Regione Toscana - LEGGE REGIONALE 11 agosto 1999, n. 51
Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti
elettrici.
20.8.1999
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 26
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E PROCEDURALI
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalita’ della legge)
1. La presente legge disciplina, in conformita’ con quanto
previsto dalla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88
(Attribuzione agli Enti Locali e disciplina generale delle
funzioni e dei compiti amministrativi in materia di urbanistica e
pianificazione territoriale, protezione della natura e
ambientale, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione
rifiuti, risorse idriche e difesa suolo, energia e risorse
geotermiche, opere pubbliche viabilita’ e trasporti conferiti
alla Regione dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112), in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59) l’esercizio delle funzioni
amministrative in materia di linee ed impianti per il trasporto,
la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, ed in
particolare di quella autorizzativa relativa alla costruzione ed
all’esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150
KV.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione persegue:
a) la compatibilita’ degli interventi oggetto della presente
legge con l’obiettivo dello sviluppo sostenibile, anche con
riferimento alle risorse identificate ai sensi dell’art. 2
della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il
governo del territorio);
b) la protezione della popolazione dall’esposizione ai campi
elettromagnetici;
c) la qualita’ della progettazione degli interventi oggetto della
presente legge, secondo quanto previsto dal titolo II,
nell’ambito ed entro i limiti determinati con le norme di
competenza statale a tal fine adottate;
d) l’armonizzazione del sistema della distribuzione e del
trasporto dell’energia elettrica con il paesaggio ed il
territorio antropizzato e con la pianificazione urbanistica;
e) lo snellimento delle procedure amministrative autorizzative
oggetto della presente legge.
ARTICOLO 2
(Quadro conoscitivo ed obbligo di comunicazione)
1. Al fine di consentire l’esercizio delle competenze regionali
in materia di energia, ed anche per l’elaborazione e l’attuazione
del Piano energetico regionale (P.E.R.) ai sensi dell’art. 2
della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di
risorse energetiche), i soggetti operanti nel settore del
trasporto, della trasformazione e della distribuzione di energia
elettrica, sono tenuti a comunicare entro il 31 gennaio di ogni
anno alla Regione, i dati relativi:
a) alla linee ed agli impianti, con tensione superiore a 400
volt, entrati in esercizio, nonche’ smantellati nel corso
dell’anno precedente;
b) ai programmi annuali degli interventi previsti;
c) ai piani e/o programmi di risanamento di cui all’art. 7 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministeri del 23
aprile 1992 (Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico
e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50
Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno), e del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28
settembre 1995 (Norme tecniche procedurali di attuazione del
DPCM 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti), nonche’
delle altre normative nazionali o regionali vigenti.
2. Per il primo anno, l’adempimento di cui alla lettera a) del
comma 1, e’ da riferirsi agli impianti esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 3
(Interventi soggetti ad autorizzazione)
1. La costruzione e l’esercizio di linee ed impianti per il
trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia
elettrica di tensione nominale di esercizio fino a 150000 volt,
la realizzazione di opere accessorie, nonche’ le varianti di
linee ed impianti esistenti sono soggetti, salvo quanto disposto
dall’art. 8, ad autorizzazione regionale o provinciale, secondo
quanto disposto dal comma 1 dell’art. 5 della presente legge, in
conformita’ con gli articoli 28, comma 1, lett. b) e 29, comma 1,
lett. a) della LR 88/1998.
2. Il rilascio dell’autorizzazione prevista dal comma 1 e’
subordinato al rispetto delle prescrizioni dettate dall’autorita’
competente in conformita’ con le direttive di cui all’art. 4.
3. In nessun caso puo’ procedersi al rilascio di autorizzazione
provvisoria, come gia’ previsto dall’art. 113 del regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e impianti elettrici).
