Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
(G.U. n. 146, 26 giugno 1931, Serie Generale)
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 novembre 1926, n. 1848, e le successive modificazioni;
Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, convertito nella
legge 22 gennaio 1928, n. 290, che autorizza il Governo del Re a coordinare
le disposizioni del suddetto testo unico con i nuovi codici penale e di procedura
penale e ad emanare un nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Visto l'art. 1° della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, con cui il governo
del Re è pure autorizzato a coordinare le disposizioni del nuovo codice
penale e di procedura penale con quelle relative alla medesima materia contenute
in altre leggi e a modificare, sempre a scopo di coordinamento, altre leggi
dello Stato;
Visti i codici penale e di procedura penale, approvati con regi decreti 19 ottobre
1930, n. 1398, e n. 1399;
Visto l'art. 3, n.1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Articolo unico
E' approvato l'unito testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, visto, d'ordine
nostro, dal ministro proponente e che avrà esecuzione dal 1° luglio
1931.
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA
Titolo I
DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA E DELLA LORO ESECUZIONE
Capo I
DELLE ATTRIBUZIONI DELL'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA E DEI PROVVEDIMENTI
D'URGENZA O PER GRAVE NECESSITA' PUBBLICA
Art. 1 (art. 1 T.U. 1926; art. 1 R.D.-L. 14 aprile 1927, n. 593)
L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico,
alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della
proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e
speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze
delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.
Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria
composizione dei dissidi privati.
L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.
Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono
esercitate dal prefetto e dal questore; quelle dell'autorità locale dal
capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal potestà.
Art. 2 (art. 2 T.U. 1926) (3)
Il prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà
di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico
e della sicurezza pubblica.
Contro i provvedimenti del prefetto chi vi ha interesse può presentare
ricorso al ministro per l'interno.
Art. 3 (art. 159 T.U. 1926)(4)
Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore
agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando
ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito
dal Ministero dell'interno.
La carta di identità ha durata di cinque anni e deve essere munita della
fotografia della persona a cui si riferisce.
La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio, anche per
motivi di lavoro, negli Stati membri della Comunità economica europea
e in quelli coi quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali (5).
A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta d'identità deve essere
indicata la data di scadenza.(6)
Art. 3 (art. 159 T.U. 1926)(7) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 6, L. 16 giugno
1998, n. 191.]
Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore
agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando
ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito
dal Ministero dell'interno.
La carta di identità ha durata di cinque anni e deve essere munita della
fotografia della persona a cui si riferisce.
La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio, anche per
motivi di lavoro, negli Stati membri della Comunità economica europea
e in quelli coi quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali (8).
Art. 3 (art. 159 T.U. 1926)(9) [Testo precedente le modifiche apportate dal
D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656.]
Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore
agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando
ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito
dal Ministero dell'interno.
La carta di identità ha durata di cinque anni e deve essere munita della
fotografia della persona a cui si riferisce.
La carta di identità vistata dall'autorità provinciale di pubblica
sicurezza, è titolo valido per l'espatrio nei Paesi con i quali vigono
particolari accordi internazionali.
Art. 3 (art. 159 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L.
18 febbraio 1963, n. 224.]
Il podestà è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore
agli anni quindici aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora, quando
ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito
dal ministro per l'interno.
La carta di identità ha la durata di tre anni e deve essere munita della
fotografia della persona a cui si riferisce.
Art. 4 (art. 3 T.U. 1926) (10)
L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le
persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano
di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.
Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di
munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla
ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.
Capo II
DELLA ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA
Art. 5 (art.
4 T.U. 1926)
I provvedimenti della autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in
via amministrativa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.
Qualora gli interessati non vi ottemperino, sono adottati, previa diffida di
tre giorni, salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per l'esecuzione
d'ufficio.
E' autorizzato l'impiego della forza pubblica.
La nota delle spese relative è resa esecutiva dal prefetto ed è
rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali
stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.
Art. 6 (art. 5 T.U. 1926)
Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorità
di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine
di giorni dieci dalla notizia del provvedimento.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
La legge determina i casi nei quali il provvedimento del prefetto è definitivo.
Il provvedimento, anche se definitivo, può essere annullato di ufficio
dal ministro per l'interno.
Art. 7 (art. 6 T.U. 1926)
Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell'autorità di
pubblica sicurezza nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla
legge.
Capo III
DELLE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA
Art. 8 (art. 7 T.U. 1926)
Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere
trasmesse nè dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente
preveduti dalla legge.
Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una
autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari
per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità
di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.
Art. 9 (art. 8 T.U. 1926)
Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione
di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica
sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.
Art. 10 (art. 9 T.U. 1926)
Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi
momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
Art. 11 (art. 10 T.U. 1926)
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni
di polizia debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà
personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la
riabilitazione;
2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale
o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna
per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico,
ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina,
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza
o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona
condotta (11).
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono
a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e
possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze
che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
Art. 12 (art. 11 T.U. 1926)
Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli
ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia
se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga
altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto
alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in
calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio.
Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.
Art. 13 (art. 12 T.U. 1926)
Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno
la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza
dal giorno del rilascio.
Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.
Art. 14 (art. 13 T.U. 1926)
Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri,
le approvazioni, le dichiarazioni di locali di meretricio e simili atti di polizia.
Capo IV
DELL'INOSSERVANZA DEGLI ORDINI DELL'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA E DELLE
CONTRAVVENZIONI
Art. 15 (Art. 14, T.U. 1926)
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorità
di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine
prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione (12).
L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento,
per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi
nel termine prescritto.
Art. 15 (art. 14 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs.
13 luglio 1994, n. 480.]
Chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti
ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo, è
punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda fino a lire 20.000(13).
L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento,
per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi
nel termine prescritto.
Art. 15 (art. 14 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L.
24 novembre 1981, n. 689.]
Chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti
ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo, è
punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda fino a lire 4.000(14).
L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento,
per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi
nel termine prescritto.
Art. 15 (art. 14 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L.
12 luglio 1961, n. 603.]
Chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti
ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo, è
punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda fino a lire cento.
L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento,
per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi
nel termine prescritto.
Art. 16 (art. 15 T.U. 1926)
Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere
in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette
ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni
imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.
Art. 17 (Art. 16, T.U. 1926) (15)
1. Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di
questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione
amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
2. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le
contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai
prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.
Art. 17 (art. 16 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs.
13 luglio 1994, n. 480.]
Le contravvenzioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non
è stabilita una pena ovvero non provvede il codice penale, sono punite
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 400.000(16).
Con le stesse pene sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in
conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di
pubblica sicurezza o podestà.
Art. 17 (art. 16 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L.
24 novembre 1981, n. 689.]
Le contravvenzioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non
è stabilita una pena ovvero non provvede il codice penale, sono punite
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 80.000(17).
Con le stesse pene sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in
conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di
pubblica sicurezza o podestà.
Art. 17 (art. 16 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L.
12 luglio 1961, n. 603.]
Le contravvenzioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non
è stabilita una pena ovvero non provvede il codice penale, sono punite
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 2000.
Con le stesse pene sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in
conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di
pubblica sicurezza o podestà.
Art. 17 bis(18)
1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis,
76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86,
87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse
da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente
alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire
sei milioni(19).
2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni
previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli
articoli 8 e 9.
3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto
nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto
nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel
comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire trecentomila a lire due milioni (20)(21)
Art. 17 bis(22)
[Testo precente le modifiche apportate dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388.]
1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis,
76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86,
87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse
da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente
alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire
sei milioni(23).
2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni
previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli
articoli 8 e 9.
3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto
nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto
nel comma 1, 126, 128, escluse le attività previste dall'art. 126, 135,
escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila
a lire due milioni (24)
Art. 17 bis (25)
[Testo precedente le modifiche apportate dalla L. 18 agosto 2000, n. 248.]
1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 76, se il
fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101,
104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da
quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle
operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni(26).
2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni
previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli
articoli 8 e 9.
3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto
nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto
nel comma 1, 126, 128, escluse le attività previste dall'art. 126, 135,
escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila
a lire due milion (27)i
Art. 17 bis(28)
[Testo precedente le modifiche apportate dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.]
1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 76, se il
fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101,
104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da
quelle indicate nella tabella, 121, 123, 124 e 135, comma quinto, limitatamente
alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire
sei milioni.
2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni
previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli
articoli 8 e 9.
3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto
nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto
nel comma 1, 126, 128, escluse le attività previste dall'art. 126, 135,
escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila
a lire due milioni
Art. 17 ter(29)
1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi
1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo
restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità
competente al rilascio dell'autorizzazione, o qualora il fatto non concerna
attività soggette ad autorizzazione, al questore.
2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione,
è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale.
Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato
(30).
3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale,
l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione
dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso
di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata
per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque
per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma
4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità
o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni
dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine
di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero
di aver avviato le relative procedure amministrative.(31)
4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività
non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.
5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente
dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice
penale.
Art. 17 ter(32)
[Testo precedente le modifiche apportate dalla L. 29 marzo 2001, n. 135.]
1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi
1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo
restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità
competente al rilascio dell'autorizzazione, o qualora il fatto non concerna
attività soggette ad autorizzazione, al questore.
2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione,
è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale.
Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato
(33).
3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale,
l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione
dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di
violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata
per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque
per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi. L'ordine di
sospensione è revocato quando l'interessato dimostra di avere ottemperato
alle prescrizioni. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la
violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o
dell'igiene, l'ordine di sospensione relativo ad attività ricettive comunque
esercitate è disposto trascorsi 30 giorni dalla contestazione della violazione
(34).
4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività
non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.
5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente
dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice
penale.
Art. 17 ter(35)
[Testo precedente le modifiche apportate dal D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 203.]
1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi
1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo
restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza riguardo, all'autorità
competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna
attività soggette ad autorizzazione, al questore.
2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione,
è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale.
3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale,
l'autorità indicata al comma 1 ordina con provvedimento motivato la cessazione
dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di
violazione delle prescrizioni, la sospensione, per un periodo non superiore
a tre mesi, dell'attività autorizzata.
4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività
non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.
5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente
dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice
penale.
Art. 17 quater(36)
1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti
nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità
nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità
amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo
non superiore a tre mesi.
2. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza
di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa
con un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo
di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17-ter.
Art. 17 quinquies(37)
1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis
è presentato al prefetto.
Art. 17 sexies(38)
1. Per le violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è esclusa
la confisca dei beni immobili e si applicano le disposizioni di cui all'art.
20, commi terzo, quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Titolo II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINE PUBBLICO E ALLA INCOLUMITA' PUBBLICA
Capo I
DELLE RIUNIONI PUBBLICHE E DEGLI ASSEMBRAMENTI IN LUOGHI PUBBLICI
Art. 18 (Art. 17, T.U. 1926) (39)
I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono darne
avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.
E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata,
tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone
che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere
di riunione non privata.
I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da
lire 200.000 (40) a 800.000 (40). Con le stesse pene sono puniti coloro che
nelle riunioni predette prendono la parola (41).
Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico,
di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione
abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità
di tempo e di luogo alla riunione.
I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti
con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire 400.000 (40) a 800.000
(40). Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono
la parola.
Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per
obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.
Art. 18 (art. 17 T.U. 1926)(42) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 24 novembre 1981, n. 689.]
I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne
avviso, almeno tre giorni prima, al questore.
E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata,
tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone
che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere
di riunione non privata.
I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da
lire 40.000(43) a 160.000(43). Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle
riunioni predette prendono la parola(44).
Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico,
di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione
abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità
di tempo e di luogo alla riunione.
I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti
con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire 80.000(43) a 160.000(43).
Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la
parola.
Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per
obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.
Art. 18 (art. 17 T.U. 1926)(45) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 12 luglio 1961, n. 603.]
I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne
avviso, almeno tre giorni prima, al questore.
E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata,
tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone
che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere
di riunione non privata.
I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da
lire 1000 a 4000. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette
prendono la parola.
Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico,
di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione
abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità
di tempo e di luogo alla riunione.
I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti
con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire 2000 a 4000. Con le stesse
pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.
Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per
obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.
Art. 19 (Art. 18, T.U.) (46)
Art. 19 (art. 18 T.U.) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L. 19
aprile 1975, n. 110.]
E' vietato di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite
di licenza.
Salva l'applicazione delle pene stabilite dal codice penale per il porto abusivo
di arme, i trasgressori sono puniti con l'arresto da dieci giorni a tre mesi
e con l'ammenda da lire 20.000(47) a 200.000(47).
Le armi sono confiscate.
Art. 19 (art. 18 T.U.) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L. 12
luglio 1961, n. 603.]
E' vietato di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite
di licenza.
Salva l'applicazione delle pene stabilite dal codice penale per il porto abusivo
di arme, i trasgressori sono puniti con l'arresto da dieci giorni a tre mesi
e con l'ammenda da lire 500 a 5000.
Le armi sono confiscate.
Art. 20 (art. 19 T.U. 1926)
Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto
al pubblico, avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio
dell'autorità, o che comunque possono mettere in pericolo l'ordine pubblico
o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti
predetti sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere
disciolti.
Art. 21 (art. 20 T.U. 1926)
E' sempre considerata manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere o emblemi,
che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo
Stato, il governo o le autorità.
E' manifestazione sediziosa anche la esposizione di distintivi di associazioni
faziose.
Art. 22 (art. 21 T.U. 1926)
Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre disciogliere una
riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico,
le persone riunite od assembrate sono invitate a disciogliersi dagli ufficiali
di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dagli ufficiali o dai sottufficiali
dei carabinieri reali.
Art. 23 (art. 22 T.U. 1926)
Qualora l'invito rimanga senza effetto, è ordinato il discioglimento
con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba.
Art. 24 (Art. 23, T.U. 1926)
Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano
essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza
o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri reali ordinano
che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza.
All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata
sotto il comando dei rispettivi capi.
Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento sono punite
con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da lire 60.000 (48) a 800.000
(48).
Art. 24 (art. 23 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L.
24 novembre 1981, n. 689.]
Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano
essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza
o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri reali ordinano
che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza.
All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata
sotto il comando dei rispettivi capi.
Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento sono punite
con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da lire 12.000(49) a 120.000(49).
Art. 24 (art. 23 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L.
12 luglio 1961, n. 603.]
Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano
essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza
o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri reali ordinano
che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza.
All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata
sotto il comando dei rispettivi capi.
Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento sono punite
con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da lire 300 a 4000.
Capo II
DELLE CERIMONIE RELIGIOSE FUORI DEI TEMPLI E DELLE PROCESSIONI ECCLESIASTICHE
O CIVILI
Art. 25 (Art. 24, T.U. 1926)(50)(51)(52)
Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi
destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche
vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.
Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda
fino a lire 100.000 (53).
Art. 25 (art. 24 T.U. 1926)(54) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 24 novembre 1981, n. 689.]
Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi
destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche
vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.
Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda
fino a lire 20.000(55).
Art. 25 (art. 24 T.U. 1926)(56) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 12 luglio 1961, n. 603.]
Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi
destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche
vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.
Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda
fino a lire 500.
Art. 26 (art. 25 T.U. 1926)
Il questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità
pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni
indicate nell'articolo precedente, o può prescrivere l'osservanza di
determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno
ventiquattro ore prima.
Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.
Art. 27 (art. 26 T.U. 1926)
Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico
e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti
di sanità pubblica e di polizia locale.
Il questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne
ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico
e della sicurezza dei cittadini.
Capo III
DELLE RACCOLTE DELLE ARMI E DELLE PASSEGGIATE IN FORMA MILITARE
Art. 28 (Art. 27, T.U. 1926)
Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la detenzione,
senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse
analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi
militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di
forze armate nazionali o straniere.
La licenza è, altresì, necessaria per la fabbricazione, l'importazione
e l'esportazione delle armi predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi
militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di
forze armate.
Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario
darne avviso al Prefetto.
Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più
grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 200.000
(57) a 800.000 (57).
Art. 28 (art. 27 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L.
24 novembre 1981, n. 689.]
Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la detenzione,
senza licenza del ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse
analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi
militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di
forze armate nazionali o straniere.
La licenza è, altresì, necessaria per la fabbricazione, l'importazione
e l'esportazione delle armi predette o di parti di esse, di munizioni di uniformi
militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di
forze armate.
Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario
darne avviso al prefetto.
Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più
grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 40.000(58)
a 160.000(58).
Art. 28 (art. 27 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L.
12 luglio 1961, n. 603.]
Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la detenzione,
senza licenza del ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse
analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi
militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di
forze armate nazionali o straniere.
La licenza è, altresì, necessaria per la fabbricazione, l'importazione
e l'esportazione delle armi predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi
militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di
forze armate.
Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario
darne avviso al prefetto.
Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più
grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 1000
a 4000.
Art. 29 (art. 28 T.U. 1926)
Salvo quanto è stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo,
senza licenza del prefetto, passeggiate in forma militare con armi.
Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi.
I capi o i promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
Art. 30 (art. 29 T.U. 1926)
Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:
1° le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui
destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti,
ovvero i gas asfissianti o accecanti.
Art. 31 (art. 30 T.U. 1926)
Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono
fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per
ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza
del questore.
La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche,
rare od antiche.
Art. 32 (Art. 31, T.U. 1926)
Le licenze di cui agli artt. 28 e 31 non possono essere concedute a chi non
può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali
indicati nelle licenze stesse.
Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino
di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.
La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente.
Debbono tuttavia essere denunciati al Questore i cambiamenti sostanziali della
collezione o del luogo del deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda
fino a lire 1.000.000 (59).
Art. 32 (art. 31 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L.
24 novembre 1981, n. 689.]
Le licenze di cui agli articoli 28 e 31 non possono essere concedute a chi non
può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali
indicati nelle licenze stesse.
Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino
di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.
La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente.
Debbono tuttavia essere denunciati al questore i cambiamenti sostanziali della
collezione o del luogo di deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda
fino a lire 200.000(60).
Art. 32 (art. 31 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L.
12 luglio 1961, n. 603.]
Le licenze di cui agli articoli 28 e 31 non possono essere concedute a chi non
può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali
indicati nelle licenze stesse.
Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino
di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.
La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente.
Debbono tuttavia essere denunciati al questore i cambiamenti sostanziali della
collezione o del luogo di deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda
fino a lire 5000.
Art. 33 (Art. 32, T.U. 1926) (61)
Art. 33 (art. 32 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L.
18 aprile 1975, n. 110.]
Chi esercita l'industria della riparazione delle armi deve darne avviso al questore
e notificargli ogni trasferimento della propria officina.
Art. 34 (art. 33 T.U. 1926)
Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione
delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio,
senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.
L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve
trasportare armi nell'interno dello Stato.
Art. 35 (Art. 34, T.U. 1926)
Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione
delle armi è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere,
nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui
le operazioni stesse sono compiute.
Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica
sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo
la cessazione dell'attività (62).
I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio
di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle
ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità
delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto
esibiti dagli interessati (63).
E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano
muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato
dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la
validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è
redatta in carta libera (64).
Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma
precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale o dell'ufficiale
sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non
è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche
temporaneamente, la capacità di intendere e di volere (65).
Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con
l'ammenda non inferiore a lire 250.000 (65) (66).
L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo
è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire 250.000
(65) (66).
Art. 35 (art. 34 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.L.
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992,
n. 356.]
Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione
delle armi è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere,
nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui
le operazioni stesse sono compiute.
Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica
sicurezza.
E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano
muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato
dal questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la
validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è
redatta in carta libera(67).
Il questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma
precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficio
sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non
è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche
temporaneamente, la capacità di intendere e di volere(68).
Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con
l'ammenda non inferiore a lire 250.000(69)(68).
L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo
è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire 250.000(69)(68).
Art. 35 (art. 34 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L.
24 novembre 1981, n. 689.]
Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione
delle armi è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere,
nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui
le operazioni stesse sono compiute.
Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica
sicurezza.
E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano
muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato
dal questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la
validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è
redatta in carta libera(70).
Il questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma
precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficio
sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non
è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche
temporaneamente, la capacità di intendere e di volere(71).
Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con
l'ammenda non inferiore a lire cinquantamila(71).
L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo
è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire cinquantamila(71).
Art. 35 (art. 34 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.L.
