Organi collegiali: il Consiglio d'Istituto

 

Come si costituisce?
Attribuzioni? 

QUESTA PAGINA E' IN COSTRUZIONE E CONTIENE I DATI RELATIVI ALL'ANNO SCOLASTICO 1999/2000

Consiglio in carica                                                                        Convocazione

Di Leo Rosa  Presidente
(genitore)
Aretino Davide
(docente)
Berizzi Marika
(alunno)
Piazzalunga Patrizia
(collab.ce scolastica)
Zanoni Silvia
(preside)
Belotti Anna Maria
(genitore)
Barbato Angela
(docente)
Bevilacqua Anna
(alunno)
Romilda Seminati (collab.re scolastico)
Carozza Alessandra
(genitore)
Bulgarella Anna
(docente)
Macconi Dario
(alunno)
Pelliccioli M.Rosa
(genitore)
De Angioletti Laura
(docente)
Marchesi Cesare
(alunno)

Sardo Adriana
(docente)

Tiezzi Franca
(docente)
Turbiglio Domenico
(docente)
Tutore Emilia
(docente)

La componente studentesca viene rinnovata ogni anno. Le altre componenti vengono rinnovate ogni tre anni. Ultima elezione: anno scolastico 1998/99. Il preside e' consigliere di diritto.

 

Come si costituisce:
Art.8 T.U. n.242/1994-Consiglio di circolo o d’istituto e giunta esecutiva

  • Il consiglio di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno. del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastici superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.
  • Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti. eletti dagli studenti.
  • Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b.), dell'articolo 10.
  • I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell'istituto.
  • Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo odi istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento
  • Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.
  • Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
  • I consigli di circolo odi istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
  • Le funzioni di segretario del consiglio di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

 

Attribuzioni: 
Art.10 T.U. 242/94-Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

  1. Il consiglia di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento,
  2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.
  3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione. di interclasse, e di classe, ha potere deliberante su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
  • adozione del regolamento interno del circolo dell'istituto che deve tra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio a sensi dell'articolo 42-
  • acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
  • adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
  • criteri generali per la programmazione educativa
  • criteri per la programmazione e l'attuazione dell’attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno alle libere attività complementari, alle visite guidate e a viaggi di istruzione.
  • promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
  • partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
  • forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall’istituto.
  1. Il consigliò di circolo o di istituto; indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche, alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o. di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
  2. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
  3. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.
  4. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
  5. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
  6. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale


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Ultimo aggiornamento il:08/10/00