungo termine in particolare nella regione delle basse frequenze (50Hz) appaiono sufficientemente provati dalle ricerche effettuate con il superamento del valore limite di 0,2 microtesla (200 nanotesla) per il campo di induzione magnetica;

Che la legislazione vigente in materia è carente e obsoleta;

Che il rispetto dei limiti di esposizione, elaborati per la tutela dagli effetti acuti, appare condizione necessaria ma non sufficiente per tutelare la popolazione dall'esposizione degli effetti a lungo termine, nel caso di esposizioni continuative anche a basse dosi;

Preso atto del recente lavoro del ricercatore neozelandese, dott. Neil Charry, sulla rilettura della letteratura scientifica prodotta dal 1950 ad oggi, che ha evidenziato dei vizi interpretativi dei dati, sulla base dei quali ha proposto al suo governo di non superare la soglia dello 0,3 v/m per le alte frequenze e di impegnarsi a ridurre tale soglia entro 10 anni per passare ad uno 0,0X v/m, al fine dell'abbassamento del valore di fondo;

Richiamate le indicazioni contenute nel documento dell'ISPESL del 16/10/97 per cui si sottolinea l'importanza della minimizzazione delle esposizioni e la necessità di effettuare la "miglior scelta del sito evitando i siti che insistono su aree adibite ad attività scolastiche, sanitarie, e ad edilizia residenziale (collocazione cioè ed eventuale concentrazione delle antenne in siti scelti a seguito di una adeguata istruttoria)";

Richiamato l'art.4, comma 1, del Decreto Ministeriale n.381 del 10 settembre 1998 nel quale si dice che "la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compreso fra 100Khz e 300Ghz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione", evidenziando quindi che progettazione, realizzazione ed ubicazione devono assicurare la minor esposizione della popolazione;

Richiamata la sentenza del Tribunale di Milano (dodicesima sezione), del 15 ottobre 1999, con la quale è stata data ragione ai cittadini di Arese ed al Codacons obbligando l'ENEL a spostare due elettrodotti da 380 Kv ubicati in prossimità di abitazioni, entro due anni, in quanto gli esposti "hanno diritto di ottenere la tutela da parte dell'ordinamento senza dover attendere che il pericolo di danno si concretizzi in danno effettivo";

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, del 20 gennaio-6 aprile 1988, n.415, la quale sancisce che in base all'art. 1 della L. 10/77 è soggetta al rilascio della concessione edilizia ogni attività che comporti trasformazione del territorio attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi ove il mutamento e l'alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico o anche solo funzionale, per cui necessita di concessione edilizia la realizzazione di un'antenna per trasmissioni radio saldamente ancorata al suolo e visibile dai luoghi circostanti;

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n.382/99, relativa al giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto concernente "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio" con la quale si stabilivano, tra le altre, valori limite per il campo di induzione magnetica di 0,2 microtesla, attribuendo alle regioni non solo competenze in materia umanistica ma anche per "l'assistenza sanitaria intesa come complesso degli interventi positivi per la tutela e promozione della salute umana";

Richiamata la L.R. 52/91 del F-VG e succ. mod., art.30, comma 2, in cui si precisa che "con il PRGC possono essere posti vincoli di inedificabilità relativamente a ... salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità di persone e cose" non essendo quindi necessaria la certezza del danno;

Richiamate le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 17/99 e 20/99 nelle quali il magistrato ha dichiarato che il Comune di Villesse ha esercitato poteri propri inserendo nei propri strumenti urbanistici una apposita disciplina a tutela dai campi elettromagnetici, stabilendo vincoli di inedificabilità e salvaguardia di potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità di persone e cose, a seguito di indagini adeguate, "non essendo necessaria la dimostrazione della certezza del danno...ma bastando la possibilità ovvero il pericolo di pregiudizi alla salute pubblica";

Considerato il preminente dovere della civica amministrazione di salvaguardare la salute della popolazione;

Visto...
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delibera

1. di assumere un atteggiamento di attenzione nei confronti dei rischi bio medici dovuti all'esposizione a campi elettromagnetici e ad utilizzare fin da ora le norme in vigore muovendo dal "principio cautelativo" secondo il quale in permanenza di un dubbio sulla soglia di rischio, si adotta la soluzione più garantista per la salute umana;

2. di avviare quanto prima una fase di analisi e di mappatura del proprio territorio per l'individuazione degli impianti generatori di basse ed alte frequenze (antenne, elettrodotti, cabine di trasformazione.,.), al fine di individuare: a) l'ubicazione delle fonti potenzialmente inquinanti;

b) la popolazione potenzialmente a rischio, facendo particolare riferimento alle aree adibite ad attività scolastiche, sanitarie, e all'edilizia residenziale in genere;

3. di impegnarsi ad intervenire negli strumenti di gestione del territorio al fine di operare una razionalizzazione delle infrastrutture tecnologiche ed una più corretta individuazione delle aree edificabili, nello specifico attraverso: a) l'individuazione nel Piano Regolatore di siti idonei alla collocazione delle stazioni radio-base impedendo un loro incontrollato posizionamento (distanza di metri 500 dalla singola abitazione qualora l'impianto sia inferiore ai 150W; per potenze maggiori distanze minimo di un chilometro);

b) l'individuazione dei corridoi tecnologici per gli elettrodotti. Ciò in modo che i valori di campo elettromagnetico rimangano sotto la soglia di rischio individuata dalla letteratura scientifica accreditata. Nello specifico, allo stato delle conoscenze attuali, per le basse frequenze (50 Hz) campo di induzione magnetica < 200 nanotesla, per le alte frequenze (telefonia cellulare e teleradiodiffusione) campo elettromagnetico < 0.3 v/m;

4. di attivarsi per apportare le opportune modifiche al Regolamento Edilizio comunale in modo da prevedere norme specifiche che permettano alla Commissione Edilizia di esprimere una valutazione di merito sul posizionamento delle antenne, anche dal punto di vista dell'ornato, in considerazione anche a quanto previsto dall'ari. 1 della L. 10/77 che sottopone a concessione edilizia la realizzazione di un'antenna per trasmissioni radio;

5. si impegna altresì ad avviare azioni volte alla bonifica di quelle aree che dovessero risultare non rispondenti ai parametri indicati dalla letteratura internazionale e citati nel presente atto.





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