22 novembre 1956, n. 1274, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre
1956, n. 1452.]
Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione
delle armi è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere,
nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui
le operazioni stesse sono compiute.
Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica
sicurezza.
E' vietato di vendere armi a minori, a persone che appaiono affette da malattie
di mente, e a quelle che non comprovano la propria identità mediante
esibizione della carta di identità o del permesso di porto d'armi. Il
contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda
da lire 1000 a 2000.
Art. 36 (art. 35 T.U. 1926)
Nessuno può andare in giro con un campionario di armi, senza la licenza
del questore della provincia dalla quale muove.
La licenza deve essere vidimata dai questori delle province che si intende percorrere.
La licenza non può essere rilasciata per campionari di armi da guerra.
Art. 37 (art. 36 T.U. 1926)(72)
E' vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. E' permessa la vendita
ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza
del questore.
Art. 38 (art. 37 T.U. 1926)
Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e
in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale
di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei reali carabinieri.
Sono esenti dall'obbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni
autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo
scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare
armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.
L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando
lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal
capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili
per la tutela dell'ordine pubblico.
Art. 39 (art. 38 T.U. 1926)
Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni
e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone
ritenute capaci di abusarne.
Art. 40 (art. 39 T.U. 1926)
Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque
tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli
precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a
cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare.
Art. 41 (art. 40 T.U. 1926)
Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche
se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in
qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate
o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente
a perquisizione e sequestro.
Art. 42 (Art. 41, T.U. 1926)
(73).
(73).
Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco
e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno,
licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati
la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.
Art. 42 (art. 41 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L.
18 aprile 1975, n. 110.]
Non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze
di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione
o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti
da punta e da taglio atti ad offendere.
Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco
e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno,
licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati
la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.
Art. 43 (art. 42 T.U. 1926)
Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta
la licenza di portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro
le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro
di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale
per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità
dello Stato o contro l'ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato,
o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli
sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non
dà affidamento di non abusare delle armi (74).
Art. 44 (art. 43 T.U. 1926)
Non può essere conceduta la licenza di porto d'armi al minore non emancipato.
E' però in facoltà del prefetto di concedere la licenza per l'arma
lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore che abbia compiuto il sedicesimo
anno di età, il quale presenti il consenso scritto di chi esercita la
patria potestà o la tutela e dimostri di essere esperto nel maneggio
delle armi.
Art. 45 (art. 44 T.U. 1926)
Qualora si verifichino in qualche provincia o comune condizioni anormali di
pubblica sicurezza, il prefetto può revocare, in tutto o in parte, con
manifesto pubblico, le licenze di portare armi.
Capo V
DELLA PREVENZIONE DI INFORTUNI E DISASTRI
Art. 46 (art. 45 T.U. 1926)
Senza licenza del ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere
in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti
esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero
elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento
dell'impiego. E' vietato altresì, senza licenza del ministro dell'interno,
fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.
Art. 47 (art. 46 T.U. 1926)
Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito,
vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da
quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i
prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione
di prodotti esplodenti.
E' vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere
o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.
Art. 48 (art. 47 T.U. 1926)
Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacità
tecnica.
Art. 49 (art. 48 T.U. 1926)
Una commissione tecnica nominata dal prefetto determina le condizioni alle quali
debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie
esplodenti.
Le spese pel funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la
licenza.
Art. 50 (art. 49 T.U. 1926)
Nel regolamento per l'esecuzione di questo testo unico saranno determinate le
quantità e le qualità delle polveri e degli altri esplodenti che
possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza; e sarà
altresì stabilito per quale quantità dei prodotti e delle materie
indicate nell'art. 46 le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate
dal prefetto.
Art. 51 (art. 50 T.U. 1926)
Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi
specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse durano fino
al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate. Le une e le altre sono valide
esclusivamente per i locali in esse indicati.
Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.
E' consentita la rappresentanza.
Art. 52 (art. 51 T.U. 1926)
Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o
si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie, nonché quelle
per il trasporto, per la importazione e per la vendita delle materie stesse
non possono essere concedute senza le necessarie garanzie per la vita delle
persone e per le proprietà, e sono vincolate all'assicurazione della
vita degli operai e dei guardiani.
Oltre quanto è stabilito dall'art. 11, debbono essere negate le predette
licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano riportato condanna
per delitto contro l'ordine pubblico, o la incolumità pubblica, ovvero
per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
o per omicidio, anche se colposo.
Le licenze stesse non possono essere concedute a coloro che non dimostrino la
propria capacità tecnica.
Art. 53 (art. 52 T.U. 1926)
E' vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche
negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti
che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell'interno, sentito
il parere di una commissione tecnica.
Nel regolamento saranno classificate tutte le materie esplosive, secondo la
loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.
L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento
avente carattere definitivo, del Ministro dell'interno.
Art. 54 (art. 53 T.U. 1926)
Salvo il disposto dell'art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi
nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del ministro
dell'interno, da rilasciarsi volta per volta.
La licenza non può essere conceduta se l'esplosivo non sia stato già
riconosciuto e classificato.
Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per
i quali è sufficiente la licenza del prefetto della provincia per cui
i prodotti entrano nello Stato.
Art. 55 (Art. 54, T.U. 1926)
Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie
sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno
indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse
sono compiute. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare
mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità
delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la
specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi
venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati
(75).
Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti
di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni
anche dopo la cessazione dell'attività(76).
E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di qualsiasi
genere a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di
nulla osta rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato
a minori: ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo.
La domanda è redatta in carta libera (77).
Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma
precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale
sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non
è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche
temporaneamente, la capacità di intendere e di volere (77).
Il contravventore è punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con
l'ammenda non inferiore a lire 250.000 (78) (79).
L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del
presente articolo è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda
sino a lire 250.000 (78) (79).
Art. 55 (Art. 54, T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs.
2 gennaio 1997, n. 7.]
Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie
sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno
indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse
sono compiute. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare
mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità
delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la
specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi
venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati
(80).
Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti
di pubblica sicurezza.
E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di qualsiasi
genere a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di
nulla osta rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato
a minori: ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo.
La domanda è redatta in carta libera (81).
Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma
precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale
sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non
è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche
temporaneamente, la capacità di intendere e di volere (81).
Il contravventore è punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con
l'ammenda non inferiore a lire 250.000 (82) (83).
L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del
presente articolo è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda
sino a lire 250.000 (82) (83).
Art. 55 (art. 54 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.L.
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992,
n. 356.]
Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie
sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno
indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse
sono compiute.
Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti
di pubblica sicurezza.
E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di qualsiasi
genere a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di
nulla osta rilasciato dal questore. Il nulla osta non può essere rilasciato
a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo.
La domanda è redatta in carta libera(84).
Il questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma
precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale
sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non
è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche
temporaneamente, la capacità di intendere e di volere(84).
Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con
l'ammenda non inferiore a lire cinquantamila(85).
L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del
presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda
sino a lire cinquantamila(85).
Art. 55 (art. 54 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.L.
22 novembre 1956, n. 1274, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre
1956, n. 1452.]
Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie
sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno
indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse
sono compiute.
Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti
di pubblica sicurezza.
E' vietato di vendere esplodenti di qualsiasi specie a un minore o a persona
che appaia affetta da malattia di mente e a chi non comprovi la propria identità
mediante esibizione della carta di identità o del permesso di porto d'armi.
Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda
da 500 a 1000 lire.
Art. 56 (art. 55 T.U. 1926)
L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione
o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi
e nei magazzini di vendita, quando essi possono costituire un pericolo per l'incolumità
pubblica o per l'ordine pubblico.
Art. 57 (art. 56 T.U. 1926)
Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono
spararsi armi da fuoco nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio,
innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose
in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione
di essa.
E' vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.
Art. 58 (Art. 57, T.U. 1926)
E' vietato l'impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione.
Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda
fino a lire 400.000 (86) se il fatto non costituisce un più grave reato.
Le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti sono determinate
dal regolamento.
Art. 58 (art. 57 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dall'art.
113, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.]
E' vietato l'impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione.
Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda
fino a lire 80.000(87), se il fatto non costituisce un più grave reato.
Le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti sono determinate
dal regolamento.
Art. 58 (art. 57 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L.
12 luglio 1961, n. 603.]
E' vietato l'impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione.
Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda
fino a lire 2000, se il fatto non costituisce un più grave reato.
Le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti sono determinate
dal regolamento.
Art. 59 (art. 58 T.U. 1926)
E' vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo
e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore
di quella in essi determinata.
In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi
alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle
case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi
di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di
materia infiammabile o combustibile.
Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza
suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà
altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente
di persone fino a quando il fuoco sia spento.
Art. 60 (art. 59 T.U. 1926) (88)
Art. 60 (art. 59 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.P.R.
30 aprile 1999, n. 162.]
Nessun ascensore per trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone
può essere impiantato e tenuto in esercizio senza licenza del prefetto.
Art. 61 (Art. 60, T.U. 1926)
L'autorità locale di pubblica sicurezza, d'accordo con l'autorità
comunale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto
nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia
illuminato fino a una data ora, e nelle altre resti chiuso se manca il custode.
Il contravventore è punito con l'ammenda (89) fino a lire 100.000 (90).
Art. 61 (art. 60 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L.
24 novembre 1981, n. 689.]
L'autorità locale di pubblica sicurezza, d'accordo con l'autorità
comunale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto
nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia
illuminato fino a una data ora, e nelle altre resti chiuso se manca il custode.
Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire 20.000(91).
Art. 61 (art. 60 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L.
12 luglio 1961, n. 603.]
L'autorità locale di pubblica sicurezza, d'accordo con l'autorità
comunale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto
nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia
illuminato fino a una data ora, e nelle altre resti chiuso se manca il custode.
Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire 500.
Art. 62 (Art. 61, T.U. 1926) (92)
I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti
di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità
di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro
presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. E' rifiutata o revocata a chi
non risulta di buona condotta od è sfornito della carta di identità.
Il contravventore all'obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo
è punito con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire 200.000
(93) a 1.000.000 (93) (94)(95).
I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti
o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora
adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto
nel registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza, sono puniti
con l'ammenda (96) da lire 400.000 (97) a lire 1.200.000 (97).
Art. 62 (art. 61 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dall'art.
113, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.]
I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti
di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità
di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro
presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. E' rifiutata o revocata a chi
non risulta di buona condotta od è sfornito della carta di identità.
Il contravventore all'obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo
è punito con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire 40.000(98)
a 200.000(98).
I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti
o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora
adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto
nel registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza, sono puniti
con l'ammenda da lire 80.000(98) a 240.000(98).
Art. 62 (art. 61 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L.
12 luglio 1961, n. 603.]
I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti
di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità
di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro
presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. E' rifiutata o revocata a chi
non risulta di buona condotta od è sfornito della carta di identità.
Il contravventore all'obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo
è punito con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire 1000
a 5000.
I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti
o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora
adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto
nel registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza, sono puniti
con l'ammenda da lire 2000 a 6000.
Capo VI
DELLE INDUSTRIE PERICOLOSE E DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI
Art. 63 (art. 62 T.U. 1926)
Salvo quanto sarà disposto con legge speciale circa I'impianto e l'esercizio
dei depositi di olii minerali, loro derivati e residui, sarà provveduto
con regolamento speciale da approvarsi con decreto del ministro dell'interno,
alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di
incendio e saranno stabilite le norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio
dei relativi opifici, stabilimenti e depositi, e per il trasporto dl tali sostanze,
compresi gli olii minerali, loro derivati e residui.
Art. 64 (art. 63 T.U. 1926)
Salvo quanto è stabilito dall'articolo precedente, le manifatture, le
fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono essere impiantati
ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate dai regolamenti
locali. In mancanza di regolamenti il podestà provvede sulla domanda
degli interessati.
Gli interessati possono ricorrere al prefetto che provvede, sentito il consiglio
provinciale sanitario, e, se occorre, I'ufficio del genio civile.
Art. 65 (art. 64 T.U. 1926)
Il prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario o dell'ufficio
del genio civile, può, anche in mancanza di ricorso, annullare il provvedimento
del podestà che ritenga contrario alla sanità o alla sicurezza
pubblica.
Art. 66 (Art. 65, T.U. 1926)(99)
Art. 66 (art. 65 T.U. 1926) [Testo precedente le modfiche apportate dal D.Lgs.
13 luglio 1994, n. 480.]
L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi deve essere sospeso
nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze podestarili.
Art. 67 (art. 66 T.U. 1926)
I provvedimenti del prefetto rispetto alle materie indicate negli art. 60, 61,
62, 64 e 65 sono definitivi.
Titolo III
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI, AGENZIE, TIPOGRAFIE,
AFFISSIONI, MESTIERI GIROVAGHI, OPERAI E DOMESTICI
Capo I
DEGLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI
Art. 68 (Art. 67, T.U. 1926)(100)
Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o
esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè
altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare
circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione(101).
Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si
applicano le disposizioni delle leggi speciali(102).
Art. 68 (art. 67 T.U. 1926)(103) [Testo precedente le modifiche apportate dal
D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.]
Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o
esposto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie,
feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti,
e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche
di audizione.
Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si
applicano le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 69 (art. 68 T.U. 1926)
Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato
dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla
pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti
di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.
Art. 70 (Art. 69, T.U. 1926)(104)
Art. 70 (art. 69 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dall'art.
13, lett. b), D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.]
Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono turbare l'ordine
pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che importino strazio
o sevizie di animali.
Art. 71 (art. 70 T.U. 1926)
Le licenze, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale
e per il tempo in esse indicati.
Art. 72 (Art. 71, T.U. 1926)(105)
Art. 72 (art. 71 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.
Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.]
Per le rappresentazioni di opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche,
pantomimiche e simili, la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza
è subordinata alla tutela dei diritti di autore, in conformità
alle leggi speciali.
Art. 73(106)
Art. 73(107)
[Testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.]
Non possono darsi o recitarsi in pubblico opere, drammi o ogni altra produzione
teatrale che siano, dal sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda,
a cui devono essere comunicati per l'approvazione, ritenuti contrari all'ordine
pubblico, alla morale o ai buoni costumi.
Il sottosegretariato può sentire il parere di una commissione presieduta
dal sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda, o per sua delega,
dall'ispettore per il teatro, e composta:
a) da un rappresentante del partito nazionale fascista;
b) dal vice-presidente della corporazione dello spettacolo;
c) dal capo dell'ufficio censura presso l'ispettorato del teatro;
d) da un funzionario di gruppo A non inferiore al grado 6° del ministero
dell'interno, designato dal ministero stesso;
e) da un funzionario di gruppo A non inferiore al grado 6° del ministero
dell'educazione nazionale, designato dal ministero stesso;
f) da un rappresentante dei gruppi universitari fascisti, designato dal segretario
del partito nazionale fascista;
g) da un rappresentante del sindacato nazionale fascista autori e scrittori.
Art. 73
[Testo precedente le modifiche apportate dal R.D.L. 1° aprile 1935, n. 327.]
Non possono darsi o recitarsi in pubblico opere, drammi o ogni altra produzione
teatrale che siano, dal ministero dell'interno, a cui devono essere comunicati
per l'approvazione, ritenuti contrari all'ordine pubblico, alla morale o ai
buoni costumi.
Il ministero può sentire il parere di una commissione composta del capo
della polizia, che la convoca e la presiede, dall'avvocato generale presso la
corte di appello di Roma, da un rappresentante del partito nazionale fascista,
dal capo della divisione polizia amministrativa, e da un rappresentante del
sindacato nazionale fascista autori e scrittori.
Nel caso di assenza o di impedimento di alcuno dei componenti questi sono sostituiti
da chi ne fa le veci.
Art. 74(108)
Art. 74
[Testo precedente le modifiche apportate dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.]
La concessione della licenza prevista dalI'art. 68, per quanto concerne le produzioni
teatrali, è subordinata al deposito presso il Questore di un esemplare
della produzione, che si intende rappresentare munito del provvedimento ministeriale
di approvazione.
(109).
L'autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione
di qualunque produzione, che, per locali circostanze, dia luogo a disordini.
Della sospensione deve subito essere dato avviso al Prefetto e al Ministero.
Art. 74
[Testo precedente le modifiche apportate dalla L. 21 aprile 1962, n. 161.]
La concessione della licenza prevista dall'art. 68, per quanto concerne le produzioni
teatrali, è subordinata al deposito presso il questore di un esemplare
della produzione, che si intende rappresentare munito del provvedimento ministeriale
di approvazione.
Il prefetto può, per locali circostanze, vietare la rappresentazione
di qualunque produzione teatrale, anche se abbia avuta l'approvazione del ministero
dell'interno.
L'autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione
di qualunque produzione, che, per locali circostanze, dia luogo a disordini.
Della sospensione deve subito essere dato avviso al prefetto e al ministero.
Art. 75 (Art. 73, T.U. 1926)(110)
Art. 75 (art. 73 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.
Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.]
Chiunque fabbrica, anche senza carattere di continuità e senza scopo
di speculazione commerciale, pellicole cinematografiche deve darne preventivo
avviso scritto al questore che ne rilascia ricevuta, attestando della eseguita
iscrizione del fabbricante in apposito registro.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.
Lo stesso obbligo ha chi intende introdurre nel territorio dello Stato o esportare
o fare comunque commercio di pellicole cinematografiche.
Art. 75-bis (111)
1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione,
di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi
titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente
fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze
di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello
svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al
questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito
registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.
Art. 76 (Art. 74, T.U. 1926)(112)
Art. 76 (Art. 74, T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.
Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.]
Chi intende fare seguire in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni
destinate a essere riprodotte col cinematografo deve darne preventivo avviso
scritto all'autorità locale di pubblica sicurezza.
(113).
(113).
Art. 76 (art. 74 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L.
26 aprile 1934, n. 653.]
Chi intende fare eseguire in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni
destinate a essere riprodotte col cinematografo deve darne preventivo avviso
scritto all'autorità locale di pubblica sicurezza.
E' vietato l'impiego dei fanciulli minori di quindici anni, come attori o comparse,
o in qualsiasi altro modo, nella preparazione di spettacoli cinematografici,
eccettuati quelli aventi scopo educativo.
Il prefetto può, in via eccezionale, autorizzare l'impiego di uno o più
fanciulli nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici, subordinando,
però, tale autorizzazione all'osservanza di quelle condizioni che valgano
a garantire la salute e la moralità dei fanciulli medesimi, e sempre
quando vi sia il consenso scritto del genitore esercente la patria potestà
o del tutore.
Art. 77 (art. 75 T.U. 1926)
Le pellicole cinematogratiche, prodotte all'interno oppure importate dall'estero
tanto se destinate ad essere rappresentate all'interno dello Stato, quanto se
destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione
da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.
Art. 78 (Art. 76, T.U. 1926)
L'autorità competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli
cinematografici decide a quali di questi possono assistere i minori di anni
sedici.
Qualora decida di escluderli, il concessionario o il direttore della sala cinematografica
deve pubblicarne l'avviso sul manifesto dello spettacolo e provvedere rigorosamente
alla esecuzione del divieto.
Salve le sanzioni prevedute dal codice penale, i concessionari o direttori delle
sale cinematografiche, i quali contravvengono agli obblighi predetti sono puniti
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 600.000
(114).
Art. 78 (art. 76 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L.
24 novembre 1981, n. 689.]
L'autorità competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli
cinematografici decide a quali di questi possono assistere i minori di anni
sedici.
Qualora decida di escluderli, il concessionario o il direttore della sala cinematografica
deve pubblicarne l'avviso sul manifesto dello spettacolo e provvedere rigorosamente
alla esecuzione del divieto.
Salve le sanzioni prevedute dal codice penale, i concessionari o i direttori
delle sale cinematografiche, i quali contravvengono agli obblighi predetti,
sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 20.000(115)
a 120.000(115).
Art. 78 (art. 76 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L.
12 luglio 1961, n. 603.]
L'autorità competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli
cinematografici decide a quali di questi possono assistere i minori di anni
sedici.
Qualora decida di escluderli, il concessionario o il direttore della sala cinematografica
deve pubblicarne l'avviso sul manifesto dello spettacolo e provvedere rigorosamente
alla esecuzione del divieto.
Salve le sanzioni prevedute dal codice penale, i concessionari o i direttori
delle sale cinematografiche, i quali contravvengono agli obblighi predetti,
sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 500 a 3000.
