FONTE:
WWW.UICC.IT Prima
relazione Proiezione e diffusione
al pubblico di opere registrate su supporti magnetici,
elettronici, ed in pellicola. Violazione del diritto
d'autore Luciano
Daffarra, Segretario Generale FAPAV Milano Paolo Spina: I temi delle relazioni non saranno necessariamente legati tra di loro, in modo da poter rendere la cosa meno pesante, di più facile sopportazione, senza che appaia troppo didattica nei confronti delluditorio che partecipa. La prima relazione è presentata
dallavvocato Daffarra, dellAssociazione Fapav
di Milano, Associazione che vi presenterà lui stesso. Il
tema della relazione è esposto nel programma già
distribuito a tutti voi. Prego quindi lavvocato
Daffarra di iniziare i lavori di questa giornata ed
auguro a tutti di avere un riscontro utile da qui ad oggi
pomeriggio. Luciano
Daffarra: Buongiorno a tutti, sono io a
ringraziare Paolo Spina che mi ha consentito di
partecipare a questa riunione invitandomi in una città
stupenda. Credo di esservi debitore sia
dellospitalità che della cortesia di tutti coloro
che ho incontrato sino ad oggi e confesso di avere
ammirato le vestigia della città antica come una delle
cose più belle che io sia riuscito sinora a vedere. Entrando
nel merito dei temi (purtroppo il mio è uno dei meno
leggeri, forse anche per questo è stato inserito nella
prima posizione delle relazioni odierne), vorrei fare una
precisazione per quanto riguarda il ruolo che ricopro
oggi. Io sono il Segretario Generale della Federazione
Anti Pirateria Audiovisiva, ma non sono qui in veste di
censore né con lintento di porre dei
limiti invalicabili alle utilizzazioni delle opere
dellingegno, compito che peraltro potrebbe di primo
acchito apparire essere uno dei compiti assolti dalla
Federazione. Sono qui per cercare di inquadrare il tema
della proiezione pubblica delle opere dellingegno:
avevo anche predisposto una presentazione in Power
Point che peraltro ho visto non è possibile
utilizzare oggi. * * * La
pubblica rappresentazione delle opere dellingegno
è uno degli aspetti più interessanti e, direi,
rappresenta il momento evolutivo attuale dello
sfruttamento delle opere dellingegno
nellambito delle nuove tecnologie. Noi sappiamo
bene che i supporti tradizionali, la videocassetta,
piuttosto che la pellicola cinematografica, si possono e
si devono sfruttare con molteplici modalità.
Abbiamo avuto più volte occasione, nellambito
della nostra attività, di constatare come
levoluzione tecnologica ci porti verso la presenza
di un numero sempre maggiore di sfruttamenti delle opere
dellingegno. Stiamo andando nella direzione del video
on demand, della trasmissione on-line delle
opere protette, e quindi anche delle opere
cinematografiche. La pay-per-view già esiste: voi
tutti sapete che sono già disponibili dei servizi di
tale genere visto che è possibile ordinare, attraverso
dei meccanismi che vanno dalla chiamata telefonica al
sistema dellimpiego del computer, opere
dellingegno la cui utilizzazione è assoggettata al
pagamento di un canone o di una sottoscrizione, e tutti
questi sviluppi portano ad una sempre maggiore incidenza
della pubblica rappresentazione nellambito della
vita sociale, come pure nellambito dei circoli
privati e delle stesse famiglie. Ecco uno
dei punti fondamentali: la pubblica rappresentazione
incontra, dei precisi limiti, perché, e voi lo sapete
assai bene, il diritto dautore assegna al
produttore e allautore titolare dei diritti ogni e
qualsivoglia facoltà di utilizzazione dellopera
dellingegno. Ogniqualvolta noi ci troviamo di
fronte ad una pubblica rappresentazione dobbiamo porci di
fronte al problema del se e come
questa pubblica rappresentazione avvenga (o sia avvenuta)
in base a quelle che sono le regole del gioco, cioè in
relazione a quelle che sono le norme poste
dallordinamento. Faccio subito una premessa, la
Uicc, cioè lassociazione che ci ospita qui, e
quindi i circoli cinematografici in termini generali,
hanno tutti normalmente titolo per potere liberamente
sfruttare le opere e per proiettarle nellambito dei
propri associati. I
problemi che si pongono spesso per le pubbliche
rappresentazioni sono legati invece a quelli che sono
