FONTE: WWW.UICC.IT
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Prima relazione

Proiezione e diffusione al pubblico di opere registrate su supporti magnetici, elettronici, ed in pellicola. Violazione del diritto d'autore  

Luciano Daffarra, Segretario Generale FAPAV Milano 

Paolo Spina: I temi delle relazioni non saranno necessariamente legati tra di loro, in modo da poter rendere la cosa meno pesante, di più facile sopportazione, senza che appaia troppo didattica nei confronti dell’uditorio che partecipa.

La prima relazione è presentata dall’avvocato Daffarra, dell’Associazione Fapav di Milano, Associazione che vi presenterà lui stesso. Il tema della relazione è esposto nel programma già distribuito a tutti voi. Prego quindi l’avvocato Daffarra di iniziare i lavori di questa giornata ed auguro a tutti di avere un riscontro utile da qui ad oggi pomeriggio. 

Luciano Daffarra: Buongiorno a tutti, sono io a ringraziare Paolo Spina che mi ha consentito di partecipare a questa riunione invitandomi in una città stupenda. Credo di esservi debitore sia dell’ospitalità che della cortesia di tutti coloro che ho incontrato sino ad oggi e confesso di avere ammirato le vestigia della città antica come una delle cose più belle che io sia riuscito sinora a vedere.

Entrando nel merito dei temi (purtroppo il mio è uno dei meno leggeri, forse anche per questo è stato inserito nella prima posizione delle relazioni odierne), vorrei fare una precisazione per quanto riguarda il ruolo che ricopro oggi. Io sono il Segretario Generale della Federazione Anti Pirateria Audiovisiva, ma non sono qui in veste di “censore” né con l’intento di porre dei limiti invalicabili alle utilizzazioni delle opere dell’ingegno, compito che peraltro potrebbe di primo acchito apparire essere uno dei compiti assolti dalla Federazione. Sono qui per cercare di inquadrare il tema della proiezione pubblica delle opere dell’ingegno: avevo anche predisposto una presentazione in “Power Point” che peraltro ho visto non è possibile utilizzare oggi.

* * *

La pubblica rappresentazione delle opere dell’ingegno è uno degli aspetti più interessanti e, direi, rappresenta il momento evolutivo attuale dello sfruttamento delle opere dell’ingegno nell’ambito delle nuove tecnologie. Noi sappiamo bene che i supporti tradizionali, la videocassetta, piuttosto che la pellicola cinematografica, si possono e si devono sfruttare  con molteplici modalità. Abbiamo avuto più volte occasione, nell’ambito della nostra attività, di constatare come l’evoluzione tecnologica ci porti verso la presenza di un numero sempre maggiore di sfruttamenti delle opere dell’ingegno. Stiamo andando nella direzione del video on demand, della trasmissione on-line delle opere protette, e quindi anche delle opere cinematografiche. La pay-per-view già esiste: voi tutti sapete che sono già disponibili dei servizi di tale genere visto che è possibile ordinare, attraverso dei meccanismi che vanno dalla chiamata telefonica al sistema dell’impiego del computer, opere dell’ingegno la cui utilizzazione è assoggettata al pagamento di un canone o di una sottoscrizione, e tutti questi sviluppi portano ad una sempre maggiore incidenza della pubblica rappresentazione nell’ambito della vita sociale, come pure nell’ambito dei circoli privati e delle stesse famiglie.

Ecco uno dei punti fondamentali: la pubblica rappresentazione incontra, dei precisi limiti, perché, e voi lo sapete assai bene, il diritto d’autore assegna al produttore e all’autore titolare dei diritti ogni e qualsivoglia facoltà di utilizzazione dell’opera dell’ingegno. Ogniqualvolta noi ci troviamo di fronte ad una pubblica rappresentazione dobbiamo porci di fronte al problema del “se” e “come” questa pubblica rappresentazione avvenga (o sia avvenuta) in base a quelle che sono le regole del gioco, cioè in relazione a quelle che sono le norme poste dall’ordinamento. Faccio subito una premessa, la Uicc, cioè l’associazione che ci ospita qui, e quindi i circoli cinematografici in termini generali, hanno tutti normalmente titolo per potere liberamente sfruttare le opere e per proiettarle nell’ambito dei propri associati.

I problemi che si pongono spesso per le pubbliche rappresentazioni sono legati invece a quelli che sono considerati in una certa misura i vostri concorrenti illegittimi, cioè quei soggetti che “si alzano una mattina” e dicono: “intendo fare la pubblica rappresentazione di un film che voglio condividere con 40-50 persone alle quali chiederò una cifra “x” affinché essi possano usufruire e godere di quest’opera”. E’ chiaro che questo è un concetto completamente diverso da quello di uno sfruttamento cinematografico, da uno sfruttamento culturale, da uno sfruttamento orientato a un dibattito o a un approfondimento di carattere sia tecnico che, ovviamente, socio-culturale.

