FONTE:
WWW.UICC.IT
Chiarimenti
sulla imponibilità dei corrispettivi realizzati dai
circoli di cultura cinematografica per la proiezione di
eventi cinematografici
Premesso che per circolo di cultura
cinematografica si intende lassociazione
senza scopo di lucro che svolge attività di cultura
cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti,
conferenze, etc. Premesso che tali circoli rientrano nel
più ampio settore degli enti associativi e più in
particolare in quelli di carattere culturale.
La norma di riferimento è larticolo 111 del TUIR.
Tale articolo al comma 3 afferma che per per le
associazioni culturali non si considerano commerciali le
attività svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali, effettuate verso pagamento di
corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti,
associati
.
Non vi è dubbio quindi che nel caso in cui il circolo
organizzi attività di vario tipo (visite guidate,
partecipazioni a spettacoli teatrali, proiezioni di film
a contenuto culturale) nei confronti degli associati, i
corrispettivi derivanti da queste attività non sono da
considerarsi imponibili. Si deve trattare però di
attività svolta nei confronti dei soli associati e di
attività finalizzata alla realizzazione degli scopi
culturali: ad esempio la diffusione della cultura
cinematografica.
Diversamente, nel momento in cui il circolo apra le porte
a soggetti terzi, non associati, si configura
unattività di tipo commerciale, sempre
indipendentemente dal giudizio sulla qualità culturale o
meno dellevento. Di conseguenza si darebbe luogo a
unattività imponibile fiscalmente (Iva e Irpeg).
Attività che pur se lecita andrebbe gestita come
attività commerciale e quindi separatamente
dallattività istituzionale.
Calandosi nella pratica si dovrebbe tener conto del tipo
di attività che viene svolta effettivamente dal circolo
nel caso concreto; limitandosi specificatamente al caso
delle proiezioni di film si dovrebbero valutare svariate
cose che possono far propendere per unattrazione o
meno dellattività nella sfera commerciale:
- Il tipo di struttura nella quale viene organizzato
levento (ossia si tratta di una sala
cinematografica vera e propria, quindi con poltroncine,
sonoro particolare, oppure una sala generica).
- Leffettiva possibilità di accesso allo
spettacolo del pubblico in genere, cioè delle persone
non associate, elemento preponderante.
- Le modalità di pubblicizzazione dellevento:
manifesti, giornali.
- Il tipo di film proiettati, se si tratta di film di
prima visione o di film dautore o pellicole
storiche .
Tutti questi elementi sono degli indici presuntivi che
determinano in sostanza se lattività possa essere
considerata di tipo commerciale o meno.
Nel momento in cui si lasci libero accesso a terzi non
soci, le proiezioni vengano effettuate in locali
particolari (del tutto assimilabili a dei cinema
ordinari), i film proiettati siano di prima visione e a
basso contenuto culturale, si dia pubblicità
allevento con mezzi tipici (manifesti)
lattività in sé assumerebbe sicuramente la
connotazione di attività commerciale del tutto simile a
quella di un cinema ordinario e nessuna distinzione
sarebbe realizzabile tra soci e non soci. In questo caso
ci si dovrebbe dotare di un registratore di cassa e
assoggettare a Iva i corrispettivi di tutti i soggetti
partecipanti allo spettacolo.
Chiarimenti
sulla vendita da parte di un circolo del cinema di gadget
di vario genere (magliette , adesivi, cartoline, posters,
video, etc.)
Gli elementi presi a base del presente parere sono i
seguenti:
- I circoli del cinema svolgono attività di promozione
della cultura cinematografica e non cè dubbio che
rientrino tra gli enti non commerciali e in particolare
in quelli di tipo associativo per i quali valgono le
norme agevolative di cui allarticolo 111 del TUIR.
- Il circolo in questione ha optato per la legge 398/1991
che prevede una forfettizzazione dellIva pari al
50%.
Si consideri che lamministrazione delle
associazioni non riconosciute può essere suddivisa in 2
tronconi: quello istituzionale e un eventuale troncone di
natura commerciale.
Per quanto riguarda lattività svolta nei confronti
degli associati in conformità alle finalità
istituzionali questa non è considerata commerciale,
quindi le quote versate da associati o partecipanti a
titolo di quote o contributi associativi non concorrono a
formare il reddito complessivo.