considerati in una certa misura i vostri concorrenti
illegittimi, cioè quei soggetti che si alzano una
mattina e dicono: intendo fare la pubblica
rappresentazione di un film che voglio condividere con
40-50 persone alle quali chiederò una cifra
x affinché essi possano usufruire e godere
di questopera. E chiaro che questo
è un concetto completamente diverso da quello di uno
sfruttamento cinematografico, da uno sfruttamento
culturale, da uno sfruttamento orientato a un dibattito o
a un approfondimento di carattere sia tecnico che,
ovviamente, socio-culturale. I punti che io vorrei
sottolineare oggi riguardano preminentemente proprio gli
ostacoli che si frappongono alle libere utilizzazioni, in
base alla legge, per poi valutare in quale maniera sia
possibile, da un lato utilizzare eventualmente la nostra
Federazione per porre fine agli atti di concorrenza
sleale che vengono posti in essere da coloro i
quali non sono autorizzati alle proiezioni pubbliche - ma
che si pongono in concorrenza con i circoli
cinematografici che legittimamente operano sul territorio
nazionale - e dallaltro lato chiarire anche il
perché voi siete legittimati e in quale maniera la
vostra legittimazione deve essere esercitata. Vorrei
rimanere su concetti semplici, su una prsesentazione
lineare e togliere quel tecnicismo giuridico che
purtroppo sta alla base di ogni ragionamento di questo
genere. Ripartendo
dal punto numero uno, e cioè dalla questione
dei limiti posti dallordinamento giuridico alle
pubbliche rappresentazioni, voi sapete che il produttore
e lautore sono titolari ab origine del
diritto di utilizzazione di unopera cinematografica
(parliamo di opera cinematografica, ma è chiaro che
questo discorso può essere esteso a tutti coloro i quali
sono titolari di diritti, di proprietà, o di
utilizzazione esclusiva delle opere dellingegno). Nel
momento in cui lopera cinematografica viene creata,
gli articoli 44 e 45 della Legge Autore, le norme del
Codice Civile e quelle che riguardano specificamente la
tutela del diritto dautore, tra cui larticolo
12 e seguenti della legge 633 del 1941, pongono delle
regole che, in sintesi, dicono: Lautore e il
produttore sono i titolari esclusivi dellopera
dellingegno realizzata per il cinema e quindi essi
ne fanno ciò che vogliono, in altri termini, dispongono
dellopera cinematografica. Va però detto che
questi atti di disposizione esclusivi incontrano delle
eccezioni e dei limiti, che sono contenuti, per quanto
oggi andiamo discutendo, nellarticolo 15 della
legge sul diritto dautore e nel successivo articolo
15-bis, in particolare, che è stato introdotto con la
legge n. 650 del 30 dicembre 1996. Questa normativa, tra
laltro, non era destinata a regolamentare
specificamente la questione delle eccezioni al diritto
esclusivo degli autori, trattandosi di una normativa che
ha esteso a 70 anni la protezione delle tutela delle
opere cinematografiche in capo agli autori (voi saprete
che la tutela pari a 70 anni dalla morte dellultimo
dei coautori è il termine di protezione garantito agli
autori per le opere cinematografiche da essi create).
E chiaro che il legislatore, estendendo questo
termine dai precedenti 50 anni, ha forse, nel contempo,
voluto porre delle limitazioni a quello che è il diritto
esclusivo che fa capo agli autori. Larticolo
15 della Legge Autore, che nel 1941 aveva dato
regolamentazione alla materia delluso privato,
aveva già posto alcune limitazioni al diritto esclusivo
dellautore, dicendo in sostanza che la pubblica
rappresentazione di unopera non si considera tale
nel momento in cui essa avvenga nellambito della
cerchia ordinaria della famiglia. Voi sapete benissimo
che tale accezione comprende quelli che sono i membri del
nucleo familiare più quelle che sono le persone che
abitualmente condividono la vita familiare
del nucleo. Quindi leccezione alla regola sulla
esclusiva pertinenza agli autori/produttori dei diritti
sulla pubblica rappresentazione cera già da tempo.
Ad esempio, se io utilizzo una videocassetta e me la vedo
con i miei familiari e con coloro i quali condividono la
mia vita familiare, è chiaro che in questo caso detta
utilizzazione non può essere considerata pubblica.
