Codice civile art.1120:
SONO VIETATE le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.



Le norme del Codice civile che prevedono l'unanimita' dell'assemblea condominiale riguardo l'installazione di ripetitori per cellulari che abbiamo trovato sono:
L'art. 1108 comma 1 e 3 contenuto sì nel capo relativo alla comunione in generale, ma richiamato dall'art. 1139 sul condominio. Si veda inoltre l'art. 1120. A tal proposito vi segnaliamo anche una sentenza della Cassazione: 30 marzo 1996 n. 3865.

Le Norme antisismiche in vigore (legge 1086 del 5.11.71 e legge 64 del 2.2.74) prevedono per la costruzione di opere in ferro sui tetti la preventiva certificazione di collaudo del Genio Civile.

Il condominio non puo' decidere tutto con la sola maggioranza :-),infatti:
***Codice civile art.1120*** "i condomini, con la maggioranza indicata...[omissis], possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cosecomuni. SONO VIETATE le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino"
Quindi forse l'unico modo sarebbe dimostrare che le antenne in questione possono essere un rischio per le persone che vivono nell'edificio oppure p.es. che alterino il decoro architettonico

Le delibere prese senza unanimità sono nulle, e la nullità ex art. 1422 C.C. si può fa rilevare in eterno da parte dei dissenzienti, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione della azioni di ripetizione.
E'NECESSARIO FAR VERBALIZZARE IN ASSEMBLEA SE CONTRARI:
IL SIG. ……….DICHIARA DI ESSERE CONTRARIO ALL'INSTALLAZIONE …………………… IN QUANTO LESIVA DEI PROPRI DIRITTI, RISERVANDOSI SIN D'ORA OCCORRENDO, DI ADIRE LA COMPETENTE AUTORITA' GIUDIZIARIA PER L'IMPUGNAZIONE DELLA PRESENTE DELIBERA NEL RITO E NEL MERITO.
Attenzione che se fatta dichiarare nulla una delibera a contratto concluso, il gestore chiederà il risarcimento dei danni. Meglio pertanto, dove il contratto è già concluso, cercare di ottenere (sotto la minaccia di immediato giudizio di annullamento) l'invio da parte dell'amministratore di disdetta alla prima scadenza.

COMUNQUE PRIMA DI MUOVERSI IN TAL SENSO E' NECESSARIO SENTIRE UN'AVVOCATO PER ULTERIORI INFORMAZIONI.


Stop all'antenna per la telefonia cellulare

Non volendo l'antenna in testa, gli abitanti di un condominio di Bologna. E il pretore ha dato loro ragione. L'azienda telefonica aveva stabilito di installare una antenna per la telefonia cellulare in cima alla loro palazzina e aveva gia' ottenuto tutti i necessari nulla osta; l'antenna era destinata a una parte di condominio (il lastrico solare, cioe' il tetto calpestabile) di proprieta' di un singolo individuo (che aveva dato il suo accordo)... eppure tutti gli altri condomini l'hanno spuntata. Il pretore ha emesso un provvedimento d'urgenza di sospensione dei lavori.
Le motivazioni: al momento, la scienza non ha ancora dato una risposta definitiva sugli effetti per la salute delle onde elettromagnetiche emesse dalle stazioni radio base pertelefoni cellulari. Al Riguardo, esistono gia' norme che proibiscono la costruzione di questi impianti in vicinanza di scuole, asili ed ospedali, proprio per la possibilita' che il cosidetto inquinamento elettromagnetico possa portare danni alla salute.
Il pretore di Bologna ha stabilito che - a causa di questa incertezza sui possibili effetti nocivi delle onde elettromagnetiche - l'antenna avrebbe inciso negativamente sul valore economico dell'edificio, provocando un deprezzamento dell'insieme e dei singoli appartamenti. Inoltre il giudice ha riconosciuto anche che l'antenna avrebbe alterato il decoro architettonico dell'edificio.
Che dire?

Per emettere l'ordinanza di sospensione dei lavori il pretore ha preso in considerazione non solamente i danni materiali, ma anche quelli che abbiano come effetto una possibile diminuzione del valore dell'immobile: e questa conseguenza e' stata attribuita all'installazione di un'antenna per la telefonia su una palazzina abitata . Se ci si vuole opporre alla costruzione di questi antennoni sul tetto di una casa propria, e' possibile agire con la denunzia di nuova opera in base all'art. 1171 del Codice civile, con la quale si puo' ottenere la sospensione tempestiva dei lavori. In questo modo si evitano i danni emmediati che potrebbero derivare dalla realizzazione dell'opera, in attesa che, con un successivo giudizio, si accerti l'effettivo danno.
Tenete presente che oggi per i provvedimenti d'urgenza non e' piu' competente il pretore, ma il tribunale.

Pretura di Bologna, ordinanza 12/4/1999
Articolo tratto da: Supplemento di Altroconsumo n. 127 "Soldi & Diritti" Anno X - N. 52 maggio 2000 Pag. 36




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