ARTICOLO 4
(Direttive)
1. Fatto salvo quanto previsto ai sensi della legge 28 giugno
1986, n. 339 (Nuove norme per la disciplina della costruzione e
dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne) e delle
relative norme di attuazione, la Giunta regionale, entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, definisce, con
propria deliberazione, le prescrizioni tecniche relative:
a) alle autorizzazioni disciplinate dalla presente legge, in
conformita’ con i contenuti e gli indirizzi eventualmente
dettati dal P.E.R. ai sensi del comma 4 dell’art. 2 della LR
45/1997, ed in attuazione delle norme di cui al titolo II
della presente legge;
b) alle linee ed agli impianti che interessino aree protette, ed
alle altre aree soggette a singolo paesaggistico,
idrogeologico, o scaturenti da atti di pianificazione, o
comunque imposti da norme comunitarie, nazionali, o regionali.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale
definisce altresi’, nell’ambito ed entro i limiti fissati dagli
atti statali a tal fine adottati, le modalita’ procedurali
relative all’attuazione della presente legge, ed in particolare
quelle inerenti:
a) alla presentazione dei progetti ed ai contenuti di essi, ivo
compreso, nei casi previamente individuati, un programma di
monitoraggio successivo all’ultimazione dell’opera per la
misurazione dei livelli relativi ai campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici effettivamente generati nell’ambito
territoriale individuato ai sensi dell’art. 16, comma 3;
b) all’effettuazione di controlli sulle attivita’ autorizzate ai
sensi della presente legge, nonche’ a quelle relative alle
modalita’ del collaudo delle linee ed impianti sottoposti ad
autorizzazione, ai sensi dell’art. 13;
c) allo svolgimento della procedura semplificata di cui all’art.
9, ed in particolare alla determinazione dei criteri per la
valutazione preliminare di cui al comma 2 dello stesso
articolo;
d) al rilascio dell’autorizzazione in sanatoria ai sensi
dell’art. 19, commi 6 e 7, e dell’art. 20;
e) alla comunicazione dei dati e dei programmi di cui al comma 1
dell’art. 2;
f) agli oneri istruttori a carico del richiedente
l’autorizzazione.
3. La deliberazione di cui ai commi 1 e 2 contiene inoltre la
descrizione tipologica:
a) delle categorie di interventi previsti ai sensi del comma 1
dell’art. 3;
b) delle categorie di interventi che configurino variazioni
essenziali delle linee od impianti esistenti;
c) dei lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.
4. Fermo il rispetto del termine di cui al comma 1, la Giunta
regionale approva la deliberazione di cui al presente articolo
previa comunicazione alla Commissione consiliare competente.
ARTICOLO 5
(Domanda di autorizzazione)
1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per la costruzione e
l’esercizio di linee ed impianti per il trasporto, la
trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, i
soggetti interessati devono presentare apposita domanda,
rispettivamente:
a) alla Regione, per le linee ed impianti con tensione nominale
di esercizio fra 100.000 e 150.000 volt con sviluppo superiore
a 3 Km, nonche’ per le relative opere accessorie e varianti;
b) alla Provincia territorialmente competente, per le linee ed
impianti con tensione e sviluppo inferiori a quelli di cui
alla lett. a), e per le rispettive opere accessorie e
varianti. Qualora la linea o impianto elettrico progettato
interessi il territorio di due o piu’ Province,
l’autorizzazione e’ rilasciata dalla Provincia nella quale e’
previsto il maggiore sviluppo della linea, previa acquisizione
di apposita intesa con l’altra o le altre Province
interessate.
2. Salvo quanto previsto dalla legge regionale 3 novembre 1998,
n. 79, per i progetti sottoposti a procedura di V.I.A., la
domanda di cui al comma 1 deve essere corredata:
a) dal progetto dell’opera;
b) dagli allegati cartografici e fotografici;
c) dagli altri allegati previsti, in relazione alle diverse
tipologie di opere ed interventi, dalla deliberazione
regionale di cui all’art. 4, ivi compresa la documentazione
relativa all’individuazione delle proprieta’ soggette a
espropriazione o a servitu’.
3. E’ fatto salvo l’obbligo di trasmissione di copia della
domanda di cui al comma 1 al Ministero delle poste e
telecomunicazioni ai sensi dell’art. 111 del RD 1775/1933.
ARTICOLO 6
(Procedimento autorizzativo)
1. L’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di linee ed
impianti elettrici non puo’ essere rilasciata in assenza delle
autorizzazioni, concerti, nullaosta, pareri, e di ogni altro atto
di assenso preliminare ad essa, in base alle norme statali e
regionali vigenti.
2. Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di cui
all’art. 5, l’autorita’ procedente provvede a darne notizia nelle
forme e nei modi di cui all’art. 5 della LR 20 gennaio 1995, n. 9
(Disposizioni in materia di procedimento amministrativo o di
accesso agli atti) e, in particolare, mediante pubblicazione per
estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, ovvero sul
Foglio Annunzi Legali della Provincia, e relativa affissione
all’Albo Pretorio dei Comuni interessati dalle opere progettate.
L’avviso deve contenere indicazione: del soggetto richiedente
l’autorizzazione, dei dati tecnici essenziali delle opere e/o
impianti progettati, del territorio interessato, nonche’ del
nominativo del responsabile del procedimento e del luogo presso
il quale gli atti sono depositati, affinche’ chiunque vi abbia
interesse, singolarmente o in forma associata, possa prenderne
visione e presentare eventuali osservazioni, entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione. Il provvedimento di rilascio o di
diniego dell’autorizzazione da’ atto delle osservazioni pervenute
e delle determinazioni in proposito assunte.
3. Ove occorra acquisire uno o piu’ degli atti di assenso di cui
al comma 1, l’Amministrazione regionale o provinciale competente
al rilascio dell’autorizzazione oggetto della presente legge,
puo’ procedere all’indizione di apposita conferenza di servizi,
ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive
modificazioni. Restano in ogni caso validi, e non devono essere
ulteriormente acquisiti, gli atti di assenso espressi nella
conferenza dei servizi prevista dall’art. 17 della legge
regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l’applicazione della
valutazione di impatto ambientale).
4. L’Amministrazione procedente provvede tempestivamente alla
convocazione della prima riunione della conferenza di servizi
indetta ai sensi del comma 3, nell’ambito della quale i
partecipanti procedono alla verifica delle procedure, delle
competenze, degli eventuali altri soggetti da coinvolgere, e
fissano altresi’ il termine perentorio, entro il quale pervenire,
ai sensi del comma 1 dell’art. 7, alla conclusione del
procedimento.
5. Qualora la linea o impianto elettrico progettato interessi il
territorio di due o piu’ Province, secondo quanto previsto dalla
lett. b), del comma 1 dell’art. 5, la relativa intesa puo’ essere
acquisita nell’ambito della conferenza di servizi indetta ai
sensi dei commi 3 e 4.
ARTICOLO 7
(Definizione e conclusione del procedimento)
1. Il termine per il rilascio dell’autorizzazione disciplinata
dalla presente legge non puo’ superare i 180 giorni, a decorrere
dalla presentazione della domanda di cui all’art. 5. Per i
procedimenti relativi a progetti di linee ed impianti sottoposti
a V.I.A., ai sensi della LR 79/1998, tale termine e’ ridotto a
120 giorni. Il verbale della conferenza dei servizi convocata ai
sensi dell’art. 6, in caso di esito positivo, tiene luogo anche
del provvedimento di autorizzazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, qualora si proceda ad indizione di
conferenza di servizi, secondo le modalita’ previste dall’art. 6,
ed in applicazione di quanto disposto altresi’ dal comma 3
dell’art. 14 della l. 241/1990 e successive modificazioni, si
considera acquisito l’assenso dell’Amministrazione la quale,
regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza di
servizi, o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi
della competenza ad esprimere definitivamente la volonta’, salvo
che essa non comunichi all’Amministrazione regionale o
provinciale procedente, il proprio motivato dissenso, entro 20
giorni dalla scadenza del termine perentorio di cui al comma 1,
ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle
determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto
sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
3. Nel caso in cui un’Amministrazione partecipante alla
conferenza di servizi abbia espresso, anche nel corso di questa,
il proprio motivato dissenso, l’autorita’ procedente, salvo il
disposto di cui al comma 4 dell’art. 14 della l. 241/1990, e
successive modificazioni, puo’ ugualmente pervenire alla
conclusione positiva del procedimento, ed al conseguente rilascio
dell’autorizzazione oggetto della presente legge, dandone
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora
l’Amministrazione dissenziente sia un’autorita’ statale, ovvero
al Presidente della Giunta regionale, negli altri casi.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo,
si applicano le disposizioni di cui all’art. 14 e seguenti della
l. 241/1990 e successive modificazioni.
