CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE
INDICE
Addì, 28 Giugno 2000
tra
e
CGIL, CISL e UIL
NOTA DI INTENTI
Confindustria e CGIL, CISL, UIL rilevano congiuntamente che caratteristica principale delle imprese operanti nel settore individuato dal "Campo di applicazione", è di essere costantemente interessate da processi di convergenza delle tecnologie telematiche, informatiche e multimediali che determinano situazioni organizzative e produttive in progressivo e rapido mutamento, in relazione alle quali cambia il modo di operare nelle attività correnti, con conseguenti nuove modalità e tipologie di lavoro allo stato non predeterminabili.
Sulla base di queste comuni constatazioni, Confindustria e CGIL, CISL, UIL riconoscono di interesse per le imprese del settore e per i loro dipendenti che, nel periodo di vigenza del CCNL, si sviluppi tra le parti stipulanti una attività di monitoraggio delle normative definite affinché, con modalità non conflittuali, sia possibile individuare modifiche ed integrazioni delle discipline contrattuali in grado di fornire soluzioni adeguate rispetto alle innovazioni tecnologiche e normative che abbiano rilevanti conseguenze sulla organizzazione del lavoro, sulle condizioni prestative e sull'occupazione.
Le ipotesi di modificazione così individuate formeranno oggetto di esame in occasione delle fasi con finalità negoziali previste dal CCNL in sede nazionale, allo scopo di valutare i positivi effetti che ne potrebbero derivare per il settore e di delineare i futuri sviluppi degli esiti dell'attività di monitoraggio.
Confindustria e CGIL, CISL, UIL avvieranno la prima fase della attività di monitoraggio entro un anno dalla sottoscrizione del presente CCNL, in occasione di uno specifico incontro che sarà convocato per iniziativa congiunta ovvero su richiesta di una delle parti.
Confindustria e CGIL, CISL e UIL – di seguito indicate come "parti stipulanti" - nel recepire lo spirito e gli indirizzi del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993 e del "Patto per lo sviluppo e l’occupazione" del 22 dicembre 1998 - 1° febbraio 1999, condividono l’esigenza di fornire risposte tempestive, flessibili e qualificate all’evoluzione del mercato e della tecnologia in relazione all’elevato livello di competitività ed alla crescente dinamicità dei contesti di riferimento, anche perseguendo modelli di tipo partecipativo nel qualificare i rapporti tra le parti - ai vari livelli e con i diversi strumenti – e nel valorizzare la risorsa lavoro, fermi restando i distinti ruoli e le rispettive responsabilità delle parti stesse.
A tal fine individuano quali valori di riferimento per il presente contratto :
·
la centralità dell’autonomia collettiva nella gestione delle problematiche e delle linee evolutive del rapporto di lavoro e la strategicità del sistema di relazioni industriali quale strumento di governo dei processi settoriali e aziendali, finalizzato alla creazione di un sistema di regole certe e condivise in grado di assicurare il perseguimento degli obiettivi di competitività delle imprese garantendo, al contempo, la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità ed il coinvolgimento delle risorse umane su obiettivi di qualità, con particolare riguardo alla soddisfazione del cliente;·
la natura di pubblica utilità delle attività delle imprese operanti nel settore, anche al fine di assicurare la continuità dei servizi prestati;·
l’individuazione di un assetto relazionale che sia fattivamente orientato alla prevenzione ed al superamento dei motivi di conflitto;·
la funzionalità dell’assetto contrattuale ad una dinamica delle relazioni di lavoro che sia improntata al raggiungimento dei risultati di politica dei redditi e dell’occupazione stabiliti da Governo e parti sociali e al perseguimento di una gestione controllata, corretta e programmabile del costo del lavoro, nonché di modelli e strumenti di flessibilità adeguati alle esigenze presenti e future del settore.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente contratto collettivo si applica alle imprese esercenti, con le licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o trasmissione dati anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica, ecc.).
DISCIPLINA DEL SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
ART. 1 – SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Le parti stipulanti, sulla base dei principi individuati in "Premessa", convengono sulla necessità di promuovere un sistema di relazioni fondato sul reciproco riconoscimento dei ruoli e sul rispetto delle distinte prerogative, nonché caratterizzato dalla sistematicità dei rapporti sui temi individuati di comune interesse e dall’esame delle loro evoluzioni e ricadute specifiche nelle diverse realtà aziendali.
In tale sistema gli strumenti relazionali di seguito determinati risultano orientati alla creazione di condizioni tali da prevenire le occasioni di insorgenza del conflitto, attraverso sia la diffusione sempre più ampia e generalizzata degli obiettivi d’impresa in funzione dei mutamenti e dell’evoluzione dei nuovi contesti tecnologici, organizzativi e di mercato, che il coinvolgimento delle istanze di rappresentanza.
A) OSSERVATORIO NAZIONALE
A partire dal quarto mese dalla stipulazione del presente CCNL verrà costituito a livello nazionale un Osservatorio, formato pariteticamente da 12 componenti appartenenti a ciascuna delle parti stipulanti (n. 6 per la parte imprenditoriale e n. 6 per la parte sindacale), quale sede di analisi, verifica e confronto sistematici sui temi di rilevante interesse reciproco.
In tale sede saranno affrontati i seguenti argomenti:
1. le linee di sviluppo tecnologico del settore, con specifico riferimento alle possibili applicazioni ed alle connesse opportunità di mercato;
2. le dinamiche, congiunturali e di lungo periodo, dei principali indicatori economici del settore, ivi compreso quello del costo del lavoro, valutate anche all’interno del mercato internazionale;
3. la formazione e la riqualificazione professionale, tenuto conto in particolare dei mutamenti e delle connotazioni evolutive delle esigenze formative connesse alle trasformazioni tecnologiche, organizzative, professionali e normative;
4. le pari opportunità, con specifica attenzione all’andamento dell’occupazione femminile ed alle problematiche complessive ad essa connesse;
5. l’andamento del mercato del lavoro del settore nelle sue componenti più significative;
6. le tematiche della sicurezza sul lavoro e della tutela dell’ambiente, anche con riferimento ai rapporti con le Istituzioni, nonché le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle direttive dell’Unione europea in materia;
l’evoluzione della legislazione nazionale, europea ed internazionale di interesse del settore.
Fermo restando quanto stabilito nell’art. 2 (Formazione professionale) circa la costituzione della Commissione nazionale paritetica per la formazione professionale, con riferimento ai temi di cui ai punti 4 e 6 saranno costituite nell’ambito dell’Osservatorio, a partire dal settimo mese dall’avvio dell’Osservatorio stesso, apposite commissioni incaricate di seguire le relative problematiche.
L’Osservatorio potrà avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti, oltre che del contributo delle parti stipulanti presenti nell’Osservatorio, anche dell’apporto di esperti, ovvero di strutture professionali esterne, scelti di comune accordo.
Gli studi, i dati e le informazioni prodotti dall’Osservatorio, oltre a costituire una base documentale comune, condivisa ed utile all’attività delle parti, potranno – ove sia stato raggiunto un "avviso comune" sulla materia – essere sottoposti all’attenzione di Enti ed Istituzioni pubbliche nazionali ed eventualmente territoriali.
Ai fini di cui sopra l’Osservatorio potrà anche realizzare specifiche iniziative di approfondimento, studio e ricerca su materie ed argomenti individuati di comune accordo tra le parti.
Le parti nell’ambito dell’Osservatorio stabiliranno i criteri per la ripartizione delle spese relative al funzionamento dell’Osservatorio stesso, mentre quelle concernenti le iniziative di studio di cui al comma precedente verranno concordate preventivamente di volta in volta, con riferimento sia all’ammontare che alla suddivisione, valutando anche la possibilità di utilizzare finanziamenti europei e nazionali eventualmente disponibili.
La segreteria dell’Osservatorio e dei gruppi di lavoro avrà sede presso l’Organizzazione datoriale stipulante, che si farà carico della relativa gestione ordinaria.
Entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto le parti definiranno in apposito incontro le ulteriori modalità costitutive ed operative per il corretto funzionamento dell’Osservatorio e delle commissioni specifiche.
INFORMAZIONI IN SEDE NAZIONALE
L’Organizzazione datoriale stipulante, nel corso di un apposito incontro, provvederà – anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell’ambito dell’Osservatorio – a fornire, con cadenza annuale, alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, elementi conoscitivi afferenti le seguenti tematiche:
1. scenari evolutivi del settore, con riferimento al quadro istituzionale regolatorio, ai fenomeni di evoluzione tecnologica ed ai mutamenti macroeconomici e di mercato;
2. andamento dei livelli occupazionali - disaggregati, ove possibile, per sesso, categoria e fascia d’età - e delle relative dinamiche interne correlate sia al quadro legislativo, ivi compresi gli strumenti di politica attiva del lavoro, che ai fenomeni connessi all’introduzione di tecnologie innovative;
linee di tendenza dei principali indicatori economici del settore, in relazione alle esigenze di competitività nazionale e internazionale delle imprese, con particolare riferimento alle tendenze qualitative e quantitative degli investimenti nel settore e alle dinamiche del costo del lavoro.
C. INFORMAZIONI IN SEDE TERRITORIALE
A titolo sperimentale, per la vigenza del presente contratto, nel corso di apposito incontro annuale, una delegazione delle Associazioni degli industriali territorialmente competenti fornirà – anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell’ambito dell’Osservatorio – alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, informazioni riguardanti gli argomenti di cui alla lettera B con specifico riferimento al territorio considerato.
Le aree geografiche interessate dall’informativa territoriale sono individuate come segue:
Nord Ovest : Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria;
Nord Est: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige;
Centro Ovest: Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna;
Centro Est: Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise;
Sud: Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia.
In fase di prima applicazione le informazioni verranno fornite presso le sedi delle Associazioni degli industriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma e Napoli.
In occasione del rinnovo biennale del CCNL le parti verificheranno la funzionalità di questo modello territoriale sperimentale, in coerenza con lo sviluppo del settore e la localizzazione delle imprese.