I punti che io vorrei sottolineare oggi riguardano preminentemente proprio gli ostacoli che si frappongono alle libere utilizzazioni, in base alla legge, per poi valutare in quale maniera sia possibile, da un lato utilizzare eventualmente la nostra Federazione per porre fine agli atti “di concorrenza sleale” che vengono posti in essere da coloro i quali non sono autorizzati alle proiezioni pubbliche - ma che si pongono in concorrenza con i circoli cinematografici che legittimamente operano sul territorio nazionale - e dall’altro lato chiarire anche il perché voi siete legittimati e in quale maniera la vostra legittimazione deve essere esercitata. Vorrei rimanere su concetti semplici, su una prsesentazione lineare e togliere quel tecnicismo giuridico che purtroppo sta alla base di ogni ragionamento di questo genere.

Ripartendo dal punto numero “uno”, e cioè dalla questione dei limiti posti dall’ordinamento giuridico alle pubbliche rappresentazioni, voi sapete che il produttore e l’autore sono titolari ab origine del diritto di utilizzazione di un’opera cinematografica (parliamo di opera cinematografica, ma è chiaro che questo discorso può essere esteso a tutti coloro i quali sono titolari di diritti, di proprietà, o di utilizzazione esclusiva delle opere dell’ingegno).

Nel momento in cui l’opera cinematografica viene creata, gli articoli 44 e 45 della Legge Autore, le norme del Codice Civile e quelle che riguardano specificamente la tutela del diritto d’autore, tra cui l’articolo 12 e seguenti della legge 633 del 1941, pongono delle regole che, in sintesi, dicono: “L’autore e il produttore sono i titolari esclusivi dell’opera dell’ingegno realizzata per il cinema e quindi essi ne fanno ciò che vogliono, in altri termini, dispongono dell’opera cinematografica”. Va però detto che questi atti di disposizione esclusivi incontrano delle eccezioni e dei limiti, che sono contenuti, per quanto oggi andiamo discutendo, nell’articolo 15 della legge sul diritto d’autore e nel successivo articolo 15-bis, in particolare, che è stato introdotto con la legge n. 650 del 30 dicembre 1996. Questa normativa, tra l’altro, non era destinata a regolamentare specificamente la questione delle eccezioni al diritto esclusivo degli autori, trattandosi di una normativa che ha esteso a 70 anni la protezione delle tutela delle opere cinematografiche in capo agli autori (voi saprete che la tutela pari a 70 anni dalla morte dell’ultimo dei coautori è il termine di protezione garantito agli autori per le opere cinematografiche da essi create). E’ chiaro che il legislatore, estendendo questo termine dai precedenti 50 anni, ha forse, nel contempo, voluto porre delle limitazioni a quello che è il diritto esclusivo che fa capo agli autori.

L’articolo 15 della Legge Autore, che nel 1941 aveva dato regolamentazione alla materia dell’uso privato, aveva già posto alcune limitazioni al diritto esclusivo dell’autore, dicendo in sostanza che la pubblica rappresentazione di un’opera non si considera tale nel momento in cui essa avvenga nell’ambito della cerchia ordinaria della famiglia. Voi sapete benissimo che tale accezione comprende quelli che sono i membri del nucleo familiare più quelle che sono le persone che “abitualmente” condividono la vita familiare del nucleo. Quindi l’eccezione alla regola sulla esclusiva pertinenza agli autori/produttori dei diritti sulla pubblica rappresentazione c’era già da tempo. Ad esempio, se io utilizzo una videocassetta e me la vedo con i miei familiari e con coloro i quali condividono la mia vita familiare, è chiaro che in questo caso detta utilizzazione non può essere considerata pubblica. Sempre l’articolo 15 della Legge Autore, nel primo comma, dice che non è pubblica l’opera utilizzata nell’ambito del convitto (il termine è un po’ desueto, e dovrebbe essere anche chiarito in termini interpretativi, perché il convitto sa molto di collegio e di luogo in cui uno si viene a trovare per ragioni quasi d’obbligo e qui mi domando se non rientri nel termine convitto anche il luogo nel quale vengono reclusi coloro che sono condannati a pene detentive, la prigione). Poi la norma estende l’eccezione alla scuola e agli istituto di ricovero. La scuola va intesa in senso lato, non credo che la si debba considerare solo come scuola pubblica, ma il concetto si dovrebbe estendere anche a quegli enti che sono riconosciuti dalla legge come istituti scolastici e, a propria volta, gli istituti di ricovero, che, secondo il mio parere, non dovrebbero essere solo gli ospedali, ma anche le cliniche, le USL e tutta una serie di altri luoghi di cura che non sono elencati in maniera precisa dalla legge, ma che con interpretazione evolutiva possiamo ricondurre a questa categoria.

Il limite che viene posto già dall’articolo 15, al primo comma, è che, comunque l’utilizzazione non avvenga a scopo di lucro, nel senso che, né nell’ambito del convitto né in quello della scuola o dell’istituto di ricovero ci sia un profitto o un lucro per la pubblica esecuzione. Perché come dicevo, se c’è un ritorno economico, la deroga ai diritti esclusivi dell’autore, prevista dalla normativa sul diritto d’autore, non opera.

