LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1999, N. 132

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 20.09.88, N. 83: DISCIPLINA DELLE FUNZIONI REGIONALI CONCERNENTI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI AVENTI TENSIONE FINO A 150.000 VOLT

BURA n. 30 Straordinario del 28 Dicembre 1999

 

 

Art. 1

1. Al comma 2 dell'art. 1 è aggiunto il seguente comma:

3. La legge ha il fine di assicurare:

a)     la tutela della salute e dell'incolumità della popolazione;

b)     il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;

c)     lo snellimento delle procedure per l'autorizzazione di costruzione e di esercizio degli elettrodotti.

 

Art. 2

1. Al comma 1 dell'art. 3 le parole "stazioni, cabine elettriche ed opere accessorie, di varianti sostanziali a" sono così sostituite: ", e relative opere accessorie, di stazioni a 132 o 150 KV, di varianti di ".

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 è aggiunto il seguente comma:

1 bis) Le cabine Mt-bt servite da linee autorizzate non sono soggette ad autorizzazione del Genio Civile.

3. Il terzo comma dell'art. 3 è così sostituito:

3. Le domande devono essere corredate di relazione tecnica illustrante le caratteristiche elettriche e meccaniche dell'impianto; da una corografia con l'indicazione delle opere da realizzare e relativi disegni illustrativi; dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria. Queste sono determinate in misura fissa, aggiornate annualmente dalla Giunta Regionale sulla base degli indici ISTAT relativi all'aumento del costo della vita, nei seguenti importi: L. 300.000 per elettrodotti fino a 5 Km; L. 500.000 per elettrodotti oltre i 5 Km e fino a 20 km; L. 1.000.000 per elettrodotti oltre i 20 Km . Dette somme sono finalizzate al miglioramento dello specifico servizio e delle correlate attrezzature e dotazioni. A tal fine è istituito apposito capitolo di bilancio, comune ai Servizi del Genio Civile, sul quale sono autorizzati ad operare i rispettivi funzionari delegati per gli scopi di cui al comma seguente.

4. Al comma 3 dell'art. 3 è agguinto il seguente comma:

3 bis. In attesa della definizione dei tracciati degli elettrodotti da parte della Regione, i nuovi progetti devono contenere l’individuazione di una fascia di rispetto ai fini della tutela della popolazione residente dai rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

In ogni caso le fasce di rispetto dovranno essere tali da garantire che nelle vicinanze di scuole, asili nido, parchi gioco, scuole, ospedali, aree sportive attrezzate e centri abitati il livello di esposizione alle onde elettromagnetiche non superino la soglia di sicurezza di 0,2 microtesla (0,2µt).

Le amministrazioni provinciali esercitano le funzioni di controllo e vigilanza utilizzando le strutture dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (ARTA). In attesa della costituzione e della piena operatività dell’ARTA tali funzioni sono esercitate dai PMPI.

5. Al comma 5 dell'art. 3 le parole "secondo comma" sono così sostituite: "secondo e terzo comma".

6. Al comma 6 dell'art. 3 le parole "All'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni" sono così  sostituite: "Al Ministero delle Comunicazioni".

 

Art. 3

1. Al comma 1 dell'art. 4, dopo la parola "manutenzione", sono aggiunte le seguenti parole "nel rispetto della legislazione statale vigente in materia.".

2. Il comma 2 dell'art. 4 è soppresso.

 

Art. 4

1. Al comma 3 dell'art. 5, le parole "ed il nulla osta si intende come espresso favorevolmente," sono così sostituite: "ed i nulla osta si intendono favorevoli, fatti salvi quelli di competenza statale,".

2. ll comma 7 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

"7. Quando nel corso del procedimento siano sorte opposizioni od osservazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 114 R.D. 11.12.1933 n. 1775, gli atti dell'esperita istruttoria, comprendenti anche la domanda di autorizzazione, le osservazioni od opposizioni presentate nei termini di cui sopra, le conseguenti controdeduzioni, unitamente ad una relazione del Servizio del Genio Civile, nella quale deve essere anche evidenziata la natura e la fondatezza delle osservazioni od opposizioni, verranno trasmessi al Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione LL.PP. - il quale si pronuncia al riguardo quando non sia stato possibile pervenire in sede istruttoria ad un accordo tra le parti.".

 

Art. 5

1. Il comma 1 dell'art 6 è sostituito dal seguente:

1. La costruzione dell'opera è autorizzata dal dirigente del Servizio del Genio Civile competente, mediante decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'acquisizione dei nulla osta e pareri necessari.

