STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
TITOLO I
Denominazione - sede
Art. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art.36 e seguenti del codice civile è costituita, con sede in Cavagnolo:Associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione di UNISPORT-sez.ARCIERI DEL PO.
Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle Leghe sportive e simili sia Nazionali che locali.
TITOLO II
Scopo - Oggetto
Art. 2 - L'asssociazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi,ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
Art. 3 - L'associazione, con spirito altruistico, si propone di :a) perseguire finalità sportive dilettantistiche ed amatoriali, ricreative e culturali attraverso la gestione di attività sportive, ricreative ed aggregative con intenti mutualistici; b) gestire, anche a seguito di convenzioni con l'ente locale immobili ed impianti sportivi, ricreativi e culturali per il conseguimento di finalità di utilità generale; c) proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, sportiva e culturale, al fine di migliorare le condizioni sociali dei soci e per affermare lo spirito di tolleranza e la pacifica convivenza; d) partecipare alla promozione o svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica, ricreativa e di accrescimento culturale; e) promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali.
TITOLO III
SOCI
Art. 4 - Il numero dei soci é illimitato, Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Art. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi di attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto del rilascio della tessera sociale, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.
Art.6 - La qualifica di socio individuale da diritto : - a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti; -a partecipare alle elezioni degli organi direttivi I soci individuali sono tenuti : - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; - al pagamento della quota sociale.
Art.7 - I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.
TITOLO IV
RECESSO - ESCLUSIONE
Art.8 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
Art.9 - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio :a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione; b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione; d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali all'Associazione. L'esclusione diventa operante della annotazione nel libro soci.
Art.10 - Le deliberazioni prese in materie di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
TITOLO V
FONDO COMUNE
Art.11 - Il fondo comune é costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non é mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.
ESERCIZIO SOCIALE
Art.12 - L'esercizio sociale va dal Gennaio al Dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve predisporre il Bilancio da presentare all'Assemblea degli associati, il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
SEZIONI SPORTIVE
Art.13 - In particolare per ogni attività sportiva può essere costituita e funzionante una specifica sezione, alla quale aderiscono tutti coloro che sono interessati alle rispettive discipline. Gli aderenti alle diverse Sezioni debbono essere soci dell'Associazione. Analogamente possono essere costituite sezioni per altri e diversi gruppi d'interesse. La direzione e l'organizzazione della sezione é affidata ad un Comitato eletto dell'Assemblea della Sezione stessa e ratificato dal Comitato Direttivo dell'Associazione.Il Comitato di sezione, nel cui ambito sono assegnati alcuni incarichi ( responsabile gare e manifestazioni, impianti e attrezzature, corsi e centri di avviamento, ecc...) deve : a) applicare lo Statuto Sociale ed attenersi ad esso e alle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo; b) predisporre il programma delle attività ed il relativo bilancio preventivo della sezione che dovranno essere esaminati ed approvati dal Consiglio Direttivo; c) sottoporre al Consiglio Direttivo le proposte inerenti alle norme per l'uso degli impianti sportivi, alla scelta dei tecnici e degli istruttori e ai relativi accordi di natura economica, oltre a quanto investe l'immagine ed i principi sui quali si fonda la vita dell'Associazione;d) far rispettare a tutti i tesserati ( soci - dirigenti - istruttori - atleti ) le norme emanate dagli Enti e dalle Federazioni competenti relative alla partecipazione all'attività svolta nelle diverse discipline sportive; e) gestire organizzative e tecnicamente il programma ed il Bilancio preventivo concordato con il Consiglio Direttivo; i bilanci preventivi e consuntivi delle sezioni sono autonomi ma costituiscono parte integrante di quelli dell'Associazione.
TITOLO VI
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art.14 - Sono organi dell'Associazione :a) l'Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Collegio dei Revisori dei Conti.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 15 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinario. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affliggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo ( nella sede o altrove ), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
Art.16 - L'assemblea ordinaria : a) approva il bilancio consuntivo; b) procede alla nomina delle cariche sociali; c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza del presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo; d) approva gli eventuali regolamenti. essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
Art.17 - L'Assemblea, di norma, é considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.
Art.18 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, é regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, é regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti ( 3/5 ) degli associati presenti.
Art.19 - L'Assemblea é presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario é fatta dal Presidente dell'Assemblea.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.20 - Il Consiglio Direttivo é formato da un minimo di 5 ad un massimo di 13 scelti fra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Cassiere. Il Consiglio Direttivo é convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno uno dei membri. La convocazione é fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio Direttivo é investito di più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificato, al Consiglio : a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il bilancio consuntivo; c) compilare i regolamenti interni; d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome; f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati; g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione; h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.
Art.21 - In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli tramite cooptazione, con deliberazione approvata anche dal Consiglio dei Revisori dei conti. Se viene a meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.
PRESIDENTE
Art.22 - Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art.23 - Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre effettivi e due supplenti. Nomina al proprio interno il Presidente.
Art.24 - Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto al voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
TITOLO VII
SCIOGLIMENTO
Art.25 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea determinerà la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione. Nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci determinandone i poteri.
Art.26 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore. La liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti al fine di perseguire finalità di utilità generale a Enti o Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva.
NORMA FINALE
Art.27 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.