Gennaio 2003
E’ stato firmata a fine novembre, dopo una serie di
incontri, una convenzione operativa dal 2003 con l’ENPALS.
Le compagnie della Federazione, rispettando quanto
scritto di seguito, risulteranno in regola nei riguardi dell’Ente di Previdenza.
CONVENZIONE TRA L’ENPALS,
F.I.T.A. (Federazione Italiana
Teatro Amatori)
E U.I.L.T. (Unione Italiana
Libero Teatro)
In data odierna tra
il Commissario straordinario dell’Enpals, Amalia Ghisani, il Direttore generale
dell’Enpals, Massimo Antichi, il Presidente della F.I.T.A., Fiammetta Fiammeri,
e il Presidente della U.I.L.T, Giuseppe Stefano Cavedon, è stata sottoscritta
la presente Convezione concordando quanto segue:
Potranno essere
associate alla F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori) e alla U.I.L.T.
(Unione Italiana Libero Teatro) solo quelle associazioni che si impegneranno al
rispetto dello statuto della federazione e dei seguenti principi:
1-
Gli statuti dovranno essere in regola e
conformi alla normativa sugli enti no-profit ed in particolare dovranno
precisare l’assenza di fine di lucro della associazione e la impossibilità di
divisione degli utili;
2-
Qualora l’associazione svolga un’attività
produttiva di reddito di impresa dovrà essere tale da non farle perdere la
qualifica di ente non commerciale ai
sensi di quanto previsto dall’art. 111 bis del Testo unico delle imposte sui
redditi (di seguito Tuir);
3- L’associazione
dovrà adottare uno statuto conforme a quanto previsto dall’art. 111 comma 4
quinquies del Tuir e a depositarlo presso la segreteria dell’organizzazione di
appartenenza presso la quale dovranno essere depositate anche le eventuali
variazioni che fossero approvate dall’assemblea dei soci;
4- L’associazione
dovrà autocertificare annualmente la non erogazione di compensi specifici a
lavoratori dello spettacolo iscritti all’Enpals. Nel caso di utilizzo di
lavoratori dello spettacolo con corresponsione di somme esulanti I semplicI
rimborsI spese documentati, sulla base di limiti annualmente adottati
dall’assemblea dei soci, l’associazione dovrà autocertificare l’assolvimento
dei relativi obblighi contributivi impegnandosi a comunicare la relativa
denuncia all’Enpals attraverso la Federazione;
5- L’associazione,
se richiesta ai fini dei controlli a campione di cui al punto seguente, dovrà
impegnarsi a mettere a disposizione della Federazione il rendiconto annuale con
le eventuali relazioni accompagnatorie;
6- La
F.I.T.A. e la U.I.L.T. effettueranno annualmente controlli a campione nella
misura del 10 per cento degli associati, verificando la documentazione su
descritta in merito al rispetto dei punti di cui sopra. Eventuali abusi o
inadempimenti riscontrati verranno segnalati ai Probiviri per l’adozione di
opportuni provvedimenti. Relazione sull’esito delle verifiche a campione verrà
consegnata alla Direzione Generale dell’Enpals;
7- La
F.I.T.A. e la U.I.L.T. comunicheranno trimestralmente all’Enpals l’elenco dei
propri associati. L’ente riconoscerà che l’attività delle compagnie affiliate,
a seguito degli impegni assunti con i punti precedenti, non è soggetta al
rilascio del certificato di agibilità fatta eccezione per i casi in cui siano
coinvolti lavoratori dello spettacolo per i quali la F.I.T.A. e la U.I.L.T. si
fanno carico della relativa comunicazione di agibilità e della trasmissione delle
denunce relative agli eventuali obblighi contributivi degli associati nei
confronti dell’Enpals utilizzando un’apposita procedura informatica che sarà
messa a disposizione dall’Ente;
8- La
presente Convenzione obbliga: la F.I.T.A. e la U.I.L.T., al rispetto di quanto
convenuto e decade automaticamente in caso di acclarata inadempienza; l’Enpals
a comunicare i termini della presente convenzione a tutti gli uffici periferici
inclusi quelli della SIAE.
Roma, 29 novembre 2002
Il Commissario Straordinario dell’Enpals
(Amalia Ghisani)
Il direttore generale
dell’Enpals
(Massimo Antichi)
Il presidente nazionale della
FITA
(Fiammetta Fiammeri)
Il presidente nazionale della
UILT
(Giuseppe Stefano Cavedon)
ATTENZIONE !! NOVITA'!!!
