Data Aggiornamento: 24/09/01

Area di Polizia Giudiziaria DOCUMENTAZIONE PER COMUNICAZIONE OPERE INTERNE
ex art. 26, L. 47/85
DOCUMENTAZIONE PER DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (D.I.A.)
DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO
DELL’AUTORIZZAZIONE EDILIZIA
DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

 

Componenti

CESARI Angelo; MARRONE Giovanni; LUCARELLI Michele

Responsabile

Dr. FLORIELLO Giuseppe

Responsabile procedimento

 

Indirizzo

Via Dossetti

Telefono e Fax

0803751014 interno 200

Orario di apertura

Lun. - Merc. 14.00/20.00

Mart. - Giov. - Ven. - Sab. 07.00/13.00

 

Premessa

Sembra strano vedere in pagine della polizia municipale notizie prettamente tecniche relative a materie quali l'edificabilità e l'urbanistica. Si ritiene necessario però evidenziare quelle che sono le norme che regolamentano la materia, considerato che, la polizia edilizia, in fase di controllo del territorio è costretta a reprimere abusi di ogni tipo che spesso si estrinsecano, a seconda della fattispecie abnorme, in quella che tecnicamente viene definita notizia di reato. Notizia di reato significa diventare indagati e successivamente imputati in procedimento penale che nella migliore delle ipotesi costerà del denaro per il legale; nelle peggiori una condanna penale con l'abbattimento di quanto irregolarmente realizzato. L'obiettivo di questa premessa è quindi (tranne che non si voglia trasgredire o comunque rischiare, ma i condoni stanno finendo) la diffusione di alcune poche regole precise che facciano evitare problemi di una certa rilevanza. Il primo suggerimento, quando si vogliono fare dei lavori edili, è quello di rivolgersi agli uffici tecnici del comune in cui si intendono effettuare i lavori, oppure al proprio tecnico di fiducia (ingegnere, geometra, architetto) e spiegare il tipo d'intervento edilizio che si intende realizzare. Nessuno, meglio di loro, saprà fornire i chiarimenti necessari ed in relazione a questi l'attività edilizia, anche in sede di controllo o verifica da parte di agenti di polizia edilizia, sicuramente non darà alcun problema. La normativa attuale, peraltro, è molto chiara rispetto ai tempi; cioè le concessioni o autorizzazioni hanno dei tempi certi rispetto all'iter procedimentale . La conoscenza di queste poche cose, forse sarà un piccolo aiuto a rispettare la legge. E' opportuno ricordare che ogni Comune ha un proprio regolamento edilizio e delle norme di attuazione. Vi possono essere poi piani particolareggiati, di recupero, di insediamenti produttivi, ecc.

E' importante anche ricordare che esistono leggi speciali per la tutela dei vincoli paesaggistici, ambientali, architettonici, artistici, ecc. per cui le tipologie di intervento edilizie devono essere raccordate con i nullaosta necessari per l'effettuazione dei lavori richiesti.

Concessione edilizia

La concessione edilizia è obbligatoria per ogni opera che comporta la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Il soggetto che rilascia la concessione è il dirigente l'ufficio tecnico (urbanistico). Ciò con l'introduzione delle norme contenute nella L.127/97 (Bassanini bis). La legge 662/96, all'art. 2, ha meglio disciplinato tempi e modi, nonché la nomina di commissari ad acta, relativamente a tutto l'iter che dall'istanza del cittadino arriva al rilascio materiale del titolo concessorio. È necessario ricordare che la concessione edilizia ha una validità di tre anni (salvo proroghe concesse) ed i lavori devono essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione stessa. L'ufficio istruisce il provvedimento e la commissione edilizia (commissione permanente dell'ente) esprime, in sedute generalmente non aperte al pubblico, il proprio parere sul progetto all'esame. Bisogna ricordare che copia della concessione e degli elaborati deve essere sempre tenuta in cantiere a disposizione degli organi di controllo (P.M. e le altre forze di Polizia), i quali possono in qualunque momento accedervi ed effettuare i controlli sia rispetto alle norme generali che regolano la materia, come pure rispetto al Regolamento edilizio. Importante è anche l'apposizione del cartello di cantiere che indica tutti gli estremi relativi alla concessione.

