Codice penale e sentenze riguardanti le armi

Articoli C.P.
Sentenze

 

Articoli del codice penale

Art. 585 - Circostanze aggravanti -

Nei casi preveduti dagli artt. 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.

Agli effetti della legge penale, per "armi" s'intendono:

1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

Art. 695 - Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi -

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o di industria, è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a lire due milioni quattrocentomila.

Non si applica la pena dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.

Art. 697 - Detenzione abusiva di armi -

Chiunque detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia all'Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a lire settecentoventimila.

Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila (1).

(1) Comma così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 699 - Porto abusivo di armi -

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi.

Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza.

Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte o in luogo abitato, le pene sono aumentate.

Art. 704 - Armi -

Agli effetti delle disposizioni precedenti, per "armi" si intendono:

1) quelle indicate nel n. 1 del capoverso dell'articolo 585;

2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.

 

Altri articoli non specifici ma citati

Art. 582 - Lesione personale -

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa (1).

(1)Articolo così modificato dalla L. 26 gennaio 1963, n. 24. Il secondo comma è stato successivamente così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 583 - Circostanze aggravanti -

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto (1).

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

5) l'aborto della persona offesa (1).

(1) Numero abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 124.

Art. 584 - Omicidio preterintenzionale -

Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

 

Sentenze

1) Cass., VI, 24/06/1970, n. 0430. Agli effetti dell’art. 80 R.D. 6 maggio 1940, n.635, che determina gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dell’art. 42 T.U. leggi di P.S., per lama di coltello deve intendersi non solo la parte tagliente, ma anche la parte non tagliente di raccordo al manico.

2) Cass., III, 26/06/1967, n. 0658. Agli effetti della legge penale (art. 582, secondo comma, n 2 C.P.) sono considerate armi tutti gli strumenti atti ad offendere che non possono portarsi senza giustificato motivo, e quindi anche quelli destinati ad uso domestico, i quali soltanto agli effetti del T.U. delle leggi di P.S. non sono considerati armi. Il coltello da cucina, anche se la sua destinazione principale non è quella di arrecare offesa, è sicuramente uno strumento atto ad offendere e perché possa essere qualificato arma è necessario considerare, ai sensi dell’art 80 reg. T.U. citato, non solo la lunghezza della lama, ma anche quella del manico.

Massima superata per effetto dell’art. 4 L. 110/1975

3) Cass., V, 20/05/1982, n. 5112. Il coltello chirurgico (bisturi) deve considerarsi arma impropria trattandosi di strumento che, per la funzione cui è destinato e per la struttura della lama, ha caratteristiche tali che lo rendono chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona.

4) Cass., I, 19/10/1985, n. 9300. Il “coltello da lancio” normalmente destinato ad uso sportivo (per il tiro al bersaglio), quale strumento da punta e taglio atto, sia occasionalmente, ad offendere, è qualificabile come arma impropria ai fini di cui all’art. 4 comma secondo seconda parte della legge 18 aprile 1975 n. 110.

5) Cass. I, 14/07/93, n. 7011. Il coltello a serramanico può essere inteso anche in senso più lato, onnicomprensivo pure di quello a scatto, caratterizzato dalla incorporazione della lama all’interno del manico; sicché, ove manchi la speciale strutturazione dello scatto e del fissaggio della lama, il coltello la cui lama è semplicemente ripieghevole nel manico, ancorché chiamato a serramanico, non è esclusivamente destinato all’offesa alla persona, potendo normalmente essere impiegato negli usi più svariati, come quelli domestici, agricoli, sportivi, anche se, occasionalmente, può essere adoperato come arma, in tal senso impropria.

Massima confusa in cui si cerca di rimediare all’errore linguistico della Cassazione che per anni ha chiamato i coltelli a scatto “coltelli a serramanico”. Un coltello a serramanico è un coltello pieghevole e dal suo nome (o meglio dal nome a lui attribuito in un verbale di denunzia) non è dato ricavare alcuna conseguenza giuridica, il che è ovvio.

6) Cass., VI, 28/05/1969, n. Il coltello a ‘molletta’ (cioè a scatto) ha le caratteristiche tipiche di un pugnale e, pertanto, deve essere considerato arma ai fini dell’art. 699 C.P.

