Abrogazione licenza di esercizio per rappresentazioni cinematografiche e teatrali (art.68 Tulps)

Negli anni passati era necessario, per la rappresentazione di uno spettacolo teatrale, richiedere l'autorizzazione di pubblica sicurezza al Sindaco della località interessata rivolgendosi al comando della Polizia Municipale inoltrando una richiesta in carta bollata e pagando la relativa tassa.
Nella richiesta il legale rappresentante dell'Associazione denunciava modalità, orari, consenso del proprietario della sala e corrispondenza dei materiali scenotecnici usati alle leggi vigenti.
Per lo svolgimento dello spettacolo era necessario essere in possesso del nulla osta richiesto al Sindaco.
Ma il decreto legislativo 31 Marzo 1998 numero 112 ha fatto venir meno l'obbligo della licenza,nonostante parecchi uffici di Polizia Comunale continuino a pretenderla.
Sarà bene quindi far tesoro delle successive note e riferimenti legislativi tratte da
"Il Giornale dello Spettacolo".

A seguito di interpretazioni non uniformi da parte di Amministrazioni locali, la presidenza dell'Anec ha posto un quesito, in data 3 marzo 1999, al ministero degli Interni circa l'immediata applicabilità dell'abrogazione parziale dell'art.68 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, laddove prevedeva l'obbligo della licenza di esercizio per le rappresentazioni cinematografiche e teatrali (sul punto si veda anche precedente nota dell'Anec del 5 febbraio 1999 prot. 310).
La validità della posizione dell'Anec, tendente all'immediata operatività deil'abrogazione, è stata confermata dai dipartimento della Pubblica Sicurezza del ministero dell'interno, che ha ravvisato la correttezza delle motivazioni esposte non rendendosi necessario un ulteriore intervento normativo e non risultando in alcun modo compromessa la funzionalità del sistema. Pubblichiamo di seguito copia del quesito e dell'interpretazione.

Anec
Associazione Nazionale Esercenti Cinema

Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 ha eliminato, con l'art. 164 comma 3, l'obbligo della licenza di esercizio per le "rappresentazioni cinematografiche e teatrali", abrogando parte dell'art. 68 del testo unico leggi di pubblica sicurezza.
Ad avviso della scrivente associazione, peraltro confortata dall'opinione del quotidiano "Il Sole 24 Ore", l'operatività della norma citata è immediata.
Si tratta infatti di una mera abrogazione, e non invece del trasferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali, nel qual caso avrebbero trovato applicazione le prescrizioni dell'art. 7 del D.lgs. in oggetto, che prevede per la decorrenza del conferimento l'emanazione di decreti attuativi.
La funzionalità del sistema è d'altronde garantita dalla vigenza dell'art. 80 del Tulps, che prevede il rilascio della licenza di agibilità (da parte del sindaco), a seguito di nulla osta da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
La stessa innovazione è ritenuta operativa anche dal ministero per i Beni e le Attività Culturali, in particolare nell'accettare semplificazioni nelle istanze presentate da esercenti cinema. L'immediata operatività della norma abrogatrice è peraltro condivisa dai competenti organi ed enti territoriali, salvo eccezioni come verificatosi di recente con la prefettura di Pesaro e Urbino, che ha diffidato una sala cineteatrale ubicata a Fano a proseguire l'attività in quanto "sprovvista della licenza di cui all'art. 68 del Tulps".
Con la presente si chiede pertanto un parere del ministero degli Interni sull'argomento, possibilmente con carattere di urgenza stanti le difficoltà rappresentate dalla nostra Sezione territoriale circa la posizione dell'azienda interessata.

Ministero dell'interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione centrale Affari generali
Servizio polizia amministrativa e sociale
Divisione terza - Sezione prima

Oggetto: Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Problemi interpretativi.
In riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Associazione ha chiesto chiarimenti ai fini di una corretta applicazione dei D.Leg.vo 112/98 ed, in particolare, sull'operatività dell'effetto abrogativo dell'art. 1 64 comma 30, si rappresenta quanto segue.
Il dipartimento della Funzione Pubblica, interpellato sulla materia di cui si discute, ha escluso l'immediatezza operativa dell'abrogazione di norme previgenti, disposta dal D.Leg.vo n. 112/98, ritenendo che l'effetto abrogativo non possa decorrere se non dopo l'emanazione di nuove norme da parte dell'ente al quale è stata conferita la relativa funzione amministrativa. Nel caso in questione, tuttavia, il più volte citato D.Leg.vo ha abrogato parte dell'art. 68 Tulps, facendo venir meno l'obbligo della licenza della locale autorità di Pubblica Sicurezza per dare "rappresentazioni cinematografiche e teatrali", senza prevedere un ulteriore intervento normativo che disciplini ex novo la materia.
Per quanto suesposto si ricava che l'art. 68 Tulps - nella parte relativa alle rappresentazioni cinematografiche e teatrali - non rientra in alcuna delle fattispecie per le quali è previsto il differimento della decorenza abrogativa e, di conseguenza, lo stesso articolo deve ritenersi "in parte qua" immediatamente abrogato.
Inoltre, poiché dalla suddetta abrogazione non deriva alcun vuoto normativo in quanto la funzionalità dell'intero sistema è garantita dall'Art. 80 Tulps, sembra potersi condividere il parere espresso da codesta Associazione sulla immediata operatività della norma abrogativa.
Il direttore del servizio
(A. Maddalena) *****

Tratto da: Informazioni professionali del "Giornale dello Spettacolo" - 14/5/1999

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