MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 20.09.88, N. 83:
DISCIPLINA DELLE FUNZIONI REGIONALI CONCERNENTI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI
AVENTI TENSIONE FINO A 150.000 VOLT
BURA n. 30 Straordinario del 28 Dicembre 1999
1. Al comma 2 dell'art. 1 è aggiunto il seguente comma:
3. La legge ha il fine di assicurare:
a) la
tutela della salute e dell'incolumità della popolazione;
b) il
rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità
dell'esercizio;
c) lo
snellimento delle procedure per l'autorizzazione di costruzione e di esercizio
degli elettrodotti.
1. Al comma 1 dell'art. 3 le parole "stazioni, cabine
elettriche ed opere accessorie, di varianti sostanziali a" sono così
sostituite: ", e relative opere accessorie, di stazioni a 132 o 150 KV, di
varianti di ".
2.
Dopo il comma 1 dell'art. 3 è aggiunto il seguente comma:
1 bis) Le cabine Mt-bt servite da
linee autorizzate non sono soggette ad autorizzazione del Genio Civile.
3. Il terzo comma dell'art. 3 è così sostituito:
3. Le
domande devono essere corredate di relazione tecnica illustrante le
caratteristiche elettriche e meccaniche dell'impianto; da una corografia con
l'indicazione delle opere da realizzare e relativi disegni illustrativi;
dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria. Queste
sono determinate in misura fissa, aggiornate annualmente dalla Giunta Regionale
sulla base degli indici ISTAT relativi all'aumento del costo della vita, nei
seguenti importi: L. 300.000 per elettrodotti fino a 5 Km; L. 500.000 per
elettrodotti oltre i 5 Km e fino a 20 km; L. 1.000.000 per elettrodotti oltre i
20 Km . Dette somme sono finalizzate al miglioramento dello specifico servizio
e delle correlate attrezzature e dotazioni. A tal fine è istituito apposito
capitolo di bilancio, comune ai Servizi del Genio Civile, sul quale sono
autorizzati ad operare i rispettivi funzionari delegati per gli scopi di cui al
comma seguente.
4. Al comma 3
dell'art. 3 è agguinto il seguente comma:
3 bis. In attesa della definizione dei
tracciati degli elettrodotti da parte della Regione, i nuovi progetti devono
contenere l’individuazione di una fascia di rispetto ai fini della tutela della
popolazione residente dai rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici.
In ogni caso le fasce di rispetto dovranno essere tali da
garantire che nelle vicinanze di scuole, asili nido, parchi gioco, scuole,
ospedali, aree sportive attrezzate e centri abitati il livello di esposizione alle
onde elettromagnetiche non superino la soglia di sicurezza di 0,2 microtesla
(0,2µt).
Le
amministrazioni provinciali esercitano le funzioni di controllo e vigilanza
utilizzando le strutture dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente
(ARTA). In attesa della costituzione e della piena operatività dell’ARTA tali
funzioni sono esercitate dai PMPI.
5.
Al comma 5 dell'art. 3 le parole "secondo comma" sono così
sostituite: "secondo e terzo comma".
6. Al comma 6
dell'art. 3 le parole "All'Amministrazione delle Poste e
Telecomunicazioni" sono così
sostituite: "Al Ministero delle Comunicazioni".
1.
Al comma 1 dell'art. 4, dopo la parola "manutenzione", sono aggiunte
le seguenti parole "nel rispetto della legislazione statale vigente in
materia.".
2. Il comma 2
dell'art. 4 è soppresso.
1.
Al comma 3 dell'art. 5, le parole "ed il nulla osta si intende come
espresso favorevolmente," sono così sostituite: "ed i nulla osta si
intendono favorevoli, fatti salvi quelli di competenza statale,".
2. ll comma 7
dell'art. 5 è sostituito dal seguente:
"7.
Quando nel corso del procedimento siano sorte opposizioni od osservazioni,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 114 R.D. 11.12.1933 n. 1775, gli atti
dell'esperita istruttoria, comprendenti anche la domanda di autorizzazione, le
osservazioni od opposizioni presentate nei termini di cui sopra, le conseguenti
controdeduzioni, unitamente ad una relazione del Servizio del Genio Civile,
nella quale deve essere anche evidenziata la natura e la fondatezza delle
osservazioni od opposizioni, verranno trasmessi al Comitato Regionale Tecnico
Amministrativo - Sezione LL.PP. - il quale si pronuncia al riguardo
quando non sia stato possibile pervenire in sede istruttoria ad un accordo tra
le parti.".
1. Il comma 1 dell'art 6 è sostituito dal
seguente:
1. La costruzione dell'opera è autorizzata
dal dirigente del Servizio del Genio Civile competente, mediante decreto da
emanarsi entro 60 giorni dall'acquisizione dei nulla osta e pareri necessari.
2. Il comma 3 dell'art.
6 è sostituito dal seguente:
3.
