Coordinamento dei Comitati di Roma Nord contro l’inquinamento elettromagnetico
c/o Tribunale dei Diritti del Malato, via Borgo Santo Spirito, 2- 00193 Roma - tel-fax : 06/68808602.

 

T E L E F A X

(3 pagine)

URGENTE !

Spettabile Comune di Roma

alla c. a. di:

Oggetto: "Modifiche alla procedura per il rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni edilizie relative all’installazione degli impianti per le reti di telefonia radiomobile e degli impianti di trasmissione radiofonica e televisiva e servizi similari. Revoca della deliberazione della Giunta Comunale n. 5187 del 29 dicembre 1998.".

A seguito del ricevimento in data 25/2/00 del documento aggiornato di cui in Oggetto ed in riferimento al ns. documento dal titolo "Regolamentazione dell’installazione e dell’esercizio degli impianti radiotrasmittenti nel Comune di Roma: cronistoria e stato attuale della normativa. Appello a tutti i gruppi politici del Consiglio Comunale di Roma", inviatoVi il 21 ed il 22 febbraio scorsi, Vi facciamo presente quanto segue:

  1. il testo in Oggetto non accoglie le richieste di modifica inviate al Sindaco di Roma e agli assessori E. Montino e G. Gabriele il 29/11/99 dalle Associazioni di tutela della salute e dell’ambiente e dai Comitati dei Cittadini, presentate nel corso della riunione del 2/12/99 con lo stesso assessore Montino e con il delegato dell’assessore Gabriele, dott. S. Fabi. Tale documento è reperibile presso:

  1. le uniche richieste di modifica accolte nel testo della proposta sono quelle relative alla riduzione del termine concesso ai titolari e/o concessionari per:

  1. le richieste di norme integrative presentate dai Comitati dei Cittadini e dalle Associazioni elencate nelle pagine 7 e 8 del documento di cui ai protocolli citati nel precedente punto 1, sono state completamente respinte, ad eccezione di quelle riguardanti l’aspetto della sicurezza statica dell’edificio e degli impianti installati e l’aspetto della prevenzione incendi.

Ancora una volta ribadiamo tutte le richieste di modifica e di integrazione contenute nel documento inviato dai Comitati dei Cittadini e dalle Associazioni di tutela della salute e dell’ambiente alle suddette Autorità Comunali (di cui ai precedenti protocolli), nonchè riassunte nel documento inviato il 21 ed il 22 u. s. .

Inoltre, dal testo aggiornato della proposta di deliberazione da noi ricevuto si evince che:

4. persiste ambiguità nell’oggetto dell’applicazione delle norme della nuova deliberazione (rif. pagina 4, 4° capoverso); la richiesta dei Comitati e delle Associazioni è stata ed è quella di rendere applicabile la nuova normativa comunale a tutti gli impianti, compresi tutti quelli già autorizzati prima dell’entrata in vigore di questa;

5. persiste ambiguità fra "autorizzazione e "concessione". Facciamo presente che il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 415 del 20/1/98, si è espresso per la necessità di richiesta e di rilascio di concessione edilizia per la realizzazione di antenne per trasmissioni radio ancorate al suolo; nello stesso senso si è espresso, più recentemente, il T. A. R. dell’Emilia Romagna, Sezione II, con ordinanza n. 131 del 10/02/00, nel caso di impianti per la telefonia mobile;

  1. l’obiettivo di qualità proposto di 3 V/m deve riguardare l’intera gamma delle frequenze utilizzabili da impianti fissi di telecomunicazioni e di diffusione dei programmi radiofonici e radiotelevisivi compresi fra 100 KHz e 300 GHz ed utilizzanti qualsiasi tipologia di modulazione del segnale. Ciò in accordo col D. I. 381/98. La norma proposta nel testo aggiornato porterebbe, invece, all’esclusione del rispetto di tale limite di esposizione da parte delle:

Quindi, si richiede di definire l’obiettivo di qualità nell’intera gamma di frequenze comprese fra 100 KHz e 300 GHz e per qualunque tipo di modulazione del segnale trasmesso, eliminando quindi la definizione di sola modulazione d’ampiezza (rif. pagina 7, 1° capoverso);

