Elettrosmog: leggi regionali Liguria


Regione Liguria
LEGGE REGIONALE 21 giugno 1999 n. 18
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 14/07/1999 n. 10

  • Disegno di legge n.299: "Integrazione della legge Regionale 21 giugno 1999 n.18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia). inserimento del capo VI bis - tutela dell'Inquinamento elettromagnetico". Emendamento a seguito del rinvio da parte del Governo della Repubblica ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
    TESTO DI LEGGE APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1999 -DA PRELEVARE zip gif-
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  • INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 1999 N.18 (ADEGUAMENTO
    DELLE DISCIPLINE E CONFERIMENTO DELLE  FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI IN
    MATERIA DI AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO ED ENERGIA). INSERIMENTO DEL 
    CAPO VI BIS - TUTELA DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO.
    
    Articolo 1
    
    (integrazione della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18)
    
    1. Dopo il Capo VI della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento
       delle discipline e conferimenti delle funzioni agli Enti locali in mate-
       ria di ambiente, difesa del suolo ed energia) e' aggiunto il seguente:
    
                                "CAPO VI BIS
    
                TUTELA DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
    
    Articolo 71 bis
    
    (Finalita' e campo di applicazione)
    
    
    1   In attesa di un  organico inquadramento di fonte statale delle problema-
        tiche legate ai fenomeno di  inquinamento elettromagnetico, il presente 
        Capo detta norme  volte ad  assicurare  la tutela dell'ambiente dal pre-
        detto inquinamento  e che  l'esposizione a  lungo termine  della popola-
        zione non ecceda i limiti fissati da disposizioni nazionali o regionali.
    
    
    2   Sono  soggetti alla presente disciplina gli impianti, i sistemi e le ap-
        parecchiature,  quali  stazioni radiobase  per telefonia  mobile, radar, 
        impianti per emittenza radiotelevisiva, che possono comportare l'esposi-
        zione della popolazione  a campi elettromagnetici causati da sistemi di 
        trasmissione operanti con frequenze comprese tra 100 KHZ e 300 GHZ, non-
        che'  gli elettrodotti  intesi quali l'assieme  delle linee  elettriche, 
        delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione. 
        
    
    3   Ai sensi del  comma 2 si definisce impianto il singolo trasmettitore di 
        onde elettromagnetiche con relativi accessori e sistemi di antenna.
    
    
    4   Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano:
        
        a)  alle apparecchiature di uso domestico e individuale;
        
        b)  alla esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
        
    
    
    5   Gli impianti  di telefonia  di cui al comma 2 collocati  su supporti mo-
        bili sono assoggettati alle procedure previste per gli impianti fissi.
    
    
    Articolo 71 ter
    (Competenze della Regione)
    
    1. Sono di competenza  della Regione, nel rispetto dei valori e dei limiti fissati 
       dalla normativa statale:
    a) l'individuazione delle modalita' per il raggiungimento di obiettivi di qualita';
    b) la realizzazione di un catasto delle sorgenti fisse degli impianti di cui all' 71 bis;
    c) il contenuto della perizia di cui all'articolo 71 septies,della comunicazione di 
       cui all'articolo 71 octies e della documentazione tecnica di cui all'articolo 71 duodecies;
    d) L'individuazione di opere relative ad elettrodotti per le quali non e' necessario
       il rilascio dell'autorizzazione, ma la denuncia  di inizio attivita';
    a) la definizione, di intesa con le Provincie e il gestore, delle specifiche tecniche 
       delle cartografie da presentare a corredo del piano di cui all'articolo 71 duodecies.
    
    ....omissis.....
    ...........................................................................       
    
          
          
          La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
    della Regione.  E' fatto  obbligo a chiunque  spetti di osservarla  e farla 
    osservare come legge della Regione Liguria.
    
                               -----------------
    
          Si dichiara che il presente testo di legge e' conforme a quello deli-
    berato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 novembre 1999.
    
    
    
      Genova, 1 dicembre  1999
    
                                                      IL PRESIDENTE
                                                 DEL CONSIGLIO REGIONALE
                                                 (On. Fulvio Cerofolini)
    
    




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