Art. 79 (Art. 77, T.U. 1926)(116)
Art. 79 (art. 77 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L.
26 aprile 1934, n. 653.]
E' vietato l'impiego di fanciulli minori di anni quindici in spettacoli di varietà,
nei circhi equestri e in qualunque altro spettacolo pubblico, tranne che in
rappresentazioni di opere liriche o drammatiche.
Il divieto è esteso ai minori di anni sedici per gli esercizi di acrobatismo,
per i giuochi di forza e per ogni altro esercizio pericoloso.
Art. 80 (art. 78 T.U. 1926)
L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza
per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver
fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza
dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente
nel caso di incendio.
Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi
sono a carico di chi domanda la licenza.
Art. 81 (Art. 79, T.U. 1926)(117)
Art. 81 (art. 79 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.
Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.]
L'autorità di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi ufficiali
o agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell'interesse
dell'ordine, della sicurezza pubblica, della morale e del buon costume. Essa
ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco, o, in mancanza di palchi,
ad un posto distinto, dal quale possa attendere agevolmente all'esercizio delle
sue funzioni.
Art. 82 (art.80 T.U. 1926)
Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica
o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica
sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre,
lo sgombro del locale.
Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo,
gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori
il prezzo d'ingresso.
Art. 83 (Art.81, T.U. 1926)(118)
Art. 83 (art.81 T.U. 1926) [Testo precedente le modfiche apportate dal D. Lgs.
31 marzo 1998, n. 112.]
Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli già incominciati senza
il consenso dell'ufficiale di pubblica sicurezza che vi assiste.
Art. 84 (art.82 T.U. 1926)(119)
Art. 84 (art.82 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.P.R.
28 maggio 2001, n. 311.]
I prefetti provvedono, con regolamenti da tenersi costantemente affissi in luogo
visibile, al servizio d'ordine e di sicurezza nei teatri e negli altri luoghi
di pubblico spettacolo.
Art. 85 (Art. 83, T.U. 1926)
E' vietato comparire mascherato in luogo pubblico.
Il contravventore è punito con I'ammenda (120) da lire 20.000 (121) a
200.000 (121).
E' vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico,
tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite
dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.
Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito
con l'ammenda (120) da lire 20.000 (121) a 200.000 (121).
Art. 85 (art. 83 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L.
24 novembre 1981, n. 689.]
E' vietato comparire mascherato in luogo pubblico.
Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 100 a 1000.
E' vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico,
tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite
dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.
Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito
con l'ammenda da lire 4.000(122) a 40.000(122).
Art. 85 (art. 83 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L.
12 luglio 1961, n. 603.]
E' vietato comparire mascherato in luogo pubblico.
Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 100 a 1000.
E' vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico,
tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite
dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.
Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito
con l'ammenda da lire 100 a 1000.
Capo II
DEGLI ESERCIZI PUBBLICI
Art. 86 (art. 84 T.U. 1926)
Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli
diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi
in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande
anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi
leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili. (123)
La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di
vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli
privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati
ai soli soci.
La licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione
di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al
quinto comma dell'articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi
apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche
da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici
ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento
delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali
apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria,
necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati.(124)(125)
Art. 86 (art. 84 T.U. 1926) [Testo precedente le modiifche apportate dal D.P.R.
19 dicembre 2001, n. 480.]
Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli
diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi
in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande
anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi
leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture,
ovvero locali di stallaggio e simili.
La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di
vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli
privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati
ai soli soci.
La licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione
di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al
quinto comma dell'articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi
apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche
da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici
ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento
delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali
apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria,
necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati.(126)(127)
Art. 86 (art. 84 T.U. 1926) [Testo precente le modifiche apportate dalla L.
23 dicembre 2000, n. 388.]
Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli
diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi
in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande
anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi
leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture,
ovvero locali di stallaggio e simili.
La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di
vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli
privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati
ai soli soci.
Art. 87 (Art. 85, T.U. 1926)
E' vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
Art. 88 (Art. 86, T.U. 1926)(128)
1. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente
a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti
ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle
scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare
di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.
Art. 88 (Art. 86, T.U. 1926) [Testo precente le modifiche apportate dalla L.
23 dicembre 2000, n. 388.]
Non può essere conceduta licenza per l'esercizio di scommesse, fatta
eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o
pallone e in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse costituisce
una condizione necessaria per I'utile svolgimento della gara.
Le società di corse di cavalli, debitamente costituite ed autorizzate,
hanno esclusivamente il diritto di esercitare per le proprie corse, tanto negli
ippodromi quanto fuori di essi totalizzatori e le scommesse a libro, sia direttamente
sia per mezzo di allibratori, purché questi agiscano in nome e per conto
delle società, ed abbiano, oltre la licenza di cui alla prima parte di
questo articolo, una speciale autorizzazione delle società stesse.
(129).
Art. 88 (art. 86 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L.
13 dicembre 1989, n. 401.]
Non può essere conceduta licenza per l'esercizio di scommesse, fatta
eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o
pallone e in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse costituisce
una condizione necessaria per l'utile svolgimento della gara.
Le società di corse di cavalli, debitamente costituite ed autorizzate,
hanno esclusivamente il diritto di esercitare per le proprie corse, tanto negli
ippodromi quanto fuori di essi, i totalizzatori e le scommesse a libro, sia
direttamente, sia per mezzo di allibratori, purché questi agiscano in
nome e per conto delle società, ed abbiano, oltre la licenza di cui alla
prima parte di questo articolo, una speciale autorizzazione delle società
stesse.
I contravventori sono puniti con l'arresto da due mesi a un anno e con l'ammenda
non inferiore a lire 1.000.000(130).
Art. 88 (art. 86 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L.
24 novembre 1981, n. 689.]
Non può essere conceduta licenza per l'esercizio di scommesse, fatta
eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o
pallone e in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse costituisce
una condizione necessaria per l'utile svolgimento della gara.
Le società di corse di cavalli, debitamente costituite ed autorizzate,
hanno esclusivamente il diritto di esercitare per le proprie corse, tanto negli
ippodromi quanto fuori di essi, i totalizzatori e le scommesse a libro, sia
direttamente, sia per mezzo di allibratori, purché questi agiscano in
nome e per conto delle società, ed abbiano, oltre la licenza di cui alla
prima parte di questo articolo, una speciale autorizzazione delle società
stesse.
I contravventori sono puniti con l'arresto da due mesi a un anno e con l'ammenda
non inferiore a lire 200.000(131).
Art. 88 (art. 86 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L.
12 luglio 1961, n. 603.]
Non può essere conceduta licenza per l'esercizio di scommesse, fatta
eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o
pallone e in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse costituisce
una condizione necessaria per l'utile svolgimento della gara.
Le società di corse di cavalli, debitamente costituite ed autorizzate,
hanno esclusivamente il diritto di esercitare per le proprie corse, tanto negli
ippodromi quanto fuori di essi, i totalizzatori e le scommesse a libro, sia
direttamente, sia per mezzo di allibratori, purché questi agiscano in
nome e per conto delle società, ed abbiano, oltre la licenza di cui alla
prima parte di questo articolo, una speciale autorizzazione delle società
stesse.
I contravventori sono puniti con l'arresto da due mesi a un anno e con l'ammenda
non inferiore a lire 5000.
Art. 89 (Art. 87, T.U. 1926)(132)
Art. 89 (art. 87 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L.
14 ottobre 1974, n. 524.]
E' vietata, senza speciale autorizzazione del prefetto, la vendita nei pubblici
esercizi delle bevande alcooliche che abbiano un contenuto in alcool superiore
al 21 per cento del volume.
Art. 90 (Art. 88, T.U. 1926)(133)
Art. 90 (art. 88 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L.
14 ottobre 1974, n. 524.]
Le domande di licenza e di autorizzazione sono presentate al podestà
e devono essere sottoposte al parere dell'ufficiale sanitario comunale.
Art. 91 (Art. 89, T.U. 1926)(134)
Art. 91 (art. 89 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L.
14 ottobre 1974, n. 524.]
Senza il parere di una speciale commissione provinciale, non possono essere
concedute licenze per l'esercizio di vendita al minuto o il consumo di bevande
alcooliche di qualsiasi gradazione, nè possono essere concedute le speciali
autorizzazioni prevedute dall'art. 89.
Art. 92 (art. 90 T.U. 1926)
Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico
e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato
condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o
contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi
in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo,
o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
Art. 93 (art. 91 T.U. 1926)
(135)
Si può condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante.
Art. 93 (art. 91 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.P.R.
28 maggio 2001, n. 311.]
La licenza e l'autorizzazione durano fino al 31 dicembre di ogni anno e valgono
esclusivamente per i locali in esse indicati.
Si può condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante.
Art. 94 (art. 92 T.U. 1926)(136)
Art. 94 (art. 92 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.P.R.
28 maggio 2001, n. 311.]
L'autorizzazione di cui all'art. 89 non può essere conceduta per Ie cantine
delle caserme, per gli spacci di cibi o bevande esistenti negli stabilimenti
di qualsiasi specie, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, né per
gli esercizi temporanei.
Art. 95 (Art. 93, T.U. 1926)(137)
Art. 95 (art. 93 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L.
14 ottobre 1974, n. 524.]
In ciascun comune o frazione di comune il numero degli esercizi di vendita o
di consumo di qualsiasi bevanda alcoolica non può superare il rapporto
di uno per quattrocento abitanti.
Il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche che abbiano
un contenuto in alcool superiore al 4,½% del volume, non può superare,
per ciascun comune o frazione di comune, il rapporto di uno per mille abitanti.
Le predette disposizioni non si applicano al proprietario che vende al minuto
il vino dei propri fondi.
Le limitazioni stabilite in questo articolo non impediscono che possa essere
conceduta la licenza all'avente causa, per atto tra vivi o a causa di morte,
da un esercente debitamente autorizzato, purché l'avente causa provi
l'effettivo trapasso dell'azienda.
In ciascun comune o in ciascuna frazione di comune il numero delle autorizzazioni
prevedute dall'art. 89 non può superare il rapporto stabilito nel primo
capoverso di questo articolo.
Art. 96 (Art. 94, T.U. 1926)(138)
Art. 96 (art. 94 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L.
14 ottobre 1974, n. 524.]
L'orario di apertura e di chiusura degli esercizi publici è stabilito
per ciascun comune dal questore, sentito il podestà.
Senza speciale autorizzazione del prefetto, l'ora di apertura degli esercizi
destinati esclusivamente alla vendita o al consumo di bevande alcooliche non
può essere fissata prima delle ore 10 per i giorni feriali e delle ore
11 per i giorni festivi e l'ora di chiusura non può essere fissata oltre
le ore 23 per il tempo compreso tra il 15 maggio e il 31 ottobre, nè
oltre le ore 22 per il tempo compreso tra il 1° novembre e il 14 maggio.
Prima delle ore di apertura e dopo le ore di chiusura sopra indicate, è
vietata la vendita di bevande alcooliche in ogni altro esercizio di caffè,
bar, ristorante, albergo e simili.
Art. 97 (Art. 95, T.U. 1926)(139)
Art. 97 (art. 95 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L.
14 ottobre 1974, n. 524.]
La vendita delle bevande alcooliche aventi un contenuto di alcool superiore
al 21% del volume è vietata nei giorni festivi e in quelli in cui hanno
luogo operazioni elettorali.
Art. 98 (Art. 96, T.U. 1926)(140)
Art. 98 (art. 96 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla L.
14 ottobre 1974, n. 524.]
Per la concessione di licenze, la commissione provinciale determina le distanze
minime tra gli esercizi nei quali si vendono o si consumano bevande alcooliche
di qualsiasi specie e tra tali esercizi e gli ospedali, i cantieri, le officine,
le scuole, le caserme, le chiese e altri luoghi destinati al culto.
Art. 99 (art. 97 T.U. 1926)
Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore agli otto giorni,
senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza,
la licenza è revocata.
La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il
termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza
che l'esercizio sia stato riaperto.
Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza
maggiore.
Art. 100 (art. 98 T.U. 1926)
Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza
di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia
abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca
un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon
costume o per la sicurezza dei cittadini.
Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza
può essere revocata.
Art. 101 (Art. 99, T.U. 1926)
E' vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento
o di pagamento delle mercedi agli operai.
(141).
(141).
Art. 101 (art. 99 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 26 aprile 1934, n. 653.]
E' vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento
o di pagamento delle mercedi agli operai.
Negli esercizi di vendita al minuto di bevande alcooliche non possono essere
impiegati minori degli anni 18, fatta eccezione per le persone di famiglia dell'esercente.
I prefetti possono vietare, per ragioni di moralità o di ordine pubblico,
l'impiego negli esercizi predetti di donne anche maggiori degli anni 18.
Art. 102 (art. 100 T.U. 1926)(142)
Art. 102 (art. 100 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.P.R.
28 maggio 2001, n. 311.]
E' vietata la concessione, sotto qualsiasi forma e denominazione, di licenze
o di autorizzazioni provvisorie, salvo quanto è disposto dall'articolo
seguente.
Art. 103 (Art. 101, T.U. 1926)(143)
Art. 103 (Art. 101, T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal
D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.]
In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone,
I'autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze
temporanee di pubblico esercizio.
La validità di tali licenze deve essere limitata ai soli giorni delle
predette riunioni.
(144).
(144).
Art. 103 (art. 101 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 14 ottobre 1974, n. 524.]
In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni strardinarie di persone,
l'autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze
temporanee di pubblico esercizio.
La validità di tali licenze deve essere limitata ai soli giorni delle
predette riunioni.
Nelle stazioni climatiche o di cura, il questore, qualora non si tratti di esercizi
destinati esclusivamente alla vendita di bevande alcooliche, può concedere
licenze temporanee di durata limitata a tutto il periodo della stagione in cui
si verifica lo straordinario concorso di persone, esclusa, in ogni caso, la
somministrazione di alcoolici ad alta gradazione.
Il numero delle licenze temporanee non può superare il limite stabilito
dall'art. 95, tenuto conto dell'aumento straordinario della popolazione.
Art. 104 (art. 102 T.U. 1926)
E' vietato corrispondere, in tutto o in parte, mercedi o salari in bevande alcooliche
di qualsiasi specie.
Art. 105 (art. 103 T.U. 1926)
Sono vietate Ia fabbricazione, I'importazione nello Stato, la vendita di qualsiasi
quantità ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio
"assenzio".
Salvo quanto è stabilito dalle Ieggi sanitarie, sono escluse da tale
proibizione Ie bevande che, avendo un contenuto alcoolico inferiore al 21% del
volume contengono infuso di assenzio come sostanza aromatica.
Art. 106 (art. 104 T.U. 1926)
Con decreto reale, su proposta dei ministri dell'interno e delle finanze, e
sentito il parere del consiglio superiore di sanità, sarà provveduto
alla formazione e alla pubblicazione dell'elenco delle sostanze ed essenze nocive
alla salute, che è vietato adoperare, o che si possono adoperare soltanto
in determinate proporzioni, nella preparazione delle bevande alcoliche.
Tale elenco deve essere riveduto ogni biennio.
Art. 107 (art. 105 T.U. 1926)
I fabbricanti e gli esportatori di essenze per la confezione delle bevande alcooliche
devono denunciare al prefetto l'apertura e la chiusura delle fabbriche o dei
depositi e uniformarsi, oltre al disposto delI'art. 105, alle altre norme e
prescrizioni che saranno stabilite con decreto reale, sentito il consiglio superiore
di sanità.
Nel caso di trasgressione, il prefetto ordina la chiusura della fabbrica o del
deposito.
Art. 108 (art. 106 T.U. 1926)(145)
Non si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti
mobiliati o altrimenti, dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a
periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale
di pubblica sicurezza.(146)
(147)
Il questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorità locale, può
vietare, in qualsiasi tempo, I'esercizio delle attività indicate in questo
articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o
se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare
la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze
stupefacenti.
Art. 108 (art. 106 T.U. 1926)(148) [Testo precedente le modifiche apportate
dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.]
Non si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti
mobiliati o altrimenti, dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a
periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale
di pubblica sicurezza.
La dichiarazione è valida esclusivamenle per i locali in essa indicati.
Il questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorità locale, può
vietare, in qualsiasi tempo, I'esercizio delle attività indicate in questo
articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o
se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare
la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze
stupefacenti.
Art. 109 (Art. 107, T.U. 1926)(149)
1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese
quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari
o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi
i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi
alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia
autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta
d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità
secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto
o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi
internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono
tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità
conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche
se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i
nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere
effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo
anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì
tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità
delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le
ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può
scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine,
alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede
con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'interno.(150)
Art. 109 (Art. 107, T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 29 marzo 2001, n. 135.]
I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio
1983, n. 217, esclusi i rifugi alpini inclusi in apposito elenco approvato dalla
regione o provincia autonoma in cui sono ubicati, non possono dare alloggio
a persone non munite della carta di identità o di altro documento idoneo
ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti(151) .
Per gli stranieri è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro
documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali,
purché munito della fotografia del titolare.
I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri collaboratori, sono
tenuti a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione
delle generalità conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno.
Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta
dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione
può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari
e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede di dichiarazione,
in serie numerata progressivamente, sono conservate per 12 mesi presso la struttura
ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che
ne possono chiedere l'esibizione. L'obbligo di conservazione della scheda di
cui al presente comma cessa a far data dal 30 giugno 1996. I soggetti di cui
al primo comma sono altresì tenuti a comunicare giornalmente all'autorità
di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di
copia della scheda, ovvero mediante comunicazione, anche con mezzi informatici,
effettuate secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno
(152)(153).
La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire
sei milioni (154).
Salve le pene stabilite nel comma quarto, in caso di trasgressione la licenza
può essere revocata (155).
Art. 109 (art. 107 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.L.
29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995,
n. 203.]
Gli albergatori, i locandieri, coloro che gestiscono pensioni o case di salute
o altrimenti danno alloggio per mercede nonché coloro che gestiscono
una struttura che fornisce alloggio anche in tende, roulotte, battelli e simili
non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identità
o di altro documento idoneo ad attestarne la identità e proveniente dalla
amministrazione dello Stato(156).
Per gli stranieri è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro
documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali,
purché munito della fotografia del titolare.
Gli albergatori e gli altri esercenti predetti devono tenere un registro, nel
quale sono indicati le generalità e il luogo di provenienza delle persone
alloggiate, e devono comunicare giornalmente all'autorità locale di pubblica
sicurezza l'arrivo, la partenza e il luogo di destinazione di tali persone.
La comunicazione dell'arrivo è effettuata mediante consegna di una scheda
conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, fatta compilare
e firmare personalmente dagli alloggiati, ed integrata, a cura degli albergatori
o altri esercenti predetti, dagli estremi del documento di identità,
passaporto o documento equivalente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati,
la compilazione e la sottoscrizione dell'apposita scheda può essere effettuata
da uno dei coniugi anche per l'altro coniuge e per i figli minorenni e dal capo
gruppo anche per gli altri componenti del gruppo(157).
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto
sino a tre mesi o con l'ammenda sino a lire seicentomila. Se la persona alloggiata
è uno straniero od un apolide, la pena è dell'arresto sino a sei
mesi cui può essere aggiunta l'ammenda sino a lire un milione duecentomila(158).
Salve le pene stabilite nel comma quarto, in caso di trasgressione la licenza
può essere revocata(159).
Art. 109 (art. 107 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs.
13 luglio 1994, n. 480.]
Gli albergatori, i locandieri, coloro che gestiscono pensioni o case di salute
o altrimenti danno alloggio per mercede nonché coloro che gestiscono
una struttura che fornisce alloggio anche in tende, roulotte, battelli e simili
non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identità
o di altro documento idoneo ad attestarne la identità e proveniente dalla
amministrazione dello Stato(160).
Per gli stranieri è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro
documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali,
purché munito della fotografia del titolare.
Gli albergatori e gli altri esercenti predetti devono tenere un registro, nel
quale sono indicati le generalità e il luogo di provenienza delle persone
alloggiate, e devono comunicare giornalmente all'autorità locale di pubblica
sicurezza l'arrivo, la partenza e il luogo di destinazione di tali persone.
La comunicazione dell'arrivo è effettuata mediante consegna di una scheda
conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, fatta compilare
e firmare personalmente dagli alloggiati, ed integrata, a cura degli albergatori
o altri esercenti predetti, dagli estremi del documento di identità,
passaporto o documento equivalente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati,
la compilazione e la sottoscrizione dell'apposita scheda può essere effettuata
da uno dei coniugi anche per l'altro coniuge e per i figli minorenni e dal capo
gruppo anche per gli altri componenti del gruppo(161).