D. INFORMAZIONI IN SEDE AZIENDALE
Con cadenza annuale e di norma nel primo quadrimestre, le imprese che occupano complessivamente più di 350 dipendenti provvederanno – anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell’ambito dell’Osservatorio – a fornire, con l'assistenza delle Associazioni degli industriali dove hanno sede le Direzioni generali aziendali, alle Organizzazioni sindacali stipulanti e congiuntamente alle RSU, ove costituite, informazioni sulle materie di seguito individuate:
·
gli andamenti e le prospettive produttive conseguenti ai programmi qualitativi e quantitativi di investimento, con particolare riferimento a quelli che comportino diversificazioni di attività e nuove localizzazioni produttive;·
l’evoluzione degli assetti tecnologici ed organizzativi e le relative ricadute sul sistema produttivo e sull’organizzazione complessiva del lavoro;·
le linee degli interventi in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro e di salvaguardia degli impianti;·
i programmi qualificanti afferenti la formazione e l’aggiornamento professionale, avuto particolare riguardo alle azioni promosse nei confronti del personale femminile e dei lavoratori coinvolti in processi di mobilità;·
l’andamento dell’occupazione, distinto per sesso, tipologia di contratto e inquadramento professionale;·
il sistema complessivo degli orari di lavoro;·
gli orientamenti e le azioni più significative rivolti al miglioramento della qualità dei servizi offerti alla clientela.Qualora dovessero successivamente intervenire modifiche significative dei programmi aziendali sulle materie oggetto di informazione, saranno forniti ulteriori aggiornamenti integrativi.
Dichiarazione a verbale
Restano salve le esigenze derivanti dalla salvaguardia del segreto industriale e della riservatezza necessaria per non pregiudicare la realizzazione delle iniziative aziendali.
ART. 2 – FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le parti, nel riconoscere il ruolo strategico che la formazione riveste nella valorizzazione professionale delle risorse umane attraverso processi di sviluppo e riorientamento delle competenze, convengono sull’opportunità di istituire la Commissione Nazionale Paritetica per la Formazione professionale, costituita da dodici componenti appartenenti a ciascuna parte stipulante, sei per la parte imprenditoriale e sei per la parte sindacale.
L’attività della Commissione, che si avvarrà anche dei risultati delle attività di analisi e studio svolte dall’Osservatorio Nazionale di cui al precedente art. 1, è finalizzata ad approfondire gli impatti sul mercato del lavoro e sulle professionalità derivanti dall’evoluzione tecnologica e dall’introduzione di nuovi servizi.
Alla Commissione, che si riunirà con cadenza di norma semestrale, sono attribuiti i seguenti compiti:
monitoraggio dell’evoluzione legislativa in materia di formazione professionale, con riguardo anche alle possibili opportunità di ricorso a forme di finanziamento/incentivazione regionale, nazionale ed europeo;
analisi dei fabbisogni formativi, all’interno del settore, con riferimento sia al consolidamento delle professionalità esistenti che allo sviluppo delle nuove competenze professionali derivanti dall’evoluzione tecnologica e dall’introduzione di nuovi modelli di lavoro. A tale scopo la Commissione farà riferimento anche alle risultanze delle attività svolte dall’Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione di cui all’Accordo Interconfederale del 20 gennaio 1993 e successive intese,
azioni di sensibilizzazione e orientamento presso le Istituzioni comunitarie, nazionali e locali per la promozione di interventi mirati allo sviluppo delle professionalità nell’ambito del settore;
indirizzo ed elaborazione di progetti di formazione continua per l'aggiornamento permanente delle competenze professionali e di massimizzazione del livello di impiegabilità delle risorse del settore;
individuazione di proposte ed azioni mirate alla sperimentazione di progetti ed esperienze di formazione professionale rivolti a esigenze di riconversione professionale e di ricollocazione di lavoratori, nonché a iniziative di nuova imprenditorialità;
elaborazione di proposte di progetti formativi che, nell'ambito della mobilità professionale, siano finalizzati all'arricchimento delle competenze dei lavoratori in coerenza con l'evoluzione tecnologica ed organizzativa dell'impresa.
4. Nell’ambito del quadro generale così determinato, la Commissione Nazionale per la Formazione professionale potrà inoltre prevedere:
contatti con analoghi organismi nazionali ed esteri finalizzati a promuovere forme di collaborazione e di comparazione a livello internazionale;
collaborazioni con Scuole/Università per la realizzazione di iniziative mirate al rafforzamento delle sinergie Impresa/Scuola su materie attinenti al mercato ed alle tecnologie di interesse per le imprese del settore.
5. Le parti convengono che gli incontri della Commissione Nazionale avranno sede presso l’Organizzazione datoriale stipulante, che fornirà i servizi di segreteria.
Le parti convengono, inoltre, di istituire, decorsi sei mesi dall’avvio dei lavori della Commissione Nazionale, apposite Commissioni paritetiche aziendali nelle imprese che occupano almeno 2000 dipendenti.
La Commissione aziendale sarà costituita pariteticamente da sei componenti, di cui tre in rappresentanza dell’impresa e tre in rappresentanza congiunta delle Organizzazioni sindacali stipulanti e delle R.S.U., ove costituite.
La Commissione aziendale potrà svolgere le seguenti attività:
monitorare i fabbisogni formativi connessi all’esigenza di mantenere livelli di professionalità coerenti con l’evoluzione tecnologica ed organizzativa dell’impresa;
formulare linee guida in materia di aggiornamento e riconversione professionale in connessione ai fabbisogni formativi rilevati;
effettuare un’analisi quali-quantitativa dell’attività di formazione e riqualificazione svolta a livello annuale nell’impresa.
9. Gli incontri della Commissione aziendale avverranno presso la sede dell’Associazione degli industriali competente.
Le decisioni delle Commissioni paritetiche di cui sopra saranno adottate all’unanimità dei loro componenti.
Nel quadro di quanto previsto dal Protocollo 23.7.1993 e dal Patto per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998 - le cui disposizioni anche non riprodotte si intendono integralmente confermate - il sistema contrattuale delle imprese di gestione di reti e servizi di telefonia si articola sul livello nazionale e - sulla base delle specifiche clausole di rinvio del Contratto nazionale ed in conformità ai criteri ed alle procedure da tale contratto indicate - sul livello aziendale.
Contratto nazionale
Il contratto collettivo nazionale ha durata quadriennale per la parte normativa, biennale per la parte retributiva.
Detto contratto regolamenta gli aspetti normativi e retributivi in coerenza con le indicazioni di politica dei redditi stabilite dal Governo di concerto con le Parti sociali secondo gli obiettivi definiti con il Patto sociale del 22 dicembre 1998.
Il contratto individua, per il livello aziendale, le materie, i soggetti abilitati e la tempistica, previe opportune garanzie procedurali, con ambiti e competenze non ripetitivi rispetto a quelli propri del livello nazionale.
Le proposte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Dopo tre mesi dalla data di scadenza del Contratto, in caso di mancato accordo e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale" secondo le modalità ed i criteri previsti dal Protocollo 23.7.1993.
La violazione del periodo di raffreddamento come sopra definito comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta IVC.
Contrattazione aziendale
10.L
a contrattazione a livello aziendale è prevista secondo quanto disposto dal Protocollo 23 luglio 1993 e riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL.11.Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico rinvio da parte del presente CCNL, ha la funzione di negoziare erogazioni economiche correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti.
12.Tali programmi avranno come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata con accordo tra le parti, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL.
13.La relativa disciplina è contenuta nell'art. .... (Premio di risultato).
14.Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale congiuntamente le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le RSU costituite ai sensi dell'Accordo Interconfederale 20.12.1993 ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le Organizzazioni sindacali nazionali e le RSU. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.
15.Gli accordi aziendali hanno durata quadriennale.
16.Il CCNL stabilisce anche la tempistica - secondo il principio della non sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali, ivi comprese le relative erogazioni iniziali - della contrattazione aziendale.
17.Fermo restando quanto sopra, le richieste di rinnovo degli accordi aziendali dovranno essere sottoscritte congiuntamente dai soggetti individuati al precedente comma 14 e presentate all'azienda e contestualmente all'Associazione industriale territoriale cui l'azienda è iscritta o ha conferito mandato, in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza degli accordi stessi.
18.La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
19.Durante i tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Controversie sugli assetti contrattuali
20.
Il mancato rispetto delle clausole relative agli assetti contrattuali così come definiti nel presente capitolo, sarà segnalato dalla parte che ne ha interesse alle segreterie nazionali dei sindacati stipulanti il CCNL entro 15 giorni dal momento in cui sono stati rilevati.21 .Entro i successivi 7 giorni lavorativi si farà luogo ad un tentativo di conciliazione in sede nazionale con l'eventuale partecipazione delle istanze delle parti competenti per territorio nel caso in cui l'inadempimento riguardi una singola azienda.
ART. …. GARANZIA PER PRESTAZIONI INDISPENSABILI
In considerazione delle attività svolte dalle imprese operanti nel settore ed al fine di assicurarne la continuità in coerenza con le previsioni di legge, si intendono comunque ricomprese nelle prestazioni indispensabili quelle inerenti i servizi di rete, di assistenza tecnica, di customer care per ciò che attiene alle attività finalizzate a garantire la libertà di comunicazione, nonché i correlati sistemi informativi e logistici.
Le relative modalità attuative, verranno individuate a livello aziendale, dopo la stipula del Protocollo di cui al comma successivo.
Entro il 30 settembre 2000 le parti stipulanti definiranno con apposito protocollo le procedure di raffreddamento e di conciliazione di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/90, così come modificato dall’art. 1, comma 4 della legge 11 aprile 2000, n.83, nonché i termini di preavviso e di proclamazione degli scioperi, la durata degli scioperi stessi, i relativi intervalli minimi temporali tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo e tra diverse proclamazioni interessanti lo stesso servizio finale o lo stesso bacino di utenza, le modalità di revoca e di sospensione degli scioperi proclamati, gli scioperi concomitanti, i periodi di franchigia.
Eventuali intese già in essere formeranno oggetto di riesame sulla base delle previsioni del presente articolo.
ART. …. COMITATI AZIENDALI EUROPEI
Le parti fanno riferimento, ove ne ricorrano i presupposti, all’Accordo Interconfederale 26 novembre 1996 di recepimento della Direttiva dell’Unione Europea n.45/1994 concernente l’informazione e la consultazione dei lavoratori dipendenti da imprese e gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
A tale riguardo, nelle imprese di cui al primo comma le procedure di negoziazione previste dall'accordo inizieranno entro il 31 dicembre 2000.
DISCIPLINA DEI DIRITTI SINDACALI
In applicazione dell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 e secondo quanto previsto dall’art. 3 (Assetti contrattuali) del presente CCNL, le Rappresentanze sindacali unitarie - congiuntamente alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, congiuntamente alle organizzazioni sindacali nazionali - hanno la capacità di partecipare alle trattative e la facoltà di sottoscrivere accordi collettivi in sede aziendale negli ambiti, per le materie, con le procedure e i criteri stabiliti dal presente CCNL.
Le funzioni riconosciute per legge alle Rappresentanze Sindacali Aziendali vengono esercitate dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie, che risultano, pertanto, titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.
In ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti vengono costituite le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) di cui al protocollo tra Governo e Parti sociali 23 luglio 1993 e come regolate dall’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993.
Le Organizzazioni sindacali firmatarie del predetto Accordo Interconfederale, del presente contratto o comunque aderenti alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire la Rappresentanza Sindacale Aziendale.
L’effettuazione
delle operazioni elettorali dovrà garantire il regolare espletamento del servizio. Il luogo ed il calendario delle votazioni saranno oggetto di intesa tra la commissione elettorale e la direzione aziendale in modo tale da permettere la più ampia affluenza dei lavoratori, restando inteso che il concreto esercizio del diritto di voto sarà effettuato fuori dall'orario di lavoro.I componenti le RSU sono titolari in via esclusiva dei diritti, dei permessi, delle libertà sindacali e delle tutele stabiliti dalle disposizioni di cui al titolo III della legge n. 300/1970.
Per quanto riguarda l’individuazione, il numero e le competenze dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nonché per ciò che attiene agli organismi di natura pattizia di cui al D.lgs. n.626/1994 e successive modifiche, le parti fanno riferimento alle disposizioni dell’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995 in materia, salve le eventuali diverse intese esistenti a livello aziendale.
I componenti le RSU hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge n.300/1970.
Ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti potranno essere concesse fino a 24 ore trimestrali di permessi retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni sindacali interessate e garantito comunque lo svolgimento dell’attività produttiva.
Le funzioni e cariche sopra menzionate e le relative variazioni dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni sindacali stipulanti alle Associazioni industriali territoriali, che provvederanno a comunicarle alle aziende interessate.
Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 della legge n.300/1970 e successive modifiche.
I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli eventualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi a livello aziendale, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.
Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto e le RSU possono chiedere di indire per le unità produttive, in locali di cui l’azienda abbia disponibilità, assemblee del personale dipendente ai fini dell’esercizio del diritto di assemblea di cui all’art. 20 della legge n.300/1970 ed agli accordi interconfederali.
Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di otto ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 35 della legge n.300/1970. Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di seguito indicate, per quanto compatibili.
La convocazione sarà comunicata alla direzione aziendale con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno e con un preavviso minimo di 48 ore, tenendo comunque conto delle correlate esigenze organizzative e logistiche. Contestualmente dovranno essere comunicati all’azienda i nominativi dei dirigenti esterni del Sindacato che si intenda eventualmente far partecipare all’assemblea.
Le assemblee indette durante l’orario di lavoro, nei limiti complessivi stabiliti dalla legge e dagli accordi interconfederali, dovranno svolgersi, di norma , all’inizio o al termine di ciascun periodo lavorativo giornaliero. Nei casi in cui l’attività del personale interessato si svolga a turni e/o in presenza di specifiche esigenze di presidio del servizio, l’assemblea sarà scaglionata in almeno due riunioni, di norma nell’arco della stessa giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà comunque avere luogo con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la continuità del servizio, la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Sono fatte salve ulteriori e/o diverse modalità di svolgimento delle assemblee definite a livello aziendale.
ART. ….. DIRITTO DI AFFISSIONE
Il diritto di affissione è regolato dall’art. 25 della legge n.300/1970.
Le aziende in ciascuna unità produttiva metteranno a disposizione delle Organizzazioni sindacali stipulanti e delle RSU appositi spazi, accessibili a tutti i lavoratori, per l’affissione di comunicazioni.
Le suddette comunicazioni riguarderanno materie di interesse sindacale e del lavoro e saranno tempestivamente inoltrate alla direzione aziendale.
In adempimento all’art. 27 della legge n.300/1970 le aziende, nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti, metteranno a disposizione delle RSU un idoneo locale comune all’interno di ciascuna unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive di cui all’art. 35 della citata legge n.300/1970 con un numero inferiore a 200 dipendenti, il diritto riguarderà l’uso di un locale idoneo alle riunioni.
Nei confronti dei dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna diretta all’azienda di delega debitamente sottoscritta, l’azienda stessa provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali in favore delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
La delega rilasciata dal lavoratore dovrà contenere l’indicazione della Organizzazione sindacale cui l’azienda verserà l’importo della trattenuta mensile e il mese di decorrenza. Tale importo è stabilito nella misura del….. %, da calcolare su………………………...; la percentuale stessa non potrà essere modificata nel corso dell’anno solare.
In costanza di rapporto di lavoro la delega avrà validità permanente, salvo revoca da parte del dipendente, che potrà intervenire in qualsiasi momento.
Nel caso in cui la retribuzione mensile non sia dovuta, non si farà luogo ad alcuna trattenuta né a successivo recupero.
L’importo delle trattenute sarà versato mensilmente dall’azienda su conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni che verranno fornite per ciascun anno dalle Organizzazioni sindacali di cui al primo comma del presente articolo. Eventuali variazioni nel corso dell’anno delle modalità di versamento, dovranno essere comunicate all’azienda per iscritto e con un preavviso di almeno tre mesi.
QUOTE CONTRATTO
Le Organizzazioni sindacali stipulanti provvederanno a proprie spese e cura alla stampa del testo del Contratto collettivo nazionale di lavoro…………Una copia dello stesso verrà distribuita a tutti gli iscritti alle Organizzazioni sindacali.
Di ciò le Organizzazioni sindacali daranno notizia ai lavoratori entro il……………….mediante comunicato - da affiggersi a cura delle RSU negli appositi spazi previsti dall’art. 25 della legge n. 300/1970 – eguale per tutto il territorio nazionale.
I lavoratori iscritti che intendessero eventualmente non acquistare copia del contratto dovranno rivolgersi alla RSU affinché provveda a darne comunicazione alla Direzione dell’azienda in tempo utile per evitare la trattenuta.
Le operazioni di distribuzione dei volumi del contratto saranno svolte da un incaricato della Direzione dell’azienda assistito da un rappresentante sindacale aziendale.
Su richiesta delle Organizzazioni sindacali – che ne daranno notizia sempre a mezzo del suddetto comunicato – le aziende inseriranno nella busta paga o nell’acconto del mese di………………dei lavoratori risultanti non iscritti ad alcuna Organizzazione sindacale, una comunicazione con la quale verrà loro offerto di acquistare una copia del nuovo CCNL al prezzo di lire……………..da trattenere a cura dell’azienda con il saldo del mese di ………….
I lavoratori che intendono accogliere l’invito delle Organizzazioni sindacali dovranno restituire alla Direzione dell’azienda l’apposito tagliando – compilato in ogni sua parte – allegato al comunicato di cui sopra.
L’azienda darà tempestiva comunicazione alle RSU del numero dei lavoratori non iscritti ad alcuna Organizzazione sindacale che hanno aderito all’iniziativa.
La distribuzione del volume del contratto a questi lavoratori avverrà con le modalità indicate nel precedente comma 5.
Le quote contratto verranno versate a cura dell’azienda al conto corrente intestato……………………………………………………………………………………………
DISCIPLINA DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO
SEZIONE 1 – COSTITUZIONE E FORME DEL RAPPORTO
L’assunzione è comunicata al lavoratore con lettera nella quale devono essere specificati:
la data di inizio del rapporto di lavoro;
la categoria, il livello di inquadramento e il profilo professionale di appartenenza ai sensi dell’art. …. (Classificazione professionale) del presente contratto;
il luogo in cui è situata la sede di lavoro di riferimento del dipendente all’atto dell’assunzione;
il trattamento economico iniziale;
la durata dell’eventuale periodo di prova.
2. Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica di idoneità al lavoro.
3. All’atto dell’assunzione il lavoratore deve presentare:
la carta d’identità o altro documento equivalente;
il libretto di lavoro o altro documento equivalente;
il certificato penale di data non anteriore a 3 mesi;
il certificato di cittadinanza e di residenza di data non anteriore a 3 mesi (l’interessato dovrà comunicare anche l’eventuale domicilio fiscale, ove questo sia diverso dalla residenza);
il certificato degli studi compiuti;
l’eventuale documento attestante la posizione rispetto al servizio militare;
lo stato di famiglia;
copia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale;
ogni altro documento che l’azienda ritenesse opportuno richiedere per ragioni amministrative, fiscali e previdenziali.
Il lavoratore dovrà dare comunicazione formale degli eventuali successivi mutamenti di residenza e di domicilio.
In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 25 della Legge 223/1991, al fine del calcolo della percentuale di cui al primo comma dell’art. 25 della legge citata, si tiene esclusivamente conto dei lavoratori inquadrati all’atto dell’assunzione nei livelli di classificazione professionale 1°, 2° e 3°, con esclusione in quest’ultimo caso dei seguenti profili: addetto agli interventi tecnici, tecnico di supervisione e controllo, addetto alla gestione amministrativa. Dal computo della suddetta riserva resta inoltre escluso il restante personale, tra cui i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza, nonché quelli destinati a servizi di essenziali ai fini dell’integrità e dell’affidabilità di strutture rilevanti per la sicurezza dello Stato, determinati con Decreto del Presidente del Consiglio.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si danno reciprocamente atto che le procedure di assunzione dovranno avvenire nel rispetto delle finalità e delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996 n.675 sulla tutela della privacy.
Il lavoratore assunto in servizio può essere soggetto ad un periodo di prova non superiore a mesi sei per i lavoratori dei livelli di classificazione 7°, 6° e 5° ed a mesi tre per i lavoratori degli altri livelli.
Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né della relativa indennità sostitutiva.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di servizio
ART……….CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
per coprire posizioni di lavoro non ancora stabilizzate.
Il numero di lavoratori che possono essere occupati con contratto a tempo determinato in attuazione delle ipotesi di cui alle lettere da a) a h) del precedente comma 1, non può superare il 13% in media annua dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’azienda alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Tale percentuale è aumentata al 15% per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità dell’azienda di stipulare sino a 5 contratti di lavoro a tempo determinato. I lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione al relativo orario di lavoro.
A livello aziendale le parti potranno individuare ulteriori ipotesi e/o maggiori percentuali – in questo caso nel limite massimo aggiuntivo del 5% in media annua - di ricorso al contratto a tempo determinato rispetto a quelle previste nei precedenti commi 1 e 2.
Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato può essere richiesto un periodo di prova adeguato alla durata del rapporto di lavoro ma comunque non superiore ai dieci giorni per ogni mese di durata del contratto fermi restando i periodi indicati nell’art. … (Periodo di prova).
Nel caso di sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, il periodo previsto dall’art. 10, primo comma, della legge 8 marzo 2000 n. 53 per l'assunzione anticipata di lavoratori a tempo determinato, può essere elevato sino a due mesi prima dell’inizio dell’astensione.