7) Cass., VI, 15/04/1975, n. 4143. E’ punibile ai sensi dell’art. 699 C.P. il porto del tipo ‘molletta’, poiché esso assume le caratteristiche di un pugnale o di uno stiletto. Invero, agli effetti dell’art. 39 del T.U. legge di P.S., sono considerate armi proprie, oltre tutte le armi da sparo, tutte le altre la cui destinazione è l’offesa alla persona e l’art. 45 del regolamento comprende espressamente fra gli strumenti da punta e taglio la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona i pugnali e gli stiletti, per i quali non è ammessa licenza.

Cass., I, 16/02/1979, nr. 1757, La cosiddetta ‘molletta’, cioè il coltello con apertura a scatto e la cui lama, una volta spiegata, rimane fissa, assumendo in tal modo le caratteristiche di un pugnale o stiletto - rientra nella categoria delle armi non da sparo per le quali non è consentito il porto in senso assoluto.

Massima con motivazione errata in quanto a nulla rileva che un coltello sia a lama fissa o pieghevole; che rileva è il tipo di lama.

8) Cass., I, 29/10/1981, n. 9526. Il coltello a ‘scrocco’, e cioè il coltello a serramanico con lama a scatto, definito anche ‘molletta’ o a molla, deve considerarsi, agli effetti della legge penale, secondo la definizione della legge n. 585, secondo comma prima ipotesi C.P., ‘arma la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona’, in quanto, secondo i dati dell’esperienza tratti dal contesto storico - geografico in cui si vive, appare destinato a tale uso e cioè ad aggredire ed offendere proprio per la fulmineità con la quale può farsene scattare la lama.

Massima errata in quanto la rapidità di apertura non alcun rilievo; un coltello a lama fissa si può utilizzare ancora più rapidamente, ma non è un’arma!

9) Cass., II, 31/10/1981, n. 9691. Il coltello a scatto, detto anche molletta, costituisce arma propria che deve essere denunciata all’autorità di P.S.. L’omissione della denuncia integra gli estremi del reato di cui all’art. 697 C.P.

10) Cass., I, 09/03/1981, n. 1967. Il porto abusivo delle armi bianche proprie - ossia di quelle a punta e taglio la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona - è punito ai sensi dell’art. 699 del C.P., mentre il porto ingiustificato, fuori dalla propria abitazione e delle appartenenze di esse, delle armi bianche improprie - ossia di quelle la cui predetta destinazione sia secondaria od occasionale - e’ punito ai sensi dell’art. 4, commi secondo e terzo, dalla legge n. 110 del 1975. (Nella specie si trattava di un coltello a punta acuminata lungo complessivamente venti centimetri a destinazione sportiva e portato senza giustificato motivo.

11) Cass., V, 20/03/1981, n. 2417. L’art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110 stabilisce, abrogando il disposto dell’art. 42 della legge di P.S., che senza giustificato motivo non possano portarsi fuori della propria abitazione e della appartenenza di essa, fra l’altro, anche ‘strumenti da punta e da taglio atti ad offendere’. Non è perciò più necessario che un coltello per essere considerato arma presenti determinate dimensioni, così come era richiesto dalla precedente normativa. Trattandosi di uno strumento da punta o da taglio deve essere considerato alla luce della nuova legge arma impropria, poiché è oggetto che, pur non avendo come destinazione naturale l’offesa, è pur sempre idoneo a ledere e ad attentare all’incolumità personale.

12) Cass., I, 17/03/1983, n. 2117. La liceità del porto di coltello è condizionata alla lunghezza della lama che non superi i sei centimetri ed è per questo necessario che il manico non ecceda in lunghezza cm. 8 e in spessore cm. 9 per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata. Ne consegue che, venendo meno anche una sola di queste tre condizioni il porto rimane illecito se non è giustificato il motivo.

