Legge 12 marzo 1999, n. 68
NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
(G. U. n. 68 del 23 marzo 1999 - Supplemento Ordinario n. 57)
Capo I
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
Art. 1.
(Collocamento dei disabili)
1. La presente legge ha come finalità la promozione
dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel
mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa
si applica:
a)alle persone in età lavorativa affette da minorazioni
fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che
comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento,
accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità
civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità
per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla
base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla
Organizzazione mondiale della sanità;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità
superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle
disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27
maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e
successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra
e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava
categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che
sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un
decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per
sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima
dell'apprendimento della lingua parlata.
3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle
leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n.
778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29
marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non
vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le
norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11
gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui
all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione
obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli
articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo,
che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei
disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e
coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi
giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono
stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di
controllo della permanenza dello stato invalidante.
5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità
lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini
dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la
presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni
di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento
lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle
disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
e successive modificazioni.
7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la
conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al
momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia
professionale eventuali disabilità.
Art. 2.
(Collocamento mirato)
1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
Art. 3.
(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere
alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo
1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più
di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo
di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che,
senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale,
dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa
esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente
funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di
nuova assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale,
il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei
confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli
articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono
sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di
intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per
il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata
della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura
si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il
diritto di precedenza all'assunzione previsto dall' articolo 8, comma 1, della
stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori
di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai
sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonchè
della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.
Art. 4.
(Criteri di computo della quota di riserva)
1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti
disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori
occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato
di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e
lavoro, nonchè i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma
secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1
della legge 11 maggio 1990, n. 108.
2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.
3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di
telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a
procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di
lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma,
della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto
collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile
a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura
della quota di riserva.
4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in
conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di
riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità
lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a
causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede
giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i
predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato
motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni
equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione
a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole
trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti
lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori,
gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma
1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità
lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e
della protezione civile.
6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata
riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a
proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda
che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni,
alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui
all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche,
risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni
siano emanazione, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21
dicembre 1978, n. 845, nonchè ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5
febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di
riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai
mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma
dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l'assegno di
incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per
l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per
l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge
29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri
predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza
unificata".
Art. 5.
(Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1,
sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il
parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e
la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione
all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non
economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono
in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della
eventuale riduzione.
2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto
pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il
personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui
all'articolo 3. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro
pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al
personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità
dell'attività di trasporto.
3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali
condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei
disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo
dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per
ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno
lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la
Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti
per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1,
sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi
occupazionali, nonchè i criteri e le modalità per la loro concessione, che
avviene solo in presenza di adeguata motivazione.
5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui
al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di
sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La
riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.
6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo
sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.
7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma
1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione
e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui
all'articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.
8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro
motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori
aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto,
portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre
unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la
compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in
regioni diverse.
Capo II
SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Art. 6.
(Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)
1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito
denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi
sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche
competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica
degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla
presente legge nonchè all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al
rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali,
alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.
2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono
sostituite dalle seguenti: "comparativamente più rappresentative";
b)sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Nell'ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da
funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi
individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con
particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla
valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti
e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli
periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il
funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della Commissione di cui al
comma 1".
Capo III
AVVIAMENTO AL LAVORO
Art. 7.
(Modalità delle assunzioni obbligatorie)
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo
3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento
agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi
dell'articolo 11. Le richieste sono nominative per:
a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che
occupano da 15 a 35 dipendenti, nonchè i partiti politici, le organizzazioni
sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;
b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori
di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori
di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.
2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto
previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11
della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera
a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni,
i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della
presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva
quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni
di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle
assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata
anche su base nazionale.
Art. 8.
(Elenchi e graduatorie)
1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano
disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità
lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti;
per ogni persona, l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della
presente legge, annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità,
le competenze e le inclinazioni, nonchè la natura e il grado della minorazione
e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili,
favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti
provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente
comma alle dipendenze dei datori di lavoro.
2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria,
dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici
e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che
concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a
carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità
lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che
concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei
criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1,
comma 4.
5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per
giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita
all'atto dell'inserimento nell'azienda.
Art. 9.
(Richieste di avviamento)
1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti
la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono
obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.
2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o
con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano
lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo
addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste
dall'articolo 12.
3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso
l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da
parte dei datori di lavoro.
4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le
convenzioni di cui all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le
assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui
all'articolo 13.
