L’indennità di frequenza è valida per i minori invalidi e i bambini sotto i 3 anni in asilo |
Lo prevede una sentenza della Corte Costituzionale |
UNA
recente sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito che l’indennità
di frequenza, prevista per i minori invalidi, spetti anche ai bambini fino
a tre anni che frequentano l’asilo nido. Il servizio fornito dall’asilo nido, infatti, non è solo una funzione che sostiene le famiglie per facilitare i genitori a recarsi al lavoro ma ha anche finalità formative in quanto è rivolto a favorire l’espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino. La funzione di favorire lo sviluppo della personalità del bambino è una caratteristica importante anche per quelli di età inferiore ai tre anni con difficoltà a socializzare, al punto che il legislatore ha, a tal fine, ritenuto di dover garantire al bambino da zero a tre anni handicappato l’inserimento negli asili nido. Quindi in considerazione di quanto affermato dalla Corte Costituzionale, l’indennità di frequenza spetta anche ai minori, fino a tre anni, che frequentano l’asilo nido, previa presentazione di domanda corredata da certificato di frequenza all’asilo nido. L’indennità di frequenza È una prestazione che spetta agli invalidi civili minori di 18 anni che hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita dell’udito superiore ai 80 decibal nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz, e che, per la loro minorazione, devono far continuo ricorso a trattamenti riabilitativi o terapeutici. Il requisito fondamentale è il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici o la frequenza di centri ambulatoriali, centri diurni — anche di tipo semiresidenziale, pubblici e privati, purché operanti in regime convenzionale — specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. Spetta inoltre a coloro che frequentano scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale, finalizzati al reinserimento sociale delle persone. L’indennità spetta a condizione che: ci sia uno stato di bisogno economico. L’interessato non deve possedere redditi personali superiori a quelli stabiliti dalla legge. Per il 2003 tale limite è pari a euro 3.846,05 e l’assegno mensile spettante è di euro 223,90; l’interessato sia cittadino italiano. Hanno diritto all’indennità anche i cittadini dell’Unione Europea e loro familiari (coniugi e figli a carico) regolarmente residenti in Italia, che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell’Unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta o permesso di soggiorno. L’indennità non spetta se il minore è ricoverato, ed è incompatibile con: l’indennità di accompagnamento come invalido civile o come cieco civile; l’indennità di comunicazione per i sordomuti; indennità speciale per i ciechi parziali. Può comunque optare per il trattamento più favorevole se ha diritto ad una di queste indennità. |
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