13) Cass., I, 22/03/1986, n. 2356. Poiché l’art. 4 della legge 18 aprile n. 110, abrogando il disposto dell’art. 42 della legge di P.S., stabilisce che senza giustificato motivo non possono portarsi fuori della propria abitazione o dalle appartenenze di essa, tra i vari oggetti elencati anche “strumenti da punta o da taglio atti ad offendere”, non è più necessario che il coltello per essere considerato arma presenti determinate dimensioni, cosi’ come era richiesto nella precedente normativa.

14) Cass., II, 26/09/1984, n. 752. Il coltello, in quanto strumento da punta o taglio atto ad offendere, deve essere considerato arma impropria ai sensi della legge 18 aprile 1975 n. 110. Non è più necessario perché sia ritenuto arma che esso presenti determinate dimensioni, come richiesto dalla precedente normativa.

15) Cass., I, 14/11/1984, n. 9971. Il porto abusivo delle armi proprie, cosiddette bianche, quale è il pugnale a scatto, integra il reato previsto dall’art. 699, secondo comma C.P., cosi’ come modificato dall’art. 14 della legge n. 497 del 1974, mentre il porto, senza giustificato motivo, delle armi improprie integra il reato previsto dall’art. 4 secondo comma, della legge n. 110 del 1975. Infatti, con la norma di cui all’art. 4 della legge n. 110 non si è verificata alcuna equiparazione, sotto il profilo sanzionatorio, della disciplina delle armi proprie, a quella delle armi improprie, anche perché in essa normativa non si rinviene alcuna abrogazione dell’art. 699 C.P., e vengono fatte salve esplicitamente le disposizioni della legge del 1974 che, all’art. 14, secondo comma, stabilisce un più severo regime sanzionatorio per le contravvenzioni previste nel C.P. e concernenti le armi, a meno che il fatto non integri le ipotesi previste nell’art. 4, quarto e quinto comma, legge n. 110 del 1975 (porto di armi in pubbliche riunioni).

16) Cass., I, 16/01/1986, n. 0442. In tema di armi, la applicazione dell’attenuante della lieve entità va operata senza distinguere tra gli oggetti atti ad offendere. Infatti, il riferimento ad essi, contenuto nell’ultima parte del terzo comma dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, non ha né significato né valore limitativi, ma rilevanza generica e si riferisce a tutte le cose - in esse compresi gli strumenti da punta e taglio - indicate nel precedente comma secondo le costituenti armi improprie, come un coltello per la pesca subacquea, del quale è vietato il porto senza giustificato motivo.

17) Cass., I, 18/01/96, n. 580. Il reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 sussiste soltanto allorché sia, tra l’altro, provato che l’agente ha portato "senza giustificato motivo" fuori della propria abitazione qualcuno degli oggetti elencati nel detto articolo. E deve intendersi per motivo giustificativo del porto quello determinato da particolari esigenze dell’agente perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento, alla normale funzione dello oggetto. Ne consegue che il porto di coltello da caccia e di coltello con cavaturaccioli da parte di chi si reca per diporto in zona boschiva è pienamente giustificato atteso che detti oggetti sono tra quelli che normalmente un soggetto porta con sé, allorquando si reca in gita in zona boschiva di montagna ove gli stessi possono essere utilmente usati.

18) Cass., VI, 22/12/1989, n. 17777. Il porto di coltello è sempre proibito, a norma dell’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, a meno che non venga dimostrato il giustificato motivo, che, costituendo una eccezione alla configurabilità del reato, deve sottostare all’onere della prova incombente sull’imputato.

Massima non condivisibile perché nella maggior parte dei casi comporterebbe una probatio diabolica. Sono le circostanze di fatto che debbono rendere credibile o verosimile la dichiarazione dell’imputato circa il motivo per cui porta lo strumento atto ad offendere e di più non si può richiedere. Se l’imputato, ad esempio, viene fermato con un coltello nell’abitato e afferma che sta recandosi in campagna, quale prova può mai fornire delle sue intenzioni? Se egli è vestito da campagna ed è giorno, sarà credibile; se ha un vestito da ballo ed è notte, non sarà credibile, ma di più non può umanamente pretendersi.