La concessione edilizia è necessaria per:

Ogni opera che comporta la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e quindi della situazione territoriale esistente.

Si ha quindi necessità di rilascio di concessione edilizia per:

  • le nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni;
  • ristrutturazioni edilizie realizzate attraverso un ampliamento in aumento delle superfici utili, della cubatura, della superficie complessiva;
  • cambio di destinazione d'uso con opere edili (le regioni dovrebbero stabilire quali mutamenti siano da subordinare a concessione e quali ad autorizzazione);

 

Autorizzazioni

E' necessaria l'autorizzazione edilizia, rilasciata dal Dirigente l'Ufficio Tecnico Comunale per:

  • Ampliamento senza carico urbanistico relativo alla realizzazione di volumi tecnici (impianti tecnologici, ascensori, ecc.) e accessori (cantine, lavanderie, ecc.);
  • Opere di demolizione senza ricostruzione;
  • Opere di reinterri e scavi;
  • Reibottimento di terreno (sopraelevazione con materiale inerte) e viceversa (realizzazione di una sottoquota ad eguale o diversa profondità del terreno circostante)che non riguardi cavi e torbiere;
  • Cambio di destinazione d'uso senza opere edili (le regioni dovrebbero stabilire quali mutamenti siano da subordinare a concessione e quali ad autorizzazione);
  • Occupazione di suolo sia pubblico che privato
  • Opere costituenti pertinenze (garage prefabbricati, pensiline, box fissati al suolo)

Vige il silenzio assenso se le opere non sono in contrasto con gli strumenti urbanistici e sono complete sotto il profilo della documentazione necessaria.

Denuncia di inizio attività edilizia (per lavori previsti dalla L. 662/96, art. 2, c. 60/7).

• TIPOLOGIA DI LAVORI PER I QUALI E' SUFFICIENTE LA DIA (L. 662/96, art. 2, comma 60, punto 7):

Manutenzione straordinaria restauro e risanamento conservativo; eliminazione barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; recinzioni muri di cinta e cancellate; aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria; opere interne a costruzioni non comportanti modifiche di sagoma e prospetti e non arrecanti pregiudizio alla staticità degli immobili; impianti tecnologici che non si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni; varianti a concessioni già rilasciate che non incidono su parametri urbanistici e volumetrie, non cambino destinazione d'uso e categoria edilizia, non alterino i prospetti e non violino prescrizioni contenute nella concessione edilizia; parcheggi nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.

N.B. Per tali categorie di lavori occorre richiedere l'autorizzazione edilizia quando gli interventi rientrano in zone vincolate dalle leggi 1497/39, 431/85, 1089/39 e/o in zone omogenee "A" determinate dal D.M. 2/4/68 e/o in centro storico.

Da una indagine conoscitiva si è verificato che la documentazione da presentare e l’iter procedimentale da seguire potrebbero essere i seguenti:

Modalità richiesta:

Istanza presentata 20 giorni prima dell'inizio dei lavori, presentare al Protocollo della Circoscrizione, nella quale ricadono le opere a farsi denuncia di inizio attività ex art. 19 L.241/90 in carta legale, indirizzata al Sindaco, con la nomina del tecnico progettista che assevera le opere a farsi e del direttore dei lavori

• Documenti:

1.elenco in duplice copia, di tutti i documenti, grafici e pareri allegati alla denuncia firmato dall'interessato e dal tecnico incaricato

2.copia del titolo di proprietà o di altro titolo previsto per legge

3.ricevuta del versamento.*

4.relazione dello stato dei luoghi e delle opere a farsi, con: dettagliata descrizione degli interventi; calcolo analitico delle superfici utili, di servizio e per impianti esistenti e di progetto; calcolo dei volumi esistenti e di progetto; data prevista per l'ultimazione dei lavori (entro i 3 anni dall'inizio dei lavori); dichiarazione di conformità con la normativa urbanistica vigente nella zona; dichiarazione di conformità con le norme di sicurezza, igienico - sanitarie e antincendio per le attività non elencate nel D.M. 16/02/1982; dichiarazione, con gli estremi di deposito o denuncia, dell'osservanza delle leggi 1086/71, 64/74, 46/90, ove occorra; 5.planimetria in scala opportuna con l'ubicazione dell'intervento