Sempre larticolo 15 della Legge Autore, nel primo
comma, dice che non è pubblica lopera utilizzata
nellambito del convitto (il termine è un po
desueto, e dovrebbe essere anche chiarito in termini
interpretativi, perché il convitto sa molto di collegio
e di luogo in cui uno si viene a trovare per ragioni
quasi dobbligo e qui mi domando se non rientri nel
termine convitto anche il luogo nel quale vengono reclusi
coloro che sono condannati a pene detentive, la
prigione). Poi la norma estende leccezione alla
scuola e agli istituto di ricovero. La scuola va intesa
in senso lato, non credo che la si debba considerare solo
come scuola pubblica, ma il concetto si dovrebbe
estendere anche a quegli enti che sono riconosciuti dalla
legge come istituti scolastici e, a propria volta, gli
istituti di ricovero, che, secondo il mio parere, non
dovrebbero essere solo gli ospedali, ma anche le
cliniche, le USL e tutta una serie di altri luoghi di
cura che non sono elencati in maniera precisa dalla
legge, ma che con interpretazione evolutiva possiamo
ricondurre a questa categoria. Il limite
che viene posto già dallarticolo 15, al primo
comma, è che, comunque lutilizzazione non avvenga
a scopo di lucro, nel senso che, né nellambito del
convitto né in quello della scuola o dellistituto
di ricovero ci sia un profitto o un lucro per la pubblica
esecuzione. Perché come dicevo, se cè un ritorno
economico, la deroga ai diritti esclusivi
dellautore, prevista dalla normativa sul diritto
dautore, non opera. Il
successivo articolo 15-bis, che è stato
introdotto, come dicevo pocanzi, dalla legge n°
650 del 1996, ha invece modificato la normativa
dellarticolo 15 introducendo una ulteriore deroga,
che prevede la facoltà, da parte dei centri o degli
istituti di assistenza e delle associazioni di
volontariato (anche qui le definizioni vanno
limate e chiarite, perché non è possibile
riferirsi a termini che poi non abbiano un riscontro
preciso nella realtà), di utilizzare unopera
protetta per una pubblica rappresentazione dietro
liquidazione di un compenso ridotto per gli
autori/produttori. Quindi, la norma non ha introdotto
leccezione al principio generale per cui non è
pubblica lesecuzione se avviene nellambito di
quegli enti che ho prima elencato, bensì dice che
nellambito dei centri e degli istituti di
assistenza e nelle associazioni di volontariato si può
dare luogo a pubblica esecuzione della rappresentazione
senza il previo consenso dei titolari esclusivi dei
diritti. Vedremo
poi con che limiti e in che maniera ciò possa avvenire,
perché, a mio avviso, cè stato uno stravolgimento
di questa norma da parte del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 504 del 16 settembre 1999, che
ha dato esecuzione ai principi contenuti nellart.
15-bis. Invero, la disposizione di legge prevede
che vi debba essere il riconoscimento di un compenso
ridotto agli autori, laddove gli istituti di assistenza o
le associazioni di volontariato effettuino le pubbliche
rappresentazioni solo a favore di soci e invitati,
purché ciò avvenga non a scopo di lucro.
Ritorniamo quindi al principio che stabilisce che in tali
attività debba mancare lo scopo di lucro. Attenzione,
però, perché scopo di lucro è un concetto
molto diverso dallassenza di profitto. Scopo
di lucro significa che io devo trarne un beneficio
economico, ovvero devo guadagnare: e, in tal senso, non
realizzo un lucro nel momento in cui il costo
dellorganizzazione viene ad essere pari a quello
che è il ricavo della pubblica rappresentazione od
esecuzione. E
evidente che scopo di lucro ha
unampiezza diversa dalla carenza o
dallassenza di un profitto. Il profitto può essere
anche indiretto, nel senso che io posso trarre profitto
da una maggiore acquisizione culturale, da un mio
personale interesse a realizzare la pubblica esecuzione
perché svolgo istituzionalmente una determinata
attività: ma non per questo in tale modo realizzo un
lucro. In altre parole il lucro significa un guadagno che
supera i costi. Se vogliamo ragionare in termini di
budget devo incassare 100 e avere speso 50.
In questo caso ho realizzato un lucro, che poi,
nellambito di tutte le attività associative, può
essere spalmato nel tempo. Ecco perché il
concetto di lucro va valutato di caso in
caso, e in talune ipotesi una tale valutazione non va
fatta necessariamente sulla singola utilizzazione.
