Agevolazioni per i datori di lavoro

Una delle peculiarità della riforma del collocamento obbligatorio è il sistema di incentivazioni economiche contributive a favore delle imprese che assumono persone disabili.

I soggetti interessati
Le incentivazioni corrisposte ai datori di lavoro che assumono persone disabili è uno degli aspetti maggiormente innovativi della legge di riforma del collocamento mirato.
Il beneficio delle agevolazioni economiche non è rivolto a tutti i destinatari della legge n. 68 del 1999. Infatti, possono fruirne :
- i datori di lavoro privati anche se non soggetti all'obbligo di assunzione; - le Cooperative sociali e i Consorzi di società cooperative;
- le Organizzazioni senza fine di lucro che operano nel sociale.
Vengono, pertanto, escluse tutte le altre categorie di datori di lavoro anche se tenute a dare attuazione alla normativa sul collocamento obbligatorio.

La normativa
Sulla base delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, i datori di lavoro privati che abbiano assunto persone disabili stipulando Convenzioni con i Centri per l'Impiego possono usufruire delle seguenti agevolazioni:
- A) fiscalizzazione totale , per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali e assistenziali per ogni lavoratore disabile assunto con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%; la stessa fiscalizzazione è prevista per l'assunzione di lavoratori con handicap psichico e intellettivo, indipendentemente dalla percentuale di invalidità;
- B) fiscalizzazione parziale, nella misura del 50% per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali e assistenziali per ogni lavoratore disabile assunto con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%;
- C) rimborso forfettario parziale per le spese sostenute dall'impresa per rimuovere gli ostacoli alla prestazione lavorativa delle persone disabili e, segnatamente per i seguenti interventi: - trasformazione e adattamento del posto di lavoro al fine di renderlo adeguato alle possibilità operative delle persone disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%; - apprestamento di tecnologie di telelavoro; - abbattimento delle barriere architettoniche.

I datori di lavoro interessati presentano al Centro per l'Impiego in cui ha sede l'impresa, entro il 30 giugno di ogni anno, il programma sulla scorta del quale chiedono di fruire delle agevolazioni in parola. Il Centro per l'Impiego può ammettere alle agevolazioni anche i programmi presentati dopo tale data nei limiti delle disponibilità residue delle risorse assegnate e, comunque, non oltre il 31 ottobre.
Nell'ambito delle disponibilità delle risorse assegnate alle Province, vengono ammessi agli incentivi i programmi che soddisfano i requisiti previsti dall'art. 11 della legge n. 68 del 12 marzo 1999 e, precisamente:
1) i programmi che si prefiggono l'avviamento al lavoro delle persone disabili che presentino particolari difficoltà di inserimento, con particolare attenzione ai lavoratori con disabilità di tipo intellettivo e psichico;
2) i programmi che prevedono forme di inserimento lavorativo stabile;
3) i programmi che prevedono percorsi formativi con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative, in particolare diretti a settori innovativi di attività;
4) i programmi che comportino modalità e tempi innovativi di lavoro;
5) i programmi che favoriscano l'inserimento lavorativo di donne disabili.
I programmi saranno valutati dai servizi competenti. Sono privilegiati i programmi indicati al punto 1). A parità di requisiti, il servizio concede i benefici secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Fonte: Superabile.it  - 16 dicembre 2002