19) Cass., I, 15/01/1987, n. 0254. Il porto di un coltello a serramanico è da ritenersi legittimo se detto oggetto deve essere impiegato nell’uso suo proprio e rimane tale per tutto il tempo di durata della attività e, quindi, all’assenza della abitazione. Ne consegue che non risponde di reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975 colui il quale, avendo portato con sé un coltello per adempiere al suo lavoro nei boschi, successivamente, e prima del rientro a casa, si ubriachi e lo esibisca in pubblico perché il fatto non costituisce reato.

20) Cass., I, 19/12/1985, n. 12244. In tema di porto di armi improprie, il fine di suicidio non esclude l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, dovendosi identificare il motivo giustificativo del porto di tali armi soltanto nello scopo determinato da particolari esigenze del portatore perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite e correntemente seguite ed accettate (fattispecie relativa a porto ingiustificato di coltello da cucina).

E’ preoccupante vedere come in tre gradi di giudizio nessun giudice si sia posto il problema se un povero diavolo in stato depressivo, sia da ritenere capace di intendere che egli sta portando un coltello da cucina senza un buon motivo!

21) Cass., I, 22/02/1989, n. 2875. Ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma terzo dell’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato. Trattasi di giudizio rientrante nell’esclusiva competenza del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità qualora sia sorretto da adeguata e logica motivazione.

22) Cass. I, 24/12/96 n.11156. In materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma terzo dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato.

23) Cass., 1, 17/02/96, n.1901. In tema di reati concernenti le armi bianche, l’art. 699 cod. pen. si applica alle armi bianche proprie, mentre l’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 si applica agli oggetti atti ad offendere il cui porto non sia giustificato. Rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo - con conseguente applicabilità dell’art. 699 cod. pen. - un coltello che, pur essendo semplicemente a serramanico senza essere munito di un congegno di scatto, sia dotato di lama fissa e rimovibile solo mediante l’azionamento di apposito meccanismo, in tal modo assumendo la caratteristica propria di un pugnale o stiletto.

24) Cass. I, 25/05/96, n.5213. In materia di armi da punta e taglio, per quanto riguarda in particolare i coltelli, va operata una distinzione tra quelli muniti di lama non fissa, semplicemente azionabili a mano e privi di congegni meccanici che permettano l’irrigidimento della lama aperta sino a contrario comando manuale, e quelli, invece, che dispongono di congegni di quest’ultimo tipo, in grado di consentirne la fruibilità quali pugnali, stiletti e simili. Nella prima categoria rientrano gli arnesi da punta e taglio, il cui porto senza giustificato motivo è punito ai sensi dell’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110; nella seconda le armi proprie non da sparo il cui possesso è sanzionato dagli artt. 697 e 699 cod. pen., a seconda che si tratti di detenzione illegale o di porto abusivo.

Questa massima e quella che precede sono sicuramente erronee perché hanno scambiato una misura di sicurezza, universalmente usata nei coltelli, per un mezzo rivolto ad aumentarne la pericolosità. Che un coltello, una volta aperto, diventi a lama fissa è assolutamente irrilevante per il fatto che la legge considera comunque strumenti e non armi tutti i coltelli a lama fissa.

25) Sez. 1, 25/05/96, n. 5214. In materia di reati concernenti le armi, la contestazione della contravvenzione di porto fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, di un coltello atto ad offendere - di cui all’art. 4, secondo e terzo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110 - non consente la procedura dell’oblazione, trattandosi di reato punito congiuntamente con pena detentiva dell’arresto e pecuniaria dell’ammenda nell’ipotesi tipica (o di base); a nulla rileva, al riguardo, l’eventuale richiamo nello stesso capo d’imputazione della circostanza della lieve entità ai sensi dell’art. 5 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, cui - trattandosi di elemento non integrante il nucleo costitutivo della contravvenzione - non può annettersi rilevanza alcuna ai fini dell’accessibilità all’oblazione prevista dall’art. 162 cod. pen. che si riferisce direttamente alle contravvenzioni per le quali la legge, e non la valutazione del giudice, stabilisca la sola pena dell’ammenda, con evidente riferimento alla figura normativa tipica.

Massima errata perché ritiene applicabile alle armi non da sparo l’attenuante di cui all’art. 5 L. 895/1967! Ricalca comunque la successiva.