ART……..CONTRATTO DI PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO
Le aziende si potranno avvalere di prestazioni di lavoro temporaneo in conformità alla vigente legislazione in materia, in particolare alle disposizioni dell’art. 1, comma 2, lettere b) e c) della legge 24 giugno 1997, n.196.
Inoltre, in attuazione delle previsioni di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) della citata legge n. 196/1997, si definiscono le ulteriori seguenti causali di ricorso alle prestazioni di lavoro temporaneo:
necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie, aspettativa, congedo, o partecipazione a corsi di formazione;
Il
numero di lavoratori con contratto di lavoro temporaneo che possono essere utilizzati in attuazione delle ipotesi di cui al precedente comma 2 non può superare il 13% in media annua dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’azienda alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Tale percentuale è aumentata al 15% per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità dell’azienda di utilizzare sino a 5 contratti di lavoro temporaneo. I lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione al relativo orario di lavoro.A livello aziendale le parti potranno individuare ulteriori ipotesi e/o maggiori percentuali – in questo caso nel limite massimo aggiuntivo del 5% in media annua - di ricorso al contratto di lavoro temporaneo rispetto a quelle previste nei precedenti commi 2 e 3.
ART……..CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative, l’azienda valuterà l’accoglimento di richieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo parziale. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma, non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta. In tal caso è consentita, ai sensi dell’art.23 della legge 28 febbraio 1987, n.56, l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Il personale assunto con la causale di cui al presente punto non viene computato nella percentuale di limite complessivo di cui alla precedente disciplina contrattuale relativa al contratto a tempo determinato.
Fermo restando quanto sopra, ai sensi del citato art. 3, commi 7 e 8 del D.Lgvo n.61/2000 l’azienda ha facoltà di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa di singoli dipendenti a tempo parziale in presenza di eventi non programmabili e/o eccezionali, dandone preavviso ai lavoratori interessati 10 giorni prima. Le ore di lavoro prestate in applicazione del presente comma sono compensate con una maggiorazione pari al 5% della retribuzione oraria globale di fatto. Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell’orario di lavoro che interessino l’intera azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa.
In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive è consentita la prestazione di lavoro eccedente l'orario ridotto concordato. E’ altresì consentito, sempre in presenza di specifiche esigenze organizzative e produttive, il ricorso al lavoro in giorni diversi da quelli in cui si dovrebbe svolgere la prestazione contrattualmente concordata. Lo svolgimento di tali prestazioni è ammesso, oltre che nelle ipotesi di rapporto di lavoro part time a tempo indeterminato, anche in ogni fattispecie in cui è possibile l’assunzione a tempo determinato. Le predette prestazioni – che costituiscono lavoro supplementare - sono ammesse, previa richiesta dell’azienda e previo consenso del lavoratore a tempo parziale, entro il limite massimo pari al 100% dell’orario giornaliero ed annuo stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale di tipo orizzontale. Le ore di lavoro supplementare come sopra definite saranno compensate con la quota oraria della retribuzione maggiorata del 15% per le prestazioni rientranti nell’ambito del 50% dell’orario giornaliero ed annuo stabilito per ciascun lavoratore. Per le prestazioni eccedenti nel mese tale limite la maggiorazione sarà del 24%.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale le prestazioni di lavoro straordinario sono disciplinate nei presupposti e nelle quantità dalle disposizioni contrattuali per i lavoratori a tempo pieno previste dall’art. ……, comma ….. (Lšvoro straordinario) del presente CCNL.
CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO E CONTRATTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO1. Per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro e dei contratti di inserimento, si richiamano le disposizioni degli Accordi Interconfederali 18 dicembre 1988 e 31 gennaio 1995, riportati in allegato al presente CCNL.
ART…… CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
L'assunzione dell'apprendista ha luogo con un periodo di prova di servizio effettivo pari a 30 giorni.
Il contratto di apprendistato può riguardare ciascuna delle qualifiche previste nei livelli superiori al 2° della Classificazione dei lavoratori.
La durata massima del contratto sarà non inferiore a diciotto mesi e non superiore :
a quattro anni, per lavoratori con titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo;
a 42 mesi , per lavoratori con titolo di studio pari alla scuola dell'obbligo più un corso generico di formazione professionale;
a 38 mesi , per lavoratori con diploma di scuola media superiore;
a 32 mesi per lavoratori con diploma universitario di laurea breve;
a 26 mesi , per lavoratori con laurea universitaria.
I predetti titoli di studio si intendono inerenti alla qualifica professionale da acquisire.
La retribuzione degli apprendisti sarà composta da: minimo tabellare, indennità di contingenza ed EDR del livello corrispondente alla qualifica professionale da acquisire e verrà corrisposta con la seguente progressione:
1° semestre: 67%
2° " 72%;
3° " 77%;
4° " 82%;
5° " 90%;
successivi 95%.
L’orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali salve diverse articolazioni di orario relative ai lavoratori a tempo indeterminato.
L’apprendista maturerà il diritto alle ferie nella misura prevista dall'art. ... (Ferie) del presente CCNL ed alla tredicesima mensilità sulla base della retribuzione percepita mensilmente.
Quanto alla durata dell'impegno formativo esterno essa sarà:
di 80 ore annue per i lavoratori in possesso di titolo di istruzione post-obbligo o attestato di qualifica professionale idonei rispetto al profilo professionale da conseguire;
di 120 ore annue per i lavoratori in possesso di titoli di istruzione post-obbligo o attestati di qualifica non idonei rispetto al profilo professionale da conseguire;
di 120 ore annue per i lavoratori in possesso di titolo di istruzione dell'obbligo.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti, nell'ambito della Commissione per la formazione professionale di cui all'art. 2 del presente CCNL costituiranno un apposito gruppo di lavoro con l'obiettivo di individuare di concerto con gli organismi competenti i contenuti della formazione esterna che deve essere impartita agli apprendisti.
ART……..CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO
Il contratto di lavoro ripartito è un contratto di lavoro subordinato stipulato per iscritto tra l’azienda e, di norma, due lavoratori solidalmente responsabili per l’adempimento di una obbligazione lavorativa a tempo pieno.
Con tale modalità di rapporto di lavoro, ogni lavoratore è personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa, anche se la stessa può essere assolta indifferentemente da uno solo dei coobbligati. Resta conseguentemente a carico di questi ultimi la definizione delle modalità operative con cui viene resa la prestazione lavorativa, senz'altro assicurata indipendentemente dall’assenza di uno dei coobbligati, senza che l'azienda provveda di volta in volta a specifiche richieste.
Il contratto di lavoro ripartito dovrà indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro.
I lavoratori devono informare preventivamente l’azienda sull’orario di lavoro di ciascuno dei due con cadenza settimanale.
Il trattamento economico e normativo del personale con contratto di lavoro ripartito verrà riconosciuto a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro prestato. A tal fine il calcolo dei compensi spettanti per le prestazioni verrà effettuato con cadenza mensile.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si intendono applicate le norme di legge e di contratto per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, in quanto compatibili con la specificità del rapporto come sopra definito.
Nota a verbale
La parti, in considerazione del carattere innovativo del presente istituto si danno atto che eventuali applicazioni dello stesso nelle aziende avranno carattere sperimentale finalizzato allo sviluppo di nuovi strumenti per la flessibilizzazione dell’orario di lavoro.
Il telelavoro, costituendo una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa o della prestazione professionale, può essere riconducibile sia al lavoro subordinato che al lavoro autonomo.
Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata per esigenze di servizio, mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta.
Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento dell’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie:
Telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio;
Telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costituenti unità produttive autonome.
Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni.
Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL.
Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970, e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentati dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza.
Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda.
Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli.
Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale.
SEZIONE SECONDA
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
A)
PREMESSAI lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su sette livelli professionali ed altrettanti livelli retributivi, ai quali corrispondono eguali valori minimi tabellari mensili secondo le tabelle allegate.
L’inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, le esemplificazioni e i profili professionali di seguito indicati.
La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l’attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che continuano ad essere previsti per i Quadri, gli impiegati e gli operai – questi ultimi sono contraddistinti nei successivi profili con il carattere (*) – dalle disposizioni di legge e di accordo interconfederale che si intendono qui riconfermate, in quanto non esplicitamente modificate con il presente contratto.
Le parti si danno atto che i contenuti dei profili professionali esplicitati sono da ritenersi esemplificativi e non esaustivi sul piano della descrizione delle attività; resta comunque inteso che i contenuti professionali specificati nelle declaratorie, consentono per analogia di inquadrare le figure professionali non indicate nel presente articolo, così come le figure professionali dei lavoratori di 1° livello, non descritte in quanto già sufficientemente definite nella relativa declaratoria.
DECLARATORIE, ESEMPLIFICAZIONI E PROFILI PROFESSIONALI
B)
1° LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività a contenuto prevalentemente manuale per le quali non occorrono conoscenze professionali.
2° LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare e lavoratori che svolgono attività amministrative o tecniche che non richiedono particolare preparazione e prolungata esperienza e pratica di ufficio.
Lavoratore che, in possesso di conoscenze operative di base, fornisce informazioni telefoniche mediante la consultazione di dati a videoterminale ed espleta le attività operative correlate.
ADDETTO ALLE INFORMAZIONI TELEFONICHE
Lavoratore che, in possesso di conoscenze professionali di base, svolge attività manuali di installazione e manutenzione di tipo elettrico e/o meccanico su apparati di TLC e su impianti ausiliari.
ADDETTO IMPIANTI TECNICI (*)
Lavoratore che, in possesso di conoscenze professionali di base, provvede alla manutenzione degli impianti di centrale di tecnica analogica, individuando e rimuovendo le eventuali anomalie di funzionamento.
ADDETTO A TECNICHE ANALOGICHE
Lavoratore che, seguendo istruzioni precise e dettagliate e secondo procedure prestabilite, svolge nell’ambito dei settori amministrativi attività di servizio con compiti esecutivi semplici.
ADDETTO A COMPITI SEMPLICI DI UFFICIO
3° LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di specifiche cognizioni teorico-pratiche, nell’ambito di metodi di lavoro e procedure definite, svolgono attività operative di media complessità, ovvero i lavoratori che svolgono, con specifica collaborazione, attività esecutive di carattere amministrativo, commerciale o tecnico di media complessità.
Lavoratore che, in possesso di specifiche conoscenze acquisite attraverso una adeguata esperienza di lavoro ovvero attraverso specifici percorsi formativi on the job, fornisce informazioni telefoniche alla clientela mediante consultazione, secondo procedure standardizzate, di dati a videoterminale ed espleta le attività operative correlate.