6.planimetria nel rapporto 1:500 o 1:200 dell'intero lotto nella quale siano chiaramente evidenziati lo stato dei luoghi e le opere modificative e di sistemazione esterna a farsi

7.piante di tutti i livelli, tutti i prospetti esterni ed almeno due sezioni verticali tra di esse ortogonali, nel rapporto 1:200 o 1:100

8.documentazione fotografica a colori formato 10x15 9.pareri e nulla osta di altri Enti (ASL, VV.F., Soprintendenze, FF.SS. ecc.) ove richiesti dalle disposizioni vigenti nazionali o regionali, autorizzazione ex art. 7 L. 1497/39 (previo parere della Commissione Edilizia Integrata per i BB.AA.) per gli immobili sottoposti nelle aree soggette ai vincoli di cui alle Leggi 1497/39 e 431/85

• Annotazioni:

•A lavori ultimati, il tecnico asseveratore dovrà emettere certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto presentato

 

 

Attività di controllo

La maggior parte dell'attività repressiva di P.G. della Polizia Municipale è in tema di Polizia edilizia (Art. 4 della L. 47/85). L'art. 20 della predetta legge disciplina i casi nei quali si viola la normativa urbanistica e quindi, a seconda del tipo di violazione, si incorre in violazioni amministrative (sempre) ed anche penali. Di propria iniziativa, ma molto più spesso su segnalazioni, esposti, denunce, la polizia edilizia effettua dei controlli sull'attività edilizia nel territorio. Diminuiscono i casi in cui si edifica in totale assenza di concessione edilizia, ma molto spesso ci si trova di fronte a difformità essenziali dal progetto approvato. In casi di questo tipo si configura il reato penale e quindi si compiono una serie di atti urgenti e dovuti. Si procede alla compilazione del verbale del sopralluogo edilizio, copia della viene inviata a diversi soggetti (vedi schema 2), alla redazione della notizia di reato, inviata al Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale, ci si può trovare nella ipotesi di dovere eseguire il sequestro preventivo del cantiere, che nelle 48 ore successive deve essere convalidato dal Giudice dell'indagine preliminare (G.I.P.), si dovrà predisporre apposito verbale di affidamento in custodia con la relativa nomina del custode giudiziario, vi potrà essere l'elezione del domicilio del trasgressore e la contestuale nomina del legale di fiducia. Come è riscontrabile le situazioni e gli atti da compiere sono diversi.

 

Ipotesi operative

Come ogni lavoro che si rispetti, anche il controllo istituzionale dell'attività edilizia nel territorio deve avere una sua programmazione sia nei tempi, sia nei modi. Nei centri più grandi avremo nuclei operativi di Polizia edilizia, mentre, nei piccoli centri ovvero nei Comandi con poche unità tutti si occuperanno anche di questo settore, molto particolare e molto specifico. L'idea è quella che anche nei piccoli centri ci sia un responsabile, anche agente, che curi questo settore con una particolare competenza. Sarà necessario quindi che disponga di tutta la normativa, anche regionale, e di tutti gli atti amministrativi e regolamentari che disciplinano in sede locale la materia. Costante dovrà essere l'aggiornamento e la partecipazione a corsi di formazione. Nello specifico, l'attività di controllo dovrà essere impostata ad una pianificazione degli interventi che siano costanti nel tempo. Ciò contribuirebbe ad un comportamento più rispettoso delle leggi da parte del cittadino che si sentirebbe sempre osservato. Non bisogna dimenticare poi il controllo delle zone fuori dal centro abitato; spesso nelle zone agricole si realizzano manufatti in totale assenza di concessione edilizia. Ovviamente tale lavoro che presenta aspetti anche aleatori, dovrà avere un momento di verifica: capire cioè, in base ai dati in possesso, l'evoluzione del fenomeno, i luoghi più esposti a possibili abusivismi, i periodi nei quali tali attività avvengono più frequentemente. Necessario potrà anche essere il lavorare in sinergia con gli uffici tecnici in relazione alle informazioni in loro possesso: dalle concessioni e autorizzazioni rilasciate, alle denunce di inizio attività presentate (D.I.A.). E' opportuno anche che il settore di Polizia edilizia sia fornito degli strumenti necessari per poter operare ivi compresa la modulistica necessaria, anche su supporti informatici. Il necessario contatto con l'Autorità Giudiziaria presuppone il rispetto di una certa tempistica e, quindi, in relazione organizzare l'attività anche nei tempi da seguire e rispettare nelle diverse procedure. Qualora non vi siano procedure informatiche nella gestione dei diversi adempimenti (notizia di reato, verbale di sopralluogo edilizio - urbanistico, adempimenti alle ordinanze relative, ecc.) sarà necessario organizzare la tenuta dell'archivio corrente e dei relativi registri in modo tale da poter seguire l'iter procedimentale in maniera corretta e puntuale per evitare possibili omissioni in atti d'ufficio con le relative sanzioni, a carico del responsabile, sia di natura amministrativa che penale.

