Consiglio Comunale di Venezia
Obiettivo di qualità: 0,5 V/m

Venezia, 22 Novembre 1999
ORDINE DEL GIORNO
Il Consiglio Comunale
Visti:

- L’art.4 co.1 DM 381 del 10.9.98 che prevede "..la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione". (Allegato 1)

- Le raccomandazioni e gli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta Regionale Veneto del 29.12.98 n.5268 e della relativa circolare n. 4406/20312 del 19.3.99 "…in ordine alla necessità che le amministrazioni comunali predispongano piani di localizzazione individuando aree possibilmente fuori dei centri abitati , ove installare gli impianti…, e adeguino nel frattempo i propri regolamenti in materia di rilascio delle concessioni edilizie alle norme che disciplinano l’installazione degli impianti e che sono dirette a prevenire rischi per la salute della popolazione ". (Allegato 2)

- La delibera di Giunta Comunale del 17.9.99 n. 1441, che affida l’incarico di progettazione del Piano Urbanistico degli impianti emittenti onde elettromagnetiche al settore Pianificazione e Gestione del Territorio e individua tra le competenze esterne all’A.C. quella dell’ISPESL. (Allegato 3)

- La delibera di Giunta Comunale del 21.10.99 n. 1593, che subordina il rilascio delle concessioni edilizie per l’installazione degli impianti per telefonia mobile all’acquisizione da parte dell’ufficio Edilizia privata dei pareri favorevoli dell’ISPESL e dell’ULSS12. (allegato 4)

- La Legge Regione Abruzzo n. 77 del 8.8.1997 che prevede che le autorizzazioni per gli impianti di potenza superiore a 5W vengano rilasciate solo su apposite aree individuate dai comuni, per gli impianti con potenza superiore a 350W tali aree devono avere una fascia di rispetto costituita da una zona inabitata avente un raggio determinato in funzione delle potenze e delle frequenze da installare e, comunque, non inferiore a 1000 metri. Per gli altri impianti (potenza inferiore a 350W) tali aree devono avere una fascia di rispetto di 50 metri dai più vicini insediamenti abitativi. (Allegato 5).

Considerato che è possibile, con una corretta pianificazione delle installazioni degli impianti, non sottoporre la popolazione ad esposizioni superiori a 0.5 V/m.

E’ necessario che vengano stabilite le distanze e d i dislivelli minimi che gli impianti, in base alla loro potenza, debbano rispettare in rapporto agli edifici circostanti al fine di rendere possibile il raggiungimento dell’obiettivo di qualità che preveda il non superamento del limite di 0.5 V/m in corrispondenza degli edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore.





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