ADDETTO AD INFORMAZIONI TELEFONICHE SENIOR
Lavoratore che, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l’utilizzo di centrali specializzate (call centers) e con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati, svolge, secondo procedure standardizzate e metodologie definite, attività di informazione generale e/o supporto commerciale alla clientela e/o attività di vendita di servizi telefonici ovvero di connessione alla rete internet; svolge inoltre compiti ausiliari conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front office, atti al completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso dal call center.
ADDETTO AL CALL CENTER
Lavoratore che, con conoscenze ed esperienze specifiche e qualificate di tipo applicativo, svolge attività di carattere tecnico con interventi di tipo manuale per l’installazione e manutenzione di impianti e per l’attivazione di nuovi servizi, assicurando le azioni atte a garantire la funzionalità del servizio.
ADDETTO AD INTERVENTI TECNICI (*)
Lavoratore che, con specifica preparazione sulle tecniche di telecomunicazioni (commutazione e/o trasmissione) presenti nell’ambito organizzativo di appartenenza, svolge attività di configurazione in rete di nuovi impianti/servizi, effettua il monitoraggio dei livelli di funzionalità della rete attraverso sistemi di supervisione e controllo, esegue prove e misure finalizzate alla diagnosi/localizzazione dei disservizi, assicurando le azioni atte alla risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate. Tali attività richiedono, per il loro espletamento, un’efficacia realizzativa basata sulla capacità di applicazione di metodologie operative anche di tipo evoluto ed innovativo, nonché la conoscenza delle interrelazioni funzionali esistenti nell’ambito del processo operativo di appartenenza.
TECNICO DI SUPERVISIONE E CONTROLLO
Lavoratore che, con specifica preparazione tecnico-professionale in materia amministrativo-contabile, nonché conoscenza delle normative e procedure aziendali che regolano l’attività di competenza, cura le problematiche di gestione amministrativa (contabilità generale/industriale, fatturazione fornitori, ecc.) verificando l’attendibilità e conformità dei dati contabili anche attraverso contatti con enti interni e/o esterni all’azienda; assicura, inoltre, la realizzazione di tutte le operatività connesse tramite l’utilizzo anche di idonei supporti informatici.
ADDETTO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA
4° LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell’ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell’attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi. Inoltre, i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica.
Lavoratore che, con piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l’utilizzo di centrali specializzate (call center) e con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati, svolge con capacità di relazione interpersonale e autonomia esecutiva, attività di informazione, vendita di servizi, attività di interfaccia verso la clientela sui servizi e sulle funzioni delle reti, assistenza commerciale alla clientela attiva e potenziale; attività di interfaccia verso la rete commerciale;svolge, inoltre, compiti conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front office atti al completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso.
OPERATORE DI CALL CENTER/CUSTOMER CARE
Lavoratore che, in relazione alla piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, svolge compiti che richiedono la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza, intervenendo con completa autonomia operativa nella risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate.
SPECIALISTA DI INTERVENTI TECNICI (*)
Lavoratore che, in relazione alla piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, svolge compiti di contenuto specialistico e/o di supporto professionale che richiedono la conoscenza approfondita delle tecnologie presenti nell'ambiente organizzativo d'appartenenza, esprimendo piena autonomia operativa nella gestione dei sistemi di supervisione e controllo utilizzati.
TECNICO SPECIALISTA DI SUPERVISIONE E CONTROLLO
Lavoratore che svolge attività di coordinamento e indirizzo professionale di un nucleo di addetti e/o operatori di call center al fine di assicurare la diffusione, la condivisione e il perseguimento degli obiettivi quali-quantitativi assegnati. Dette funzioni si esplicano attraverso la messa in atto di fasi di pianificazione e di organizzazione del lavoro, monitoraggio degli andamenti, verifica dei risultati conseguiti e supporto professionale nei confronti delle risorse affidate.
ASSISTENTE DI CALL CENTER
Lavoratore che svolge attività di commercializzazione diretta mediante visite presso i clienti, individuazione ed analisi delle esigenze degli stessi, svolgimento di trattative, elaborazione di preventivi, presentazione di offerte, redazione di rapporti informativi periodici, anche attraverso l’utilizzo di apposite apparecchiature telematiche.
ADDETTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DIRETTA
5° LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l’espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità.
Lavoratore che, seguendo le indicazioni provenienti dai propri responsabili e nell’ambito dei principi, norme e procedure valevoli per le attività di competenza, coordina ed indirizza operativamente le attività anche di gruppi di addetti e operatori al call center/customer care; li gestisce operativamente sotto i profili di formazione, aggiornamento, valutazione, sviluppo e motivazione; li supporta nella loro normale attività relativamente a informazioni sui prodotti e servizi offerti, nella gestione diretta del cliente e negli strumenti informatici utilizzati. L’esercizio di tali compiti richiede un ambito di decisionalità funzionale ai risultati quali-quantitativi attesi, un’approfondita conoscenza del processo operativo di riferimento, nonché adeguate capacità di
relazione, energia realizzativa e leadership.
COORDINATORE DI CALL CENTER/CUSTOMER CARE
Lavoratore che, in possesso di un’elevata conoscenza del mercato di riferimento e dell’offerta di prodotti/servizi nonché di soluzioni sistemistiche complesse, gestisce il rapporto con il cliente finalizzando le azioni commerciali intraprese.
VENDITORE
Lavoratore che, sulla base di un approfondito grado di conoscenza delle tecnologie inerenti il mondo Internet, assicura la realizzazione, l'aggiornamento e la manutenzione delle pagine e dell'albero di navigazione dei siti gestiti; definisce, inoltre, le specifiche tecniche dei servizi su siti istituzionali e sui portali verticali, supportando e coordinando le attività di messa on line delle produzioni.
WEBMASTER
Lavoratore che, in possesso di conoscenze approfondite degli elementi della rete di competenza, esegue le attività necessarie alla raccolta ed elaborazione dei dati di traffico, rilevando i principali indicatori di qualità della comunicazione e gestendo le procedure informatiche relative all’acquisizione dei dati di tassazione, documentazione addebiti, numerazione clienti ecc.; effettua, inoltre, la diagnosi dei malfunzionamenti relativi agli applicativi di competenza, il ripristino della funzionalità e la gestione delle relative schede inconvenienti.
ANALISTA DI MISURE E PROCEDURE DI TRAFFICO
Lavoratore che, in possesso di approfondite conoscenze delle architetture informatiche aziendali, effettua attività di analisi delle esigenze di sviluppo e manutenzione delle applicazioni software contribuendo alla stesura delle relative specifiche funzionali; svolge, inoltre, le attività di realizzazione delle applicazioni, assicurando la conformità del prodotto alle specifiche fornite, ed effettua i test e le prove di validazione e qualificazione ai fini della messa in esercizio delle applicazioni sviluppate.
TECNICO PROGRAMMATORE
Lavoratore che, in possesso di conoscenze specialistiche sugli elementi di rete di competenza (autocommutatori, apparati, reti speciali ecc.), svolge attività di progettazione esecutiva degli impianti sulla base del piano lavori definito, nel rispetto delle normative e dei criteri di progettazione; provvede
alla richiesta di buoni d'ordine e monitora le attività di realizzazione secondo le tempificazioni previste ed effettuando gli opportuni controlli di qualità sui lavori effettuati.PROGETTISTA ESECUTIVO/REALIZZATORE DI IMPIANTI
6° LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l’esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo.
Lavoratore che, sulla base di ampie conoscenze professionali e nei limiti delle sole direttive generali, sviluppando progetti relativi ad apparati complessi, anche attraverso la definizione delle specifiche di progetto in relazione ad apparati/tecnologie di fornitori esterni ed operando le necessarie valutazioni in ordine agli adeguamenti hardware/software degli impianti esistenti, assicura la progettazione, l’ingegnerizzazione, la realizzazione e/o l’ampliamento di reti voce/dati/internet, o di parti di esse e/o la definizione, la progettazione e la realizzazione di nuovi servizi voce/dati/internet.
SPECIALISTA DI PIANIFICAZIONE DI RETE/SERVIZI DI RETE
Lavoratore che, in possesso del più alto grado di specializzazione per tipologia di centrale numerica o per aggregazioni di reti speciali o apparati trasmissivi, cura la gestione di particolari eventi anomali non diagnosticati dai sistemi di gestione fornendo supporto professionale agli organismi operativi, intrattiene rapporti con le aziende fornitrici per il collaudo di nuovi impianti/prestazioni di rete, partecipa all’elaborazione di procedure e normative di esercizio e manutenzione degli elementi di rete di competenza.
ESPERTO DEL SUPPORTO SPECIALISTICO
Lavoratore che, sulla base di conoscenze specialistiche riguardanti i sistemi, il software, gli strumenti utilizzati per la creazione dei contenuti presenti nelle pagine web, nell'ambito delle sole direttive generali, idea, crea, elabora i contenuti e realizza siti internet e/o pagine web, sia dal punto di vista editoriale che dal punto di vista delle interfacce grafiche.
PUBLISHER
Lavoratore che, sulla base di direttive generali, coordina importanti organismi operativi, tecnici, amministrativi, provvedendo alla programmazione, alla gestione e all’utilizzo integrato e ottimizzato delle risorse umane, tecniche, economiche ed organizzative assegnate.
COORDINATORE DI SETTORI OPERATIVI
7° LIVELLO
Appartengono a questo livello:
i lavoratori che svolgono funzioni direttive inerenti la realizzazione di risultati produttivi complessi che richiedono autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa nell’ambito del processo di competenza, nonché la responsabilizzazione primaria sui risultati attesi. Tali funzioni sono esercitate attraverso la conduzione e il controllo di rilevanti unità organizzative, ovvero fornendo contributi professionali a carattere progettuale-innovativo di particolare complessità ed alta specializzazione;·
Lavoratore che, in possesso di una approfondita conoscenza del mercato di riferimento, cura l’ideazione di nuovi prodotti/servizi, identificando, con le opportune analisi economiche di redditività, le relative potenzialità di vendita; determina il posizionamento del prodotto/servizio sul mercato di riferimento definendone le modalità di lancio, comunicazione e pricing; gestisce il posizionamento del prodotto/servizio anche nelle fasi successive al lancio.