ARTICOLO 8
(Opere non soggette ad autorizzazione)
1. Non sono soggette ad autorizzazione.
a) le modifiche locali del tracciato delle linee gia’ realizzate,
che si rendano necessarie, anche in attuazione delle norme di
cui al titolo II della presente legge, al fine di ovviare al
verificarsi di riconosciute situazioni di pericolosita’ e di
degrado ambientale nei confronti degli insediamenti esistenti;
b) le modifiche da operarsi in applicazione dei commi 4, 5 e 6
dell’art. 122 del RD 1775/1933,
c) le linee la cui tensione nominale non sia superiore a 400
volt;
d) gli interventi di manutenzione su linee ed impianti esistenti,
cosi’ come verranno definiti dalle direttive della Giunta ai
sensi del precedente articolo 4.
2. Gli interventi previsti dal comma 1, sono soggetti ad apposita
comunicazione all’Amministrazione competente al rilascio della
corrispondente autorizzazione, nonche’ al Comune interessato. Gli
interventi di manutenzione ordinaria sono esclusi dall’onere di
cui al presente comma.
3. Non sono in alcun caso ricompresi tra quelli di cui alla
lettera d) del comma 1, gli interventi che comportino variazioni
essenziali delle linee ed impianti esistenti, secondo quanto
previsto dalle direttive regionali, ai sensi della lett. b) del
comma 3 dell’art. 4.
ARTICOLO 9
(Procedura semplificata)
1. Per le linee ed impianti aventi tensione nominale di esercizio
da 401 a 20.000 volt, l’Amministrazione provinciale competente,
ove non si debba far luogo a dichiarazione di pubblica utilita’,
urgenza e indifferibilita’, ai sensi dell’art. 10, provvede in
ordine all’esclusione degli interventi oggetto della domanda di
cui all’art. 5 dall’autorizzazione disciplinata dalla presente
legge, con atto motivato da emanarsi entro 15 giorni dalla
scadenza del termine previsto per la presentazione delle
osservazioni di cui all’art. 6, comma 2.
2. Nei casi di cui al comma 1, l’Amministrazione competente
decide, sulla base della domanda e del progetto presentato,
previa apposita valutazione preliminare, conformemente ai criteri
dettati dalle direttive regionali di cui all’art. 4, comma 2,
lett. c), tenuto conto in particolare:
a) della dimensione e delle caratteristiche tecniche delle opere
progettate;
b) delle caratteristiche e della sensibilita’ delle aree
interessate dagli interventi;
c) della compatibilita’ delle linee ed impianti con gli atti di
pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale.
3. Qualora decida nel senso dell’esclusione dall’autorizzazione,
l’Amministrazione competente provvede tempestivamente alla
notificazione al soggetto richiedente, ed altresi’ alla relativa
comunicazione al Comune interessato.
ARTICOLO 10
(Pubblica utilita’, urgenza ed indifferibilita’ delle opere)
1. Nel rispetto delle norme statali in materia, a richiesta
dell’interessato, con il provvedimento di autorizzazione puo’
essere dichiarata la sussistenza della pubblica utilita’, urgenza
ed indifferibilita’ dei lavori e delle opere, nonche’ di ogni
altra condizione necessaria a giustificare la occupazione di
urgenza delle aree interessate e la costruzione delle linee e
degli impianti. Il provvedimento indica i termini entro i quali
dovranno avere inizio e compiersi le espropriazioni ed i lavori.
ARTICOLO 11
(Trasformazioni urbanistiche ed edilizie)
1. Le Province, nell’ambito ed entro i limiti fissati dagli atti
statali a tal fine adottati, tenuto conto delle indicazioni del
Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.), determinano entro un
anno dalla entrata in vigore della presente legge, nei Piani
territoriali di coordinamento (P.T.C.), gli indirizzi per
l’individuazione degli ambiti relativi alla rete ed agli impianti
per il trasporto di energia elettrica, prevedendo
l’individuazione eventuale di appositi corridoi infrastrutturali
afferenti le nuove linee elettriche ad alta tensione, e comunque
finalizzati al risanamento della rete esistente, sulla base dei
quadri conoscitivi di cui al precedente art. 2. Possono indicare
inoltre ambiti territoriali da risanare, sia per finalita’ di
protezione ambientale, sia al fine di ridurre l’impatto visivo
delle linee elettriche esistenti.