Qualora gli impianti elettrici o le relative opere accessorie interessino zone
od immobili soggetti a vincolo paesaggistico, idrogeologico o ai vincoli
derivanti dalla destinazione a riserva o a parco naturale, ovvero, nel caso in
cui la loro esecuzione comporti la necessità di procedere al taglio di boschi
d'alto fusto, l'autorizzazione prevista dalla presente legge è rilasciata solo
successivamente all'acquisizione del nulla osta degli organi o degli Enti
preposti alla relativa tutela. Tale nulla osta sostituisce le autorizzazioni
particolari prescritte dalla legislazione regionale vigente nelle
corrispondenti materie.
3. All'art. 6
sono aggiunti i seguenti commi:
4.
Il taglio dei rami e delle piante per ripristinare il varco e le distanze di
tutta la vegetazione circostante gli elettrodotti autorizzati, occorrente per
il sicuro esercizio degli impianti elettrici esistenti, con riferimento alle
distanze imposte in tutte le direzioni dal Decreto del Ministero dei Lavori
Pubblici 21.3.1988, n° 28, non è soggetto ad alcuna autorizzazione.
5.
Il provvedimento di autorizzazione relativo ad impianti aventi tensione fino a
30.000 volt attribuisce, anche successivamente nel tempo, la facoltà
all'esercente l'impianto, di:
a) realizzare
impianti con tensione fino a 30.000 volt che si diramino dall'impianto
principale per una lunghezza non superiore a 2000 metri;
b)
apportare
modifiche parziali di tracciato che si sviluppino entro fasce laterali di 200 metri
adiacenti la linea esistente.
Per la realizzazione degli impianti di cui sopra resta ferma la
necessità di ottenere i nulla osta dei Comuni territorialmente competenti e
delle Amministrazioni e degli Enti specificatamente interessati ed il consenso
dei privati.
6. Tutti gli
impianti costruiti ai sensi del precedente comma 5 devono essere denunciati
entro il 31 gennaio dell'anno successivo al Servizio del Genio Civile
competente, secondo le procedure previste dal successivo art. 7.
Art. 6
1. Il comma 3
dell'art. 7 è così sostituito:
3.
La denuncia è presentata al Servizio del Genio Civile competente e viene fatta
constare mediante iscrizione in apposito registro.
2. Al comma 4
dell'art. 7 le parole " di relazione tecnica illustrante le
caratteristiche dell'impianto e corografia con l'indicazione delle opere da
realizzare" sono così sostituite: " dalla documentazione di cui al
comma 4 dell'art. 3,".
1. Al comma 2
dell'art. 10 dopo la parola "autorizzazione", sono aggiunte le
seguenti parole: " sempreché ne sussistano le condizioni.".
Art. 8
1.
Al comma 1 dell'art. 11 le parole "il Presidente della Regione" sono
così sostituite: "il dirigente del Servizio del Genio Civile
competente".
2.
Al comma 3 dell 'art. 11 la parola "secondo" è sostituita dalla
parola "terzo" .
3.
Al comma 5 dell'art. 11 le parole "dall'Ingegnere Dirigente del" sono
così sostituite "dal Servizio".
4.
Al comma 7 dell'art. 11, dopo la parola "lavori" sono aggiunte le
seguenti "e si applicano le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 dell'art.
10."
5.
Il comma 8 dell'art. 11 è soppresso.
1. Al comma 1
dell'art. 12 dopo la paro1a "vigenti" sono aggiunte le seguenti:
"Deve inoltre comunicare la data di messa in esercizio dell'impianto, ai
fini del calcolo della ricorrenza prevista dal D.M. LL.PP. 21/3/1988, capo III,
punto 3.1.03."
Art. 10.
1.
Il comma 1 dell'art. 13 è così sostituito:
1.
Tutti gli elettrodotti, ad eccezione di quelli con tensione inferiore a 1.000
volt, sono soggetti a collaudo.
2. Al comma 1 dell'art.
13 è aggiunto il seguente comma:
1
bis) In sede di collaudo debbono accertarsi:
- l'avvenuta
ultimazione dei lavori;
- la
funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei
materiali e dei complessi costruttivi;
- la
conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali
prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento
di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta
adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12.
3. Al comma 2 dell'art. 13 è aggiunto il
seguente comma:
"2
bis. Non occorre verifica con riguardo ai materiali che l'esercente la linea
attesti essere già stati sottoposti a verifica e collaudo di tipo, secondo le
vigenti norme."
4. Il comma 6
dell'art. 13 è così sostituito:
6.
Il collaudo dovrà essere eseguito dopo un periodo di esercizio dell'impianto di
almeno tre anni a partire dalla data di cui al comma 1 dell'art. 12, così come
stabilito dal D.M. LL.PP. 21/3/1988 capo III punto 3.1.03.
5. Al comma 7
dell'art. 13 le parole "Gli atti di collaudo o di regolare esecuzione
debbono essere trasmessi dal proprietario dell'impianto al Settore LL.PP. della
Giunta Regionale ai fini dell'ottenimento del provvedimento presidenziale di
autorizzazione definitiva unitamente ad" sono così sostituite: "Gli
atti di collaudo di cui ai precedenti commi, ovvero il certificato di regolare
esecuzione dei lavori, vengono trasmessi al Genio Civile per l'emissione del
Decreto dirigenziale di autorizzazione definitiva all'esercizio, unitamente
ad".
