Consiglio Comunale di Venezia
Obiettivo di qualità: 0,5 V/m
Venezia, 22 Novembre 1999
ORDINE DEL GIORNO
Il Consiglio Comunale
Visti:
- L’art.4 co.1 DM 381 del 10.9.98 che prevede "..la progettazione e la
realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi deve
avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi
possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema
stesso al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione".
(Allegato 1)
- Le raccomandazioni e gli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta
Regionale Veneto del 29.12.98 n.5268 e della relativa circolare n. 4406/20312
del 19.3.99 "…in ordine alla necessità che le amministrazioni comunali
predispongano piani di localizzazione individuando aree possibilmente fuori dei
centri abitati , ove installare gli impianti…, e adeguino nel frattempo i
propri regolamenti in materia di rilascio delle concessioni edilizie alle norme
che disciplinano l’installazione degli impianti e che sono dirette a prevenire
rischi per la salute della popolazione ".
(Allegato 2)
- La delibera di Giunta Comunale del 17.9.99 n. 1441, che affida l’incarico di
progettazione del Piano Urbanistico degli impianti emittenti onde
elettromagnetiche al settore Pianificazione e Gestione del Territorio e
individua tra le competenze esterne all’A.C. quella dell’ISPESL.
(Allegato 3)
- La delibera di Giunta Comunale del 21.10.99 n. 1593, che subordina il
rilascio delle concessioni edilizie per l’installazione degli impianti per
telefonia mobile all’acquisizione da parte dell’ufficio Edilizia privata dei
pareri favorevoli dell’ISPESL e dell’ULSS12.
(allegato 4)
- La Legge Regione Abruzzo n. 77 del 8.8.1997 che prevede che le autorizzazioni
per gli impianti di potenza superiore a 5W vengano rilasciate solo su apposite
aree individuate dai comuni, per gli impianti con potenza superiore a 350W tali
aree devono avere una fascia di rispetto costituita da una zona inabitata
avente un raggio determinato in funzione delle potenze e delle frequenze da
installare e, comunque, non inferiore a 1000 metri. Per gli altri impianti
(potenza inferiore a 350W) tali aree devono avere una fascia di rispetto di 50
metri dai più vicini insediamenti abitativi.
(Allegato 5).
Considerato che è possibile, con una corretta pianificazione delle
installazioni degli impianti, non sottoporre la popolazione ad esposizioni
superiori a 0.5 V/m.
E’ necessario che vengano stabilite le distanze e d i dislivelli minimi che gli
impianti, in base alla loro potenza, debbano rispettare in rapporto agli
edifici circostanti al fine di rendere possibile il raggiungimento
dell’obiettivo di qualità che preveda il non superamento del limite di 0.5 V/m
in corrispondenza degli edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro
ore.