PROCEDURE PER LA PROPAGANDA
Cosa fare entro il 12 maggio?
(il 12 maggio è l’ultimo giorno
utile per la presentazione delle domande, il trentaquattresimo giorno prima del
15 giugno)
Propaganda diretta
1)-bisogna far giungere domanda alla
Giunta Comunale per l’assegnazione degli spazi per la propaganda da espletare in occasione del Referendum del 15 giugno (è
ritenuta valida anche la domanda prodotta via fax purché sottoscritta con le modalità
indicate al punto seguente);
2)-la domanda può essere sottoscritta da
un qualsiasi delegato del Comitato promotore del Referendum (la delega è valida
se rilasciata da uno dei membri del comitato promotoreo purché la firma dello
stesso sia validata almeno dalla fotocopia di un documento
di riconoscimento);
N.B.: il ministero dell’interno rende note
ai sindaci, per il tramite delle prefetture, le generalità dei componenti il
Comitato promotore.
Presentare varie domande sottoscritte da organizzazioni o da
singoli cittadini fiancheggiatori.
(qualsiasi cittadino può chiedere uno spazio per la
propaganda referendaria; toccherà alla Giunta Comunale distribuire gli spazi
tra i richiedenti secondo le modalità previste)
I riferimenti normativi per accedere agli spazi per la propaganda:
SPAZI PER AFFISSIONI - (PROPAGANDA
DIRETTA E INDIRETTA)
La
materia è disciplinata dalla legge 4 aprile 1956 n. 212, legge 25 maggio 1970
n. 352 e legge 24 aprile 1975 n. 130
Propaganda diretta
In caso di Referendum, la disciplina
applicabile per l’assegnazione degli spazi per la propaganda diretta è quella
prevista dall’art. 52, primo comma, della legge 25
maggio 1970, n. 352.
(legge
352/70)
art. 52. Alla propaganda relativa allo svolgimento
dei referendum previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni
contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, numero 130 (4/b).
Le
facoltà riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o
gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi
politici che siano rappresentati in Parlamento nonché i promotori del
referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico (4/b).
Qualora
abbiano luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo
politico che sia rappresentato in Parlamento, ai promotori di ciascun
referendum e a coloro che presentino domanda ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'articolo 3
della legge 24 aprile 1975, n. 130, spetta un unico spazio agli effetti delle
affissioni dei manifesti di propaganda da richiedersi con unica domanda (4/b).
In
ogni caso deve essere rivolta istanza alla
giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno antecedente
alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi.
(4/b)
Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono gli
originari commi primo e secondo per effetto dell'art. 3, L. 22 maggio 1978, n. 199, riportata al n. C/II.
Propaganda indiretta
Oltre gli spazi per
la propaganda diretta sono previsti quelli per i cosiddetti fiancheggiatori, la
propaganda indiretta.
Di seguito si richiamano gli articoli
della legge n.212/56
(legge
212/56)
art. 4.
1. La giunta municipale, entro i tre giorni previsti
all'articolo 2, provvede altresì a ripartire gli spazi di cui al secondo comma
dell'articolo 1 fra tutti coloro che, pur non
partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali,
abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno
antecedente la data fissata per le elezioni.
2. Gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti,
secondo l'ordine di presentazione delle domande.
3. Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun
richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di
altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio
da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano
usufruire di eguale spazio per eguale durata.
4. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.
art. 5
1. Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le
elezioni non siano state ancora comunicate le liste o
le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti
di cui agli artt. 3 e 4 entro i due
giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle
candidature uninominali ammesse.
art. 6
1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o
figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne
indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di
volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda
luminosa mobile.
2. La contravvenzione alle norme del presente articolo, è punita con l'arresto
fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000
Domanda tipo
Al sig. Sindaco di………………..
oggetto: Referendum popolare del 15 giugno
2003-04-22
Richiesta spazi per la
propaganda diretta-indiretta
Il sottoscritto…………………………..
Chiede
L’assegnazione degli
spazi per l’affissione di materiale di propaganda diretta-indiretta nel corso
della prossima campagna referendaria.
firma
…….lì………
NB
Solo nel caso della
propaganda diretta si dovrà allegare la dichiarazione di delega sottoscritta da
un componente del Comitato promotore del Referendum da
richiedere al comitato (vedi i riferimenti sul sito - Sede nazionale via Tolero 9, ROMA - Tel. 06.8600664 – Fax 06.86202013)