Codice penale
e sentenze riguardanti le armi
Articoli
C.P.
Sentenze
Articoli
del codice penale
Art. 585 -
Circostanze aggravanti -
Nei casi preveduti
dagli artt. 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla
metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute
dall'articolo 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre
alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577, ovvero
se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.
Agli effetti della
legge penale, per "armi" s'intendono:
1) quelle da sparo
e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2) tutti gli strumenti
atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in
modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle
armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.
Art. 695 - Fabbricazione
o commercio non autorizzati di armi -
Chiunque, senza la
licenza dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o esporta,
o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di
commercio o di industria, è punito con l'arresto fino a tre anni
e con l'ammenda fino a lire due milioni quattrocentomila.
Non si applica la
pena dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche,
rare o antiche.
Art. 697 - Detenzione
abusiva di armi -
Chiunque detiene
armi o munizioni senza averne fatto denuncia all'Autorità, quando
la denuncia è richiesta, è punito con l'arresto fino a dodici
mesi o con l'ammenda fino a lire settecentoventimila.
Chiunque, avendo
notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette
di farne denuncia all'autorità, è punito con l'arresto fino
a due mesi o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila (1).
(1) Comma così
sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 699 - Porto
abusivo di armi -
Chiunque, senza la
licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta
un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è
punito con l'arresto fino a diciotto mesi.
Soggiace all'arresto
da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle
appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza.
Se alcuno dei fatti
preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in luogo ove
sia concorso o adunanza di persone, o di notte o in luogo abitato, le
pene sono aumentate.
Art. 704 - Armi
-
Agli effetti delle
disposizioni precedenti, per "armi" si intendono:
1) quelle indicate
nel n. 1 del capoverso dell'articolo 585;
2) le bombe, qualsiasi
macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti
o accecanti.
Altri articoli non
specifici ma citati
Art. 582 - Lesione
personale -
Chiunque cagiona
ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo
o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se la malattia ha
una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze
aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate
nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile
a querela della persona offesa (1).
(1)Articolo così
modificato dalla L. 26 gennaio 1963, n. 24. Il secondo comma è
stato successivamente così sostituito dalla L. 24 novembre 1981,
n. 689.
Art. 583 - Circostanze
aggravanti -
La lesione personale
è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva
una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero
una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni
per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce
l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) se la persona
offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del
parto (1).
La lesione personale
è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni,
se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente
o probabilmente insanabile;
2) la perdita di
un senso;
3) la perdita di
un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita
dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una
permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione,
ovvero lo sfregio permanente del viso;
5) l'aborto della
persona offesa (1).
(1) Numero abrogato
dalla L. 22 maggio 1978, n. 124.
Art. 584 - Omicidio
preterintenzionale -
Chiunque, con atti
diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582,
cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci
a diciotto anni.
Sentenze
1) Cass., VI, 24/06/1970,
n. 0430. Agli effetti dellart. 80 R.D. 6 maggio 1940, n.635, che
determina gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere che non
possono portarsi senza giustificato motivo a norma dellart. 42 T.U.
leggi di P.S., per lama di coltello deve intendersi non solo la parte
tagliente, ma anche la parte non tagliente di raccordo al manico.
2) Cass., III, 26/06/1967,
n. 0658. Agli effetti della legge penale (art. 582, secondo comma, n 2
C.P.) sono considerate armi tutti gli strumenti atti ad offendere che
non possono portarsi senza giustificato motivo, e quindi anche quelli
destinati ad uso domestico, i quali soltanto agli effetti del T.U. delle
leggi di P.S. non sono considerati armi. Il coltello da cucina, anche
se la sua destinazione principale non è quella di arrecare offesa,
è sicuramente uno strumento atto ad offendere e perché possa
essere qualificato arma è necessario considerare, ai sensi dellart
80 reg. T.U. citato, non solo la lunghezza della lama, ma anche quella
del manico.
