CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM
L’anno 2002, il giorno 9 del mese di dicembre, alle ore 12,00 si è riunito l’Ufficio Centrale. per il Referendum, costituito ai sensi dell’art 12 della leggo 352/1970 e successive modificazioni, dai signori:
TROIANO dott. Pasquale Presidente
GIULIANO dott. Angelo Vice Presidente
VITALONE dott. Claudio Componente
ROMANO dott. Francesco "
DELL’ANNO dott. Paolino "
RIZZO dott. Aldo Sebastiano "
PRESTIPINO doti Giovanni "
LEONASI dott. Raffaele "
OLIVIERI dott. Renato "
FABBRI dott. Gianvittore "
GEMELLI dott. Torquato "
PAOLINI dott. Giovanni "
MENSITIERI dott. Alfredo "
ELEFANTE dott. Antonino "
FAZZIOLI dott. Edoardo "
CRISCUOLO dott. Alessandro "
LUPO dott. Ernesto "
PROTO dott. Vincenzo "
PREDEN dott. Roberto "
NAPOLETANO doti Giandonato "
FANTACCHIOITI dott. Mario "
Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Patrizia LICCARDI
- Visto l’art. 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nel testo modificato dall’art. 1 della legge 17 maggio 1995, n. 173
PREMESSO
In relazione ai quesiti che vengono qui distinti con i numeri progressivi 1,2,3,4,5,6:
• Richiesta Referendum n. 1, intitolata "Stesse lavoro stessi diritti - Per estendere a tutti i lavoratori subordinati la tutela dell’art. 18 delle statuto dei lavoratori contro Il licenziamento ingiustificato" - iniziativa pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1/3/2002 con annuncio della Cancelleria della Corte di Cassazione che in data 28/2/2002 ha raccolto a verbale le dichiarazioni dell’intento di promuovere la richiesta di referendum abrogativo di iniziativa popolare, ai sensi dell’art. 75 della Costituzione, da parte dei promotori con le modalità previsto dagli arti. 7 e 40 della legge 352 del 1970 e che nella stessa Cancelleria in data 9/8/2002 sono stati depositati i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori e i relativi certificati elettorali;
• Richiesta Referendum n. 2, intitolata "Stesso lavoro stessi diritti - Per consentire a tutti i lavoratori subordinati l’esercizio del diritti democratici nel luoghi di lavoro", iniziativa pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1/3/2002 con annuncio della Cancelleria della Corte di Cassazione che in data 28/2/2002 ha raccolto a verbale le dichiarazioni dell’intento di promuovere la richiesta di referendum abrogativo di iniziativa popolare, ai sensi dell’art. 75 del]a Costituzione, da parte dei promotori con le modalità previste dagli artt. 7 e 40 della legge 352 del 1970 e che nella stessa Cancelleria in data 9/08/2002 sono stati depositati i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori e i relativi certificati elettorali.
(omissis)
Che, con ordinanza del 1 ottobre 2002, il Presidente dell’Ufficio, visto l’art. 2 del D.L 9 marzo 1995, n. 67, convertito con la legge 5 maggio 1995, n. 159. ha delegato per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell’indicazione delle generalità dei sottoscrittori, della vidimazione dei fogli e delle. certificazioni elettorali, nonché per le operazioni dì conteggio delle firme, il personale della segreteria di cui all’art.. 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, specificato nell’elenco allegato alla medesima ordinanza
Che, dopo lo svolgimento delle operazioni delegate sopra indicate, il Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione (utilizzato a norma dell’art. 6. co. 3, della citata legge n. 199 del 1978) ha comunicato — mediante la trasmissione dei tabulati nelle date 16/10/2002, 30/10/2002; 11/11/2002; 18/11/2002; 27/11/200206 e 6/12/2002 -~ che, escluse dai relativi computi le sottoscrizioni ritenute irregolari, ciascuna delle sei richieste di referendum risulta corredata da almeno 500.000 firmo valide;
Vista la precedente ordinanza di questo Ufficio in data 21/10/2002, notificata a norma di legge, con la quale sono state riscontrate talune irregolarità nella formulazione dei quesiti, sono state proposte le denominazioni delle singole richieste di referendum, è stata proposta la concentrazione tra le richieste n. 1 e n. 2 (sopra indicate), entrambe relative alla tutela dei lavoratori e alla libertà sindacale ed è stato assegnato ai presentatori delle richieste il termine per la sanatoria delle irregolarità riscontrato e per la presentazione di memorie, nonché ai promotori lo stesso termine per eventuali rilievi sulle denominazioni delle richieste di referendum come nell’ordinanza medesima proposte;
Che occorre ora procedere agli adempimenti di cui ai commi 6 e 7 del citato art. 32 della legge n. 352 del 1970 e successive modificazioni;
Lette le memorie depositate;
RITENUTO
che è riservato all’Ufficio centrale l’esame delle richieste di referendum "allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, esclusa la cognizione dell’ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell’art. 75 della Costituzione", la cui decisione è riservata alla Corte costituzionale (art. 32. comma secondo, L. n. 352/1970 cit. e successive modificazioni), sicché l’area del controllo demandato a questo Ufficio è estranea a quella del controllo demandato alla Corte costituzionale
Che le norma oggetto delle richieste di referendum risultano tuttora in vigore:
A
Sulle concentrazione delle richieste n. 1 e n. 2
Con la precedente ordinanza in data 21/1012002 era stata proposta la concentrazione delle richieste di referendum n. 1 e n.. 2, entrambe relative alla tutela dei lavoratori e alla libertà sindacale, rivelando le stesse uniformità di materia.