Il successivo articolo 15-bis, che è stato introdotto, come dicevo poc’anzi, dalla legge n° 650 del 1996, ha invece modificato la normativa dell’articolo 15 introducendo una ulteriore deroga, che prevede la facoltà, da parte dei centri o degli istituti di assistenza e delle associazioni di volontariato (anche qui le definizioni vanno “limate” e chiarite, perché non è possibile riferirsi a termini che poi non abbiano un riscontro preciso nella realtà), di  utilizzare un’opera protetta per una pubblica rappresentazione dietro liquidazione di un compenso ridotto per gli autori/produttori. Quindi, la norma non ha introdotto l’eccezione al principio generale per cui non è pubblica l’esecuzione se avviene nell’ambito di quegli enti che ho prima elencato, bensì dice che nell’ambito dei centri e degli istituti di assistenza e nelle associazioni di volontariato si può dare luogo a pubblica esecuzione della rappresentazione senza il previo consenso dei titolari esclusivi dei diritti.

Vedremo poi con che limiti e in che maniera ciò possa avvenire, perché, a mio avviso, c’è stato uno stravolgimento di questa norma da parte del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 504 del 16 settembre 1999, che ha dato esecuzione ai principi contenuti nell’art. 15-bis. Invero, la disposizione di legge  prevede che vi debba essere il riconoscimento di un compenso ridotto agli autori, laddove gli istituti di assistenza o le associazioni di volontariato effettuino le pubbliche rappresentazioni solo a favore di soci e invitati, purché ciò avvenga non  a scopo di lucro. Ritorniamo quindi al principio che stabilisce che in tali attività debba mancare lo scopo di lucro.

Attenzione, però, perché “scopo di lucro” è un concetto molto diverso dall’assenza di profitto. “Scopo di lucro” significa che io devo trarne un beneficio economico, ovvero devo guadagnare: e, in tal senso, non realizzo un “lucro” nel momento in cui il costo dell’organizzazione viene ad essere pari a quello che è il ricavo della pubblica rappresentazione od esecuzione.

E’ evidente che “scopo di lucro” ha un’ampiezza diversa dalla carenza o dall’assenza di un profitto. Il profitto può essere anche indiretto, nel senso che io posso trarre profitto da una maggiore acquisizione culturale, da un mio personale interesse a realizzare la pubblica esecuzione perché svolgo istituzionalmente una determinata attività: ma non per questo in tale modo realizzo un lucro. In altre parole il lucro significa un guadagno che supera i costi. Se vogliamo ragionare in termini di “budget” devo incassare 100 e avere speso 50. In questo caso ho realizzato un lucro, che poi, nell’ambito di tutte le attività associative, può essere “spalmato” nel tempo. Ecco perché il concetto di “lucro” va valutato di caso in caso, e in talune ipotesi una tale valutazione non va fatta  necessariamente sulla singola utilizzazione. Ma procediamo con l’esame delle norme in vigore sulla pubblica rappresentazione e le inerenti eccezioni.

La legge, nello stesso articolo 15 bis di cui parliamo, aveva stabilito, già in fase di emanazione della norma, nel contesto della legge n° 650/96, che i criteri e le modalità per l’individuazione delle circostanze soggettive e oggettive d’applicazione dell’articolo 15 bis venissero stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti Commissioni Parlamentari.

La verità “vera” è che la legge aveva già stabilito che l’iscrizione dei soggetti nei registri previsti dalla legge sul volontariato (La legge n° 266 del 1991),  deve essersi già verificata nei due anni precedenti, essendo invece ancora necessario stabilire le modalità di identificazione della sede e della condizione di socio che la legge prescrive debba essere conseguita con largo anticipo rispetto alla data dell’evento. Il che significa che un potenziale “socio” dell’ente autorizzato, non può fare, come troppo spesso accade, un’iscrizione al circolo nello stesso momento in cui avviene la rappresentazione, perché una tale opzione non  assolve, ma nega, quella funzione culturale di assistenza e di volontariato che la legge vuole che preesista alla pubblica rappresentazione.

Inoltre, la pubblica rappresentazione deve avvenire a titolo gratuito e a soli fini di solidarietà. Questo è un elemento molto importante che ora vedremo come sia stato inserito nel regolamento di attuazione dell’art. 15-bis.

Tale regolamento, come vi dicevo, è stato emanato con decreto n. 504/99 del Presidente del Consiglio dei Ministri (l’on.le Massimo D’Alema, in quel momento): devo dire che mi ha sorpreso molto la sua formulazione in quanto esso va in controtendenza rispetto al contenuto della stessa norma dell’articolo 15-bis. A mio avviso, quiesto è un regolamento che castiga la pubblica rappresentazione, quasi la confina nell’ambito di quelle che sono puramente e semplicemente le attività teatrali, o le attività di pubblica esecuzione dal vivo, escludendo tout-court le utilizzazioni delle opere cinematografiche, che sono poi l’oggetto dell’attività dei Circoli come il vostro e che sono regolate, come vedremo, da tutt’altra normativa.