05/07/2002
INCONTRO CON L'ENPALS ED UN
ESPONENTE DEL GOVERNO........Nella sede della FITA NAZIONALE presso la direzione generale
dell'AGIS di Roma, venerdì, 28 giugno 2002, si sono riuniti i Consigli Federali
di F.I.T.A. e U.I.L.T. in seduta comune, incontrando il Sottosegretario al
Turismo e Spettacolo onorevole Nicola Bono in merito all'ultima circolare
ENPALS del 4 Giugno sotto riportata . Pur non avendo competenza in materia ha
preso nota della nostra istanza per farsi promotore dei nostri problemi presso
il Ministero del Lavoro. Ha inoltre assicurato il nostro coinvolgimento nella
commissione che affronterà il progetto di legge sul settore Prosa.Il convegno è
diventato animato nella discussione con il Dottor Massimo Antichi, Direttore
Generale dell'E.N.P.A.L.S. L'alto Dirigente ha illustrato la circolare numero
21 e ciò che si prefigge, ed ha ascoltato le appassionate rivendicazioni dei
presenti tese ad illustrare le caratteristiche del teatro amatoriale che
potrebbe essere messo in crisi da una rigida interpretazione del documento
emesso dall'Ente. Il Dottor Antichi ha preso nota delle rivendicazioni ,
proponendo infine alle due Federazioni (F.I.T.A. e U.I.L.T.) di formulare una
convenzione delegando le stesse, con modalità da definirsi , ad un primo
controllo sulle compagnie affiliate .I Consigli Direttivi di F.I.T.A. e
U.I.L.T. hanno colto l'occasione (visto l'evento storico della seduta comune)
approvando la costituzione di una Conferenza Permanente delle Federazioni
Italiane di Teatro Amatoriale al fine di svolgere un'azione coordinata su
questioni di rilevanza nazionale che interessano la promozione, la valorizzazione
e la difesa del teatro amatoriale nel rispetto delle proprie autonomie.
L'invito è rivolto a tutte le Federazioni nazionali, regionali e provinciali
15/6/2002
La circolare n.21 viene emessa dall’ENPALS per dare univoca
interpretazione alle leggi del settore che prevedono l’obbligo del certificato
di agibilità, al fine di uniformare la prassi sul territorio nazionale, anche
in considerazione della convenzione sottoscritta dall'Ente con la SIAE.
LA FITA INTENDE FARSI PROMOTORE DI UN INCONTRO PER SCIOGLIERE LE
DIFFICOLTA CHE UN’ INTERPRETAZIONE TROPPO RIGIDA DEI PARAGRAFI
4,5 E 6 POTREBBERO CREARE AL MONDO DEL TEATRO AMATORIALE
Circolare n. 21 del
4/6/2002 Premessa Nell'occasione del riesame della normativa che presiede all'obbligo del
possesso del certificato di agibilità per determinate categorie di lavoratori
dello spettacolo, si ritiene utile rilevare l'importanza che riveste per il
lavoratore l'iscrizione all'Ente di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo, nonché il conseguente regolare versamento dei
relativi contributi assicurativi, che risultano finalizzati alla costituzione
della posizione pensionistica del soggetto protetto. Si rammenta altresì che l'obbligo del versamento contributivo grava sul
datore di lavoro; in caso di mancato versamento dei contributi o di altri
inadempimenti di natura amministrativa (quali la mancata richiesta del
certificato di agibilità o la mancata presentazione della modulistica
richiesta) il lavoratore non incorre in alcun tipo di sanzione da parte
dell'Ente di previdenza. L'obbligo del versamento contributivo grava anche con riferimento ai
lavoratori già titolari di una copertura assicurativa presso un diverso
regime previdenziale obbligatorio. In tale ipotesi, i contributi versati all'ENPALS sono utili ai fini
della costituzione di un unico trattamento pensionistico, essendo
riconosciuta al lavoratore la facoltà di ricongiungere o totalizzare i
periodi assicurativi eventualmente posseduti presso diverse gestioni
previdenziali; i predetti contributi possono altresì dare luogo ad un
ulteriore trattamento pensionistico, al verificarsi dei requisiti richiesti
dalla legge. Si evidenzia, inoltre, che nella presente circolare vengono esaminate
con particolare attenzione le circostanze che consentono l'esonero dalla
richiesta del certificato di agibilità e dal conseguente pagamento dei
contributi, nell'ottica di tutelare i lavoratori dello spettacolo da forme di
concorrenza sleale. In questo campo l'ENPALS è fortemente impegnato a contrastare
i comportamenti elusivi ed evasivi in campo previdenziale. A questo scopo
l'Ente ha stipulato un accordo con la SIAE per un maggior controllo del
territorio sui cui dettagli si veda il messaggio n. 3 del 4 giugno 2002.
