Il giudice ferma una cabina elettrica a Roma
R.G. 40797 / 98 MIS.CAUT.
Il Giudice designato
Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 27 ottobre 1999;
Letti gli atti di causa e le note autorizzate depositate dalle parti;
- ritenuto che, sulla base della espletata CTU, le cui risultanze sono
pienamente condivisibili in quanto esente da vizi logici e tecnici ed
esaurientemente motivata, è emersa la sussistenza del fumus boni iuris non solo
con riferimento alle lamentate immissioni sonore, risultate superiori ai limiti
stabiliti dalla vigente normativa, ma anche rispetto alle immissioni elettriche
e magnetiche, risultate, per contro, entro i limiti previsti dalla legge.
Ritiene al riguardo il giudicante che, come specificato dal consulente
d’ufficio e sottolineato dai ricorrenti nei propri scritti difensivi e nelle
perizie di parte prodotte, può dirsi ormai dato di comune esperienza
scientifica che le onde elettromagnetiche comportino ripercussioni negative
sulla salute umana, tanto più trattandosi di persone che, in quanto abitanti
nell’appartamento sovrastante il locale in cui è allocato l’impianto da cui si
propagano dette onde, sono costrette a subire l’influenza dei campi magnetici
continuativamente e per lunghi periodi di tempo. Ne consegue che, nella
presente fase cautelare può ritenersi sufficientemente accertato il nesso
causale tra la propagazione delle onde elettromagnetiche in argomento e il
pericolo di danno grave alla salute dei ricorrenti.
Deve pertanto ordinarsi all’azienda resistente l’immediata cessazione
dell’attività esercitata nel locale condominiale in cui è allocata la cabina
elettrica da cui emanano le immissioni accertate, cessazione che l’ACEA porrà
in essere, ovviamente dopo aver provveduto ad assicurare altrimenti, in tempi
rapidi, il servizio di fornitura dell’energia elettrica nella zona attualmente
servita dalla cabina in oggetto.
- ritenuto che sussiste altresì il periculum in mora, in quanto ricorre
l’esigenza, non procrastinabile, di impedire che il diritto alla salute dei
ricorrenti, possa continuare ad essere leso, ovvero solo minacciato,
dall’attività svolta dall’ACEA; che pertanto sussistono tutti i requisiti
normativamente previsti per l’accoglimento del ricorso in esame;
P.Q.M.
Visto l’art. 700 c.p.c.;
ORDINA all’ACEA S.p.a. l’immediata cessazione dell’attività di fornitura
dell’energia elettrica esercitata mediante la cabina elettrica allocata nel
locale condominiale di via Nino Oxilia 14 –Roma;
condanna la società resistente alle spese del presente procedimento, che
liquida in favore dei ricorrenti in complessive £ 2.180.000, di cui £ 1.200.000
per onorari e £ 750.000 per diritti di procuratore, oltre accessori nella
misura di legge. Pone a carico dell’ACEA le spese di CTU, come liquidate dal
giudice con separato provvedimento.
Fissa il termine di gg. 30 dalla comunicazione della presente ordinanza per
l’inizio del giudizio di merito.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Roma, 5 novembre 1999