PROPOSTE DI EMENDAMENTO AL

PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE: "NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO"

I PRINCIPI EMENDATIVI SONO I SEGUENTI:

I. ruolo dei comuni

II. ruolo della AUSL e dell' ISPELS

III. ruolo delle associazioni di difesa dei consumatori, della salute e dell'ambiente

IV. obiettivi di qualità e valori di cautela

V. concessione edilizia e non semplice autorizzazione

VI. istituzione di un comitato comunale con la partecipazione di tutti i soggetti interessati ai problemi connessi con l'inquinamento elettromagnetico

VII. fondo di risarcimento delle vittime dell'inquinamento elettromagnetico

VIII. finanziamento del comitato comunale paritario sull'inquinamento eletromagnetico

In corso di redazione il testo di confronto delle varie leggi regionali

SE&O

 

CAPO I - FINALITA'

 

Art. 1

Finalità

i. La Regione Emilia-Romagna ìn attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 settembre 1998, n. 381 e ai sensi della Legge 10 agosto 1990, n. 223, stabilisce con la presente legge le norme per la tutela della salute della popolazione e per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico,CON GLI OBIETTIVI DI QUALITA' E I VALORI DI CAUTELA OPPORTUNI, coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale e urbanistica.

2. Per i fini dì cui al comma 1 la presente legge detta norme per la localizzazione delle emittenti radio, di quelle televisive, degli impianti fissi per la telefonia mobile e degli elettrodotti.

 

Art . 2

Campo di applicazione

i. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli apparati dei radioamatori regolati dal D.P.R. n. 1214 del 5 agosto 1996, agli apparati del Ministero degli Interni, delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale e della Polizia Municipale, nonché della Protezione Civile e dei Servizi di emergenza sanitaria.

 

CAPO II - IMPIANTI FISSI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA

Art. 3

Piano Provinciale di Localizzazione

dell'emittenza radio e televisiva

1. La Provincia IL COMUNE si dota di un Piano Provinciale di Localizzazione dell'emittenza radio e televisiva in coerenza con il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei limiti e dei valori di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 settembre 1998, n. 381.per la predisposizione del piano il comune si avvale del comitato previsto all' art. 18 bis della presente legge.Al fine di una più efficace tutela della salute, il comune può introdurre limiti più restrittivi per la minimizzazione della esposizione della popolazione:

a) valori di cautela di 3 V/m;

b)obiettivo di qualità di 0.5 V/m

2. Il Piano è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge viene raccordato con le procedure previste per il Piano Terrìtoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) dalla legislazione regionale vígente. Detto Piano può essere contenuto nel PTCP.

3. Per garantire la fruizione del servizio radiotelevisivo da parte dei cittadini e fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione per la tutela della salute, il Piano Provinciale, sino all'attuazione delle previsioni del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora, può motivatamente e temporaneamente prevedere la localizzazione degli impianti nelle aree previste all'art. 4.

Art. 4

Divieto di localizzazione degli impianti

per l'emittenza radio e televisiva

i. Le localizzazioni di nuovi impianti per l'emittenza radio e televisiva sono vietate in ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione territoriale e,urbanistica come parco, riserve naturali e di tutela naturalistíca nonché nel territorio urbanizzato a prevalente destinazione residenziale GIARDINI PUBBLICI, AREE A VERDE ATTREZZATO, PARCHI, RISERVE NATURALI E DI TUTELA NATURALISTICA, NELLE AREE INSERITE NEI PIANI DI TUTELA PAESAGGISTICA, NONCHE' NEL TERRITORIO URBANIZZATO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE, FISSANDO UNA FASCIA DI RISPETTO DI 1.000 METRI DALL'ANTENNA RT ALL'EDIFICIO PROSSIMO ABITATO.

2. Le localizzazioni di impianti sono altresì vietate su

edifici:

a) vincolati ai sensi della legge 1089/1939;

b) classificati di interesse storico-architettonico;

c) di pregio storico, culturale e testimoniale;

d) aventi prevalente destinazione residenziale.

Art. 5

Funzioni dei Comuni

l. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazìone delle opere pubbliche, adeguano la Pianificazione Urbanistica Comunale ai Piani Provinciali di cui all'art. 3 ai sensi della legislazione regionale vigente,ín materia.