2. Il comma 3 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

3. Qualora gli impianti elettrici o le relative opere accessorie interessino zone od immobili soggetti a vincolo paesaggistico, idrogeologico o ai vincoli derivanti dalla destinazione a riserva o a parco naturale, ovvero, nel caso in cui la loro esecuzione comporti la necessità di procedere al taglio di boschi d'alto fusto, l'autorizzazione prevista dalla presente legge è rilasciata solo successivamente all'acquisizione del nulla osta degli organi o degli Enti preposti alla relativa tutela. Tale nulla osta sostituisce le autorizzazioni particolari prescritte dalla legislazione regionale vigente nelle corrispondenti materie.

3. All'art. 6 sono aggiunti i seguenti commi:

4. Il taglio dei rami e delle piante per ripristinare il varco e le distanze di tutta la vegetazione circostante gli elettrodotti autorizzati, occorrente per il sicuro esercizio degli impianti elettrici esistenti, con riferimento alle distanze imposte in tutte le direzioni dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 21.3.1988, n° 28, non è soggetto ad alcuna autorizzazione.

5. Il provvedimento di autorizzazione relativo ad impianti aventi tensione fino a 30.000 volt attribuisce, anche successivamente nel tempo, la facoltà all'esercente l'impianto, di:

a)     realizzare impianti con tensione fino a 30.000 volt che si diramino dall'impianto principale per una lunghezza non superiore a 2000 metri;

b)     apportare modifiche parziali di tracciato che si sviluppino entro fasce laterali di 200 metri adiacenti la linea esistente.

Per la realizzazione degli impianti di cui sopra resta ferma la necessità di ottenere i nulla osta dei Comuni territorialmente competenti e delle Amministrazioni e degli Enti specificatamente interessati ed il consenso dei privati.

6. Tutti gli impianti costruiti ai sensi del precedente comma 5 devono essere denunciati entro il 31 gennaio dell'anno successivo al Servizio del Genio Civile competente, secondo le procedure previste dal successivo art. 7.

 

Art. 6

1. Il comma 3 dell'art. 7 è così sostituito:

3. La denuncia è presentata al Servizio del Genio Civile competente e viene fatta constare mediante iscrizione in apposito registro.

2. Al comma 4 dell'art. 7 le parole " di relazione tecnica illustrante le caratteristiche dell'impianto e corografia con l'indicazione delle opere da realizzare" sono così sostituite: " dalla documentazione di cui al comma 4 dell'art. 3,".

 

Art. 7

1. Al comma 2 dell'art. 10 dopo la parola "autorizzazione", sono aggiunte le seguenti parole: " sempreché ne sussistano le condizioni.".

 

Art. 8

1. Al comma 1 dell'art. 11 le parole "il Presidente della Regione" sono così sostituite: "il dirigente del Servizio del Genio Civile competente".

2. Al comma 3 dell 'art. 11 la parola "secondo" è sostituita dalla parola "terzo" .

3. Al comma 5 dell'art. 11 le parole "dall'Ingegnere Dirigente del" sono così sostituite "dal Servizio".

4. Al comma 7 dell'art. 11, dopo la parola "lavori" sono aggiunte le seguenti "e si applicano le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 10."

5. Il comma 8 dell'art. 11 è soppresso.

 

Art. 9

1. Al comma 1 dell'art. 12 dopo la paro1a "vigenti" sono aggiunte le seguenti: "Deve inoltre comunicare la data di messa in esercizio dell'impianto, ai fini del calcolo della ricorrenza prevista dal D.M. LL.PP. 21/3/1988, capo III, punto 3.1.03."

 

Art. 10.

1. Il comma 1 dell'art. 13 è così sostituito:

1. Tutti gli elettrodotti, ad eccezione di quelli con tensione inferiore a 1.000 volt, sono soggetti a collaudo.

2. Al comma 1 dell'art. 13 è aggiunto il seguente comma:

1 bis) In sede di collaudo debbono accertarsi:

-       l'avvenuta ultimazione dei lavori;

-       la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;

-       la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;

-       l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;

-       l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12.

3. Al comma 2 dell'art. 13 è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. Non occorre verifica con riguardo ai materiali che l'esercente la linea attesti essere già stati sottoposti a verifica e collaudo di tipo, secondo le vigenti norme."

4. Il comma 6 dell'art. 13 è così sostituito:

6. Il collaudo dovrà essere eseguito dopo un periodo di esercizio dell'impianto di almeno tre anni a partire dalla data di cui al comma 1 dell'art. 12, così come stabilito dal D.M. LL.PP. 21/3/1988 capo III punto 3.1.03.

5. Al comma 7 dell'art. 13 le parole "Gli atti di collaudo o di regolare esecuzione debbono essere trasmessi dal proprietario dell'impianto al Settore LL.PP. della Giunta Regionale ai fini dell'ottenimento del provvedimento presidenziale di autorizzazione definitiva unitamente ad" sono così sostituite: "Gli atti di collaudo di cui ai precedenti commi, ovvero il certificato di regolare esecuzione dei lavori, vengono trasmessi al Genio Civile per l'emissione del Decreto dirigenziale di autorizzazione definitiva all'esercizio, unitamente ad".