2. Le iniziative di risanamento di cui al comma 1 saranno attuate
mediante appositi accordi tra l’Amministrazione competente ed i
proprietari delle opere da risanare; il risanamento e’ effettuato
con onere a carico dei proprietari anche con ricorso ai
finanziamenti eventualmente derivanti da appositi fondi statali e
comunitari a tal fine utilizzabili.
3. I Comuni, all’atto dell’adozione dei nuovi strumenti
urbanistici e delle loro varianti, tengono conto delle linee ed
impianti esistenti, ed autorizzati, anche al fine di garantire il
rispetto delle norme di cui alla presente legge, e delle
direttive previste dall’art. 4, individuando, in particolare,
ambiti territoriali e norme idonee ad assicurare il rispetto
permanente dei limiti e delle prescrizioni poste ai sensi
dell’art. 15.
4. Gli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 1, e le
prescrizioni di cui all’art. 15, integrano il quadro conoscitivo
dei piani strutturali previsti dall’art. 23 LR 5/1995 e
successive modificazioni.
5. La costruzione di linee ed impianti elettrici e’ soggetta
esclusivamente all’autorizzazione disciplinata dalla presente
legge, fatta eccezione per la costruzione di opere edilizie
adibite a stazioni ed a cabine elettriche, che sono soggette alla
relativa concessione edilizia, da rilasciarsi gratuitamente, nei
casi previsti dalla lett. f), comma 1, art. 9, della legge 28
gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilita’ dei suoli).
6. Qualora si proceda ad indizione di conferenza di servizio, ai
sensi dell’art. 6, la determinazione relativa alla concessione
edilizia e’ acquisita nelle forme e con le modalita’ ivi
previste.
ARTICOLO 12
(Modifiche delle opere per ragioni di pubblico interesse)
1. Su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate,
l’autorita’ competente all’esercizio delle funzioni
amministrative disciplinate dala presente legge puo’ ordinare,
fuori dalle ipotesi di risanamento disciplinate dai commi 1 e 2
dell’art. 11, le modifiche alle linee ed agli impianti elettrici,
di cui si ravvisi la necessita’ o l’opportunita’ per ragioni di
pubblico interesse, anche in attuazione delle prescrizioni di cui
al titolo II della presente legge.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 costituisce autorizzazione
delle modifiche oggetto dello stesso, ed ha efficacia di
dichiarazione di pubblica utilita’, urgenza ed indifferibilita’.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2, l’autorita’
amministrativa competente, ove non siano intervenute speciali
pattuizioni, determina, in misura congrua, l’indennita’ da
corrispondersi, dall’Amministrazione richiedente, ai titolari
delle opere interessate dalle modifiche di cui al presente
articolo.
ARTICOLO 13
(Collaudo)
1. Le linee ed impianti autorizzati ai sensi della presente legge
sono soggetti, a cura e spese del titolare dell’autorizzazione,
ad apposita procedura di collaudo da parte del titolare
dell’autorizzazione, alle condizioni ed entro i termini previsti
a tal fine, in attuazione della l. 339/1986, dal decreto
interministeriale 21 marzo 1988, capitolo III (Disposizioni
Finali e Transitorie), al punto 3.1.03.
2. Il collaudo deve essere effettuato da tecnici in possesso
della qualificazione prevista dalla normativa vigente e non
collegati professionalmente ne’ economicamente in modo diretto o
indiretto al titolare dell’autorizzazione. Il certificato di
collaudo e’ trasmesso a cura del titolare dell’autorizzazione
all’autorita’ competente.
3. La procedura di collaudo provvede a verificare:
a) l’avvenuta ultimazione dei lavori;
b) la funzionalita’ delle opere, anche in base alle
caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi
costruttivi;
c) la conformita’ e la rispondenza delle opere al progetto ed
alle eventuali prescrizioni contenute nell’autorizzazione
secondo quanto previsto dalla presente legge;
d) l’adozione di tutte le norme di sicurezza imposte dalle leggi
e dai regolamenti vigenti;
e) l’adempimento di ogni altro obbligo specificamente sancito
dall’autorizzazione.
4. Non occorre verifica con riguardo ai materiali che l’esercente
la linea attesti essere gia’ stati sottoposti a verifica e
collaudo di tipo, in base alle norme vigenti.
5. Qualora l’effettuazione del collaudo dia esito negativo,
l’autorita’ competente dichiara la decadenza secondo le modalita’
di cui all’art. 18, commi 1 e 2.