Ma procediamo con lesame delle norme in vigore
sulla pubblica rappresentazione e le inerenti eccezioni. La legge,
nello stesso articolo 15 bis di cui parliamo, aveva
stabilito, già in fase di emanazione della norma, nel
contesto della legge n° 650/96, che i criteri e le
modalità per lindividuazione delle circostanze
soggettive e oggettive dapplicazione
dellarticolo 15 bis venissero stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le
competenti Commissioni Parlamentari. La
verità vera è che la legge aveva già
stabilito che liscrizione dei soggetti nei registri
previsti dalla legge sul volontariato (La legge n° 266
del 1991), deve essersi già verificata nei due
anni precedenti, essendo invece ancora necessario
stabilire le modalità di identificazione della sede e
della condizione di socio che la legge prescrive debba
essere conseguita con largo anticipo rispetto alla data
dellevento. Il che significa che un potenziale
socio dellente autorizzato, non può
fare, come troppo spesso accade, uniscrizione al
circolo nello stesso momento in cui avviene la
rappresentazione, perché una tale opzione non assolve,
ma nega, quella funzione culturale di assistenza e di
volontariato che la legge vuole che preesista alla
pubblica rappresentazione. Inoltre,
la pubblica rappresentazione deve avvenire a titolo
gratuito e a soli fini di solidarietà. Questo è un
elemento molto importante che ora vedremo come sia stato
inserito nel regolamento di attuazione dellart.
15-bis. Tale
regolamento, come vi dicevo, è stato emanato con decreto
n. 504/99 del Presidente del Consiglio dei Ministri
(lon.le Massimo DAlema, in quel momento):
devo dire che mi ha sorpreso molto la sua formulazione in
quanto esso va in controtendenza rispetto al contenuto
della stessa norma dellarticolo 15-bis. A mio
avviso, quiesto è un regolamento che castiga la pubblica
rappresentazione, quasi la confina nellambito di
quelle che sono puramente e semplicemente le attività
teatrali, o le attività di pubblica esecuzione dal vivo,
escludendo tout-court le utilizzazioni delle opere
cinematografiche, che sono poi loggetto
dellattività dei Circoli come il vostro e che sono
regolate, come vedremo, da tuttaltra normativa. Cercherò
di passare rapidamente in rassegna i singoli articoli di
cui è composto il decreto del 16 settembre 1999, che è
stato poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30
dicembre dello stesso anno. La normativa, come già era
previsto dallarticolo 15-bis della Legge Autore,
stabilisce i requisiti soggettivi, i requisiti oggettivi
e le prescrizioni procedurali affinché gli enti
autorizzati dalla legge possano operare questo tipo di
attività, cioè la pubblica rappresentazione di opere
dellingegno. Gli organismi di volontariato, come
abbiamo detto, devono essere iscritti da almeno due anni
nei registri delle Onlus, previsti dalla legge n° 266
del 1991, i loro statuti devono prevedere in via
esclusiva lo svolgimento di attività dirette ad arrecare
benefici a persone svantaggiate in relazione a condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari nel
settore dellassistenza sanitaria, sociale, della
beneficenza, dellistruzione, della formazione o
della tutela dei diritti civili (anche qui una
delimitazione di queste attività sarebbe opportuna,
perché non è mai chiaro in quale ambito si facciano
rientrare le attività dei circoli sociali e i termini
usati sono estremamente vaghi ed anche ambigui per chi
deve interpretarli. E chiaro che poi, di volta in
volta, si rischia di trovare chi dà
uninterpretazione restrittiva e chi ne dà una
estensiva o evolutiva e alla fine nulla è chiaro e
definitivamente regolato). Come più
sopra accennato, fra le condizioni poste dal regolamento
vi è quella per cui la qualità di socio va acquisita
con 60 giorni di anticipo rispetto allevento e
poi ci sono i limiti oggettivi posti dal regolamento
stesso che, a mio avviso, stabiliscono delle limitazioni
eccessive rispetto alla volontà della legge, perché
prevedono che non si possano organizzare più di quattro
manifestazioni nellanno. E invece corretto
lavere stabilito che queste non possono avere
carattere di competitività sul mercato (il che significa
che lo sfruttamento dellopera non può avvenire nel
mentre esistono altre forme di utilizzazione
dellopera stessa e che pongano la rappresentazione
in concorrenza con quella effettuata dal titolare
legittimo dei diritti). Quanto testé detto vale per