Nel caso di trasgressione può essere revocata la licenza, salve le pene
stabilite dal codice penale.
Art. 109 (art. 107 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 30 settembre 1993, n. 388.]
Gli albergatori, i locandieri, coloro che gestiscono pensioni o case di salute
o altrimenti dànno alloggio per mercede non possono dare alloggio a persone
non munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne
la identità e proveniente dalla amministrazione dello Stato.
Per gli stranieri è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro
documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali,
purché munito della fotografia del titolare.
Gli albergatori e gli altri esercenti predetti devono tenere un registro, nel
quale sono indicati le generalità e il luogo di provenienza delle persone
alloggiate, e devono comunicare giornalmente all'autorità locale di pubblica
sicurezza l'arrivo, la partenza e il luogo di destinazione di tali persone.
Nel caso di trasgressione può essere revocata la licenza, salve le pene
stabilite dal codice penale.
Art. 110 (Art. 108, T.U. 1926)
In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli
privati, autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco
deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati,
oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che l'autorità stessa ritenga
di vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni e i divieti specifici che
ritenga di disporre nel pubblico interesse(162).
Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle
scommesse.
L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti
al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie (163).
Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici
per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono
vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite
di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine
vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato(164).
Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici
da trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l'elemento abilità
e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio ed il
valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente
di valore non superiore ad un euro. Tali apparecchi possono distribuire premi
che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione,
nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo
di dieci volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore
a dodici secondi.(165)(166)
Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi
in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o
strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica
o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita,
a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro,
che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della
partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili
in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non
superiore a dieci volte il costo della partita.(167)
(167)
I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere commerciati, scambiati
o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono nè
possono realizzare alcun fine di lucro (168).
Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori
sono puniti con l'ammenda da L. 1.000.000 a L.10.000.000. E' inoltre disposta
la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti (169).
In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata (169).
Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la
licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva,
è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità
previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616 (170).
Gli apparecchi o i congegni sono confiscati.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate
violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo,
può sospendere la licenza del trasgressore, informandone l'autorità
competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo
di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione
della sanzione accessoria. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità
procedente provvede a darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria (171).
Art. 110 (Art. 108, T.U. 1926) [Testo precente le modifiche apportate
dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388.]
In tutte le sale da bigliardo o da giuoco deve essere esposta una tabella, vidimata
dal Questore, nella quale sono indicati, oltre i giuochi d'azzardo, anche quelli
che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse.
Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle
scommesse.
L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti
al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie (172).
Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici
per il gioco di azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono
vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in danaro o in natura che
concretizzi lucro, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio,
del Lotto, dell'Enalotto e del Totip (173).
Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici
da trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l'elemento abilità
e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali
apparecchi possono consentire un premio all'abilità ed al trattenimento
del giocatore che può consistere:
a) nella ripetizione delle partite fino a un massimo di dieci volte;
b) in gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi
collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili;
c) nella vincita, direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di
una consumazione o di un oggetto, non convertibile in denaro, di modesto valore
economico e tale da escludere la finalità di lucro (174).
Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti quegli apparecchi
distributori di prodotti alimentari e di piccola oggettistica di modesto valore
economico con annesso gioco di abilità o di trattenimento che, previa
introduzione di una moneta o di un gettone, distribuiscono un prodotto ben visibile
e che consentono, come incentivo per l'abilità o per il trattenimento
offerto, anche la vincita di uno dei premi di modesto valore economico esposti
nell'apparecchio stesso (175).
Nessun premio può avere un valore superiore al triplo del valore medio
degli altri oggetti del gioco (175).
I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere commerciati, scambiati
o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono nè
possono realizzare alcun fine di lucro (175).
Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori
sono puniti con l'ammenda da L. 1.000.000 a L.10.000.000. E' inoltre disposta
la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti (176).
In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata (176).
Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la
licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva,
è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità
previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616 (177).
Gli apparecchi o i congegni sono confiscati.
Art. 110 (art. 108 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 6 ottobre 1995, n. 425.]
In tutte le sale da bigliardo o da giuoco deve essere esposta una tabella, vidimata
dal questore, nella quale sono indicati, oltre i giuochi d'azzardo, anche quelli
che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse.
Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle
scommesse.
L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti
al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie(178).
Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici
per il gioco d'azzardo quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono
la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura, escluse le macchine
vidimatrici per il gioco del Totocalcio, dell'Enalotto e del Totip(178).
Per gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici e elettronici da trattenimento
e da gioco di abilità il premio può consistere nella ripetizione
di una partita e per non più di tre volte(179).
Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori
sono puniti con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. E' inoltre disposta
la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti(179).
In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata(179).
Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la
licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva,
è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità
previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616(180).
Gli apparecchi o i congegni sono confiscati.
Art. 110 (art. 108 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 17 dicembre 1986, n. 904.]
In tutte le sale da bigliardo o da giuoco deve essere esposta una tabella, vidimata
dal questore, nella quale sono indicati, oltre i giuochi d'azzardo, anche quelli
che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse.
Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle
scommesse.
L'uso di apparecchi o di congegni automatici e semiautomatici da giuoco è
vietato nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni
di qualunque specie(181).
Si considerano apparecchi o congegni automatici e semiatumatici da giuoco, quelli
che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio
in danaro o in natura anche sotto forma di consumazione o di ripetizione di
partita(181).
Salve le sanzioni previste dal Codice penale per il giuoco d'azzardo, i contravventori
sono puniti con l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da lire 24.000(182)
a 120.000(182). Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico
esercizio la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in
caso di recidiva, può essere revocata(183).
Gli apparecchi o i congegni sono confiscati.
Art. 110 (art. 108 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 24 novembre 1981, n. 689.]
In tutte le sale da bigliardo o da giuoco deve essere esposta una tabella, vidimata
dal questore, nella quale sono indicati, oltre i giuochi d'azzardo, anche quelli
che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse.
Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle
scommesse.
L'uso di apparecchi o di congegni automatici e semiautomatici da giuoco è
vietato nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni
di qualunque specie(184).
Si considerano apparecchi o congegni automatici e semiatumatici da giuoco, quelli
che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio
in danaro o in natura anche sotto forma di consumazione o di ripetizione di
partita(184).
Salve le sanzioni previste dal Codice penale per il giuoco d'azzardo, i contravventori
sono puniti con l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da lire 8.000
a 40.000. Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio
la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva,
può essere revocata(185).
Gli apparecchi o i congegni sono confiscati.
Art. 110 (art. 108 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 20 maggio 1965, n. 507.]
In tutte le sale da bigliardo o da giuoco deve essere esposta una tabella, vidimata
dal questore, nella quale sono indicati, oltre i giuochi d'azzardo, anche quelli
che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse.
Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle
scommesse.
E', in ogni caso, vietato di concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici
o aperti al pubblico, di apparecchi o di congegni automatici da giuoco o da
trattenimento di qualsiasi specie. (186)
Nel caso in cui tali apparecchi o congegni siano tenuti abusivamente, il colpevole
è punito con l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da lire
1000 a 5000. (186)
Gli apparecchi o i congegni sono confiscati. (186)
Capo III
DELLE TIPOGRAFIE E ARTI AFFINI E DELLE ESPOSIZIONI DI MANIFESTI E AVVISI AL
PUBBLICO
Art. 111 (Art. 111, T.U. 1926)(187)
Art. 111 (art. 111 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.
Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.]
Non si può esercitare senza licenza del questore l'arte tipografica,
litografica, fotografica, o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione
meccanica o chimica in molteplici esemplari.
La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.
E' ammessa la rappresentanza.
Art. 112 (art. 112 e 113 T.U. 1926)(188)
E' vietato fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere,
esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, o mettere in circolazione
scritti, disegni, immagini od altri oggetti di qualsiasi specie contrari agli
ordinamenti politici, sociali o economici costituiti nello Stato o Iesivi del
prestigio dello Stato o dell'autorità o offensivi del sentimento nazionale,
del pudore o della pubblica decenza, o che divulgano, anche in modo indiretto
o simulato o sotto pretesto teraupetico o scientifico, i mezzi rivolti a impedire
la procreazione o a procurare l'aborto o che illustrano l'impiego dei mezzi
stessi o che forniscono, comunque, indicazioni sul modo di procurarseli o di
servirsene.(189)
E' pure vietato far commercio, anche se clandestino, degli oggetti predetti
o distribuiti o esporli pubblicamente.
L'autorità locale di pubbica sicurezza ha facoltà di ordinare
il sequestro in via amministrativa dei predetti scritti, disegni e oggetti figurati(190).
Art. 113 (art. 114 T.U. 1926)
Salvo quanto è disposto per la stampa periodica e per la materia ecclesiastica,
è vietato, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza,
distribuire o mettere in circolazione, in luogo pubblico, o aperto al pubblico
scritti o disegni (191).
E' altresì vietato, senza la predetta licenza, in luogo pubblico, o aperto
o esposto al pubblico, affiggere scritti o disegni, o fare uso di mezzi luminosi
o acustici per comunicazione al pubblico, o comunque collocare iscrizioni anche
se lapidarie (191).
I predetti divieti non si applicano agli scritti o disegni delle autorità
e delle pubbliche amministrazioni, a quelli relativi a materie elettorali, durante
il periodo elettorale, e a quelli relativi a vendite o locazioni di fondi rustici
o urbani o a vendite all'incanto (191).
La licenza è necessaria anche per affiggere giornali, ovvero estratti
o sommari di essi (191).
Le affissioni non possono farsi fuori dai luoghi destinati dall'autorità
competente.
La concessione della licenza prevista da questo articolo non è subordinata
alle condizioni stabilite dall'art. 11, salva sempre la facoltà dell'autorità
locale di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne.
Essa non può essere data alle persone sfornite di carta di identità
(191).
Gli avvisi, i manifesti, i giornali e gli estratti sommari di essi, affissi
senza licenza, sono tolti a cura dell'autorità di pubblica sicurezza(191).
Art. 114 (art. 115 T.U. 1926)
E' vietata l'inserzione, nei giornali o in altri scritti periodici, di avvisi
o corrispondenze di qualsiasi genere che, anche in modo indiretto o simulato,
o con un pretesto teraupetico o scientifico, si riferiscano ai mezzi diretti
a impedire la procreazione o a procurare l'aborto (192).
E' altresì vietata l'inserzione di corrispondenze o di avvisi amorosi
(193).
E', inoltre, vietato di pubblicare, nei giornali o in altri scritti periodici,
ritratti dei suicidi o di persone che abbiano commesso delitti.
I giornali o gli scritti periodici, con cui si contravviene alle disposizioni
di questo articolo, sono sequestrati in via amministrativa dall'autorità
locale di pubblica sicurezza(194).
Capo IV
DELLE AGENZIE PUBBLICHE
Art. 115 (art. 116 T.U. 1926)(195)
Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie
di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie
di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza
del questore.
La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale
o di intromettitore.
Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta
di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili
mezzi.
La licenza vale esclusivamente pei locali in esso indicati.
E' ammessa la rappresentanza.
Art. 116 (art. 117 T.U. 1926)
Il questore, sentito il consiglio provinciale dell'economia corporativa, può
subordinare il rilascio della licenza, di cui all'articolo precedente, al deposito
di una cauzione, determinandone la misura e la forma in cui deve essere prestata.
La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio
e dell'osservanza delle condizioni a cui è subordinata la licenza. Nel
caso di inosservanza di tali condizioni, il prefetto, su proposta del questore,
dispone con decreto che la cauzione sia devoluta, in tutta o in parte, all'erario
dello Stato.
Lo svincolo della cauzione non può essere ordinato dal questore se non
quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario
abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza all'esercizio
medesimo.
Art. 117 (art. 118 T.U. 1926)
Nei comuni in cui esistono monti di pietà od uffici da essi dipendenti,
non possono essere concedute dal questore licenze per l'esercizio di agenzie
di prestiti su pegno, senza il parere dell'amministrazione del monte di pietà.
Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso i monti
di pietà.
Il parere dell'amministrazione predetta non vincola l'autorità di pubblica
sicurezza.
E' vietato l'acquisto abituale delle polizze del monte di pietà e concedere,
per professione, sovvenzioni supplementari su pegni delle polizze stesse.
Art. 118 (art. 119 T.U. 1926)
L'osservanza delle norme del codice di commercio, alle quali sono soggette Ie
aziende pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e di trasporto e gli uffici
pubblici di affari non dispensa dalla osservanza delle disposizioni stabilite
da questo testo unico.
Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma di regolamento.
Art. 119 (art. 120 T.U. 1926)
Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere
alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare
la propria identità, mediante la esibizione della carta d'identità
o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione
dello Stato.
Art. 120 (art 121 T.U. 1926)
Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati
a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sarà determinato
dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia,
in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa
delle relative mercedi.
Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella
tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa
nè compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite
della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia,
proveniente dall'amministrazione dello Stato.
Capo V
DEI MESTIERI GIROVAGHI E DI ALCUNE CLASSI DI RIVENDITORI
Art. 121 (art. 122 T.U. 1926) (196)
(197)
(197)
E' vietato il mestiere di ciarlatano.
Art. 121 (art. 122 T.U. 1926)(198) (199)(200) [Testo precedente le modifiche
apportate dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.]
Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle
armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcooliche, non può
essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci,
generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco,
cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di
autoveicoli di piazza, barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa
iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica
sicurezza. Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione.
L'iscrizione non è subordinata alle condizioni prevedute dall'art. 11
nè a quella preveduta dal capoverso dell'art. 12, salva sempre la facoltà
dell'autorità di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritiene
capaci di abusarne.
E' vietato il mestiere di ciarlatano.
Art. 122 (art. 123 T.U. 1926) (201)
Art. 122 (art. 123 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.P.R.
28 maggio 2001, n. 311.]
L'iscrizione deve essere ricusata alle persone sfornite di carta di identità
e può essere ricusata ai minori degli anni diciotto, idonei ad altri
mestieri, ed alle persone pregiudicate o pericolose.
Art. 123 (Art. 124, T.U. 1926)(202)
Art. 123 (Art. 124, T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal
D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.]
Per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore
alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci è necessario ottenere
la licenza del Questore (203).
Oltre quanto è disposto dall'art. 11, la licenza può essere negata
a chi ha riportato condanna per reati contro la moralità pubblica o il
buon costume.
La concessione della licenza è subordinata all'accertamento della capacità
tecnica del richiedente.
Art. 123 (art. 124 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 1° dicembre 1971, n. 1051.]
Le guide, gli interpreti, i corrieri e i portatori alpini devono ottenere la
licenza del questore.
Oltre quanto è disposto dall'art. 11, la licenza può essere negata
a chi ha riportato condanna per reati contro la moralità pubblica o il
buon costume.
La concessione della licenza è subordinata all'accertamento della capacità
tecnica del richiedente.
Art. 124 (art. 125 T.U. 1926)(204)
Art. 124 (art. 125 T.U. 1926)(205)(206) [Testo precedente le modifiche apportate
dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.]
Gli stranieri, eccettuati gli italiani non regnicoli, non possono esercitare
alcuno dei mestieri indicati nell'art. 121 senza licenza del questore.
In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni, la licenza
agli stranieri può essere conceduta dall'autorità locale di pubblica
sicurezza
Art. 125 (art. 126 T.U. 1926)(207)
Art. 125 (art. 126 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.P.R.
28 maggio 2001, n. 311.]
Le persone indicate negli articoli precedenti sono obbligate a portare sempre
con loro il certificato o la licenza di cui devono essere munite, e ad esibirli
a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.
Art. 126 (Art. 127, T.U. 1926)
Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne
fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza.
Art. 127 (Art. 128, T.U. 1926)
I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo
di munirsi di licenza del Questore(208).
Chi domanda la licenza deve provare l'essere iscritto, per l'industria o il
commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed
in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo
della mancata iscrizione in tali ruoli.
La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.
Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti
alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località
diverse.
L'obbligo della licenza spetta, oltreché ai commercianti, fabbricanti
ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato,
degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti,
commessi viaggiatori e piazzisti.
Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato
dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorità
consolare italiana.
Art. 127 (art. 128 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.
Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.]
I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, i cesellatori,
gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti
affini hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore.
Chi domanda la licenza deve provare l'essere iscritto, per l'industria o il
commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed
in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo
della mancata iscrizione in tali ruoli.
La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.
Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti
alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località
diverse.
L'obbligo della licenza spetta, oltreché ai commercianti, fabbricanti
ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato,
degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti,
commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualità
mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove
ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana.
Art. 128 (art. 129 T.U. 1926)
I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli
articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone provviste
della carta d'identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente
dall'amministrazione dello Stato (209).
Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in
cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse
sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento (209).
Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza,
ad ogni loro richiesta (209).
Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute
a dimostrare la propria identità nei modi predetti (209).
L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle
se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati
presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.
Capo VI
DEGLI OPERAI E DOMESTICI E DEI DIRETTORI DI STABILIMENTI
Art. 129 (art. 130 T.U. 1962)
L'autorità locale di pubblica sicurezza rilascia agli operai e ai domestici,
a loro richiesta o a richiesta dei rispettivi direttori di stabilimenti, capi
officina, impresari o padroni, un libretto nel quale costoro hanno l'obbligo
di dichiarare, in occasione del licenziamento o alla fine dell'anno, il servizio
prestato, la durata di esso e la condotta tenuta dagli operai e domestici.
Art. 130 (Art.131, T.U. 1962)(210)
Art. 130 (art. 131 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs.
13 luglio 1994, n. 480.]
I direttori di stabilimenti, i capi officina, gli impresari, i proprietari di
cave e gli esercenti di esse devono trasmettere all'autorità locale di
pubblica sicurezza l'elenco dei loro operai, entro cinque giorni dall'assunzione,
col nome, cognome, età e comune di origine, e comunicare, nei primi cinque
giorni di ogni mese, le variazioni verificatesi.
I direttori, capi officina, impresari, proprietari ed esercenti predetti non
possono assumere operai sforniti della carta di identità.
Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI DEL TITOLO III
Art. 131 (art. 132 T.U. 1926)
Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per
quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute
a chi è incapace di obbligarsi.
Art. 132 (art. 133 T.U. 1926)
I provvedimenti del prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi.
Titolo IV
DELLE GUARDIE PARTICOLARI E DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA e DI INVESTIGAZIONE
PRIVATA
Art. 133 (art. 134 T.U. 1926)
Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie
particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari
od immobiliari.
Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina di
tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà
stesse.
Art. 134 (art. 135 T.U. 1926)
Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere
di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire
investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.
Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle
persone che non abbiano la cittadinanza italiana o siano incapaci di obbligarsi
o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio
di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.
Art. 135 (art. 136 T.U. 1926)
I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui
all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che
compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone
con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti
di pubblica sicurezza.
Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare
la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità
o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione
dello Stato.
I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente
affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con
la tariffa delle relative mercedi.
Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella
o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa o compiere operazioni
o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità
o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione
dello Stato.
La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal prefetto.
Art. 136 (art. 137 T.U. 1926)
La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere capacità
tecnica ai servizi che intende esercitare.
Può, altresì, essere negata in considerazione del numero o della
importanza degli istituti già esistenti.
La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle
guardie che dipendono dall'ufficio.
L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza
pubblica o di ordine pubblico.
Art. 137 (art. 138 T.U. 1926)
Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa depositi
e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal prefetto.
La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio
e della osservanza delle condizioni imposte dalla licenza.
Il prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione,
in tutto o in parte, sia devoluta all'erario dello Stato.
Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal
prefetto, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio,
il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza
del servizio al quale l'ufflcio era autorizzato.
Art. 138 (art. 139 T.U. 1926)
Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:
1° essere cittadino italiano;
2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi
di leva;
3° sapere leggere e scrivere;
4° non avere riportato condanna per delitto;
5° essere persona di ottima condotta politica e morale(211);
6° essere munito della carta di identità;
7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a
quella degli infortuni sul lavoro.
La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal prefetto.
Art. 139 (art. 140 T.U. 1926)
Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la
loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti
sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali
o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
Art. 140 (art. 141 T.U. 1926)
I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto
fino a due anni e con l'ammenda da lire 400.000 (212) a 1.200.000 (212).