Cercherò di passare rapidamente in rassegna i singoli articoli di cui è composto il decreto del 16 settembre 1999, che è stato poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre dello stesso anno. La normativa, come già era previsto dall’articolo 15-bis della Legge Autore, stabilisce i requisiti soggettivi, i requisiti oggettivi e le prescrizioni procedurali affinché gli enti autorizzati dalla legge possano operare questo tipo di attività, cioè la pubblica rappresentazione di opere dell’ingegno. Gli organismi di volontariato, come abbiamo detto, devono essere iscritti da almeno due anni nei registri delle Onlus, previsti dalla legge n° 266 del 1991, i loro statuti devono prevedere in via esclusiva lo svolgimento di attività dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in relazione a condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari nel settore dell’assistenza sanitaria, sociale, della beneficenza, dell’istruzione, della formazione o  della tutela dei diritti civili (anche qui una delimitazione di queste attività sarebbe opportuna, perché non è mai chiaro in quale ambito si facciano rientrare le attività dei circoli sociali e i termini usati sono estremamente vaghi ed anche ambigui per chi deve interpretarli. E’ chiaro che poi, di volta in volta, si rischia di trovare chi dà un’interpretazione restrittiva e chi ne dà una estensiva o evolutiva e alla fine nulla è chiaro e definitivamente regolato).

Come più sopra accennato, fra le condizioni poste dal regolamento vi è quella per cui la qualità di socio va acquisita con 60 giorni di anticipo rispetto all’evento  e poi ci sono i limiti oggettivi posti dal regolamento stesso che, a mio avviso, stabiliscono delle limitazioni eccessive rispetto alla volontà della legge, perché prevedono che non si possano organizzare più di quattro manifestazioni nell’anno. E’ invece corretto l’avere stabilito che queste non possono avere carattere di competitività sul mercato (il che significa che lo sfruttamento dell’opera non può avvenire nel mentre esistono altre forme di utilizzazione dell’opera stessa e che pongano la rappresentazione in concorrenza con quella effettuata dal titolare legittimo dei diritti). Quanto testé detto vale per ciascun anno solare da parte di ciascun ente.

Se torniamo per un momento al punto sul quale mi sono già espresso criticamente, va chiarito che la rappresentazione, la recitazione o l’esecuzione – in base al dettato del regolamento di esecuzione - devono consistere in prestazioni artistiche dal vivo e che non possono essere fissate, riprodotte o comunicate al pubblico in maniera tale da consentire la fruizione da parte di soggetti diversi dai soci e dagli invitati dell’ente organizzatore.

Con questa disposizione è stata completamente modificata la portata dell’articolo 15, nel senso che, per effetto del regolamento di esecuzione, sopravvive solo la deroga ai diritti esclusivi prevista dall’art. 15 primo comma della legge, che stabilisce l’eccezione al principio generale dell’autorizzazione dell’autore per la pubblica rappresentazione nei convitti, nelle scuole, nell’ambito della cerchia ordinaria della famiglia, ma si limita  l’operatività dell’art. 15-bis esclusivamente nel caso di spettacoli dal vivo, togliendo di mezzo ogni possibilità di fare uso per le pubbliche rappresentazioni di supporti audio e video. Rileggo, per chiarezza di tutti, il punto: “L’esecuzione, la recitazione o l’esecuzione devono consistere in prestazioni artistiche dal vivo e non possono essere fissate, riprodotte, trasmesse o comunicate al pubblico…” questo vuole dire che non c’è “fissazione”, non c’è “ripresa”, non c’è “riproduzione”, non c’è “duplicazione” del supporto (questo non sarebbe peraltro in nessun caso consentito dalla legge, invito domino), non c’è “trasmissione” o “comunicazione” al pubblico, nel senso che non può esservi neppure la trasmissione televisiva e, dall’altra parte, la fruizione dell’opera non può essere neppure consentita a soggetti diversi dai soci o dagli invitati.

Portando la interpretazione del regolamento al limite, dovremmo considerare che sia vietato addirittura l’uso del circuito televisivo interno, cosa che secondo me è esagerata e supera le finalità della legge.

Inoltre, il luogo dove si svolge la manifestazione deve coincidere con la sede legale dell’associazione, fatto plausibile, salvo che sono previste delle deroghe, nel caso in cui l’ente interessato chieda l’autorizzazione alla Questura per potere utilizzare altri locali. Il regolamento stabilisce altresì che il numero massimo di soci e invitati (perché voi sapete che questa norma si applica sia ai soci, cioè a coloro che hanno acquisito la qualifica tale qualità in base all’anteriore iscrizione, che agli invitati, altro termine non chiaro) non possa eccedere le 500 unità. Voi capite che una partecipazione di 500 persone ad un Circolo privato mi sembra una cifra estremamente ampia, forse eccessiva, anche in relazione ai requisiti posti dalla legge stessa che sembrano grandemente limitare il ricorso alla pubblica rappresentazione non teatrale.