ciascun anno solare da parte di ciascun ente. Se
torniamo per un momento al punto sul quale mi sono già
espresso criticamente, va chiarito che la
rappresentazione, la recitazione o lesecuzione
in base al dettato del regolamento di esecuzione -
devono consistere in prestazioni artistiche dal vivo e
che non possono essere fissate, riprodotte o comunicate
al pubblico in maniera tale da consentire la fruizione da
parte di soggetti diversi dai soci e dagli invitati
dellente organizzatore. Con
questa disposizione è stata completamente modificata la
portata dellarticolo 15, nel senso che, per effetto
del regolamento di esecuzione, sopravvive solo la deroga
ai diritti esclusivi prevista dallart. 15 primo
comma della legge, che stabilisce leccezione al
principio generale dellautorizzazione
dellautore per la pubblica rappresentazione nei
convitti, nelle scuole, nellambito della cerchia
ordinaria della famiglia, ma si limita loperatività
dellart. 15-bis esclusivamente nel caso di
spettacoli dal vivo, togliendo di mezzo ogni possibilità
di fare uso per le pubbliche rappresentazioni di supporti
audio e video. Rileggo, per chiarezza di tutti, il punto:
Lesecuzione, la recitazione o
lesecuzione devono consistere in prestazioni
artistiche dal vivo e non possono essere fissate,
riprodotte, trasmesse o comunicate al
pubblico
questo vuole dire che non cè
fissazione, non cè
ripresa, non cè
riproduzione, non cè
duplicazione del supporto (questo non sarebbe
peraltro in nessun caso consentito dalla legge, invito
domino), non cè trasmissione o
comunicazione al pubblico, nel senso che non
può esservi neppure la trasmissione televisiva e,
dallaltra parte, la fruizione dellopera non
può essere neppure consentita a soggetti diversi dai
soci o dagli invitati. Portando
la interpretazione del regolamento al limite, dovremmo
considerare che sia vietato addirittura luso del
circuito televisivo interno, cosa che secondo me è
esagerata e supera le finalità della legge. Inoltre,
il luogo dove si svolge la manifestazione deve coincidere
con la sede legale dellassociazione, fatto
plausibile, salvo che sono previste delle deroghe, nel
caso in cui lente interessato chieda
lautorizzazione alla Questura per potere utilizzare
altri locali. Il regolamento stabilisce altresì che il
numero massimo di soci e invitati (perché voi sapete che
questa norma si applica sia ai soci, cioè a coloro che
hanno acquisito la qualifica tale qualità in base
allanteriore iscrizione, che agli invitati, altro
termine non chiaro) non possa eccedere le 500 unità. Voi
capite che una partecipazione di 500 persone ad un
Circolo privato mi sembra una cifra estremamente ampia,
forse eccessiva, anche in relazione ai requisiti posti
dalla legge stessa che sembrano grandemente limitare il
ricorso alla pubblica rappresentazione non teatrale. Come
dicevo, a mio sommesso avviso, le limitazioni che sono
state inserite dal regolamento di esecuzione sono
assolutamente eccessive rispetto alle finalità che la
normativa voleva attingere. Vi devo anche dire che ci
sono degli ulteriori adempimenti di carattere procedurale
che devono essere seguiti al fine di ottemperare al
regolamento, dal momento che gli enti interessati devono
fare pervenire alla SIAE, con un preavviso di almeno 30
giorni rispetto allevento, il programma della
manifestazione, la copia o un fac-simile del biglietto di
invito per gli invitati, lindicazione del luogo in
cui si svolgerà la manifestazione, unitamente
alleventuale autorizzazione delle autorità di
pubblica sicurezza, laddove levento non si
svolgesse nella sede legale dellassociazione, con
una dichiarazione del legale rappresentante
dellente, che attesti che lesecuzione o la
recitazione o la rappresentazione sono realizzati a
titolo gratuito da parte degli artisti e degli interpreti
(qui si chiarisce ancora una volta, ove ce ne fosse
bisogno, che la disciplina esula dai casi di pubblica
rappresentazione, nel senso di proiezione pubblica, e
cioè di sfruttamento di unopera di supporto
video-magnetico o di altro tipo di supporto). Inoltre, e
qui si complica ulteriormente la questione, la SIAE è
tenuta, di volta in volta, a controllare, anche
attraverso laccesso ai documenti amministrativi, la
veridicità delle dichiarazioni rese dallente. Mi sembra
di poter concludere questa parte del nostro ragionamento,
soprattutto con riferimento al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n° 504 del 1999, dicendo che le
