STATUTO
Art. 1
Costituzione,
denominazione e sede
1
E’ costituita in Venaria Reale l’Associazione denominata
ASSOCIAZIONE SOCIO POLITICO CULTURALE “NUOVE RESISTENZE” senza fini di lucro
con sede in Venaria Reale, c/o il sig. ***************************.
2
La durata dell’Associazione è illimitata.
3
Si riconosce come logo dell’Associazione il seguente
raffigurante due omini stilizzati in movimento, simmetrici tra loro e uniti da
una rappresentazione simbolica della resistenza elettrica.
Art. 2
Scopi e finalità
1
L’Associazione nasce dall’intento di promuovere ed
organizzare progetti e iniziative in campo culturale (mostre, conferenze,
incontri, dibattiti, manifestazioni, etc…)
all’interno del territorio venariese, in modo trasversale e sinergico con le
altre associazioni e realtà presenti nel territorio, in una prospettiva di
ricerca-lavoro continua ed innovativa.
L’associazione si definisce apartitica, aconfessionale e
antifascista.
2
Principale obiettivo è sensibilizzare l’opinione cittadina
e in particolare giovanile su tematiche
storico-sociali, fornendo occasioni e momenti di informazione, formazione,
conoscenza e confronto. Momenti finalizzati all’educazione e sviluppo del senso
civico.
Per il raggiungimento di tale obiettivo si cerca di
fornire gli strumenti per un’analisi critica e quanto più possibile obiettiva
degli eventi storici, politici e culturali.
L’Associazione opera seguendo i
valori dei diritti umani e civili mediante una riattualizzazione e ricontestualizzazione
dei valori della Resistenza.
3
Le attività in cui al comma precedente sono svolte
dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri
soci.
L’attività degli aderenti non può essere retribuita in
alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
Agli aderenti possono solo essere rimborsate
dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività
prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti
(dall’Assemblea dei soci o dal Consiglio Direttivo).
E’ vietato svolgere attività diverse da quelle sopra
menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse.
E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di
gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 3
Risorse economiche
1
L’Associazione trae le risorse economiche per il
funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a.
quote associative;
b.
contributi degli aderenti
c.
contributi privati;
d.
contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche
finalizzati;
e.
donazioni e lasciti testamentari;
f.
rimborsi derivanti da convenzioni;
g.
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e
termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni
anno.
Al termine di ogni esercizio,
entro il 31/3, il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone
all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile.
Art. 4
Soci
1
Il numero dei soci è illimitato. Sono soci i fondatori e
tutte le persone fisiche che si impegnano a
contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto
utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitali durante la vita dell’associazione salvo quanto previsto da norme
vigenti.
Art. 5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
1
L’Ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è
subordinata alla presentazione di apposita domanda
scritta da parte degli interessati.
2
Il Comitato direttivo cura l’annotazione dei nuovi
aderenti nel libro dei soci (dopo che gli stessi avranno versato la quota
associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta
ordinaria solo se prevista in statuto).
3
Sull’eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, si
pronuncia anche l’Assemblea.
4
La qualità di socio si perde:
a.
per recesso;
b.
per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi,
trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito (se la quota è prevista in statuto);
c.
per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
d.
per persistenti violazioni degli obblighi statuari.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci
su proposta del Comitato direttivo.
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono
essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in
forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in
corso.
5
Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla
restituzione delle quote associative versate ad eccezione di quanto previsto
dalle norme vigenti.
Art. 6
Doveri e diritti
degli associati
1
I soci
sono obbligati:
a.
ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli
organi associativi;
b.
a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti
dell’Associazione;
c.
a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
2
I soci hanno diritto:
a. a partecipare a tutte le attività
promosse dall’Associazione;
b. a partecipare all’Assemblea con
diritto di voto;
c. ad accedere alle cariche
associative.
Art. 7
Organi
dell’Associazione
1
Sono organi dell’Associazione:
a.
L’assemblea
dei soci;
b.
Il
Comitato direttivo;
c.
Il
Presidente.
Art. 8
L’assemblea
1
L’Assemblea è composta da tutti i
soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da
un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due
deleghe.
2
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività
dell’Associazione ed inoltre:
a.
approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni
esercizio;
b.
nomina i componenti del Comitato direttivo;
c.
delibera l’eventuale regolamento interno e sue variazioni;
d.
stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
e.
delibera la esclusione dei soci dell’Associazione;
f.
si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
3
L’Assemblea ordinaria viene
convocata dal Presidente del Comitato almeno una volta all’anno per
l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre
membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino
l’opportunità.
4
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche
dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla
proroga della durata dell’Associazione.
5
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono
presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o ,
in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del
Comitato.
Le convocazioni devono essere effettuate
mediante avviso scritto, affissione nella bacheca dell’Associazione. In difetto
di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano
di persona o per delega tutti soci e l’intero Comitato direttivo.
6
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
validamente costituita in prima convocazione quando sia
presente o rappresentata almeno dalla metà più uno dei soci. In seconda
convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima,
l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci
intervenuti o rappresentati.
7
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion
fatta per la deliberazione riguardante l’eventuale scioglimento anticipato
dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere
adottato con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati.
Art. 9
Il Comitato
direttivo
1
Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non
inferiore a tre e non superiore a dodici, nominati dall’Assemblea dei soci.
Il Primo Comitato Direttivo è nominato con l’atto costitutivo.
I membri del Comitato direttivo rimangono in carica due
anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gi
associati.
2
Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del comitato decada dall’incarico il comitato
direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non
eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero comitato. Nel caso
decada oltre la metà dei membri del comitato. L’Assemblea deve provvedere alla
nomina di un nuovo Comitato.
3
Il Comitato nomina ad suo interno
un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Vicesegretario.
4
Al Comitato direttivo spetta di:
a.
curare l’esecuzione della deliberazione dell’Assemblea;
b.
predisporre il bilancio preventivo e consuntivo relativo ad ogni
esercizio;
c.
nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il
Vicesegretario;
d.
delibera sulle domande di nuove adesioni;
e.
provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione
che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
f.
decidere annualmente la quota associativa.
5
Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in
caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal Segretario.
6
Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni qualvolta
il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno o quando
almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi
membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. La
convocazione viene effettuata mediante affissione in
bacheca, telefonata.
7
I verbali di ogni adunanza del
Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e
da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati gli atti.
Art. 10
Il Presidente
1
Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il
compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei
soci.
2
Al Presidente è attribuita la rappresentanza
dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o
impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch’esso nominato dal
Comitato direttivo.
3
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del
Comitato direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i
poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza
immediatamente successiva.
Art. 11
Gratuità delle
cariche associative
1
Ogni carica associativa viene
ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui
al precedente art. 2
Art. 12
Norma finale
1
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato
operanti in identico o analogo settore come previsto dalle norme vigenti.
Art. 13
Rinvio
1
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto
si fa riferimento ad codice civile e ad altre norme di
legge vigenti in materia.