Il certificato di agibilità è disciplinato dall'articolo 10 del Decreto
Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come
modificato dalla Legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni
ed integrazioni, apportate, per quanto riguarda il certificato di agibilità,
dal Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in
Legge 13 maggio 1988, n. 153. Come è noto, in ragione delle peculiarità che caratterizzano il settore
dello spettacolo, il legislatore ha ritenuto necessario predisporre una
tutela rafforzata per i lavoratori, artisti e tecnici, occupati nelle
categorie da 1 a 14 dell'articolo 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive
modificazioni ed integrazioni (elenco nell'allegato 1). Tale compito viene assolto dall'Ente attraverso il rilascio del
certificato di agibilità, che viene rilasciato previo accertamento della
regolarità degli adempimenti contributivi o a seguito di presentazione di
idonee garanzie, al fine di attestare che il datore di lavoro può svolgere
attività lavorativa con i lavoratori i cui nominativi sono trascritti
nell'interno del modello, retribuiti con l'importo indicato a fianco di
ognuno, nel periodo di validità del certificato di agibilità, riportato sul
frontespizio dello stesso o comunque nell'ambito del periodo di contratto del
lavoratore stesso se inferiore al periodo di validità del certificato di
agibilità. La previsione di cui all'articolo 10 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e
successive modificazioni ed integrazioni, deve peraltro essere letta in
collegamento con quanto previsto dagli articoli 6 e 9 del medesimo
provvedimento legislativo. In particolare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, l'impresa ha
l'obbligo di presentare all'Ente una denuncia (modello 032/U) delle persone
dalla stessa occupate, indicando: Grava sull'impresa, inoltre, l'obbligo di notificare all'Ente ogni
variazione nei dati contenuti nella denuncia iniziale: le denuncie di
variazione (modello 032/U) devono essere trasmesse all'Ente non oltre cinque
giorni dalla conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni
(articolo 9, comma 2). L'art. 6, comma 2, del medesimo decreto, come modificato dal Decreto
Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in Legge 13 maggio
1988, n. 153 (G.U. 14 marzo 1988, n. 61 e G.U. 14 maggio 1988, n. 112),
dispone, inoltre, che "Le imprese dell'esercizio teatrale,
cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le
imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e
gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui
abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo
appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 (elenco nell'allegato
1) dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità
previsto dall'articolo 10". Il certificato di agibilità, che dovrà essere esibito ad ogni richiesta
dei funzionari incaricati dell'accertamento e della esazione dei contributi,
non può essere richiesto dal singolo lavoratore, ma esclusivamente
dall'effettivo datore di lavoro, di cui si dirà più in dettaglio al
successivo punto 3. 2. La richiesta del certificato di agibilità Il Modello 032/U di richiesta di agibilità deve essere compilato in
duplice copia. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità è necessario
che dal Modello 032/U e dagli allegati risultino sempre i seguenti elementi: Si precisa che, qualora i lavoratori in questione non risultassero già
iscritti all'ENPALS, dovrà essere richiesta l'iscrizione, dal datore di
lavoro o dal lavoratore stesso, mediante la presentazione del modello 048/AG
con fotocopia di un documento che attesti l'identità della persona. (L'Enpals sta attivando le procedure automatizzate mediante il proprio
"Portale" telematico relativamente a tutti gli adempimenti che i
soggetti assicurati debbano espletare nei confronti dell'Ente. Al più presto
sarà disponibile una procedura relativa alla gestione del certificato di
agibilità. Per un elenco dei servizi telematici attualmente disponibili si
consulti il sito web: www.enpals.it.) 3. A chi può essere rilasciato il certificato di
agibilità Il certificato di agibilità può essere rilasciato a imprese, a
formazioni sociali legalmente costituite o enti che occupano soggetti che
svolgono un'attività tecnico-artistica nell'ambito dello spettacolo. In genere si verificano due fattispecie: a) imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, teatri
tenda, enti, associazioni, imprese del pubblico esercizio, alberghi,
emittenti radio-televisive e impianti sportivi che assumono o scritturano
direttamente lavoratori appartenenti alle categorie da 1 a 14 dell'articolo
3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni. In
tal caso l'obbligo del possesso del certificato di agibilità - unitamente
alla obbligazione contributiva - ricade sul soggetto che ha scritturato i
lavoratori; b) imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, teatri
tenda, enti, associazioni, imprese del pubblico esercizio, alberghi,
emittenti radio-televisive e impianti sportivi che stipulano contratti con
società (cooperative di produzione e lavoro, s.a.s., s.r.l., ecc.),
fondazioni, associazioni, ditte individuali legalmente costituite, occupanti
lavoratori di cui al precedente punto a). Tali imprese, enti, associazioni
debbono accertare che i soggetti con i quali hanno stipulato i contratti
siano muniti del prescritto certificato di agibilità ENPALS. L'obbligo di munirsi del certificato riguarda anche le imprese e le
formazioni sociali straniere operanti in Italia, a prescindere dalla
circostanza che gli obblighi contributivi debbano essere assolti o meno in
Italia. Si ribadisce che, in ogni caso, il certificato di agibilità deve essere
rilasciato esclusivamente in relazione ad uno specifico evento o ad una serie
di eventi, per il cui svolgimento lo stesso è richiesto, previa puntuale
indicazione dei contenuti di cui al precedente paragrafo 2. Non è, quindi, in nessun caso consentito il rilascio di certificati di
agibilità per periodi di tempo c.d. "aperti", a prescindere dalla
durata più o meno ampia degli stessi. La durata del certificato di agibilità deve essere correlata ad un
preciso periodo di programmazione documentato dal richiedente al momento