2. Il Comune acquisisce o, se del,caso, occupa d'urgenza ed espropria le aree omogenee a tal fine individuate dalla pianificazione urbanistica assegnandole in diritto di superficie ai gestori degli impianti, ai sensi dell'art. 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

3. Il Comune acquisitI il parere DELLA AUSL, dell'ARPA e dell'ISPESL. ex art- 220 del T.u.l.s.,tenuto conto dei limiti del D.l. n. 381/98 e degli obiettivi di qualità' Il Comune, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)espresso espressi con le modalità previste all' art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, autorizza l' rilascia concessione edilizia alla installazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetìci individuati agli articoli 3 e 4 del D.M. 381 del 1998 e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul terrìtorio, in conformità con la Pianificazione. Urbanistica Comunale aggiornata ai sensi della presente legge.

 

4. Il Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dagli adempimenti regionali in materia di direttive e di determinazione dei criteri, fissa il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione. per il rilascio della concessione edilizia

5. Prima dell' approvazione del Piano Provinciale comunale di localìzzazione dell'emittenza radio e televisiva e sino al suo recepimento nella Pianificazione Urbanistica Comunale, il Comune autorizza su parere favorevole del. rilascia concessione edilizia all'impianto in casi eccezionali l'impianto su parere favorevole DELLA AUSL, dell'ARPA e dell'ISPESL. ex art- 220 del T.u.l.s., e del Comitato Tecnico Provinciale per l'emittenza radio e televisiva di cui all'art. 18

6. Con direttiva della Regione, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli elaborati tecnici che i gestori degli impianti devono presentare per il rilascio dell'autorizzazione DELLA CONCESSIONE e sono definiti i criterì per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi.

Art. 6

Risanamenti degli impiantì per

l'emittenza radio e televisiva

i. Gli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva devono essere autorizzati e adeguati alle norme della presente legge. Gli impianti non in grado di rispettare le disposizioni dell'art.4 devono essere delocalizzati sentite le associazioni DI TUTELA DEI CONSUMATORI, SALUTE E AMBIENTE, NONCHE', OVE ESISTANO, i comitati dei cittadini.

2. Per la finalità di cui al comma 1, í gestori di impianti, presentano ai Comuni, entro sei mesi dall'approvazìone del Piano dì cuì all'art. 3, specìfíci Piani dì risanamento e/o di delocalizzazione con le modalità e i tempi di intervento. La eventuale delocalizzazione deve essere effettuata nelle aree previste dal Piano Provinciale COMUNALE di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva.

 

3. I Piani di risanamento e/o di delocalizzazione sono approvati dal Comune sentita la Provincia interessata, le associazioni e i comitati dei cittadini e acquisito il parere DELLA AUSL, dell'ARPA e dell'ISPESL. ex art- 220 del T.u.l.s.,tenuto conto dei limiti del D.l. n. 381/98 e degli obiettivi di qualità dell'ARPA. Gli interventi contenuti in detti Piani possono essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferìbili. L'approvazione del Piano di risanamento c/o delocalizzazione sostituisce l'autorizzazíone di cui al comma 3 dell'art.'5.

 

4. Il risanamento deve essere effettuato in ogni caso entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge : La delocalizzazione deve essere completata entro sei mesi dall'approvazione del Piano.

S. I gestori di impianti esistenti conformi alle disposizioni della presente legge richiedono l'autorizzazione la concessione di cui al comma 3 dell'art. 5 entro sei mesi dall'entrata in vigore dèlla stessa.

 

 

CAPO III- IMPIANTI FISSI PER TELEFONIA MOBILE

Art. 7

Autorizzazione deglì impianti fissi

di telefonia mobile

i. Gli impianti fissi di telefonia mobile devono essere

autorizzati muniti di concessione edilizia.PER GLI IMPIANTI MOBILI VALGONO, IN QUANTO APPLICABILE, LE NORME DT6TATE PER GLI IMPIANTI FISSI, MA DEVE ESSERNE SPECIFICATA LA TEMPORANEITA'.

2. Il Comune, acquisito il parere dell'ARPA espresso. con

le modalità previste all' art. 17 della L.R. 19 aprile 1995,

n. 44, RICEVUTA LA DOMANDA DI CONCESIONE, INFORMATA LA POPOLAZIONE RESIDENTE IN UN RAGGIO DI 200 METRI DAL SITO RICHIESTO, AcquisitI il parere DELLA AUSL, dell'ARPA e dell'ISPESL. ex art- 220 del T.u.l.s.,tenuto conto dei limiti del D.l. n. 381/98 e degli obiettivi di qualità E DEI VALORI DI CAUTELA, sentite le associazioni e i comitati dei cittadini, autorizza rilascia concessione edilizia per l'installazione degli impianti fissi di telefonia mobile nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e delle disposizioni di cui all'art. 8, tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio.