Massima superata
per effetto dellart. 4 L. 110/1975
3) Cass., V, 20/05/1982,
n. 5112. Il coltello chirurgico (bisturi) deve considerarsi arma impropria
trattandosi di strumento che, per la funzione cui è destinato e
per la struttura della lama, ha caratteristiche tali che lo rendono chiaramente
utilizzabile per loffesa alla persona.
4) Cass., I, 19/10/1985,
n. 9300. Il coltello da lancio normalmente destinato ad uso
sportivo (per il tiro al bersaglio), quale strumento da punta e taglio
atto, sia occasionalmente, ad offendere, è qualificabile come arma
impropria ai fini di cui allart. 4 comma secondo seconda parte della
legge 18 aprile 1975 n. 110.
5) Cass. I, 14/07/93,
n. 7011. Il coltello a serramanico può essere inteso anche in senso
più lato, onnicomprensivo pure di quello a scatto, caratterizzato
dalla incorporazione della lama allinterno del manico; sicché,
ove manchi la speciale strutturazione dello scatto e del fissaggio della
lama, il coltello la cui lama è semplicemente ripieghevole nel
manico, ancorché chiamato a serramanico, non è esclusivamente
destinato alloffesa alla persona, potendo normalmente essere impiegato
negli usi più svariati, come quelli domestici, agricoli, sportivi,
anche se, occasionalmente, può essere adoperato come arma, in tal
senso impropria.
Massima confusa in
cui si cerca di rimediare allerrore linguistico della Cassazione
che per anni ha chiamato i coltelli a scatto coltelli a serramanico.
Un coltello a serramanico è un coltello pieghevole e dal suo nome
(o meglio dal nome a lui attribuito in un verbale di denunzia) non è
dato ricavare alcuna conseguenza giuridica, il che è ovvio.
6) Cass., VI, 28/05/1969,
n. Il coltello a molletta (cioè a scatto) ha le caratteristiche
tipiche di un pugnale e, pertanto, deve essere considerato arma ai fini
dellart. 699 C.P.
7) Cass., VI, 15/04/1975,
n. 4143. E punibile ai sensi dellart. 699 C.P. il porto del
tipo molletta, poiché esso assume le caratteristiche
di un pugnale o di uno stiletto. Invero, agli effetti dellart. 39
del T.U. legge di P.S., sono considerate armi proprie, oltre tutte le
armi da sparo, tutte le altre la cui destinazione è loffesa
alla persona e lart. 45 del regolamento comprende espressamente
fra gli strumenti da punta e taglio la cui destinazione naturale è
loffesa alla persona i pugnali e gli stiletti, per i quali non è
ammessa licenza.
Cass., I, 16/02/1979,
nr. 1757, La cosiddetta molletta, cioè il coltello
con apertura a scatto e la cui lama, una volta spiegata, rimane fissa,
assumendo in tal modo le caratteristiche di un pugnale o stiletto - rientra
nella categoria delle armi non da sparo per le quali non è consentito
il porto in senso assoluto.
Massima con motivazione
errata in quanto a nulla rileva che un coltello sia a lama fissa o pieghevole;
che rileva è il tipo di lama.
8) Cass., I, 29/10/1981,
n. 9526. Il coltello a scrocco, e cioè il coltello
a serramanico con lama a scatto, definito anche molletta o
a molla, deve considerarsi, agli effetti della legge penale, secondo la
definizione della legge n. 585, secondo comma prima ipotesi C.P., arma
la cui destinazione naturale è loffesa alla persona,
in quanto, secondo i dati dellesperienza tratti dal contesto storico
- geografico in cui si vive, appare destinato a tale uso e cioè
ad aggredire ed offendere proprio per la fulmineità con la quale
può farsene scattare la lama.
Massima errata in
quanto la rapidità di apertura non alcun rilievo; un coltello a
lama fissa si può utilizzare ancora più rapidamente, ma
non è unarma!
