CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
VERBALE DI DEPOSITO
DI RICHIESTA DI REFERENDUM PREVISTO DALL’ART. 75
DELLA COSTITUZIONE
L’anno 2002, il giorno 9 del mese di agosto alle ore 11,00 nella Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione in Roma, Palazzo di Giustizia, avanti a me Patrizia Ventricini, cancelliere C1 della Corte medesima, si sono presentati i signori:
1. PIER LUIGI PANICI - Nato a Amaseno (FR) il 4 marzo 1952 — residente a Roma in via Gomenizza 50. Iscritto nelle liste elettorali del Comune di Roma, come da autocertificazione allegata, identificato con Patente di guida n. RM5942799G rilasciata dalla MCTC-RM il 19.10.200 1.
2. PAOLO CAGNA NINCHI - Nato a Cagliari 1’11 febbraio 1942 — residente a Milano in corso di Porta Ticinese 48 - Iscritto nelle liste elettorali del Comune di Milano come da autocertificazione allegata, identificato con passaporto N. 629467R, rilasciato dalla Questura di Milano con scadenza il 12gennaio 2003.
3. GIACINTO BOTTI - Nato a Lodi il 4 giugno 1953, residente a Milano in via Caroli 4 - Iscritto nelle liste elettorali del Comune di Milano come da autocertificazione allegata, identificato con carta d’identità N. AG1409668, rilasciata dal Comune di Milano il 19 giugno 2000.
4. PIETRO ALO’ - Nato a Villa Castelli (BR) il 14.11.1947 — residente a Roma in Via Pian di Scò, n. 68/a — Iscritto nelle liste elettorali del Comune di Roma come da
autocertificazione allegata, identificato con Patente N. BR2081097Y, rilasciata dalla Prefettura di Brindisi in data 4/2/1983.
I predetti signori, previo deposito della autocertificazione comprovante la loro iscrizione nelle liste elettorali si qualificano tra i promotori delle firme per la richiesta di referendum popolare sul seguente quesito:
"Volete voi, al fine di estendere a tutti i lavoratori subordinati i diritti e le tutele previste dal titolo III della legge 20 maggio 1970 n. 300, l’abrogazione dell’art. 35 legge 20 maggio 1970 n. 300 titolata "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento."?
Gli stessi comparenti specificano che traggono la loro qualifica dalla iniziativa di cui al verbale di questa Cancelleria del 28 febbraio 2002 annunciata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 dell’1 marzo 2002.
Quindi i medesimi, allo scopo espressamente enunciato di attuare la richiesta del referendum sopramenzionato, depositano ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 della Legge 25/5/1970 n. 352 i fogli che affermano contenere complessivamente ed in appoggio alla richiesta oltre 700.000 (settecentomila) firme di cittadini elettori per la Camera dei Deputati, firme tutte regolarmente autenticate e corredate dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali.
I comparenti precisano inoltre, che i fogli sono stati predisposti con le modalità indicate dall’art. 27 della richiamata Legge 25/5/1970 n. 352.
I fogli sono contenuti in n. 116 (centosedici) scatole sigillate con nastro adesivo, ciascuna scatola è contraddistinta da un numero identificativo da n. 1 a n. 116. A questo punto il sottoscritto Cancelliere Ci , avendo constatata la quantità di scatole (116) nelle quali i comparenti hanno dichiarato essere contenuti i fogli sui quali sono state raccolte le firme;
Avendo accertato l’integrità dei sigilli come sopradescritti posti su ogni scatola; Avendo apposta su ciascuna scatola la propria firma e il sigillo dell’Ufficio, dà atto del deposito come sopra avvenuto.
I suddetti presentatori eleggono domicilio presso lo studio dell’avv. Pier Luigi Panici in Via Otranto, 18, 00192 Roma.
Di ciò il presente verbale, redatto in duplice originale, che viene letto, confermato e come appresso sottoscritto alle ore 11,10.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
VERBALE DI DEPOSITO
DI RICHIESTA DI REFERENDUM PREVISTO DALL’ART. 75
DELLA COSTITUZIONE
L’anno 2002, il giorno 9 del mese di agosto alle ore 11,15 nella Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione in Roma, Palazzo di Giustizia, avanti a me Patrizia Ventricini, cancelliere CI della Corte medesima, si sono presentati i signori:
4. PIER LUIGI PANICI - Nato a Amaseno (FR) il 4 marzo 1952 residente a Roma in via Gomenizza 50 - Iscritto nelle liste elettorali del Comune di Roma, come da autocertificazione allegata, identificato con Patente di guida n. RM5942799G rilasciata dalla MCTC-RM il 19.10.2001.