3. Il Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore dalla emanazione delle direttive e dei criteri di competenza regionale previsti della presente legge fissa il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione DELLA CONCESSIONE.

4. Al fine di ridurre l'impatto ambientale i Comuni coordinano le richieste dei diversi gestori per favorire l'utilizzo delle medesime strutture impiantistiche nella realizzazione di reti indipendenti, SENTITO IL COMITATO DI CUI AL'ART. 18 BIS DELLA PR4ESENTE LEGGE.

 

S. Non possono essere autorizzati RILASCIATE CONCESSIONI PER nuovi impianti di gestori che non abbiano provveduto all'adempimento di cui al successivo comma 1 dell'art. 11 nel termine ivi previsto.

6. Con direttiva della Regione, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli elaborati tecnici che i gestori degli impianti devono presentare per il rilascio dell'autorizzazione e sono definiti i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi.

 

Art. 8

Divieto di localìzzazione degli impianti

fissi per telefonia mobile

1. Le localizzazioni di nuovi impiantì fissi per telefonia mobile sono vietate su edifici di valore storicoarchitettoníco e monumentale nonché nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11

Le localizzazioni di nuovi impianti fissi per telefonia mobile sono ALTRESì vietate su ospedali, asili, scuole, e in zone ove esiste un elevata presenza di impianti che conduce ad un aumento del fondo di inquinamento elettromagnetico oltre che su edifici di elevato valore storico. Entro un raggio di 200 metri di scuole o antenne preesistenti non possono essere concesse nuone istallazioni. Il comune censisce le aree ad elevata presenza di inquinamento em e coordina con gestori e cittadini o loro associazioni e comitati le delocalizzazion necessarie per portare il livello di inquinamento al dato medio del territorio comunale.

 

Art. 9

Programma annuale delle nuove installazìonì

fisse dì telefonia mobile

i. I gestorì di rete per telefonia mobile presentano al comune il Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare, corredato dalla localizzazìone degli apparati e dalla documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici redatta ai sensi del comma 6 dell'art. 7.

2. Il Comune verifica, attraverso i controlli preventivi dell'ASL, DELL'ARPA E/O dell'ISPESL e dell'Ufficio Urbanistico che la documentazione presentata dalle società di telefonia mobile sia in linea con la presente legge regionale. verificata la sostenibilità del Programma nel contesto in cui si ìnserisce, autorizza SENTITO IL COMITATO DI CUI ALL'ART. 18 BIS DELLA PRESENTE LEGGE, APPROVA IL PIANO entro novanta giorni, ai sensi del comma 2 dell'art. 7, le installazioni ivi previste o parte di esse.

 

3. Le singole installazionì di impianti fissi di telefonia mobile non previste nel Programma di cui al comma 1 sono comunque autorizzabili ai sensi del comma 2 dell'art. 7 solo in via di eccezione e sentite le asociazioni e i comitati dei cittadini

Art. 10

Risanamenti degli impianti fissi.

di telefonia mobile

1. Gli impianti esistenti di telefonia mobile che non rispettano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 sono ricondotti a conformità ovvero delocalizzati. Tale adeguamento e/o delocalizzazione deve essere effettuata entro sei mesì dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per la finalità di cui al comma 1, i gestori di impianti presentano al Comune il programma degli interventi di risanamento e/o di delocalizzazione contenente le modalità ed i tempi di attuazione.

 

3. Gli interventi di delocalizzazione sono autorizzati dal Comune su parere dell'ARPA con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 7.

4. Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla presente legge il gestore dà comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione.Il Comune entro trenta giorni provvede a verificare tramite gh appropriati controlli sanitari E TECNICI l'adempimento del gestore.

Art. 11

catasto degli impianti fissi

esistenti di telefonia mobile

1. I gestori di reti di telefonia mobile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge forniscono alle amministrazionì comunali la mappa completa degli impianti fissi corredata delle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.

2. Entro un anno dal termine di cui al comma 1, l' ARPA valuta il rispetto dei limiti prevìsti dalla normativa vigente per gli impianti fissi di telefonia mobile per i quali detta valutazione non sia Intervenuta in sede di autorizzazione concessione.