Art. 140 (art. 141 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 24 novembre 1981, n. 689.]
I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto
fino a due anni e con l'ammenda da lire 80.000(213) a 240.000 (213).
Art. 140 (art. 141 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 12 luglio 1961, n. 603.]
I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto
fino a due anni e con l'ammenda da lire 2000 a 6000.
Art. 141 (art. 142 T.U. 1926)
I provvedimenti del prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi.
Titolo V
DEGLI STRANIERI(214)
Capo I
DEL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI NEL REGNO
Art. 142 (Art. 143, T.U. 1926)(215)
Art. 142 (art. 143 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.L.
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio
1990, n. 39, come modificato dalla L. 6 marzo 1998, n. 40.]
Gli stranieri hanno l'obbligo di presentarsi, entro tre giorni dal loro ingresso
nel territorio dello Stato, all'autorità di pubblica sicurezza del luogo
ove si trovano, per dare contezza di sé e fare la dichiarazione di soggiorno.
Lo stesso obbligo spetta agli stranieri, ogni qualvolta trasferiscono la loro
residenza da uno ad altro comune dello Stato.
Gli stranieri di passaggio che si trattengono per diporto nel territorio dello
Stato, per un tempo non superiore a due mesi, devono fare soltanto la prima
dichiarazione d'ingresso.
Art. 143 (Art. 144, T.U. 1926)(216)
Art. 143 (art. 144 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.L.
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio
1990, n. 39, come modificato dalla L. 6 marzo 1998, n. 40.]
Nel regolamento per la esecuzione di questa legge sono determinati i casi nei
quali gli stranieri possono essere dispensati dall'obbligo di presentarsi personalmente
all'autorità di pubblica sicurezza.
Art. 144 (art. 145 T.U. 1926)
L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di invitare, in ogni
tempo, lo straniero ad esibire i documenti di identificazione di cui è
provvisto, e a dare contezza di sé.
Qualora siavi motivo di dubitare della identità personale dello straniero,
questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici.
Art. 145 (Art. 146, T.U. 1926)(217)
Art. 145 (art. 146 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.L.
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio
1990, n. 39, come modificato dalla L. 6 marzo 1998, n. 40.]
Chiunque assume alla sua dipendenza, per qualsiasi causa, uno straniero, è
tenuto a comunicare, entro cinque giorni da quello dell'assunzione, all'autorità
di pubblica sicurezza, le generalità, specificando a quale servizio lo
straniero è adibito.
Deve, altresì, comunicare, entro ventiquattro ore, all'autorità
predetta, la cessazione del rapporto di dipendenza, l'allontanamento dello straniero
e il luogo verso cui si è diretto.
Quando l'assuntore è un ente collettivo, l'obbligo della comunicazione
spetta a chi ne ha la rappresentanza; o, se si tratta di province o comuni,
l'obbligo spetta altresì al segretario o a chi ne fa le veci.
Art. 146 (Art. 147, T.U. 1926)(218)
Art. 146 (art. 147 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.L.
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio
1990, n. 39, come modificato dalla L. 6 marzo 1998, n. 40.]
L'osservanza delle disposizioni dell'articolo precedente non dispensa i singoli
stranieri dall'obbligo della presentazione e della dichiarazione di cui all'art.
142.
Art. 147 (Art. 148, T.U. 1926)(219)
1. Fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, chiunque, a qualsiasi
titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente
o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede
allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani,
posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta,
entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante,
quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento
di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto
o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo
per il quale la comunicazione è dovuta.
Art. 147 (art. 148 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs.
13 luglio 1994, n. 480.]
Chiunque, per qualsiasi titolo, cede a stranieri la proprietà o il godimento
di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è
tenuto a darne avviso per iscritto alla autorità locale di pubblica sicurezza,
nel termine di dieci giorni, indicando le precise generalità degli stranieri
e sommariamente il contenuto degli atti di cessione.
Art. 148 (art. 149 T.U. 1926)
Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il prefetto può
vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque
interessano la difesa militare dello Stato.
Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità
locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi.
Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per
mezzo della forza pubblica.
Art. 149 (art. 150 T.U. 1926)
Le disposizioni di questo capo non si applicano ai componenti del sacro collegio
e del corpo diplomatico e consolare.
Capo II
DEGLI STRANIERI DA ESPELLERE E DA RESPINGERE DAL REGNO
Art. 150 (Art. 151, T.U. 1926)(220)
Art. 150 (art. 151 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.L.
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio
1990, n. 39, come modificato dalla L. 6 marzo 1998, n. 40.]
Salvo quanto è stabilito dal codice penale, gli stranieri condannati
per delitto possono essere espulsi dal regno e accompagnati alla frontiera.
Il ministro dell'interno, per motivi di ordine pubblico, può disporre
la espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio
o residente nel territorio dello Stato.
Le predette disposizioni non si applicano agli italiani non regnicoli.
Possono altresì essere espulsi gli stranieri denunciati per contravvenzione
alle disposizioni del capo precedente.
L'espulsione per motivo di ordine pubblico, preveduta dal primo capoverso di
questo articolo, è pronunciata con decreto del ministro dell'interno,
di concerto con il ministro degli affari esteri e con l'assenso del capo del
governo.
Art. 151 (Art. 152, T.U. 1926)(221)
Art. 151 (art. 152 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 6 marzo 1998, n. 40.]
Lo straniero espulso a norma dell'articolo precedente non può rientrare
nel territorio dello Stato, senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno.
Nel caso di trasgressione è punito con l'arresto da due mesi a sei.
Scontata la pena, lo straniero è nuovamente espulso.
Art. 152 (Art. 153, T.U. 1926)(222)
Art. 152 (art. 153 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.L.
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio
1990, n. 39, come modificato dalla L. 6 marzo 1998, n. 40.]
I prefetti delle province di confine possono, per motivi di ordine pubblico,
allontanare, mediante foglio di via obbligatorio, dai comuni di frontiera, nel
caso di urgenza, riferendone al ministro, gli stranieri di cui all'art. 150
e respingere dalla frontiera gli stranieri che non sappiano dare contezza di
sé o siano sprovvisti di mezzi.
Per gli stessi motivi, i prefetti hanno facoltà di avviare alla frontiera,
mediante foglio di via obbligatorio, gli stranieri che si trovano nelle rispettive
province.
Gli stranieri muniti di foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi
dall'itinerario ad essi tracciato. Qualora se ne allontanino, sono arrestati
e puniti con l'arresto da uno a sei mesi.
Scontata la pena, sono tradotti alla frontiera.
Titolo VI
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SOCIETA'
Capo I
DEI MALATI DI MENTE, DEGLI INTOSSICATI E DEI MENDICANTI
Art. 153 (art. 154 T.U. 1926)
Agli effetti della vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza, gli
esercenti una professione sanitaria sono obbligati a denunciare all'autorità
locale di pubblica sicurezza, entro due giorni, le persone da loro assistite
o esaminate che siano affette da malattia di mente o da grave infermità
psichica, le quali dimostrino o diano sospetto di essere pericolose a sé
o agli altri.
L'obbligo si estende anche per le persone che risultano affette da cronica intossicazione
prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.
Art. 154 (art. 155 T.U. 1926)
E' vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Le persone riconosciute dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili
a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza nè
parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare sono
proposte dal prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza,
al ministro dell'interno per il ricovero in un istituto di assistenza o beneficenza
del luogo o di altro comune.
Il ministro può autorizzare il prefetto a disporre il ricovero dell'inabile
in un istituto di assistenza o beneficenza.
Per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme stabilite per
il domicilio di soccorso.
Quando il comune e le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficienza del
domicilio di soccorso non sono in condizione di provvedere in tutto o in parte,
le spese sono in tutto o in parte a carico dello Stato.
Art. 155 (art. 156 T.U. 1926)
I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza,
tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare, sono diffidati
dall'autorità locale di pubblica sicurezza ad adempiere al loro obbligo.
Decorso il termine all'uopo stabilito nella diffida, l'inabile al lavoro è
ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il giudizio
per gli alimenti.
Art. 156 (Art. 157, T.U. 1926)(223)
Art. 156 (art. 157 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 18 novembre 1981, n. 659.]
Salvo quanto è disposto in materia ecclesiastica, non possono essere
fatte, senza licenza del questore, raccolte di fondi o di oggetti, collette
o questue, nemmeno col mezzo della stampa o con liste di sottoscrizione.
La licenza può essere conceduta soltanto nel caso in cui la questua,
colletta o raccolta di fondi o di oggetti, abbia scopo patriottico o scientifico
ovvero di beneficienza o di sollievo da pubblici infortuni.
Nella licenza sono determinate le condizioni e la durata di essa.
La licenza stessa vale solamente per i comuni nell'àmbito della provincia
in cui è rilasciata.
Capo Il
DELLE PERSONE SOSPETTE, DEI LIBERATI DAL CARCERE O DAGLI STABILIMENTI PER MISURE
DI SICUREZZA, DEL RIMPATRIO E DEGLI ESPATRI ABUSIVI
Art. 157 (art. 158 T.U. 1926)
Chi, fuori del proprio comune, desta sospetti con la sua condotta, e alla richiesta
degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non può o non vuol dare
contezza di sé mediante l'esibizione della carta d'identità o
con altro mezzo degno di fede, è condotto dinanzi l'autorità locale
di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, può
farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze,
per traduzione (224).
Questa disposizione si applica anche alle persone pericolose per l'ordine e
la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità (225).
L'autorità di pubblica sicurezza può vietare a chi è rimpatriato
con foglio di via obbligatorio o per traduzione di ritornare nel comune dal
quale è allontanato, senza preventiva autorizzazione dell'autorità
stessa (225).
I contravventori sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi. Scontata la pena,
sono tradotti al luogo di rimpatrio.
Art. 158 (Art. 160, T.U. 1926)
Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente
a termini di accordi internazionali, espatrii o tenti di espatriare, quando
il fatto sia stato determinato, in tutto o in parte, da motivi politici, è
punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa non inferiore
a lire 20.000 (226).
In ogni altro caso, chiunque espatrii o tenti di espatriare senza essere munito
di passaporto è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda
da lire 400.000 (227) a 1.200.000 (227).
E' autorizzato I'uso delle armi, quando sia necessario, per impedire i passaggi
abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati.
Art. 158 (art. 160 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 24 novembre 1981, n. 689.]
Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente
a termini di accordi internazionali, espatrii o tenti di espatriare, quando
il fatto sia stato determinato, in tutto o in parte, da motivi politici, è
punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa non inferiore
a lire 20.000(228).
In ogni altro caso, chiunque espatrii o tenti di espatriare senza essere munito
di passaporto è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda
da lire 80.000(229) a 240.000(229).
E' autorizzato l'uso delle armi, quando sia necessario, per impedire i passaggi
abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati.
Art. 158 (art. 160 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 12 luglio 1961, n. 603.]
Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente
a termini di accordi internazionali, espatrii o tenti di espatriare, quando
il fatto sia stato determinato, in tutto o in parte, da motivi politici, è
punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa non inferiore
a lire 20.000(230).
In ogni altro caso, chiunque espatrii o tenti di espatriare senza essere munito
di passaporto è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda
da lire 2000 a 6000.
E' autorizzato l'uso delle armi, quando sia necessario, per impedire i passaggi
abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati.
Art. 159 (art. 161 T.U. 1926)
Il ministro delI'interno, o, per sua delegazione, le autorità di pubblica
sicurezza, possono, per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di
pubbliche o private sventure, fornire i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti
a fine di rimpatrio.
Art. 160 (art. 162 T.U. 1926)
I cancellieri delle preture, dei tribunali e delle corti di appello hanno l'obbligo
di trasmettere ogni quindici giorni il dispositivo delle sentenze di condanne
irrevocabili a pene detentive, al questore della provincia in cui il condannato
ha la residenza o l'ultima dimora.
Art. 161 (art. 163 T.U. 1926)
I direttori degli stabilimenti carcerari o degli stabilimenti per misure di
sicurezza detentiva hanno I'obbligo di segnalare per iscritto, quindici giorni
prima, la liberazione di ogni condannato al questore, che ne informa, nei tre
giorni successivi, quello della provincia alla quale il liberando è diretto.
Art. 162 (art. 164 T.U. 1926)
I condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all'ammonizione
o che debbono essere sottoposti alla libertà vigilata hanno l'obbligo,
appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell'articolo precedente,
di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza locale, che li provvede
del foglio di via obbligatorio, se necessario (231).
I pregiudicati pericolosi possono essere tradotti in istato di arresto davanti
all'autorità predetta (232).
Art. 163 (art. 165 T.U. 1926)
Le persone rimpatriate con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi
dall'itinerario ad esse tracciato.
Nel caso di trasgressione esse sono punite con l'arresto da uno a sei mesi.
Scontata la pena, sono fatte proseguire per traduzione.
La stessa pena si applica alle persone che non si presentano, nel termine prescritto,
all'autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via.
Capo III
DELL'AMMONIZIONE
Art. 164 (Art. 166, T.U. 1926)(233)
Il Questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denuncia al Prefetto,
per l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti
di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose
e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente (234).
Sono altresì denunciati per l'ammonizione i diffamati per delitti di
cui all'articolo seguente.
La denuncia può essere preceduta da una diffida alle persone suindicate,
da parte del Questore.
Art. 164 (art. 166 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs.Lgt.
10 dicembre 1944, n. 419.]
Il questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denuncia al prefetto,
per l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti
di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose
e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente o per
gli ordinamenti politici dello Stato.
Sono altresì denunciati per l'ammonizione i diffamati per delitti di
cui all'articolo seguente.
La denuncia può essere preceduta da una diffida alle persone suindicate,
da parte del questore.
Art. 165 (art. 167 T.U. 1926)(235)
E' diffamata la persona la quale è designata dalla voce pubblica come
abitualmente colpevole:
1° dei delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine
pubblico e di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorità;
2° del delitto di strage;
3° dei delitti di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti
e di agevolazione dolosa dell'uso di stupefacenti;
4° dei delitti di falsità in monete e in carte di pubblico credito;
5° dei delitti di sfruttamento di prostitute o di tratta di donne o di minori,
di istigazione alla prostituzione o favoreggiamento, di corruzione di minorenni;
6° dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe
commessi da persone esercenti l'arte sanitaria;
7° dei delitti non colposi di omicidio, incendio, lesione personale;
8° dei delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo
di estorsione o rapina, truffa, circonvenzione di persone incapaci, usura;
9° della contravvenzione di abuso di sostanze stupefacenti;
quando per tali reati sia stata sottoposta a procedimento penale terminato con
sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove.
Art. 166(236)
L'ammonizione ha la durata di due anni ed è pronunciata da una Commissione
provinciale composta del Prefetto, del Procuratore del Re, di un giudice - designato
dal presidente del Tribunale - del Questore, del comandante l'Arma dei carabinieri
reali nella provincia e di un cittadino di specchiata probità nominato
dal Sindaco del Comune capoluogo di provincia. Un funzionario di gruppo A di
grado non inferiore al 10° designato dal Prefetto, assisterà come
segretario.
La Commissione è convocata e presieduta dal Prefetto, e, in caso di assenza
od impedimento, dal vice Prefetto. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso
di parità, prevale quello del presidente.
Art. 166 (art. 168 e 176 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate
dal D.Lgs.Lgt. 10 dicembre 1944, n. 419.]
L'ammonizione ha la durata di due anni ed è pronunciata da una commissione
provinciale composta dal prefetto, dal procuratore del Re, dal questore, dal
comandante l'arma dei carabinieri reali nella provincia e da un ufficiale superiore
della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, designato dal comando di
zona competente.
La commissione è convocata e presieduta dal prefetto.
Art. 167 (art. 169 T.U. 1926) (237)
Entro cinque giorni dalla comunicazione della denuncia alla commissione di cui
all'articolo precedente, questa intima al denunciato atto di comparizione con
invito a presentare le sue difese.
L'atto di comparizione deve contenere una succinta esposizione dei fatti sui
quali la denuncia è fondata.
Art. 168 (art. 170 T.U. 1926)(238)
Il termine a comparire non è minore di giorni tre né maggiore
di dieci da quello della notificazione dell'invito. Questo deve essere redatto
in due copie, una delle quali con la relazione dell'eseguita notificazione da
parte dell'agente incaricato è allegata agli atti del procedimento.
Qualora il denunziato non si presenti nel giorno e nella ora indicati nell'invito
e non giustifichi la non comparizione, la Commissione, accertata la regolarità
della notificazione, ne ordina l'accompagnamento davanti ad essa per mezzo della
forza pubblica(239).
Se l'ordine di accompagnamento non può avere esecuzione per la irreperibilità
del denunziato, la Commissione, quando ritenga di avere elementi sufficienti,
può pronunciare in merito(239).
Art. 168 (art. 170 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs.Lgt.
10 dicembre 1944, n. 419.]
Il termine a comparire non è minore di giorni tre nè maggiore
di dieci da quello della notificazione dell'invito. Questo deve essere redatto
in due copie, una delle quali con la relazione dell'eseguita notificazione da
parte dell'agente incaricato è allegata agli atti del procedimento.
Qualora il denunciato non si presenti nel giorno e nella ora indicati nell'invito
e non giustifichi la non comparizione, la commissione ne ordina l'accompagnamento
davanti ad essa per mezzo della forza pubblica.
Se l'interrogatorio del denunciato non è ritenuto necessario, la commissione,
accertata la regolarità della notificazione dell'atto di comparizione,
pronuncia in merito.
Art. 169 (Art. 171, T.U. 1926)(240)
Il denunziato che si presenta al procedimento può farsi assistere da
un difensore e, se contesta il fondamento della denuncia, è ammesso a
presentare le prove a sua difesa.
La Commissione, proceduto all'interrogatorio del denunziato ed all'esame delle
prove e tenute presenti le conclusioni della difesa, pronuncia in merito con
ordinanza.
Contro di questa è ammesso ricorso solo per motivi d'incompetenza o violazione
di legge, nel termine di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento, alla
Commissione di appello, avente sede presso il Ministero dell'interno e di cui
all'art. 2.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Art. 169 (art. 171 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs.Lgt.
10 dicembre 1944, n. 419.]
Se il denunciato è presente al procedimento e contesta il fondamento
della denuncia, è ammesso a presentare le prove a sua difesa.
La commissione, proceduto all'interrogatorio del denunciato e all'esame delle
prove, pronuncia in merito con ordinanza.
In qualunque stadio del procedimento, la commissione quando ritenga di avere
elementi sufficienti, può, citato il denunciato, pronunciare in merito.
Art. 170 (art. 172 T.U. 1926)(241)
Se si tratta di ozioso, di vagabondo, di persona sospetta di vivere col provento
di reati, la commissione gli prescrive, nell'ordinanza di ammonizione, di darsi
in un congruo termine al lavoro, di fissare stabilmente la propria dimora, di
farla conoscere, nel termine stesso, all'autorità locale di pubblica
sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità
medesima.
Se si tratta di persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente
o per gli ordinamenti politici dello Stato, la commissione, oltre alle prescrizioni
suindicate può imporre tutte quelle altre che ravvisi necessarie, avuto
riguardo alle particolari condizioni sociali e familiari dell'ammonito e alle
speciali esigenze di difesa sociale o politica.
Art. 171 (art. 173 T.U. 1926)(242)
Se si tratta di persona diffamata a termini dell'art. 165, la commissione prescrive
ad essa, nell'ordinanza di ammonizione, di vivere onestamente, di rispettare
le leggi, di non dare ragione a sospetti e di non allontanarsi dalla sua dimora
senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza.
Art. 172 (art. 174 T.U. 1926)(243)
La commissione prescrive, inoltre, all'ammonito, di non associarsi a persone
pregiudicate o sospette, di non rincasare la sera più tardi e di non
uscire la mattina più presto di una data ora, di non portare armi, di
non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o in case di prostituzione
e di non partecipare a pubbliche riunioni.
Art. 173 (art. 175 e 177 T.U. 1926)(244)
Contro le decisioni della commissione non è ammesso ricorso.
Su istanza dell'interessato o su proposta del questore, o anche d'ufficio, la
commissione può: a) revocare l'ammonizione quando sono cessate le cause
per le quali fu pronunciata o per errore di fatto; b) modificare le prescrizioni
imposte e sospendere l'ammonizione per un periodo di tempo non superiore a quello
della sua durata.