6. Le direttive regionali di cui all’art. 4, comma 2, lett. c),
individuano le forme e le modalita’ per il collaudo delle linee
ed impianti con tensione non superiore a 20.000 volt, esclusi, ai
sensi dell’art. 9, dall’autorizzazione disciplinata dalla
presente legge.
TITOLO II
DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE E TUTELA AMBIENTALE
ARTICOLO 14
(Ottimizzazione qualitativa dei progetti per la costruzione delle
linee ed impianti elettrici)
1. La Regione, in conformita’ con il disposto di cui al comma 2
dell’art. 1, si prefigge la ottimizzazione dei progetti per la
realizzazione delle linee e degli impianti elettrici, nell’ambito
ed entro i limiti determinati con gli appositi atti statali a tal
fine adottati.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’Amministrazione competente al
rilascio dell’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di
impianti e linee elettriche valuta l’ottimizzazione del progetto
rispetto ai seguenti obiettivi di qualita’:
a) il coordinamento e la compatibilita’ delle scelte progettuali
relative alle opere autorizzate ai sensi della presente legge,
sia con le destinazioni urbanistiche in vigore che con quelle
derivanti dai progetti di piano, adottati ai sensi della LR
5/1995 e successive modificazioni, e con il complessivo
assetto derivante dagli atti di pianificazione territoriale,
ambientale e paesaggistica;
b) la mitigazione dell’impatto visivo delle opere ed impianti
progettati, nonche’ la previsione di interventi a tutela
dell’avifauna;
c) il contenimento e/o la riduzione dei livelli di campo
elettrico, magnetico, ed elettromagnetico, nonche’ dei
relativi livelli di esposizione della popolazione.
3. Le direttive regionali di cui all’art. 4 definiscono le
istruzioni tecniche atte a consentire il raggiungimento degli
obiettivi di cui ai commi 1 e 2.
4. L’ottimizzazione del progetto attiene sia alla localizzazione
del tracciato, che alle caratteristiche tipologiche e
tecnologiche dell’opera, ai materiali ed ai colori dei singoli
manufatti.
5. Per i progetti sottoposti a V.I.A. ai sensi della LR 79/1998,
la valutazione dell’ottimizzazione comprende la verifica
dell’esito positivo risultante dalla pronuncia di V.I.A., e
l’adempimento alle eventuali prescrizioni ivi contenute.
ARTICOLO 15
(Valutazione del raggiungimento degli obiettivi di qualita’)
1. Le direttive regionali di cui all’art. 4 individuano e
prescrivono la documentazione che i soggetti interessati devono
allegare al progetto di linea o impianto elettrico, al fine di
consentire la valutazione, da parte dell’autorita’ competente al
rilascio della relativa autorizzazione, degli obiettivi di
qualita’ prefissati ai sensi dell’art. 14. E’ fatto salvo quanto
disposto dall’art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge
quadro in materia di
lavori pubblici) e successive modificazioni, nonche’ dal
regolamento di attuazione previsto dall’art. 3 stessa legge.
2. L’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione
disciplinata dalla presente legge puo’ determinare altresi’
apposite prescrizioni volte a limitare od escludere la previsione
di future destinazioni urbanistiche che consentano la
realizzazione di edifici nei quali sia prevista la permanenza
umana per periodi giornalieri superiori a 4 ore. L’autorizzazione
contenente tali prescrizioni deve essere notificata al Comune
interessato, per gli adempimenti di cui all’art. 11 della
presente legge.
3. Nei casi previsti dal comma 2, le prescrizioni maggiormente
cautelative devono essere circoscritte all’ambito territoriale
individuato ai fini di cui al comma 3 dell’art. 16.
ARTICOLO 16
(Valori di qualita’)
1. Fatti salvi i limiti massimi di esposizione relativamente
all’ambiente esterno ed abitativo, ai campi elettrico e
magnetico, di cui al DPCM 23 aprile 1992 e di ogni altra
disposizione statale in materia, nel rispetto del principio
cautelativo della esposizione della popolazione ai campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, il valore di qualita’
al quale deve tendere l’ottimizzazione del progetto e’
rappresentato dalla riduzione al minimo livello possibile dei
casi di nuova esposizione, nell’ambito territoriale nel quale la
nuova opera determina alterazioni al fondo naturale dei campi
stessi.