Con memoria in data 18 dicembre 2002 i presentatori delle richieste di referendum, pur dando atto di tale uniformità, hanno rilevato che diversi sono, però, i diritti che le richieste referendarie mirano ad estendere, in quanto il primo quesito riguarda l’applicazione della c.d. "tutela reale" per tutti i lavoratori subordinati colpiti da un licenziamento illegittimo, mentre il secondo concerne il generale riconoscimento di diritti riconducibili all’esercizio della libertà sindacale in tutti i luoghi di lavoro. I presentatori aggiungono di aver proposto agli elettori due distinti quesiti per consentire, in ipotesi, anche una scelta differenziata sulla diversa tipologia di diritti da estendere. Ritengono, pertanto, che sia preferibile mantenere tale distinzione.
L’Ufficio, nel prendere atto dei suddetti rilievi, condivide le considerazioni così manifestate e dispone, quindi, che i due quesiti restino distinti
B
Sulle irregolarità riscontrate
I. — Seguendo la nuova numerazione data ai quesiti col presente provvedimento, in ordine alle richieste di referendum n. 1 e n. 2, i presentatori, con la memoria in data 18 novembre 2002, hanno accettato i rilievi mossi nell’ordinanza di questo Ufficio del 21/10/2002, concernenti i punti 1-2-3-4-5, provvedendo alla sanatoria delle irregolarità nei sensi indicati nella predetta ordinanza e riformulando quindi i quesiti;
(omissis)
Pertanto l’Ufficio centrale per il referendum - vista la propria ordinanza in data 21/10/2002 e le memorie depositate dai presentatevi e promotori - pronunciando ai sensi dell’art.. 32 L. n. 352 del 1970 sulle richieste di referendum abrogativo d’iniziativa popolare, come qui dl seguito formulate o riformulate dopo le osservazioni di cui alla menzionata ordinanza:
Quesito n. 1:
"Volete voi l’abrogazione:
dell’art. 18, Comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"’, come modificato dall’art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle solo parole "che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo" e all’intero periodo successivo che recita "Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti e alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva,
singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro";
dell’art. 18 comma 2, della leggo 20 maggio 1970. n. 300, titolata "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi dl lavoro, e norme sul collocamento, come modificato dall’art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita: "Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale";
dell’art. 18, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", come modificato dall’art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita "Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie";
dell’art. 2, comma 1, legge 11 maggio 1990, n. 106. titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali", che recita: ‘i datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli enti pubblici di cui all’art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori e i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio dl cui all’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’art. 1della presente legge, sono soggetti all’ applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, così come modificata dalla presente legge. Sono altresì soggetti all’applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’art. 1 della presente legge";
dell’art. 8 dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, titolata "Norme sui licenziamenti individuali", come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita "Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore a dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 20 anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro";
dell’art. 4. comma 10, della legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali limitatamente al periodo che così recita: "La disciplina di cui all’ari. 18 della legge 20 - maggio 1970, n. 300, come modificato dall’art. 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, ovvero di religione o di culto"?.
Quesito n. 2:
"Volete voi l’abrogazione dell’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale noi luoghi di lavoro e norme sul collocamento", come modificato dall’art. 6, comma primo, della legge 11 maggio 1990. n.. 108"?.
(omissis)
così provvede
dichiara che tutte le richieste dl referendum abrogativo d’iniziativa popolare sopra formulate o riformulate e trascritte sono conformi alle disposizioni di legge;
in ordine alle osservazioni dei promotori sulle denominazioni delle richieste di referendum (art 32, ultimo comma, legge n. 352 del 1970)
rileva
sul quesito n. 1: nella memoria depositata si propone la seguente denominazione: "Reintegrazione dei lavoratori illegittimamente licenziati: abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici ed esenzioni per l’applicazione dell’art 18 dello Statuto dei lavoratori". L’Ufficio ritiene di poter condividere tale denominazione;
sul quesito n. 2: nella memoria depositata si propone la seguente denominazione: "Attività sindacale nei luoghi di lavoro: abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici ed esenzioni per i diritti e le tutele previsti dal titolo III dello Statuto dei Lavoratori". L’Ufficio ritiene di poter condividere tale denominazione;
(omissis)
Pertanto l’Ufficio centrale stabilisce come segue le denominazioni dei referendum:
1. Reintegrazione dei lavoratori illegittimamente licenziati: abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici ed esenzioni per l’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori
2. Attività sindacale nei luoghi di lavoro: abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici ed esenzioni per i diritti e le tutele previsti dal titolo III dello Statuto dei Lavoratori;
(omissis)
L’Ufficio dispone che tutto il testo della presente ordinanza sia immediatamente comunicato in copia autentica al presidente della Repubblica, ai presidenti delle Camere, al presidente del Consiglio dei ministri e al presidente della Corte costituzionale.
Dispone altresì che l’ordinanza sia notificata ai promotori e presentatori di tutte le richieste di referendum a norma dell’art. 13 della legge n. 352 del 1970, richiamato all’art. 32 sesto comma della stessa legge.
Così deciso in Roma. il giorno 9 dicembre 2002.
Il presidente Pasquale Troiano
Il segretario Patrizia Liccardi