Art. 174 (art. 176 e 178 T.U. 1926)(245)
Il contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione è punito
con l'arresto da tre mesi a un anno. Salvo quanto è prescritto da altre
disposizioni di legge, l'ammonito che, per un reato commesso dopo l'ordinanza
di ammonizione, abbia riportato condanna a pena detentiva può essere
sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.
Art. 175 (art. 179 T.U. 1926)(246)
Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà
vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo all'ammonizione;
se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.
Art. 176 (art. 176 T.U. 1926)(247)
L'ammonizione comincia a decorrere dal giorno della ordinanza e cessa di diritto
allo scadere del biennio se l'ammonito non abbia nel frattempo, commesso un
reato.
Se nel corso del biennio l'ammonito commetta un reato, per il quale riporti
successivamente condanna e l'ammonizione non debba cessare, il biennio ricomincia
a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.
Capo IV
DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI MINORI DEGLI ANNI DICIOTTO
Art. 177 (art. 180 e 182 T.U. 1926)
Il minore degli anni diciotto, ozioso, vagabondo diffamato a termini di questo
testo unico o che esercita abitualmente la mendicità o il meretricio
è denunciato dal questore al presidente del tribunale.
Il presidente, eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina che il denunciato
sia consegnato al padre, all'ascendente, o al tutore, con la intimazione di
provvedere alla sua educazione e di invigilare la condotta di lui; sotto comminatoria
del pagamento di una somma fino a lire 2000 a favore della cassa delle ammende.
Nel caso di persistente trascuranza può essere pronunciata la perdita
dei diritti di patria potestà e di tutela.
Art. 178 (art. 181 T.U. 1926)
Se il minore degli anni diciotto è privo di genitori, ascendenti o tutori
o se costoro non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il presidente
del tribunale ordina che sia ricoverato, non oltre il termine della minore età,
presso qualche famiglia onesta che consenta di accettarlo, ovvero in un istituto
di correzione.
I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella
parte di essa che sarà di volta in volta determinata.
Art. 179 (art. 183 T.U. 1926)
Contro il provvedimento del presidente del tribunale è ammesso ricorso
al primo presidente della corte di appello.
Il ricorso può essere proposto tanto da chi esercita la patria potestà
o la tutela sul minore, quanto dal pubblico ministero.
Il primo presidente della corte di appello, prima di provvedere sul ricorso,
deve sentire il procuratore generale.
Capo V
DEL CONFINO DI POLIZIA
Art. 180 (art. 185 T.U. 1926)
Il confino di polizia si estende da uno a cinque anni e si sconta, con l'obbligo
del lavoro, in una colonia o in un comune del regno diverso dalla residenza
del confinato.
Art. 181 (Art. 184, T.U. 1926)
Possono essere assegnati al confino di polizia, qualora siano pericolosi alla
sicurezza pubblica:
1° gli ammoniti;
2° le persone diffamate ai termini dell'articolo 165;
3° coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un'attività
rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali
costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare l'azione dei poteri dello
Stato (248).
L'assegnazione al confino fa cessare l'ammonizione.
L'assegnazione al confino di polizia non può essere ordinata quando,
per lo stesso fatto, sia stato iniziato procedimento penale e, se sia stata
disposta l'assegnazione al confino, questa è sospesa.
Art. 181 (art. 184 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs.Lgt.
10 dicembre 1944, n. 419.]
Possono essere assegnati al confino di polizia, qualora siano pericolosi alla
sicurezza pubblica:
1° gli ammoniti;
2° le persone diffamate ai termini dell'art. 165;
3° coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un'attività
rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali
costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare l'azione dei poteri dello
Stato, o un'attività comunque tale da recare nocumento agli interessi
nazionali.
L'assegnazione al confino fa cessare l'ammonizione.
L'assegnazione al confino di polizia non può essere ordinata quando,
per lo stesso fatto, sia stato iniziato procedimento penale e, se sia stata
disposta l'assegnazione al confino, questa è sospesa.
Art. 182 (Art. 186, T.U. 1926)
L'assegnazione al confino di polizia è pronunciata con ordinanza dalla
commissione provinciale di cui all'articolo 166, su rapporto motivato del Questore.
Nell'ordinanza è determinata la durata.
La commissione può ordinare l'immediato arresto delle persone proposte
per l'assegnazione al confino.
Il denunziato che si presenta alla Commissione o è tradotto dinanzi ad
essa in istato di arresto per l'interrogatorio, può farsi assistere dal
difensore (249).
Art. 182 (art. 186 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs.Lgt.
10 dicembre 1944, n. 419.]
L'assegnazione al confino di polizia è pronunciata con ordinanza dalla
commissione provinciale di cui all'art. 166, su rapporto motivato del questore.
Nell'ordinanza è determinata la durata.
La commissione può ordinare l'immediato arresto delle persone proposte
per l'assegnazione al confino.
Art. 183 (art. 187 T.U. 1926)
Le ordinanze della commissione sono trasmesse al ministero dell'interno per
la designazione del luogo in cui deve essere scontato il confino e per la traduzione
del confinato.
Art. 184 (Art. 188, T.U. 1926)(250)
Contro l'ordinanza di assegnazione al confino di polizia è ammesso ricorso,
nel termine di giorni dieci dalla comunicazione di essa, ad una Commissione
di appello avente sede presso il Ministero dell'interno. Il ricorso non ha efficacia
sospensiva. Il ricorrente può farsi rappresentare da un difensore, munito
di mandato speciale.
La Commissione di appello è composta del Sottosegretario di Stato per
l'interno che la convoca e la presiede, del capo della polizia, dell'avvocato
generale presso una Corte d'appello, di un presidente di Corte d'appello o consigliere
di Cassazione, designati dal Ministro per la grazia e giustizia, di un ufficiale
generale dell'Arma dei carabinieri reali, designato dal proprio Comando generale
e di un cittadino di specchiata probità, inscritto nelle liste dei giudici
popolari e nominato dal Ministro per la grazia e giustizia. Essa delibera a
maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente.
Un funzionario della Direzione generale di pubblica sicurezza di grado non inferiore
all'8° assisterà come segretario.
Le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministero dell'interno
per l'esecuzione.
Art. 184 (art. 188 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs.
10 dicembre 1944, n. 419.]
Contro l'ordinanza di assegnazione è ammesso ricorso ad una commissione
di appello, che risiede presso il ministero dell'interno, composta dal sottosegretario
di Stato del ministero dell'interno, che la convoca e la presiede, dall'avvocato
generale presso la corte di appello di Roma, dal capo della polizia, da un ufficiale
generale dell'arma dei carabinieri reali e da un ufficiale generale della milizia
volontaria per la sicurezza nazionale, designati dai rispettivi comandi generali.
Il ricorso deve essere presentato nel termine di giorni dieci dalla comunicazione
dell'ordinanza e non ne sospende l'esecuzione.
Anche le decisioni della commissione di appello sono comunicate al ministero
dell'interno per la esecuzione.
Art. 185 (art. 189 T.U. 1926)
Tanto nel caso di confino in un comune del regno, quanto nel caso di confino
di una colonia, il confinato ha l'obbligo di darsi a stabile lavoro nei modi
stabiliti dall'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sua sorveglianza.
L'autorità predetta, nel prescrivere al confinato di darsi a stabile
lavoro, terrà conto delle necessità locali e della natura dei
lavori pubblici da eseguire, secondo le determinazioni delle competenti autorità.
L'assegnato al confino deve, inoltre, osservare tutte le altre prescrizioni
dell'autorità di pubblica sicurezza.
Le prescrizioni predette sono trascritte sopra una carta di permanenza che è
consegnata al confinato.
Della consegna è redatto processo verbale.
Art. 186 (Art. 190, T.U. 1926)
All'assegnato al confino può essere, fra l'altro, prescritto:
1° di non allontanarsi dall'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'autorità
preposta alla sorveglianza;
2° di non rincasare la sera più tardi e di non uscire il mattino
più presto di una determinata ora;
3° di non detenere o portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere;
4° di non frequentare postriboli, osterie od altri esercizi pubblici;
5° di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici;
6° di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti;
7° di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, preposta alla
sorveglianza, nei giorni che gli sono indicati, e ad ogni chiamata di essa;
8° di portare sempre con sé la carta di permanenza e di esibirla
ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.
Art. 187 (art. 191 T.U. 1926)
Qualora il confinato tenga buona condotta, il ministro dell'interno può
liberarlo condizionalmente, prima del termine stabilito nell'ordinanza di assegnazione.
Art. 188 (art. 192 T.U. 1926)
Se il confinato liberato condizionalmente tiene cattiva condotta, il ministro
dell'interno può rinviarlo al confino fino al compimento del termine,
non computato il tempo trascorso in libertà condizionale o in espiazione
di pena.
Art. 189 (art. 193 T.U. 1926)
Il confinato non può allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnatogli.
Il confinato che contravviene alle disposizioni di questo capo è punito
con l'arresto da tre mesi ad un anno.
Il tempo trascorso in carcerazione preventiva seguita da condanna o in espiazione
di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non
è computato nella durata del confino.
Il confino cessa di diritto se il confinato è sottoposto a misura di
sicurezza detentiva. Se al confinato è ordinata la libertà vigilata,
il confinato vi è sottoposto dopo la cessazione del confino.
Titolo VII
DEL MERETRICIO
Art. 190 (Art. 194, T.U. 1926)(251)
Art. 190 (art. 194 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 20 febbraio 1958, n. 75.]
Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso dove si esercita abitualmente
la prostituzione sono dall'autorità locale di pubblica sicurezza, a richiesta
dell'esercente o d'ufficio, dichiarati locali di meretricio.
Art. 191 (Art. 195, T.U. 1926)(252)
Art. 191 (art. 195 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 20 febbraio 1958, n. 75.]
Nessun locale di meretricio può essere posto in esercizio prima della
dichiarazione di cui all'articolo precedente.
Il locale abusivamente aperto è fatto chiudere dall'autorità di
pubblica sicurezza entro le 24 ore.
Tale disposizione si applica anche ai locali occupati da una sola persona che
eserciti abitualmente il meretricio.
Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con
l'ammenda da lire mille a cinquemila.
Art. 192 (Art. 196, T.U. 1926)(253)
Art. 192 (art. 196 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 20 febbraio 1958, n. 75.]
Oltre a quanto è disposto dall'articolo precedente, l'autorità
locale di pubblica sicurezza ha facoltà di impedire che un locale possa
essere adibito ad uso di meretricio, ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse
della moralità pubblica, del buon costume o dell'ordine pubblico.
Nessun locale può essere adibito ad uso di meretricio contro la volontà
del proprietario o di chiunque altro abbia diritto di disporre del locale stesso.
Non può neppure essere adibito a tale uso un locale che per la sua speciale
ubicazione e particolarmente perché vicino ad edifizi destinati all'istruzione,
o all'educazione o al culto, oppure a caserme, a mercati o ad altri luoghi di
pubblica riunione può offrire, a giudizio dell'autorità di pubblica
sicurezza, occasione a scandalo.
Quando un locale, già dichiarato di meretricio, viene a trovarsi nelle
condizioni suddette, ne è ordinata la chiusura.
Art. 193 (Art. 198, T.U. 1926)(254)
Art. 193 (art. 198 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 20 febbraio 1958, n. 75.]
Chi intende adibire un locale a uso di meretricio deve sottoscrivere, nei modi
indicati dal regolamento, un atto di sottomissione davanti all'autorità
di pubblica sicurezza, nel quale sono determinate le condizioni e gli obblighi
a cui l'esercizio del locale deve essere subordinato.
La inosservanza di tali obblighi importa l'immediata chiusura del locale, senza
pregiudizio dell'applicazione della legge penale.
Art. 194 (Art. 199, T.U. 1926)(255)
Art. 194 (art. 199 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 20 febbraio 1958, n. 75.]
Chi esercita un locale dichiarato di meretricio, quando modifica il locale stesso
o i suoi accessi senza permesso dell'autorità locale di pubblica sicurezza,
è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da lire
500 a 5000 ed è obbligato a ridurre le cose in pristino.
Alla stessa pena soggiace l'esercente che non notifica all'autorità di
pubblica sicurezza le generalità delle persone ammesse all'esercizio
del meretricio ovvero scientemente, o per incuria della vigilanza sanitaria,
ammette nel locale o permette che vi rimangano, anche temporaneamente, donne
affette da malattie celtiche che diano luogo al pericolo di contagio.
Art. 195 (Art. 200, T.U. 1926)(256)
Art. 195 (art. 200 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 20 febbraio 1958, n. 75.]
I locali di meretricio possono rimanere aperti solo nelle ore stabilite dall'autorità
di pubblica sicurezza.
Il trasgressore a questa prescrizione è punito con l'arresto da un mese
a un anno e con l'ammenda da lire 500 a 3000.
Art. 196 (Art. 201, T.U. 1926)(257)
Art. 196 (art. 201 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 20 febbraio 1958, n. 75.]
Nei locali di meretricio sono vietati:
a) i giuochi, i balli, le feste di qualunque sorta;
b) lo spaccio di cibi e bevande;
c) l'accesso dei minori degli anni diciotto.
E' altresì vietato di accedervi con armi di qualunque specie o con strumenti
da punta o da taglio atti ad offendere, ovvero in stato di ubbriachezza.
Le contravvenzioni a queste disposizioni sono punite con l'arresto fino a sei
mesi e con l'ammenda da lire 500 a 3000.
Art. 197 (Art. 202, T.U. 1926)(258)
Art. 197 (art. 202 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 20 febbraio 1958, n. 75.]
Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di procedere
in qualsiasi tempo a perquisizioni nei locali di meretricio e sulle persone
che vi si trovano.
Quando in un locale di meretricio si formano riunioni troppo numerose e tali
da potersi ritenere pericolose per l'ordine pubblico o per sicurezza pubblica,
gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono ordinarne lo sgombro.
Art. 198 (Art. 203, T.U. 1926)(259)
Art. 198 (art. 203 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 20 febbraio 1958, n. 75.]
E' vietato all'esercente locali di meretricio di richiedere o accettare, sotto
qualsiasi forma o pretesto, dalle donne accolte nei locali stessi, danaro o
altra cosa mobile, neppure a titolo di cauzione per garantire l'impegno assunto
dalle meretrici di prostituirsi per un dato periodo di tempo.
L'infrazione a tale divieto è punita con l'arresto fino a tre mesi e
con l'ammenda da lire 1000 a 5000.
Art. 199 (Art. 204, T.U. 1926)(260)
Art. 199 (art. 204 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 20 febbraio 1958, n. 75.]
L'esercente un locale di meretricio, il quale impedisce a una donna di lasciare
il locale stesso, anche se essa vi sia entrata spontaneamente e vi abbia esercitato
il meretricio, e abbia contratto qualunque promessa, obbligazione o debito,
è punito, quando il fatto non costituisce un più grave reato,
con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a lire 5000.
Art. 200 (Art. 205, T.U. 1926)(261)
Art. 200 (art. 205 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 20 febbraio 1958, n. 75.]
Oltre quanto è disposto dagli articoli precedenti l'autorità di
pubblica sicurezza ordina la chiusura dei locali di meretricio nei seguenti
casi:
1° quando risulta che i locali sono divenuti fomiti d'infezione di malattie
celtiche;
2° quando vi si esercita il meretricio di minorenni;
3° quando risulta che nei locali sono sottratte donne alle ispezioni o alle
visite ordinate dall'autorità di pubblica sicurezza o sanitaria o che
una donna allontanata per malattia è stata nuovamente ivi accolta senza
certificato medico di guarigione;
4° quando si è impedito o tentato di impedire o in qualsiasi modo
si è ostacolato l'accesso agli ufficiali o agli agenti di pubblica sicurezza
o ai sanitari incaricati della visita o si è impedito o si è tentato
di impedire o in qualunque modo ostacolato l'esercizio delle loro funzioni;
5° nel caso di recidiva nelle contravvenzioni prevedute dagli articoli 195
e 196;
6° quando chi ha diritto di disporre del locale dichiara di non volere che
sia ulteriormente destinato al meretricio, tranne che la concessione del locale
a tale uso sia stata fatta in iscritto da chi poteva disporre del locale medesimo.
In questo caso non può essere ritirata l'autorizzazione prima del termine
stabilito se questo fu fissato, e, quando non sia stato fissato, prima del termine
all'uopo stabilito dall'autorità di pubblica sicurezza.
Art. 201 (Art. 206, T.U. 1926)(262)
Art. 201 (art. 206 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 20 febbraio 1958, n. 75.]
Oltre quanto è disposto dagli articoli precedenti, l'autorità
di pubblica sicurezza può ordinare di ufficio la chiusura di qualsiasi
locale di meretricio, abituale od occasionale, notorio o clandestino o sospetto,
quando ragioni di ordine pubblico, di igiene, di moralità o sicurezza
pubblica la consigliano.
Art. 202 (Art. 208, T.U. 1926)(263)
Art. 202 (art. 208 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 20 febbraio 1958, n. 75.]
Quando, nonostante l'ordinanza di chiusura, il locale continua a essere tenuto
aperto o in esercizio, o è riaperto senza il preventivo permesso dell'autorità
di pubblica sicurezza, chi esercisce il locale è punito con la reclusione
da tre mesi a un anno e con la multa da lire 1000 a 5000, salva l'applicazione
dei provvedimenti d'ufficio per la chiusura.
Art. 203 (Art. 209, T.U. 1926)(264)
Art. 203 (art. 209 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 20 febbraio 1958, n. 75.]
Chi ha esercitato un locale dichiarato o non dichiarato di meretricio, del quale
sia stata ai termini degli articoli precedenti, ordinata la chiusura, per fatti
a lui imputabili anche a titolo di colpa, ovvero sia incorso in più condanne
per contravvenzione alle disposizioni di questo capo, non può condurre
lo stesso o altro locale di meretricio per la durata di anni cinque.
Art. 204 (Art. 210, T.U. 1926) (265)
Art. 204 (art. 210 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 20 febbraio 1958, n. 75.]
L'autorità locale di pubblica sicurezza può impedire che un locale,
del quale è stata ordinata la chiusura, sia riaperto allo stesso scopo,
prima che sia trascorso un anno dalla data della relativa ordinanza.
Deve essere sempre ordinata la chiusura definitiva di quei locali di meretricio,
nei quali si somministrano o si detengono sostanze stupefacenti o nei quali
si accolgono persone dedite all'uso delle sostanze stesse o comunque si permette
o favorisce l'uso di esse.
Art. 205 (Art. 211, T.U. 1926) (266)
Art. 205 (art. 211 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 20 febbraio 1958, n. 75.]
L'autorità di pubblica sicurezza può far sottoporre a visita sanitaria
le donne che esercitano il meretricio anche fuori dei locali dichiarati o inviarle
nelle sale di cura, quando vi è sospetto che sono affette da malattie
contagiose.
Sono sospette di malattia contagiosa le donne esercenti il meretricio anche
fuori dei locali dichiarati quando si rifiutano di sottoporsi alla visita.
Art. 206 (Art. 212, T.U. 1926) (267)
Art. 206 (art. 212 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 20 febbraio 1958, n. 75.]
La dichiarazione di locale di meretricio è revocata, su domanda degli
interessati, quando nel locale è cessato l'esercizio del meretricio.
Art. 207 (Artt. 197 e 207, T.U. 1926) (268)
Art. 207 (art. 197 e 207 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate
dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75.]
Contro qualsiasi provvedimento dell'autorità locale di pubblica sicurezza,
nelle materie disciplinate in questo capo, gli interessati possono ricorrere
nei modi stabiliti dal regolamento.
Sul reclamo decide una commissione presieduta dal prefetto o da chi ne fa le
veci, composta dal podestà o da un suo delegato e da un rappresentante
del pubblico ministero presso il tribunale.
Il ministero dell'interno ha facoltà, nell'interesse della moralità
pubblica, del buon costume o dell'ordine pubblico di annullare le deliberazioni
della commissione predetta con le quali si autorizza l'esercizio di un locale
di meretricio.
Contro tale provvedimento non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di
illegittimità.
Art. 208 (Art. 213, T.U. 1926) (269)
Art. 208 (art. 213 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 20 febbraio 1958, n. 75.]
E' vietato ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto
in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
E' parimente proibito:
a) seguire per via le persone, adescandole con atti o parole al libertinaggio,
o sostare in luoghi pubblici in attitudine di adescamento;
b) affacciarsi alle finestre e trattenersi sulla soglia delle case dichiarate
locali di meretricio;
c) fare pubblica indicazione di locali di meretricio o fare, in qualsiasi modo,
offerta di lenocinio.
Le contravvenzioni alle disposizioni di questo articolo, quando non costituiscono
un più grave reato, sono punite con l'arresto fino a sei mesi.