9) Cass., II, 31/10/1981,
n. 9691. Il coltello a scatto, detto anche molletta, costituisce arma
propria che deve essere denunciata allautorità di P.S.. Lomissione
della denuncia integra gli estremi del reato di cui allart. 697
C.P.
10) Cass., I, 09/03/1981,
n. 1967. Il porto abusivo delle armi bianche proprie - ossia di quelle
a punta e taglio la cui destinazione naturale è loffesa alla
persona - è punito ai sensi dellart. 699 del C.P., mentre
il porto ingiustificato, fuori dalla propria abitazione e delle appartenenze
di esse, delle armi bianche improprie - ossia di quelle la cui predetta
destinazione sia secondaria od occasionale - e punito ai sensi dellart.
4, commi secondo e terzo, dalla legge n. 110 del 1975. (Nella specie si
trattava di un coltello a punta acuminata lungo complessivamente venti
centimetri a destinazione sportiva e portato senza giustificato motivo.
11) Cass., V, 20/03/1981,
n. 2417. Lart. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110 stabilisce, abrogando
il disposto dellart. 42 della legge di P.S., che senza giustificato
motivo non possano portarsi fuori della propria abitazione e della appartenenza
di essa, fra laltro, anche strumenti da punta e da taglio
atti ad offendere. Non è perciò più necessario
che un coltello per essere considerato arma presenti determinate dimensioni,
così come era richiesto dalla precedente normativa. Trattandosi
di uno strumento da punta o da taglio deve essere considerato alla luce
della nuova legge arma impropria, poiché è oggetto che,
pur non avendo come destinazione naturale loffesa, è pur
sempre idoneo a ledere e ad attentare allincolumità personale.
12) Cass., I, 17/03/1983,
n. 2117. La liceità del porto di coltello è condizionata
alla lunghezza della lama che non superi i sei centimetri ed è
per questo necessario che il manico non ecceda in lunghezza cm. 8 e in
spessore cm. 9 per una sola lama e millimetri tre in più per ogni
lama affiancata. Ne consegue che, venendo meno anche una sola di queste
tre condizioni il porto rimane illecito se non è giustificato il
motivo.
13) Cass., I, 22/03/1986,
n. 2356. Poiché lart. 4 della legge 18 aprile n. 110, abrogando
il disposto dellart. 42 della legge di P.S., stabilisce che senza
giustificato motivo non possono portarsi fuori della propria abitazione
o dalle appartenenze di essa, tra i vari oggetti elencati anche strumenti
da punta o da taglio atti ad offendere, non è più
necessario che il coltello per essere considerato arma presenti determinate
dimensioni, cosi come era richiesto nella precedente normativa.
14) Cass., II, 26/09/1984,
n. 752. Il coltello, in quanto strumento da punta o taglio atto ad offendere,
deve essere considerato arma impropria ai sensi della legge 18 aprile
1975 n. 110. Non è più necessario perché sia ritenuto
arma che esso presenti determinate dimensioni, come richiesto dalla precedente
normativa.
15) Cass., I, 14/11/1984,
n. 9971. Il porto abusivo delle armi proprie, cosiddette bianche, quale
è il pugnale a scatto, integra il reato previsto dallart.
699, secondo comma C.P., cosi come modificato dallart. 14
della legge n. 497 del 1974, mentre il porto, senza giustificato motivo,
delle armi improprie integra il reato previsto dallart. 4 secondo
comma, della legge n. 110 del 1975. Infatti, con la norma di cui allart.
4 della legge n. 110 non si è verificata alcuna equiparazione,
sotto il profilo sanzionatorio, della disciplina delle armi proprie, a
quella delle armi improprie, anche perché in essa normativa non
si rinviene alcuna abrogazione dellart. 699 C.P., e vengono fatte
salve esplicitamente le disposizioni della legge del 1974 che, allart.
14, secondo comma, stabilisce un più severo regime sanzionatorio
per le contravvenzioni previste nel C.P. e concernenti le armi, a meno
che il fatto non integri le ipotesi previste nellart. 4, quarto
e quinto comma, legge n. 110 del 1975 (porto di armi in pubbliche riunioni).
