Prot. n. 1763
ord. n. 3
COMUNE DI LOIANO
(Provincia di Bologna)

IL SINDACO

CONSIDERATO che la OMNITEL Pronto Italia S.p.A. ha presentato una richiesta di concessione edilizia per la realizzazione d'infrastrutture per stazione radiotelefonica cellulare nel Comune di Loiano da installare al piano attico del fabbricato di proprietà della sig.ra Panzacchi Morena, la quale ha autorizzato la Società richiedente a inoltrare richiesta di concessione, ubicato in Via Nazionale n. 12 e pertanto nelle vicinanze del centro abitato di Loiano capoluogo;

PRESO ATTO che la suddetta installazione ha provocato viva preoccupazione nell'opinione, pubblica di Loiano, a causa dell'incertezza tuttora esistente in ordine ai possibili effetti nocivi sulla salute pubblica dei campi elettromagnetici, e in modo particolare di quelli ad alta frequenza provocati dalle stazioni radiotelefoniche cellulari;

CONSIDERATO che un gruppo di cittadini ha costituito un comitato, per protestare contro la suddetta annunciata iniziativa e che sono state presentate all'Amministrazione Comunale una petizione, con nota in data 14.2.1999 prot. n. 1179, e una raccolta di n. 537 firme con nota in data 8.3.99 prot. n. 1761, intese a prevenire l'installazione dei suddetti ripetitori;

RILEVATO che la letteratura scientifica in merito all'incidenza dei campi elettromagnetici sulla salute umana ha evidenziato, sulla base di studi condotti su animali da esperimento e su colture cellulari, che l'esposizione a lungo termine provoca danni a livello delle cellule, quali modificazioni della loro permeabilità e della loro velocità di moltiplicazione, causando nell'uomo un significativo aumento dei casi di leucemia, con un rischio sette volte maggiore rispetto ad una popolazione non esposta, benché i ricercatori siano concordi nell'affermare che sono necessari studi a lungo termine. condotti nell'arco di alcuni anni, per poter ottenere risultati definitivi in materia;

CONSIDERATO che il Parlamento Europeo, a seguito dell'esame e discussione di un rapporto contenente un'ampia rassegna degli studi e dei risultati sugli effetti biologici e sanitari delle radiazioni non ionizzanti, ha approvato in data 5 maggio 1994, una risoluzione con cui si chiedeva alla Commissione di presentare misure, norme e regolamenti da adottarsi prendendo a riferimento sia il principio di precauzione, in base al quale in caso di dubbio è preferibile evitare rischi anche ricorrendo all'opzione zero, sia il principio formulato dall'O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità), in base al quale l'esposizione alle radiazioni deve essere la più bassa, per quanto ragionevole possibile, arrivando ad escludere l'esposizione alle radiazioni evitabili;

PRESO ATTO che la suddetta Risoluzione del Parlamento Europeo del 5 maggio 1994 è stata approvata anche dalla Quinta Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati nella seduta del 17 ottobre l995 fatta propria dal Governo, con la quale sì è assunto l'impegno di predisporre un quadro normativo organico che dovrà essere conformato al "principio della massima cautela anche per quanto riguarda gli effetti a lungo termine";

CONSIDERATO che alcuni Enti Locali si sono già attivati nel senso di garantire la tutela della salute pubblica avendo recentemente deliberato che a partire dal mese di febbraio 1999 non venga più consentita l'installazione di antenne, elettrodotti e ripetitori in prossimità dì abitazioni, scuole ed ospedali;

CONSIDERATO altresì che da notizie di stampa riportate dal quotidiano "La Repubblica" del 7 marzo u.s. si è appreso che sull'argomento il Pretore di Bologna ha emesso dì recente un provvedimento con cui è stata, interdetta l'installazione di un rìpetitore per telefoni cellulari sul tetto di un fabbricato, in accog1imento dell'istanza di un gruppo di condomini residenti nell'immobile medesimo, i quali hanno adito il giudice rilevando, tra l'altro, una possibile nocività dell'antenna. per la salute;

RITENUTO che, in attesa dei risultati definitivi degli studi condotti in proposito a livello medico-scientifico, sia necessario applicare i sopra richiamati principi di "precauzione" e di "massima cautela" e privilegiare la prevenzione primaria, cioè la tutela dello stato di salute, rispetto alle cure successive, tenuto conto che la lotta ai tumori è prevista tra gli obiettivi di prevenzione primaria indicati nel Piano Sanitario Triennale 1999 - 2001;

VISTO anche l'art. 4, comma 1, del D.M. l0.9.1998, n. 381, il quale stabilisce che "la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni... deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile,... al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione";

RILEVATA la necessità di adottare un atto inteso a garantire, sulla base delle considerazioni sopra svolte, la tutela della salute pubblica, anche in considerazione del fatto che l'installazione di ripetitori sul territorio del Comune di Loiano può essere ugualmente, effettuata individuando una diversa ubicazione nell'ambito dei territorio medesimo in zona distante da centri abitati (ad es. crinali), operazione quest'ultima agevolata dalla peculiare conformazione collinare del territorio;

DATO ATTO che al fine di approfondire le problematiche connesse all'argomento sono stati effettuati Incontri tra l'Amministrazione Comunale, i rappresentanti del Comitato e i rappresentanti provinciali della società Omnitel, durante i quali è stata più volte ribadita la posizione ai fini dell'Amministrazione di prescrivere alta Società di individuare, ai fini dell'istallazione dei ripetitori per la telefonia cellulare, una soluzione alternativa a quella proposta, consistente ad es. nel l'individuazione di un crinale come sito destinato all'installazione delle suddette apparecchiature;

DATO ATTO altresì che l'Amministrazione Comunale ha intenzione di organizzare al più presto sull'argomento un incontro pubblico con il Direttore della Fondazione Ramazzini Prof. C. Maltoni;

VISTO l'art. 38 comma 2, della L. 8.6.1990, n. 142 , che attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia, tra t'altro, di sanità;

ACCERTATA la sussistenze dei presupposti indicati dalla normativa sopra richiamata per l'adozione di un'ordinanza di contenuto corrispondente a quello del presente atto, in quanto si rende necessario ed urgente tutelare la salute dei cittadini che vivono nel Comune dì Loiano, senza pregiudizio alcuno per lo sviluppo della attivita' economica esercitata dalla società che esercente il servizio di telefonia cellulare, sussistendo la possibilità di individuare una diversa ubicazione delle apparecchiature in questione;

ORDINA

1) alla società 0MNITEL Pronto Italia S.p.A., nonchè ad ogni altra Società esercente il servizio di telefonia cellulare che in futuro dovesse farne richiesta, di non installare alcuna apparecchiatura consistente in ripetitori per telefoni cellulari in prossimità del centro abitato di Loiano capoluogo e delle frazioni, individuando una diversa ubicazione per l'installazione delle apparecchiature in parola nell'ambito del Comune di Loiano;

2) di comunicare copia del presente provvedimento alla Società interessata, all'Azienda USL per territorio, all' ARPA, e all'Ufficio Tecnico comunale.

Dà atto che la questione sarà oggetto di riesame a seguito della presentazione da parte della Società Interessata di una diversa proposta relativa al sito di installazione delle apparecchiature in argomento.

Dà mandato all'Ufficio di Polizia Municipale di sorvegliare sulla conforme attuazione di quanto indicato nella presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, li 9 marzo 1999

IL SINDACO
( Romano Nascetti )






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