Statuto

della

Federazione Italiana del Giuoco del Gingo

 

 

1. Scopo.

La F.I.G.G. intende promuovere la conoscenza, lo studio e la pratica del Giuoco del Gingo e si propone di porre in essere tutte le attività che ritiene idonee a soddisfare questo fine.

In particolare:

a) promuovere e cementare l'unione di tutti i Ginghisti e mantenere vivo in essi il vincolo di cameratismo e di fratellanza onde distinguersi come forza operante per esemplarità di vita ed elevatezza di sentimenti;

b) mantenere vive le tradizioni del Gingo;

c) attuare rapporti di solidarietà con associazioni affini;

d) svolgere ogni possibile assistenza morale e materiale in favore dei Ginghisti.

 

 

2. Emblema.

E' autorizzato l'uso dell'Asso di Denari come Emblema Federale.

 

 

3. Tesserati.

Sono tesserati tutti coloro i cui nomi sono inseriti con procedura solenne negli Elenchi di Rango della Federazione.

Il Consiglio dei Garanti giudica insindacabilmente delle proposte di ammissione.

La Federazione si compone di:

Professionisti: inseriti nel Libro degli Eletti.

Mine vaganti: inseriti nel Registro di Reperibilità.

L'Indice di Pericolosità contiene i nomi di coloro che svolgono il Corso di Apprendista dell'Arte e della Filosofia del Gingo presso l'Accademia Nazionale di Gingo di Frascati, sotto l'egida di Maestri Federali.

 

 

4. Finanza.

Tutti i tesserati sono tenuti a concorrere alle spese federali mediante il pagamento dell'Obolo Annuale di Iscrizione e del Balzello previsto per le manifestazioni ufficiali.

 

 

5. Congresso.

E' composto dai Professionisti e dalle Mine vaganti.

Si riunisce su richiesta del Consiglio o dei due terzi dei Professionisti.

L'adunanza è valida con la presenza di metà dei Professionisti.

Il Congresso delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto; le Mine vaganti esprimono un voto unico.

Il Congresso delibera per quanto concerne.

a) elezione di organi;

b) approvazione di bilanci;

c) responsabilità degli amministratori;

d) modifiche statutarie;

e) scioglimento della Federazione;

f) esclusione di tesserati.

 

 

6. Consiglio.

Il Consiglio dei garanti dell'Ortodossia del Gingo dirige la politica federale ed ha competenza esclusiva su ogni questione attinente il gioco, l'organizzazione di tornei e la disciplina.

E' composto da:

a) Lord Protettore del Gingo,

b) Luogotenente Federale,

c) quattro Consiglieri Garanti Ordinari.

Il Lord Protettore è il capo della Federazione e ne rappresenta l'unità. Dirige la politica federale e mantiene l'unità di indirizzo, promuovendo e coordinando l'attività del Consiglio.

Il Luogotenente supplisce al Lord Protettore in caso di impedimento e presiede le riunioni del Congresso. La carica è ricoperta dal consigliere più anziano.

I Consiglieri Ordinari presiedono gli Uffici Federali e svolgono le funzioni ad essi inerenti.

 

 

7. Uffici Federali.

Gli Uffici Federali sono:

a) Ufficio Propaganda, Cultura e Censura;

b) Istituto di Rilevazione Statistica e Archivio Storico;

c) Tesoreria Federale;

d) Accademia Nazionale del Gingo.

 

 

8. Elezione del Consiglio.

Si autoproclamano eletti:

Giorgio Ferrario, Lord Protettore del Gingo.

Diego Dolci, Luogotenente Federale.

Alessandro Ercolani, Consigliere Garante Ordinario.

Fabrizio Ferri, Consigliere Garante Ordinario.

Andrea Paoli, Consigliere Garante Ordinario.

Sergio Tommasi, Consigliere Garante Ordinario.

 

 

Frascati, 19 settembre 1993