STATUTO

 

 

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

 

1

E’ costituita in Venaria Reale l’Associazione denominata ASSOCIAZIONE SOCIO POLITICO CULTURALE “NUOVE RESISTENZE” senza fini di lucro con sede in Venaria  Reale, c/o il sig. ***************************.

2

La durata dell’Associazione è illimitata.

3

Si riconosce come logo dell’Associazione il seguente raffigurante due omini stilizzati in movimento, simmetrici tra loro e uniti da una rappresentazione simbolica della resistenza elettrica.

 

Art. 2

Scopi e finalità

 

1

L’Associazione nasce dall’intento di promuovere ed organizzare progetti e iniziative in campo culturale (mostre, conferenze, incontri, dibattiti, manifestazioni, etc…) all’interno del territorio venariese, in modo trasversale e sinergico con le altre associazioni e realtà presenti nel territorio, in una prospettiva di ricerca-lavoro continua ed innovativa.

L’associazione si definisce apartitica, aconfessionale e antifascista.

 

2

Principale obiettivo è sensibilizzare l’opinione cittadina e in particolare giovanile su tematiche storico-sociali, fornendo occasioni e momenti di informazione, formazione, conoscenza e confronto. Momenti finalizzati all’educazione e sviluppo del senso civico.

Per il raggiungimento di tale obiettivo si cerca di fornire gli strumenti per un’analisi critica e quanto più possibile obiettiva degli eventi storici, politici e culturali.

L’Associazione opera seguendo i valori dei diritti umani e civili mediante una riattualizzazione e ricontestualizzazione dei valori della Resistenza.

 

3

Le attività in cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci.

L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti (dall’Assemblea dei soci o dal Consiglio Direttivo).

E’ vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse.

E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

 

Art. 3

Risorse economiche

 

1

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a.                  quote associative;

b.                  contributi degli aderenti

c.                  contributi privati;

d.                  contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati;

e.                  donazioni e lasciti testamentari;

f.                    rimborsi derivanti da convenzioni;

g.                  entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

 

2

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, entro il 31/3, il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile.

 

 

Art. 4

Soci

 

1

Il numero dei soci è illimitato. Sono soci i fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione salvo quanto previsto da norme vigenti.

 

 

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

 

1

L’Ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

 

2

Il Comitato direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci (dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria solo se prevista in statuto).

3

Sull’eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, si pronuncia anche l’Assemblea.

 

4

La qualità di socio si perde:

a.                  per recesso;

b.                  per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito (se la quota è prevista in statuto);

c.                  per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

d.                  per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

 

5

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate ad eccezione di quanto previsto dalle norme vigenti.

 

 

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

 

1

I soci sono obbligati:

a.                  ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le  deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b.                  a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;

c.                  a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

 

2

I soci hanno diritto:

a. a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

b. a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

c. ad accedere alle cariche associative.

 

 

Art. 7

Organi dell’Associazione

 

1

 

Sono organi dell’Associazione:

a.                  L’assemblea dei soci;

b.                  Il Comitato direttivo;

c.                  Il Presidente.

 

 

Art. 8

L’assemblea

 

1

L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

 

2

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:

a.                  approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio;

b.                  nomina i componenti del Comitato direttivo;

c.                  delibera l’eventuale regolamento interno e sue variazioni;

d.                  stabilisce l’entità della quota associativa annuale;

e.                  delibera la esclusione dei soci dell’Associazione;

f.                    si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

 

3

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

 

4

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell’Associazione.

 

5

L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o , in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, affissione nella bacheca dell’Associazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti soci e l’intero Comitato direttivo.

 

6

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno dalla metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

 

7

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottato con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 

 

Art. 9

Il Comitato direttivo

 

1

Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a dodici, nominati dall’Assemblea dei soci.

Il Primo Comitato Direttivo è nominato con l’atto costitutivo.

I membri del Comitato direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gi associati.

 

2

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del comitato decada dall’incarico il comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del comitato. L’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

 

3

Il Comitato nomina ad suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Vicesegretario.

 

4

Al Comitato direttivo spetta di:

a.                  curare l’esecuzione della deliberazione dell’Assemblea;

b.                  predisporre il bilancio preventivo e consuntivo relativo ad ogni esercizio;

c.                  nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Vicesegretario;

d.                  delibera sulle domande di nuove adesioni;

e.                  provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

f.                    decidere annualmente la quota associativa.

 

5

Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal Segretario.

 

6

Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. La convocazione viene effettuata mediante affissione in bacheca, telefonata.

 

7

I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati gli atti.

 

 

Art. 10

Il Presidente

 

1

 

Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.

 

2

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch’esso nominato dal Comitato direttivo.

 

3

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

 

 

Art. 11

Gratuità delle cariche associative

 

1

 

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2

 

 

Art. 12

Norma finale

 

1

 

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore come previsto dalle norme vigenti.

 

 

Art. 13

Rinvio

 

1

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento ad codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

 

 

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