CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM
SANATORIA DELLE IRREGOLARITA’ E DEDUZIONI SULLE
PROPOSTE DI CONCENTRAZIONE DELLE RICHIESTE
REFERENDARIE E DI DENOMINAZIONE
I sottoscritti PAOLO CAGNA NINCHI, GIACINTO BOTTI, PIER LUIGI PANICI, FRANCO CALAMIDA, GIANCARLO CESARE TOPPI, FEDERICA MANUELA CATTANEO, ANGELA RUGGIERI, CARLO GUGLIELMI, ROBERTO VENEZIANI, MARIA PIA ESPOSTI, ROSSANO ROSSI, PIETRO ALO’, PIER LUCIANO GIJARDIGLI, UGO VERZELETTI, nella loro qualità di presentatori delle richieste di referendum annunciate nella Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 2002 n. 51 ("Stesso lavoro stessi diritti - Per estendere a tutti i lavoratori subordinati la tutela dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori contro il licenziamento ingiustificato" e "Stesso lavoro stessi diritti — per consentire a tutti i lavoratori subordinati l’esercizio dei diritti democratici nel luoghi di lavoro") ai sensi dell’art. 32 legge 25 maggio 1970 n. 352 ed in ottemperanza alla ordinanza della Suprema Corte del 25.10.2002, deducono quanto segue.
1. Sono corretti tutti i rilievi mossi nella ordinanza 25.10.2002 ai punti i — 2 — 3 — 4 e 5 (pag. 5 e 6).
Si provvede alla sanatoria delle irregolarità nel senso indicato nella predetta ordinanza. Pertanto i quesiti referendari sono così riformulati:
A) "Volete voi, l’abrogazione:
- dell’art. 18 comma 1, L. 20 maggio 1970 n. 300, come modificato dall’art. 1 della legge 11 maggio 1990 n. 108, titolata "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", limitatamente alle sole parole "che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo", e all’intero periodo successivo che recita "Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici d4pendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro ";
- dell’art. 18 comma 2, L. 20 maggio 1970 n. 300, come modificato dall’art. 1 della legge 11 maggio 1990 n. 108, titolata "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", che recita "Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all ‘orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale ".
- dell’art. 18 comma 3, L. 20 maggio 1970 n. 300, come modificato dall’art. 1 della legge 11 maggio 1990 n. 108, titolata "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", che recita "Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie";
- dell’art. 2 comma 1, L. 11 maggio 1990 n. 108, titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali", che recita "I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli Enti Pubblici di cui all’art. 1 della L. 15 luglio 1966 n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all’art. 18 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, come modificato dall’art. 1 della presente legge, sono soggetti all’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 11luglio 1966, n. 604, così come modificata dalla presente legge. Sono altresì soggetti all’applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto dell’art. 18 della legge 20maggio 1970, n. 300, come modificato dall’art. 1 della presente legge.
- dell’art. 8 legge 15 luglio 1966 n. 604, come sostituito dell’art. 2 comma 3, L. 11 maggio 1990 n. 108, titolata "Norme sui licenziamenti individuali", che recita "Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versando gli un ‘indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 20 anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro";
- dell’art. 4 comma 1, L. 11 maggio 1990 n. 108 titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali", limitatamente al periodo che così recita "La disciplina di cui all’art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, come modifìcato dall’art. 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto" ?
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2. Sulla proposta di concentrazione delle richieste osserviamo:
la materia è oggettivamente uniforme e la finalità dei promotori del referendum è quella di estendere a tutti i lavoratori subordinati i diritti e le tutele previsti dalla legge 3 00/70 senza limitazioni ed esenzioni. Diversi sono però i diritti che le richieste referendarie mirano ad estendere: un primo quesito riguarda l’applicazione della c.d. "tutela reale" per tutti i lavoratori subordinati colpiti da un licenziamento illegittimo; un secondo il generale riconoscimento di diritti riconducibili all’esercizio dell’attività sindacale in tutti i luoghi di lavoro. I presentatori delle richieste di referendum hanno inteso proporre agli elettori due distinti quesiti per consentire, in ipotesi, anche una scelta differenziata sulla diversa tipologia di diritti da estendere. Si ritiene pertanto che sia preferibile mantenere tale distinzione.
3) Sulla denominazione proposta osserviamo:
i distinti quesiti dovrebbero avere le seguenti denominazioni:
A) "Reintegrazione dei lavoratori illegittimamente licenziati: abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici ed esenzioni per l’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e delle norme che attengono alla diversa tutela solo risarcitoria". Il richiamo alla abrogazione della tutela c.d. "obbligatoria", come conseguenza della estensione di quella "reale" ci sembra opportuno: tale abrogazione è contenuta nel quesito con la finalità di rendere coerente ed omogenea la normativa di risulta del positivo esito referendario.
B) "Attività sindacale nei luoghi di lavoro: abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici ed esenzioni per i diritti e tutele previsti dal titolo 1110 dello Statuto dei Lavoratori".
Ove la Corte provvedesse alla concentrazione delle richieste si propone la seguente integrazione della denominazione: "Reintegrazione dei lavoratori illegittimamente licenziati e attività sindacali nei luoghi di lavoro. abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici ed esenzioni per i diritti e le tutele previsti dallo Statuto dei Lavoratori".
Roma, 18 /11/2002
Paolo Cagna Ninchi
Giacinto Botti
Pier Luigi Panici
Franco Calamida
Giancarlo Cesare Toppi
Federica Manuela Cattaneo
Angela Ruggieri
Carlo Guglielmi
Roberto Veneziani
Maria Pia Esposti
Rossano Rossi
Pietro Alò
Pier Luciano Guardigli
Ugo Verzeletti