della richiesta. Si ricorda che le notizie di cui al punto 2 potranno essere oggetto di
successive comunicazioni di variazione, nel rispetto dei limiti temporali
all'uopo previsti dalla normativa vigente, ovvero entro 5 giorni dal
verificarsi dell'evento (art. 9, comma 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e
successive modificazioni ed integrazioni). Si precisa inoltre che il certificato di agibilità può essere
rilasciato a persona delegata appositamente dal titolare o legale
rappresentante dell'impresa o formazione sociale. Qualora l'impresa o la formazione sociale si avvalga di un
professionista per gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed
assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, lo stesso può richiedere il
certificato di agibilità in nome e per conto dell'impresa se è iscritto in
uno degli albi di cui al primo comma dell'articolo 1 della Legge 11 gennaio
1979, n. 12 (consulenti del lavoro, avvocati e procuratori legali, dottori
commercialisti, ragionieri e periti commerciali). Infine, si richiama l'attenzione alla normativa di cui all'art. 1 della
Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che pone un generale e tassativo divieto di
intermediazione e di interposizione di manodopera. 4. Certificato di agibilità per particolari situazioni E', altresì, ammesso, in ipotesi del tutto eccezionali, il rilascio del
certificato di agibilità a titolo gratuito, che deve essere vincolato al
singolo evento. Tale certificazione potrà essere rilasciata esclusivamente a condizione
che la manifestazione artistica si svolga a scopo benefico, sociale o
solidaristico e che gli eventuali ricavi derivanti dallo svolgimento della
manifestazione stessa, dedotte le spese di allestimento e di organizzazione,
vengano interamente destinati alle predette finalità. Inoltre, ai lavoratori dello spettacolo coinvolti (elencati ai predetti
punti da 1 a 14 del DLCPS più volte citato) non deve essere corrisposto alcun
compenso per la prestazione svolta. Colui che provvede all'organizzazione dello spettacolo è tenuto ad attestare,
dietro la propria responsabilità, la natura benefica, sociale o solidaristica
della manifestazione in oggetto, nonché la totale assenza di qualsiasi forma
di compenso, anche a titolo di rimborso spese non a piè di lista, per le
prestazioni artistiche svolte dai lavoratori impegnati. Anche i lavoratori dello spettacolo che svolgono le prestazioni
artistiche nella manifestazione, devono attestare, sotto la propria
responsabilità, di non percepire alcun compenso come sopra specificato. Si ricorda che, a norma dell'art. 12 della Legge n. 153 del 1969 così
come modificato dall'articolo 6 del D. Lgs. N. 314 del 1997, i rimborsi spese
forfetari rientrano nella base imponibile ai fini fiscali e previdenziali;
non rientrano invece nella base imponibile fiscale e previdenziale le
indennità trasferta entro le soglie di esenzione giornaliera fissate per
legge e le spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute direttamente da chi
organizza lo spettacolo, nel caso in cui ricorrano le condizioni di
"trasferta". 5. Formazioni dilettantistiche o amatoriali Il possesso del certificato di agibilità, invece, non è richiesto (e
non vi è obbligo contributivo) con riferimento allo svolgimento di
manifestazioni da parte di formazioni dilettantistiche o amatoriali
(complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, gruppi parrocchiali,
compagnie teatrali amatoriali/dilettantistiche, complessi corali
amatoriali/dilettantistici, cortei e rappresentazioni storiche, etc.), che,
essenzialmente allo scopo di divertimento e/o per tramandare tradizioni
popolari e folkloristiche, a fini educativi oppure allo scopo di diffondere
l'arte e la cultura, si esibiscono in pubblico senza alcuna forma di
retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spese forfetario. La manifestazione artistica deve essere svolta a titolo gratuito,
ovvero non devono esservi incassi da presenza di pubblico pagante, nè
compensi diretti erogati a corrispettivo dell'allestimento della
manifestazione stessa (Si precisa che i contributi erogati dall'Amministrazione
centrale dello Stato ai sensi della Legge 30 aprile 1985, n. 163, così come i
contributi erogati dagli Enti locali a complessi bandistici, a gruppi
folkloristici e simili, non sono considerati compensi; non sono altresì
considerati compensi le donazioni effettuate da privati ad associazioni od
enti senza scopo di lucro finalizzati all'allestimento di manifestazioni
artistiche mediante l'attività di dilettanti che non devono ricevere alcun
compenso o retribuzione come specificato al primo capoverso). Quando per queste manifestazioni siano previsti ricavi che, tuttavia,
siano interamente destinati alle finalità associative e a compensazione degli
oneri di allestimento e di organizzazione dello spettacolo e/o vi siano
coinvolti lavoratori dello spettacolo di cui all'art. 3 del DLCPS n. 708 del
1947 che non percepiscano alcun compenso per le prestazioni svolte, potranno
essere rilasciate apposite certificazioni con le stesse modalità descritte al
precedente punto 4. Inoltre, non è dovuta contribuzione quando gli Enti pubblici locali,
nonché le Pro-Loco associate alla Unione Nazionale Pro Loco d'Italia,
organizzano manifestazioni per fini culturali, ricreativi o educativi,
rappresentazioni storiche e folkloristiche, purché gli artisti non vengano
retribuiti, neppure attraverso le formazioni sociali (bande, ecc) ingaggiate
per l'evento, anche se vi è presenza di pubblico pagante. Pertanto i soggetti indicati al capoverso precedente che organizzano
spettacoli sono tenuti a richiedere il certificato di agibilità gratuito solo
nel caso specificato al punto 4, ovvero nel caso in cui i lavoratori
coinvolti siano lavoratori dello spettacolo, già iscritti presso l'Enpals. Di contro può verificarsi che la prestazione artistica, anche se
definita dilettantistica, si ponga in termini funzionali e complementari alla
normale attività commerciale propria delle imprese di cui all'articolo 6,
comma 2, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, come modificato dal Decreto Legge 13
marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in Legge 13 maggio 1988, n.