5. PAOLO CAGNA NINCHI - Nato a Cagliari l’11 febbraio 1942— residente a Milano in corso di Porta Ticinese 48 — Iscritto nelle liste elettorali del Comune di Milano come da autocertificazione allegata, identificato con passaporto N. 629467R, rilasciato dalla Questura di Milano con scadenza il 12 gennaio 2003.
6. GIACINTO BOTTI - Nato a Lodi il 4 giugno 1953 - residente a Milano in via Caroli 4 -Iscritto nelle liste elettorali del Comune di Milano come da autocertificazione allegata, identificato con carta d’identità N. AG1409668, rilasciata dai Comune di Milano il 19 giugno 2000.
7. PIETRO ALO’ - Nato a Villa Castelli (BR) il 14.11.1947 — residente a Roma in Via Pian di Scò, n. 68/a Iscritto nelle liste elettorali del Comune di Roma come da autocertificazione allegata, identificato con Patente N. BR2081097Y, rilasciata dalla Prefettura di Brindisi in data 4/2/1983
I predetti signori, previo deposito della autocertificazione comprovante la loro iscrizione nelle liste elettorali, si qualificano tra i promotori delle firme per la richiesta di referendum popolare sul seguente quesito:
"Volete voi, al fine di estendere a tutti i lavoratori subordinati i diritti e le tutele previsti dall’art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, l’abrogazione:
- dell’art. 18 comma 1°, L. 20 maggio 1970 n. 300 titolata "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", limitatamente alle sole parole "che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici presta/ori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo", e all intero periodo successivo che recita "Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro";
- dell’art. 18 comma 20, L. 20 maggio 1970 n. 300 titolata "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", che recita ‘Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa rjferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale;
- dell’art. 18 comma 3°, L. 20 maggio 1970 n. 300 titolata "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", che recita "Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie";
- dell’art. 2 comma 1°, L. 11 maggio 1990 n. 108 titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali", che recita "I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli Enti Pubblici di cui all’art I della L. I5 luglio 1966 n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all’‘art 18 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, come modificato dall’art. I della presente legge, sono soggetti all’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1966, n. 604, così come modificata dalla presente legge. Sono altresì soggetti all’applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’ art. I della presente legge.";
- dell’art. 2 comma 3°, L. 11 maggio 1990 n. 108 titolata "Disciplina dei licenziamenti individuati", che recita "l‘art. 8 della L. 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente: quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un ‘indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all‘anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 20 anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro";
- dell’art. 4 comma 1°, L. 11 maggio 1990 n. 108 titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali", limitatamente al periodo che così recita "La disciplina di cui all’art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, come modificato dall’art. 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto."?
Gli stessi comparenti specificano che traggono la loro qualifica dalla iniziativa di cui al verbale di questa Cancelleria del 28 febbraio 2002 annunciata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 dell’ 1 marzo 2002.
Quindi i medesimi, allo scopo espressamente enunciato di attuare la richiesta del referendum sopramenzionato. depositano ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 della Legge 25/5/1970 n. 352 i fogli che affermano contenere complessivamente ed in appoggio alla richiesta oltre 700.000 (settecentomila) firme di cittadini elettori per la Camera dei Deputati, firme tutte regolarmente autenticate e corredate dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali.
I comparenti precisano inoltre, che i fogli sono stati predisposti con le modalità indicate dall’art. 27 detta richiamata Legge 25/5/1970 n. 352.
I fogli sono contenuti in n. 115 (centoquindici) scatole sigillate con nastro adesivo, ciascuna scatola è contraddistinta da un numero identificativo da n. 1 a n. 115.
A questo punto il sottoscritto Cancelliere C1 avendo constatata la quantità di scatole (115) nelle quali i comparenti hanno dichiarato essere contenuti i fogli sui quali sono state raccolte le firme; Avendo accertato l’integrità dei sigilli come sopradescritti posti su ogni scatola;
Avendo apposta su ciascuna scatola la propria firma e il sigillo dell’Ufficio, da’ atto del deposito come sopra avvenuto.
I suddetti presentatori eleggono domicilio presso lo studio dell’avv. Pier Luigi Panici in Via Otranto, 18, 00192 Roma.
Di ciò il presente verbale, redatto in duplice originale, che viene letto, confermato e come appresso sottoscritto alle ore 11,20.