2. Agli effetti di cui al comma 1, il valore di corrente
elettrica da utilizzare nel calcolo del campo magnetico e’ quello
della corrente di esercizio dichiarata dal progettista, le
metodologie di misura sono definite con le direttive regionali di
cui all’art. 4.
3. I valori di qualita’ di cui al comma 1 costituiscono l’indice
di qualita’ ambientale, in base al quale viene individuato
l’ambito territoriale di interesse ai fini delle valutazioni
dell’autorita’ competente al rilascio dell’autorizzazione.
Costituiscono altresi’ il parametro di riferimento per la
determinazione dei contenuti degli elaborati progettuali da
allegarsi alla domanda di cui all’art. 5.
TITOLO III
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE, TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 17
(Vigilanza e controlli)
1. Le funzioni di vigilanza e di controllo relative all’esercizio
dell’attivita’ autorizzata, ed alla conformita’ dello stesso agli
obblighi ed alle prescrizioni poste in applicazione della
presente legge sono svolte dalle Province e dai Comuni, che a tal
fine possono avvalersi dell’ARPAT, nell’ambito delle competenze
ad essa attribuite ai sensi della legge regionale 18 aprile 1995,
n. 66 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione
ambientale della Toscana), e successive modificazioni.
ARTICOLO 18
(Decadenza, revoca e sospensione)
1. Salvo quanto previsto dall’art. 19, il titolare
dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di linee ed
impianti elettrici e’ dichiarato decaduto dalla stessa qualora, a
seguito di notifica, da parte dell’autorita’ competente, di una
specifica diffida ad adempiere, persista nella violazione di una
o piu’ prescrizioni od obblighi cui l’autorizzazione stessa sia
condizionata ai sensi della presente legge.
2. Il provvedimento di diffida ad adempiere di cui al comma 1
dispone:
a) l’eventuale sospensione cautelativa della costruzione o
dell’esercizio della linea e dell’impianto elettrico;
b) le modalita’ ed i termini, comunque non superiori a 120
giorni, per l’adempimento degli obblighi e prescrizioni
violate.
3. Fatti salvi i provvedimenti previsti dai commi precedenti,
l’autorizzazione disciplinata dalla presente legge puo’ essere
revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per
l’incolumita’ e la salute pubblica o per altri gravi motivi di
interesse pubblico, comunque ostativi alla prosecuzione
dell’esercizio della linea ed impianto elettrico.
4. Nei casi di cui al presente articolo, il soggetto obbligato e’
tenuto altresi’ al ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi
del comma 5 dell’art. 19.
ARTICOLO 19
(Sanzioni amministrative)
1. Fatto salvo l’obbligo del ripristino di cui al successivo
comma 5, la costruzione e l’esercizio di linee ed impianti
elettrici in assenza dell’autorizzazione disciplinata dalla
presente legge e’ assoggettata ad una sanzione amministrativa a
carico del proprietario dell’impianto, dell’esecutore delle opere
e del direttore dei lavori, del pagamento di una somma:
a) da lire 100.000 a lire 200.000 al metro, per le linee ed
impianti con tensione nominale di esercizio fra 100.000 e
150.000 volt;
b) da lire 50.000 a lire 100.000 al metro, per le linee ed
impianti con tensione e sviluppo inferiori a quelli di cui
alla lett. a).
2. Fatto salvo l’obbligo del ripristino di cui al successivo
comma 5, la costruzione e l’esercizio di stazioni e cabine
elettriche in assenza dell’autorizzazione disciplinata dalla
presente legge e’ assoggettata alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 10.000.000 a lire 50.000.000, a
carico dei soggetti individuati dal comma 1. E’ fatta salva
l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme
urbanistiche in caso di assenza della concessione edilizia,
richiesta ai sensi dell’art. 11.
3. La violazione da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, di
uno o piu’ obblighi e/o delle prescrizioni autorizzate poste ai
sensi della presente legge, e’ punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma pari ad un terzo di
quelle stabilite dagli stessi commi 1 e 2.
4. L’esecuzione degli interventi di cui all’art. 8, in assenza
della comunicazione prevista dal comma 2 dello stesso articolo,
e’ punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000, a carico dei soggetti
individuati ai sensi dei commi 1, 2 e 3.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, e’ fatto obbligo ai
trasgressori di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.