Abitabilità - agibilità

Affinché gli edifici, o parti di essi, possano essere utilizzati è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità al Sindaco. Il certificato di agibilità e/o abitabilità si rilascia per fabbricati che hanno già ottenuto una concessione o autorizzazione edilizia per una precisa tipologia di interventi. L'abitabilità è riferibile alla residenza abitativa, l'agibilità all'utilizzo non residenziale (in genere si utilizza il termine abitabilità).

Si consiglia comunque, visto che la documentazione varia a seconda della tipologia, di contattare l'ufficio tecnico ovvero rivolgersi, ove istituiti agli Uffici Relazioni con il pubblico.

L'utilizzo di un immobile in sprovvisto di certificato di abitabilità è un reato di natura contravvenzionale; l'accertamento di tale fattispecie è soggetta ad comunicazione di notizia di reato ex art. 347 CCP. La violazione è prevista dall'art. 221 del R.D. 1265/34. Spesso il magistrato ordina il sequestro dell'immobile.

Al fine di disciplinare le modalità per il rilascio della autorizzazione all'abitabilità/agibilità ovvero per il formarsi del silenzio-assenso sulle istanze nei termini previsti dalle disposizioni del d.p.r. 27 aprile 1994 n.425 è necessario presentare istanza al Sindaco in carta bollata, a firma della proprietà o aventi titolo, corredata di:

1) certificato di collaudo statico (in originale), ove previsto;

2) copia della denuncia di iscrizione al catasto dell'immobile;

3) dichiarazione del direttore dei lavori attestante, sotto la propria responsabilità:

- la conformità delle opere rispetto al progetto approvato;

  • l'avvenuta prosciugatura dei muri;
  • la salubrità e sicurezza degli ambienti;
  • Il pieno rispetto delle normative in ordine:
  • a) al superamento delle barriere architettoniche (L.13/89 e L.R. 6/89 e D.M. 236/89), ove richiesto;

    b) all'isolamento termico ed al contenimento dei consumi energetici (L.10/91, D.P.R. 412/93 e norme UNI CIG 7129, L.308/82 nel caso di edifici industriali ed artigianali) ove richiesto;

    c) alla prevenzione incendi (ove non si produca il certificato dei VV.FF.);

    d) a quanto disposto dal D.P.R. 547/55 e D.Lgs 626/94, limitatamente agli insediamenti destinati a luoghi di lavoro;

- Le motivazioni per il mancato inoltro di qualcuno dei documenti richiesti o per la mancata dichiarazione su qualcuno degli aspetti succitati.

Al fine di conseguire gli obiettivi della legge di accelerazione del procedimento per l'emissione dei provvedimenti in materia di abitabilità e agibilità, tale dichiarazione dovrà essere supportata da certificazione redatta dalla competente struttura della A.S.L., da richiedersi in via preventiva direttamente dal Direttore dei Lavori, oppure dovrà essere supportata da dichiarazione del Direttore dei Lavori da cui risulti l'intervenuto decorso, senza interruzioni di termini o tenuto conto di essa, dalla richiesta alla A.S.L. del termine di gg.30 previsto perché la medesima possa ritenersi implicitamente e favorevolmente accolta (se previsto), oppure dovrà essere prodotta quanto meno copia dell'istanza di inoltro all'A.S.L. della richiesta di parere preventivo, fatto salvo il buon esito della medesima

In assenza di detta documentazione l'Ufficio trasmetterà direttamente la pratica all'A.S.L. per le verifiche del caso.

4) CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI, ove richiesto, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; oppure, in sostituzione temporanea, la dichiarazione del Direttore dei Lavori di cui al punto 3/c;

5) CERTIFICATO DI POTABILITA' DELL'ACQUA, rilasciato da parte di Enti autorizzati quando l'approvvigionamento idrico avvenga tramite pozzo privato;

6) DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI, ai sensi della L.46/90 e D.P.R. 447/91;

7) PERMESSO DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA, in copia o, in assenza della rete, le relative autorizzazioni allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo (Sindaco); o in corso d'acqua superficiale (Amm.ne Provinciale);

8) dichiarazione della quantità' e della destinazione dei vani per la richiesta di abitabilità/agibilità' delle case urbane rurali e di edifici o parti di essi.

Preventivamente all'inoltro dell'istanza al protocollo generale del comune, all'interessato dovrà essere comunicato il responsabile del procedimento e, se previsti, dovranno essere applicati i diritti di segreteria.

Ove, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza al protocollo generale del comune, non sia stato rilasciato il provvedimento da parte dell'amministrazione, l'abitabilità/agibilità' si intende attestata, in forza dell'art. 4 punti 2 e 3, a decorrere dal 45° giorno.

Ove siano stati interrotti i termini per richieste di integrazione documentale da parte dell'amministrazione, i medesimi decorreranno per intero dalla data di presentazione delle integrazioni allo sportello del servizio amministrativo dell'ufficio tecnico comunale.

Sono fatte comunque salve le possibilità' di ispezioni, da parte del personale preposto dell'amministrazione, nei 180 gg. successivi al formarsi del silenzio-assenso.

 

Autorizzazione Sanitaria

Per ottenere l'autorizzazione/licenza di cui sopra occorre compilare una domanda in carta legale indirizzata al Sindaco. Potrà essere utile il seguente modello:

FAC-SIMILE DOMANDA                                
                                                                                
                                    Al Sig. Sindaco del Comune di........    
                                                                                 
Il sottoscritto.............................,nato a......................    
il............., residente a..................in Via......................    
N............, nella sua qualità di Titolare/Rappresentante legale  della    
........................................(società ,ente, associazione, ecc.)    
avente il numero di codice fiscale.......................................    
con la presente istanza                                                      
                              CHIEDE                                         
il rilascio dell'autorizzazione sanitaria per esercitare l'attività di..    
....................................nei locali posti in via..............    
........N..................                                                  
                                           Il richiedente                    
                                       .....................              

 

Una volta inoltrata la domanda il Sindaco rilascia l'autorizzazione previo parere favorevole espresso dall'Azienda USL - Servizio Igiene Pubblica competente territorialmente.

 

Documentazione da presentare

Alla domanda potranno essere allegati:

  1. una marca da bollo
  2. sezione grafica orizzontale e verticale del/dei locale/i in scala non superiore a 1/100 - scheda ecografica
  3. dichiarazione dell'interessato (in carta semplice) relativa a:
  • modalità' di approvvigionamento idrico (in particolare reperti analitici dimostranti la potabilità' in caso non si tratti di acquedotto pubblico
  • modalità' di smaltimento dei rifiuti (solidi e liquidi)
  • modalità' di allontanamento di eventuali fumi o vapori, in particolare dove sboccano canna fumaria e canna di esalazione ( dove funzioni una cucina)
  1. certificato d'uso dei locali - oppure certificato di abitabilità- oppure copia concessione edilizia - oppure, se opera abusiva, copia della richiesta di condono edilizio
  2. data di costruzione dell'edificio (debitamente documentata)
  3. certificato di residenza (in carta libera) solo per l'esercizio delle attività che non sono subordinate al rilascio di altre autorizzazioni comunali.

 

Per completezza si offrono le seguenti definizioni:

2) DEFINIZIONE DI VANO UTILE

(Circolare del Ministero LL.PP. n.1820 del 23/7/1960)

VANO - Per vano s'intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, legno, vetro, ecc.) anche se qualcuna non raggiunga il soffitto. La parete interrotta da notevole apertura (arco o simili) deve considerarsi come divisoria di due vani, salvo che uno di questi, per le sue piccole dimensioni, non risulti in modo indubbio come parte integrante dell'altro.