6.
Al comma 9 dell'art. 13 la parola "primo" è sostituita con la parola
"secondo".
1.
Al comma 1 dell'art. 14 le parole "inamovibili nel" sono così
sostituite: "inamovibili, in tutto o in parte, nel".
2. Al comma 1
dell'art. 14 è aggiunto il seguente comma:
1
bis. Lo spostamento di un tratto o dell'intera linea elettrica può essere
prescritto, nel corso dell'esercizio di vigilanza da parte dei tecnici
incaricati del Genio Civile, a causa di calamità naturali o per temuti dissesti
idrogeologici del terreno ed a tutela della pubblica incolumità, con
provvedimento motivato dell'ingegnere capo ed a spese del titolare
dell'impianto e previa presentazione di un progetto che rispetti i tempi
fissati dalla prescrizione, alla cui approvazione si procederà mediante
conferenza di Servizio, organizzata ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90
dallo stesso Genio Civile.
3. Al
comma 2 dell'art. 14 le parole "di cui al 4° e 5° comma" sono così
sostituite: " di cui al quarto comma".
1. Al comma 2
dell'art. 16, dopo le parole "n° 2359" sono aggiunte le seguenti:
"e successive modificazioni ed integrazioni.".
1.
Al comma 1 dell'art. 17 le parole "di un canone o delle tasse
previste" sono così sostituite: "del canone previsto".
1. Dopo
l'art. 18 è aggiunto il seguente
articolo.
«Art.
18bis
1.
La vigilanza sull'applicazione delle presenti norme, nonché su quelle oggetto
della legge 28.6.86 n° 339, spetta alla Giunta regionale, che la esercita
attraverso il Servizio del Genio Civile.
2.
L'ingegnere capo del Genio Civile può richiedere, per la necessaria
sussidiarietà nei compiti di vigilanza, l'intervento della ASL, ai fini della
verifica della sicurezza di impianti in esercizio o di quelli in corso di
realizzazione.»
1.
Al comma 1 dell'art. 19 le parole " da L. 100.000 a L. 1.000.000"
sono così sostituite. " da 200.000 lire a 2.000.000 ".
2. Al comma 4
dell'art. 19, dopo la parola "proprietario" è aggiunto il seguente
periodo: "La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà
perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore
termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto
ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, alla ordinanza di demolizione
anche d'ufficio ed a spese del trasgressore.".
3.
All'art. 19 è aggiunto il seguente comma:
5. I verbali di cui sopra, redatti dal
tecnico del Genio Civile incaricato della vigilanza, devono essere confermati,
ovvero possono essere modificati o revocati dall'ingegnere capo entro 8 gg dal
relativo sopralluogo di accertamento. La modifica o la revoca del verbale
devono essere comunicate all'interessato.
1. Dopo l'art. 19
sono aggiunti i seguenti artico1i.
1.
I proprietari degli impianti già in esercizio prima della data di entrata in
vigore della presente legge e per i quali non sia stata rilasciata
l'autorizzazione definitiva, entro tre anni dalla data predetta, devono
richiedere l'autorizzazione al Dirigente il Servizio del Genio Civile
competente, presentando un'apposita istanza corredata da:
a) un
elenco degli impianti ed una corografia con riportati i loro tracciati in scala
1:25.000;
b) una
relazione firmata sotto la propria responsabilità da un tecnico qualificato
iscritto nel competente albo professionale, con la quale questi descrive le
principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro
rispondenza alle norme vigenti in materia; per impianti di proprietà dell'ENEL
o di Aziende Municipalizzate, tale relazione può essere sottoscritta dai loro
legali rappresentanti.
2. Il dirigente
il Servizio del Genio Civile competente, entro 60 giorni, approva l'elenco
degli impianti e dispone per la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione. L'approvazione dell'elenco equivale all'autorizzazione
definitiva prevista dalla presente legge, fermi restando gli obblighi già
assunti o da assumere dal richiedente verso le Amministrazioni pubbliche
interessate.
1.
All'art. 2, terzo comma, della Legge Regionale 12/83, le parole sono soppresse.
1.
Per quanto previsto al precedente art. 3, comma 4, sono apportate le seguenti
variazioni, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1999:
STATO
DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
E' istituito ed iscritto, per memoria, il
Cap. 37210 al Tit. 3; Ctg. 7, voce economica 2, denominato: Entrate derivanti
da diritti di istruttoria - L.R. ..... art.3, comma 4.
STATO
DI PREVISIONE DELLA SPESA
E' istituito ed iscritto al Sett. 15, Tit. 2
Ctg 2 Sez. 10, il Cap. 152220 denominato: "Fondo per il miglioramento del
servizio afferente le linee e gli impianti elettrici"; lo stanziamento
sarà rideterminato nei limiti delle somme che verranno iscritte al Cap. 37210/E
presumibilmente valutati in £. 10.000.000.»
1.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.