153, per le quali la prestazione viene eseguita, così da configurarsi come
servizio offerto alla clientela, tenuta al pagamento anche indiretto di un
corrispettivo. E' questo il caso, ad esempio, di intrattenimenti musicali o
recitativi offerti in uno con altri servizi commerciali in locali non
immediatamente destinati alla realizzazione di spettacoli o concerti. La
natura di servizio destinato a titolo oneroso ad un pubblico determinato
comporta che i relativi proventi siano assimilabili al concetto di
"incasso da pubblico pagante" e l'esibizione sia configurabile come
prestazione d'opera, da ritenersi giuridicamente connotata, salvo rigorosa
prova contraria, dal carattere della onerosità. Con riferimento a questo ultimo aspetto, si segnala inoltre il
principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 6 aprile
1999, n. 3304, secondo cui "Ogni attività oggettivamente configurabile
come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo
oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito
affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della
prestazione; a tale fine non rileva il grado maggiore o minore di
subordinazione, cooperazione o inserimento del prestatore di lavoro, ma la
sussistenza o meno di una finalità ideale alternativa rispetto a quella
lucrativa, che deve essere rigorosamente provata da chi afferma la
gratuità". Per tutto quanto specificato al presente punto, le convenzioni già in
essere con Associazioni amatoriali o dilettantistiche ed Enti non commerciali
riguardanti il rilascio dello specifico certificato di agibilità senza oneri
decadono automaticamente, in quanto il predetto specifico certificato, non
più necessario, non sarà più considerato utile per attestare la natura dilettantistica
o amatoriale delle prestazioni rese dagli associati. Potranno essere concesse dalla Direzione generale autorizzazioni,
oppure stipulate apposite convenzioni, per lo svolgimento di attività
artistiche alle Associazioni a carattere nazionale che coordinano l'attività
di Gruppi artistici, teatrali o musicali amatoriali, agli Enti pubblici e
agli Enti locali nei casi e alle condizioni di cui al precedente punto 4. 6. Altre situazioni particolari. L'esclusione dall'obbligo di richiedere ed esibire il certificato di
agibilità, nonché l'esclusione dall'obbligo contributivo, opera anche con
riferimento ai saggi di danza o saggi di altre arti, effettuati da bambini e
giovani frequentanti corsi didattici, oppure con riferimento a manifestazioni
organizzate a fini socio-educativi da oratori, associazioni con
riconoscimento ecclesiale o comunque da associazioni religiose riconosciute
dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese,
nonché da associazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266 del 1991, da
associazioni di promozione sociale di cui alla Legge n. 383 del 2000 e da
cooperative sociali di cui alla Legge n. 381 del 1991, purchè non si
riscontri una vera e propria attività di spettacolo. Per quanto riguarda attività di spettacolo che si svolgono in locali
pubblici in occasione di cerimonie private (battesimi, matrimoni, ecc), gli
adempimenti di richiesta del certificato di agibilità e di pagamento dei
contributi previdenziali devono essere assolti dal gestore del locale,
qualora i singoli artisti siano assunti o scritturati direttamente dallo
stesso ai fini dell'organizzazione dell'evento. Nel caso in cui invece venga ingaggiata, anche dai privati che
organizzano l'evento, una formazione sociale di artisti, su quest'ultima
ricadrà l'obbligo di richiesta del certificato di agibilità e del relativo
versamento dei contributi. Per i casi in cui i singoli artisti siano ingaggiati direttamente dai
privati che organizzano l'evento si ricorda che l'adempimento è a carico del committente
in quanto datore di lavoro. Si ricorda che in ogni caso resta in capo al
gestore dei locali (art. 6, comma 2 del DLCPS n. 708 del 1947) presso cui
agiscono i lavoratori dello spettacolo di cui all'art. 3 del citato decreto
legislativo n. 708 del 1947 l'obbligo di accertarsi che quest'ultimi siano in
possesso del certificato di agibilità. 7. Chi rilascia il certificato di agibilità Il rilascio del certificato di agibilità è a cura dell'Enpals. Nel caso in cui la richiesta di rilascio del certificato sia presentata
tramite gli sportelli della SIAE, l'operatore - una volta verificato che la
richiesta sia conforme alle disposizioni sopra impartite - restituisce
all'impresa copia del Modello 032/U unitamente alla ricevuta datata e
siglata, sostitutiva del certificato di agibilità, attestante la presenza nel
Modello 032/U di tutti gli elementi necessari al rilascio del certificato. Si ribadisce ancora che ogni variazione rispetto alle date e località
di svolgimento dello spettacolo o ai lavoratori occupati deve essere resa
nota all'Ente, direttamente o attraverso la SIAE, nel termine di cinque
giorni dalla conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni. Il Modello 032/U, acquisito negli archivi informatici dell'Enpals,