STANZA -(Vano utile) - Per stanza (vano utile) si intendono le camere da letto, le camere da pranzo, da studio, da soggiorno, le soffitte abitabili, le camere dei domestici, le cucine e gli altri spazi destinati all'abitazione, separati da pareti che vadano di norma dal pavimento al soffitto, che abbiano luce ed aria dirette ed un'ampiezza sufficiente a contenere un letto di adulto (almeno 8 metri quadri) ed il cui soffitto si trovi ad una altezza media di almeno metri 2,20 dal pavimento.

N.B./ Nelle costruzioni in cui sono presenti vani di superficie maggiore di mq.24, i vani legali vanno computati dividendo la superficie complessiva per 24 e arrotondando il risultato per eccesso al mezzo vano superiore (es. mq.32/24=1,33=1 1/2 vano)

3) DEFINIZIONE DI VANO ACCESSORIO

(Circolare del Ministero LL.PP. n.1820 del 2/7/1960)

VANI ACCESSORI - Per vani accessori si intendono i vani compresi nelle abitazioni, destinati ai servizi, ai disimpegni, ecc. (ingressi, anticamere, corridoi, bagni, latrine, ecc.), nonché le piccole cucine che non abbiano i requisiti per essere considerate stanze.

ALTRI VANI - Per altri vani si intendono tutti quei vani che pur essendo compresi nel fabbricato residenziale non fanno parte integrante delle abitazioni (botteghe, autorimesse, cantine, magazzini, soffitte non abitabili, stalle, fienili, ecc.).

(D.P.R. 1° Dicembre 1949 n.1142)

VANI ACCESSORI ALLE ABITAZIONI - I vani aventi destinazione ordinaria accessoria dei vani principali si calcolano per tanti vani utili quanti, per ogni categoria, sono fissati dagli usi locali.

Si considerano vani accessori quelli necessari al servizio o al disimpegno dei vani principali (latrine, bagni, dispense, ripostiglio, veranda, ingresso, corridoio e simili), nonché quelli che, pur essendo strettamente necessari alla utilizzazione dei vani principali, ne integrano la funzione (soffitte, cantine, bucatai, spanditoi,

stalle, granai, porcili, pollai e simili).

Sono compresi fra gli accessori quelli che, pur avendo destinazione principale nell'uso ordinario dell'unità immobiliare, hanno superficie minore di quella minima prestabilita in ogni zona censuaria per ciascuna categoria e classe.

La cucina è considerata vano utile, qualunque ne sia la superficie, purché sia fornita degli impianti relativi alla sua speciale destinazione nel modo ordinario per la categoria e classe cui appartiene l'unità immobiliare. In mancanza di usi locali i vani accessori si computano per un terzo di vano utile se sono strettamente necessari al servizio od al disimpegno dei vani principali, per un quarto di vano utile in caso diverso.

N.B./ Nel calcolo dei vani legali, con l'abbattimento ad 1/3 o 1/4 delle quantità rilevate di accessori, si deve provvedere all'arrotondamento del risultato per eccesso al mezzo vano superiore.

 

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

L. 1150/42

L. 765/67

L. 10/77

L.457/78

L.94/82

L.47/85 (introduce il nuovo sistema sanzionatorio amministrativo e penale)

L.724/94 (finanziaria '95)

L.662/96 (finanziaria '97, introduce la D.I.A - denuncia inizio attività.)

L. 135/97 (D.I.A. anche nei centri storici)

 

Leggi di tutela artistico, monumentale, ambientale, paesaggistica

L. 1089/39

L.1497/39

L.431/85 (Galasso)

 

Leggi regionali

 

Normativa locale

Piano regolatore generale comunale

Regolamento edilizio vigente

Norme tecniche di attuazione

Piani particolareggiati (per es. Piano di recupero del Centro Storico)

Disposizioni particolari contenuti in atti dell'ente (per es. Disciplina dello smaltimento dei rifiuti derivanti da demolizioni)

 

Norme correlate

R.D. 1265/34 (TULSS) e D.P.R. 425/94 (sul rilascio del certificato di abitabilità)

L. 1086/71 (opere in cemento armato)

L. 10/91 (contenimento consumo energetico)

L. 46/90 (sicurezza degli impianti)

L. 13/89 (superamento delle barriere architettoniche)

 

 

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