Regione Liguria
LEGGE REGIONALE 21 giugno 1999 n. 18
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 14/07/1999 n. 10
Disegno di legge n.299: "Integrazione della legge Regionale 21 giugno 1999 n.18
(Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in
materia di ambiente, difesa del suolo ed energia). inserimento del capo VI bis - tutela
dell'Inquinamento elettromagnetico". Emendamento a seguito del rinvio da parte del
Governo della Repubblica ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
TESTO DI LEGGE APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 30
NOVEMBRE 1999
-DA PRELEVARE zip gif- 
INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 1999 N.18 (ADEGUAMENTO
DELLE DISCIPLINE E CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI IN
MATERIA DI AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO ED ENERGIA). INSERIMENTO DEL
CAPO VI BIS - TUTELA DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO.
Articolo 1
(integrazione della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18)
1. Dopo il Capo VI della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento
delle discipline e conferimenti delle funzioni agli Enti locali in mate-
ria di ambiente, difesa del suolo ed energia) e' aggiunto il seguente:
"CAPO VI BIS
TUTELA DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Articolo 71 bis
(Finalita' e campo di applicazione)
1 In attesa di un organico inquadramento di fonte statale delle problema-
tiche legate ai fenomeno di inquinamento elettromagnetico, il presente
Capo detta norme volte ad assicurare la tutela dell'ambiente dal pre-
detto inquinamento e che l'esposizione a lungo termine della popola-
zione non ecceda i limiti fissati da disposizioni nazionali o regionali.
2 Sono soggetti alla presente disciplina gli impianti, i sistemi e le ap-
parecchiature, quali stazioni radiobase per telefonia mobile, radar,
impianti per emittenza radiotelevisiva, che possono comportare l'esposi-
zione della popolazione a campi elettromagnetici causati da sistemi di
trasmissione operanti con frequenze comprese tra 100 KHZ e 300 GHZ, non-
che' gli elettrodotti intesi quali l'assieme delle linee elettriche,
delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione.
3 Ai sensi del comma 2 si definisce impianto il singolo trasmettitore di
onde elettromagnetiche con relativi accessori e sistemi di antenna.
4 Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano:
a) alle apparecchiature di uso domestico e individuale;
b) alla esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
5 Gli impianti di telefonia di cui al comma 2 collocati su supporti mo-
bili sono assoggettati alle procedure previste per gli impianti fissi.
Articolo 71 ter
(Competenze della Regione)
1. Sono di competenza della Regione, nel rispetto dei valori e dei limiti fissati
dalla normativa statale:
a) l'individuazione delle modalita' per il raggiungimento di obiettivi di qualita';
b) la realizzazione di un catasto delle sorgenti fisse degli impianti di cui all' 71 bis;
c) il contenuto della perizia di cui all'articolo 71 septies,della comunicazione di
cui all'articolo 71 octies e della documentazione tecnica di cui all'articolo 71 duodecies;
d) L'individuazione di opere relative ad elettrodotti per le quali non e' necessario
il rilascio dell'autorizzazione, ma la denuncia di inizio attivita';
a) la definizione, di intesa con le Provincie e il gestore, delle specifiche tecniche
delle cartografie da presentare a corredo del piano di cui all'articolo 71 duodecies.
....omissis.....
...........................................................................
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
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Si dichiara che il presente testo di legge e' conforme a quello deli-
berato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 novembre 1999.
Genova, 1 dicembre 1999
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE
(On. Fulvio Cerofolini)