5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento
mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che
aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico
può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici
settori.
6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della
presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal
quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i
nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo
3, nonchè i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui
all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, la periodicità
dell'invio dei prospetti e può altresì disporre che i prospetti contengano
altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni
obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di
rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle
proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.
7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può fare
richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli
5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata
stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11,
comma 4, della presente legge.
8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi del
presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che
trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.
Art. 10.
(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti)
1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica
il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti
collettivi.
2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non
compatibile con le sue minorazioni.
3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative
variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga
accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato
di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano
accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle
sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora
si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti
dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia
incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale
incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione
dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non
retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista.
Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo.
Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta
sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della
presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo
compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il
rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i
possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione
accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno
dell'azienda.
4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.
223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato
motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato
obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del
rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia
inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della presente legge.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto
a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al
fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento
obbligatorio.
6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone
la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la
cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del
lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non
risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto
corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate
all'atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.
Capo IV
CONVENZIONI E INCENTIVI
Art. 11.
(Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa)
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili,
gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6
della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni
aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento
degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che
il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono
essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo
svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione
con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi
di quelli previsti dal contratto collettivo, purchè l'esito negativo della
prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto,
non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono
obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di
integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari
caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire
l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa
legge, nonchè con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque
con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla
realizzazione degli obiettivi della presente legge.
6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può
proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di
formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da
specifici progetti di inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa
devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al
lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di
tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di
orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del
disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso
formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli
enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.
Art. 12.
(Cooperative sociali)
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11,
gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti
agli obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative sociali di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e
successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche se
operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento
temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso
le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai
quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali
convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione
del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 6, non possono
riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di
50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere
ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.
2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile
da parte del datore di lavoro;
b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3
attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);
c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero
presso il libero professionista di cui al comma 1, con oneri retributivi,
previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata
della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori
dodici mesi da parte degli uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si
impegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al
comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla
cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 di
applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le
funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati
soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e
successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento
lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.
Art.13.
(Agevolazioni per le assunzioni)
1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici competenti
possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi
presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del
presente articolo:
a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto
anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore
disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della
capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla
prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la
medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap
intellettivo e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente
dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di
criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti
del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di
cui al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse
eventualmente non impiegate;
b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la
durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali
relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge,
abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il
79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui
alle tabelle citate nella lettera a);
c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie
alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità
operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50
per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la
rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo
l'integrazione lavorativa del disabile.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che,
pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono
all'assunzione di disabili.
3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 la
possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, per
un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta,
assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono
tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante
convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono
posti a carico del Fondo di cui al comma 4.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi
per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la
prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per
l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede
mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le somme non impegnate
nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le modalità per la
ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4,
nonchè la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di
cui al comma 1.
9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni
del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse
finanziarie ivi previste.
Art. 14.
(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)
1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili,
di seguito denominato "Fondo", da destinare al finanziamento dei
programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono
determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una
rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.
3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle
sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati
dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonchè il contributo di
fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.
4. Il Fondo eroga:
a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che
svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei
disabili;
b)contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti
dall'articolo 13, comma 1, lettera c);
c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della
presente legge.
Capo V
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 15.
(Sanzioni)
1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli
obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio
del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle
direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo
di cui all'articolo 14.
3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze
di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge, si
applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme
sul pubblico impiego.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere
soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno
lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore
di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro
stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di
cui all'articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun
lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 16.
(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni)
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma
1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da
qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso
prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire
ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli
altri.
2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono
essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3,
anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad
essi riservati nel concorso.
3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate
le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica
nei bandi di concorso per il pubblico impiego.
Art. 17.
(Obbligo di certificazione)
1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonchè apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.
Art. 18.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio
sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in
base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini
dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro
degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di
lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi
dell'invalidità riportata per tali cause, nonchè dei coniugi e dei figli di
soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di
lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai
sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali
soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro
pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto
percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3,
4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota
è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da
cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le
modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20
stabilisce le relative norme di attuazione.
3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data
di cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui
all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste
di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono
avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella
graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le
disposizioni dell'articolo 4, comma 6.
Art. 19.
(Regioni a statuto speciale e province autonome)
1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 20.
(Regolamento di esecuzione)
1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge.
Art. 21.
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.
Art. 22.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni;
b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;
e) l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638;
f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;
Art. 23.
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9,
comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il
giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento
giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.