VERBALE DI PRESENTAZIONE

DI RICHIESTA DI REFERENDUM PREVISTO

DALL’ART. 75 DELLA COSTITUZIONE

L’anno 2002, il giorno 28 del mese di febbraio, alle ore 10,50 nella Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, Palazzo di Giustizia, avanti a me dott.ssa Patrizia Liccardi funzionario di cancelleria della Corte medesima, si sono presentati i signori:

1. PAOLO CAGNA NINCHI Nato a Cagliari l’ 11 febbraio 1942 - residente a Milano in corso di Porta Ticinese 48 - Iscritto nelle liste elettorali del Comune di Milano come da autocertificazione allegata, identificato con passaporto N. 629467R - rilasciato dalla Questura di Milano con scadenza il 12 gennaio 2003

2. GIACINTO BOTTI Nato a Lodi il 4 giugno 1953 - residente a Milano in via Caroli 4 - Iscritto nelle liste elettorali del Comune di Milano come da autocertificazione allegata, identificato con carta d’identità N. AG1409668, rilasciata dal Comune di Milano il 19 giugno 2000

3. PIER LUIGI PANICI Nato a Amaseno (FR) il 4 marzo 1952 - residente a Roma in via Gomenizza 50 - Iscritto nelle liste elettorali del Comune di Roma, come da autocertificazione allegata, identificato con Patente di guida n. RM5942799G rilasciata dalla MCTC - RM il 19/10/2001

4. FRANCO CALAMIDA Nato a Milano 4 maggio 1938 - residente Milano in via Kramer 33 -Iscritto nelle liste elettorali del Comune di Milano come da autocertificazione allegata identificato con carta d’identità N. AD76 19645, rilasciata dal Comune di Milano il 23 dicembre 1998

5. GIANCARLO CESARE TOPPI Nato a Pademo Dugnano (MI) il 23 marzo 1949 - residente a Paderno Dugnano (MI) in via Gorizia 26 - Iscritto nelle liste elettorali del Comune di Paderno Dugnano (MI) come da autocertificazione allegata, identificato con carta d’identità N. AH09908 19, rilasciata dal Comune di Paderno Dugnano (MI) l’ 11 ottobre 2001

6 FEDERICA MANUELA CATTANEO Nata a Parigi il 7 ottobre 1962 - residente a Cinisello Balsamo (MI) in via Clemente Sala 6 - Iscritta nelle liste elettorali del Comune di Cinisello Balsamo (MI) come da autocertificazione allegata, identificata con carta d’identità N. AC9955098, rilasciata dal Comune di Cinisello Balsamo (MI) il 29 luglio 1998

7. ANGELA RUGGIERI Nata a Risceglie (BA) il 17 febbraio 1942 - residente a Milano, in via del Fusaro 2 - Iscritta nelle liste elettorali del Comune di Milano come da autocertificazione allegata, identificata con carta d’identità N. AC4066195, rilasciata dal comune di Milano il 18 luglio 1997

8. CARLO GUGLIELMI Nato a Roma il 02.01.1968 - residente Via G. L. Lagrange, 1 - 00197 Roma - Iscritto nelle liste elettorali del Comune di Roma come da autocertificazione allegata, identificato con Patente auto n. RI\4 3345361U rilasciato da Prefettura di Roma in data 26.06.1986

9 ROBERTO VENEZIANI Nato a Bari il 7 ottobre 1972 - residente a Bari in via Mitolo 5 - Iscritto nelle liste elettorali del Comune di Bari come da autocertificazione allegata, identificato con carta d’identità N. AE678 1480, rilasciata dal Comune di Bari il 30 dicembre 1999

10. MARIA PIA ESPOSTI Nata a Lodi, il 9 giugno 1952 - Residente a Milano in corso di Porta Ticinese 48 - Iscritta nelle liste elettorali del Comune di Milano come da autocertificazione allegata, identificata con carta d’identità N. AG1406693, rilasciata dal Comune di Milano il 14 luglio 2000.

11. ROSSANO ROSSI Nato a Empoli, il 27 luglio 1961 - residente a Empoli in via Fratelli Cervi 6 - Iscritto nelle liste elettorali del Comune di Empoli come da autocertificazione allegata, identificato con carta d’identità N. AE4280874, rilasciata dal comune di Empoli il 3 maggio 2000

12. PIETRO ALO’ Nato a Villa Castelli (BR) il 14.11.1947 - residente a Roma in Via Pian di Scò, n. 68/a - Iscritto nelle liste elettorali del Comune di Roma come da autocertificazione allegata, identificato con Patente N. Br2081097Y, rilasciata dalla Prefettura di Brindisi nel 1992

13. PIER LUCIANO GUARDIGLI Nato a Milano il 26 aprile 1934, ivi residente in via Donatello 5 b, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Milano

14. UGO VERZELETTI Nato a Sarnico (Bergamo) il 17.12.59 - residente a Brescia in Via Del Sanmichele, 3 - Iscritto nelle liste elettorali di Brescia come autocertificazione allegata, identificato con carta di identità N. AC 1356419, rilasciata dal Comune di Brescia il 26.02.1998.

I predetti signori, previo deposito della autocertificazione comprovante la loro iscrizione nelle liste elettorali, chiedono di voler promuovere ai sensi dell’art. 75 della Costituzione e dell’art. 27 in relazione all’art. 7 della legge 25/5/1970 n. 352, la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la richiesta di referendum popolare sul seguente quesito:

"Volete voi, al fine di estendere a tutti i lavoratori subordinati i diritti e le tutele previsti dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'abrogazione:

- dell'art. 18, comma primo, legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", limitatamente alle sole parole "che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo", e all'intero periodo successivo che recita "Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro";

- dell'art 18, comma secondo, legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", che recita "Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale";

- dell'art. 18, comma terzo, legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", che recita "Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie";

- dell'art. 2, comma primo, legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali", che recita "I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli enti pubblici di cui all'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1966, n. 604, così come modificata dalla presente legge. Sono altresì soggetti agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1966, n. 604, così come modificata dalla presente legge. Sono altresì soggetti all'applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge.";

- dell'art. 2, comma terzo, legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali", che recita "l'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e' sostituito dal seguente: quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro e' tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 20 anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro";

- dell'art. 4, comma primo, legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali", limitatamente al periodo che così recita "La disciplina di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto."?

Dichiarano di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Pier Luigi Panici in via Otranto n. 18 - 00192 Roma.