 

 

CAPO IV ~ IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DELL' ENERGIA ELETTRICA

 

Art. 12

Impianti per la distribuzione

dell'energia elettrica

1. I Comuni definiscono negli strumenti urbanistici,specifici corridoi per la localizzazione delle linee elettriche con tensione uguale o superiore a 30.000 volt anche con riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di distribuzione dell'energìa elettrica.

2. Con direttiva della Regione è definita l'ampiezza dei

corridoi in relazione alla tensione della linea elettrica.

3. Gli strumenti urbanistici devono assicurare . che si realizzi il rispetto del valore limite di induzione magnetica, misurata al ricettore, di 0,2 micro Tesla in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali nonché edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore giornaliere. Il tracciato degli elettrodotti in cavo aereo di tensione eguale o superiore a 380 kV è mantenuto ad almeno 150 mt. di distanza dai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di permanenza prolungati di persone. Nel caso di elettrodotti di tensione inferiore a 380 kV, la distanza di rispetto minima di cui al comma 1 è ridotta in proporzione al potenziale, in modo che il campo elettrico misurato all'esterno delle abitazioni e dei luoghi di abituate prolungata permanenza a 1,5 m da terra non superi il valore 0,5 V/m ed il campo magnetico non sia superiore a 0,2 microtesia. Le distanza di cui ai commi 1 e 2 sono misurate a partire dalla proiezione sul terreno dell'asse centrale della linea. Le misure dei campo elettrico e magnetico di cui al comma 2 sono effettuate secondo gli specifici standard internazionali riconosciuti. Il parere favorevole dell'ARPA e deil'ISPESL non viene rilasciato nel caso di elettrodotti in cavo aereo in centri abitati o in zone di espansione edilizia previste nei piani regolatori vigenti o adottati, qualunque sia la distanza dei tracciato dai fabbricati.

 

Art. 13

Risanamenti degli impianti di

distribuzione dell'energia elettrica

i. I Comuni, con le procedure previste per la localizza

zione delle opere pubbliche, adeguano la Pianificazione

Urbanistica individuando gli elettrodotti in esercizio che

non rientrano nelle condizioni di cui al comma 3 dell'art.12 e che sono oggetto di interventi príoritari di risanamento.

2. Le imprese distributrici di energia elettrica con elettrodotti di tensione sino a 150.000 volt presentano alla Provincìa, entro sei mesi dall'individuazione ai sensi del comma 1, un Piano di risanamento con le modalità e i tempi degli interventi da realizzare.

3. Il Piano di risanamento è approvato dalla Provincia acquisito il parere del Comune interessato per la coerenza con le previsioni urbanistiche e dell'ARPA espresso con le modalità previste all' art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44. Gli interventi contenuti nel Piano possono essere dichiarati dì pubblico interesse, urgenti e indifferibili.

 

4. Nel caso in cui le opere di rísanamento interessino il territorio di due o più Province, il Piano di risanamento è presentato alla Provincia nel cui territorio si sviluppa la porzione maggiore dell'impianto ed è approvato acquisita l'intesa delle altre Province interessate.

S. L'approvazione del Piano contiene l'autorizzazione

prevista all' art. 3 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10.

6. Per le finalità di cui al comma 1, le imprese distributrici di energia elettrica per le reti con tensione superiore a 150.000 volt attivano la procedura di risanamento con le modalità previste dal DPCM 23 aprile 1992.

Art . 14

Catasto degli elettrodotti

i. E' istituito presso la Provincia il catasto degli

elettrodotti.

2. Le imprese distributrici di energia elettrica entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge forniscono alle amministrazioni provinciali la mappa completa dello sviluppo delle reti di distribuzione con tensione superiore a 30.000 volt.

3. L'ARPA L'AUSL, l'ARPA e/O l'ISPESL. entro un anno dal termine della presentazione della documentazione, valutaNO il rispetto della normativa vìgente dando priorità ai luoghi destinati all'infanzia.

 

CAPO V - VIGILANZA E SANZIONI

 

Art. 15

Vigilanza

i. L'attività di vigilanza e controllo per le tipologie di impianti previste dalla presente legge è esercitata dai soggetti titolari della funzione amministrativa del rilascio dell'autorizzazione avvalendosi dell'ARPA DELLA AUSL, dell'ARPA e/O dell'ISPESL. con le modalità di cui all'art. 17 della L.R. 44 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44. La medesima Autorità è competente per l'irrogazione ed introito delle sanzioni di cui all'art. 16.

