ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' PER ACCEDERE ALLE PROVVIDENZE ECONOMICHE

 Prima di tutto la certificazione sanitaria

La prima tappa per accedere alle provvidenze economiche è l'accertamento sanitario compiuto dalle commissioni mediche presso le Asl. Come presentare la domanda e quali sono i tempi entro i quali si ha diritto ad essere sottoposti alla visita medica.

Per ottenere l'erogazione delle provvidenze economiche previste a favore delle persone portatrici di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché di handicap derivante dall'invalidità, la persona interessata deve attivare un procedimento amministrativo diviso in due fasi: la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione delle provvidenze economiche.

L'istanza volta ad ottenere l'accertamento sanitario va presentata in carta semplice presso le Asl competenti per territorio, allegando la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti. Con la medesima istanza l'interessato chiede alla Regione competente la concessione delle provvidenze economiche.

La visita medica deve essere fissata entro tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza e, laddove ciò non avvenga, l'interessato può presentare una diffida a provvedere all'Assessorato alla Sanità della Regione territorialmente competente.
La visita si svolge nei locali della Asl ed è eseguita da un'apposita commissione medica. Qualora l'istante sia impossibilitato a presentarsi, egli stesso o, se non è in grado di farlo, un suo familiare, può chiedere una visita domiciliare, allegando la documentazione medica che accerti tale impossibilità e indicando una data nella quale si rende disponibile per l'accertamento.

Eseguita la visita, la commissione medica della Asl, trasmette copia del relativo verbale alla competente commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile. Quest'ultima, entro 60 giorni, può sospendere la procedura per ulteriori accertamenti da eseguire tramite l'Asl o direttamente.
Qualora nel suddetto termine la commissione medica periferica non richieda una sospensione, o comunichi di non avere nulla da osservare, il verbale di visita diventa definitivo e viene inviato all'interessato in originale, con lettera raccomandata A/R.

Ove le minorazioni riconosciute diano diritto a provvidenze economiche, copia dell'istanza e copia del verbale sanitario vengono trasmessi alla Regione competente che verificherà l'esistenza dei requisiti per la concessione dei benefici.
Il procedimento per l'accertamento sanitario deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda.

Fonte: Superabile.it - 28 febbraio 2002

Dalle Prefetture alle Regioni
Dopo l'accertamento sanitario, inizia la seconda fase del procedimento per la concessione dei benefici economici. Per le recenti modifiche legislative, ora sono le Regioni e non più le Prefetture a provvedere alla verifica dei requisiti.

Terminato l'iter necessario per l'accertamento sanitario, inizia la seconda fase del procedimento che porta all'erogazione delle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili.
In questo stadio della procedura si fanno più evidenti gli effetti di quelle innovazioni legislative che hanno provveduto, principalmente con l'art. 130 della L. 112/98, a trasferire le funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili dalle Prefetture alle Regioni.

Attualmente, il verbale sanitario viene trasferito alla Regione competente per territorio insieme con la copia dell'istanza dell'interessato. La Regione ha centottanta giorni di tempo, che decorrono dalla data di presentazione dell'istanza, per concludere il procedimento di concessione. Tale termine può essere sospeso, per un massimo di sessanta giorni, su richiesta dell'interessato che intenda produrre ulteriore documentazione.
Il compito delle Regioni è di verificare la sussistenza delle condizioni per il godimento delle provvidenze richieste.

Nel caso in cui tale accertamento abbia un esito positivo, i benefici economici decorrono dal mese successivo alla data in cui è stata presentata la domanda di accertamento sanitario alla Asl o dalla diversa data eventualmente indicata dalle stesse commissioni sanitarie competenti. In ogni caso, sono dovuti all'interessato gli interessi legali maturati nel frattempo.
Con decorrenza dal mese di novembre del 1998, i benefici economici sono erogati da un apposito fondo di gestione istituito presso l'INPS e, dal mese di gennaio 1999, i pagamenti sono effettuati con cadenza mensile, come per la generalità delle prestazioni erogate dall'Istituto.
Il titolare delle provvidenze economiche è tenuto a comunicare alle Regioni ogni mutamento delle condizioni e dei requisiti di assistibilità previsti dalla normativa vigente.
È ovvio che, laddove venga accertata un'insussistenza dei requisiti prescritti, la loro erogazione verrà immediatamente sospesa e successivamente revocata con decorrenza dalla data dell'accertamento della loro mancanza.

Attualmente è in atto un decentramento delle competenze dalle Regioni ai Comuni di appartenenza di colui che presenta l'istanza di accertamento. Dove tale decentramento sia già avvenuto, sarà il Comune competente a dover svolgere tutte le funzioni sopra descritte e attribuite, in un primo momento, alle Regioni.

Fonte: Superabile.it - 9 agosto 2002

 

Requisiti generali per l'accertamento dell'invalidità civile
Per accedere alle provvidenze economiche erogate a favore dei mutilati e degli invalidi civili è necessario che venga accertato il possesso dei requisiti generali richiesti.

La nozione giuridica di mutilato e invalido civile è stata introdotta nel nostro Paese dalla Legge 30 marzo 1971 n.118 la quale, all'art. 2, individua chi sono i soggetti aventi diritto alle prestazioni socio-assistenziali.
Sinteticamente, si può affermare che i presupposti di carattere generale per accedere a tali provvidenze economiche sono tre e, precisamente: l'età, i requisiti sanitari ed il reddito.

L'età
Nessun limite di età è posto dal legislatore alla possibilità di godere della tutela assistenziale, anche se esiste una differenziazione nei criteri di individuazione dell'invalidità operata proprio in base all'età degli aventi diritto.
Infatti, mentre per i cittadini di età compresa tra i 18 ed i 65 anni verrà valutata “la riduzione permanente della capacità lavorativa”, per i cittadini con meno di 18 anni e con più di 65 anni saranno, invece, considerate “le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”, anche se l'ultrasessantacinquenne può avere diritto all'indennità di accompagnamento e alla pensione sociale, ma non all'assegno di invalidità né alla pensione di inabilità.

I requisiti sanitari
Le commissioni sanitarie a ciò deputate devono accertare, inoltre, che il cittadino soffra di una minorazione, ovverosia la sussistenza di una compromissione dell'efficienza psicofisica dell'individuo, comprendente anche, ai sensi dell'art.1 del D.L.vo 509/1988, gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente.

Il reddito
Il carattere puramente assistenziale delle provvidenze economiche comporta necessariamente una selezione tra i cittadini che ne richiedono l'erogazione. Tale selezione è operata adottando, come criterio, la condizione economica effettiva del soggetto. Tuttavia, va anche sottolineato che esistono delle provvidenze economiche la cui erogazione esula dalla valutazione del reddito percepito dal richiedente perché rivolte ad eliminare la situazione di disagio ed emarginazione generata dalla minorazione.

Fonte: Superabile.it