Come dicevo, a mio sommesso avviso, le limitazioni che sono state inserite dal regolamento di esecuzione sono assolutamente eccessive rispetto alle finalità che la normativa voleva attingere. Vi devo anche dire che ci sono degli ulteriori adempimenti di carattere procedurale che devono essere seguiti al fine di ottemperare al regolamento, dal momento che gli enti interessati devono fare pervenire alla SIAE, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto all’evento, il programma della manifestazione, la copia o un fac-simile del biglietto di invito per gli invitati, l’indicazione del luogo in cui si svolgerà la manifestazione, unitamente all’eventuale autorizzazione delle autorità di pubblica sicurezza, laddove l’evento non si svolgesse nella sede legale dell’associazione, con una dichiarazione del legale rappresentante dell’ente, che attesti che l’esecuzione o la recitazione o la rappresentazione sono realizzati a titolo gratuito da parte degli artisti e degli interpreti (qui si chiarisce ancora una volta, ove ce ne fosse bisogno, che la disciplina esula dai casi di pubblica rappresentazione, nel senso di proiezione pubblica, e cioè di sfruttamento di un’opera di supporto video-magnetico o di altro tipo di supporto). Inoltre, e qui si complica ulteriormente la questione, la SIAE è tenuta, di volta in volta, a controllare, anche attraverso l’accesso ai documenti amministrativi, la veridicità delle dichiarazioni rese dall’ente.

Mi sembra di poter concludere questa parte del nostro ragionamento, soprattutto con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 504 del 1999, dicendo che le attività dei centri sociali volte a sfruttare nel proprio interno opere cinematografiche e audiovisive sono escluse dalla legge attualmente in essere e che dette attività solo lasciate, con molta maggiore ampiezza, all’ambito dei Circoli cinematografici, cioè nell’ambito di quei Circoli che abbiano ottenuto in base alla legge le necessarie autorizzazioni per svolgere questa attività.

Come dicevo in apertura di questa relazione, quindi, le attività che sono svolte dai Circoli cinematografici non sono per nulla comprese dalla legge sul diritto d’autore al momento attuale, né sulla base sia dell’articolo 15-bis né, soprattutto, alla luce dell’interpretazione dell’articolo 15-bis data dal suo regolamento di esecuzione: tali rappresentazioni sono invece regolate in maniera esaustiva dalle norme della Legge sul cinema.

Voi tutti sapete che la legge cinema è del 1965, la famosa Legge Corona, che essa reca il n° 1213, che essa è stata modificata con un’ulteriore integrazione nell’anno 1994 con il decreto legge n° 26.

In base all’articolo 44 di questa legge, nella sua revisione del 1994, le associazioni senza scopo di lucro che svolgano attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni, sono definiti Circoli culturali. Tali Circoli devono aderire ad una Associazione Nazionale di cultura cinematografica.

Questo è il punto che vi riguarda. Noi oggi siamo qui di fronte ad una Associazione Nazionale, l’Unione Italiana Circoli del Cinema,  dialoghiamo con i Circoli locali che sono organizzati secondo quelle che sono le direttive della legge. Tali enti, attraverso lo sfruttamento delle opere cinematografiche veicolano cultura, creano dibattiti, sviluppano conferenze, organizzano corsi e pubblicazioni. In quest’ambito, l’utilizzazione delle opere cinematografiche è da ritenersi senz’altro legittima.

Nel caso dei circoli cinematografici non siamo di fronte ad una normativa simile a quella dell’articolo 15-bis che è stata stravolta dal regolamento di esecuzione. Ci troviamo in presenza di una norma che, completamente derogando all’articolo 15, e senza fare alcun riferimento allo stesso articolo 15, dà diritto ad un certo, limitato, numero di associazioni di utilizzare liberamente le opere cinematografiche e, aggiungo, attraverso qualunque supporto e con qualunque strumento di proiezione.

Avete visto come in questa sede io abbia voluto approfondire il discorso relativo alle pubbliche esecuzioni o rappresentazioni, perché in qualità di segretario della FAPAV mi trovo spesso di fronte a soggetti che, nascondendosi dietro al contenuto apparente, o meglio, all’interpretazione soggettiva degli articoli 15 o 15 bis della L. 633/1941, realizzano le stesse attività che sono proprie dei Circoli cinematografici, ponendo in essere delle proiezioni dalle quali ricavano rilevanti benefici economici, legati non solamente al costo della iscrizione dei singoli associati - il che significa che lo sbigliettamento avviene in maniera tale da dare un beneficio diretto al circolo - ma anche attraverso la vendita di tutti i beni di consumo che conseguono normalmente allo sfruttamento delle opere nell’ambito di sale cinematografiche all’aperto o nell’ambito di Circoli, come le bevande, le eventuali consumazioni e quant’altro, i cui proventi vengono ad essere introitati dal circolo stesso. Queste attività vengono di solito realizzate durante il periodo estivo, per due o tre volte, dopodiché il “circolo” si dissolve e chi lo ha gestito o chi l’ha organizzato se ne va con un gruzzolo in tasca: sottratto ai legittimi titolari dei diritti. Tutto questo, ripeto, è al di fuori della regolamentazione prevista dall’articolo 44 L.D.A. e completamente in contrasto con l’articolo 15 della legge sul diritto d’autore.