6. Al comma 9 dell'art. 13 la parola "primo" è sostituita con la parola "secondo".

 

Art. 11

1. Al comma 1 dell'art. 14 le parole "inamovibili nel" sono così sostituite: "inamovibili, in tutto o in parte, nel".

2. Al comma 1 dell'art. 14 è aggiunto il seguente comma:

1 bis. Lo spostamento di un tratto o dell'intera linea elettrica può essere prescritto, nel corso dell'esercizio di vigilanza da parte dei tecnici incaricati del Genio Civile, a causa di calamità naturali o per temuti dissesti idrogeologici del terreno ed a tutela della pubblica incolumità, con provvedimento motivato dell'ingegnere capo ed a spese del titolare dell'impianto e previa presentazione di un progetto che rispetti i tempi fissati dalla prescrizione, alla cui approvazione si procederà mediante conferenza di Servizio, organizzata ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90 dallo stesso Genio Civile.

3. Al comma 2 dell'art. 14 le parole "di cui al 4° e 5° comma" sono così sostituite: " di cui al quarto comma".

 

Art. 12

1. Al comma 2 dell'art. 16, dopo le parole "n° 2359" sono aggiunte le seguenti: "e successive modificazioni ed integrazioni.".

 

Art. 13

1. Al comma 1 dell'art. 17 le parole "di un canone o delle tasse previste" sono così sostituite: "del canone previsto".

 

Art. 14

1. Dopo l'art.  18 è aggiunto il seguente articolo.

 

«Art. 18bis

1. La vigilanza sull'applicazione delle presenti norme, nonché su quelle oggetto della legge 28.6.86 n° 339, spetta alla Giunta regionale, che la esercita attraverso il Servizio del Genio Civile.

2. L'ingegnere capo del Genio Civile può richiedere, per la necessaria sussidiarietà nei compiti di vigilanza, l'intervento della ASL, ai fini della verifica della sicurezza di impianti in esercizio o di quelli in corso di realizzazione.»

 

Art. 15

1. Al comma 1 dell'art. 19 le parole " da L. 100.000 a L. 1.000.000" sono così sostituite. " da 200.000 lire a 2.000.000 ".

2. Al comma 4 dell'art. 19, dopo la parola "proprietario" è aggiunto il seguente periodo: "La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, alla ordinanza di demolizione anche d'ufficio ed a spese del trasgressore.".

3. All'art. 19 è aggiunto il seguente comma:

5. I verbali di cui sopra, redatti dal tecnico del Genio Civile incaricato della vigilanza, devono essere confermati, ovvero possono essere modificati o revocati dall'ingegnere capo entro 8 gg dal relativo sopralluogo di accertamento. La modifica o la revoca del verbale devono essere comunicate all'interessato.

 

Art. 16

1. Dopo l'art. 19 sono aggiunti i seguenti artico1i.

 

«Art. 20

1. I proprietari degli impianti già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione definitiva, entro tre anni dalla data predetta, devono richiedere l'autorizzazione al Dirigente il Servizio del Genio Civile competente, presentando un'apposita istanza corredata da:

a)     un elenco degli impianti ed una corografia con riportati i loro tracciati in scala 1:25.000;

b)     una relazione firmata sotto la propria responsabilità da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale questi descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia; per impianti di proprietà dell'ENEL o di Aziende Municipalizzate, tale relazione può essere sottoscritta dai loro legali rappresentanti.

2. Il dirigente il Servizio del Genio Civile competente, entro 60 giorni, approva l'elenco degli impianti e dispone per la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'approvazione dell'elenco equivale all'autorizzazione definitiva prevista dalla presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti o da assumere dal richiedente verso le Amministrazioni pubbliche interessate.

 

Art. 21

1. All'art. 2, terzo comma, della Legge Regionale 12/83, le parole sono soppresse.

 

Art. 22

1. Per quanto previsto al precedente art. 3, comma 4, sono apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

E' istituito ed iscritto, per memoria, il Cap. 37210 al Tit. 3; Ctg. 7, voce economica 2, denominato: Entrate derivanti da diritti di istruttoria - L.R. ..... art.3, comma 4.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

E' istituito ed iscritto al Sett. 15, Tit. 2 Ctg 2 Sez. 10, il Cap. 152220 denominato: "Fondo per il miglioramento del servizio afferente le linee e gli impianti elettrici"; lo stanziamento sarà rideterminato nei limiti delle somme che verranno iscritte al Cap. 37210/E presumibilmente valutati in £. 10.000.000.»

 

Art. 17

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 





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