Titolo VIII
DELLE ASSOCIAZIONI, ENTI ED ISTITUTI
Art. 209 (Art. 214, T.U. 1926)(270)
Art. 209 (art. 214 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 25 gennaio 1982, n. 17.]
Le associazioni, gli enti e gli istituti costituiti od operanti nel regno e
nelle colonie sono obbligati a comunicare all'autorità di pubblica sicurezza
l'atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l'elenco nominativo
delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione
ed attività, tutte le volte che ne vengono richiesti dall'autorità
predetta per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza pubblica.
L'obbligo della pubblicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive
o di rappresentanza delle associazioni, degli enti o degli istituti, nelle sedi
centrali e locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della
richiesta.
I contravventori sono puniti con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda
da lire 400.000(271) a 1.200.000(271).
Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete, la pena è
della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire 1.000.000(271) a
6.000.000(271), oltre l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.
In tutti i casi di omessa, falsa e incompleta dichiarazione, le associazioni
possono essere sciolte con decreto del prefetto.
Art. 209 (art. 214 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 24 novembre 1981, n. 689.]
Le associazioni, gli enti e gli istituti costituiti od operanti nel regno e
nelle colonie sono obbligati a comunicare all'autorità di pubblica sicurezza
l'atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l'elenco nominativo
delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione
ed attività, tutte le volte che ne vengono richiesti dall'autorità
predetta per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza pubblica.
L'obbligo della pubblicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive
o di rappresentanza delle associazioni, degli enti o degli istituti, nelle sedi
centrali e locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della
richiesta.
I contravventori sono puniti con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda
da lire 80.000(272) a 240.000(272).
Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete, la pena è
della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire 200.000(272) a 1.200.000(272),
oltre l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.
In tutti i casi di omessa, falsa e incompleta dichiarazione, le associazioni
possono essere sciolte con decreto del prefetto.
Art. 209 (art. 214 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 12 luglio 1961, n. 603.]
Le associazioni, gli enti e gli istituti costituiti od operanti nel regno e
nelle colonie sono obbligati a comunicare all'autorità di pubblica sicurezza
l'atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l'elenco nominativo
delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione
ed attività, tutte le volte che ne vengono richiesti dall'autorità
predetta per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza pubblica.
L'obbligo della pubblicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive
o di rappresentanza delle associazioni, degli enti o degli istituti, nelle sedi
centrali e locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della
richiesta.
I contravventori sono puniti con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda
da lire 2000 a 6000.
Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete, la pena è
della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire 5000 a 30.000, oltre
l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.
In tutti i casi di omessa, falsa e incompleta dichiarazione, le associazioni
possono essere sciolte con decreto del prefetto.
Art. 210 (art. 215 T.U. 1926)(273)
Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, il prefetto può
disporre, con decreto, lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti
od operanti nel regno che svolgono una attività contraria agli ordinamenti
politici costituiti nello Stato.
Nel decreto può essere ordinata la confisca dei beni sociali.
Contro il provvedimento del prefetto si può ricorrere al ministro dell'interno.
Contro il provvedimento del ministro non è ammesso ricorso nemmeno per
motivi di illegittimità.
Art. 211
E' vietato promuovere, costituire, organizzare o dirigere nel territorio dello
Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale senza l'autorizzazione
del ministro dell'interno.
E' altresì vietato al cittadino, residente nel territorio dello Stato,
partecipare ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale senza
la autorizzazione del ministro dell'interno.
Art. 212 (Art. 216, T.U. 1926)(274)
Art. 212 (art. 216 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 25 gennaio 1982, n. 17.]
Senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'art. 209, i funzionari, impiegati
ed agenti civili e militari di ogni ordine e grado dello Stato, ed i funzionari,
impiegati ed agenti delle province e dei comuni o di istituti sottoposti per
legge alla tutela dello Stato, delle province e dei comuni, che appartengano
anche in qualità di semplice socio ad associazioni, enti od istituti
costituiti nel regno o fuori, ed operanti, anche solo in parte, in modo clandestino
od occulto, o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto, sono destituiti
o rimossi dal grado e dallo impiego o comunque licenziati.
I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, sono tenuti a dichiarare
se appartengono anche in qualità di semplici soci ad associazioni, enti
ed istituti di qualunque specie costituiti od operanti nel regno o fuori, al
ministro nel caso di dipendenti dello Stato ed al prefetto della provincia in
tutti gli altri casi, qualora ne siano specificatamente richiesti.
I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, che non ottemperino
a tale richiesta entro due giorni dalla notificazione, incorrono nella sospensione
dallo stipendio per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore
a tre mesi. Quando siano date scientemente notizie false od incomplete, la sospensione
dallo stipendio è non inferiore a sei mesi.
Per l'applicazione delle sanzioni previste in questo articolo si osservano le
leggi sullo stato giuridico dei funzionari, degli impiegati e degli agenti.
Art. 213 (Art. 217, T.U. 1926)(275)
Art. 213 (art. 217 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs.
13 luglio 1994, n. 480.]
Chiunque porta indebitamente e pubblicamente la divisa o i distintivi di una
associazione, di un ente o di un istituto, costituiti ed operanti nello Stato,
è punito con l'ammenda da lire 20.000(276) a 200.000(276).
Se il fatto è determinato da un motivo politico contrario agli ordinamenti
politici costituiti nello Stato, la pena è della reclusione da tre mesi
a cinque anni e della multa da lire 600.000(276) a 2.000.000(276).
Art. 213 (art. 217 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 24 novembre 1981, n. 689.]
Chiunque porta indebitamente e pubblicamente la divisa o i distintivi di una
associazione, di un ente o di un istituto, costituiti ed operanti nello Stato,
è punito con l'ammenda da lire 4.000(277) a 40.000(277).
Se il fatto è determinato da un motivo politico contrario agli ordinamenti
politici costituiti nello Stato, la pena è della reclusione da tre mesi
a cinque anni e della multa da lire 120.000(277) a 400.000(277).
Art. 213 (art. 217 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 12 luglio 1961, n. 603.]
Chiunque porta indebitamente e pubblicamente la divisa o i distintivi di una
associazione, di un ente o di un istituto, costituiti ed operanti nello Stato,
è punito con l'ammenda da lire 100 a 1000.
Se il fatto è determinato da un motivo politico contrario agli ordinamenti
politici costituiti nello Stato, la pena è della reclusione da tre mesi
a cinque anni e della multa da lire 3000 a 10.000.
Titolo IX
DELLO STATO DI PERICOLO PUBBLICO E DELLO STATO DI GUERRA
Art. 214 (art. 219 T.U. 1926)
Nel caso di pericolo di disordini il ministro dell'interno con l'assenso del
capo del governo, o i prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto,
lo stato di pericolo pubblico.
Art. 215 (art. 220 T.U. 1926)
Durante lo stato di pericolo pubblico il prefetto può ordinare l'arresto
o la detenzione di qualsiasi persona, qualora ciò ritenga necessario
per ristabilire o per conservare l'ordine pubblico.
Art. 216 (art. 221 T.U. 1926)
Oltre quanto è disposto dall'art. 2, qualora la dichiarazione di pericolo
pubblico si estenda all'intero territorio del regno, il ministro dell'interno
può emanare ordinanze, anche in deroga alle leggi vigenti, sulle materie
che abbiano comunque attinenza all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica.
I contravventori alle ordinanze predette sono puniti con l'arresto non inferiore
a un anno, salvo le maggiori pene stabilite dalle leggi.
La disposizione precedente si applica anche a coloro che contravvengono alle
ordinanze del prefetto emesse durante lo stato di dichiarato pericolo pubblico,
in forza dei poteri che gli sono conferiti dall'art. 2.
Art. 217 (art. 222 T.U. 1926)
Qualora sia necessario affidare all'autorità militare la tutela dell'ordine
pubblico, il Ministro dell'interno, con l'assenso del capo del governo, o i
prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di guerra.
Sono applicabili, in tal caso, le disposizioni degli articoli precedenti. La
facoltà di emanare ordinanze spetta all'autorità che ha il comando
delle forze militari.
I contravventori sono puniti a termini del primo capoverso dell'articolo precedente.
Art. 218 (art. 223 T.U. 1926)
Durante il dichiarato stato di guerra le autorità civili continuano a
funzionare per tutto quanto si riferisce all'ordine pubblico.
Per ciò che riguarda l'ordine pubblico le autorità civili esercitano
quei poteri che l'autorità militare ritiene di delegare ad esse.
Art. 219 (Art. 224, T.U. 1926)(278)
Durante il dichiarato stato di guerra sono giudicate dai Tribunali militari
le persone imputate di delitti contro la personalità dello Stato previsti
nel titolo primo del libro secondo del codice penale.
Gli imputati di delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica amministrazione,
le persone e il patrimonio sono giudicati dall'Autorità giudiziaria ordinaria.
Art. 219 (art. 224 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal R.D.L.
6 dicembre 1943, n. 22.]
Durante il dichiarato stato di guerra sono giudicate dai tribunali militari
le persone imputate di delitti contro la personalità dello Stato, la
pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, ovvero contro le persone o il patrimonio,
quando abbiano commesso i predetti delitti durante il dichiarato stato di guerra
o lo stato di pericolo pubblico che lo abbia preceduto.
Titolo X
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 220 (Art. 18, 23, 83, 114, 158, 160, 165, 221, T.U. 1926)(279)
Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica
devono arrestare chi è colto in flagranza dei reati preveduti dagli art.
19, 24, 85, 113, 157, 158, 163, 216 e 217 di questo testo unico.
Art. 221 (Art. 225, T.U. 1926)
Con decreto reale, su proposta del Ministro dell'interno, saranno pubblicati
il regolamento generale per l'esecuzione di questo testo unico e i regolamenti
speciali necessari per determinare materie da esso regolate.
Salvo quanto previsto dall'art. 221-bis, le contravvenzioni alle disposizioni
di tali regolamenti sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda
fino a lire duecentomila (280).
Fino a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati, rimangono in vigore
le disposizioni attualmente esistenti sulle materie regolate in questo testo
unico, in quanto non siano incompatibili con le norme in esso contenute.
Art. 221 (art. 225 T.U. 1926) [Testo precedente le modifiche apportate dal 6,
D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.]
Con decreto reale, su proposta del ministro dell'interno, saranno pubblicati
il regolamento generale per l'esecuzione di questo testo unico e i regolamenti
speciali necessari per determinate materie da esso regolate.
Le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto
fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire 200.000(281).
Fino a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati, rimangono in vigore
le disposizioni attualmente esistenti sulle materie regolate in questo testo
unico, in quanto non siano incompatibili con le norme in esso contenute.
Art. 221-bis(282)
1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 156, 187 e 225 del regolamento
di esecuzione del presente testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire un milione a lire sei milioni.
2. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 121, 131, 146, 149,
180, 181, 185, 186, 192, 196, 199, 211, 219, 220, 221, 222, 229, 230, commi
da 1 a 3, 240, 241, 242, limitatamente alle attività previste dall'art.
126 del presente testo unico, e 260 del regolamento di esecuzione, approvato
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni.
Art. 222
Entro un quinquennio dall'entrata in vigore di questo testo unico, le opere,
i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali,
già date o declamate in pubblico nel regno, potranno essere ulteriormente
rappresentate, senza ottemperare al disposto dell'art. 73.
Esse saranno comunicate al prefetto della provincia - dove per la prima volta
verranno rappresentate o declamate, dopo la entrata in vigore di questo testo
unico - il quale ha facoltà di vietarle per ragioni di morale o di ordine
pubblico.
Quando il prefetto ne autorizzi la rappresentazione, l'autorizzazione è
valida per tutto il regno.
Contro il divieto del prefetto è ammesso ricorso al ministro dell'interno,
che decide, sentita la commissione di cui all'art. 73.
Il ministro dell'interno può, in qualunque momento, procedere a nuovo
esame delle produzioni teatrali di cui nella prima parte di questo articolo.
Anche per queste produzioni si applica il disposto dell'art. 74.
Art. 223 (Art. 227, T.U. 1926)
Le assegnazioni al domicilio coatto, pronunciate ai termini del capo V. titolo
III del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144,
s'intendono commutate in assegnazioni al confino di polizia, ai termini di questo
testo unico.
Art. 224 (Art. 229, T.U. 1926)
L'art. 2 del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della giunta
provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con regio decreto
26 giugno 1924, n. 1058, è abrogato.
I ricorsi, che all'atto di pubblicazione del testo unico approvato col regio
decreto 6 novembre 1926, n. 1848, fossero stati già presentati alla giunta
provinciale amministrativa e non fossero ancora decisi, sono considerati come
ricorsi gerarchici e sottoposti alle decisioni del prefetto.
Note:
(1)Per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose, vedi art. 26, comma 3, lett. d), D.Lgs. 17 agosto 1999,
n. 334.
(2)Il regolamento di esecuzione del presente testo unico è stato emanato
con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
(3)La Corte costituzionale, con sentenza 27 maggio 1961, n. 26, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo nei limiti in cui
esso attribuisce ai Prefetti il potere di emettere ordinanze senza il rispetto
dei principi dell'ordinamento giuridico.
(4)Articolo sostituito dall'articolo unico, L. 18 febbraio 1963, n. 224.
(5)Comma sostituito dall'art. 10, D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656.
(6)Comma aggiunto dall'art. 2, comma 11-ter, L. 15 maggio 1997, n. 127, come
modificato dall'art. 2, comma 6, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(7)Articolo sostituito dall'articolo unico, L. 18 febbraio 1963, n. 224.
(8)Comma sostituito dall'art. 10, D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656.
(9)Articolo sostituito dall'articolo unico, L. 18 febbraio 1963, n. 224.
(10)La Corte costituzionale, con sentenza 27 maggio 1962, n. 30, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui
prevede rilievi segnaletici che comportino ispezioni personali ai sensi della
stessa norma costituzionale.
(11)La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1993, n. 440 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui
pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.
(12)Comma modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art.
113, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689 e successivamente sostituito dall'art.
1, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
(13)Importo modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente
dall'art. 113, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(14) Importo modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603.
(15)Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art.
113, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689 e successivamente sostituito dall'art.
2, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
(16)Importo modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente
dall'art. 113, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(17)Importo modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603.
(18)Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
(19)Comma modificato dall'art. 46, comma 3, lettera a), D. Lgs. 31 marzo 1998,
n. 112 e, successivamente, dall'art. 8, comma 3, L. 18 agosto 2000, n. 248.
(20)Comma modificato dall'art. 37, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere
dal 1° gennaio 2001.
(21)La Corte costituzionale, con sentenza 29 gennaio 1996, n. 13, ha dichiarato
non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma,
sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze
in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.
(22)Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
(23)Comma modificato dall'art. 46, comma 3, lettera a), D. Lgs. 31 marzo 1998,
n. 112 e, successivamente, dall'art. 8, comma 3, L. 18 agosto 2000, n. 248.
(24)La Corte costituzionale, con sentenza 29 gennaio 1996, n. 13, ha dichiarato
non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma,
sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze
in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.
(25)Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
(26)Comma modificato dall'art. 46, comma 3, lettera a), D. Lgs. 31 marzo 1998,
n. 112.
(27)La Corte costituzionale, con sentenza 29 gennaio 1996, n. 13, ha dichiarato
non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma,
sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze
in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.
(28)Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
(29)Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
(30)Comma modificato dall'art. 11, comma 1, D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 203.
(31)Comma sostituito dall'art. 11, comma 2, D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 203 e, da ultimo, dall'art. 9,
comma 5, L. 29 marzo 2001, n. 135.
(32)Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
(33)Comma modificato dall'art. 11, comma 1, D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 203.
(34)Comma sostituito dall'art. 11, comma 2, D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 203.
(35)Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
(36)Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
(37)Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480. Successivamente
la Corte costituzionale con sentenza 7 aprile 1995, n. 115, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'articolo nella parte in cui prevede che è presentato
al prefetto, anziché all'ufficio regionale competente, il rapporto relativo
alle violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 84, 111 (limitatamente
alle imprese artigiane), 123 e 124, secondo comma, del presente testo unico,
nonché 180 del regolamento per l'esecuzione del medesimo testo unico,
approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
(38)Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
(39)La Corte costituzionale, con sentenza 8 aprile 1958, n. 27 ha dichiarato
la illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte relativa
alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 della
Costituzione.
(40)Importo elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente
dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(41)La Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno 1970, n. 90 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui
non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a
conoscenza dell'omissione di preavviso prevista dal primo comma. Successivamente
con sentenza 10 maggio 1979, n. 11, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma, secondo periodo, nella parte in cui prevede
la incriminazione contravvenzionale di coloro che prendono la parola in riunione
in luogo pubblico essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso previsto
nel primo comma.
(42)La Corte costituzionale, con sentenza 8 aprile 1958, n. 27 ha dichiarato
la illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte relativa
alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 della
Costituzione.
(43) Importo modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603.
(44)La Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno 1970, n. 90 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui
non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a
conoscenza dell'omissione di preavviso prevista dal primo comma. Successivamente
con sentenza 10 maggio 1979, n. 11, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma, secondo periodo, nella parte in cui prevede
la incriminazione contravvenzionale di coloro che prendono la parola in riunione
in luogo pubblico essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso previsto
nel primo comma
(45)La Corte costituzionale, con sentenza 8 aprile 1958, n. 27 ha dichiarato
la illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte relativa
alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 della
Costituzione.
(46)Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603 e, successivamente,
abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110.
(47)Importo modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603.
(48)Importo modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente
dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(49)Importo modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603.
(50)La Corte costituzionale, con sentenza 18 marzo 1957, n. 45 ha dichiarato
la illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte che
implica l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose
in luoghi aperti al pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione.
(51)Per la competenza del giudice di pace nel delitto di cui al presente articolo,
vedi l'art. 15, comma 3, L. 24 novembre 1999, n. 468 e l'art. 4, commi 2, lett.
a), 3 e 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
(52)A norma dell'art. 52, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 nel caso di competenza
del giudice di pace si applica l'ammenda da L. 1.500.000 a L. 5.000.000 o la
pena della permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni ovvero la pena del lavoro
di pubblica utilità da 1 a 6 mesi.
(53)Importo modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente
dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(54)La Corte costituzionale, con sentenza 18 marzo 1957, n. 45 ha dichiarato
la illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte che
implica l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose
in luoghi aperti al pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione.
(55)Importo modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603.
(56)La Corte costituzionale, con sentenza 18 marzo 1957, n. 45 ha dichiarato
la illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte che
implica l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose
in luoghi aperti al pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione.
(57)Importo modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente
dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(58)Importo modificato dell'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603.
(59)Importo modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente
dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(60)Importo modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603.
(61)Articolo abrogato dall'art. 8, L. 18 aprile 1975, n. 110.
(62)Comma modificato dall'art. 12, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
(63)Comma aggiunto dall'art. 12, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356.
(64)Comma sostituito dall'art. 1, D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito,
con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1956, n. 1452.
(65)Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito,
con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1956, n. 1452.
(66)Importo elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(67)Comma sostituito dall'art. 1, D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito,
con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1956, n. 1452.
(68)Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito,
con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1956, n. 1452.
(69)Importo modificato per effetto dell'art. 113, comma 2, L. 24 novembre 1981,
n. 689.
(70)Comma sostituito dall'art. 1, D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito,
con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1956, n. 1452.
(71)Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito,
con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1956, n. 1452.
(72)Per il trasferimento ai comuni della funzione prevista dal presente articolo,
vedi l'art. 163, comma 2, lett. a), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
(73)Comma abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110.
(74)La Corte Costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui
pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.
(75)Comma modificato dall'art. 12, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356.
(76)Comma modificato dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 7.
(77)Comma sostituito dall'art. 3, D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito,
con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1956, n. 1452.
(78)Comma aggiunto dall' art. 3, D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito,
con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1956, n. 1452.
(79)Importo elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(80)Comma modificato dall'art. 12, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356.
(81)Comma sostituito dall'art. 3, D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito,
con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1956, n. 1452.
(82)Comma aggiunto dall' art. 3, D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito,
con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1956, n. 1452.
(83)Importo elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(84)Comma sostituito dall'art. 3, D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito,
con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1956, n. 1452.
(85)Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito,
con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1956, n. 1452.
(86)Importo modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente
dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(87)Importo modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603.
(88)Articolo abrogato dall'art. 20, comma 1, D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.
(89)Ora sanzione amministrativa ( art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689).