Nel momento in cui però si richiedano corrispettivi
specifici per cessioni di beni o prestazioni di servizi
questi sono considerati rientranti nellesercizio di
attività commerciali. Per le Associazioni culturali si
applica però il 3° comma dellarticolo 111, che è
una norma agevolativa, e che prevede che per questo tipo
di associazioni non si considerano commerciali le
attività svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi
specifici nei confronti dei rispettivi associati o
partecipanti nonché le cessioni anche a terzi di proprie
pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
Queste disposizioni agevolative non si applicano secondo
il comma 4° dellarticolo 111 del Tuir anche per:
cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita (tipo
distintivi, magliette..) e la gestione di fiere ed
esposizioni a carattere commerciale.
Tutto ciò considerato, lattività di vendita di
magliette, adesivi, cartoline e gadgets di vario tipo
rientra a Nostro avviso in unattività di tipo
commerciale così come previsto dal comma 4
dellarticolo 111 del TUIR, si realizzerebbe infatti
una cessione di beni nuovi prodotti per la vendita. Si
consideri inoltre che la commercialità viene a
configurarsi ogni qual volta lattività venga
rivolta non solo nei confronti degli associati ma anche
nei confronti di terzi. Cioè è importante ricordare che
tutto ciò che lassociazione incassi da non soci
per vendite o servizi costituisce introito commerciale.
Ai fini di una corretta gestione fiscale di questo tipo
di attività occorrerebbe procedere nel seguente
modo:
1. Comunicare allufficio Unico delle Entrate
competente lo svolgimento di una ulteriore attività
commerciale segnalando lo specifico codice attività Iva.
2. Annotare nellapposito registro i proventi
derivanti dalle vendite effettuate e versare
trimestralmente il 50% dellIva;
3. Presentare nei termini previsti per legge il modello
Unico enti non commerciali per il pagamento
dellIRPEG e dell Irap relativamente ai
proventi dellattività commerciale.
Un
Circolo del Cinema può legalmente proiettare in video
(Vhs e/o Dvd)?
Ai sensi dellart. 14 della Legge n° 153/94 ai
Circoli del cinema aderenti ad Associazioni nazionali di
cultura cinematografica viene concesso il beneficio di
potersi avvalere nellambito delle attività
loro consentite, anche della riproduzione visivo-sonora
da supporti video-ottico-magnetici. E' bene tenere
presente che, pur stabilendo la liceità di proiezione
del supporto Vhs-Dvd per i circoli del cinema, tale
articolo di legge non può consentire, secondo il
costituzionale diritto sulla proprietà vigente nel
nostro Paese, di proiettare materiale di proprietà di
altri. In altri termini, se un distributore acquisisce i
diritti di sfruttamento, per il territorio italiano, di
un'opera, la stessa, per essere proiettata ad un pubblico
(con un incasso, ancorchè non commerciale, come quello
delle tessere e dei biglietti venduti agli associati),
deve essere richiesta, e pagata, al proprietario dei
diritti. Un Circolo video (che proietti in Dvd o Vhs è
indifferente), anche acquistando il supporto, non assolve
al pagamento del diritto distributivo, poichè l'unico
diritto che si assolve in tal caso è quello della
proiezione all'interno delle pareti domestiche (home
video, appunto). Ne consegue che ogni proiezione, anche
se riservata ai soci, di un film presente nei listini
theatrical delle distribuzioni commerciali, è una
violazione di una proprietà altrui e come tale
sanzionabile.
Dal 1994 ad oggi le distribuzioni hanno lasciato
correre, presumibilmente considerando il danno
subito irrisorio dal punto di vista economico. Ma negli
ultimi anni si sono iniziati a rendere conto che
lincidenza delle proiezioni video (per non parlare
di tutti quegli enti o simili che non possono neppure
beneficiare dellarticolo di legge per i circoli del
cinema) era ed è un fenomeno in crescita. Nel 2002,
quindi, tre case di distribuzione, Columbia, Medusa e
Warner, e dal 2003 anche la Lady Film, hanno stretto un
accordo con la Siae chiedendo che gli venissero segnalate
le proiezioni video di titoli di loro proprietà, per poi
intervenire, attraverso i loro uffici legali, sulle
violazioni commesse, assimilabili a qualsiasi altra forma
di pirateria audiovisiva. Il fatto che altre
case (vedi Mikado, Lucky Red, Keyfilm, Istituto Luce,
etc.) non controllino, non significa che eventuali
proiezioni di materiale di proprietà di queste case
siano consentite. L'illecito permane.