attività dei centri sociali volte a sfruttare nel
proprio interno opere cinematografiche e audiovisive sono
escluse dalla legge attualmente in essere e che dette
attività solo lasciate, con molta maggiore ampiezza,
allambito dei Circoli cinematografici, cioè
nellambito di quei Circoli che abbiano ottenuto in
base alla legge le necessarie autorizzazioni per svolgere
questa attività. Come
dicevo in apertura di questa relazione, quindi, le
attività che sono svolte dai Circoli cinematografici non
sono per nulla comprese dalla legge sul diritto
dautore al momento attuale, né sulla base sia
dellarticolo 15-bis né, soprattutto, alla luce
dellinterpretazione dellarticolo 15-bis data
dal suo regolamento di esecuzione: tali rappresentazioni
sono invece regolate in maniera esaustiva dalle norme
della Legge sul cinema. Voi tutti
sapete che la legge cinema è del 1965, la famosa Legge
Corona, che essa reca il n° 1213, che essa è stata
modificata con unulteriore integrazione
nellanno 1994 con il decreto legge n° 26. In base
allarticolo 44 di questa legge, nella sua revisione
del 1994, le associazioni senza scopo di lucro che
svolgano attività di cultura cinematografica attraverso
proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni,
sono definiti Circoli culturali. Tali Circoli devono
aderire ad una Associazione Nazionale di cultura
cinematografica. Questo è
il punto che vi riguarda. Noi oggi siamo qui di fronte ad
una Associazione Nazionale, lUnione Italiana
Circoli del Cinema, dialoghiamo con i Circoli
locali che sono organizzati secondo quelle che sono le
direttive della legge. Tali enti, attraverso lo
sfruttamento delle opere cinematografiche veicolano
cultura, creano dibattiti, sviluppano conferenze,
organizzano corsi e pubblicazioni. In questambito,
lutilizzazione delle opere cinematografiche è da
ritenersi senzaltro legittima. Nel caso
dei circoli cinematografici non siamo di fronte ad una
normativa simile a quella dellarticolo 15-bis che
è stata stravolta dal regolamento di esecuzione. Ci
troviamo in presenza di una norma che, completamente
derogando allarticolo 15, e senza fare alcun
riferimento allo stesso articolo 15, dà diritto ad un
certo, limitato, numero di associazioni di utilizzare
liberamente le opere cinematografiche e, aggiungo,
attraverso qualunque supporto e con qualunque strumento
di proiezione. Avete
visto come in questa sede io abbia voluto approfondire il
discorso relativo alle pubbliche esecuzioni o
rappresentazioni, perché in qualità di segretario della
FAPAV mi trovo spesso di fronte a soggetti che,
nascondendosi dietro al contenuto apparente, o meglio,
allinterpretazione soggettiva degli articoli 15 o
15 bis della L. 633/1941, realizzano le stesse attività
che sono proprie dei Circoli cinematografici, ponendo in
essere delle proiezioni dalle quali ricavano rilevanti
benefici economici, legati non solamente al costo della
iscrizione dei singoli associati - il che significa che
lo sbigliettamento avviene in maniera tale da dare un
beneficio diretto al circolo - ma anche attraverso la
vendita di tutti i beni di consumo che conseguono
normalmente allo sfruttamento delle opere
nellambito di sale cinematografiche allaperto
o nellambito di Circoli, come le bevande, le
eventuali consumazioni e quantaltro, i cui proventi
vengono ad essere introitati dal circolo stesso. Queste
attività vengono di solito realizzate durante il periodo
estivo, per due o tre volte, dopodiché il
circolo si dissolve e chi lo ha gestito o chi
lha organizzato se ne va con un gruzzolo in tasca:
sottratto ai legittimi titolari dei diritti. Tutto
questo, ripeto, è al di fuori della regolamentazione
prevista dallarticolo 44 L.D.A. e completamente in
contrasto con larticolo 15 della legge sul diritto
dautore. Vorrei
ricordarvi a questo punto, prima di concludere, in quale
modo i Circoli cinematografici debbano operare secondo la
legge. Le Associazioni Nazionali e i Circoli di cultura
cinematografica devono ottenere anzitutto il
riconoscimento. Avere il riconoscimento significa dovere
essere operanti da almeno tre anni nel settore
socioculturale ed essere presenti in almeno cinque
regioni (parliamo in questo caso di Associazioni
Nazionali cui fanno poi capo i singoli Circoli di
cultura). Le Associazioni devono possedere poi alcuni
requisiti che sono ovviamente di carattere oggettivo: a)
costituzione per atto pubblico (io penso che tutte le