viene trasmesso dalla Siae alla Sede Compartimentale dell'Enpals competente
per territorio. Peraltro, anche se l'ENPALS entro il predetto termine di 30 giorni si
esprimesse negativamente, sono fatti salvi gli effetti già prodotti nelle
more dell'assunzione di una decisione da parte dell'Ente. Gli Uffici periferici dell'Ente, ai fini di uniformare le modalità
operative rilasceranno copia del modello 032/U timbrato e sottoscritto dal
funzionario incaricato. In relazione a quanto specificato nel presente punto, l'Ente provvederà
rapidamente alla rivisitazione della modulistica per adeguarla alle nuove
esigenze e per semplificare gli adempimenti degli utenti. Provvederà, inoltre, alla revisione delle procedure informatiche per
adeguarle alla possibilità di utilizzare il portale telematico per l'inoltro
di qualsiasi comunicazione all'Ente, ivi comprese le variazioni rispetto alla
richiesta iniziale di certificato di agibilità. 8. Regime sanzionatorio In caso di mancato accertamento del possesso del certificato di agibilità
i soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947,
obbligati al controllo del possesso di tale certificato, sono soggetti alla
sanzione amministrativa di € 25 per ogni lavoratore e per ogni giornata di
lavoro da ciascuno prestata (art. 6, comma 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947). 9. Deposito cauzionale Per le imprese di nuova costituzione e per quelle con carichi
contributivi pendenti è necessario il versamento del deposito cauzionale
commisurato al carico contributivo stimato per il periodo di agibilità
(retribuzione giornaliera moltiplicato per il numero dei lavoratori
moltiplicato per i giorni di lavoro moltiplicato per l'aliquota
contributiva), nella misura del: L'importo del versamento a titolo di deposito cauzionale è determinato
dall'ufficio presso il quale è stata presentata la richiesta del certificato
di agibilità (Sede dell'Enpals o sportello della Siae). Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando la
causale contributo RCLS, e formalizzato con la presentazione del modello
031/RC1. Si ricorda che il modello 031/RC1 deve essere compilato come segue: ? dati identificativi dell'impresa e dell'attività: tutti i dati Al fine di perfezionare l'iter della pratica, l'utente dovrà quindi
ritornare allo sportello ENPALS o SIAE dopo aver effettuato il versamento. A fronte della richiesta del certificato di agibilità, il deposito
cauzionale è dovuto anche dalle imprese straniere operanti in Italia, come
sopra specificato. Per quanto riguarda le imprese e formazioni sociali straniere
appartenenti a paesi con i quali l'Italia non ha stipulato convenzioni
internazionali, il certificato di agibilità potrà essere richiesto in nome e
per conto del complesso straniero anche dall'impresa, ente o istituzione
italiana con la quale è intercorso contratto di rappresentazione. Si precisa infine che l'Ente può accettare come deposito cauzionale una
fideiussione Bancaria. In tal caso, l'Impresa dovrà esibire valida
certificazione attestante la fideiussione, la cui restituzione è vincolata ad
un'apposita dichiarazione liberatoria dell'Ente. L'ente, al fine di agevolare le imprese di nuova costituzione, sta
valutando la possibilità di ridurre il peso del deposito cauzionale e le
modalità di recupero delle somme versate a tale titolo. Le nuove disposizioni
in materia di deposito cauzionale verranno comunicate con apposita circolare. 10. Imprese straniere che operano in Italia per un
periodo di tempo limitato, provenienti da Paesi con i quali non esistono
accordi appositamente stipulati in materia previdenziale Le imprese straniere che operano in Italia per un periodo di tempo
limitato per spettacoli di arte varia dovranno versare anticipatamente, in
luogo del deposito cauzionale di cui al precedente punto 9 la contribuzione
ordinaria dovuta. Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando la
causale contributo CCLS, e formalizzato con la presentazione del modello
031/R. Al fine di perfezionare l'iter della pratica, l'utente dovrà quindi
ritornare allo sportello ENPALS o SIAE dopo aver effettuato il versamento. 11. Imprese straniere che operano in Italia provenienti
da Paesi con i quali esistono accordi appositamente stipulati in materia
previdenziale Se le predette imprese straniere provengono da paesi dell'area UE o con
i quali esistono accordi internazionali in materia previdenziale, il
certificato di agibilità dovrà essere rilasciato in regime di esenzione
contributiva, previa esibizione dei previsti documenti esonerativi: E101,
IT4, ecc (cfr. circolare n. 5 del 1985). Si sottolinea che il certificato di agibilità, sia per le imprese
facenti parte dell'U.E. o di paesi con i quali l'Italia ha stipulato accordi
e convenzioni internazionali in materia previdenziale, sia per le imprese
provenienti da paesi con i quali non siano vigenti tali tipi di rapporti, può
essere rilasciato all'impresa, ente o istituzione italiana che, in nome e per