In caso di inerzia da parte dei soggetti obbligati,
l’Amministrazione competente provvede d’ufficio a spese degli
inadempienti, ed il recupero delle relative somme e’ disciplinato
dalle norme sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato.
6. Salva l’applicazione della sanzione prevista dai commi 1 e 2,
non si fa luogo a ripristino dei luoghi qualora, entro 120 giorni
dalla contesta-zione dell’illecito, il titolare dell’impianto
presenti domanda di autorizzazione in sanatoria, che puo’ essere
rilasciata esclusivamente nel caso che l’impianto risulti
conforme con le norme vigenti al momento della realizzazione
dell’opera.
7. Qualora, anche al di fuori del caso disciplinato dal comma 6,
l’adozione delle misure previste dal comma 5 comportino un grave
pregiudizio per l’interesse pubblico, il titolare delle linee e/o
impianti oggetto delle sanzioni di cui al presente articolo puo’
presentare all’Amministrazione competente apposito progetto
alternativo. In tal caso, l’adozione delle misure di cui al comma
5 e’ sospesa, in attesa dell’eventuale rilascio
dell’autorizzazione relativa al progetto per gli interventi
alternativi, e la sanzione amministrativa, determinata ai fini
del pagamento in misura ridotta, ammonta al 50% dell’importo
dovuto per le violazioni previste dal presente articolo.
8. I proventi delle sanzioni disciplinate dal presente articolo
sono prioritariamente destinati alla individuazione delle azioni
di risanamento previste in attuazione comma 1 dell’art. 11.
Possono inoltre essere destinati alla promozione di attivita’ di
ricerca finalizzate alla sperimentazione di innovazioni
tecnologiche miranti alla riduzione dell’impatto visivo e dei
livelli di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico.
9. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo,
si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive modificazioni, ed alle leggi regionali 12 novembre
1993, n. 85 e 10 aprile 1997, n. 27.
ARTICOLO 20
(Norme transitorie)
1. I proprietari degli impianti aventi tensione compresa fra 401
e 30.000 volt, gia’ realizzati alla data di entrata in vigore
della presente legge, per i quali non sia stata rilasciata la
relativa autorizzazione, devono presentare alla Regione, entro 2
anni dall’emanazione delle direttive di cui all’art. 4, apposita
istanza, corredata da una relazione sottoscritta, sotto la
propria responsabilita’, da un tecnico qualificato, iscritto al
competente albo professionale.
2. La relazione prevista dal comma 1 descrive le principali
caratteristiche degli impianti, e ne attesta la rispondenza alle
norme vigenti in materia al momento della realizzazione degli
interventi.
3. Entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, la Regione
prende atto dell’elenco degli impianti, e provvede alla sua
pubblicazione nel BURT La presa d’atto dell’elenco equivale
all’autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge.
4. La Giunta regionale, ove ravvisi un interesse pubblico
rilevante alla permanenza degli interventi realizzati, puo’
procedere, anche in caso di impianti con tensione superiore a
quella di cui al comma 1, al rilascio dell’autorizzazione, in via
di sanatoria, purche’ sia accertata la compatibilita’ degli
interventi stessi con i vincoli territoriali ed ambientali, di
carattere urbanistico, paesaggistico, nonche’ con quelli posti a
tutela della salute pubblica. A tal fine, i soggetti interessati
sono tenuti a presentare apposita istanza alla Regione, entro 1
anno dall’entrata in vigore della presente legge. E’ fatta salva
l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 19, commi 1, 2 e
3.
ARTICOLO 21
(Disposizioni finali)
1. La presente legge non si applica alle domande di
autorizzazione presentate anteriormente alla sua entrata in
vigore ad eccezione di quanto previsto ai sensi dell’art. 8,
comma 1, lett. c).
2. Fino all’entrata in vigore delle direttive regionali di cui
all’art. 4, il rilascio dell’autorizzazione per la costruzione e
l’esercizio delle linee elettriche resta disciplinato dalle
disposizioni previgenti. Tuttavia le domande presentate
successivamente all’entrata in vigore della presente legge, sono
esaminate nel rispetto degli articoli 6 e 7, nonche’ dell’art. 8,
comma 1, lettere b) e c), e commi 2 e 3.
Materie:FONTI ENERGETICHE