Il Tirreno -
9 febbario 2000
Accolto il ricorso contro la precedente ordinanza del pretore che aveva disposto la rimozione dell'impianto
I giudici del tribunale danno ragione alla Tim
La stazione radiobase sul grattacielo dell'Attias resta al suo posto
«L'installazione non danneggia in maniera apprezzabile l'estetica dell'intero edificio»


LIVORNO. Le antenne per telefonia mobile poste sopra il palazzo di piazza Attias (civico 37) non devono essere rimosse. Il tribunale di Livorno (presidente Giuseppe Melilli, giudici Carlo Cardi e Francesca Bresciani) ha infatti accolto il ricorso che la Telecom Italia Mobile aveva promosso contro l'ordinanza del pretore di Livorno, emessa l'8 novembre '99, con cui veniva disposta la rimozione della stazione radiobase.
I condomini del palazzo di piazza Attias avevano infatti presentato al pretore un ricorso per manutenzione, con cui veniva chiesto di eliminare «la turbativa al possesso dell'immobile in oggetto costituito dalla installazione sul lastrico, di proprietà esclusiva di uno dei condomini, di alcune antenne per la trasmissione di segnali telefonici, in quanto le stesse recavano pregiudizio all'estetica del palazzo. La Tim e i proprietari del lastrico posto all'ultimo piano avevano contestato la ammissibilità del ricorso, in quanto «insistendo le antenne su una parte dell'immobile non condominiale sarebbe mancata la relazione fisica tra l'installazione e le parti comuni del fabbricato, presupposto indefettibile per il ricorso alla tutela invocata». Inoltre i legali rappresentanti della Tim avevano rilevato che «essendo la domanda fondata su una disposizione del regolamento condominiale la stessa aveva natura petitoria e non possessoria», sottolineando perciò la incompetenza del giudice a cui si erano rivolti i condomini. Per quanto riguardava invece il merito della questione, veniva contestato che «l'impianto installato, anche per la sua posizione, comportasse un'apprezzabile lesione dell'estetica del fabbricato». Ricordiamo infatti che i condomini di piazza Attias erano ricorsi alla magistratura sollevando non il problema della eventuale pericolosità delle onde elettromagnetiche, ma quello del danno che l'installazione delle antenne aveva arrecato all'estetica del condominio. Installazione che non aveva ricevuto, peraltro, il consenso dell'assemblea condominiale. Il pretore, giudicando ammissibile il ricorso con tutela possessoria, aveva quindi accolto il ricorso dei condomini, ordinando la rimozione dell'impianto in oggetto. Secondo il suo giudizio, trattandosi di «strutture enormi», il fatto che fossero state installate su parti non comuni dell'edificio «non impediva il ricorso alla tutela esperita in quanto le stesse comunque si riverberavano in una lesione di natura estetica dei beni comuni, dei quali le parti ricorrenti avevano chiesto la manutenzione».
La Telecom Italia Mobile aveva immediatamente presentato ricorso contro l'ordinanza del pretore, e il 28 gennaio scorso i giudici del tribunale di Livorno hanno ritenuto che il reclamo fosse fondato e dovesse essere accolto. Secondo il collegio giudicante, «mancando da parte del condominio il possesso del lastrico solare (di proprietà esclusiva di uno dei condomini) sul quale sono state posizionate le antenne e non potendosi ritenere che la installazione delle stesse in quel luogo possa riverberarsi in una lesione della facciata dello stabile, mancano i presupposti per il ricorso alla esperita azione di manutenzione. Del resto, quand'anche si volesse ritenere che la tutela possessoria dell'estetica di un fabbricato si estende, come ritenuto dal giudice di prime cure, anche al tetto o al profilo dello stesso, tuttavia occorre rilevare che le antenne in oggetto anche per il luogo in cui sono collocate (sul lastrico solare posto al 13º piano dello stabile) non creano una apprezzabile lesione dell'estetica del fabbricato». Insomma, secondo i giudici quelle antenne non possono considerarsi «elementi idonei ad incidere in modo significativo sulle linee del palazzo, creando un rilevante e tutelabile inestetismo. Il giudizio di natura estetica va fatto considerando complessivamente sia la situazione precedente che quella successiva all'opera che si deduce aver pregiudicato l'aspetto estetico del fabbricato oggetto di tutela. Perciò, anche in considerazione della dimensione e della altezza dello stabile, le antenne in oggetto, pur di non modesta dimensione, non sono in grado di incidere significativamente sulle linee e sul profilo dell'immobile.





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a cura della sede CODACONS di BOLOGNA