Associazioni nazionali siano rispettose di questo
principio); b) devono avere nel proprio seno alcuni
Circoli di cultura cinematografica quali organismi
connotati nellatto costitutivo da caratteristiche
formali precise. Le
caratteristiche che tali circoli debbono soddisfare sono
simili a quelle previste per gli altri circoli sopra
esaminati (le associazioni di volontariato): cioè vi
deve essere lassenza di fini di lucro (e non mi
ripeto sul concetto di fine di lucro), deve
svolgersi in seno ad essi una reale attività di cultura
cinematografica (e ritorno a dire che questo è un
requisito fondamentale: il fine dellente non può
essere quello di riunire più persone per fini svariati o
diversi tra loro, ci deve essere fra essi un fil rouge:
lunico elemento che deve accomunare i diversi
Circoli, deve essere quello di svolgere una funzione di
cultura cinematografica, in senso ampio se vogliamo). Per
quanto riguarda poi le caratteristiche delle proiezioni,
è chiaro che queste devono avvenire solo in base al
rilascio di apposite tessere annuali vidimate dalla SIAE,
per cui i singoli soci devono essere muniti di anno in
anno di tessera sulle cui base vengono poi liquidati i
diritti alla SIAE. La
questione dellintervento della SIAE in questa
materia è stata proprio ieri sollevata da qualcuno in
occasione del nostro primo incontro. Più di uno di voi
mi ha riferito che la SIAE tende a non riconoscere il
buon diritto, né dei Circoli né delle singole
Associazioni, e che essa opera spesso (spero che questo
non sia esatto, ma lo verificherò con la Direzione
Generale della SIAE) in maniera discriminatoria, nel
senso che riconosce solo ad alcuni Circoli la facoltà di
operare la proiezione di opere cinematografiche e ad
altri invece la nega, sulla base di attività
discrezionali, sulle quali sarebbe opportuno che la SIAE
stessa si fornisse di strumenti conoscitivi, emanando di
poi circolari o documenti di chiarificazione, in maniera
tale che tutti coloro che sono interessati
allapplicazione delle norme in questione le
applichino in maniera uniforme. Tornando
alle Associazioni Nazionali e ai Circoli di cultura
cinematografica, vi ricordo che essi si possono avvalere
della riproduzione visivo-sonora attraverso qualsivoglia
supporto. La legge parla di supporti
video-ottico-elettronico-magnetici. Il che
significa che, in linea di principio, è legittimo anche
luso del supporto DVD. Nel caso in cui voi
risultaste rappresentare associazioni che rispondono
appieno ai requisiti di legge, la proiezione pubblica
potrà avvenire, come dice la legge, attraverso
qualsivoglia supporto, non essendo in tal senso stabilita
alcuna limitazione. E importante peraltro chiarire
che di supporto si deve trattare. Non può essere usato
un sistema trasmissivo, né potrebbe essere usata la
trasmissione on line e quindi la trasmissione via
Internet. Su questo
genere di utilizzazioni delle opere cinematografiche è
bene essere chiari: il supporto deve essere off line.
Come detto, può essere invece utilizzato uno strumento
diverso dalla pellicola, che rimane, ovviamente, il mezzo
principe di diffusione delle opere cinematografiche. La legge
dispone altresì che le Associazioni nazionali hanno
anche, con decreto del Dipartimento dello Spettacolo, la
possibilità di ottenere contributi annui, e vorrei
chiedere a Paolo Spina se questo avvenga anche per la
vostra Associazione e se questo ammontare sia
ragionevole, assolvendo effettivamente alle necessità di
divulgazione della cinematografia nellambito del
nostro Paese. Aggiungo,
e poi concludo il mio intervento, dicendo che le
attività culturali cinematografiche svolte dalle
Associazioni di cui parliamo possono consentirvi anche la
gestione e la titolarità di licenze di esercizio, sia di
sale cinematografiche, che di sale video riservate ai
soci. Non so se questo sia un elemento sul quale qualcuno
di voi abbia mai posto attenzione, perché voi conoscete
bene la sala cinematografica e in che maniera essa
si amministri e gestisca, visto che siete per buona parte
esercenti cinematografici, ma cè anche la
possibilità di creare delle sale video, e seppure io non
le abbia mai viste, né abbia mai avuto segnalazioni
circa questo tipo di utilizzazioni previste dalla
normativa vigente, credo però che con il supporto DVD,
con lhome-theatre, la possibilità di creare alcune
sale dove effettivamente vengano usati supporti di alta
