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La legge forestale
Per quanto riguarda il regolamento forestale, le cose da dire sono relativamente poche. A livello nazionale, fa ancora testo il Regio Decreto n. 3267 del 1923, ancora oggi valido, e che introduce il concetto di vincolo idrogeologico. Tale vincolo limita la possibilità del proprietario di un bosco di disboscarlo totalmente o anche in parte, dove sussistano rischi di erosione del terreno, frana, valanga, alluvione, ecc. Per il resto valgono fondamentalmente le legislazioni locali, che non sostituiscono il Regio Decreto, ma lo integrano alla luce di particolari condizioni ambientali e di particolari rischi di alluvione, di incendio... Per esempio, Molise e Puglia hanno regolamenti particolari che regolano l'attività di bruciatura delle stoppie dopo la mietitura; la regione Liguria ha una lunga serie di regolamenti particolari a tutela del suo delicato ambiente montano-mediterraneo, il Veneto ha un regolamento per la valorizzazione e tutela degli alberi secolari, e così via. In generale, non si deve abbattere alcun albero, che comunque è un patrimonio naturale che dobbiamo imparare ad amare e tutelare, senza l'esplicito consenso dell'amministrazione locale o della Guardia Forestale. Alberi secchi possono più facilmente essere autorizzati all'abbattimento, perchè diverrebbero col tempo cascanti e pericolosi. Occorre comunque aspettare l'autorizzazione. Si tenga inoltre presente che alcuni alberi, anche se malandati, potrebbero comunque essere sottoposti a tutela speciale per motivi storici o perchè si tratta di una specie particolarmente rara nella zona; quindi, attenzione. |