PRODUCT MANAGER
Lavoratore che, sulla base di approfondite conoscenze degli scenari e delle dinamiche di mercato Internet, assicura l'ideazione e la programmazione delle iniziative pubblicitarie su web al fine di sviluppare revenues da web advertising; definisce i modelli di pricing, gestendo i rapporti con i clienti del web advertising e con le concessionarie pubblicitarie monitorando l'andamento delle attività, promuovendo gli eventuali interventi correttivi, attivando, inoltre, le opportune procedure e attività per la visibilità delle pagine pubblicate.
WEB ADVERTISING
Lavoratore che, operando sulla base di obiettivi, svolge funzioni di coordinamento di strutture operative di particolare complessità comprendenti anche più settori operativi. Tali funzioni si esplicano nella conduzione e gestione di risorse umane, tecniche ed organizzative caratterizzate da significative eterogeneità e complessità nell’ambito aziendale di appartenenza.
COORDINATORE DI SETTORI OPERATIVI COMPLESSI
·
i lavoratori che, esprimendo un elevato grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale svolgono, con carattere di continuità, attività di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e attuazione degli obiettivi d’impresa. Tali funzioni sono esercitate con il più alto grado di autonomia, capacità propositiva e responsabilizzazione diretta ed esplicitate attraverso il coordinamento di unità organizzative complesse e/o di strutture professionali, ovvero fornendo contributi specialistici della massima complessità e rilevanza.A tali lavoratori è attribuita la qualifica di "Quadro" di cui alla legge 3 maggio 1985 n.190.
Agli stessi si applica quanto definito al successivo capitolo C).
Lavoratore che assume, nei diversi ambienti organizzativi, responsabilità dirette nel governo e nella gestione integrata ed ottimizzata delle risorse umane, tecniche, economiche ed organizzative assegnate, in contesti contraddistinti da elevata eterogeneità e rilevante complessità. E' altresì propria di detto profilo laconduzione di relazioni complesse con interlocutori interni ed esterni nonché la piena conoscenza delle politiche di sviluppo aziendale.
RESPONSABILE DI STRUTTURA
Lavoratore che, per l'elevato grado di specializzazione raggiunto, è preposto alla definizione di importanti progetti relativi al settore di appartenenza, verificando, anche attraverso il supporto di altre funzioni aziendali, la fattibilità tecica ed economica e garantendo l'impostazione, la sperimentazione e la realizzazione dei progetti stessi. E' altresì proprio del profilo lo svolgimento di attività di consulenza integrata nei confronti delle altre strutture aziendali.
PROFESSIONAL DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE ED ESPERIENZA
C) QUADRI
Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985 n. 190 e della legge 2 aprile 1986 n.106, si concorda quanto segue:
Le aziende provvederanno a garantire il personale cui è attribuita la qualifica di "Quadro", anche attraverso l'eventuale stipula di apposita polizza assicurativa, in caso di danni derivanti da responsabilità civile verso terzi nello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelli causati da dolo o colpa grave.
Nei confronti di detto personale verrà riconosciuta, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva in caso di procedimenti civili e penali per motivi non dipendenti da dolo o colpa grave e relativi a fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
E’ riconosciuta ai Quadri, previa specifica e preventiva autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti l'attività svolta.
In relazione alle loro esigenze, le aziende promuoveranno la partecipazione dei Quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali.
In relazione alla rilevanza delle funzioni attribuite ai Quadri ai fini del perseguimento e dello sviluppo degli obiettivi d'impresa, le aziende promuoveranno momenti informativi anche attraverso strumenti idonei a fornire agli interessati gli elementi necessari per il più adeguato svolgimento delle loro funzioni.
Ai Quadri viene corrisposta una indennità di funzione dell’importo di lire 190.000 mensili lorde comprensive dell’elemento retributivo previsto per i lavoratori inquadrati nel 7° livello.
Le parti si danno atto che con la regolamentazione di cui al presente contratto si è data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13 maggio 1985 n.190.
Le Parti si danno atto che per quanto non previsto nel presente capitolo C si applicano ai Quadri le disposizioni legali e contrattuali relative agli impiegati direttivi.
D) CRITERI DI IMPIEGO E DI MOBILITA’ DEI LAVORATORI
In relazione alle caratteristiche di competitività e globalità dei mercati di riferimento ed alla connessa esigenza di sostenere efficacemente l'evoluzione delle dinamiche organizzative aziendali, le Parti intendono promuovere, tramite il sistema di inquadramento professionale, l'arricchimento e lo sviluppo delle specifiche professionalità del settore in un'ottica di valorizzazione dell'apporto professionale delle risorse umane e dell'apprezzamento delle specificità di ruolo generate dai processi di innovazione tecnologica, organizzativa e produttiva.
In tale contesto, valore preminente viene attribuito alla formazione professionale intesa come l'insieme degli interventi atti a realizzare una piena ed efficace espressione del ruolo. Tali interventi si esprimono sia nello sviluppo di un sistema di competenze mirato a mantenere ed aggiornare le conoscenze e le capacità operative, sia nel consolidamento delle capacità di interagire con l'innovazione e la complessità tecnico-organizzativa.
Conformemente ai principi sopra enunciati ed in coerenza con le proprie esigenze tecnico-organizzative e produttive, le aziende potranno assumere, anche sulla base dei contributi della Commissione Nazionale sull’inquadramento e di quella sulla formazione professionale, iniziative volte a favorire un crescente arricchimento della professionalità, adottando i seguenti criteri di impiego del personale:
Ricomposizione: l'impiego della risorsa è orientato all'acquisizione di un livello di professionalità tale da limitare una parcellizzazione di compiti nell'ambito di attività che attengono alla finalità organizzativa del ruolo;
Mobilità orizzontale: in relazione alle esigenze tecnico-produttive, organizzative e di mercato, il lavoratore può essere adibito a tutte le mansioni relative al livello nel quale risulta inquadrato, anche in ambienti organizzativi diversi da quello di provenienza;
Specializzazione: in relazione all'evoluzione tecnologica e di mercato ed alle connesse esigenze dei diversi ambienti organizzativi di appartenenza, può prevedersi, attraverso opportuni interventi addestrativi ed idonee esperienze operative, un impiego della risorsa mirato all'apprendimento, nell'ambito dell'attività prevalente, di conoscenze specialistiche finalizzate a garantire condizioni di elevata efficienza e qualità del servizio.
Le parti convengono, limitatamente ai passaggi dal 1° al 2° livello e dal 2° al 3° livello e nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive delle aziende, la seguente disciplina:
i lavoratori assunti con compiti propri del 1° livello conseguiranno, in relazione alla professionalità acquisita, il 2° livello dopo 18 mesi di effettivo servizio;
i lavoratori assunti con compiti propri del 2° livello conseguiranno, in relazione alla professionalità acquisita, il 3° livello dopo 36 mesi di effettivo servizio.
E - COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE SULL’INQUADRAMENTO PROFESSIONALE
Le parti nel riconoscere la necessità di sviluppare un coerente sistema d’inquadramento professionale in grado di rappresentare efficacemente i processi di trasformazione in atto, con specifico riferimento alla individuazione di nuove professionalità connesse allo sviluppo del settore dell’ Information Technology, convengono sull’opportunità di istituire, in via sperimentale, per la durata del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, una Commissione Nazionale Paritetica sull’Inquadramento Professionale, costituita da 12 componenti appartenenti a ciascuna parte stipulante, 6 per la parte imprenditoriale e 6 per la parte sindacale.
L’attività della Commissione, che si avvarrà anche dei contributi della Commissione Nazionale per la Formazione Professionale di cui all’art. 2 (Formazione professionale), è finalizzata anche alla individuazione dei necessari interventi da proporre alle parti stipulanti sul sistema di inquadramento professionale previsto dal vigente CCNL.
Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
analizzare i cambiamenti in atto nel settore per ciò che attiene alla definizione delle nuove professionalità emergenti;
definire ed aggiornare i profili professionali indicati dall’inquadramento professionale, anche prevedendo l’individuazione di un’anagrafe delle professionalità di particolare rilevanza per il settore;
formulare proposte alla Commissione Nazionale per la Formazione Professionale in ordine alla possibilità di individuare i progetti formativi necessari, in coerenza con le modifiche dell’organizzazione del lavoro aziendale, per lo sviluppo e l’arricchimento professionale dei lavoratori;
esaminare i diversi aspetti caratterizzanti il sistema professionale, attraverso l’analisi dei parametri di riferimento che ne costituiscono la struttura, in forma aggregata e statistica per aree professionali;
formulare, alle parti stipulanti il vigente CCNL, proposte di modifica e/o d’innovazione del sistema di inquadramento professionale, da esaminare in occasione del rinnovo del CCNL;
proporre alle parti stipulanti, in relazione all’introduzione di tecnologie innovative, integrazioni ai profili professionali ed alle esemplificazioni di cui alla presente classificazione del personale. Le proposte verranno sottoposte alle parti stipulanti appositamente riunite in delegazione e, una volta concordemente accolte, integreranno il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente esclusivamente per gli effetti della modifica introdotta.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente, presieduta a turno da uno dei componenti delle due parti e delibera all’unanimità per quanto attiene alle materie di sua competenza, come sopra individuate.
Una volta all’anno la Commissione si riunisce con le delegazioni che hanno stipulato il presente CCNL per riferire sull’attività svolta. In tale occasione verranno presentati i risultati tanto dei lavori sui quali sia stata raggiunta l’unanimità dei pareri della Commissione, quanto dei lavori che costituiscano la posizione di una delle due componenti.
La Commissione potrà avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti nominati di comune accordo.
La Commissione potrà prevedere l’analisi, lo studio, l’elaborazione di indagini finalizzate all’acquisizione di elementi conoscitivi relativamente all’evoluzione delle esigenze aziendali, connesse alle modifiche tecnologiche e all’impatto di queste sul sistema professionale dei lavoratori. Tali analisi e studi costituiranno base documentale comune, condivisa e utile all’attività delle parti.
Le parti convengono che gli incontri della Commissione Nazionale avranno sede presso l’Organizzazione datoriale stipulante, che fornirà servizi di segreteria.
Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed eccezioni, ai soli fini contrattuali la durata massima normale dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 40 ore, distribuite di norma su cinque o sei giorni alla settimana.
