LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1999, n. 48
Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da
elettrodotti.
Regime transitorio.
Il Consiglio regionale ha approvato
La Corte Costituzionale
con sentenza 30 settembre 1999, n. 382, depositata in cancelleria il 7
ottobre 1999, ha dichiarato:
inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto,
riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1997 (Prevenzione
dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime
transitorio, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso
in epigrafe, sotto il profilo della violazione dell'interesse nazionale e di
altre Regioni;
- non fondata la questione di leginimità costituzionale del
medesimo art. 1, commi 1 e 2, sollevata in riferimento all'art. 117 delta
Costituzione."
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
Articolo I
1. Fino al termine previsto dal comma 1 dell'articolo
69 della legge
regionale 30 gennaio 1997, n. 6, si adotta il principio di evitare
cautelativamente la creazione di nuove situazioni di potenziale rischio alla
popolazione. Pertanto, negli strumenti urbanistici generali e nelle loro
varianti adottati dopo il l° gennaio 1998, sono previste, tra le linee
elettriche aeree esterne con tensione superiore o uguale a 132 KV e le aree
destinate a nuove costruzioni residenziali, scolastiche e sanitarie, distanze
tali che il campo elettrico e l'induzione magnetica non superino i valori
previsti nell'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, pari
rispettivamente a 0,5 KV/m e 0,2 mT (micro Tesla).
2. In base al criterio di cui al comma 1, a partire dal 1° gennaio 1998, devono essere fissate le distanze da mantenere tra le costruzioni residenziali, scolastiche e sanitarie esistenti e nuove linee elettriche aeree esterne di tensione superiore o uguale a 132 KV.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 l'ente gestore della rete elettrica è tenuto a fornire le caratteristiche tecniche della linea agli organi competenti al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della stessa e all'effettuazione dei controlli.
4. La determinazione delle distanze di cui ai commi 1 e 2 e i controlli relativi vengono effettuati dall'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).
5. É abrogato il comma 5 dell'articolo 69 della legge regionale 30 gennaio
1997, n. 6.
Articolo 2 (1)
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione veneta.
Venezia, 22 ottobre 1999
Galan
(1) Articolo sprovvisto di efficacia giuridica per mancanza del
consenso glovernativo espressamente previsto dall' art. 127, comma 3° della
Costituzione.