16) Cass., I, 16/01/1986,
n. 0442. In tema di armi, la applicazione dellattenuante della lieve
entità va operata senza distinguere tra gli oggetti atti ad offendere.
Infatti, il riferimento ad essi, contenuto nellultima parte del
terzo comma dellart. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, non ha
né significato né valore limitativi, ma rilevanza generica
e si riferisce a tutte le cose - in esse compresi gli strumenti da punta
e taglio - indicate nel precedente comma secondo le costituenti armi improprie,
come un coltello per la pesca subacquea, del quale è vietato il
porto senza giustificato motivo.
17) Cass., I, 18/01/96,
n. 580. Il reato di cui allart. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 sussiste
soltanto allorché sia, tra laltro, provato che lagente
ha portato "senza giustificato motivo" fuori della propria abitazione
qualcuno degli oggetti elencati nel detto articolo. E deve intendersi
per motivo giustificativo del porto quello determinato da particolari
esigenze dellagente perfettamente corrispondenti a regole comportamentali
lecite relazionate alla natura delloggetto, alle modalità
di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore,
ai luoghi dellaccadimento, alla normale funzione dello oggetto.
Ne consegue che il porto di coltello da caccia e di coltello con cavaturaccioli
da parte di chi si reca per diporto in zona boschiva è pienamente
giustificato atteso che detti oggetti sono tra quelli che normalmente
un soggetto porta con sé, allorquando si reca in gita in zona boschiva
di montagna ove gli stessi possono essere utilmente usati.
18) Cass., VI, 22/12/1989,
n. 17777. Il porto di coltello è sempre proibito, a norma dellart.
4 legge 18 aprile 1975 n. 110, a meno che non venga dimostrato il giustificato
motivo, che, costituendo una eccezione alla configurabilità del
reato, deve sottostare allonere della prova incombente sullimputato.
Massima non condivisibile
perché nella maggior parte dei casi comporterebbe una probatio
diabolica. Sono le circostanze di fatto che debbono rendere credibile
o verosimile la dichiarazione dellimputato circa il motivo per cui
porta lo strumento atto ad offendere e di più non si può
richiedere. Se limputato, ad esempio, viene fermato con un coltello
nellabitato e afferma che sta recandosi in campagna, quale prova
può mai fornire delle sue intenzioni? Se egli è vestito
da campagna ed è giorno, sarà credibile; se ha un vestito
da ballo ed è notte, non sarà credibile, ma di più
non può umanamente pretendersi.
19) Cass., I, 15/01/1987,
n. 0254. Il porto di un coltello a serramanico è da ritenersi legittimo
se detto oggetto deve essere impiegato nelluso suo proprio e rimane
tale per tutto il tempo di durata della attività e, quindi, allassenza
della abitazione. Ne consegue che non risponde di reato di cui allart.
4 legge n. 110 del 1975 colui il quale, avendo portato con sé un
coltello per adempiere al suo lavoro nei boschi, successivamente, e prima
del rientro a casa, si ubriachi e lo esibisca in pubblico perché
il fatto non costituisce reato.
20) Cass., I, 19/12/1985,
n. 12244. In tema di porto di armi improprie, il fine di suicidio non
esclude lipotesi contravvenzionale di cui allart. 4 legge
18 aprile 1975 n. 110, dovendosi identificare il motivo giustificativo
del porto di tali armi soltanto nello scopo determinato da particolari
esigenze del portatore perfettamente corrispondenti a regole comportamentali
lecite e correntemente seguite ed accettate (fattispecie relativa a porto
ingiustificato di coltello da cucina).
E preoccupante
vedere come in tre gradi di giudizio nessun giudice si sia posto il problema
se un povero diavolo in stato depressivo, sia da ritenere capace di intendere
che egli sta portando un coltello da cucina senza un buon motivo!