Vorrei ricordarvi a questo punto, prima di concludere, in quale modo i Circoli cinematografici debbano operare secondo la legge. Le Associazioni Nazionali e i Circoli di cultura cinematografica devono ottenere anzitutto il riconoscimento. Avere il riconoscimento significa dovere essere operanti da almeno tre anni nel settore socioculturale ed essere presenti in almeno cinque regioni (parliamo in questo caso di Associazioni Nazionali cui fanno poi capo i singoli Circoli di cultura). Le Associazioni devono possedere poi alcuni requisiti che sono ovviamente di carattere oggettivo: a) costituzione per atto pubblico (io penso che tutte le Associazioni nazionali siano rispettose di questo principio); b) devono avere nel proprio seno alcuni Circoli di cultura cinematografica quali organismi connotati nell’atto costitutivo da caratteristiche formali precise.

Le caratteristiche che tali circoli debbono soddisfare sono simili a quelle previste per gli altri circoli sopra esaminati (le associazioni di volontariato): cioè vi deve essere l’assenza di fini di lucro (e non mi ripeto sul concetto di “fine di lucro”), deve svolgersi in seno ad essi una reale attività di cultura cinematografica (e ritorno a dire che questo è un requisito fondamentale: il fine dell’ente non può essere quello di riunire più persone per fini svariati o diversi tra loro, ci deve essere fra essi un fil rouge: l’unico elemento che deve accomunare i diversi Circoli, deve essere quello di svolgere una funzione di cultura cinematografica, in senso ampio se vogliamo). Per quanto riguarda poi le caratteristiche delle proiezioni, è chiaro che queste devono avvenire solo in base al rilascio di apposite tessere annuali vidimate dalla SIAE, per cui i singoli soci devono essere muniti di anno in anno di tessera sulle cui base vengono poi liquidati i diritti alla SIAE.

La questione dell’intervento della SIAE in questa materia è stata proprio ieri sollevata da qualcuno in occasione del nostro primo incontro. Più di uno di voi mi ha riferito che la SIAE tende a non riconoscere il buon diritto, né dei Circoli né delle singole Associazioni, e che essa opera spesso (spero che questo non sia esatto, ma lo verificherò con la Direzione Generale della SIAE) in maniera discriminatoria, nel senso che riconosce solo ad alcuni Circoli la facoltà di operare la proiezione di opere cinematografiche e ad altri invece la nega, sulla base di attività discrezionali, sulle quali sarebbe opportuno che la SIAE stessa si fornisse di strumenti conoscitivi, emanando di poi circolari o documenti di chiarificazione, in maniera tale che tutti coloro che sono interessati all’applicazione delle norme in questione le applichino in maniera uniforme.

Tornando alle Associazioni Nazionali e ai Circoli di cultura cinematografica, vi ricordo che essi si possono avvalere della riproduzione visivo-sonora attraverso qualsivoglia supporto. La legge parla di “supporti video-ottico-elettronico-magnetici”. Il che significa che, in linea di principio, è legittimo anche l’uso del supporto DVD. Nel caso in cui voi risultaste rappresentare associazioni che rispondono appieno ai requisiti di legge, la proiezione pubblica potrà avvenire, come dice la legge, attraverso qualsivoglia supporto, non essendo in tal senso stabilita alcuna limitazione. E’ importante peraltro chiarire che di supporto si deve trattare. Non può essere usato un sistema trasmissivo, né potrebbe essere usata la trasmissione on line e quindi la trasmissione via Internet.

Su questo genere di utilizzazioni delle opere cinematografiche è bene essere chiari: il supporto deve essere off line. Come detto, può essere invece utilizzato uno strumento diverso dalla pellicola, che rimane, ovviamente, il mezzo principe di diffusione delle opere cinematografiche.

La legge dispone altresì che le Associazioni nazionali hanno anche, con decreto del Dipartimento dello Spettacolo, la possibilità di ottenere contributi annui, e vorrei chiedere a Paolo Spina se questo avvenga anche per la vostra Associazione e se questo ammontare sia ragionevole, assolvendo effettivamente alle necessità di divulgazione della cinematografia nell’ambito del nostro Paese.

Aggiungo, e poi concludo il mio intervento, dicendo che le attività culturali cinematografiche svolte dalle Associazioni di cui parliamo possono consentirvi anche la gestione e la titolarità di licenze di esercizio, sia di sale cinematografiche, che di sale video riservate ai soci. Non so se questo sia un elemento sul quale qualcuno di voi abbia mai posto attenzione, perché voi conoscete bene la sala cinematografica  e in che maniera essa si amministri e gestisca, visto che siete per buona parte esercenti cinematografici, ma c’è anche la possibilità di creare delle sale video, e seppure io non le abbia mai viste, né abbia mai avuto segnalazioni circa questo tipo di utilizzazioni previste dalla normativa vigente, credo però che con il supporto DVD, con l’home-theatre, la possibilità di creare alcune sale dove effettivamente vengano usati supporti di alta qualità con un adeguato impianto sonoro, possa essere uno strumento di riflessione per chi sviluppa o svilupperà in futuro nuove attività nell’ambito cinematografico.