conto di quella straniera, ha stipulato un contratto di rappresentazione
assumendone diritti ed oneri. Tale contratto, può essere stipulato anche con l'impresa, ente,
istituzione italiana che riceve la prestazione artistica da quella straniera. 12. Lavoratori stranieri operanti in Italia a) Lavoratori stranieri provenienti da Paesi con i quali esistono
accordi appositamente stipulati in materia previdenziale. I lavoratori stranieri provenienti da Paesi dell'area UE o da Paesi con
i quali esistono accordi bilaterali in materia previdenziale, con qualifiche
uguali a quelle previste per i lavoratori dello spettacolo di cui
all'articolo 3 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive integrazioni e
modificazioni, categorie dal n. 1 al n. 14, sono sottoposti alla stessa
normativa dei corrispondenti lavoratori italiani. Pertanto in caso di
ingaggio da parte di un'impresa, ente, istituzione italiana, andrà richiesto
il certificato di agibilità e, vigendo il principio della territorialità
della prestazione, i contributi dovranno essere pagati in Italia, salvo che i
lavoratori in questione siano in possesso dell'apposito modello esonerativo
(esempio modello E101 per l'area UE), rilasciato dal competente ufficio
straniero. b) lavoratori stranieri provenienti da Paesi con i quali non esistono
accordi bilaterali in materia previdenziale. I lavoratori stranieri provenienti da Paesi con i quali non esistono
accordi bilaterali in materia previdenziale, ingaggiati da un'impresa, ente,
istituzione italiana sono soggetti alla stessa normativa dei corrispondenti
lavoratori italiani se ingaggiati con qualifiche uguali a quelle previste per
i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 3 del D.L.C.P.S. n. 708 del
1947 e successive integrazioni, categorie dal n. 1 al n. 14. 13. Scambi culturali Le imprese straniere che operano in Italia in regime di scambio
culturale tra i due paesi interessati, sono tenute a certificare la
circostanza esibendo valida documentazione al momento della richiesta del
certificato di agibilità. A tal proposito esse dovranno esibire una dichiarazione rilasciata dal
Ministero degli Esteri con l'indicazione che l'attività artistica in Italia
avviene nell'ambito degli scambi culturali e che rientra nel protocollo
d'intesa tra i due stati interessati. Subordinatamente, può essere rilasciata
dichiarazione della rappresentanza diplomatica in Italia. Sarà considerata
valida anche idonea dichiarazione dell'Ambasciata o dal Consolato Italiano
del Paese di provenienza dell'impresa interessata. Nella predetta
dichiarazione dovranno essere indicati gli estremi del protocollo d'intesa
relativo agli scambi culturali sottoscritto dai due stati interessati. Dovrà essere allegato anche l'invito formulato dall'Ente italiano al
gruppo straniero contenente l'indicazione delle date e l'attestazione della
gratuità delle prestazioni, elemento fondamentale degli scambi culturali. Anche complessi o gruppi che in precedenza non fossero stati ricompresi
tra quelli inizialmente indicati negli elenchi raggruppanti i medesimi
complessi o gruppi destinati agli scambi culturali tra l'Italia ed il paese
straniero, possono rientrare nell'ambito degli scambi stessi, peraltro i
gruppi o complessi dovranno esibire documentazione attestante la circostanza
in questione. La documentazione di cui sopra dovrà essere rilasciata dalle medesime
fonti indicate in precedenza (rappresentanza diplomatica italiana nel paese di
provenienza, Ministero degli Esteri). Se le imprese straniere operanti in regime di scambi culturali,
ricevono un compenso a qualsiasi titolo per le prestazioni che andranno ad
effettuare, questo dà luogo all'imposizione contributiva, ai sensi dell'articolo
12 della Legge n. 153 del 1969, così come modificato dal D. Lgs. n. 314 del
1997. Non saranno ritenute assoggettabili a contribuzione le spese di viaggio
sostenute dall'impresa straniera dalla frontiera alla località sede della
manifestazione, così come esentate saranno anche le spese di viaggio
sostenute per lo spostamento da una località all'altra in caso di tour della
stessa impresa. Analogamente, non formeranno imponibile contributivo le spese di
soggiorno sia pagate direttamente dall'impresa straniera, sia quelle
rimborsate dall'impresa italiana a fronte di documentazione probante e sia
con pagamento diretto da parte dell'impresa italiana, né le spese
effettivamente sostenute e rimborsate a piè di lista. Ovviamente le varie fattispecie di cui sopra dovranno essere previste
nel contratto di scrittura artistica. Allegato 1 -
Elenco delle categorie di lavoratori per le quali deve essere richiesto il
certificato di agibilità. Gruppo canto |
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25/1/2002
Come notizia circolante da tempo la FITA Nazionale dà
comunicazione ufficiale in data 25/01/02 che è
stata stipulata convenzione tra SIAE ed
ENPALS per l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed il rilascio
dell'agibilità attraverso le sedi SIAE.