26) Cass., I, 19/09/96 n. 8530. Nella contravvenzione prevista dall’art. 4, commi secondo e terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110, l’ipotesi di lieve entità - sanzionata con la sola pena pecuniaria - costituisce circostanza attenuante del reato-base, punito con pena congiunta, e non figura autonoma di reato. Ne consegue che è inammissibile l’oblazione per la pena solo pecuniaria applicabile dal giudice in concreto per i casi ritenuti di lieve entità.

27) Cass., I, 06/03/97 n. 510. In materia di legislazione sulle armi, l’attenuante della lieve entità, prevista dall’art. 4, comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110, può trovare applicazione con riguardo a tutti gli oggetti atti ad offendere indicati nel precedente comma secondo, ivi compresi gli strumenti da punta e da taglio in quanto non costituenti arma propria (nella specie trattavasi di coltello a serramanico non a scatto).

La questione di che cosa si intenda per “oggetti” al fine dell’attenuante del fatto di lieve entità, ha sollevato un feroce, e poco edificante, contrasto all’interno della stessa prima sezione della Cassazione con decine di sentenze contrastanti. Attualmente appare prevalente la tesi sopra esposta secondo cui per oggetto si deve intendere ogni strumento atto ad offendere, anche se da punta o da taglio, ragione per cui l’applicazione dell’attenuante rimane esclusa solo per le armi proprie. Questa appare la soluzione più ragionevole per il fatto che il titolo dell’articolo 4 contrappone le armi ai soli oggetti e non anche agli strumenti e per il fatto che il secondo comma dell’art. 4 accomuna in un unico regime cose, oggetti, strumenti contundenti o da punta o da taglio, senza che sia possibile operare alcuna ragionevole distinzione.

28) Cass., I, 21/02/97, n. 1664. In tema di armi, l’applicazione dell’attenuante della lieve entità va operata senza distinguere tra gli oggetti atti ad offendere: infatti il riferimento ad essi, contenuto nell’ultima parte del terzo comma dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, non ha né significato né valore limitativo, ma rilevanza generica e si riferisce a tutte le cose - in esse compresi gli strumenti da punta e taglio - indicate nel precedente comma secondo e costituenti armi improprie, come un coltello per la pesca subacquea, del quale è vietato il porto senza giustificato motivo.

29) Cass., I, 26/04/97 n. 2336. Il reato previsto dall’art. 4 della legge n. 110 del 1975, qualora sia stata concessa l’attenuante del fatto di lieve entità, è punito con la sola pena dell’ammenda, e pertanto si prescrive in due anni - prolungabili della metà nell’ipotesi di cui all’art. 160 cod. pen. - a nulla rilevando che nell’ipotesi tipica sia punito con la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda.

30) Cass., I, 03/02/97 n. 750. Il reato di porto di oggetto atto ad offendere, previsto dall’art. 4 della legge n. 110 del 1975, qualora sia stata ritenuta dal giudice l’ipotesi di lieve entità con la conseguente irrogazione della sola pena pecuniaria, si prescrive in due anni. (Contra Cass., I, 9 gennaio 1997).

31) Cass., I, 17/12/96 n. 1332. Il riconoscimento della lieve entità del fatto, nel caso di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, ai sensi dell’art. 4, comma terzo, ultima parte, della legge 18 aprile 1975 n. 110, comporta necessariamente l’applicazione della sola pena dell’ammenda, non rilevando in contrario che nella formulazione della norma in questione sia stata adoperata l’espressione "può"; e ciò in quanto, diversamente opinando, sfuggirebbe la stessa ragion d’essere dell’attenuante in parola, da ritenersi prevista dal legislatore proprio per i casi in cui l’applicazione congiunta dell’arresto e dell’ammenda, pur nella misura minima possibile, sarebbe risultata sproporzionata per eccesso rispetto alla infima gravita’ del fatto. Ne consegue che, verificandosi l’ipotesi sopraindicata, il termine prescrizionale del reato, ai sensi dell’art. 157, comma primo, n. 6, e comma secondo, cod. pen., viene ad essere quello di due anni previsto per le contravvenzioni punibili con la sola ammenda.