L'assegno bancario

Una bella invenzione "questo pezzo di carta che sostituisce tanti pezzi di carta" al momento del pagamento. Un itinerario, qui di seguito, per capire funzionamento, modalità e vantaggi dell’assegno.

Cos’è e come si ottiene l'assegno bancario

L’assegno bancario è un titolo di credito emesso dalle banche e rappresenta un ordine alla propria banca di pagare a terzi o a se stessi una somma indicata. Si tratta quindi di uno strumento di pagamento sostitutivo del denaro: in pratica il soggetto ordina alla banca presso la quale si detiene il conto corrente, di pagare una certa somma prelevandola dal proprio conto, ad un altro soggetto.

Il termini tecnici si parla del traente che ordina al trattario di pagare un beneficiario.

L’assegno assomiglia molto alla cambiale per quel che riguarda la struttura, ma ne differisce perché quest’ultima rappresenta uno strumento per concedere e ricevere credito e non per effettuare pagamenti.

L’emissione di assegni è possibile solo se si verificano alcune condizioni, ovvero se si possiede un conto corrente e se si è stipulata la convenzione con la banca. La banca quindi consegna al correntista il libretto degli assegni, i quali sono composti da due parti, la figlia, ovvero l’assegno vero e proprio da compilare e staccare; la madre è il talloncino che rimane come promemoria del titolare, dove è indicato il numero dell’assegno.
Le modalità di circolazione dell'assegno

Attraverso la girata si trasferisce l'assegno ad un altro beneficiario, apponendo la firma sul retro del titolo. L'assegno può dunque essere incassato subito oppure può essere "girato " più volte. Le persone che "girano" l'assegno si assumono la responsabilità della copertura dei fondi; ovvero se il conto sul quale è emesso l'assegno non ha fondi sufficienti, chi ha posto la firma per girata garantirà il pagamento della somma indicata. Esiste la girata piena oppure in bianco. Nel primo caso si indica il nome della persona a cui si gira l'assegno, nel secondo si appone solo la firma.
L'assegno con la clausola "non trasferibile" invece indica che lo stesso deve essere pagato solamente al beneficiario. Egli non può per nessun motivo girare l'assegno a nessun altro beneficiario, ma potrà solo procedere all’incasso presso una banca. La clausola si appone scrivendo sull'assegno "non trasferibile". Si consiglia di ripetere la formula anche sul retro dell'assegno.
Gli assegni di importo superiore ai 10 mila euro devono obbligatoriamente contenere la clausola non trasferibile e devono contenere quindi l'indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario. 
Apponendo due sbarre sulla facciata anteriore, ovvero attraverso lo sbarramento si impone alla banca di pagare solo ad un proprio cliente oppure ad un'altra banca.

Quando un assegno è spillato, ovvero quando vi si taglia l’angolo superiore sinistro della facciata, significa che ha finito di circolare. Ovviamente ciò impedisce che gli assegni rubati rientrino in circolazione.
Come si compila l'assegno

Secondo le più recenti statistiche effettuate dall’Unione Europea risulta che il 70% degli italiani non è capace di compilare correttamente un assegno in euro. Vediamo insieme come procedere, ricordando che la denominazione dell’assegno deve essere nella lingua in cui viene redatto, e bisogna avere l’ordine incondizionato di pagare dato alla banca.

Come compilare l'assegno

  1. Il luogo di emissione. E’ un requisito formale che assume importanza in relazione al luogo in cui ha sede la banca. Se il luogo di emissione e la medesima località dell’agenzia bancaria coincidono, la presentazione dell’assegno dovrà avvenire entro 8 giorni dalla data di emissione; se le località non coincidono i termini salgono a 15 giorni.
  2.  Data di emissione: E’ un campo obbligatorio. Se viene indicata una data successiva al giorno in cui è emesso, l’assegno si dice post-datato, ma la post datazione è considerata illecito fiscale, a meno che questa non sia giustificata dal tempo necessario a far pervenire l’assegno al beneficiario. E’ ammessa una post-datazione di 4 giorni.
  3. L’importo in cifre: Nel caso in cui la cifra sia intera, si scriverà ad esempio "534,00". Nel caso invece in cui non sia intera, la si dovrà scrivere "534,71".
  4.  L’importo in lettere: In caso di discordanza fra l’importo in cifre e quello in lettere, prevale sempre la cifra in lettere. L’assegno è comunque valido anche se l’importo è indicato una sola volta o per due volte entrambe in cifre o lettere. Riproponendo l’esempio di prima, l’importo in lettere sarà "cinquecentotrentaquattro no cent" oppure "cinquecentotrentaquattro/00", nel caso in cui l’importo sia intero. In caso di cifra non intera "cinquecentotrentaquattrosettantunocent" oppure "cinquecentotrentaquattro/71".
  5. Il beneficiario: è colui al quale viene pagato l’assegno. Se è lasciato in bianco si dice "al portatore", ovvero chiunque ne venga in possesso lo può incassare. Il beneficiario può anche essere la stessa persona che emette l’assegno, in questo caso potrà scrivere il suo nome e cognome oppure "a me medesimo" o "all’ordine mio proprio". Tale assegno è trasferibile ad altri per girata, a cui è dedicato un tema d’interesse specifico.
  6. La sottoscrizione dell’emittente: è la firma autografata che deve corrispondere a quella depositata in banca.
L'assegno a vuoto

L’assegno a vuoto è un assegno non coperto. In questi casi il beneficiario può agire in via di regresso per recuperare ciò che gli spetta sia contro il traente che contro i giranti, ma non contro la banca.

L’azione di regresso è possibile se sono rispettati i termini per il pagamento dell’assegno, ovvero 8 giorni se nello stesso Comune e 15 se in un altro Comune. Altra condizione è che sia stato constatato il mancato pagamento attraverso l’atto di protesto o con la dichiarazione di rifiuto apposta dalla banca.

 

L'emissione di assegno bancario a vuoto prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €516 a €4000; se l’assegno è di importo superiore a €10.000 si applica la sanzione pecuniaria da €1000 a €6000.