Pertanto, con le stesse modalità fino
ad ora utilizzate (vedi note sotto per quanto riguarda la documentazione) le
richieste di agibilità potranno essere inoltrate all'agente SIAE competente
(Mandatario di zona), il quale rilascerà ricevuta che, fino alla consegna
del certificato di agibilità, avrà la stessa funzione.
Naturalmente si intende che, previo
esibizione certificato di affiliazione FITA debitamente vidimato dalla
Segreteria Nazionale, il mandatario Siae è tenuto ad avviare la pratica per il
certificato di agibilità ENPALS senza oneri contributivi di validità annuale.
In sede di Assemblea annuale delle
compagnie FITA del Friuli Venezia Giulia, tenuto a Colugna il giorno
21/01/2002, è stato deliberato di tentare questa via presso i mandatari Siae.
Questo consente alle Compagnie di
seguire direttamente la pratica avendo così anche in mano una ricevuta che
testimonia e fa fede dell’avvio della procedura coprendola interamente per
quanto riguarda l’ENPALS.
In seconda battuta, solo per problemi
con i mandatari SIAE (nella maggior parte all’oscuro della convenzione
FITA-ENPALS) ed in caso di una loro rigidità, si potrà tentare la strada
diretta dell’ENPALS di Trieste tramite il Comitato
Regionale FITA come negli anni passati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alle sedi regionali della
SIAE o in segreteria FITA Nazionale.
20/1/2001
CERTIFICATO DI AGIBILITA’ SENZA OBBLIGHI CONTRIBUTIVI
DA PARTE DELL’ENPALS
In base ad accordi a livello nazionale (ma purtroppo interpretati nelle maniere più diversi dalle varie sedi mandamentali Enpals e dai singoli funzionari) per le compagnie iscritte FITA è possibile ottenere un certificato con validità annuale (dal primo gennaio al trentun Dicembre).
Nella sede del Friuli Venezia Giulia il rilascio del certificato in parola è andato a buon fine nella maggior parte dei casi (anche se con tempi lunghi) seguendo la seguente procedura:
La compagnia interessata al certificato produrrà i documenti più sotto specificati e li invierà al Presidente Regionale FITA (attuale recapito fino alle nuove elezioni: FITA – CAS.POST. 32 , 34078 SAGRADO D’ISONZO):
Documenti:
a)dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio firmata dal legale rappresentante della formazione in cui si attesta la gratuità delle prestazioni rese dai componenti,gratuità che non viene meno anche in presenza di un parziale rimborso spese per trasporto vitto e alloggio.
Con tale dichiarazione il legale rappresentante si impegna a denunziare all’Ente eventuali variazioni nonché assunzione di lavoratori retribuiti,per i quali ovviamente, dovrà essere richiesto il normale certificato di agibilità e corrisposti i contributi di legge.
b)elenco datato e sottoscritto dal legale rappresentante dei componenti il gruppo con generalità complete, professione e qualifica artistica nella compagnia
c)dichiarazione del legale rappresentante che affermi di delegare il Presidente regionale FITA ad inoltrare la pratica presso la sede ENPALS competente.
d)fotocopia carta d’identità del legale rappresentante,fotocopia codice fiscale dello stesso
e)fotocopia attestato iscrizione FITA anno corrente
Il Presidente Regionale FITA raggrupperà questi documenti, produrrà una ulteriore certificazione sottoscritta garantendo il tutto facendosi garante dell’amatorialità della compagnia conoscendo lo statuto depositato in Federazione e conoscendo personalmente il tipo di attività svolta.
Tutto questo sarà inviato all’Enpals con la preghiera di recapitare direttamente e con sollecitudine il certificato di agibilità presso la sede della compagnia o al recapito indicato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Esempio dichiarazione sostitutiva atto notorio:
Su carta intestata della compagnia:
Il sottoscritto …………………residente in…………via……….legale rappresentante dell’Associazione……………………con sede in………..via ………..C.A.P. ……..recapiti telefonici………..dichiara che tutti i componenti dell’associazione non percepiscono alcun emolumento per le loro prestazioni artistiche non professionali rese quindi in modo gratuito,gratuità che non viene meno anche in presenza di un parziale rimborso spese per trasporto vitto e alloggio.
Ci si impegna a denunziare all’Ente eventuali variazioni nonché assunzione di lavoratori retribuiti,per i quali ovviamente, dovrà essere richiesto il normale certificato di agibilità e corrisposti i contributi di legge.
Si richiede quindi un certificato di agibilità a tempo determinato annuale per l’anno in corso vista anche l’affiliazione del gruppo alla F.I.T.A.
Data elenco allegati
Firma legale rappresentante