Concludo con il dire che potete usufruire anche delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni previste per gli esercizi cinematografici e per la distribuzione dei film, cosa che io ritengo non abbiate avuto fino ad ora, ma che è opportuno e importante che voi sappiate che esiste e può essere chiesto.

Infine vi confermo che, per qualunque chiarimento la FAPAV è a vostra disposizione, laddove ci fossero anche delle segnalazioni da fare relativamente a soggetti che secondo voi operano illegittimamente sul mercato, in maniera tale che noi possiamo tempestivamente intervenire e aiutarvi in questa attività. 

* * *

 Paolo Spina: La ringrazio per questa importantissima relazione, che credo che illumini parecchie realtà dei nostri Cineclub, che spesso hanno difficoltà con scuole di pensiero diverse, a seconda del territorio, in conflitto continuo con la SIAE, una eventuale consulenza continua sarà in futuro necessaria. Volevo sapere se da parte dei presenti ci sono delle domande specifiche…

 Alessandro La Rocca: (Cineclub Solaris – Latina). Sulla base di quello che ha detto l’avvocato, volevo fare un esempio pratico per vedere se ho capito bene tutto quanto. Facciamo il caso in cui una multisala, quindi un esercente commerciale, abbia un accordo con un cineclub aderente ad un’Associazione nazionale e che si stabilisca che il giovedì (per esempio) una delle sale la gestisca il cineclub, effettuando proiezioni. La mia domanda è questa: è possibile in questo caso proiettare la videocassetta, tanto per capirci, o il DVD (per la pellicola è più chiaro il discorso), in una sala risultando il cineclub come compilatore del borderò, e in quel caso bisogna far entrare solo i tesserati con 60 giorni di anzianità di socio, o questo non è possibile?

 Daffarra: Come ho spiegato prima, non devono essere confuse le due normative. Cioè, la normativa prevista per i centri di cultura cinematografica e quella sul diritto d’autore che contiene l’articolo 15-bis. Tra l’altro credo di aver steso un “velo pietoso” sul fatto che  essa è divenuta una norma inapplicabile, o applicabile solo per gli spettacoli dal vivo, in cui gli artisti dichiarino di non percepire nulla. (Poi non comprendo chi possa avere interesse ad attuare realmente una norma di questo genere, dal momento che essa di fatto impedisce qualsivoglia sfruttamento delle opere cinematografiche da parte dei circoli.). Per quanto riguarda il suo quesito circa i Circoli che si volessero avvalere di una sala nell’ambito di una multisala, va detto che l’art. 44 Legge Cinema non pone questioni circa il fatto che un Circolo, che abbia titolo per proiettare un’opera cinematografica, possa avvalersi di una sala che è posseduta da un esercente, il quale possieda un’altra serie di cinema nell’ambito di una multisala. Quello che mi sembra importante è che esista un contratto scritto tra l’esercente e il Circolo, in modo che il Circolo abbia titolo per essere presente in quella sala, che ovviamente rispetti le condizioni poste per la proiezione, e cioè che in sala accedano unicamente i soci del Circolo. Dall’altra parte è assolutamente necessario che siano rispettate le regole che sono stabilite dalla legge per i Circoli cinematografici, che ho già delineato e che sono estremamente chiare, sintetiche e che direi  vi consentono un’ampia attività di proiezione pubblica.

 Mario Ferrari (Circolo Galassia Gutenberg – Fiorenzuola d’Arda PC): Io rimango perplesso davanti a tutte queste normative perché la realtà dei fatti personale, ad esempio il fatto che io ho un Circolo del cinema attivo ormai da anni e non sono mai riuscito a farmi vidimare dalla SIAE le tessere. L’agente SIAE si è sempre rifiutato su indicazioni regionali. Il mio Circolo è in Emilia Romagna e le direttive della regione Emilia è di non vidimare tessere. Per contro, sono 15 anni che organizzo per dei comuni delle rassegne cinematografiche su videocassette destinate alla proiezione pubblica, con borderò e pagando la SIAE, che ha sempre autorizzato queste operazioni. Ne ho fatta una quattro giorni fa ed un'altra è prevista tra un mese e non mi è stato mai posto nessun tipo di problema. Sono proiezioni pubbliche effettuate dai comuni, senza alcun pagamento di ingresso, ma a tutti gli effetti pubbliche, e non gestite dal Circolo, ma dal Comune. Penso che questo sia un orientamento acclarato, sicuramente regionale, ma non sono mai nati problemi. L’unico problema nato, una sola volta, è stato quando un esercente ha sollevato un problema. Quando la presenza della video-proiezione diventa continuativa, quindi eccessiva, ed un esercente si lamenta, a quel punto, in quella occasione c’è stato addirittura l’intervento dei carabinieri, ma al di là di questo episodio la prassi è esattamente l’inverso di quello che la normativa richiederebbe, cioè non vengono vidimate le tessere dei Circoli però si autorizzano le proiezioni pubbliche delle videocassette.