21) Cass., I, 22/02/1989,
n. 2875. Ai fini della configurabilità del caso di lieve entità
previsto dal comma terzo dellart. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110,
deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere
ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità
del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo
del porto ingiustificato. Trattasi di giudizio rientrante nellesclusiva
competenza del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità
qualora sia sorretto da adeguata e logica motivazione.
22) Cass. I, 24/12/96
n.11156. In materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità
del caso di lieve entità previsto dal comma terzo dellart.
4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, deve tenersi conto non solo delle
dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità
del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare
significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato.
23) Cass., 1, 17/02/96,
n.1901. In tema di reati concernenti le armi bianche, lart. 699
cod. pen. si applica alle armi bianche proprie, mentre lart. 4 legge
18 aprile 1975 n. 110 si applica agli oggetti atti ad offendere il cui
porto non sia giustificato. Rientra nella categoria delle armi proprie
non da sparo - con conseguente applicabilità dellart. 699
cod. pen. - un coltello che, pur essendo semplicemente a serramanico senza
essere munito di un congegno di scatto, sia dotato di lama fissa e rimovibile
solo mediante lazionamento di apposito meccanismo, in tal modo assumendo
la caratteristica propria di un pugnale o stiletto.
24) Cass. I, 25/05/96,
n.5213. In materia di armi da punta e taglio, per quanto riguarda in particolare
i coltelli, va operata una distinzione tra quelli muniti di lama non fissa,
semplicemente azionabili a mano e privi di congegni meccanici che permettano
lirrigidimento della lama aperta sino a contrario comando manuale,
e quelli, invece, che dispongono di congegni di questultimo tipo,
in grado di consentirne la fruibilità quali pugnali, stiletti e
simili. Nella prima categoria rientrano gli arnesi da punta e taglio,
il cui porto senza giustificato motivo è punito ai sensi dellart.
4 legge 18 aprile 1975 n. 110; nella seconda le armi proprie non da sparo
il cui possesso è sanzionato dagli artt. 697 e 699 cod. pen., a
seconda che si tratti di detenzione illegale o di porto abusivo.
Questa massima e
quella che precede sono sicuramente erronee perché hanno scambiato
una misura di sicurezza, universalmente usata nei coltelli, per un mezzo
rivolto ad aumentarne la pericolosità. Che un coltello, una volta
aperto, diventi a lama fissa è assolutamente irrilevante per il
fatto che la legge considera comunque strumenti e non armi tutti i coltelli
a lama fissa.
25) Sez. 1, 25/05/96,
n. 5214. In materia di reati concernenti le armi, la contestazione della
contravvenzione di porto fuori della propria abitazione, senza giustificato
motivo, di un coltello atto ad offendere - di cui allart. 4, secondo
e terzo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110 - non consente la procedura
delloblazione, trattandosi di reato punito congiuntamente con pena
detentiva dellarresto e pecuniaria dellammenda nellipotesi
tipica (o di base); a nulla rileva, al riguardo, leventuale richiamo
nello stesso capo dimputazione della circostanza della lieve entità
ai sensi dellart. 5 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, cui - trattandosi
di elemento non integrante il nucleo costitutivo della contravvenzione
- non può annettersi rilevanza alcuna ai fini dellaccessibilità
alloblazione prevista dallart. 162 cod. pen. che si riferisce
direttamente alle contravvenzioni per le quali la legge, e non la valutazione
del giudice, stabilisca la sola pena dellammenda, con evidente riferimento
alla figura normativa tipica.
Massima errata perché
ritiene applicabile alle armi non da sparo lattenuante di cui allart.
5 L. 895/1967! Ricalca comunque la successiva.
26) Cass., I, 19/09/96
n. 8530. Nella contravvenzione prevista dallart. 4, commi secondo
e terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110, lipotesi di lieve entità
- sanzionata con la sola pena pecuniaria - costituisce circostanza attenuante
del reato-base, punito con pena congiunta, e non figura autonoma di reato.