  1. non viene espressa la necessità dell’assenso di tutti i condomini e di tutti gli inquilini all’installazione di impianti radiotrasmittenti che richieda l’utilizzo di parti comuni dell’edificio; facciamo presente che la Corte di Cassazione, II Sezione Civile, con sentenza n. 3865 del 30/3/93, ha riconosciuto la necessità dell’unanimità dei consensi per l’installazione di qualsiasi impianto che determini la privazione o il cambiamento di destinazione d’uso di parti comuni dell’edificio; pertanto, si richiede di sostituire la norma basata sul "voto conforme" (rif. pagina 5, 9° capoverso) con analoga norma basata sul "voto unanime".
  2. si consente l’installazione di impianti che rispettino l’obiettivo di qualità proposto di 3 V/m a meno di 50 metri o sopra scuole, asili, ospedali, case di cura e case di riposo (rif. pagina 3, 3° capoverso); facciamo presente che l’attuale fondo elettromagnetico cittadino, in aree non particolarmente esposte (al contrario di quei luoghi ove sono invece presenti trasmettitori del segnale radiotelevisivo, radiofonico e ripetitori della telefonia mobile), è inferiore al proposto obiettivo di qualità di 3 Volt/metro; per quanto detto, consentire l’incremento del fondo fino a 3 V/m a distanze minori di 50 metri anche in zone frequentate dai soggetti più sensibili (bambini, ammalati, anziani) va contro il principio di cautela che invece si vorrebbe adottare; pertanto, si richiede di eliminare la norma relativa alla deroga del rispetto della distanza minima di 50 metri dai suddetti luoghi per impianti che realizzano l’obiettivo di qualità proposto;
  3. è presente ambiguità nell’esposizione della norma relativa agli impianti con potenze superiori a 350 Watt (rif. pagina 6, 4° capoverso). Ad esempio, non vengono prescritte le distanze di rispetto per le direzioni in cui la potenza irradiata è inferiore a 1000 Watt.

Si richiede ancora una volta di modificare la norma relativa al criterio della distanza di rispetto dagli impianti, che sia non inferiore a 2000 metri e che venga espressa in termini di raggio determinato in base alla somma (principio di sovrapposizione degli effetti di cui al D. I. 381/98) dei campi elettromagnetici generati da tutte le sorgenti presenti nel sito, invece che definita " … non inferiore ai 1000 metri dal centro radiante nelle direzioni nelle quali la potenza irrradiata risulta superiore a 1000 Watt"; ciò in quanto gli impianti adibiti a tali servizi, per definizione, possono essere peculiarmente caratterizzati o caratterizzabili da omnidirezionalità o quasi-omnidirezionalità della copertura, con caratteristiche fortemente direttive.

Ad esempio, alcuni tipi di impianti dedicati alla diffusione radiofonica in finestre spaziali/temporali a ciclo giornaliero/settimanale (Radio Vaticana di S. Maria di Galeria) sono già da molti anni in grado di operare in maniera omnidirezionale con caratteristiche fortemente direttive in ciascuna di tali finestre o direzioni.

Si sottolinea l’importanza della predetta definizione di distanza minima di rispetto dalle zone abitate e dalle aree già destinate all’edificabilità basata sul raggio; ciò per tener conto di futuri impianti radiotrasmittenti a scansione meccanica (analoghi al criterio applicato da Radio Vaticana) o a scansione elettronica (ad esempio, le "smart antennas" previste nei futuri impianti della telefonia radiomobile) del diagramma d’irradiazione; infatti, tali sistemi sono in grado di realizzare una copertura completamente omnidirezionale, ciclica o su domanda, con caratteristiche fortemente direttive.

 

In attesa di ricevere Vs. cortese riscontro, inviamo distinti saluti.

Roma, lì 29 febbraio 2000.

 

Per il Coordinamento dei Comitati di Roma Nord contro l’inquinamento elettromagnetico:

firmato:

R. Capone
D. Ciardulli
A. Rossi
L. Trotta


Al sito 
ELETTROSMOG CODACONS 
a cura della sede CODACONS di BOLOGNA