Il Circolo del cinema, quindi, può sì "avvalersi
anche del supporto video", ma rispettando
laltrui proprietà, e quindi potrà legittimamente
proiettare, sempre riservando la sua attività agli
associati, solo quei titoli i cui diritti theatrical
siano scaduti. Il che siginifca, orientativamente, titoli
usciti in sala da almeno 5 anni, tranne casi particolari
- p. es. la filmografia di Kubrick o alcuni titoli di
particolare impatto i cui diritti vengono costantemente
rinnovati.
FONTE:
WWW.UICC.IT
FONTE:
WWW.SIAE.IT
Voglio organizzare una
proiezione pubblica in un locale preso in affitto: a chi
mi devo rivolgere per avere le autorizzazioni?
Per le proiezioni
cinematografiche pubbliche, la SIAE non svolge attività
di intermediazione per conto dei titolari dei diritti
che quindi li gestiscono direttamente salvo
il caso degli aventi diritto delle colonne sonore dei
film.
Lorganizzatore di
spettacoli cinematografici, quindi, deve rivolgersi alla
struttura SIAE competente per territorio (Sede, Filiale,
Agenzia) per ottenere il permesso/certificato (mod.
116/c) per lutilizzo del repertorio musicale
tutelato e per versare il diritto dautore relativo
alla colonna sonora del film.
E se invece di una
pellicola cinematografica voglio utilizzare per la
proiezione pubblica una cassetta VHS o un DVD?
Non è consentita la
pubblica esecuzione di videocassette e DVD che
riproducono opere cinematografiche in commercio destinate
alla vendita o al noleggio per uso privato, come indicato
nei titoli di testa. Quindi, chi organizza spettacoli
pubblici per mezzo di una videoproiezione, deve ottenere
il consenso del titolare del diritto di riproduzione e di
messa in commercio dellopera. Deve inoltre
utilizzare appositi supporti e regolare se
richiesto il relativo canone di noleggio. La SIAE
nel rilasciare il permesso/certificato (mod.
116/c) per la regolarizzazione del diritto dautore
sulla colonna sonora inserita nellopera non
risponde, pertanto, delluso illecito di quei
supporti.
Se per la proiezione
pubblica voglio utilizzare dei biglietti dingresso
a pagamento, da chi me li devo far fornire?
Bisogna rivolgersi allUfficio
periferico della SIAE (Sede, Filiale, Agenzia) competente
per il luogo in cui deve avvenire la proiezione pubblica.
Se voglio utilizzare un
brano cinematografico per uno spot pubblicitario, a chi
mi devo rivolgere?
La richiesta va rivolta al
titolare dei diritti di sfruttamento dellopera
(Produttore o suoi aventi causa). Lutilizzo a fini
pubblicitari di un brano o di parti dellopera può
coinvolgere anche i coautori per quanto riguarda la
tutela del diritto morale, o per una riserva contrattuale
espressamente indicata.
Se voglio inserire un
brano cinematografico sul mio sito Internet a chi devo
richiedere le autorizzazioni?
Qualunque utilizzazione di
unopera cinematografica (o assimilata) su rete
telematica deve essere autorizzata dal titolare del
diritto che, generalmente, è il Produttore o chi, in
base a contratto, ha acquisito da lui i diritti.
E se voglio utilizzare
un brano cinematografico su un CD-ROM di genere vario?
Anche in questo caso lautorizzazione
allutilizzazione di un brano di opere
cinematografica (o assimilata) su CD-ROM (e in generale
su supporti off-line come videocassette, DVD, ecc.) va
richiesta al Produttore o a chi ha acquisito da lui i
diritti in base a un contratto.
Voglio produrre una
fiction (o un film) e voglio citare vari brani di film
preesistenti: come mi devo comportare?
Per utilizzare parti di
opere cinematografiche o assimilate bisogna ottenere lautorizzazione
da parte di chi, persona fisica o giuridica, ne detiene i
diritti di utilizzazione economica. In genere il titolare
dei diritti di utilizzazione economica è il Produttore o
chi ha acquisito da lui i diritti in base a un contratto.
FONTE:
WWW.SIAE.IT
|