qualità con un adeguato impianto sonoro, possa essere
uno strumento di riflessione per chi sviluppa o
svilupperà in futuro nuove attività nellambito
cinematografico. Concludo
con il dire che potete usufruire anche delle provvidenze
finanziarie e delle agevolazioni previste per gli
esercizi cinematografici e per la distribuzione dei film,
cosa che io ritengo non abbiate avuto fino ad ora, ma che
è opportuno e importante che voi sappiate che esiste e
può essere chiesto. Infine vi
confermo che, per qualunque chiarimento la FAPAV è a
vostra disposizione, laddove ci fossero anche delle
segnalazioni da fare relativamente a soggetti che secondo
voi operano illegittimamente sul mercato, in maniera tale
che noi possiamo tempestivamente intervenire e aiutarvi
in questa attività. * * * Non
capisco se nel caso da lei sollevato sussistano per il
suo circolo i requisiti di legge, dal momento che
larticolo 44 della legge cinema, che è di una
chiarezza palmare, impone ovviamente il rispetto di
taluni requisiti, quali la sussistenza di una
Associazione Nazionale da almeno tre anni. Tale
associazione deve essere riconosciuta dal Dipartimento
dello Spettacolo (forse questo non lho detto prima,
ma è ovvio che un riconoscimento sia necessario, non è
che io possa dire, domani mattina, che ho
unAssociazione nazionale). Una volta che esiste
validamente lAssociazione Nazionale e che ad essa
fanno capo i singoli Circoli, e una volta che i singoli
Circoli non hanno lo scopo di lucro, e che essi
realizzano proiezioni in funzione di quelli che sono i
propri associati e per le ragioni di diffusione della
cultura cinematografica, lo dico con grande franchezza,
non ci deve essere problema, la SIAE deve vidimare le
tessere, come invece la stessa SIAE non dovrebbe
permettere che vi siano sfruttamenti di opere
cinematografiche da parte di Circoli che non sono
riconosciuti e che non rispondono ai requisiti stabiliti
né dallarticolo 15-bis della legge autore né
dalla legge cinema. Vi sarò
grato pertanto se segnalerete eventuali fatti anomali
alla Federazione e faremo una riunione a livello di
Direzione Centrale con la SIAE cercando di stabilire
delle regole del gioco che siano certe ed
affidabili. E chiaro che la SIAE non può, da un
lato, rifiutare di rilasciare le tessere a Circoli che
siano ovviamente stati istituiti formalmente e nel
rispetto delle norme, e dallaltro aprire ad
autorizzazioni che la legge stessa nega e che i decreti
del capo del governo smentiscono. Intervento:
un dettaglio su una questione che riguarda i Circoli ma
che può riguardare anche altre attività. Le proiezioni
per attività formativa (stage etc.) per cui una
cooperativa non a fine di lucro (anche se non è un
Circolo riconosciuto a livello nazionale), che organizza
uno stage di formazione sul cinema, fa pagare 200.000
lire (sono sei proiezioni). Il valore, anche rispetto
alla SIAE, di una dichiarazione di proiezione quale
visione didattica, ha un valore rispetto alla
SIAe, ha delle regole obbligatorie (devo spezzare la
proiezione, devo intervenire parlando
) e come è
poi il discorso della SIAE rispetto agli iscritti al
corso? Daffarra:
Qui rientriamo nel discorso dellarticolo 15 primo
comma. Abbiamo visto che ci sono delle deroghe precise,
stabilite per le utilizzazioni che avvengono
nellambito della cerchia ordinaria della famiglia,
e dallaltro lato nella scuola, nel convitto, negli
ospedali, e queste utilizzazioni sono eccezioni. Quindi
se cè un corso scolastico di formazione che si
possa qualificare come corso di formazione
scolastica secondo la legge, si dovrà adempiere ai
requisiti stabiliti perché un corso venga definito
scolastico. Una volta assolta questa
condizione, la proiezione può essere considerata non
pubblica e quindi sarà consentita senza
lautorizzazione del titolare dei diritti.
Lelemento discriminante è, come detto, la presenza
o meno dellautorizzazione del titolare dei diritti.
E chiaro che se io chiedo lautorizzazione al
titolare dei diritti e questo la consente, non cè
bisogno, di nessun ragionamento sulle norme
dellart. 44 legge cinema o dellart. 15 della
legge sul diritto dautore. Spina:
Se non ci sono altri quesiti per lavvocato, lo
ringrazio moltissimo per la sua trasferta ad Ostuni e,
comunque sia, sappiate che lavvocato, per tutta la
giornata sarà qui ad Ostuni e quindi immagino rimanga
eventualmente a disposizione per approfondire alcuni temi
specifici. FONTE: WWW.UICC.IT |