 

Art. 16

Sanzioni

i. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettromagnetici, supera i limiti fissati dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 100.000.000. Detta sanzione amministrativa non si applica a coloro che nei termini previsti dalla presente legge presentano alle competenti Autorità i Piani di risanamento c/o delocalizzazione.

2. Chiunque essendovi tenuto non provvede a presentare il Piano di risanamento c/o delocalizzazione è punito, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine assegnato dall'Autorità competente, con la sanzione amministrativa di cui al comma i. In caso di reiterata violazione l'Autorità competente provvede ad interdire l'uso dell'impianto sino alla presentazione del Piano. Le predette sanzioni si applicano anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione Piani di risanamento e/o delocalizzazione qualora non rispetti i tempi e modi ivi previsti.

Se il superamento dei limiti di legge è reiterato, il Comune provvede a ritirare le autorizzazioni concesse per l'esercizio dell'impianto, mentre la sanzione pecuniaria va aumentata nel minimo a 50 MiL

 

 

CAPO VI - NORME TRANSITORIE

 

Art. 17

Norma transitoria

i. Gli elettrodotti in corrispondenza dei luoghi individuati al comma 3 dell'art. 12, già autorizzati ai sensi della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 ma non ancora in esercizio, sono adeguati alle norme della presente legge. A tal fine i soggetti titolari dell'autorizzazione sono tenuti a presentare adeguata documentazione idonea a comprovare il rispetto dei limiti di cui al comma 3 dell'art. 12. L'efficacia delle autorizzazioni già rilasciate è sospesa sino al pronunciamento della Provincia.

 

 

 

 

CAPO VII - NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 18

Comitato Tecnico Provinciale

1- E'istituito presso la Provincia un Comitato Tecnico composto dal Presidente o un suo delegato, da quattro esperti nominati dalla Provincia di cui uno segnalato dall'ARPA, da un esperto nominato dalle associazioni delle emittenti radiotelevìsìve e da un rappresentante del Co.Re. Rat.

2. Il Comitato esprime parere sulle autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 5, e collabora con la Provincia per la predisposizione del Piano di cui all'art. 3.

Art. 18 bis

Presso ogni Comune viene istituito un Comitato PRESIEDUTO DAL SINDACO O DA SUO DELEGATOcon la partecipazione di esperti delle associazioni dei consumatori e dei comitati dei cittadini, DEI GESTORI E DEI TECNICI DELLA AUSL, DELL'ARPA E/O DELL'ISPESL.

2. Il Comitato esprime parere sulle autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 5, e collabora con la Provincia IL COMUNE per la predisposizione del Piano di cui all'art. 3.

Art. 19

Sportello unico per le attività produttive

i. Le domande relative alle autorizzazioni previste dalla presente legge sono presentate allo Sportello unico per le attività produttive di cui al. D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447.

 

Art. 20

Contributi regionali

1. La Regione per agevolare l'attuazione dei piani di risanamento e/o delocalizzazione di cui all'art.6, può concedere un contributo nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela della salute, dell'ambiente o occupazionale e con esclusivo riferimento alle emittenti locali. L'approvazione da parte del Comune del Piano costituisce presupposto necessario per l'ammissíone al contributo.

1 BIS. LA REGIONE AL FINE DI REALIZZARE LA MIGLIORE TUTELA DELLA SALUTE DELLA POPOLAZIONE EROGA CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO COMUNALE PREVISTO ALL'ART. 18 BIS DELLA PRESENTE LEGGE, ISTITUISCE UN CONGRUO NUMERO DI BORSE DI RICERCA SUI TEMI DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO IN MATERIA SANITARIA, AMBIENTALE, TECNICO SCIENTIFICA, DA CONCORDARE CON LE UNIVERSITA' DELLA REGIONE E LE ASSOCIAZIONI

1 TRIS, LA REGIONE CONTRIBUISCE ALLA ISTITUZIONE DI UN FONDO DI RISARCIMENTO DELLE VITTIME DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO AL QUALE SONO TENUTIO A PARTECIPARE TUTTI I GESTORI DEGLI IMPIANTI CHE IRRADIANO CAMPOI ELETTROMAGNETICI.

2. Con direttiva della Regione sono definite le spese ammissibili ai sensi dei commi 1, 1 BIS, 1 TRIS.

 

Art. 21

Norma finanziaria

i. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 20 si fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi di quanto disposto dall' art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.