 Daffarra: Credo che sia abbastanza semplice rispondere. Forse siamo stati i primi ad approfondire seriamente questa normativa. Io non mi occupo da molto di questa specifica area, ve lo dico con estrema franchezza. Ho raccolto l’invito del dottor Spina a partecipare a questo convegno anche perché credo che ci sia una grande confusione in materia, non solamente in ambito SIAE, come lei dice, ma anche nell’ambito degli stessi operatori. La normativa è esattamente quella che vi ho illustrato. Mentre agli inizi del 2000, con il D.P.C.M. 504/1999 si è posta una sorta di divieto ai Circoli di assistenza, di volontariato e secondo me anche ai Circoli comunali, salvo che esistano sul tema delle norme vigenti nell’ambito di ciascun Comune sulla base di leggi regionali che io posso non conoscere, la normativa nazionale è questa e queste sono le regole che si applicano in materia.

Non capisco se nel caso da lei sollevato sussistano per il suo circolo i requisiti di legge, dal momento che l’articolo 44 della legge cinema, che è di una chiarezza palmare, impone ovviamente il rispetto di taluni requisiti, quali la sussistenza di una Associazione Nazionale da almeno tre anni. Tale associazione deve essere riconosciuta dal Dipartimento dello Spettacolo (forse questo non l’ho detto prima, ma è ovvio che un riconoscimento sia necessario, non è che io possa dire, domani mattina, che ho un’Associazione nazionale). Una volta che esiste  validamente l’Associazione Nazionale e che ad essa fanno capo i singoli Circoli, e una volta che i singoli Circoli non hanno lo scopo di lucro, e che essi realizzano proiezioni in funzione di quelli che sono i propri associati e per le ragioni di diffusione della cultura cinematografica, lo dico con grande franchezza, non ci deve essere problema, la SIAE deve vidimare le tessere, come invece la stessa SIAE non dovrebbe permettere che vi siano sfruttamenti di opere cinematografiche da parte di Circoli che non sono riconosciuti e che non rispondono ai requisiti stabiliti né dall’articolo 15-bis della legge autore né dalla legge cinema.

Vi sarò grato pertanto se segnalerete eventuali fatti anomali alla Federazione e faremo una riunione a livello di Direzione Centrale con la SIAE cercando di stabilire delle “regole del gioco” che siano certe ed affidabili. E’ chiaro che la SIAE non può, da un lato, rifiutare di rilasciare le tessere a Circoli che siano ovviamente stati istituiti formalmente e nel rispetto delle norme, e dall’altro aprire ad autorizzazioni che la legge stessa nega e che i decreti del capo del governo smentiscono. 

Intervento: un dettaglio su una questione che riguarda i Circoli ma che può riguardare anche altre attività. Le proiezioni per attività formativa (stage etc.) per cui una cooperativa non a fine di lucro (anche se non è un Circolo riconosciuto a livello nazionale), che organizza uno stage di formazione sul cinema, fa pagare 200.000 lire (sono sei proiezioni). Il valore, anche rispetto alla SIAE, di una dichiarazione di proiezione quale “visione didattica”, ha un valore rispetto alla SIAe, ha delle regole obbligatorie (devo spezzare la proiezione, devo intervenire parlando…) e come è poi il discorso della SIAE rispetto agli iscritti al corso? 

Daffarra: Qui rientriamo nel discorso dell’articolo 15 primo comma. Abbiamo visto che ci sono delle deroghe precise, stabilite per le utilizzazioni che avvengono nell’ambito della cerchia ordinaria della famiglia, e dall’altro lato nella scuola, nel convitto, negli ospedali, e queste utilizzazioni sono eccezioni. Quindi se c’è un corso scolastico di formazione che si possa qualificare come “corso di formazione scolastica” secondo la legge, si dovrà adempiere ai requisiti stabiliti perché un corso venga definito “scolastico”. Una volta assolta questa condizione, la proiezione può essere considerata non pubblica e quindi sarà consentita senza l’autorizzazione del titolare dei diritti. L’elemento discriminante è, come detto, la presenza o meno dell’autorizzazione del titolare dei diritti. E’ chiaro che se io chiedo l’autorizzazione al titolare dei diritti e questo la consente, non c’è bisogno, di nessun ragionamento sulle norme dell’art. 44 legge cinema o dell’art. 15 della legge sul diritto d’autore. 

Spina: Se non ci sono altri quesiti per l’avvocato, lo ringrazio moltissimo per la sua trasferta ad Ostuni e, comunque sia, sappiate che l’avvocato, per tutta la giornata sarà qui ad Ostuni e quindi immagino rimanga eventualmente a disposizione per approfondire alcuni temi specifici.  

FONTE: WWW.UICC.IT