Previo esame con la Rappresentanza Sindacale Unitaria, la direzione aziendale stabilisce l’articolazione giornaliera, anche in modo non uniforme, dell’orario di lavoro settimanale contrattuale nonché gli eventuali orari elastici di entrata, intervallo e uscita del personale. Per specifiche oggettive esigenze finalizzate a garantire la continuità e la funzionalità del servizio da soddisfare in modo tempestivo e non espletabili con le ordinarie articolazioni giornaliere dell’orario di lavoro (quali, le fasi di start up, l’immissione sul mercato di prodotti e servizi, le operazioni connesse ai cambi release, ecc. ), l’azienda può stabilire, per predefiniti periodi temporali, diverse modalità di collocazione della prestazione. Delle predette esigenze tecnico-produttive nonché delle modalità applicative l’azienda darà preventiva comunicazione alla RSU interessata entro 48 ore. Per le ore di lavoro non coincidenti con la collocazione ordinaria, verrà corrisposta una maggiorazione del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’art………(Lavoro supplementare,ecc.). La predetta maggiorazione non è cumulabile con eventuali maggiorazioni spettanti ad altro titolo. Di norma ogni sei mesi, su richiesta della RSU, si effettuerà un incontro per esaminare l’andamento e le motivazioni del fenomeno nonché le modalità applicative.
Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell’attività lavorativa dovute a motivi stagionali o contingenti, la durata dell’orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco di ciascun semestre, con i limiti massimi di 48 ore settimanali e 12 ore giornaliere e con una durata minima di 32 ore o formule compensative equivalenti. L’azienda definirà tali regimi di orario previo esame congiunto con la RSU interessata. In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare/straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare. Nell’ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione. Per le prestazioni eventualmente eccedenti le 45 ore settimanali sarà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva del 15% da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario.
Gli orari di lavoro individuali possono essere:
orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retribuito;
orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo.
Nel caso di orari spezzati, la durata di ciascuno dei due periodi di prestazione giornaliera non deve essere, in via normale, inferiore a 3 ore per tutti i lavoratori; la durata dell’intervallo tra i due periodi stessi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore.
I lavoratori non potranno rifiutarsi di partecipare alle turnazioni stabilite dall’azienda, anche per specifiche aree organizzative di appartenenza. Per i lavoratori turnisti, l’eventuale giornata di libertà potrà anche non essere consecutiva a quella di riposo.
Sono considerati lavoratori addetti a turni avvicendati coloro che normalmente effettuano la loro prestazione lavorativa in attività in cui vi sia un’effettiva coincidenza tra la fine di un turno di lavoro e l’inizio di quello successivo, secondo un ritmo rotativo programmato che comporti la necessità di compiere un lavoro ad ore differenziate su un periodo determinato di giorni o settimane. Non sono pertanto da considerarsi tali, oltre ai lavoratori che operano a orario base e ai lavoratori che operano a orari sfalsati/speciali, quelli che pur osservando in modo continuativo un orario coincidente per inizio e termine con quello del turno avvicendato, sono addetti a posti di lavoro in cui di fatto non viene attuato avvicendamento di turni per motivi di organizzazione aziendale ovvero inerenti il particolare tipo di lavoro.
Nei casi di lavoro a turni avvicendati, i singoli componenti del turno cessante non possono abbandonare il loro posto di lavoro e le loro mansioni se non quando siano stati sostituiti dai lavoratori del turno subentrante. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio al servizio o al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi potrà essere prolungato per tutta la durata del turno così iniziato. Queste prolungate prestazioni saranno retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Ai lavoratori addetti a turni avvicendati, come definiti al precedente comma, che prestano normalmente la propria attività per 8 ore giornaliere e per 40 ore settimanali, viene riconosciuta una pausa retribuita di 30 minuti al giorno per la refezione nelle ore di presenza in azienda.
In linea normale i turni di servizio sono articolati in modo da garantire a ciascun lavoratore un periodo di riposo pari ad almeno 8 ore tra la fine del turno di lavoro e l’inizio di quello successivo.
NOTA A VERBALE
Le parti, viste le disposizioni di cui all’ art. 1 del RDL n. 692/1923 e all’art. 3 del RD n.1955/1923, si danno reciprocamente atto che ai lavoratori inquadrati nei livelli 6° e 7°, in quanto personale con funzioni direttive, non spetta il compenso per le prestazioni eccedenti l'orario normale contrattuale. Restano salvi i trattamenti di miglior favore in essere.
RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO
9. Ferma restando la durata dell’orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, viene riconosciuta una riduzione dell’orario di lavoro di 72 ore in ragione di anno di servizio e in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno. Per i lavoratori addetti a turni avvicendati, così come definiti al precedente comma 6, che prestano la propria attività in sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e domenica, sarà inoltre riconosciuto, a decorrere dal 1° dicembre 2004, un ulteriore permesso annuo retribuito di otto ore, computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso, assorbibile fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite negli accordi aziendali.
10. I lavoratori potranno fruire di detta riduzione con permessi individuali retribuiti per gruppi di ore non inferiori a 2; l’azienda potrà stabilire, previo esame congiunto con la RSU, diverse modalità di utilizzazione delle ore di riduzione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
11. La fruizione di detti permessi individuali retribuiti (come di quelli previsti per ex festività) avverrà previa richiesta da effettuarsi almeno 25 giorni prima e nel rispetto di un tasso di assenza contemporanea a tale titolo non superiore al 5% dei lavoratori normalmente addetti al turno. Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso di 25 giorni la fruizione dei permessi richiesti avverrà compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali e mediante rotazione che non implichi complessivamente assenza superiore ad un tetto compreso tra l’8,5% e l’11,5% dei lavoratori normalmente addetti al turno.
12. I permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione – ove il lavoratore non ne chieda la monetizzazione anno per anno - confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2002, in un apposito Conto ore individuale per un ulteriore periodo di 24 mesi, per consentirne la fruizione da parte del lavoratore secondo le modalità di preavviso ed alle condizioni indicate al precedente comma 11. Al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno liquidate con la retribuzione in atto nel mese di scadenza.
13. Le riduzioni di orario di cui al precedente comma 9 non si applicano, fino a concorrenza, ai lavoratori che osservano orari di lavoro articolati secondo modalità non specificamente previste dal presente CCNL e con orari settimanali o plurisettimanali di lavoro effettivo inferiori alle 40 ore, quali, ad esempio, il turno di 6 ore per 6 giornate settimanali e/o le prestazioni lavorative fissate in 38 ore e 10 minuti settimanali o 37 ore e 40 minuti per i turnisti.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Ai fini della saturazione delle percentuali di assenza contemporanea stabilite dal presente articolo ( 5%, 8,5% - 11,5% ) le assenze derivanti dalla fruizione dei permessi annui retribuiti maturati nell'anno e di quelli accantonati nel Conto ore devono essere considerate in cumulo con quelle derivanti dalla fruizione dei permessi accantonati nella Banca ore di cui all'art. … (Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno).
NORME TRANSITORIE
La nuova disciplina riguardante le modalità di fruizione dei permessi annui retribuiti e di quelli per ex festività decorrerà dal 1° gennaio 2001.
L'attivazione del Conto ore individuale avverrà previo accertamento presso gli Enti previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della sua effettiva liquidazione.
In occasione del rinnovo quadriennale del CCNL le parti procederanno ad una verifica dei risultati della iniziativa concernente la istituzione del Conto ore e della Banca ore al fine di valutarne i successivi sviluppi.
La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell’azienda per assicurare, secondo un programma dalla stessa predisposto, la continuità dei servizi, la funzionalità degli impianti e il presidio del mercato di riferimento.
Il lavoratore, ove richiesto dall’azienda, deve partecipare alle turnazioni di reperibilità salvo giustificati motivi di impedimento e sarà di regola informato con un preavviso minimo di 48 ore.
Per intervento in reperibilità si intende l’attività svolta dal lavoratore a seguito di segnalazione di criticità e fino al ripristino della funzionalità. L’intervento può essere effettuato con mezzi telematici o direttamente sul sito in cui si è verificata la criticità; in questo secondo caso il tempo complessivo d’intervento comprende quello normalmente necessario dal momento della chiamata per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo.
Ai lavoratori in reperibilità le aziende riconosceranno trattamenti retributivi specifici differenziati tra il trattamento di disponibilità e quello di intervento, tra loro non cumulabili, che potranno essere rapportati a quote orarie della retribuzione mensile, ovvero consistere in importi forfettari lordi.
Fermi restando i criteri di cui sopra, gli importi e le modalità applicative verranno definiti a livello aziendale.
6. Ai sensi dell’art. 2, comma 2 e dell'art. 3, comma 2, del D.lgvo. 26.11.1999, n. 532:
il divieto di adibire al lavoro notturno le donne per il periodo che va dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, riguarda anche il lavoro notturno eccezionale;
la non obbligatorietà del lavoro notturno - prevista per i casi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 17, comma 2 della legge 5.2.1999, n. 25 riguarda anche il lavoro notturno eccezionale.
7. Si considera lavoro festivo quello compiuto dal lavoratore nelle domeniche, o per i lavoratori in turno nel giorno di riposo settimanale, e negli altri giorni riconosciuti festivi.
Lavoratori a turni avvicendati (*) |
Restante personale |
|
Lavoro straordinario diurno prime due ore |
25% |
25% |
" " " ore successive nella stessa giornata |
30% |
30% |
Lavoro straordinario festivo |
55% |
55% |
Lavoro straordinario festivo con riposo compensativo |
35% |
35% |
Lavoro straordinario notturno prime due ore |
40% |
50% |
" " " ore successive |
45% |
50% |
Lavoro straordinario notturno festivo |
65% |
75% |
Lavoro straordinario notturno festivo con riposo compensativo |
50% |
55% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANCA DELLE ORE
Le parti convengono di istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la Banca ore.
A tale scopo verrà costituita una Commissione paritetica che entro il mese di giugno 2001 stabilirà – sulla base dell’andamento del ricorso al lavoro straordinario nel settore – le modalità di funzionamento e le quantità di ore che confluiranno nella Banca medesima.
Le indennità riconosciute al personale in trasferta sono escluse dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
Qualora i suddetti periodi di conservazione vengano superati a causa di un evento morboso continuativo caratterizzato da assenza ininterrotta, o interrotta da un’unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi, il periodo di conservazione del posto ed il relativo trattamento retributivo sono prolungati sino ad un massimo di ulteriori 120 giorni di calendario.
Nel caso in cui la infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento da parte del terzo responsabile, relativamente alla parte retributiva e oneri inerenti, sarà versato dal lavoratore all’azienda.
Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l’infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.
La contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita per l’istituzione di un Premio di Risultato calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti esamineranno preventivamente, in apposito incontro in sede aziendale, le condizioni produttive e occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda.
Gli importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al Premio di Risultato saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma.
L’erogazione del Premio di Risultato avrà caratteristiche di non determinabilità a priori e, a seconda dell’assunzione di uno o più criteri di riferimento di cui al primo comma potrà essere anche totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità definiti dalle parti in sede aziendale.