(90)Importo modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente
dagli artt. 113 .e 114, L. 24 novembre 1981, n. 689
(91)Importo modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603.
(92)Articolo abrogato dall'art. 1, comma 3, L. 24 novembre 2000, n. 340, limitatamente
alla parte che disciplina il procedimento per l'iscrizione nel registro dei
portieri e dei custodi. Conseguentemente il predetto procedimento e i relativi
adempimenti amministrativi sono soppressi.
(93)Importo elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113,
L. 24 novembre 1981, n. 689.
(94)Per la competenza del giudice di pace nel delitto di cui al presente comma,
vedi l'art. 15, comma 3, L. 24 novembre 1999, n. 468 e l'art. 4, commi 2, lett.
a), 3 e 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
(95)A norma dell'art. 52, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 nel caso di competenza
del giudice di pace si applica l'ammenda da L. 1.500.000 a L. 5.000.000 o la
pena della permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni ovvero la pena del lavoro
di pubblica utilità da 1 a 6 mesi.
(96)Ora sanzione amministrativa (art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689).
(97)Importo elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente
dagli artt. 113 e 114, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(98)Importo modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603.
(99)Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
(100)La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1967, n. 142, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui
vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza licenza del
Questore, in riferimento all'art. 17 della Costituzione. Con successiva sentenza
15 aprile 1970, n. 56, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente articolo nella parte in cui prescrivono che per
i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio
di attività imprenditoriali, occorre la licenza del Questore.
(101)Comma modificato dall'art. 164, comma 3, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
(102)Per il trasferimento ai comuni della funzione di rilascio dell'autorizzazione
ai fini dell'espletamento di gare di autoveicoli, vedi l'art. 163, comma 2,
lett. f), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
(103)La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1967, n. 142, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui
vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza licenza del
Questore, in riferimento all'art. 17 della Costituzione. Con successiva sentenza
15 aprile 1970, n. 56, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente articolo nella parte in cui prescrivono che per
i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio
di attività imprenditoriali, occorre la licenza del Questore.
(104)Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
(105)Articolo abrogato dall'art. 164, comma 1, lettera e), D. Lgs. 31 marzo
1998, n. 112.
(106)Articolo sostituito dall'art. 6, R.D.L. 1° aprile 1935, n. 327 e, successivamente,
abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
(107)Articolo sostituito dall'art. 6, R.D.L. 1° aprile 1935, n. 327.
(108)Articolo modificato dall'art. 11, L. 21 aprile 1962, n. 161 e, successivamente,
abrogato dall'art. 164, comma 1, lettera e), D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
(109)Comma abrogato dall'art. 11, L. 21 aprile 1962, n. 161.
(110)Articolo abrogato dall'art. 164, comma 1, lettera e), D. Lgs. 31 marzo
1998, n. 112.
(111)Articolo inserito dall'art. 8, comma 2, L. 18 agosto 2000, n. 248.
(112)Articolo modificato dall'art. 25, L. 26 aprile 1934, n. 653 e, successivamente,
abrogato dall'art. 164, comma 1, lettera b), D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica
sicurezza.
(113)Comma abrogato dall'art. 25, L. 26 aprile 1934, n. 653.
(114)Importo elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente
dall'art. 113, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(115)Importo elevato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603.
(116)Articolo abrogato dall'art. 25, L. 26 aprile 1934, n. 653.
(117)Articolo abrogato dall'art. 164, comma 1, lettera e), D. Lgs. 31 marzo
1998, n. 112.
(118)Articolo abrogato dall'art. 164, comma 1, lettera e), D. Lgs. 31 marzo
1998, n. 112.
(119)Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2001,
n. 311.
(120)Ora sanzione amministrativa ( art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689).
(121)Importo modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente
dagli artt. 113 e 114, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(122)Importo modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603.
(123)Comma modificato dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480.
(124)Comma aggiunto dall'art. 37, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere
dal 1° gennaio 2001.
(125)Per le modalità di rilascio del nulla osta dell'Amministrazione
finanziaria, vedi gli artt. 38, commi 1, 2, 3 e 4, e 39, commi 1 e 2, L. 23
dicembre 2000, n. 388.
(126)Comma aggiunto dall'art. 37, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere
dal 1° gennaio 2001.
(127)Per le modalità di rilascio del nulla osta dell'Amministrazione
finanziaria, vedi gli artt. 38, commi 1, 2, 3 e 4, e 39, commi 1 e 2, L. 23
dicembre 2000, n. 388.
(128)Articolo modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 113,
L. 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 9, L. 13 dicembre 1989, n. 401 e successivamente,
sostituito dall'art. 37, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal
1° gennaio 2001.
(129)Comma modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 113,
L. 24 novembre 1981, n. 689 e successivamente abrogato dall'art. 9, L. 13 dicembre
1989, n. 401.
(130)Importo modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente
dall'art. 113, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(131)Importo modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603.
(132)Articolo abrogato dall'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524 e successivamente
dall'art. 1, comma 3, L. 25 agosto 1991, n. 287.
(133)Articolo abrogato dall'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524 e successivamente
dall'art. 1, comma 3, L. 25 agosto 1991, n. 287.
(134)Articolo abrogato dall'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524 e successivamente
dall'art. 1, comma 3, L. 25 agosto 1991, n. 287.
(135)Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2001, n.
311.
(136)Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2001,
n. 311.
(137)Articolo abrogato dall'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524 e successivamente
dall'art. 1, comma 3, L. 25 agosto 1991, n. 287.
(138) Articolo abrogato dall'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524 e successivamente
dall'art. 1, comma 3, L. 25 agosto 1991, n. 287.
(139)Articolo abrogato dall'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524 e successivamente
dall'art. 1, comma 3, L. 25 agosto 1991, n. 287.
(140)Articolo abrogato dall'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524 e successivamente
dall'art. 1, comma 3, L. 25 agosto 1991, n. 287.
(141)Comma abrogato dall'art. 25, n. 6, L. 26 aprile 1934, n. 653.
(142)Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2001,
n. 311.
(143)Articolo modificato dall'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524, dall'art.
1, comma 3, L. 25 agosto 1991, n. 287 e, successivamente, abrogato dall'art.
6, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
(144)Comma abrogato dall'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524 e successivamente
dall'art. 1, comma 3, L. 25 agosto 1991, n. 287.
(145)Per il trasferimento ai comuni delle funzioni previste dal presente articolo,
vedi l'art. 163, comma 2, lett. c), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
(146)Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2001, n.
311 limitatamente alla previsione che richiede, per l'esercizio delle attività
ivi indicate, la preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza.
(147)Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2001, n.
311.
(148)Per il trasferimento ai comuni delle funzioni previste dal presente articolo,
vedi l'art. 163, comma 2, lett. c), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
(149)Articolo modificato dall'art. 16, commi 1 e 2, L. 30 settembre 1993, n.
388, dall' art. 4, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, successivamente, dall'art.
7, commi 1, 2 e 3, D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla L. 30 maggio 1995, n. 203e, da ultimo, sostituito dall'art. 8, comma 1,
L. 29 marzo 2001, n. 135.
(150)Per la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza, vedi il
D.M. 12 luglio 1996 e il D.M. 11 dicembre 2000.
(151)Comma modificato dall'art. 16, comma 2, L. 30 settembre 1993, n. 388 e
successivamente sostituito dall'art. 7, comma 2, D.L. 29 marzo 1995, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 203.
(152)Comma modificato dall'art. 16, comma 1, L. 30 settembre 1993, n. 388 e
successivamente sostituito dall'art. 7, comma 4, D.L. 29 marzo 1995, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 203.
(153)Per la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza, vedi il
D.M. 12 luglio 1996 e il D.M. 11 dicembre 2000.
(154)Comma sostituito dall' art. 4, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 e successivamente
dall'art. 7, comma 3, D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla L. 30 maggio 1995, n. 203.
(155)Comma aggiunto dall' art. 4, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
(156)Comma modificato dall'art. 16, comma 1, L. 30 settembre 1993, n. 388.
(157)Comma modificato dall'art. 16, comma 2, L. 30 settembre 1993, n. 388.
(158)Comma sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
(159)Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
(160)Comma modificato dall'art. 16, comma 1, L. 30 settembre 1993, n. 388.
(161)Comma modificato dall'art. 16, comma 2, L. 30 settembre 1993, n. 388.
(162)Comma sostituito dall'art. 37, comma 3, lett. a), L. 23 dicembre 2000,
n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
(163)Comma sostituito dall'art. 1, L. 20 maggio 1965, n. 507 e, successivamente,
dall'art. 1, L. 17 dicembre 1986, n. 904.
(164)Comma sostituito dall'art. 1, L. 20 maggio 1965, n. 507, dall'art. 1, L.
17 dicembre 1986, n. 904, dall'art. 1, L. 6 ottobre 1995, n. 425 e, successivamente,
art. 37, comma 3, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1°
gennaio 2001.
(165)Comma sostituito dall'art. 1, L. 17 dicembre 1986, n. 904, dall'art. 1,
L. 6 ottobre 1995, n. 425 e, successivamente, modificato dall'art. 37, comma
3, lett. c), L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
(166)Per un credito d'imposta relativo alla rottamazione degli apparecchi non
conformi previsti dal presente comma, vedi l'art. 38, commi 5 e 6, L. 23 dicembre
2000, n. 388.
(167)Comma aggiunto dall'art. 1, L. 6 ottobre 1995, n. 425. Successivamente
l'art. 37, comma 3, lett. d), L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha sostituito con
l'attuale comma 6 gli originari commi 6 e 7, a decorrere dal 1° gennaio
2001.
(168)Comma aggiunto dall' art. 1, L. 6 ottobre 1995, n. 425.
(169)Comma sostituito dall'art. 1, L. 17 dicembre 1986, n. 904.
(170)Comma inserito dall'art. 1, L. 20 maggio 1965, n. 507, modificato per effetto
dell'art. 113, comma 3, L. 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente, sostituito
dall'art. 1, L. 17 dicembre 1986, n. 904.
(171)Comma aggiunto dall'art. 37, comma 3, lett. e), L. 23 dicembre 2000, n.
388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
(172)Comma sostituito dall'art. 1, L. 20 maggio 1965, n. 507 e, successivamente,
dall'art. 1, L. 17 dicembre 1986, n. 904.
(173)Comma sostituito dall'art. 1, L. 20 maggio 1965, n. 507, dall'art. 1, L.
17 dicembre 1986, n. 904 e, successivamente, dall'art. 1, L. 6 ottobre 1995,
n. 425.
(174)Comma sostituito dall'art. 1, L. 17 dicembre 1986, n. 904 e, successivamente,
dall'art. 1, L. 6 ottobre 1995, n. 425.
(175)Comma aggiunto dall' art. 1, L. 6 ottobre 1995, n. 425.
(176)Comma sostituito dall'art. 1, L. 17 dicembre 1986, n. 904.
(177)Comma inserito dall'art. 1, L. 20 maggio 1965, n. 507, modificato per effetto
dell'art. 113, comma 3, L. 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente, sostituito
dall'art. 1, L. 17 dicembre 1986, n. 904.
(178)Comma sostituito dall'art. 1, L. 20 maggio 1965, n. 507. Successivamente,
l'art. 1, L. 17 dicembre 1986, n. 904 ha sostituito gli originari commi 3 e
4, con i presenti commi da 3 a 8.
(179)L'art. 1, L. 17 dicembre 1986, n. 904 ha sostituito gli originari commi
3 e 4, con i presenti commi da 3 a 8.
(180)Comma inserito dall'art. 1, L. 20 maggio 1965, n. 507 e modificato per
effetto dell'art. 113, comma 3, L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente,
l'art. 1, L. 17 dicembre 1986, n. 904 ha sostituito gli originari commi 3 e
4, con i presenti commi da 3 a 8.
(181)Comma sostituito dall'art. 1, L. 20 maggio 1965, n. 507.
(182) Importo modificato per effetto dell'art. 113, comma 3, L. 24 novembre
1981, n. 689.
(183)Comma inserito dall'art. 1, L. 20 maggio 1965, n. 507.
(184)Comma sostituito dall'art. 1, L. 20 maggio 1965, n. 507.
(185)Comma inserito dall'art. 1, L. 20 maggio 1965, n. 507.
(186)La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 1963, n. 125, ha dichiarato
la illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui
fanno divieto di concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico, di apparecchi o di congegni automatici di puro trattenimento, senza
cioè alcuna possibilità di dar luogo a giuoco o a scommesse, in
riferimento all'art. 41 della Costituzione.
(187)Articolo abrogato dall'art. 16, comma 2, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
Tale abrogazione è stata confermata dall'art. 164, comma 1, lettera f),
stesso D. Lgs, fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorità
di pubblica sicurezza.
(188)La Corte costituzionale, con sentenza 29 dicembre 1972, n. 199, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte relativa
al divieto di pubblicazioni contrarie agli ordinamenti dello Stato o al prestigio
delle autorità e lesive del sentimento nazionale.
(189) La Corte costituzionale, con sentenza 16 marzo 1971, n. 49, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle
parole: "a impedire la procreazione".
(190)Per effetto dell'art. 4, R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561, il presente comma
ha cessato di avere efficacia per quanto riguarda i giornali, le pubblicazioni
e gli stampati in generale.
(191)La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 1956, n. 1, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nei commi primo,
secondo, terzo, quarto, sesto e settimo del presente articolo, per la violazione
delle quali la sanzione penale è prevista dall'art. 663 codice penale,
come modificato dall'art. 2, D.Lgs.C.p.s. 8 novembre 1947, n. 1382.
(192)La Corte costituzionale, con sentenza 16 marzo 1971, n. 49 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle
parole "a impedire la procreazione".
(193)La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre 1968, n. 120 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla
parte in cui vieta l'inserzione di corrispondenze e di avvisi amorosi che non
siano contrari al buon costume.
(194)Per effetto dell'art. 4, R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561, il presente comma
ha cessato di avere efficacia per quanto riguarda i giornali, le pubblicazioni
e gli stampati in generale.
(195)Per il trasferimento ai comuni della funzione prevista dal presente articolo,
vedi l'art. 163, comma 2, lett. b) e d), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
(196)Per la depenalizzazione delle violazioni previste dal presente articolo,
vedi gli artt. 33 e 38, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(197)Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2001, n.
311.
(198)Articolo abrogato dall'art. 14, L. 19 maggio 1976, n. 398, nella parte
relativa all'obbligo della iscrizione in apposito registro presso le autorità
di pubblica sicurezza per l'esercizio del commercio ambulante.
(199)Articolo abrogato dall'art. 5 D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342, nella parte
in cui si riferisce all'attività di facchino.
(200)Per la depenalizzazione delle violazioni previste dal presente articolo,
vedi gli artt. 33 e 38, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(201)Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2001,
n. 311.
(202)Articolo modificato dall'articolo unico, L. 1° dicembre 1971, n. 1051
e, successivamente, abrogato dall'art. 46, comma 3, lettera b), D. Lgs. 31 marzo
1998, n. 112.
(203)Comma sostituito dall'articolo unico, L. 1° dicembre 1971, n. 1051.
(204)Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2001,
n. 311.
(205)Per la depenalizzazione delle violazioni previste dal presente articolo,
vedi gli artt. 33 e 38, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(206)Per il trasferimento ai comuni della funzione prevista dal presente articolo,
vedi l'art. 163, comma 2, lett. h), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
(207)Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2001,
n. 311.
(208)Comma modificato dall'art. 16, comma 1, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
(209)La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 1963, n. 121, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui
tali norme riguardano operazioni su oggetti preziosi nuovi nel senso esposto
nella motivazione, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.
(210)Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
(211)La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 1996, n. 311, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui,
stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate:
a) consente di valutare la condotta "politica" dell'aspirante; b)
richiede una condotta morale "ottima" anziché "buona";
c) consente di valutare la condotta "morale" per aspetti non incidenti
sull'attuale attitudine ed affidabilità dell'aspirante ad esercitare
le relative funzioni.
(212)Importo modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente
dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(213)Importo modificato dall'art. 113, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603.
(214)Per la disciplina dell' immigrazione e le norme sulla condizione dello
straniero, vedi ora il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. A norma dell' art. 47,
comma 4, del predetto decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di attuazione dello stesso, le disposizioni ancora in vigore del
presente titolo sono abrogate.
(215)Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39 a sua volta abrogato dall'art.
46, comma 1, lett. e), L. 6 marzo 1998, n. 40.
(216)Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39, a sua volta abrogato dall'art.
46, comma 1, lett. e), L. 6 marzo 1998, n. 40.
(217)Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39, a sua volta abrogato dall'art.
46, comma 1, lett. e), L. 6 marzo 1998, n. 40.
(218)Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39, a sua volta abrogato dall'art.
46, comma 1, lett. e), L. 6 marzo 1998, n. 40.
(219)Articolo sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
(220)Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39, a sua volta abrogato dall'art.
46, comma 1, lett. e), L. 6 marzo 1998, n. 40
(221)Articolo abrogato dall'art. 46, comma 1, lett. a), L. 6 marzo 1998, n.
40.
(222)Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39, a sua volta abrogato dall'art.
46, comma 1, lett. e), L. 6 marzo 1998, n. 40.
(223)Articolo abrogato dall'art. 3, L. 18 novembre 1981, n. 659.
(224)La Corte costituzionale, con sentenza 14 giugno 1956, n. 2, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte relativa
al rimpatrio obbligatorio o per traduzione di persone sospette.
(225)La Corte costituzionale, con sentenza 14 giugno 1956, n. 2, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nelle parti relative
al rimpatrio per traduzione, salva l'ulteriore disciplina legislativa della
materia.
(226)La Corte costituzionale, con sentenza 18 marzo 1959, n. 19 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma.
(227)Importo modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente
dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(228)La Corte costituzionale, con sentenza 18 marzo 1959, n. 19 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma.
(229) Importo modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603.
(230)La Corte costituzionale, con sentenza 18 marzo 1959, n. 19 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma.
(231)La Corte costituzionale, con sentenza 24 maggio 1963, n. 72, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui
si afferma "che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario".
(232)La Corte costituzionale, con sentenza 24 maggio 1963, n. 72, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma.
(233)La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1956, n. 11 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
(234)Comma modificato dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 dicembre 1944, n. 419.
(235)La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1956, n. 11, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
(236)Articolo sostituito dall'art. 2, D.Lgs.Lgt. 10 dicembre 1944, n. 419. Successivamente
la Corte costituzionale, con sentenza n. 11 del 3 luglio 1956, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
(237)La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1956, n. 11, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
(238) La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1956, n. 11 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
(239)Comma sostituito dall'art. 3, D.Lgs.Lgt. 10 dicembre 1944, n. 419.
(240)Articolo sostituito dall'art. 4, D.Lgs.Lgt. 10 dicembre 1944, n. 419. Successivamente
la Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1956, n. 11 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente articolo.
(241)La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1956, n. 11 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
(242)La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1956, n. 11, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
(243)La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1956, n. 11, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
(244)La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1956, n. 11, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
(245)La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1956, n. 11, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
(246)La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1956, n. 11, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
(247)La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1956, n. 11, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
(248)Comma modificato dall'art. 1, D.Lgs.L.gt. 10 dicembre 1944, n. 419.
(249)Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. L.gt. 10 dicembre 1944, n. 419.
(250)Articolo sostituito dall'art. 2, D.Lgs. L.gt. 10 dicembre 1944, n. 419.
(251)Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75.
(252)Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75
(253)Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75
(254)Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75
(255)Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75
(256)Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75
(257)Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75
(258)Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75
(259)Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75
(260)Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75
(261)Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75
(262)Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75
(263)Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75
(264)Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75
(265)Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75
(266)Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75
(267)Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75
(268)Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75
(269)Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75
(270)Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art.
113, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente, abrogato dall'art.
6, L. 25 gennaio 1982, n. 17.
(271)Importo modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente
dall'art. 113, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(272)Importo modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603.
(273)La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno 1967, n. 114 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
(274)Articolo abrogato dall'art. 6, L. 25 gennaio 1982, n. 17.
(275) Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art.
113, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente, abrogato dall'art.
13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
(276)Importo modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente
dall'art. 113, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(277)Importo modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603.
(278)Articolo sostituito dall'art. 1, R.D.L. 6 dicembre 1943, n. 22/B.
(279)La Corte costituzionale, con sentenza 20 marzo 1970, n. 39, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui
impone l'arresto in flagranza di chi contravvenga al divieto di comparire mascherato
in luogo pubblico o aperto al pubblico.
(280)Comma sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
(281)Importo elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente
l'importo era fissato in lire 40.000.
(282)Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.