PROCEDURE PER LA PROPAGANDA

Cosa fare entro il 12 maggio?

(il 12 maggio è l’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, il trentaquattresimo giorno prima del 15 giugno)

Propaganda diretta

1)-bisogna far giungere domanda alla Giunta Comunale per l’assegnazione degli spazi per la propaganda da espletare in occasione del Referendum del 15 giugno (è ritenuta valida anche la domanda prodotta via fax purché sottoscritta con le modalità indicate al punto seguente);

2)-la domanda può essere sottoscritta da un qualsiasi delegato del Comitato promotore del Referendum (la delega è valida se rilasciata da uno dei membri del comitato promotoreo purché la firma dello stesso sia validata almeno dalla fotocopia di un documento di riconoscimento);

N.B.: il ministero dell’interno rende note ai sindaci, per il tramite delle prefetture, le generalità dei componenti il Comitato promotore.

Propaganda indiretta

Presentare varie domande sottoscritte da organizzazioni o da singoli cittadini fiancheggiatori.

(qualsiasi cittadino può chiedere uno spazio per la propaganda referendaria; toccherà alla Giunta Comunale distribuire gli spazi tra i richiedenti secondo le modalità previste)

 

 

I riferimenti normativi per accedere agli spazi per la propaganda:  

 

SPAZI PER AFFISSIONI - (PROPAGANDA DIRETTA E INDIRETTA)

La materia è disciplinata dalla legge 4 aprile 1956 n. 212, legge 25 maggio 1970 n. 352 e legge 24 aprile 1975 n. 130

 

Propaganda diretta

In caso di Referendum, la disciplina applicabile per l’assegnazione degli spazi per la propaganda diretta è quella prevista dall’art. 52, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

(legge 352/70)

art. 52. Alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, numero 130 (4/b).

Le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento nonché i promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico (4/b).

Qualora abbiano luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento, ai promotori di ciascun referendum e a coloro che presentino domanda ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'articolo 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130, spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda da richiedersi con unica domanda (4/b).

In ogni caso deve essere rivolta istanza alla giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi.

(4/b) Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono gli originari commi primo e secondo per effetto dell'art. 3, L. 22 maggio 1978, n. 199, riportata al n. C/II.

 

Propaganda indiretta

Oltre gli spazi per la propaganda diretta sono previsti quelli per i cosiddetti fiancheggiatori, la propaganda indiretta.

Di seguito si richiamano gli articoli della legge n.212/56

(legge 212/56)

art. 4.

1. La giunta municipale, entro i tre giorni previsti all'articolo 2, provvede altresì a ripartire gli spazi di cui al secondo comma dell'articolo 1 fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
2. Gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande.
3. Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.
4. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.
art. 5
1. Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse.
art. 6
1
. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.
2. La contravvenzione alle norme del presente articolo, è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000

 

 

 

Domanda tipo

 

Al sig. Sindaco di………………..

 

oggetto: Referendum popolare del 15 giugno 2003-04-22

               Richiesta spazi per la propaganda diretta-indiretta

 

 

Il sottoscritto…………………………..

 

 

Chiede

 

L’assegnazione degli spazi per l’affissione di materiale di propaganda diretta-indiretta nel corso della prossima campagna referendaria.

 

 

firma

 

…….lì………

 

NB

Solo nel caso della propaganda diretta si dovrà allegare la dichiarazione di delega sottoscritta da un componente del Comitato promotore del Referendum da richiedere al comitato (vedi i riferimenti sul sito - Sede nazionale via Tolero 9, ROMA - Tel. 06.8600664 – Fax 06.86202013)