Le
richieste di rinnovo degli accordi aziendali in materia di Premio di Risultato non potranno essere presentate prima del secondo semestre dell'anno 2001, salve le scadenze successive già concordate a livello aziendale. Sono fatti salvi i negoziati in corso di svolgimento alla data di sottoscrizione del presente contratto.ART. … TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
All’atto della risoluzione del rapporto l’azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall’art. 2120 del codice civile e dalla legge29 maggio 1982 n. 297;
ll pagamento del trattamento di fine rapporto spettante avverrà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’indice ISTAT da utilizzare per la rivalutazione del trattamento maturato.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 codice civile, convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
ART……PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Fatta eccezione per i licenziamenti per giusta causa, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del lavoratore non in prova non può essere risolto da nessuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell’anzianità di servizio e del livello professionale a cui appartiene il lavoratore.
Anni di servizio |
Livelli 1,2,3,4 |
Livello 5 |
Livelli 6,7 |
Fino a 5 |
1 mese |
1,5 mesi |
2 mesi |
Oltre 5 e fino a 10 |
1,5 mesi |
2 mesi |
3 mesi |
Oltre 10 |
2 mesi |
2,5 mesi |
4 mesi |
I termini della disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
E’ facoltà della parte che riceve il preavviso di interrompere il rapporto sia all’inizio sia nel corso del preavviso, corrispondendo all'altra parte una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l’azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell’azienda.
Il licenziamento e le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
ART. …..TUTELA DELLA MATERNITA’
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
Nei periodi di interdizione obbligatoria dal lavoro previsti dalla legge, alla lavoratrice verrà corrisposta la normale retribuzione, con deduzione di quanto la stessa abbia diritto di percepire dall’INPS a titolo di indennità di maternità.
Ove durante il suddetto periodo di interruzione del servizio intervenga la malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. (trattamento di malattia), a partire dal giorno in cui la malattia stessa si è manifestata e semprechè dette disposizioni risultino più favorevoli alla lavoratrice interessata.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie individuali e collettive tra azienda e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione e la RSU e, in difetto di accordo, dalle rispettive competenti organizzazioni sindacali.
Le controversie collettive sull'applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti strutture territoriali delle Parti stipulanti ed, in caso di mancato accordo, saranno riesaminate a livello nazionale.
Art…..SOSPENSIONE CAUTELARE NON DISCIPLINARE
In caso di licenziamento di cui all'art. … (Licenziamento disciplinare), l'azienda potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di 15 giorni.
2. Il datore di lavoro comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarie. Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal momento della disposta sospensione.
ART. ... AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
1. Il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di servizio maturato e valido ai fini dell'anzianità, al riconoscimento di un importo in cifra fissa nella misura riportata nella seguente tabella, per ciascun livello retributivo, limitatamente a 7 bienni maturati a partire dalla data di assunzione:
Livello |
Importo mensile lordo |
7° |
59.500 |
6° |
54.400 |
5° |
49.500 |
4° |
47.200 |
3° |
45.000 |
2° |
41.700 |
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Nei casi di assegnazione a livello superiore, verrà mantenuto l'importo degli assegni periodici di anzianità in precedenza maturati e la frazione di biennio in corso di maturazione sarà utile per l'attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello.
Gli assegni periodici di anzianità non potranno essere assorbiti da precedenti o successivi assegni "ad personam" o di merito, né questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Per i lavoratori ai quali già trova applicazione - alla data di stipula del presente accordo - la disciplina degli aumenti periodici di anzianità così come definiti nell'articolo di cui sopra, il nuovo valore dello scatto verrà attribuito per il numero degli aumenti periodici che matureranno a decorrere dalla predetta data.
Gli aumenti periodici già maturati continueranno ad essere corrisposti negli importi a suo tempo riconosciuti.
L'anzianità in corso è utile alla maturazione del successivo scatto nell'ambito dei complessivi sette previsti.
Le parti convengono che il riconoscimento del nuovo importo degli aumenti periodici di anzianità all'atto dell'applicazione del presente contratto non costituisce passaggio a livello superiore del sistema di Classificazione.
Per i lavoratori cui, alla data di stipula del presente accordo, trovi applicazione una differente disciplina degli aumenti periodici, verranno seguiti i seguenti criteri.:
ai lavoratori che non abbiano ancora maturato 5 aumenti periodici di anzianità, verranno mantenuti in cifra gli importi già percepiti e l'anzianità in corso sarà utile alla maturazione del successivo scatto al nuovo valore, nell'ambito dei complessivi sette previsti.
ai lavoratori che, entro la data del 31.12.1998, abbiano già maturato 5 aumenti periodici, verranno riconosciuti, ai nuovi valori, altri due scatti, il primo dei quali decorrerà dal 1° gennaio 2001. Analoga disciplina, ma con decorrenza dalla naturale scadenza del biennio, troverà applicazione nei confronti dei lavoratori che maturino i 5 aumenti periodici nel periodo successivo al 31.12.1998.
L’azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato all’intera retribuzione mensile percepita.
La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l’azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.
Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Ai soli fini dei rapporti con gli enti previdenziali e senza pregiudizio per la retribuzione contrattualmente dovuta ai lavoratori, le parti dichiarano che la quota di tredicesima mensilità e di altre eventuali retribuzioni differite, corrisposta al lavoratore per i periodi di sospensione della prestazione di lavoro relativi a malattia, infortunio non sul lavoro, gravidanza e puerperio, è a carico dell’azienda esclusivamente ad integrazione della parte di tale quota indennizzata in forza di disposizioni legislative.
DURATA
LIVELLI |
MINIMI |
PAR.MINIMI |
CONTING. |
EDR |
TOTALE |
QUA.- 7° |
1.656.000 |
222 |
1.027.976 |
20.000 |
2.703.976 |
6° |
1.472.000 |
198 |
1.020.386 |
20.000 |
2.512.386 |
5° |
1.200.000 |
161 |
1.008.957 |
20.000 |
2.228.957 |
4° |
1.083.000 |
145 |
1.002.652 |
20.000 |
2.105.652 |
3° |
989.800 |
133 |
999.245 |
20.000 |
2.009.045 |
2° |
878.000 |
118 |
995.300 |
20.000 |
1.893.300 |
1° |
745.000 |
100 |
989.940 |
20.000 |
1.754.940 |
Ai lavoratori inquadrati nel 7° livello è corrisposto un elemento retributivo pari a lire 115.000 mensili lorde.
Ai Quadri è corrisposta una indennità di funzione pari a lire 190.000 mensili lorde, comprensive dell’elemento retributivo previsto per i lavoratori inquadrati nel 7° livello.
AUMENTI DEI MINIMI TABELLARI |
DAL 1° GENNAIO 2001 |
DAL 1° GENNAIO 2002 |
TOTALE |
7 |
62.000 |
49.000 |
111.000 |
6 |
56.000 |
43.000 |
99.000 |
5 |
45.500 |
35.000 |
80.500 |
4 |
41.000 |
31.500 |
72.500 |
3 |
37.500 |
29.000 |
66.500 |
2 |
34.000 |
25.000 |
59.000 |
1 |
28.000 |
22.000 |
50.000 |
Gli importi di aumento dei minimi tabellari sopra indicati sono stati determinati, secondo i criteri di calcolo del Protocollo 23 Luglio 1993, assumendo convenzionalmente a base di computo il valore punto pari a L. 27.500 rapportato al parametro 161.
Le parti convengono che modalità, tempi, condizioni e finalità di utilizzazione dell’istituto del "Diritto allo studio", quantificato nella misura massima di 150 ore di permesso retribuito pro-capite nell’arco di vigenza del presente contratto, saranno definiti tra le parti stipulanti entro il prossimo mese di ottobre in relazione alle specifiche esigenze del settore dei servizi di telecomunicazione.
ART….FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
E' istituita la previdenza complementare per i dipendenti delle aziende che applicano il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
A tal fine è istituita una specifica Commissione bilaterale paritetica composta da 6 rappresentanti per Confindustria e 6 per Cgil, Cisl e Uil che dovrà individuare, entro la fine del corrente anno, le soluzioni tecniche più adeguate per consentire la trasformazione del fondo Telemaco, attraverso le necessarie e conseguenti modifiche dello Statuto e del Regolamento.
Con accordo fra le parti stipulanti saranno successivamente stabilite misure, modalità e termini della contribuzione al Fondo, in modo tale da promuoverne l’operatività non appena acquisite le necessarie autorizzazioni di legge.
Per i lavoratori già iscritti a fondi di settore già operativi, sarà salvaguardata la continuità di iscrizione a tali fondi fino all'avvenuta trasformazione del fondo Telemaco.
Quanto sopra sarà oggetto di specifica intesa con i fondi interessati.
ALLEGATO 1
LETTERA DI INTENTI TRA CONFINDUSTRIA E CGIL, CISL UIL SUL CONTRATTO DI SETTORE TLC.
Fermo restando quanto previsto dalla Parte seconda, Disciplina dei diritti sindacali, di cui all’art. …..Rappresentanze Sindacali Unitarie, le parti firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro si danno reciprocamente atto che il sistema di relazioni sindacali è quello basato sulle Rappresentanze sindacali Unitarie (RSU), così come previsto dal Protocollo tra Governo e Parti sociali il 23 luglio 1993 e come regolato successivamente dall’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993.
In tal senso, perciò, le funzioni riconosciute per legge alle Rappresentanze Sindacali Aziendali vengono esercitate dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie che sono titolari di tutti i relativi diritto, poteri e tutele.
Tuttavia, in considerazione sia della rapida evoluzione tecnologica sia del costante inserimento di soggetti imprenditoriali all’interno del settore, anch’esso attraversato da continui processi di mutamento organizzativo e produttivo, Confindustria e CGIL, CISL e UIL, entro 18 mesi dalla stipula del presente CCNL effettueranno uno specifico monitoraggio al fine di valutare la dimensione quantitativa e territoriali delle RSU.
Entro il corrente anno, le Organizzazioni sindacali stipulanti indiranno le elezioni delle RSU nel maggior numero di aziende. A tal fine Confindustria e le Associazioni territorialmente competenti assicureranno, ai sensi dell’Accordo Interconfederale 20 Dicembre 1993, la prevista collaborazione.
ALLEGATO 1
In attesa di una specifica compiuta reciproca rappresentanza categoriale, con riferimento all’esercizio dei diritti sindacali previsti dal C.C.N.L., le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL provvederanno ad indicare i soggetti appositamente delegati in loro rappresentanza.
ALLEGATO 2
Scambio di lettere tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil del 25 ottobre 1999.