Ne consegue che è inammissibile loblazione per la pena solo
pecuniaria applicabile dal giudice in concreto per i casi ritenuti di
lieve entità.
27) Cass., I, 06/03/97
n. 510. In materia di legislazione sulle armi, lattenuante della
lieve entità, prevista dallart. 4, comma terzo, della legge
18 aprile 1975 n. 110, può trovare applicazione con riguardo a
tutti gli oggetti atti ad offendere indicati nel precedente comma secondo,
ivi compresi gli strumenti da punta e da taglio in quanto non costituenti
arma propria (nella specie trattavasi di coltello a serramanico non a
scatto).
La questione di che
cosa si intenda per oggetti al fine dellattenuante del
fatto di lieve entità, ha sollevato un feroce, e poco edificante,
contrasto allinterno della stessa prima sezione della Cassazione
con decine di sentenze contrastanti. Attualmente appare prevalente la
tesi sopra esposta secondo cui per oggetto si deve intendere ogni strumento
atto ad offendere, anche se da punta o da taglio, ragione per cui lapplicazione
dellattenuante rimane esclusa solo per le armi proprie. Questa appare
la soluzione più ragionevole per il fatto che il titolo dellarticolo
4 contrappone le armi ai soli oggetti e non anche agli strumenti e per
il fatto che il secondo comma dellart. 4 accomuna in un unico regime
cose, oggetti, strumenti contundenti o da punta o da taglio, senza che
sia possibile operare alcuna ragionevole distinzione.
28) Cass., I, 21/02/97,
n. 1664. In tema di armi, lapplicazione dellattenuante della
lieve entità va operata senza distinguere tra gli oggetti atti
ad offendere: infatti il riferimento ad essi, contenuto nellultima
parte del terzo comma dellart. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110,
non ha né significato né valore limitativo, ma rilevanza
generica e si riferisce a tutte le cose - in esse compresi gli strumenti
da punta e taglio - indicate nel precedente comma secondo e costituenti
armi improprie, come un coltello per la pesca subacquea, del quale è
vietato il porto senza giustificato motivo.
29) Cass., I, 26/04/97
n. 2336. Il reato previsto dallart. 4 della legge n. 110 del 1975,
qualora sia stata concessa lattenuante del fatto di lieve entità,
è punito con la sola pena dellammenda, e pertanto si prescrive
in due anni - prolungabili della metà nellipotesi di cui
allart. 160 cod. pen. - a nulla rilevando che nellipotesi
tipica sia punito con la pena congiunta dellarresto e dellammenda.
30) Cass., I, 03/02/97
n. 750. Il reato di porto di oggetto atto ad offendere, previsto dallart.
4 della legge n. 110 del 1975, qualora sia stata ritenuta dal giudice
lipotesi di lieve entità con la conseguente irrogazione della
sola pena pecuniaria, si prescrive in due anni. (Contra Cass., I, 9 gennaio
1997).
31) Cass., I, 17/12/96
n. 1332. Il riconoscimento della lieve entità del fatto, nel caso
di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, ai sensi dellart.
4, comma terzo, ultima parte, della legge 18 aprile 1975 n. 110, comporta
necessariamente lapplicazione della sola pena dellammenda,
non rilevando in contrario che nella formulazione della norma in questione
sia stata adoperata lespressione "può"; e ciò
in quanto, diversamente opinando, sfuggirebbe la stessa ragion dessere
dellattenuante in parola, da ritenersi prevista dal legislatore
proprio per i casi in cui lapplicazione congiunta dellarresto
e dellammenda, pur nella misura minima possibile, sarebbe risultata
sproporzionata per eccesso rispetto alla infima gravita del fatto.
Ne consegue che, verificandosi lipotesi sopraindicata, il termine
prescrizionale del reato, ai sensi dellart. 157, comma primo, n.
6, e comma secondo, cod. pen., viene ad essere quello di due anni previsto
per le contravvenzioni punibili con la sola ammenda.
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